11.2009.4
Divisione ereditaria: contestazione d'inventario. Appello in materia di ripetibili fissate in un decreto di starlcio dai ruoli
27 ottobre 2010Italiano13 min
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Numero d'incarto:
11.2009.4
Data decisione, Autorità:
27.10.2010, ICCA
Titolo:
Divisione ereditaria: contestazione d'inventario. Appello in materia di ripetibili fissate in un decreto di starlcio dai ruoli
LITE DIVENTATA SENZA OGGETTO
SPESE E RIPETIBILI
art. 351 cpv. 1 CPC-TI
Incarto n.
11.2009.4
Lugano,
27 ottobre
2010/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretaria:
Rossi, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa AC.2005.15 (divisione ereditaria: contestazione
d'inventario) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con
petizione del 31 maggio 2005 da
AO 1
(patrocinata da PA 2 )
contro
AP 1
(patrocinato da PA 1 )
,
,
,
(patrocinato dall'. , )
,
,
, , e
,
(patrocinati dallo stesso . PA 2, );
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 29 dicembre 2008 presentato da AP 1
contro il decreto di stralcio emesso il 18 dicembre 2008 dal Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 4;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ (1916), nata __________, domiciliata a __________, è
deceduta a __________ il 20 dicembre 1994. Suo marito __________ (1912) è
deceduto anch'egli a __________ il 10 ottobre 1995, lasciando in qualità di
eredi i figli __________ (1937), AP 1 (1939), __________ (1940), AO 1 (1942__________ (1944), __________ (1947), __________ (1950), __________
(1955), __________ (1956) e __________ (1958). Il 4 novembre 2003 __________
ha instato davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, per la
divisione dell'eredità paterna e il 17 novembre 2004 per la divisione di quella
materna. Statuendo il 21 giugno 2004 e il 21 gennaio 2005, il Pretore ha
accolto le richieste e ha designato il notaio __________ divisore di entrambe
le successioni (inc. DI.2003.855 e DI.2004.1399). Essendo sorte contestazioni
sull'inventario unico delle due eredità, chiuso il 25 aprile 2005, il notaio
divisore ha trasmesso il 2 maggio 2005 gli atti al Pretore, che il 10 maggio
successivo ha assegnato agli eredi le cui rivendicazioni erano contestate un
termine di venti giorni per far riconoscere in giudizio le loro pretese con la
procedura accelerata (art. 479 cpv. 1 CPC).
B. Con
petizione del 25 maggio 2005 __________ ha chiesto di inserire tra gli attivi
delle successioni un interesse del 5% sul valore della particella n. 1478 RFD
di __________, ricevuta a titolo di anticipo ereditario da __________ e __________,
così come un proprio credito di fr. 8780.–
tra i passivi delle successioni (inc. AC.2005.13). Il 30 maggio 2005 AP 1 ha contestato da parte sua che gli fosse collazionato il valore di 427 m² di terreno aggiunti alla particella n. 283 RFD di __________, da lui ricevuti come anticipo
ereditario, postulando in via subordinata la rettifica
del valore di collazione stimato dall'ing. __________ (inc. AC.2005.14). __________ ha chiesto a suo
turno il 31 maggio 2005 di accertare l'inesistenza dell'obbligo di
versare interessi sul valore relativo alla collazione della citata particella
n. 1478 RFD di __________ da lei ricevuta, insieme con __________, come
anticipo ereditario (inc. AC.2005.16). Identica richiesta ha avanzato __________
il giorno stesso (inc. AC.2005.17).
C. AO 1 ha chiesto di accertare a sua volta, con petizione
del 31 maggio 2005, che non fossero dovuti interessi
sul valore della particella n. 1478 RFD di __________
ricevuta da __________ e __________ a titolo di anticipo ereditario, con relativa modifica dell'inventario; in
subordine essa ha chiesto che nell'inventario fosse inserito un credito
corrispondente agli interessi al 5% maturati
sul valore del terreno ricevuto da AP 1 (i 427 m² aggiunti alla particella n. 283 RFD __________) come anticipo ereditario (inc.
AC.2005.15). Nella loro risposta del 6 giugno 2005 __________, __________, __________
e __________ hanno aderito alla petizione. AP 1 ha proposto il
10 giugno 2005 di respingerla, mentre __________ ha concluso quello
stesso giorno per la reiezione della domanda principale e per l'accoglimento
della subordinata. __________ si è rimesso l'11 giugno 2005 al giudizio del
Pretore.
D. L'udienza
preliminare è cominciata il 31 agosto 2005 ed è proseguita il 14 novembre
seguente, quando il Pretore ha congiunto le procedure per l'istruttoria e, non
dovendosi assumere altre prove, si è tenuto il dibattimento finale nelle cause AC.2005.13, AC.2005.15, AC:2005.16 e AC.2005.17. D'accordo le parti e il giudice,
gli incarti AC.2005.13, AC.2005.16 e AC.2005.17 sono poi stati congiunti
anche per il giudizio, mentre il rimanente incarto AC.2005.15 è stato sospeso.
L'incarto AC.2005.14 è stato trattato separatamente.
E. Con
sentenza del 20 novembre 2008 il Pretore ha respinto la petizione di __________
(inc. AC.2005.13) e ha dichiarato inammissibile quella di __________ (inc.
AC.2005.16), come pure quella di __________ (inc. AC.2005.17). La tassa di
giustizia di fr. 2000.– complessivi e le spese di fr. 500.– sono state poste
per metà a carico di __________, per un quarto a carico di __________ e per un
altro quarto a carico di __________. A titolo di ripetibili __________ è stato
condannato a rifondere a __________ e __________ un'indennità di fr. 125.–
ciascuno, a __________, __________ e AO 1 un'indennità di fr. 600.– complessivi e a AP 1 un'indennità di fr. 500.–. __________
e __________ sono stati tenuti inoltre a rifondere fr. 250.– ciascuno per
ripetibili a AP 1. Non sono state assegnate ripetibili invece a __________ né a
__________ né a __________.
F. Il
16 dicembre 2008 AO 1 ha scritto al Pretore che, essendo passata in giudicato
la sentenza del 20 dicembre 2008, “la ragion d'essere dell'azione [da lei]
promossa è venuta meno, per cui la causa può senz'altro essere stralciata dai
ruoli (...) senza ulteriori formalità, senza spese e ripetibili compensate”.
Con decreto del 18 dicembre 2008 il Pretore ha stralciato la causa dai ruoli
senza riscuotere oneri processuali e senza assegnare ripetibili.
G. Contro
il predetto decreto AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 29
dicembre 2008 perché gli sia riconosciuta un'indennità di fr. 2000.– a titolo
di ripetibili. Nelle sue osservazioni del 26 gennaio 2009 AO 1 propone di respingere
l'appello.
Considerandi
in diritto: 1. Nel Cantone Ticino un decreto di stralcio
ha portata meramente dichiarativa. Non può quindi essere impugnato, salvo che
sia litigiosa la legittimità stessa dello stralcio dai ruoli. Il giudicato sulle
spese e le ripetibili, ancorché contenuto in un decreto di stralcio, ha invece
carattere autoritativo e può essere appellato, sempre che la causa sia
appellabile (RtiD I-2004 pag. 480 consid. 1, 486 consid. 1). In concreto
l'appellante censura, appunto, la mancata assegnazione di ripetibili da parte
del Pretore. Presentato in tempo utile (art. 308 CPC), sotto questo profilo il
memoriale dell'interessato è ricevibile.
2.
Il Pretore ha rinunciato a prelevare spese e ad attribuire
ripetibili, in concreto, “avuto riguardo alla particolarità della fattispecie e
al punto 4 del dispositivo” della sentenza emessa il 20 novembre 2008. L'appellante eccepisce che con la lettera al Pretore del
16.
dicembre 2008 l'attrice ha desistito dalla lite e che, seppure
non avesse desistito, si sarebbe vista dichiarare la petizione
inammissibile
alla stessa stregua di __________ e __________. Deve dunque essere tenuta a
rifondergli un'adeguata indennità per ripetibili di fr. 2000.–, equitativamente
determinabile secondo il valore litigioso e il dispendio di tempo profuso dal
suo legale nell'opera di patrocinio. Non riconoscendogli alcunché, il primo
giudice sarebbe caduto in un abuso o in un eccesso del potere di apprezzamento.
3.
Intanto
va sgombrato il campo dall'opinione dell'appellante, secondo cui con la lettera del 16 dicembre 2008 l'attrice avrebbe desistito dalla lite. In quella comunicazione, per vero, AO 1 non ha
dichiarato di ritirare l'azione. Ha affermato semplicemente che con il
passaggio in giudicato della sentenza emessa il 20 novembre 2008 dal Pretore
nelle cause AC.2005.13, AC.2005.16 e AC.2005.17 “la ragione d'essere dell'azione” da lei promossa era venuta meno, motivo per cui la procedura poteva
“senz'altro essere stralciata
dai ruoli”. Chiedere di
accertare la caducità di un processo non significa tuttavia recedere dalla lite
senza condizioni. Significa semplicemente invitare il giudice a verificare che
l'oggetto del contenzioso sussista o, quanto meno, che la lite sia tuttora
provvista di interesse concreto e attuale. In caso
contrario la causa va stralciata dai ruoli (art. 351 cpv. 1 CPC).
4.
Nella
fattispecie il Pretore ha respinto, con sentenza del 20 novembre 2008 nel frattempo
passata in giudicato, la richiesta di __________ volta a far inserire tra gli attivi delle note successioni un interesse del 5% sul valore
della particella n. 1478 RFD di __________ ricevuta a titolo di anticipo
ereditario dai fratelli __________ e __________. Con la sua petizione del 31 maggio
2005.
AO 1 chiedeva in via principale lo stesso accertamento, ovvero che non fossero dovuti interessi sul valore della
particella n. 1478 RFD di __________ ricevuta da __________ e __________ a titolo
di anticipo ereditario. Nelle condizioni descritte non
sussisteva più manifestamente alcun interesse concreto e attuale all'emanazione
della sentenza in quest'ultima causa, la questione legata a eventuali interessi
dovuti da __________ e __________ sul valore della particella n. 1478 RFD di __________
da loro ricevuta come anticipo ereditario essendo già stata definitivamente
risolta. A ragione, di conseguenza, il Pretore ha stralciato la procedura dai
ruoli.
5.
Nel
caso in cui una lite divenga priva d'oggetto o d'interesse giuridico per le
parti fa stato per analogia, ai fini delle spese e delle ripetibili, l'art. 72 della legge federale sulla procedura civile (RtiD
I-2004 pag. 488 consid. 7 con
riferimenti). Tale norma dispone che in simili eventualità
il tribunale, udite le parti ma senza ulteriore dibattimento, dichiara il
processo terminato e statuisce con motivazione sommaria sulle spese, “tenendo
conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la
lite”. Ove una causa divenga priva d'oggetto o d'interesse giuridico, in altri
termini, il giudice valuta sommariamente, per decidere chi e in che misura
debba sopportare le spese e le ripetibili, quale sarebbe stato il presumibile
esito della lite.
6.
Quale sarebbe stato il verosimile esito della causa promossa da AO
1.
se il contenzioso non fosse divenuto senza interesse giuridico non è
difficile immaginare, ove appena si consideri che – come si è appena visto –
con sentenza del 20 novembre 2008 il Pretore aveva respinto la richiesta di __________
intesa a far iscrivere tra gli attivi delle due
successioni un interesse del 5% sul valore della particella n. 1478 RFD di __________
ricevuta a titolo di anticipo ereditario da __________ e __________. Tale
sentenza essendo passata in giudicato, l'accertamento
postulato da AO 1, secondo cui non fossero dovuti interessi sul valore della particella n. 1478 RFD di __________ ricevuta da __________ e __________
a titolo di anticipo ereditario, sarebbe stato accolto
con una verosimiglianza che sfiora la certezza. Non solo quindi AP 1 non
avrebbe ricevuto indennità per ripetibili, ma avrebbe rischiato di
corrisponderne all'attrice. Assumere che il Pretore sarebbe caduto in un
eccesso o in un abuso del potere di apprezzamento per avere rinunciato ad
attribuire ripetibili in seguito allo stralcio della causa dai ruoli è pertanto
fuori luogo.
7.
L'appellante
sostiene che, non fosse stata tolta dai ruoli, in realtà la petizione di AO 1
sarebbe stata dichiarata irricevibile, alla stessa stregua delle petizioni
presentate da __________ (inc. AC.2005.16) e __________
(inc. AC.2005.17). L'asserto non può essere condiviso. __________ e __________
si sono visti dichiarare inammissibili le loro petizioni perché le loro richieste
di giudizio esulavano dalla contestazione mossa all'inventario unico (per la
quale erano stati chiamati dal Pretore a intentare causa giusta l'art. 479 cpv.
1.
CPC). Mentre davanti al notaio divisore, in effetti, essi erano insorti
contro la stima relativa al valore della particella n. 1478 RFD di __________ ricevuta
come anticipo ereditario dai genitori (fr. 569 882.50), nelle petizioni essi chiedevano
di non dover versare interessi sul valore della collazione (sentenza del 20
novembre 2008, consid. 3c). Onde, per il Pretore, l'improponibilità della
domanda. AO 1, per contro, aveva già fatto valere davanti al notaio divisore
proprio quanto ha postulato in via principale con la petizione, ovvero che non fossero dovuti interessi sul valore della
particella n. 1478 RFD di __________ ricevuta da __________ e __________ a
titolo di anticipo ereditario (lettera del notaio divisore al Pretore, del 2
maggio 2005, pag. 2 in fondo, negli inc. DI.2003.855 e DI.2004.1399, agli
atti). Perché la sua petizione sarebbe dovuta risultare irricevibile l'appellante
non spiega. Carente di motivazione, al proposito l'appello si rivela finanche
irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).
8.
Gli
oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). AO 1,
che ha formulato osservazioni all'appello, ha diritto inoltre a un'equa
indennità per ripetibili, commisurata all'entità del lavoro svolto.
9.
Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro
il presente giudizio sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), non è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale. Diversamente
al valore litigioso decisivo per l'appellabilità, che corrisponde a quello
delle domande formulate con l'ultimo atto di causa davanti al Pretore quand'anche
nell'appello l'interessato riduca la pretesa sotto i fr. 8000.– (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 1 ad art.
15.
CPC), il valore litigioso per adire il Tribunale federale è quello delle
“conclusioni rimaste controverse” in appello (nel caso in rassegna l'indennità
per ripetibili di fr. 2000.–), che non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– cui si riferisce l'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
2. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 400.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
450.–
sono
posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1000.– per
ripetibili.
3. Intimazione:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30
000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.
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Art. 351 cpv. 1 CPC
Appello in materia di ripetibili fissate
in un decreto di stralcio dai ruoli
(nessun regesto)
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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