Lexipedia

Decisione

11.2009.4

Divisione ereditaria: contestazione d'inventario. Appello in materia di ripetibili fissate in un decreto di starlcio dai ruoli

27 ottobre 2010Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

segretaria:

Rossi, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa AC.2005.15 (divisione ereditaria: contestazione

d'inventario) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con

petizione del 31 maggio 2005 da

AO 1

(patrocinata da PA 2 )

contro

AP 1

(patrocinato da PA 1 )

,

,

,

(patrocinato dall'. , )

,

,

, , e

,

(patrocinati dallo stesso . PA 2, );

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto

l'appello del 29 dicembre 2008 presentato da AP 1

contro il decreto di stralcio emesso il 18 dicembre 2008 dal Pretore del

Distretto di Lugano, sezione 4;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. __________ (1916), nata __________, domiciliata a __________, è

deceduta a __________ il 20 dicembre 1994. Suo marito __________ (1912) è

deceduto anch'egli a __________ il 10 ottobre 1995, lasciando in qualità di

eredi i figli __________ (1937), AP 1 (1939), __________ (1940), AO 1 (1942__________ (1944), __________ (1947), __________ (1950), __________

(1955), __________ (1956) e __________ (1958). Il 4 novembre 2003 __________

ha instato davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezio­ne 4, per la

divisione dell'eredità paterna e il 17 novembre 2004 per la divisione di quella

materna. Statuendo il 21 giugno 2004 e il 21 gennaio 2005, il Pretore ha

accolto le richieste e ha designato il notaio __________ divisore di entrambe

le successioni (inc. DI.2003.855 e DI.2004.1399). Essendo sorte contestazioni

sull'inventario unico delle due eredità, chiuso il 25 aprile 2005, il notaio

divisore ha trasmesso il 2 maggio 2005 gli atti al Pretore, che il 10 maggio

successivo ha assegnato agli eredi le cui rivendicazioni erano contestate un

termine di venti giorni per far riconoscere in giudizio le loro pretese con la

procedura accelerata (art. 479 cpv. 1 CPC).

B. Con

petizione del 25 maggio 2005 __________ ha chiesto di in­serire tra gli attivi

delle successioni un interesse del 5% sul valore della particella n. 1478 RFD

di __________, ricevuta a titolo di anticipo ereditario da __________ e __________,

così come un proprio credito di fr. 8780.­–

tra i passivi delle successioni (inc. AC.2005.13). Il 30 maggio 2005 AP 1 ha contestato da parte sua che gli fosse collazionato il valore di 427 m² di terreno aggiunti alla particella n. 283 RFD di __________, da lui ricevuti come anticipo

ereditario, postulando in via subordinata la rettifica

del valore di collazione stimato dall'ing. __________ (inc. AC.2005.14). __________ ha chiesto a suo

turno il 31 mag­gio 2005 di accertare l'inesistenza dell'obbligo di

versare interessi sul valore relativo alla collazione della citata particella

n. 1478 RFD di __________ da lei ricevuta, insieme con __________, come

anticipo ereditario (inc. AC.2005.16). Identica richiesta ha avanzato __________

il giorno stesso (inc. AC.2005.17).

C. AO 1 ha chiesto di accertare a sua volta, con petizione

del 31 maggio 2005, che non fossero dovuti interessi

sul valore della particella n. 1478 RFD di __________

ricevuta da __________ e __________ a titolo di anticipo ereditario, con relativa modifica dell'inventario; in

subordine essa ha chiesto che nell'inventario fosse inserito un credito

corrispondente agli interessi al 5% maturati

sul valore del terreno ricevuto da AP 1 (i 427 m² aggiunti alla particella n. 283 RFD __________) come anticipo ereditario (inc.

AC.2005.15). Nella loro risposta del 6 giugno 2005 __________, __________, __________

e __________ hanno aderito alla petizione. AP 1 ha proposto il

10 giugno 2005 di respingerla, mentre __________ ha concluso quello

stesso giorno per la reiezione della domanda principale e per l'accoglimento

della subordinata. __________ si è rimesso l'11 giugno 2005 al giudizio del

Pretore.

D. L'udienza

preliminare è cominciata il 31 agosto 2005 ed è proseguita il 14 novembre

seguente, quando il Pretore ha congiunto le procedure per l'istruttoria e, non

dovendosi assumere altre prove, si è tenuto il dibattimento finale nelle cause AC.2005.13, AC.2005.15, AC:2005.16 e AC.2005.17. D'accordo le parti e il giudice,

gli incarti AC.2005.13, AC.2005.16 e AC.2005.17 sono poi stati congiunti

anche per il giudizio, mentre il rimanente incarto AC.2005.15 è stato sospeso.

L'incarto AC.2005.14 è stato trattato separatamente.

E. Con

sentenza del 20 novembre 2008 il Pretore ha respinto la petizione di __________

(inc. AC.2005.13) e ha dichiarato inammissibile quella di __________ (inc.

AC.2005.16), come pure quella di __________ (inc. AC.2005.17). La tassa di

giustizia di fr. 2000.– complessivi e le spese di fr. 500.– sono state poste

per metà a carico di __________, per un quarto a carico di __________ e per un

altro quarto a carico di __________. A titolo di ripetibili __________ è stato

condannato a rifondere a __________ e __________ un'indennità di fr. 125.–

ciascuno, a __________, __________ e AO 1 un'indennità di fr. 600.– complessivi e a AP 1 un'indennità di fr. 500.–. __________

e __________ sono stati tenuti inoltre a rifondere fr. 250.– ciascuno per

ripetibili a AP 1. Non sono state assegnate ripetibili invece a __________ né a

__________ né a __________.

F. Il

16 dicembre 2008 AO 1 ha scritto al Pretore che, essendo passata in giudicato

la sentenza del 20 dicembre 2008, “la ragion d'essere dell'azione [da lei]

promossa è venuta meno, per cui la causa può senz'altro essere stralciata dai

ruoli (...) senza ulteriori formalità, senza spese e ripetibili compensate”.

Con decreto del 18 dicembre 2008 il Pretore ha stralciato la causa dai ruoli

senza riscuotere oneri processuali e senza assegnare ripetibili.

G. Contro

il predetto decreto AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 29

dicembre 2008 perché gli sia riconosciuta un'indennità di fr. 2000.– a titolo

di ripetibili. Nelle sue osservazioni del 26 gennaio 2009 AO 1 propone di respingere

l'appello.

Considerandi

in diritto: 1. Nel Cantone Ticino un decreto di stralcio

ha portata meramente dichiarativa. Non può quindi essere impugnato, salvo che

sia litigiosa la legittimità stessa dello stralcio dai ruoli. Il giudicato sulle

spese e le ripetibili, ancorché contenuto in un decreto di stralcio, ha invece

carattere autoritativo e può essere appellato, sempre che la causa sia

appellabile (RtiD I-2004 pag. 480 consid. 1, 486 consid. 1). In concreto

l'appellante censura, appunto, la mancata assegnazione di ripetibili da parte

del Pretore. Presentato in tempo utile (art. 308 CPC), sotto questo profilo il

memoriale dell'interessato è ricevibile.

2.

Il Pretore ha rinunciato a prelevare spese e ad attribuire

ripetibili, in concreto, “avuto riguardo alla particolarità della fattispecie e

al punto 4 del dispositivo” della sentenza emessa il 20 novembre 2008. L'appellante eccepisce che con la lettera al Pretore del

16.

dicembre 2008 l'attrice ha desistito dalla lite e che, seppure

non avesse desistito, si sarebbe vista dichiarare la petizione

inammissibile

alla stessa stregua di __________ e __________. Deve dunque essere tenuta a

rifondergli un'adeguata indennità per ripetibili di fr. 2000.–, equitativamente

determinabile secondo il valore litigioso e il dispendio di tempo profuso dal

suo legale nell'opera di patrocinio. Non riconoscendogli alcunché, il primo

giudice sarebbe caduto in un abuso o in un eccesso del potere di apprezzamento.

3.

Intanto

va sgombrato il campo dall'opinione dell'appellante, secondo cui con la lettera del 16 dicembre 2008 l'attrice avrebbe desistito dalla lite. In quella comunicazione, per vero, AO 1 non ha

dichiarato di ritirare l'azione. Ha affermato semplicemente che con il

passaggio in giudicato della sentenza emessa il 20 novembre 2008 dal Pretore

nelle cause AC.2005.13, AC.2005.16 e AC.2005.17 “la ragione d'essere dell'azione” da lei promossa era venuta meno, motivo per cui la procedura poteva

“senz'altro essere stralciata

dai ruoli”. Chiedere di

accertare la caducità di un processo non significa tuttavia recedere dalla lite

senza condizioni. Significa semplicemente invitare il giudice a verificare che

l'oggetto del contenzioso sussista o, quanto meno, che la lite sia tuttora

provvista di interesse concreto e attuale. In caso

contrario la causa va stralciata dai ruoli (art. 351 cpv. 1 CPC).

4.

Nella

fattispecie il Pretore ha respinto, con sentenza del 20 novembre 2008 nel frattempo

passata in giudicato, la richiesta di __________ volta a far inserire tra gli attivi delle note successioni un interesse del 5% sul valore

della particella n. 1478 RFD di __________ ricevuta a titolo di anticipo

ereditario dai fratelli __________ e __________. Con la sua petizione del 31 maggio

2005.

AO 1 chiedeva in via principale lo stesso accertamento, ovvero che non fossero dovuti interessi sul valore della

particella n. 1478 RFD di __________ ricevuta da __________ e __________ a titolo

di anticipo ereditario. Nelle condizioni descritte non

sussisteva più manifestamente alcun interesse concreto e attuale all'emanazione

della sentenza in quest'ultima causa, la questione legata a eventuali interessi

dovuti da __________ e __________ sul valore della particella n. 1478 RFD di __________

da loro ricevuta come anticipo ereditario essendo già stata definitivamente

risolta. A ragione, di conseguenza, il Pretore ha stralciato la procedura dai

ruoli.

5.

Nel

caso in cui una lite divenga priva d'oggetto o d'interesse giuridico per le

parti fa stato per analogia, ai fini delle spese e delle ripetibili, l'art. 72 della legge federale sulla procedura civile (RtiD

I-2004 pag. 488 consid. 7 con

riferimenti). Tale norma dispone che in simili eventualità

il tribunale, udite le parti ma senza ulteriore dibattimento, dichiara il

processo terminato e sta­tuisce con motivazione sommaria sulle spese, “tenendo

conto dello sta­to delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la

lite”. Ove una causa divenga priva d'oggetto o d'interesse giuridico, in altri

termini, il giudice valuta sommariamente, per decidere chi e in che misura

debba sopportare le spese e le ripetibili, quale sarebbe stato il presumibile

esito della lite.

6.

Quale sarebbe stato il verosimile esito della causa promossa da AO

1.

se il contenzioso non fosse divenuto senza interesse giuridico non è

difficile immaginare, ove appena si consideri che – come si è appena visto –

con sentenza del 20 novembre 2008 il Pretore aveva respinto la richiesta di __________

intesa a far iscrivere tra gli attivi delle due

successioni un interesse del 5% sul valore della particella n. 1478 RFD di __________

ricevuta a titolo di anticipo ereditario da __________ e __________. Tale

sentenza essendo passata in giudicato, l'accertamento

postulato da AO 1, secondo cui non fossero dovuti interessi sul valore della particella n. 1478 RFD di __________ ricevuta da __________ e __________

a titolo di anticipo ereditario, sarebbe stato accolto

con una verosimiglianza che sfiora la certezza. Non solo quindi AP 1 non

avrebbe ricevuto indennità per ripetibili, ma avrebbe rischiato di

corrisponderne all'attrice. Assumere che il Pretore sarebbe caduto in un

eccesso o in un abuso del potere di apprezzamento per avere rinunciato ad

attribuire ripetibili in seguito allo stralcio della causa dai ruoli è pertanto

fuori luogo.

7.

L'appellante

sostiene che, non fosse stata tolta dai ruoli, in realtà la petizione di AO 1

sarebbe stata dichiarata irricevibile, alla stessa stregua delle petizioni

presentate da __________ (inc. AC.2005.16) e __________

(inc. AC.2005.17). L'asserto non può essere condiviso. __________ e __________

si sono visti dichiarare inammissibili le loro petizioni perché le loro richieste

di giudizio esulavano dalla contestazione mossa all'inventario unico (per la

quale erano stati chiamati dal Pretore a intentare causa giusta l'art. 479 cpv.

1.

CPC). Mentre davanti al notaio divisore, in effetti, essi erano insorti

contro la stima relativa al valore della particella n. 1478 RFD di __________ ricevuta

come anticipo ereditario dai genitori (fr. 569 882.50), nelle petizioni essi chiedevano

di non dover versare interessi sul valore della collazione (sentenza del 20

novembre 2008, consid. 3c). Onde, per il Pretore, l'improponibilità della

domanda. AO 1, per contro, aveva già fatto valere davanti al notaio divisore

proprio quanto ha postulato in via principale con la petizione, ovvero che non fossero dovuti interessi sul valore della

particella n. 1478 RFD di __________ ricevuta da __________ e __________ a

titolo di anticipo ereditario (lettera del notaio divisore al Pretore, del 2

maggio 2005, pag. 2 in fondo, negli inc. DI.2003.855 e DI.2004.1399, agli

atti). Perché la sua petizione sarebbe dovuta risultare irricevibile l'appellante

non spiega. Carente di motivazione, al proposito l'appello si rivela finanche

irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).

8.

Gli

oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). AO 1,

che ha formulato osservazioni all'appello, ha diritto inoltre a un'equa

indennità per ripetibili, commisurata all'entità del lavoro svolto.

9.

Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro

il presente giudizio sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), non è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale. Diversamente

al valore litigioso decisivo per l'appellabilità, che corrisponde a quello

delle domande formulate con l'ultimo atto di causa davanti al Pretore quand'anche

nell'appello l'interessato riduca la pretesa sotto i fr. 8000.– (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 1 ad art.

15.

CPC), il valore litigioso per adire il Tribunale federale è quello delle

“conclusioni rimaste controverse” in appello (nel caso in rassegna l'indennità

per ripetibili di fr. 2000.–), che non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– cui si riferisce l'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.

2. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 400.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

450.–

sono

posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1000.– per

ripetibili.

3. Intimazione:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30

000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre

è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.

*************************************************************************************************************

Art. 351 cpv. 1 CPC

Appello in materia di ripetibili fissate

in un decreto di stralcio dai ruoli

(nessun regesto)

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster