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Decisione

11.2009.40

Protezione dell'unione coniugale: autorizzazione a vivere separati, affidamento dei figli, relazioni personali e contributi di mantenimento per moglie e figli

16 febbraio 2011Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

i figli, più il pagamento degli interessi e dell'ammortamento sul mutuo ipotecario gravante l'abitazione coniugale.

D. Con

decreto cautelare emanato il 29 ottobre 2007 “nelle more istruttorie” il Pretore ha nuovamente affidato i figli alla madre, ha disciplinato

il diritto di visita paterno e ha obbligato AP 1 a versare dal 1° ottobre 2007 un contributo alimentare di fr. 1415.– mensili per la moglie, uno

di fr. 915.– mensili per N__________, uno di fr. 730.– mensili ciascuno per

H__________ e R__________ e uno di fr. 650.– mensili per H__________ (assegni

familiari non compresi), come pure a corrispondere alla moglie fr. 8000.–

alla fine di ogni anno e fr. 16 000.– a ricezione del bonus dal datore di

lavoro. Adito dal convenuto, con decreto cautelare del 19 novembre 2007 il

Pretore ha ridotto, sempre “nelle

more istruttorie”, il contributo

alimentare per la moglie a fr. 1300.– mensili, quello per N__________ a fr. 840.– mensili, quelli H__________

e R__________ a fr. 660.– mensili e quello per H__________ a

fr. 600.– mensili (assegni familiari non compresi).

E. Terminata

l'istruttoria il 13 gennaio

2009, le parti hanno rinunciato alla discussione finale, limitandosi a

conclusioni scritte. Nel suo memoriale conclusivo del 3 febbraio 2009 AO 1 ha ribadito le proprie domande, riducendo la richiesta di contributo alimentare per sé a fr. 2300.–

mensili, ma aumentando quella per N__________ a fr. 1630.– mensili, quella

per H__________ e R__________ a fr. 1320.– mensili ciascuno e quella per H__________

a fr. 1185.– mensili. Nel suo allegato del 6 febbraio 2009 AP 1 ha riaffermato le proprie posizioni, offrendo un contributo complessivo per i figli di

fr. 3000.– mensili oltre a una somma annua di fr. 12 000.– “a ricezione

del bonus da parte del datore di lavoro”.

F. Statuendo

il 2 marzo 2008, il Pretore ha accertato che i coniugi vivono separati dal 28

settembre 2007, ha assegnato l'abitazione

coniugale alla moglie, cui ha affidato i figli, ha regolato il diritto di

visita paterno in un fine settimana ogni

quindici giorni dalle ore 18.00 del venerdì fino alle ore 19.00 della

domenica, in una settimana a Natale, una alternativamente a Pasqua o a

carnevale, una ogni biennio a Ognissanti e tre settimane durante le ferie

estive, ha

istituito una curela educativa incaricando la Commissione tutoria regionale 11

di designare la persona del curatore (art. 308 CC) e ha condannato AP 1 a versare i seguenti contributi alimentari mensili indicizzati:

Dal 1° ottobre al 31 dicembre 2007:

fr.

1585.– per la moglie,

fr.

1230.– per N__________,

fr.

940.– per H__________,

fr.

940.– per R__________ e

fr.

805.– per H__________, più agli assegni familiari.

Dal

1° gennaio al 31 ottobre 2008:

fr.

1900.– per la moglie,

fr.

1255.– per N__________,

fr.

965.– per H__________,

fr.

965.– per R__________ e

fr.

825.– per H__________, più agli assegni familiari.

Dal

1° novembre al 31 dicembre 2008:

fr.

1900.– per la moglie,

fr.

1255.– per N__________,

fr.

965.– per H__________,

fr.

965.– per R__________ e

fr.

965.– per H__________, più agli assegni familiari.

Dal

1° gennaio al 28 febbraio 2009:

fr.

1715.– per la moglie,

fr.

1275.– per N__________,

fr.

985.– per H__________,

fr.

985.– per R__________ e

fr.

985.– per H__________, più agli assegni familiari.

Dal

1° marzo 2009 al 31 luglio 2010:

fr.

1630.– per la moglie,

fr.

1235.– per N__________,

fr.

1235.– per H__________,

fr.

950.– per R__________ e

fr.

950.– per H__________, più agli assegni familiari.

Dal

1° agosto 2010 in poi:

fr.

1555.– per la moglie,

fr.

1180.– per N__________,

fr.

1180.– per H__________,

fr.

1180.– per R__________ e

fr.

905.– per H__________, più agli assegni familiari.

Il

Pretore ha poi riconosciuto al convenuto il diritto di dedurre fr. 146.65

mensili per interessi su un mutuo ottenuto dai genitori, così come quello di

compensare i contributi alimentari “con quanto da lui versato ad estinzione

delle spese contenute nel fabbisogno della moglie, secondo questa sentenza”. La

tassa di giustizia di fr. 600.– e le spese sono state poste per due quinti

a carico dell'istante e per il resto a carico del convenuto, tenuto a rifondere

alla moglie fr. 1000.– per ripetibili ridotte. Le spese della perizia giudiziaria

esperita sulle capacità parentali dei genitori sono state poste a carico di AP

1, mentre quelle relative all'ascolto dei figli sono state ripartite a metà tra

i genitori medesimi. AO 1 è stata ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria.

G. Contro

la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un appello del 13 marzo 2009 nel

quale chiede di dare atto che la separazione dei coniugi è avvenuta il 28 settembre

2008 “su ordine del Giudice”, di affidargli i figli o, in caso di affidamento alla

madre, di estendere il suo diritto di visita, come pure di ridurre i contributi

alimentari a importi mensili variabili tra fr. 1025.– e 1654.50 per la

moglie, tra fr. 795.– e fr. 1109.55 per N__________, tra fr. 830.– e

fr. 1062.– per H__________, tra fr. 607.89 e fr. 1013.– per R__________

e tra fr. 520.– e fr. 857.– per H__________ (assegni familiari non

compresi). L'appello non ha

formato oggetto di intimazione. Il 28 maggio 2009 AP 1 ha instato per il beneficio dell'assistenza giudiziaria.

Considerandi

in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC) erano

emanate, fino al 31 dicembre 2010, con la procedura sommaria

contenziosa di camera di consiglio (art. 4 cpv. 1 n. 5 e

art. 5 vLAC con rinvio agli art. 361 seg. CPC ticinese). L'esame dei fatti

era limitato alla verosimiglianza (Rep. 1991 pag. 432 consid. 4a) e la

sentenza del Pretore era impugnabile entro dieci giorni (art. 370

cpv. 2 CPC ticinese). Tempestivo, sotto questo profilo, l'appello in esame

è pertanto ricevibile.

2.

All'appello

AP 1 acclude un attestato rilasciato il 12 gennaio 2009 dalla __________

sul nuovo tasso di interesse ipotecario concesso alle parti dal marzo del 2009 (dal

3.

% del­l'agosto 2008 al 2.85% su fr. 460 000.–) e chiede di accertare i

premi della cassa malati dei figli. Nelle procedure a tutela dell'unione coniugale tuttavia non sono

ammissibili nuovi argomenti o nuovi mezzi di prova in appello (art. 321 cpv. 1

lett. b CPC TI; RtiD I-2004 pag. 596), tranne ove si applichi il principio inquisitorio

illimitato (in materia di filiazione: DTF 128 III 414 verso l'alto) oppure ove

il giudice ritenga opportuno assumere di sua iniziativa prove necessarie ai

fini della decisione (nel diritto di famiglia: art. 419b CPC TI). Estremi

del genere non ricorrono in concreto. Anzi, la diminuzione dell'interesse

ipotecario comporterebbe se mai una riduzione del contributo alimentare per i

figli. Sapere poi se i figli beneficino di sussidi per i premi della cassa

malati non è di rilievo, le spese sanitarie rientrando negli “altri costi” già previsti

dalle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento

professionale del Canton Zurigo, cui questa Camera si ispira per prassi

consolidata (“Gesundheitspflege”: Amt für Jugend und

Berufsberatung des Kantons Zürich, Empfehlungen zur Bemessung von

Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000, pag. 11).

3.

L'appellante si duole del fatto che la moglie non abbia reso verosimile

gli estremi per sospendere l'unione coniugale e che il Pretore non ha condotto

accertamenti per stabilirli. Ora, un coniuge è autorizzato a sospendere la

comunione domestica fintanto che la convivenza pone in grave pericolo la sua

personalità, la sua sicurezza economica o il bene della famiglia (art. 175 CC).

Secondo un filone di dottrina recente – definita non arbitraria dal Tribunale

federale – gli estremi dell'art. 175 CC sono dati anche nell'ipotesi in cui un

coniuge esprima la ferma volontà di sospendere unilateralmente la comunione

domestica, soprattutto in vista di chiedere il divorzio dopo il biennio di

separazione (sentenza 5P.47/2005 del 23 marzo 2005, consid. 2.2.2 con

richiami e consid. 2.2.3; v. anche Schwander in: Basler Kommentar, ZGB I,

3ª edizione, n. 3 in fine ad art. 175).

Nella

fattispecie è vero che l'istante non ha reso verosimile

uno stato di grave rischio personale, di insicurezza

economica o di pericolo per la famiglia. Se non che, davanti al Pretore la sospensione

dell'unione coniugale non è mai stata litigiosa, tant'è che alla discussione del 12 ottobre 2007 il marito si è detto “cosciente

che è impossibile ricucire il matrimonio”, accettando poi esplicitamente il

Dispositivo

dispositivo n. 1 del decreto supercautelare 28 settembre 2007 con cui il

Pretore aveva – appunto – autorizzato i coniugi a vivere separati (verbali,

pag. 2 e 5). Per di più, nel memoriale conclusivo del 6

febbraio 2009 il convenuto aveva formulato la medesima richiesta. Il rimprovero

rivolto al primo giudice cade dunque nel vuoto, l'appellante non contestando la

determinazione della moglie nel volersi separare da lui. Per il resto, contrariamente

a quanto l'appellante assume, la questione non ha verosimilmente avuto alcuna

incidenza sulla ripartizione degli oneri processuali. Non giova quindi

diffondersi oltre.

4. Circa

l'affidamento dei figli alla madre, il Pretore ha sottolineato anzitutto che

esso rispecchia il riparto dei compiti adottato dai coniugi durante la vita in

comune. Alla specialista incaricata di sentire i figli – egli ha rilevato – questi

ultimi sono apparsi “in sé ben corrispondere alla loro

età evolutiva”, mentre al perito giudiziario dott. __________

l'affidamento alla madre è sembrato finanche più appropriato, la soluzione

contraria risultando “del tutto impraticabile” perché osteggiata dai tre figli maggiori.

Ciò posto, dopo avere escluso eventuali plagi sui ragazzi, il Pretore ha affidato tutti e quattro alla madre, rilevando che una diversa attribuzione

(con riduzione del grado d'occupazione del padre) avrebbe potuto pregiudicare

la stabilità finanziaria della famiglia.

a) AP

1 rivendica l'affidamento dei figli, facendo valere la sua idoneità accertata

dal perito. Afferma che l'opposizione espressa dai figli non corrisponde alla

loro reale volontà, ma è frutto di manipolazione materna. Pur non contestando

la disponibilità della moglie a prendersi cura personalmente dei ragazzi, egli sostiene

di poter organizzare la sua attività lucrativa in modo da poter accudire a

tutti loro e si definisce meglio in grado di allevare i figli rispetto alla moglie,

affetta da sindrome di alienazione parentale.

b) L'art. 176 cpv. 3 CC stabilisce che qualora i coniugi abbiano figli

minorenni, il giudice prende le misure necessarie “secon­do le disposizioni sugli effetti della filiazione”. I criteri preposti all'affidamento

durante una protezione dell'unione coniugale sono sostanzialmente già stati

riassunti dal Pretore (decisione impugnata, pag. 8). Al riguardo basti

rammentare che in una protezione dell'unione coniugale

non si tratta – come in un divorzio – di statuire in maniera definitiva sull'affidamento

dei figli, adottando la soluzione ottimale, ma solo di regolare la vita

separata delle parti, scegliendo la soluzione che sem­bra verosimilmente

offrire ai figli le garanzie migliori. Nei limiti del possibile si cerca, con

un giudizio di verosimiglianza, di lasciare il figlio nel proprio ambiente e,

di norma, con il genitore che gli ha dedicato più tempo durante la vita in comune,

sempre che quel genitore appaia idoneo all'affidamento (I CCA, sentenza inc.

11.2008.146 del 22 ottobre 2010, consid. 4 e 8).

c) In

concerto non fa dubbio che AP 1 sia un genitore idoneo all'affidamento. D'altro

lato per il perito non sussistono elementi che impediscano l'affidamento dei

ragazzi alla madre, “molto coinvolta, valida nella relazione con i figli”

(perizia, pag. 8). L'appellante asserisce che l'istante non è in grado di

favorire un buon rapporto dei figli con lui, essendo affetta

da sindrome di alienazione parentale. Tale assunto però non è corroborato da

elementi di verosimiglianza, né il perito ha accertato nulla del genere, tanto

meno se si pensa che i quattro figli appaiono legati anche al padre, con il

quale intendono conservare il contatto più stretto possibile (perizia pag. 7).

Certo, fossero veri alcuni contegni di AO 1 (intralci agli incontri dei figli con il padre, organizzazione di

attività extrascolastiche o di vacanze da svolgere durante il diritto di visita

paterno, denigrazione del marito, esibizione di atti processuali ai figli, assenze

per vacanze con affidamento dei figli a estranei), l'affidamento a lei potrebbe

essere messo in forse. Per tacere del fatto nondimeno che gli addebiti sono

contestati dall'istante e che secondo il perito il comportamento della madre non

mette a repentaglio le relazioni tra padre e figli (delucidazione del 10 luglio

2008, pag. 1), in concreto non si tratta di indagare

chi tra due genitori apparentemente idonei vanti migliori capacità genitoriali,

ma quale assetto garantisca – per adesso – migliore stabilità ai figli.

d) L'appellante

assevera di potersi occupare personalmente dei figli,

come ha fatto AO 1 durante la vita in comune. Non

spiega tuttavia come ciò gli riuscirebbe possibile conservando l'attività

lucrativa a tempo pieno. E qualora toccasse alla moglie compensare il mancato

introito dovuto a una riduzione del suo grado d'occupazione, egli non illustra

quale attività potrebbe concretamente intraprendere la moglie, che non consta

godere di alcuna particolare formazione professionale, e quale reddito essa

potrebbe concretamente conseguire.

e) Quanto

ai figli, essi hanno espresso –

pur con qualche sfumatura – il loro desiderio di rimanere con la madre. Secondo

il perito la posizione più profilata è stata manifestata da N__________, mentre quella di H__________ e R__________ “era in

vario grado alquanto incerta e ambivalente pur privilegiando il legame materno”;

H__________ è apparso invece “più spontaneamente attratto dal padre” (delucidazione

del 10 luglio 2008, pag. 2). I desideri di un figlio relativi all'affidamento

sono invero meramente indicativi. Risultano tuttavia viepiù importanti nella

misura in cui, vista l'età e lo sviluppo di lui, appaiano come una decisione

consolidata e l'espressione di una stretta relazione affettiva con il genitore

(DTF 124 III 93 consid. 3b con richiami di giurisprudenza; Rep. 1999 pag. 151

consid. 5). A ragione il primo giudice ha tenuto conto perciò dell'opinione dei

ragazzi secondo la maturazione dovuta all'età.

f) Per

l'appellante l'opinione dei

figli è influenzata dalla madre, lo stesso perito non escludendo che “tutto questo potrebbe essere ascritto (…) al fatto che la signora

si è come ‘appropriata’ dei figli, addirittura mettendoli contro il padre,

attraverso delle scelte su cui il padre non era

d'accordo” (referto, pag. 7). Simile

ipotesi sarà anche prospettabile, ma rimane a livello di congettura. Il perito non

ha escluso che il carattere “(iper)attivo della madre”

abbia contribuito ad allontanare i figli dal padre, ma non ha escluso nemmeno

che a ciò abbia concorso il “carattere piuttosto passivo” del padre (referto,

pag. 7). Il che appare confermato da __________, incaricata

di sentire i figli, alla quale i ragazzi hanno confidato che il rapporto con il

padre è meno intenso perché questi è “poco presente e forse troppo preso dal

lavoro e da attività sportive” (relazione del 9 gennaio 2008). Per il resto il perito si è detto

“dubbioso”, fino a negare “in linea di massima” che AO 1 racconti ai figli bugie sul conto del padre, in modo da condizionare

il loro giudizio (delucidazione del 10 luglio 2008).

g) Per

quel che attiene ai problemi correlati al diritto di visita (malintesi al momento del passaggio, rinuncia in qualche circostanza

alle relazioni personali con uno dei figli), essi possono ritenersi superati. A

prescindere dal fatto che nel memoriale conclusivo del 6 febbraio 2009 lo

stesso convenuto rilevava un miglioramento della situazione (pag. 13), il Pretore

ha disposto una curatela educativa anche allo scopo di vigilare sulle relazioni

personali dei figli con il padre. Il perito ha escluso inoltre che il

comportamento della madre possa mettere in pericolo le relazioni tra l'appellante

e figli. Nelle circostanze descritte la soluzione adottata dal Pretore consente ai ragazzi di rimanere nel loro ambiente e di mantenere

adeguate relazioni con il padre, che può provvedere al loro mantenimento. Si

può comprendere che essa non risponda alle aspettative dell'appellante (e forse

nemmeno a quelle di H__________), ma nel complesso è quella che tutela meglio –

per lo meno a un giudizio di verosimiglianza – il bene dei ragazzi, i quali per

principio non vanno separati l'uno dall'altro.

5. Per

quel che riguarda il diritto di visita, il Pretore si è attenuto a quello invalso

nel Ticino per ragazzi in età scolastica (RtiD I-2005 pag. 778 consid. 3). L'appellante

chiede di estenderlo a tre fine settimana mensili e a quattro settimane durante

le ferie estive. Ora, non si disconosce che il diritto

di visita abitualmente riconosciuto nel Cantone Ticino a genitori di figli in

età scolastica sia un criterio meramente orientativo. In concreto esso va attagliato

poi alla fattispecie, tenendo conto dell'età del minorenne,

del suo sviluppo fisico e psichico, dell'opinione di lui, del suo legame con il

genitore non affidatario, del carattere di quest'ultimo, della distanza tra le abitazioni dei genitori

medesimi, dei desideri espressi da costoro, di eventuali conflitti interni e

così via. Resta il fatto che il primo criterio cui deve

orientarsi la disciplina delle relazioni personali fra genitore e figlio rimane

pur sempre il bene dei figlio stesso, che relega in sott'ordine eventuali

interessi contrastanti dei genitori (Schwenzer

in: Basler Kommentar, op. cit., n. 10 ad art. 273 CC con rinvii).

Nella fattispecie il Pretore ha lasciato

alle parti libertà d'intesa circa le relazioni con i figli, assicurando a AP 1

“alme­no” il diritto di visita che la prassi ticinese riconosce a genitori non

affidatari con figli in età scolastica. Nulla impedisce pertanto alle parti di

concordare un assetto diverso, come parrebbe essersi verificato nel frattempo (conclusioni

del convenuto, pag. 13). Quanto alla regolamentazione in caso di disaccordo,

essa deve garantire ai figli un certo equilibrio dei momenti di libero trascorsi

con entrambi i genitori, i quali hanno diritto – per principio – a un trattamento

paritario. Perché nel caso in esame i ragazzi dovrebbero trascorrere più tempo

libero con il padre, l'appellante non spiega. Al perito poi tre figli su

quattro hanno

espresso

la volontà di tenere con il padre “rapporti sul tipo dello svolgimento di un

diritto di visita tradizionale” (referto, pag. 7). Che la madre non si opponga

a un'estensione delle relazioni personali tra padre e figli è stato ipotizzato

dal perito. Ancora nel memoriale conclusivo però l'istante postulava la

conferma dell'assetto provvisionale, ovvero quello usuale nel Cantone Ticino. Anche

su questo punto la sentenza del Pretore resiste pertanto alla critica.

6. L'appellante impugna anche i contributi alimentari per moglie e figli.

A tal fine il Pretore ha accertato il reddito del marito nel 2007 in fr. 10 070.–

netti mensili a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 4430.– mensili (minimo

esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, costo dell'alloggio fr. 1600.–, posteggio

fr. 100.–, premio della cassa malati fr. 192.70, assicurazione dell'economia domestica fr. 16.–, assicurazione

dell'automobile fr. 95.–,

imposta di circolazione fr. 48.25, leasing per l'automobile fr. 478.80, onere fiscale fr. 799.25). Nel 2008 egli ha

appurato entrate per fr. 9635.– mensili a fronte di un fabbisogno minimo di

fr. 3765.– mensili (aumento del premio della cassa malati a fr. 227.20, riduzione

dell'onere fiscale a fr. 100.–), calato a fr. 3735.– mensili nel 2009

(riduzione del premio della cassa malati a fr. 198.30).

Quanto

alla moglie, il primo giudice ne ha calcolato le entrate in fr. 275.–

mensili nel 2007, definendone il fabbisogno minimo in fr. 1860.– mensili

nel 2007 (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1250.–,

costo dell'alloggio fr. 345.–

[già dedotte le quote comprese nei fabbisogni in denaro

dei figli], premio della cassa malati fr. 251.30,

assicurazione dell'economia

domestica fr. 13.30), in fr. 1960.– mensili nel 2008 (aggiunta dell'onere fiscale di

fr. 100.–), in fr. 1760.– mensili dal gennaio al febbraio del 2009 (riduzione

del premio della cassa malati a fr. 50.–) e in fr. 1785.– mensili dopo

di allora (aumento del costo dell'alloggio a fr. 370.–).

Relativamente

ai fabbisogni in denaro dei figli, il Pretore li ha determinati in base alle raccomandazioni

pubblicate dall'Ufficio della gioventù e

dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, deducendo la posta per cura e educazione (prestata in natura dalla madre) e gli assegni familiari percepiti dal padre. Ha valutato

così quello di N__________ in fr. 1230.– mensili nel 2007, in fr. 1255.– mensili nel 2008 e in fr. 1275.– mensili dal 2009, quello di H__________

in fr. 940.– mensili nel 2007, in fr. 965.– mensili nel 2008, in fr. 985.– mensili in gennaio e febbraio del 2009 e in fr. 1275.– mensili dopo di allora,

quello di R__________ in fr. 940.– mensili nel 2007, in fr. 965.– mensili nel 2008, in fr. 985.– mensili dal gennaio del 2009 al luglio del

2010 e in fr. 1275.– mensili in seguito, quello di H__________ in fr. 805.–

mensili nel 2007, in fr. 825.– mensili dal gennaio all'ottobre del 2008, in fr. 965.– mensili dal novembre al dicembre del 2008 e in fr. 985.– mensili dopo di

allora.

Ciò premesso,

il Pretore ha constatato nel bilancio familiare

un'eccedenza (fr. 140.– mensili) nel 2007

e un ammanco dal 1° gennaio 2008 in poi. Egli ha obbligato di conseguenza AP 1 a versare un contributo alimentare indicizzato per la moglie di

fr. 1585.– mensili dall'ottobre al dicembre del 2007, di fr. 1900.– mensili

nel 2008, di fr. 1715.– mensili in gennaio e febbraio del 2009, di

fr. 1630.– mensili dal marzo del 2009 al luglio del 2010 e di fr. 1555.–

mensili dopo di allora. Per i medesimi periodi il contributo alimentare per N__________

è risultato compreso tra fr. 1275.– e fr. 1180.– mensili, quello per H__________

tra fr. 1235.– e fr. 940.– mensili, quello per R__________ tra fr. 1180.–

e fr. 940.– mensili e quello per H__________ tra fr. 985.– e fr. 805.–

mensili, assegni familiari non compresi.

7. Sostiene

l'appellante che il suo fabbisogno minimo ammontava a fr. 6513.– mensili nel

2007, a fr. 4498.– mensili nel 2008 e a fr. 4469.10 mensili in

seguito. Egli lamenta che non gli sia stato riconosciuto appieno il costo

dell'alloggio e quello dell'automobile, chiede che sia inserito nel suo

fabbisogno minimo l'ammortamento

ipotecario “indiretto”, l'onere fiscale dal 2008 in poi, la spesa per l'arredamento del nuovo appartamento e il rimborso del mutuo contratto con

i suoi genitori. Le singole voci vanno esaminate separatamente.

a) L'appellante

rimprovera al Pretore di avere considerato una spesa di soli fr. 1600.– mensili

per l'alloggio quando la pigione effettiva ammonta a fr. 1850.– mensili,

senz'altro adeguata “rispetto agli affitti della zona” per un appartamento nel

quale deve ospitare i figli. La censura è infondata. In linea di principio nel fabbisogno minimo di un

coniuge va compreso l'equivalente della pigione che questi dovrebbe sopportare

se vivesse da sé solo (RtiD I-2005 pag. 764 consid. 5 con rimandi, I-2006 pag.

667; Rep. 1995 pag. 142 in alto). Il maggior costo destinato alla locazione di vani supplementari per

accogliere i figli durante l'esercizio del diritto di visita rientra nel

fabbisogno in denaro dei figli stessi (RtiD II-2004 pag. 618 seg.). In concreto il

bilancio familiare non permette che il convenuto spenda per sé solo più di fr. 1600.–

mensili a titolo di locazione. E aumentare il costo dell'alloggio nel fabbisogno

in denaro dei figli servirebbe solo a creare ammanco nel bilancio della

famiglia. L'operazione si risolverebbe in un mero esercizio teorico.

b) AP

1 si duole che il Pretore non abbia ammesso nel suo fabbisogno minimo il premio

di fr. 4600.– annui relativo alla “polizza di previdenza III pilastro” destinato

all'ammortamento indiretto del debito ipotecario gravante l'im­mobile di __________

appartenente ai coniugi, né fr. 1250.– mensili destinati

al rimborso del mutuo elargitogli dai genitori per l'acquisto di quella abitazione.

Ora, i premi di assicurazioni stipulate per coprire rischi

riguardanti l'unione coniugale o la comunione domestica (sia pur sospesa),

compresi quelli di assicurazioni sulla vita, vanno inclusi di regola nel fabbisogno

minimo del coniuge debitore, sempre che i mezzi

economici a disposizione bastino per garantire il debito sostentamento della

famiglia (RtiD I-2007 pag. 741 consid. 7a).

Analogamente

l'ammortamento ipotecario, come ogni altra estinzione di

debito, va onorato nella misura in cui i mezzi finanziari della famiglia siano

sufficienti, per lo meno ove il mutuo sia stato contratto prima della

separazione o i coniugi siano solidalmente responsabili del rimborso (DTF 127

III 292 consid. 2a/bb, ribadito in: SJ 132/2010 I 327 consid. 4.3.2; da ultimo:

I CCA inc. 11.2007.45 del 2 agosto 2010, consid. 6). Poco importa il regime dei

beni. In concreto le risorse coniugali non bastano per soddisfare il debito

mantenimento della famiglia. A ragione il Pretore non ha inserito quelle spese,

di conseguenza, nel fabbisogno minimo del convenuto.

Obietta

l'appellante che nel decreto cautelare del 29 ottobre 2007, emesso senza

contraddittorio, il primo giudice aveva riconosciuto tali costi nel suo fabbisogno

minimo. Sta di fatto che un provvedimento cautelare,

tanto più se emanato inaudita parte, è un mero provvedimento d'urgenza,

adottato sulla base di un primo esame della situazione. Nulla impedisce che nel

quadro della decisione finale, dopo avere vagliato l'intero carteggio

processuale, il giudice decida diversamente. Tanto meno ove si consideri che un

decreto cautelare non vincola in alcun caso la decisione di merito. Anzi,

violerebbe il diritto federale un giudice che statuisse nel merito con i criteri

che presiedono l'emanazione di un semplice provvedimento cautelare. Anche in

proposito l'appello si rivela pertanto votato all'insuccesso.

c) Relativamente

ai costi d'automobile, il Pretore

ha riconosciuto una spesa di fr. 622.05 mensili, come chiedeva il convenuto, mentre

l'istante proponeva di ridurre l'esborso a fr. 600.– mensili. In questa

sede il convenuto non rivendica più di quanto abbia il primo giudice concesso. Mal

si comprende perciò il senso dell'appello.

d) Quanto all'onere fiscale, l'appellante lo calcola in fr. 799.25

mensili nel 2007, facendo valere che l'accumulo di acconti e imposte arretrate fra il 2005 e il 2007 (fr. 10 701.60) giustifica

“un trattamento di favore per quanto riguarda l'arrotondamento dei contributi

alimentari e per la fissazione delle spese e della tassa di giustizia”. In

realtà per il 2007 il Pretore ha già riconosciuto nel

fabbisogno minimo del convenuto un onere fiscale di fr. 799.25 mensili (sentenza impugnata, pag. 18 consid. 6i). Una volta di più l'appello cade dunque nel vuoto.

e) Per

quel che è del nuovo appartamento, l'appellante afferma

di avere avere preteso invano dalla moglie la consegna “dei suoi effetti

personali e di alcuni mobili e suppellettili”. Gli atti

non confortano l'affermazione. Il convenuto ha sì chiesto al Pretore di poter

accedere all'abitazione coniugale e di prelevare “parte della suppellettili

necessarie per il suo nuovo alloggio” (udienza del 12 ottobre 2007: verbali,

pag. 4). Ma

l'istante non vi si è opposta, evocando finanche la possibilità di

un accordo (verbali, pag. 6). Che essa abbia cambiato atteggiamento

l'interessato non ha reso verosimile. E a lui, che

chiede l'inserimento di rate mensili nel proprio fabbisogno rendere, incombeva

rendere verosimile di avere preteso invano all'altro coniuge la divisione del

mobilio (RtiD I-2004 pag. 591; I CCA,

sentenza inc. 11.2008.21 del 13 maggio 2009, consid. 6c). Onde l'inconsistenza

dell'appello.

f) Infine

l'appellante opina a torto che il suo fabbisogno minimo del 2009 ammonti a fr.

3665.– mensili in luogo dei fr. 3635.– calcolati dal Pretore. Quest'ultimo importo

corrisponde, in effetti, al fabbisogno minimo del 2008 (fr. 3765.– mensili) con

il premio della cassa malati per il 2009 corretto al ribasso, da fr. 227.20 a fr. 198.30 mensili (sentenza impugnata, consid. 6i, pag. 18).

8. Per

quanto concerne il fabbisogno minimo della moglie e il fabbisogno in denaro dei

figli, l'appellante ne chiede la riduzione dal marzo del 2009 in seguito al calo del tasso d'interesse ipotecario applicato da __________. La richiesta si

fonda tuttavia su un documento irricevibile (sopra, consid. 2). Si volesse da

ciò prescindere e dipartirsi dal nuovo saggio ipotecario del 2.85%, nulla di

apprezza­bile muterebbe per l'appellante. Il minor costo dell'alloggio per

moglie e figli condurrebbe infatti, nella migliore dell'ipotesi, a col­mare

l'am­manco nel bilancio familiare dal marzo del 2009 in poi, sicché l'appellante rimarrebbe pur sempre – comunque sia – con l'equivalente del proprio

fabbisogno minimo. Per il resto, i contributi alimentari calcolati dall'appellante

si ancorano al presupposto che l'appello vada accolto, ciò

che non è il caso. È vero che, seguendo la motivazione

del Pretore, il contributo alimentare di novembre e dicembre 2008 per la moglie

sarebbe dovuto ammontare a fr. 1820.– mensili e non a fr. 1900.– mensili.

Se non che, nel complesso, la sentenza del primo giudice sfugge a censura se si

pensa che nei primi dieci mesi del 2008 l'interessata si è vista riconoscere un contributo alimentare di fr. 1900.– mensili, mentre secondo i calcoli del

Pretore essa avrebbe avuto diritto a fr. 1910.– mensili. Inoltre, tra l'ottobre

e il dicembre del 2007, il Pretore – in deroga alla suddivisione dell'eccedenza

a metà (RtiD I-2007 pag. 735 consid. 4) – ha destinato l'intera

somma di fr. 140.– mensili al marito. Anche su quest'ultimo punto la sorte

dell'appello

è pertanto segnata.

9. Gli

oneri del giudizio odierno, commisurati all'entità del litigio, seguono la

soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese). Non si pone invece

problema di ripetibili, l'appello non essendo stato intimato alla controparte,

che non ha sopportato costi. Quanto all'assistenza giudiziaria, chiesta dall'appellante

il 28 maggio 2009, essa non può essere accolta. A prescindere del fatto che il rimedio appariva destinato sin

dall'inizio all'insuccesso (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag del 2002), tant'è che

non ha formato oggetto di intimazione alla controparte, il beneficio in questione non ha – salvo casi che non si ravvisano in

concreto – effetto retroattivo. E dopo il 28 maggio 2009 la patrocinatrice

dell'appellante non ha più svolto alcuna prestazione apprezzabile, essendo

rimasta semplicemente in attesa dell'emanazione del giudizio. Nelle circostanze

descritte il beneficio dell'assistenza giudiziaria non può entrare in considerazione

(da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2005.152 del 29 dicembre 2010, consid. 12).

Per di più, nella misura in cui l'anticipo richiestogli

per le spese giudiziarie presunte (fr. 1000.–) è stato versato, l'istanza

risulta finanche senza oggetto (per analogia: Poudret,

Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciare, vol. V, Losanna 1992,

pag. 124 nel mezzo con richiamo).

10. Circa i rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro

l'attuale sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d

LTF), l'azione può formare oggetto di ricorso in

materia civile senza riguardo a questioni pecuniarie (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF), litigiosi essendo – oltre ai contributi alimentari per

moglie e figli – l'affidamento della prole e il diritto di visita, controversie

manifestamente prive di valore litigioso. L'impugnabilità della decisione in materia di assistenza

giudiziaria, di natura incidentale, segue la via giudiziaria dell'azione

principale (sentenza del Tribunale federale 5A_108/2007 dell'11 maggio 2007,

consid. 1.2).

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata

è confermata.

2. Gli

oneri di appello, consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 950.–

b) spese fr.

50.–

fr.

1000.–

sono

posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

3. La richiesta

di assistenza giudiziaria è respinta.

4. Intimazione

a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale

importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne

una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La

legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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