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Decisione

11.2009.41

Divorzio sun richiesta comune con accordo parziale. Adeguata indennità in caso di impossibilità di divisione delle prestazioni d'uscita

28 febbraio 2011Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

i presupposti per determinare l'“indennità adeguata” a norma dell'art. 124 CC, Il Pretore ha accertato la prestazione d'uscita di AP 1 al momento del divorzio (30

settembre 2006) in fr. 273 973.50, ma non quella al momento del matrimonio, considerando che in

ogni modo la maggior parte di tale capitale era stato accumulato durante l'unione.

Quanto a AO 1, egli ha ritenuto che pur avendo prelevato nel 1997 il suo

capitale previdenziale di fr. 15 423.90 per promuovere un'attività lucrativa indipendente, per

principio essa aveva diritto a un'indennità. Ciò

posto, compensando le vicendevoli spettanze, per il Pretore la moglie avrebbe avuto diritto a un'indennità

di fr. 129 274.55. Egli ha nondimeno ridotto tale somma a

fr. 100 000.– per tenere conto – da un lato – della lunga durata del

matrimonio e della lacuna previdenziale e – dall'altro – del contributo

alimentare vitalizio e della sostanza immobiliare riconosciuta alla moglie in

esito al divorzio.

2. AP 1

rimprovera al Pretore di non avere accertato la prestazione di libero passaggio

da lui acquisita durante il matrimonio, quella comunicata dal proprio istituto

comprendendo anche la quota accumulata prima di sposarsi. Inoltre – egli soggiunge

– non si giustifica riconoscere a AO 1 alcuna indennità, poiché in seguito alla

sentenza di divorzio egli è stato obbligato a versarle all'ex moglie un

contributo alimentare vita natural durante proprio in base alle necessità

previdenziali dei coniugi, senza dimenticare che a AO 1 è stata riconosciuta la

comproprietà di un mezzo sulla particella n. 235 RFD di __________. Per

l'appellante, poi, nel caso in cui egli fosse tenuto a versare un'indennità la

sua situazione previdenziale sarebbe compromessa, tanto da rendere impossibile

il versamento del contributo alimentare dopo il pensionamento. Per di più, egli

nemmeno sarebbe in grado di far fronte al pagamento, ma dovrebbe indebitarsi o

pregiudicare la sua quota di patrimonio, ciò che creerebbe una disparità di

trattamento fra lui e l'ex moglie.

3. I

principi che disciplinano il calcolo dell'“adeguata indennità” sono già stati riassunti dal Pretore (sentenza

impugnata, consid. 3). Ai fini dell'attuale giudizio basti ricordare che il

riparto degli averi della previdenza professionale è espressione della comunione

di destini connessa al matrimonio e da esso non si può prescindere (FF 1996 I

pag. 109 n. 233.41). Un rifiuto del riparto entra in linea di

conto solo a condizioni restrittive, in particolare ove la divisione appaia manifestamente

iniqua (art. 123 cpv. 2 CC). Ciò vale anche ai fini dell'art. 124 CC, il rifiuto

di un'“indennità adeguata” giustificandosi solo in una situazione paragonabile

o simile a quella contemplata dall'art. 123 cpv. 2 CC, ovvero per abuso di

diritto (art. 2 cpv. 2 CC). Altri motivi per rifiutare una divisione non

sussitono (sentenza del Tribunale federale 5A_63/2009 del 20 agosto 2009,

consid. 6 pubblicato in: JdT 2010 I 158).

4. In concreto risulta dall'istruttoria

condotta in appello che al momento del divorzio (30 settembre 2006) la

prestazione di libero passaggio accumulata da AP 1 presso la Personal­vorsorgestiftung __________ __________ ammontava a fr. 273 975.50,

dei quali fr. 131 562.40 versati il 2 aprile 2002 dalla precedente

cassa pensione (dichiarazione 12 luglio 2006 della Personalvorsorgestiftung __________). La __________ L__________

__________, da parte sua, ha dichiarato di avere ricevuto il 17 febbraio 1993 dalla “__________A__________

__________” fr. 43 607.55

(dichiarazione del 18 novembre 2010), mentre da un conteggio fornito da quest'ultima si evince che il 30 aprile 1991

la prestazione di libero passaggio ammontava a fr. 40 704.– (dichiarazione del 9 febbraio 1993). Considerato che AP 1 si è

sposato il 20 ottobre 1989, è indubbio che dalla documentazione citata non si desume

quale fosse la prestazione di libero passaggio al momento del matrimonio. Né la

__________ C__________ __________ è stata in grado di comunicare tale dato

(messaggio di posta elettronica del 9 dicembre 2010, agli atti).

Ora,

che l'avere previdenziale accumulato da AP 1 prima del 20

ottobre 1989 (unitamente agli interessi maturati su quel capitale fino al

divorzio) non vada diviso è certo. Se non che, si partisse anche dall'ipotesi che

nella fattispecie tutto l'avere da lui acquisito fino all'aprile 1991 (fr. 40 704.–) fosse stato

accumulato prima del matrimonio e a tale cifra si aggiungessero gli interessi maturati

fino al 30 settembre 2006 (fr. 34 580.–: per il calcolo si veda ‹www.berechnungsblaetter.ch›; TCA, sentenza inc. 34.2010.51 del 1°

febbraio 2011, consid. 2.4), la prestazione d'uscita da suddividere con AO 1

ammonterebbe pur sempre a fr. 198

691.50. E se si considera che una parte dei fr. 40 704.–, con i

relativi interessi, è stata accumulata con ogni verosimiglianza tra il 20

ottobre 1989 e il 30 aprile 1991, si può ragionevolmente inferire che la

prestazione d'uscita da suddividere con l'ex moglie, anche tenendo conto della

prestazione acquisita da quest'ultima (fr. 15 423.90), ammonti ad almeno

fr. 200 000.–.

5. Quanto alla situazione di AO 1, non si può dire che il versamento

dell'indennità in suo favore appaia manifestamente iniquo dal profilo della

liquidazione del regime dei beni o dalla di lei situazione economica. Intanto AO

1 dispone solo – come l'appellante – della comproprietà sulla particella n. 235

RFD di __________ e non si può presumere che il

suo futuro economico sia assicurato da tale sostanza o dal relativo reddito, a prescindere dal fatto che ciò non basterebbe per escludere

una suddivisione delle prestazioni d'uscita (cfr. sentenza del Tribunale

federale 5C.49/2006 del 24 agosto 2006, consid. 3.3). Per quel che è del

contributo alimentare, non si disconosce che dopo il divorzio l'ex

moglie ne riceverà uno a vita. Per tacere del fatto tuttavia che gli importi

versati dall'ex marito copriranno solo una parte del “debito mantenimento” di

lei (nel senso dell'art. 125 cpv. 1 CC), l'appellante dimentica che per

calcolare il contributo alimentare (di fr. 2000.–) nel reddito di AO 1 si

è tenuto conto di una rendita pensionistica calcolata sull'importo di

fr. 130 000.– ricevuti dalla cassa pensione del marito (sentenza del 19

novembre 2007 di questa Camera, consid. 5e a 5f e 8b a 8c). Non si può affermare quindi che dopo il pensionamento le necessità previdenziali dell'ex moglie siano

state valutate con soverchia larghezza. Sotto questo profilo la sentenza del

Pretore resiste alla critica.

6. Quanto

alle modalità di versamento, è possibile che oltre alla nota quota di comproprietà

immobiliare AP 1 non possegga sostanza apprezzabile. Se non che, la Personalvorsorgestiftung

__________ __________ ha espressamente confermato di essere disponibile a

trasmettere una determinata somma di denaro all'istituto previdenziale o di

libero passaggio svizzero di AO 1 (doc. 5). Conviene prevedere pertanto che l'“inden­nità adeguata” dell'art.

124 CC sia corrisposta da AP 1 sotto forma di pagamento da parte dell'istituto

previdenziale

estero in favore di un istituto di libero passaggio svizzero

indicato dalla moglie (modalità esplicitamente evocata da Schneider/ Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce in: Paquier/Jaquier

[curatori], Le nouveau droit du divorce, Losanna 2000, pag. 217 in fine). La

sentenza impugnata va dunque modificata in tal senso.

7. Gli

oneri del giudizio odierno seguirebbero la reciproca soccombenza (art. 148 cpv.

Considerandi

2.

CPC ticinese). La modifica relativa alla modalità di versamento

dell'indennità, tuttavia, non incide in misura apprezzabile sul grado di

soccombenza di AO 1. Si giustifica pertanto di porre la tassa di giustizia ridotta

e spese ridotte a carico dell'appellante, rinunciando a prelevare l'esigua

quota che andrebbe a carico dell'appellata. Quanto alle ripetibili, AO 1 non è

patrocinata e la stesura delle osservazioni non le ha verosimilmente causato

incomodi particolari (RtiD II-2005 pag. 680). Non si giustifica quindi di

assegnarle indennità. L'esito dell'attuale giudizio non influisce per contro

sugli oneri processuali e le ripetibili di prima sede, che possono rimanere invariati.

8.

Per quanto attiene ai rimedi giuridici esperibili contro il presente

giudizio sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso

ai sotto il profilo dell'art. 74 cpv.

1.

lett. b LTF supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini

di un eventuale ricorso in materia civile.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello

è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 1 della sentenza impugnata

è cosi riformato:

AP 1 è tenuto a corrispondere a AO 1 un'indennità

adeguata (art. 124 cpv. 1 CC) di fr. 100 000.–

ordinando alla Personalvorsorgestiftung __________

__________ __________, __________, di versare il citato importo sul conto di libero passaggio

intestato a AO 1 da lei indicato.

2. Gli oneri di

appello, consistenti in:

a)

tassa di giustizia ridotta fr. 1450.–

b) spese

ridotte fr. 50.–

fr.

1500.–

sono

posti a carico dell'appellante.

3. Intimazione

a:

;.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i

motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito

dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere

pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore

litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non

raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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