11.2009.41
Divorzio sun richiesta comune con accordo parziale. Adeguata indennità in caso di impossibilità di divisione delle prestazioni d'uscita
28 febbraio 2011Italiano13 min
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Numero d'incarto:
11.2009.41
Data decisione, Autorità:
28.02.2011, ICCA
Titolo:
Divorzio sun richiesta comune con accordo parziale.
Adeguata indennità in caso di impossibilità di divisione delle prestazioni d'uscita
PREVIDENZA PROFESSIONALE
art. 124 cpv. 1 CC
Incarto n.
11.2009.41
Lugano
28 febbraio
2011/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Pontarolo, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa OA.2005.221 (divorzio
su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura del Distretto di
Bellinzona promossa con istanza dell'11 novembre 2005 da
e
AP 1)
(patrocinato da PA 1);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 23 marzo 2009 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 9
marzo 2009 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
2.
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con
sentenza del 15 settembre 2006, emessa in luogo e vece del Pretore, il Segretario
assessore del Distretto di Bellinzona ha pronunciato il divorzio tra AP 1
(1953) ed AO 1 (1947), ha accordato a quest'ultima un diritto di abitazione
fino al 30 settembre 2026 sulla particella n. 235 RFD di __________ (proprietà
del marito), ha riconosciuto ai coniugi il vicendevole diritto alla metà delle
prestazioni d'uscita di cassa pensione accumulate durante il matrimonio
(disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale cantonale delle
assicurazioni per la fissazione dell'ammontare), ha fissato un contributo
alimentare per la moglie di fr. 2596.– mensili dall'11 novembre 2005 fino
al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio (il marito essendo
autorizzato a dedurre le spese assunte per l'abitazione di __________), di fr. 1550.–
mensili fino al pensionamento della moglie (con spese dell'abitazione a carico
del marito), di fr. 1200.– mensili dopo il pensionamento della moglie
(sempre con spese dell'abitazione a carico del marito) e di fr. 2000.– mensili
dallo scadere del diritto di abitazione in favore della moglie. La tassa di
giustizia di fr. 1000.– e le spese sono state poste a carico delle parti
in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
B. Adita
da entrambe le parti, con sentenza del 19 novembre 2007
questa Camera ha parzialmente accolto ambedue gli appelli, nel senso che ha omologato
una convenzione sugli effetti del divorzio conclusa dai coniugi il 29 settembre
1989 e ha accertato la comproprietà dei medesimi in ragione di un mezzo
ciascuno sulla particella n. 235 RFD di __________, definendo il contributo
alimentare per la moglie in fr. 2596.– mensili dall'11 novembre 2005 fino
al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, in fr. 2716.–
mensili dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio al pensionamento
ordinario della moglie, in fr. 3185.– mensili dal pensionamento di AP 1 ordinario
del marito e in fr. 2000.– mensili dopo di allora (inc. 11.2006.99).
C. Con
sentenza del 9 giugno 2008 il Tribunale cantonale delle assicurazioni, appurato
che l'istituto previdenziale di AP 1 aveva sede all'estero, ha giudicato
impossibile dividere le prestazioni previdenziali a norma dell'art. 122 CC e
ha ritornato gli atti al Pretore (inc. 34.2008.19). Un ricorso introdotto da AO
1 contro tale decisione al Tribunale
federale è stato dichiarato inammissibile con sentenza 9C_540/2008 del
22 agosto 2008.
D. Ripristinata
la litispendenza davanti al Pretore, con ordinanza del 17 settembre 2008 il Pretore
ha sollecitato AP 1 a produrre un'attestazione concernente i propri averi previdenziali.
L'istruttoria è poi terminata
il 18 novembre 2008. Nelle sue conclusioni del 14 gennaio 2009 AP 1 ha rifiutato all'ex moglie qualsiasi indennità fondata sull'art. 124 CC. AO 1 ha ribadito la propria richiesta (“metà dell'avere
accumulato dal marito”) in una lettera al Pretore del 15 gennaio 2009 e al dibattimento
finale del 22 gennaio 2009. Statuendo il 9 marzo 2009, il Pretore ha riconosciuto
a AO 1 il diritto a un'“equa indennità” di fr. 100 000.– e ha condannato AP 1 a versare tale somma entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza. Non sono state prelevate
tasse o spese, né assegnate ripetibili.
E. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 23
marzo 2009 nel quale chiede di riformare il giudizio impugnato annullando
l'“indennità adeguata” di fr. 100
000.– in favore dell'ex moglie. Il 27 marzo 2009 ha appellato la sentenza anche AO 1 per ottenere “l'esatta metà della
cassa pensioni di AP 1 (…) e che questa somma in capitali venga versata
immediatamente”. Il 3 aprile 2009 AO 1 ha comunicato alla Camera di ritirare il proprio appello, che con decreto del 7 aprile 2009 questa
Camera ha stralciato dai ruoli. Nelle sue osservazioni del 16 aprile 2009 essa
ha poi concluso, in sostanza, per la reiezione dell'appello avversario.
F. Constatato che la documentazione sull'avere previdenziale di AP 1
era lacunosa, con ordinanza del 7 ottobre 2010 il giudice delegato di questa
Camera ha assegnato all'appellante un termine di 30 giorni per presentare i
certificati di previdenza che attestassero l'entità della prestazione di libero
passaggio al momento del matrimonio o la data e l'importo della prima
prestazione d'uscita comunicata d'ufficio conformemente all'art. 24 LFLP, come
pure la data e l'importo dell'ultima prestazione d'entrata in un nuovo rapporto
di previdenza prima della celebrazione del matrimonio (rispettivamente, se non
fosse nota alcuna prestazione d'entrata, la data dell'inizio del rapporto di
previdenza). Sulla documentazione acquisita agli atti le parti
hanno avuto modo di esprimersi.
in diritto: 1. Riassunti
Fatti
i presupposti per determinare l'“indennità adeguata” a norma dell'art. 124 CC, Il Pretore ha accertato la prestazione d'uscita di AP 1 al momento del divorzio (30
settembre 2006) in fr. 273 973.50, ma non quella al momento del matrimonio, considerando che in
ogni modo la maggior parte di tale capitale era stato accumulato durante l'unione.
Quanto a AO 1, egli ha ritenuto che pur avendo prelevato nel 1997 il suo
capitale previdenziale di fr. 15 423.90 per promuovere un'attività lucrativa indipendente, per
principio essa aveva diritto a un'indennità. Ciò
posto, compensando le vicendevoli spettanze, per il Pretore la moglie avrebbe avuto diritto a un'indennità
di fr. 129 274.55. Egli ha nondimeno ridotto tale somma a
fr. 100 000.– per tenere conto – da un lato – della lunga durata del
matrimonio e della lacuna previdenziale e – dall'altro – del contributo
alimentare vitalizio e della sostanza immobiliare riconosciuta alla moglie in
esito al divorzio.
2. AP 1
rimprovera al Pretore di non avere accertato la prestazione di libero passaggio
da lui acquisita durante il matrimonio, quella comunicata dal proprio istituto
comprendendo anche la quota accumulata prima di sposarsi. Inoltre – egli soggiunge
– non si giustifica riconoscere a AO 1 alcuna indennità, poiché in seguito alla
sentenza di divorzio egli è stato obbligato a versarle all'ex moglie un
contributo alimentare vita natural durante proprio in base alle necessità
previdenziali dei coniugi, senza dimenticare che a AO 1 è stata riconosciuta la
comproprietà di un mezzo sulla particella n. 235 RFD di __________. Per
l'appellante, poi, nel caso in cui egli fosse tenuto a versare un'indennità la
sua situazione previdenziale sarebbe compromessa, tanto da rendere impossibile
il versamento del contributo alimentare dopo il pensionamento. Per di più, egli
nemmeno sarebbe in grado di far fronte al pagamento, ma dovrebbe indebitarsi o
pregiudicare la sua quota di patrimonio, ciò che creerebbe una disparità di
trattamento fra lui e l'ex moglie.
3. I
principi che disciplinano il calcolo dell'“adeguata indennità” sono già stati riassunti dal Pretore (sentenza
impugnata, consid. 3). Ai fini dell'attuale giudizio basti ricordare che il
riparto degli averi della previdenza professionale è espressione della comunione
di destini connessa al matrimonio e da esso non si può prescindere (FF 1996 I
pag. 109 n. 233.41). Un rifiuto del riparto entra in linea di
conto solo a condizioni restrittive, in particolare ove la divisione appaia manifestamente
iniqua (art. 123 cpv. 2 CC). Ciò vale anche ai fini dell'art. 124 CC, il rifiuto
di un'“indennità adeguata” giustificandosi solo in una situazione paragonabile
o simile a quella contemplata dall'art. 123 cpv. 2 CC, ovvero per abuso di
diritto (art. 2 cpv. 2 CC). Altri motivi per rifiutare una divisione non
sussitono (sentenza del Tribunale federale 5A_63/2009 del 20 agosto 2009,
consid. 6 pubblicato in: JdT 2010 I 158).
4. In concreto risulta dall'istruttoria
condotta in appello che al momento del divorzio (30 settembre 2006) la
prestazione di libero passaggio accumulata da AP 1 presso la Personalvorsorgestiftung __________ __________ ammontava a fr. 273 975.50,
dei quali fr. 131 562.40 versati il 2 aprile 2002 dalla precedente
cassa pensione (dichiarazione 12 luglio 2006 della Personalvorsorgestiftung __________). La __________ L__________
__________, da parte sua, ha dichiarato di avere ricevuto il 17 febbraio 1993 dalla “__________A__________
__________” fr. 43 607.55
(dichiarazione del 18 novembre 2010), mentre da un conteggio fornito da quest'ultima si evince che il 30 aprile 1991
la prestazione di libero passaggio ammontava a fr. 40 704.– (dichiarazione del 9 febbraio 1993). Considerato che AP 1 si è
sposato il 20 ottobre 1989, è indubbio che dalla documentazione citata non si desume
quale fosse la prestazione di libero passaggio al momento del matrimonio. Né la
__________ C__________ __________ è stata in grado di comunicare tale dato
(messaggio di posta elettronica del 9 dicembre 2010, agli atti).
Ora,
che l'avere previdenziale accumulato da AP 1 prima del 20
ottobre 1989 (unitamente agli interessi maturati su quel capitale fino al
divorzio) non vada diviso è certo. Se non che, si partisse anche dall'ipotesi che
nella fattispecie tutto l'avere da lui acquisito fino all'aprile 1991 (fr. 40 704.–) fosse stato
accumulato prima del matrimonio e a tale cifra si aggiungessero gli interessi maturati
fino al 30 settembre 2006 (fr. 34 580.–: per il calcolo si veda ‹www.berechnungsblaetter.ch›; TCA, sentenza inc. 34.2010.51 del 1°
febbraio 2011, consid. 2.4), la prestazione d'uscita da suddividere con AO 1
ammonterebbe pur sempre a fr. 198
691.50. E se si considera che una parte dei fr. 40 704.–, con i
relativi interessi, è stata accumulata con ogni verosimiglianza tra il 20
ottobre 1989 e il 30 aprile 1991, si può ragionevolmente inferire che la
prestazione d'uscita da suddividere con l'ex moglie, anche tenendo conto della
prestazione acquisita da quest'ultima (fr. 15 423.90), ammonti ad almeno
fr. 200 000.–.
5. Quanto alla situazione di AO 1, non si può dire che il versamento
dell'indennità in suo favore appaia manifestamente iniquo dal profilo della
liquidazione del regime dei beni o dalla di lei situazione economica. Intanto AO
1 dispone solo – come l'appellante – della comproprietà sulla particella n. 235
RFD di __________ e non si può presumere che il
suo futuro economico sia assicurato da tale sostanza o dal relativo reddito, a prescindere dal fatto che ciò non basterebbe per escludere
una suddivisione delle prestazioni d'uscita (cfr. sentenza del Tribunale
federale 5C.49/2006 del 24 agosto 2006, consid. 3.3). Per quel che è del
contributo alimentare, non si disconosce che dopo il divorzio l'ex
moglie ne riceverà uno a vita. Per tacere del fatto tuttavia che gli importi
versati dall'ex marito copriranno solo una parte del “debito mantenimento” di
lei (nel senso dell'art. 125 cpv. 1 CC), l'appellante dimentica che per
calcolare il contributo alimentare (di fr. 2000.–) nel reddito di AO 1 si
è tenuto conto di una rendita pensionistica calcolata sull'importo di
fr. 130 000.– ricevuti dalla cassa pensione del marito (sentenza del 19
novembre 2007 di questa Camera, consid. 5e a 5f e 8b a 8c). Non si può affermare quindi che dopo il pensionamento le necessità previdenziali dell'ex moglie siano
state valutate con soverchia larghezza. Sotto questo profilo la sentenza del
Pretore resiste alla critica.
6. Quanto
alle modalità di versamento, è possibile che oltre alla nota quota di comproprietà
immobiliare AP 1 non possegga sostanza apprezzabile. Se non che, la Personalvorsorgestiftung
__________ __________ ha espressamente confermato di essere disponibile a
trasmettere una determinata somma di denaro all'istituto previdenziale o di
libero passaggio svizzero di AO 1 (doc. 5). Conviene prevedere pertanto che l'“indennità adeguata” dell'art.
124 CC sia corrisposta da AP 1 sotto forma di pagamento da parte dell'istituto
previdenziale
estero in favore di un istituto di libero passaggio svizzero
indicato dalla moglie (modalità esplicitamente evocata da Schneider/ Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce in: Paquier/Jaquier
[curatori], Le nouveau droit du divorce, Losanna 2000, pag. 217 in fine). La
sentenza impugnata va dunque modificata in tal senso.
7. Gli
oneri del giudizio odierno seguirebbero la reciproca soccombenza (art. 148 cpv.
Considerandi
2.
CPC ticinese). La modifica relativa alla modalità di versamento
dell'indennità, tuttavia, non incide in misura apprezzabile sul grado di
soccombenza di AO 1. Si giustifica pertanto di porre la tassa di giustizia ridotta
e spese ridotte a carico dell'appellante, rinunciando a prelevare l'esigua
quota che andrebbe a carico dell'appellata. Quanto alle ripetibili, AO 1 non è
patrocinata e la stesura delle osservazioni non le ha verosimilmente causato
incomodi particolari (RtiD II-2005 pag. 680). Non si giustifica quindi di
assegnarle indennità. L'esito dell'attuale giudizio non influisce per contro
sugli oneri processuali e le ripetibili di prima sede, che possono rimanere invariati.
8.
Per quanto attiene ai rimedi giuridici esperibili contro il presente
giudizio sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso
ai sotto il profilo dell'art. 74 cpv.
1.
lett. b LTF supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini
di un eventuale ricorso in materia civile.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 1 della sentenza impugnata
è cosi riformato:
AP 1 è tenuto a corrispondere a AO 1 un'indennità
adeguata (art. 124 cpv. 1 CC) di fr. 100 000.–
ordinando alla Personalvorsorgestiftung __________
__________ __________, __________, di versare il citato importo sul conto di libero passaggio
intestato a AO 1 da lei indicato.
2. Gli oneri di
appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia ridotta fr. 1450.–
b) spese
ridotte fr. 50.–
fr.
1500.–
sono
posti a carico dell'appellante.
3. Intimazione
a:
;.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i
motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito
dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere
pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore
litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non
raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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