11.2009.43
Accesso necessario: stato di necessità
6 settembre 2010Italiano13 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2009.43
Data decisione, Autorità:
06.09.2010, ICCA
Titolo:
Accesso necessario: stato di necessità
DIRITTO DI PASSO NECESSARIO
art. 694 cpv. 1 CC
Incarto n.
11.2009.43
Lugano
6 settembre
2010/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa OA.2006.181 (accesso
necessario) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con
petizione del 15 dicembre 2006 da
AP 2 ,
e
AP 1
(patrocinati dall' PA 1)
contro
AO 1
(patrocinata dall' PA 2) e
AO 2
(rappresentato dal presidente,);
(rappresentato dd
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello
del 23 marzo 2009 presentato da AP 2 e AP 1 contro la sentenza
emessa il 5 marzo 2009 dal Pretore della giurisdizione di Locarno
Campagna;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP 2 e AP 1 sono comproprietari, un mezzo ciascuno, della particella
n. 493 RFD di __________, sulla quale sorge una casa di abitazione. L'accesso
alla relativa autorimessa avviene dalla via __________, attraverso la
particella n. 1876 appartenente al AO 2. Quest'ultimo fondo è gravato di un
diritto di superficie per sé stante e permanente in favore della AO 1
(particella n. 2658). La particella n. 493 fruisce a sud di un diritto di passo
pedonale e veicolare sulla particella n. 77, appartenente anch'essa a AP 2 e AP
1, che permette di accedere alla via __________. Su tale fondo svolge la sua attività
la __________, il cui amministratore unico, __________, è padre dei
comproprietari e precedente proprietario della particella n. 493.
B. In
esito a un'istanza cautelare presentata il 1° dicembre 2006 da AP 2 e AP 1, con
decreto del 19 maggio 2008 il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha
ordinato al AO 2 e alla AO 1 di permettere l'accesso pedonale e veicolare alla
particella n. 493 RFD __________, astenendosi dal porre ostacoli davanti al
cancello dell'autorimessa (inc. DI.2006.248).
C. Nel frattempo, il 15 dicembre 2006, AP 2 e AP 1 hanno promosso
causa contro il AO 2 e la AO 1 per ottenere che, previo
versamento di un'indennità di fr. 8000.–, fosse iscritta in favore della loro particella n. 493 una servitù di
accesso necessario pedonale e con ogni veicolo
a carico delle particelle n. 1876 e 2658. Nella sua risposta
del 29 gennaio 2007 la AO 1 ha proposto di respingere la petizione. Il AO
2, non si è costituito in giudizio, lasciandosi precludere dalla lite. Gli attori hanno ribadito la loro richiesta con replica del 27 aprile 2007. La AO 1 ha duplicato il 25 maggio 2007, confermando il suo punto di vista.
D. Il
27 giugno 2007 si è tenuta l'udienza preliminare e l'istruttoria, iniziata il 2
luglio successivo, è
terminata il 10 settembre 2008. Le parti hanno rinunciato al dibattimento
finale, limitandosi a conclusioni scritte. Nel loro
allegato del 30 ottobre 2008 gli attori hanno ribadito le loro domande, salvo
precisare il tracciato del passo “sulla superficie colorata in giallo dell'allegato
6 della perizia giudiziaria” e aumentare l'indennità offerta a fr. 24 650.–. Nel suo
memoriale del 22 ottobre 2008 la convenuta ha mantenuto la propria posizione. Il
AO 2 è rimasto silente.
E. Statuendo
con sentenza del 5 marzo 2009, il Pretore ha respinto la petizione e ha posto la
tassa giustizia di fr. 2000.– con le spese di fr. 11 716.90 a
carico degli attori in solido, tenuti a rifondere alla convenuta, sempre con
vincolo di solidarietà, fr. 5000.–
per ripetibili.
F. Contro
la sentenza appena citata AP 2 e AP 1 sono insorti a questa Camera con un
appello del 23 marzo 2009 nel quale chiedono di accogliere la petizione e di
riformare in tal senso il giudizio impugnato. Nelle sue osservazioni del 7 maggio
2009 AO 1 conclude per la reiezione dell'appello. Il AO 2 non ha reagito.
Considerandi
in diritto: 1. L'azione
intesa all'ottenimento di un accesso necessario (art. 694 CC) ha carattere pecuniario. Il valore litigioso è, come in tutte
le cause relative a servitù, quello che l'accesso ha per il fondo dominante o
quello della svalutazione causata al fondo serviente, se essa è maggiore (art.
9.
cpv. 3 CPC; Poudret, Commentaire à la loi fédérale d'organisation
judiciaire, vol. I, Berna 1990, n. 9.5 ad art. 36 pag. 284 con rinvii di
giurisprudenza). Nella fattispecie il Pretore ha fissato il valore litigioso in
fr. 24 650.– (sentenza consid. 4), che appare verosimile e non è contestato
dalle parti. Tempestivo, sotto questo profilo l'appello è dunque ricevibile.
2.
Il
Pretore non ha ravvisato gli estremi per concedere un accesso necessario, ricordando
che gli attori dispongono già di un collegamento adeguato alla pubblica via
attraverso la particella n. 77, anch'essa di loro proprietà. Del resto, egli ha
soggiunto, gli attori non hanno spiegato perché un uso della particella n. 943 conforme
alla sua destinazione richiederebbe un altro accesso alla pubblica via. Quanto
in realtà gli attori perseguono – ha continuato il primo giudice – non è un
accesso necessario, bensì la possibilità di raggiungere attraverso la
particella n. 1876 l'autorimessa posta sul lato nord del loro fondo. Tale
situazione non connota però uno stato di necessità nel senso dell'art. 694 cpv.
1.
CC, tale norma non garantendo il diritto a un accesso ideale né l'accesso a
una determinata porzione di un fondo. Il Pretore non ha mancato di considerare
che nel 1985 la convenuta aveva
accordato un diritto di passo veicolare al precedente proprietario della
particella n. 493, ma l'accordo non era stato iscritto nel registro fondiario,
di modo che poteva essere revocato in ogni momento.
3.
Gli appellanti ripetono
di trovarsi in uno stato di necessità. Sottolineano che le due soluzioni alternative
prospettate dal perito per accedere alla loro autorimessa, oltre a essere
onerose, sono
inattuabili,
entrambe invadendo porzioni di terreno appartenenti alla convenuta. Quanto alla
possibilità di passare sulla particella n. 77, di loro proprietà, tale variante
è insostenibile a causa degli elevati costi di demolizione e di ricostruzione
necessari per raggiungere l'autorimessa, stimati dal perito in fr. 165 600.–. Un
onere del genere sarebbe sproporzionato
rispetto al valore della particella n. 77, di fr. 610 400.–, sicché ponderando i rispettivi interessi
il Pretore avrebbe dovuto accordare loro l'accesso richiesto.
4.
I criteri per la concessione di un diritto di passo necessario
sono già stati riassunti dal Pretore (sentenza impugnata, consid. 1). Al riguardo
basti rammentare che per “accesso sufficiente” va inteso un collegamento alla
pubblica via che garantisca, dal punto di vista oggettivo, uno sfruttamento
adeguato e razionale del fondo, conforme alla sua destinazione (Steinauer, Les droits réels,
vol. II, 3ª edizione, pag. 205 n. 1863; Rey in: Basler Kommentar, ZGB II, 3ª edizione, n. 6 ad art. 694 CC con rimandi).
Nell'applicazione dell'art. 694 CC, nondimeno, la giurisprudenza è restrittiva
in ragione del ragguardevole pregiudizio che la servitù può arrecare al fondo
del vicino (casistica e riferimenti in: Steinauer,
op. cit., pag. 205, n. 1863a; Meier-Hayoz
in: Berner Kommentar, 3ª
edizione, note 49 e 54 ad art. 694 CC; DTF 136 II 133 consid. 3.1 con
riferimenti).
5.
Nella fattispecie è accertato che la particella n. 493 fruisce
di un diritto di passo pedonale e veicolare sulla particella n. 77 e che tale
percorso collega il fondo degli attori alla via __________ (v. anche perizia
dell'11 febbraio 2008, risposta n. 2 ai quesiti della convenuta). È possibile che lo sbocco sulla strada pubblica non sia conforme
alle norme del piano regolatore di __________, ma non risulta che l'autorità ne
proibisca l'uso. È possibile che tale accesso non sia comodo, ma è pur sempre transitabile
con veicoli e ciò non giustifica – di per sé – altre concessioni (sentenza del Tribunale
federale 5C.40/2006 del 18 aprile 2006 consid. 3.1 con
riferimenti a Meier-Hayoz, op.
cit., n. 45 ad art. 694 CC e Caroni Rudolf,
Der Notweg, Berna 1969, pag. 69; v. anche Rey
op. cit., n. 6 ad art. 694; Schmid/Hürlimann-Kaup,
Sachenrecht, 3ª edizione, pag.
228.
n. 982). Chi può accedere a un proprio fondo passando su altri fondi
suoi, infatti, non è legittimato a instare per un accesso necessario su fondi
altrui (Rep. 1989 pag. 143; RtiD II-2008 pag. 656 in alto con riferimenti). Tanto meno ove si pensi che in concreto AP 2 può, per accedere alla
particella n. 493, lasciare in determinate situazioni l'automobile sul piazzale
della particella n. 77 (interrogatorio formale del 17 gennaio 2008, risposta n.
2).
6.
In
realtà, come ha rilevato il Pretore, quanto gli attori chiedono è di
poter accedere con veicoli all'autorimessa posta sul lato nord della loro particella.
Che da anni l'accesso veicolare alla particella n. 493 sia avvenuto principalmente
attraverso la proprietà della convenuta è pacifico. Il fatto che
gli attori abbiano beneficiato di un'autorizzazione precaria non fonda tuttavia
alcun diritto a un diritto di passo necessario (Meier-Hayoz,
op. cit., n. 31 ad art. 694 CC; Caroni Rudolf, op.
cit., pag. 96 nel mezzo), mentre il permesso scritto concesso dalla AO 1 il 20 maggio
1985.
(doc. F) – per altro disdetto il 24 novembre 2006 (doc. 3) – autorizzava
il solo __________, padre degli attori. Per di più, come fa notare il primo
giudice, l'art. 694 cpv. 1 CC assicura il diritto di accedere in automobile a
un fondo edificato, ma non necessariamente quello di arrivare in vettura fino a
un punto preciso di quel fondo (I CCA, sentenza inc. 11.1998.23 del 18 gennaio
2000.
consid. 5 con riferimenti; Rep. 1989 pag. 143 consid. 2), senza dimenticare
che in genere un'autorimessa che non è necessaria per
lo sfruttamento di un terreno (DTF 84 II 619 consid. 3). L'art. 694 cpv.
1.
CC non garantisce quindi un collegamento ideale alla
pubblica via, né può essere invocato per semplice comodità (RtiD I-2007 pag.
766.
consid. 8a). Assicura solo quanto è oggettivamente
indispensabile per uno sfruttamento adeguato e razionale dell'immobile,
conforme alla relativa destinazione, ovvero un accesso sufficiente.
Al richiedente incombe poi di accomodarsene, senza poter pretendere un passaggio
di maggior scapito ai vicini, tranne ove ciò richieda costi sproporzionati (sentenza del Tribunale federale 5A_410/2008 del 9 settembre 2008
consid. 2; RtiD I-2007 pag. 766, consid. 8a).
7.
Gli appellanti evocano
invero l'ipotesi appena citata, sostenendo che l'accesso
dalla particella n. 77 necessiterebbe di importanti interventi edilizi, come la
demolizione dell'attuale autorimessa a sud e del locale tecnico della piscina, lo
spostamento dei macchinari, la dislocazione della piscina medesima e la
ricostruzione di un'autorimessa altrove, con costi per almeno fr. 165 000.–.
Ora, che a un proprietario
non possa essere tenuto ad affrontare investimenti sproporzionati
o costi di costruzione esagerati per disporre di un accesso sufficiente è
vero (Meier-Hayoz, loc. cit., n.
47.
ad art. 694 CC; Caroni Rudolf,
op. cit., pag. 69). Nella fattispecie però il passo
carrozzabile da via __________ attraverso la particella n. 77 permette già di
raggiungere il subalterno C della particella n. 493. E su tale porzione
di terreno si può pacificamente posteggiare un'automobile di medie dimensioni (perizia,
fotografia n. 6; complemento peritale, fotografia n. 1 a risposta n. 1.9; doc 2, 2° e 3° foglio). Anzi, il fondo degli attori dispone già, anche da
quel lato, di una rimessa. Che tale fabbricato sia relativamente piccolo è
possibile (delucidazione peritale, risposta n. 1.5), ma nulla
rende verosimile – né gli appellanti sostengono – che lo sfruttamento adeguato
e razionale di una casa monofamiliare richieda la costruzione di un garage più
grande, checché creda il perito (complemento
peritale, risposte 1.6 e 1.7). Perché poi
un semplice parcheggio non dovrebbe essere sufficiente, sotto questo profilo non è
dato di capire. Nelle condizioni descritte i costi stimati dal perito, che contemplano
la costruzione di una nuova autorimessa e lo spostamento della piscina, con una
spesa di almeno fr. 130 000.– (perizia, risposta n. 5), non risultano necessari.
8.
Gli
appellanti sostengono di essere vittima di una “ritorsione inqualificabile”
da parte della convenuta, la quale non patisce alcun pregiudizio per la
concessione di un accesso necessario. L'assunto cade nel vuoto, nella
fattispecie facendo difetto le premesse per l'ottenimento di un passo
necessario. La ponderazione dei contrapposti interessi cui
sembrano alludere gli appellanti per valutare il tracciato di un accesso
necessario (art. 694 cpv. 3 CC) premettono che i requisiti per una servitù del
genere siano dati (sentenza del Tribunale federale 5C.302/2006 del 20 settembre 2007, consid., 6; Steinauer,
op. cit., pag. 207, n. 1866). L'art. 694 CC, del
resto, non garantisce l'accesso migliore, nemmeno se l'interesse addotto dal richiedente per ottenere il passo appare maggiore di
quello addotto dal vicino per rifiutarlo (Steinauer,
op. cit., pag. 205 n. 1863a con rinvii di giurisprudenza). Anche su questo
punto l'appello è destinato pertanto all'insuccesso.
9.
Gli
oneri del presente giudizio seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'appellante
rifonderà alla controparte, che ha formulato osservazioni per il tramite di un
patrocinatore, un'adeguata indennità per ripetibili.
10.
Relativamente ai rimedi giuridici proponibili contro l'odierna sentenza
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il
valore litigioso di fr. 24 650.– (sopra, consid. 1) non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– per un
ricorso in materia civile al Tribunale federale (art. 74 cpv. 1
lett. b LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 1000.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
1050.–
sono
posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla convenuta fr. 2500.–
per ripetibili.
3. Intimazione
a:
–;
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art.
100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo,
il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster