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Decisione

11.2009.43

Accesso necessario: stato di necessità

6 settembre 2010Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa OA.2006.181 (accesso

necessario) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con

petizione del 15 dicembre 2006 da

AP 2 ,

e

AP 1

(patrocinati dall' PA 1)

contro

AO 1

(patrocinata dall' PA 2) e

AO 2

(rappresentato dal presidente,);

(rappresentato dd

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello

del 23 marzo 2009 presentato da AP 2 e AP 1 contro la sentenza

emessa il 5 marzo 2009 dal Pretore della giurisdizione di Locarno

Campagna;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. AP 2 e AP 1 sono comproprietari, un mezzo ciascuno, della particella

n. 493 RFD di __________, sulla quale sorge una casa di abitazione. L'accesso

alla relativa autorimessa avviene dalla via __________, attraverso la

particella n. 1876 appartenente al AO 2. Quest'ultimo fondo è gravato di un

diritto di superficie per sé stante e permanente in favore della AO 1

(particella n. 2658). La particella n. 493 fruisce a sud di un diritto di passo

pedonale e veicolare sulla particella n. 77, appartenente anch'essa a AP 2 e AP

1, che permette di accedere alla via __________. Su tale fondo svolge la sua attività

la __________, il cui amministratore unico, __________, è padre dei

comproprietari e precedente proprietario della particella n. 493.

B. In

esito a un'istanza cautelare presentata il 1° dicembre 2006 da AP 2 e AP 1, con

decreto del 19 maggio 2008 il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha

ordinato al AO 2 e alla AO 1 di permettere l'accesso pedonale e veicolare alla

particella n. 493 RFD __________, astenendosi dal porre ostacoli davanti al

cancello dell'autorimessa (inc. DI.2006.248).

C. Nel frattempo, il 15 dicembre 2006, AP 2 e AP 1 hanno promosso

causa contro il AO 2 e la AO 1 per ottenere che, previo

versamento di un'indennità di fr. 8000.–, fosse iscritta in favore della loro particella n. 493 una servitù di

accesso necessario pedonale e con ogni veicolo

a carico delle particelle n. 1876 e 2658. Nella sua risposta

del 29 gennaio 2007 la AO 1 ha proposto di respingere la petizione. Il AO

2, non si è costituito in giudizio, lasciandosi precludere dalla lite. Gli attori hanno ribadito la loro richiesta con replica del 27 aprile 2007. La AO 1 ha duplicato il 25 maggio 2007, confermando il suo punto di vista.

D. Il

27 giugno 2007 si è tenuta l'udienza preliminare e l'istruttoria, iniziata il 2

luglio successivo, è

terminata il 10 settembre 2008. Le parti hanno rinunciato al dibattimento

finale, limitandosi a conclusioni scritte. Nel loro

allegato del 30 ottobre 2008 gli attori hanno ribadito le loro domande, salvo

precisare il tracciato del passo “sulla superficie colorata in giallo dell'allegato

6 della perizia giudiziaria” e aumentare l'indennità offerta a fr. 24 650.–. Nel suo

memoriale del 22 ottobre 2008 la convenuta ha mantenuto la propria posizione. Il

AO 2 è rimasto silente.

E. Statuendo

con sentenza del 5 marzo 2009, il Pretore ha respinto la petizione e ha posto la

tassa giustizia di fr. 2000.– con le spese di fr. 11 716.90 a

carico degli attori in solido, tenuti a rifondere alla convenuta, sempre con

vincolo di solidarietà, fr. 5000.–

per ripetibili.

F. Contro

la sentenza appena citata AP 2 e AP 1 sono insorti a questa Camera con un

appello del 23 marzo 2009 nel quale chiedono di accogliere la petizione e di

riformare in tal senso il giudizio impugnato. Nelle sue osservazioni del 7 maggio

2009 AO 1 conclude per la reiezione dell'appello. Il AO 2 non ha reagito.

Considerandi

in diritto: 1. L'azione

intesa all'ottenimento di un accesso necessario (art. 694 CC) ha carattere pecuniario. Il valore litigioso è, come in tutte

le cause relative a servitù, quello che l'accesso ha per il fondo dominante o

quello della svalutazione causata al fondo serviente, se essa è maggiore (art.

9.

cpv. 3 CPC; Poudret, Commentaire à la loi fédérale d'organisation

judiciaire, vol. I, Berna 1990, n. 9.5 ad art. 36 pag. 284 con rinvii di

giurisprudenza). Nella fattispecie il Pretore ha fissato il valore litigioso in

fr. 24 650.– (sentenza consid. 4), che appare verosimile e non è contestato

dalle parti. Tempestivo, sotto questo profilo l'appello è dunque ricevibile.

2.

Il

Pretore non ha ravvisato gli estremi per concedere un accesso necessario, ricordando

che gli attori dispongono già di un collegamento adeguato alla pubblica via

attraverso la particella n. 77, anch'essa di loro proprietà. Del resto, egli ha

soggiunto, gli attori non hanno spiegato perché un uso della particella n. 943 conforme

alla sua destinazione richiederebbe un altro accesso alla pubblica via. Quanto

in realtà gli attori perseguono – ha continuato il primo giudice – non è un

accesso necessario, bensì la possibilità di raggiungere attraverso la

particella n. 1876 l'autorimessa posta sul lato nord del loro fondo. Tale

situazione non connota però uno stato di necessità nel senso dell'art. 694 cpv.

1.

CC, tale norma non garantendo il diritto a un accesso ideale né l'accesso a

una determinata porzione di un fondo. Il Pretore non ha mancato di considerare

che nel 1985 la convenuta aveva

accordato un diritto di passo veicolare al precedente proprietario della

particella n. 493, ma l'accordo non era stato iscritto nel registro fondiario,

di modo che poteva essere revocato in ogni momento.

3.

Gli appellanti ripetono

di trovarsi in uno stato di necessità. Sottolineano che le due soluzioni alternative

prospettate dal perito per accedere alla loro autorimessa, oltre a essere

onerose, sono

inattuabili,

entrambe invadendo porzioni di terreno appartenenti alla convenuta. Quanto alla

possibilità di passare sulla particella n. 77, di loro proprietà, tale variante

è insostenibile a causa degli elevati costi di demolizione e di ricostruzione

necessari per raggiungere l'autorimessa, stimati dal perito in fr. 165 600.–. Un

onere del genere sarebbe sproporzionato

rispetto al valore della particella n. 77, di fr. 610 400.–, sicché ponderando i rispettivi interessi

il Pretore avrebbe dovuto accordare loro l'accesso richiesto.

4.

I criteri per la concessione di un diritto di passo necessario

sono già stati riassunti dal Pretore (sentenza impugnata, consid. 1). Al riguardo

basti rammentare che per “accesso sufficiente” va inteso un collegamento alla

pubblica via che garantisca, dal punto di vista oggettivo, uno sfruttamento

adeguato e razionale del fondo, conforme alla sua destinazione (Steinauer, Les droits réels,

vol. II, 3ª edizione, pag. 205 n. 1863; Rey in: Basler Kommentar, ZGB II, 3ª edizione, n. 6 ad art. 694 CC con rimandi).

Nell'applicazione dell'art. 694 CC, nondimeno, la giurisprudenza è restrittiva

in ragione del ragguardevole pregiudizio che la servitù può arrecare al fondo

del vicino (casistica e riferimenti in: Steinauer,

op. cit., pag. 205, n. 1863a; Meier-Hayoz

in: Berner Kommentar, 3ª

edizione, note 49 e 54 ad art. 694 CC; DTF 136 II 133 consid. 3.1 con

riferimenti).

5.

Nella fattispecie è accertato che la particella n. 493 fruisce

di un diritto di passo pedonale e veicolare sulla particella n. 77 e che tale

percorso collega il fondo degli attori alla via __________ (v. anche perizia

dell'11 febbraio 2008, risposta n. 2 ai quesiti della convenuta). È possibile che lo sbocco sulla strada pubblica non sia conforme

alle norme del piano regolatore di __________, ma non risulta che l'autorità ne

proibisca l'uso. È possibile che tale accesso non sia comodo, ma è pur sempre transitabile

con veicoli e ciò non giustifica – di per sé – altre concessioni (sentenza del Tribunale

federale 5C.40/2006 del 18 aprile 2006 consid. 3.1 con

riferimenti a Meier-Hayoz, op.

cit., n. 45 ad art. 694 CC e Caroni Rudolf,

Der Notweg, Berna 1969, pag. 69; v. anche Rey

op. cit., n. 6 ad art. 694; Schmid/Hürlimann-Kaup,

Sachenrecht, 3ª edizione, pag.

228.

n. 982). Chi può accedere a un proprio fondo passando su altri fondi

suoi, infatti, non è legittimato a instare per un accesso necessario su fondi

altrui (Rep. 1989 pag. 143; RtiD II-2008 pag. 656 in alto con riferimenti). Tanto meno ove si pensi che in concreto AP 2 può, per accedere alla

particella n. 493, lasciare in determinate situazioni l'automobile sul piazzale

della particella n. 77 (interrogatorio formale del 17 gennaio 2008, risposta n.

2).

6.

In

realtà, come ha rilevato il Pretore, quanto gli attori chiedono è di

poter accedere con veicoli all'autorimessa posta sul lato nord della loro particella.

Che da anni l'accesso veicolare alla particella n. 493 sia avvenuto principalmente

attraverso la proprietà della convenuta è pacifico. Il fatto che

gli attori abbiano beneficiato di un'autorizzazione precaria non fonda tuttavia

alcun diritto a un diritto di passo necessario (Meier-Hayoz,

op. cit., n. 31 ad art. 694 CC; Caroni Rudolf, op.

cit., pag. 96 nel mezzo), mentre il permesso scritto concesso dalla AO 1 il 20 maggio

1985.

(doc. F) – per altro disdetto il 24 novembre 2006 (doc. 3) – autorizzava

il solo __________, padre degli attori. Per di più, come fa notare il primo

giudice, l'art. 694 cpv. 1 CC assicura il diritto di accedere in automobile a

un fondo edificato, ma non necessariamente quello di arrivare in vettura fino a

un punto preciso di quel fondo (I CCA, sentenza inc. 11.1998.23 del 18 gennaio

2000.

consid. 5 con riferimenti; Rep. 1989 pag. 143 consid. 2), senza dimenticare

che in genere un'autorimessa che non è necessaria per

lo sfruttamento di un terreno (DTF 84 II 619 consid. 3). L'art. 694 cpv.

1.

CC non garantisce quindi un collegamento ideale alla

pubblica via, né può essere invocato per semplice comodità (RtiD I-2007 pag.

766.

consid. 8a). Assicura solo quanto è oggettivamente

indispensabile per uno sfruttamento adeguato e razionale dell'immobile,

conforme alla relativa destinazione, ovvero un accesso sufficiente.

Al richiedente incombe poi di accomodarsene, senza poter pretendere un passaggio

di maggior scapito ai vicini, tranne ove ciò richieda costi sproporzionati (sentenza del Tribunale federale 5A_410/2008 del 9 settembre 2008

consid. 2; RtiD I-2007 pag. 766, consid. 8a).

7.

Gli appellanti evocano

invero l'ipotesi appena citata, sostenendo che l'accesso

dalla particella n. 77 necessiterebbe di importanti interventi edilizi, come la

demolizione dell'attuale autorimessa a sud e del locale tecnico della piscina, lo

spostamento dei macchinari, la dislocazione della piscina medesima e la

ricostruzione di un'autorimessa altrove, con costi per almeno fr. 165 000.–.

Ora, che a un proprietario

non possa essere tenuto ad affrontare investimenti sproporzionati

o costi di costruzione esagerati per disporre di un accesso sufficiente è

vero (Meier-Hayoz, loc. cit., n.

47.

ad art. 694 CC; Caroni Rudolf,

op. cit., pag. 69). Nella fattispecie però il passo

carrozzabile da via __________ attraverso la particella n. 77 permette già di

raggiungere il subalterno C della particella n. 493. E su tale porzione

di terreno si può pacificamente posteggiare un'automobile di medie dimensioni (perizia,

fotografia n. 6; complemento peritale, fotografia n. 1 a risposta n. 1.9; doc 2, 2° e 3° foglio). Anzi, il fondo degli attori dispone già, anche da

quel lato, di una rimessa. Che tale fabbricato sia relativamente piccolo è

possibile (delucidazione peritale, risposta n. 1.5), ma nulla

rende verosimile – né gli appellanti sostengono – che lo sfruttamento adeguato

e razionale di una casa monofamiliare richieda la costruzione di un garage più

grande, checché creda il perito (complemento

peritale, risposte 1.6 e 1.7). Perché poi

un semplice parcheg­gio non dovrebbe essere sufficiente, sotto questo profilo non è

dato di capire. Nelle condizioni descritte i costi stimati dal perito, che contemplano

la costruzione di una nuova autorimessa e lo spostamento della piscina, con una

spesa di almeno fr. 130 000.– (perizia, risposta n. 5), non risultano necessari.

8.

Gli

appellanti sostengono di essere vittima di una “ritorsione inqualificabile”

da parte della convenuta, la quale non patisce alcun pregiudizio per la

concessione di un accesso necessario. L'assunto cade nel vuoto, nella

fattispecie facendo difetto le premesse per l'ottenimento di un passo

necessario. La ponderazione dei contrapposti interessi cui

sembrano alludere gli appellanti per valutare il tracciato di un accesso

necessario (art. 694 cpv. 3 CC) premettono che i requisiti per una servitù del

genere siano dati (sentenza del Tribunale federale 5C.302/2006 del 20 settembre 2007, consid., 6; Steinauer,

op. cit., pag. 207, n. 1866). L'art. 694 CC, del

resto, non garantisce l'accesso migliore, nemmeno se l'interesse addotto dal richiedente per ottenere il passo appare maggiore di

quello addotto dal vicino per rifiutarlo (Steinauer,

op. cit., pag. 205 n. 1863a con rinvii di giurisprudenza). Anche su questo

punto l'appello è destinato pertanto all'insuccesso.

9.

Gli

oneri del presente giudizio seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'appellante

rifonderà alla controparte, che ha formulato osservazioni per il tramite di un

patrocinatore, un'adeguata indennità per ripetibili.

10.

Relativamente ai rimedi giuridici proponibili contro l'odierna sentenza

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il

valore litigioso di fr. 24 650.– (sopra, consid. 1) non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– per un

ricorso in materia civile al Tribunale federale (art. 74 cpv. 1

lett. b LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello

è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 1000.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

1050.–

sono

posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla convenuta fr. 2500.–

per ripetibili.

3. Intimazione

a:

–;

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art.

100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo,

il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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