11.2009.45
Protezione dell'unione coniugale: fabbisogni minimi dei coniugi
8 maggio 2009Italiano19 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
11.2009.45
Data decisione, Autorità:
08.05.2009, ICCA
Titolo:
Protezione dell'unione coniugale: fabbisogni minimi dei coniugi
PROTEZIONE DELL'UNIONE CONIUGALE
art. 176 cpv. 1 cf. 1 CC
Incarto n.
11.2009.45
Lugano,
8 maggio 2009/sc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2006.23
(protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Leventina
promossa con istanza del 9 maggio 2006 da
AP 1,
(ora patrocinata dall' PA 1, )
contro
AP 1
(patrocinato dall' PA 2, );
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 20 marzo 2009 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 6 marzo
2009 dal Pretore del Distretto di Leventina;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Statuendo nell'ambito di una procedura a tutela dell'unione coniugale,
con sentenza del 16 febbraio 2007 il Segretario assessore della Pretura del
Distretto di Leventina ha autorizzato AP 1 e AO 1 (entrambi del 1965) a vivere
separati, ha assegnato l'abitazione coniugale al marito, ha affidato i figli A__________
(27 maggio 1999) e S__________ (10 luglio 2002) alla madre, cui ha attribuito
anche l'autorità parentale, ha regolato il diritto di visita paterno e ha
condannato AP 1 a versare un contributo alimentare per la moglie (tra fr. 120.70
e fr. 744.15 mensili), un contributo alimentare per A__________ (tra fr. 1645.20
e fr. 2104.20 mensili) e un contributo alimentare per S__________ (tra
fr. 1400.75 e fr. 1695.50 mensili), oltre a un'indennità di fr. 2000.–
alla moglie stessa per l'arredo del nuovo appartamento. La tassa di giustizia
di fr. 500.– e le spese di fr. 320.– sono state poste per un decimo a carico dell'istante
e per il resto a carico del marito, tenuto a rifondere all'istante
fr. 3000.– per ripetibili.
B. Contro
la sentenza appena citata è insorto il 2 marzo 2007 AP 1 con un appello per
ottenere l'affidamento dei figli, l'attribuzione dell'autorità parentale, la
regolamentazione del diritto di visita materno e l'annullamento di tutti i
contributi alimentari, riservandosi di esigere egli medesimo contributi
alimentari dalla moglie per il mantenimento dei figli “a seconda delle circostanze”. Subordinatamente AP 1 ha postulato un diritto di visita più
esteso, la riduzione del contributo alimentare per A__________ a fr. 643.–
mensili e di quello per S__________ a fr. 555.– mensili. Nelle sue osservazioni
del 12 aprile 2007 AO 1 ha proposto di respingere l'appello e di confermare il
giudizio impugnato. Con sentenza del 17 luglio 2008 questa Camera, accertata in
conformità a una sentenza emanata nel frattempo dal Tribunale federale la
mancata giurisdizione del Segretario assessore (DTF 134 I 184), ha annullato la
sentenza impugnata e ha rinviato gli atti al Pretore perché statuisse egli
medesimo (inc. 11.2007.37).
C. Il
Pretore ha giudicato di nuovo il 6 marzo 2009. Egli ha autorizzato i coniugi a
vivere separati, ha assegnato l'abitazione coniugale al marito, ha affidato i
figli alla madre (con attribuzione dell'autorità parentale), ha regolato il
diritto di visita paterno e ha condannato AO 1 a versare un contributo
alimentare per A__________
compreso tra fr. 1260.90 e fr. 1800.60 mensili, un contributo
alimentare per S__________ compreso tra fr. 1247.40 e fr. 1336.60 mensili, oltre a un'indennità di fr. 2000.– alla moglie
per l'arredo del nuovo appartamento. La tassa di giustizia di fr. 500.– e
le spese di fr. 320.– sono state poste per un quinto a carico dell'istante e
per il resto a carico del marito, tenuto a rifondere all'istante
fr. 3000.– per ripetibili.
D. La nuova sentenza del Pretore è stata
appellata il 20 marzo 2009 da AP 1, la quale chiede di
aumentare il contributo alimentare per A__________ a un importo compreso tra
fr. 1485.– e fr. 2591.20 mensili, come pure quello per S__________ a un importo
compreso tra fr. 1457.95 e fr. 2016.05 mensili. Con osservazioni del 15 aprile
2009 AO 1 propone di respingere l'appello, dichiarandolo temerario, e di porre
gli oneri processuali interamente a carico della moglie, con obbligo per
quest'ultima di rifondergli fr. 2000.– a titolo di ripetibili. AP 1 ha
introdotto il 21 aprile 2009 un memoriale in cui contesta la temerarietà
dell'appello. AO 1 ha duplicato il 30 aprile 2009 con una lettera in cui conferma
le proprie osservazioni.
in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC)
sono emanate con la procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio (art.
4 n. 5 LAC e art. 361 segg. CPC, cui rinvia l'art. 5 LAC), nell'ambito del
quale l'esame dei fatti è limitato alla verosimiglianza (Rep. 1991 pag. 432
consid. 4a). La sentenza del Pretore è appellabile entro dieci giorni (art. 370
cpv. 2 CPC). Tempestivo, sotto questo profilo l'appello in oggetto è pertanto ricevibile.
2. Nella
fattispecie non sono litigiosi i redditi delle parti né
il fabbisogno minimo della moglie né, tanto meno, il fabbisogno in denaro dei
figli. Non sono in discussione neppure i periodi in base ai quali il Pretore ha
scaglionato i contributi di mantenimento (maggio del 2006, giugno del 2006,
luglio del 2006, agosto del 2006, dal settembre al dicembre del 2006, dal
gennaio del 2007 in poi) o il metodo per il calcolo dei contributi medesimi. Controversi
sono unicamente i costi d'automobile (fr. 1383.30 mensili) e quelli per
l'esercizio del diritto di visita (fr. 200.– mensili) che il primo giudice ha
incluso nel fabbisogno minimo del convenuto.
3. Il Pretore
ha ammesso il costo dell'automobile nel fabbisogno minimo del marito con
l'argomento che l'uso di un mezzo privato “è indispensabile a chiunque viva nelle __________, zona notoriamente
mal servita dai mezzi pubblici e nella quale il semplice andare a fare la spesa
impone considerevoli spostamenti”. “Non essendoci
però agli atti documenti a sufficienza per calcolare i costi connessi al
veicolo, che il marito ha omesso di produrre”, ha continuato il Pretore, “va rilevato come per il calcolo si debba fare riferimento a quelli
riconosciuti dall'Ufficio tassazioni nell'importo di fr. 16 600.–” annui, pari a fr. 1383.30 mensili. Quanto
alle spese per l'esercizio del diritto di visita, il primo giudice ha ritenuto
– senza particolari spiegazioni – che a tal fine “possono essere conteggiati fr. 200.– al mese” (sentenza impugnata, consid. 13, pag. 15 in
alto).
4. L'appellante
si duole che il Pretore abbia riconosciuto al convenuto spese d'automobile sorrette
unicamente da deduzioni fiscali e spese per l'esercizio del diritto di visita
prive di qualsiasi giustificativo, sebbene AO 1 benefici già – come dipendente
delle __________ – di trasporti gratuiti su ogni mezzo pubblico e di “una pletora di possibilità di rimborso
spese in funzione del contratto collettivo di lavoro __________”. Anche volendo essere generosi, essa soggiunge,
nel fabbisogno minimo del marito non può essere inserita più della metà della
somma riconosciuta dal Pretore (ossia fr. 691.65 mensili), già comprensive le
spese per l'esercizio del diritto di visita. Il convenuto obietta, nelle osservazioni
all'appello, che la sua tassazione 2005 ha la valenza probatoria di un
documento e che da essa non v'è ragione di scostarsi, ancor meno pensando al
rigore con cui le autorità tributarie ammettono deduzioni dal reddito imponibile
e alla “scarsità dei mezzi
pubblici in __________”, fatto
notorio che non dev'essere ulteriormente comprovato.
5. Dall'opinione
del Pretore, secondo cui nel fabbisogno minimo di un coniuge vanno riconosciuti
costi d'automobile già per il fatto di risiedere “nelle __________”, va
subito sgombrato il campo. Intanto perché ciò comporterebbe una disparità di
trattamento flagrante, mal intravedendosi come mai chi abita a __________ o __________
avrebbe diritto a simile indennità, mentre chi abita a __________, __________, __________,
__________ o __________ non ne avrebbe diritto. Inoltre perché, dandosi un eventuale
ammanco nel bilancio familiare, un genitore domiciliato “nelle __________” si vedrebbe garantire sistematicamente un'indennità nel fabbisogno
minimo (per il costo dell'automobile, appunto) a scapito del fabbisogno in
denaro dei figli minorenni. In realtà sui costi d'automobile esiste una giurisprudenza
invalsa e consolidata, dalla quale non è il caso di derogare.
a) La
fine della vita in comune non preclude a un coniuge il diritto di mantenere, per
quanto le condizioni economiche della famiglia lo permettano, il tenore di vita
precedente (DTF 114 II 26). Il coniuge che durante la vita in comune adoperava
un'automobile ha diritto così di vedersi inserire nel fabbisogno
minimo – in linea di principio – i costi d'uso, sempre che il bilancio
familiare consenta di finanziarli. Nel fabbisogno minimo di un coniuge vanno
inseriti altresì costi d'automobile sorti dopo la fine della vita in comune, a
condizione che siano necessari per scopi professionali, per motivi di
salute o per esercitare il diritto di visita (Rep. 1994 pag. 145, 1993 pag.
226). In situazione di ristrettezza, per contro, i costi d'automobile vanno
tralasciati. Ove trasferte siano nondimeno indispensabili per scopi
professionali, per motivi di salute o per esercitare il diritto di visita, va inserito
nel fabbisogno minimo del coniuge in questione il costo di un abbonamento ai mezzi
pubblici (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2008.42 del 24 ottobre 2008,
consid. 4a).
b) Nella
fattispecie sembra che già durante la vita in comune il convenuto adoperasse
l'automobile per spostarsi dal domicilio coniugale (__________) fino al luogo
di lavoro (__________). Davanti al Pretore l'appellante ha insistito perché egli
documentasse i costi dell'automobile, ammettendo da parte sua solo fr. 200.–
mensili (istanza, pag. 3). Il marito ha prodotto la tassazione 2005, in cui l'autorità
tributaria gli ha riconosciuto spese professionali per fr. 16 600.– annui (indennità chilometriche di
trasferta per fr. 11 200.– annui, indennità
per pasti fuori casa di fr. 3000.– annui e un'indennità fissa di fr. 2400.–
annui, rispettivamente di fr. 2427.– ai fini dell'imposta federale diretta:
doc. 11). Non si può dire dunque ch'egli non abbia recato alcun giustificativo per
rendere verosimili le sue spese professionali.
c) Nell'appello
l'istante non sostiene che durante la vita in comune il marito si recasse al
lavoro in treno, né che le deduzioni riconosciute dall'Ufficio circondariale di
tassazione sulla scorta dell'art. 25 cpv. 1 lett. a, b e c LT (esplicitato
nell'ordinanza del Consiglio di Stato pubblicata in: RL 10.2.2.1.1), rispettivamente
dell'art. 26 cpv. 1 lett. a, b e c LIFD (esplicitato nell'appendice all'ordinanza
del Consiglio federale pubblicata in: RS 642.118.1), siano fittizie, di
compiacenza o sproporzionate. Ricorda che il marito può viaggiare gratuitamente
sui mezzi pubblici, ma non pretende ch'egli possa ragionevolmente assolvere i
turni di lavoro – come ferroviere – recandosi da __________ ad __________ in
treno. Chiede in subordine di ridurre la deduzione fiscale a metà (fr. 691.65
mensili), ma non adduce ragioni oggettive a sostegno di tale conclusione.
D'altro lato – come si vedrà oltre – il bilancio familiare consente di
finanziare le spese professionali del convenuto. Non soccorrono gli estremi,
dunque, per procedere a una decurtazione. In proposito l'appello manca di
consistenza.
6. Sulle
spese correlate all'esercizio del diritto di visita riconosciute dal Pretore (fr.
200.– mensili) si cercherebbe invano, nella sentenza impugnata, una motivazione
qualsiasi. L'appellante si duole per tale motivo di arbitrio (memoriale, pag. 2
in fondo). Quanto al convenuto, egli non contesta di poter visitare i figli, che
vivono a __________ con la madre, usando gratuitamente i mezzi pubblici. Eccepisce
che, dovesse egli far capo al treno e all'autobus per andare a prendere e
riportare i figli al nuovo domicilio “voluto irresponsabilmente dalla madre”, la durata degli incontri si ridurrebbe. Così argomentando, egli
dimentica tuttavia che in realtà si ridurrebbe il tempo che i ragazzi
trascorrono a __________, ma non il tempo ch'egli passerebbe con loro. Per di
più, l'indennità di fr. 200.– mensili riconosciuta a beneplacito dal Pretore
comporta in almeno quattro periodi di calcolo un ammanco nel bilancio familiare
(sentenza impugnata, pag. 16 seg.), disavanzo che si ripercuote sui contributi
alimentari per i figli, ridimensionati in proporzione (sentenza, pag. 17 in
basso). Ora, nulla giustifica che i figli siano chiamati a sussidiare le spese
di trasferta del padre allorché quest'ultimo può usare gratuitamente i trasporti
pubblici. Su questo punto l'appello merita accoglimento, sicché il fabbisogno
minimo di AO 1 stabilito dal Pretore va ridotto di fr. 200.– mensili in
tutti i periodi di contribuzione. Ciò posto, i calcoli del Pretore vanno rettificati
come segue:
Maggio
del 2006
Reddito del
marito (non contestato) fr. 7 052.65
Reddito
della moglie (non contestato) fr. 2 901.60
fr.
9 954.25 mensili
Fabbisogno
minimo del marito fr. 3 719.50
Fabbisogno
minimo della moglie (non contestato) fr. 2 591.20
Fabbisogno
in denaro di A__________ (non contestato) fr. 2 016.05
Fabbisogno
in denaro di S__________ (non contestato) fr. 1 492.05
fr.
9 818.80 mensili
Eccedenza fr.
135.45 mensili
Metà
eccedenza fr. 67.75 mensili
Il marito può
conservare per sé:
fr.
3719.50 + fr. 67.75 = fr. 3 787.25 mensili,
deve versare ai
figli:
fr.
7052.65 ./. fr. 3787.25 = fr. 3 265.40 mensili,
di cui in
favore di A__________:
fr.
3265.40 x 2016.05 : 3508.10 = fr. 1 876.60,
arrotondati
a fr. 1 875.— mensili
e in favore
di S__________:
fr.
3265.40 x 1492.05 : 3508.10 = fr. 1 388.80,
arrotondati a fr.
1 390.— mensili.
Giugno
del 2006
Reddito del
marito (non contestato) fr. 7 052.65
Reddito
della moglie (non contestato) fr. 2 901.60
fr.
9 954.25 mensili
Fabbisogno
minimo del marito fr. 3 719.50
Fabbisogno
minimo della moglie (non contestato) fr. 2 635.30
Fabbisogno
in denaro di A__________ (non contestato) fr. 2 046.95
Fabbisogno
in denaro di S__________ (non contestato) fr. 1 522.95
fr.
9 924.70 mensili
Eccedenza fr.
29.55 mensili
Metà
eccedenza fr. 14.80 mensili
Il marito può
conservare per sé:
fr.
3719.50 + fr. 14.80 = fr. 3 734.30 mensili,
deve versare
ai figli:
fr.
7052.65 ./. fr. 3734.30 = fr. 3 318.35 mensili,
di cui in
favore di A__________:
fr.
3318.35 x 2046.95 : 3569.90 = fr. 1 902.70,
arrotondati
a fr. 1 905.— mensili
e in favore
di S__________:
fr.
3318.35 x 1522.95 : 3569.90 = fr. 1 415.65,
arrotondati a fr.
1 415.— mensili.
Luglio
del 2006
Reddito del
marito (non contestato) fr. 7 052.65
Reddito
della moglie (non contestato) fr. 2 901.60
fr.
9 954.25 mensili
Fabbisogno
minimo del marito fr. 3 719.50
Fabbisogno
minimo della moglie (non contestato) fr. 2 624.30
Fabbisogno
in denaro di A__________ (non contestato) fr. 1 512.95
Fabbisogno
in denaro di S__________ (non contestato) fr. 1 457.95
fr.
9 314.70 mensili
Eccedenza fr.
639.55 mensili
Metà
eccedenza fr. 319.80
mensili
Il marito può
conservare per sé:
fr.
3719.50 + fr. 319.80 = fr. 4 039.30 mensili.
deve versare
ai figli:
fr.
7052.65 ./. fr. 4039.30 = fr. 3 013.35 mensili.
di cui in
favore di A__________ fr. 1 512.95,
arrotondati a fr.
1 515.— mensili
in favore di
S__________ fr. 1 457.95,
arrotondati a fr.
1 460.— mensili
e dovrebbe versare
alla moglie fr. 38.35 mensili.
Agosto
del 2006
Reddito del
marito (non contestato) fr. 7 052.65
Reddito
della moglie (non contestato) fr. 3 526.70
fr.
10 579.35 mensili
Fabbisogno
minimo del marito fr. 4 092.60
Fabbisogno
minimo della moglie (non contestato) fr. 2 624.30
Fabbisogno
in denaro di A__________ (non contestato) fr. 1 587.95
Fabbisogno
in denaro di S__________ (non contestato) fr. 1 570.95
fr.
9 875.80 mensili
Eccedenza fr.
703.55 mensili
Metà
eccedenza fr.
351.80 mensili
Il marito può
conservare per sé:
fr.
4092.60 + fr. 351.80 = fr. 4 444.40 mensili,
deve versare
ai figli:
fr.
7052.65 ./. fr. 4444.40 = fr. 2 608.25 mensili,
di cui in
favore di A__________:
fr.
2608.25 x 1587.95 : 3158.90 = fr. 1 311.15,
arrotondati
a fr. 1 310.— mensili
e in favore
di S__________:
fr.
2608.25 x 1570.95 : 3158.90 = fr. 1 297.10,
arrotondati a fr.
1 300.— mensili.
Dal settembre al dicembre del
2006
Reddito del
marito (non contestato) fr. 7 052.65
Reddito
della moglie (non contestato) fr. 3 526.70
fr.
10 579.35 mensili
Fabbisogno
minimo del marito fr. 4 092.60
Fabbisogno
minimo della moglie (non contestato) fr. 2 786.40
Fabbisogno
in denaro di A__________ (non contestato) fr. 1 858.90
Fabbisogno
in denaro di S__________ (non contestato) fr. 1 708.90
fr.
10 446.80 mensili
Eccedenza fr.
132.55 mensili
Metà
eccedenza fr.
66.30 mensili
Il marito può
conservare per sé:
fr.
4092.60 + fr. 66.30 = fr. 4 158.90 mensili,
deve versare
ai figli:
fr.
7052.65 ./. fr. 4158.90 = fr. 2 893.75 mensili,
di cui in
favore di A__________:
fr.
2893.75 x 1858.90 : 3567.80 = fr. 1 507.70,
arrotondati
a fr. 1 510.— mensili
e in favore
di S__________:
fr.
2893.75 x 1708.90 : 3567.80 = fr. 1 386.05,
arrotondati a fr.
1 390.— mensili.
Dal gennaio del 2007 in poi
Reddito del
marito (non contestato) fr. 7 052.65
Reddito
della moglie (non contestato) fr. 3 526.70
fr.
10 579.35 mensili
Fabbisogno
minimo del marito fr. 4 092.60
Fabbisogno
minimo della moglie (non contestato) fr. 2 786.40
Fabbisogno
in denaro di A__________ (non contestato) fr. 1 868.90
Fabbisogno
in denaro di S__________ (non contestato) fr. 1 718.90
fr.
10 466.80 mensili
Eccedenza fr.
112.55 mensili
Metà
eccedenza fr. 56.30
mensili
Il marito può
conservare per sé:
fr.
4092.60 + fr. 56.30 = fr. 4 148.90 mensili,
deve versare
ai figli:
fr.
7052.65 ./. fr. 4148.90 = fr. 2 903.75 mensili,
di cui in
favore di A__________:
fr.
2903.75 x 1868.90 : 3587.80 = fr. 1 512.60,
arrotondati
a fr. 1 515.— mensili
e in favore
di S__________:
fr.
2903.75 x 1718.90 : 3587.80 = fr. 1 391.20,
arrotondati a fr.
1 390.— mensili.
7. Gli oneri
del pronunciato odierno seguono il vicendevole grado di soccombenza (art. 148
cpv. 2 CPC), che può essere riassunto come segue:
Contributo
alimentare per A__________
maggio del 2006:
contributo
fissato dal Pretore fr. 1800.60 mensili,
richiesta
di giudizio fr. 2591.20 mensili,
esito
fr. 1875.– mensili;
giugno del
2006:
contributo
fissato dal Pretore fr. 1796.55 mensili,
richiesta
di giudizio fr. 2046.95 mensili,
esito
fr. 1905.– mensili;
luglio del
2006:
contributo
fissato dal Pretore fr. 1483.65 mensili,
richiesta
di giudizio fr. 1512.95 mensili,
esito
fr. 1515.– mensili;
agosto del
2006:
contributo
fissato dal Pretore fr. 1260.90 mensili,
richiesta
di giudizio fr. 1485.– mensili,
esito
fr. 1310.– mensili;
dal
settembre al dicembre del 2006:
contributo
fissato dal Pretore fr. 1438.05 mensili,
richiesta
di giudizio fr. 1687.90 mensili,
esito
fr. 1510.– mensili;
dal
gennaio del 2007 in poi:
contributo
fissato dal Pretore fr. 1437.75 mensili,
richiesta
di giudizio fr. 1692.75 mensili,
esito
fr. 1515.– mensili.
Contributo
alimentare per S__________
maggio del 2006:
contributo
fissato dal Pretore fr. 1332.55 mensili,
richiesta
di giudizio fr. 2016.05 mensili,
esito
fr. 1390.– mensili;
giugno del
2006:
contributo
fissato dal Pretore fr. 1336.60 mensili,
richiesta
di giudizio fr. 1522.95 mensili,
esito
fr. 1415.– mensili;
luglio del
2006:
contributo
fissato dal Pretore fr. 1429.75 mensili,
richiesta
di giudizio fr. 1457.95 mensili,
esito
fr. 1460.– mensili;
agosto del
2006:
contributo
fissato dal Pretore fr. 1247.40 mensili,
richiesta
di giudizio fr. 1469.10 mensili,
esito
fr. 1300.– mensili;
dal
settembre al dicembre del 2006:
contributo
fissato dal Pretore fr. 1322.– mensili,
richiesta
di giudizio fr. 1551.70 mensili,
esito
fr. 1390.– mensili;
dal
gennaio del 2007 in poi:
contributo
fissato dal Pretore fr. 1322.30 mensili,
richiesta
di giudizio fr. 1556.85 mensili,
esito
fr. 1390.– mensili.
Nel suo
insieme – ed equitativamente – si giustifica così che l'appellante sopporti due
terzi della tassa di giustizia e delle spese, con obbligo di rifondere al
convenuto un'indennità per ripetibili ridotte. La temerarietà dell'appello
pretesa dal convenuto (art. 152 cpv. 1 CPC) è invece fuori luogo, già per il
fatto che il ricorso si rivela parzialmente fondato. L'esito del presente
giudizio non influisce apprezzabilmente, ad ogni modo, né sull'ammontare né sul
riparto degli oneri processuali stabiliti dal Pretore, il cui dispositivo n. 8
può rimanere invariato.
8. Circa
Fatti
i rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d
LTF), il valore litigioso ai fini
Considerandi
dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– per un
eventuale ricorso in materia civile, ove appena si consideri l'età dei figli nel
maggio del 2006 (sette anni l'uno, quattro anni l'altra).
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L'appello
è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:
4. AO 1 è tenuto a versare per il figlio A__________
i seguenti contributi alimentari, anticipatamente entro il 5 di ogni mese:
fr. 1875.– per il maggio del 2006,
fr.
1905.– per il giugno del 2006,
fr.
1515.– per il luglio del 2006,
fr.
1310.– per l'agosto del 2006,
fr.
1510.– mensili dal settembre al dicembre del 2006 e
fr.
1515.– mensili dal gennaio del 2007 in poi, assegni familiari compresi.
5.
AO 1 è tenuto a versare per la figlia S__________ i seguenti contributi alimentari,
anticipatamente entro il 5 di ogni mese:
fr. 1390.– per il maggio del 2006,
fr.
1415.– per il giugno del 2006,
fr.
1460.– per il luglio del 2006,
fr.
1300.– per l'agosto del 2006,
fr.
1390.– mensili dal settembre del 2006 in poi, assegni familiari compresi.
Per il resto l'appello è respinto e la sentenza del Pretore è confermata.
II. Gli oneri
di appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 350.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
400.–
da
anticipare dall'appellante, sono posti per due terzi a carico dell'appellante medesima
e per il resto a carico di AO 1, cui l'appellante rifonderà fr. 1000.– per
ripetibili ridotte.
III. Intimazione:
–
;
–
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Leventina.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF
entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF).
Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile
solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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