11.2009.46
Modifica di una rendita d'indigenza fondata sull'art. 152 vCC per minor reddito dell'obbligato
15 settembre 2009Italiano28 min
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Numero d'incarto:
11.2009.46
Data decisione, Autorità:
15.09.2009, ICCA
Titolo:
Modifica di una rendita d'indigenza fondata sull'art. 152 vCC per minor reddito dell'obbligato
MODIFICA MEDIANTE SENTENZA
art. 152 VCC
art. 153 VCC
Incarto n.
11.2009.46
Lugano,
15 settembre
2009/sc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.2005.28 (modifica
di sentenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Leventina promossa con petizione
del 6 settembre 2005 da
AP 1
(patrocinato dall' PA 2 )
contro
AO 1
(patrocinata dall' PA 1 );
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 23 marzo 2009 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 23
marzo 2009 dal Pretore del Distretto di Leventina;
2.
Se dev'essere accolto l'appello adesivo del 27 aprile 2009 presentato da AO 1
contro la medesima sentenza;
3. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 25 ottobre 1999 il Pretore del Distretto di Leventina
ha sciolto il matrimonio contratto il 22 marzo 1975 da AP 1 (1946) e AO 1
(1947), omologando una convenzione del 16 settembre 1999 in cui il marito
si impegnava a versare alla moglie, fino al momento in cui questa avesse ricevuto
una rendita AVS o una rendita di invalidità, un contributo alimentare di
fr. 500.– mensili indicizzati, portati
a fr. 1000.– mensili dal momento in cui il figlio G__________ (nato
il
20 agosto
1979) avesse terminato l'università. Tale sentenza è passata in giudicato. Il
1° settembre 2001 AP 1 è stato pensionato anticipatamente al 50%, dopo avere
aderito a un piano sociale elaborato dalla __________ per la ristrutturazione
dell'azienda. G__________ ha concluso gli studi il 6 aprile 2004.
B. Il
6 settembre 2005 AP 1 ha convenuto AO 1 davanti al Pretore del Distretto di Leventina
per ottenere la soppressione del contributo alimentare retroattivamente dal 1°
luglio 2004 o, in subordine, la riduzione del medesimo a fr. 300.– mensili
da quella data. A sostegno della domanda egli ha fatto valere un notevole
peggioramento della propria situazione economica dovuto al pensionamento
anticipato parziale. Nella sua risposta del 28 ottobre 2005 AO 1 ha postulato
il rigetto della petizione. AP 1 ha replicato il 5 dicembre 2005, confermando
la richiesta. La convenuta ha duplicato il 23 gennaio 2006, proponendo una volta
ancora di respingere la petizione.
C. L'udienza preliminare ha avuto luogo il 13 marzo 2006 e l'istruttoria,
cominciata quello stesso giorno, è terminata il 31 maggio successivo. Al
dibattimento finale le parti hanno rinunciato, rimettendosi a conclusioni
scritte. Nel suo memoriale del 28 agosto 2006 l'attore ha ribadito la domanda
principale, non senza ridurre il contributo offerto in subordine a
fr. 200.– mensili solo fino al 1° settembre 2006. Nel suo allegato
conclusivo del 3 agosto 2006 AO 1 ha nuovamente proposto di respingere la petizione.
Il 1° settembre 2006 AP 1 è stato pensionato anticipatamente al 100%.
D. Con
sentenza del 12 giugno 2007, emanata in luogo e vece del Pretore, il Segretario
assessore ha parzialmente accolto la petizione, nel senso che ha ridotto il
contributo alimentare per AO 1 a fr. 650.– mensili dal 1° settembre 2005
al 31 agosto 2006 e a fr. 610.– mensili in seguito. La tassa di giustizia
di fr. 1500.– e le spese di fr. 300.– sono state poste per tre quarti
a carico dell'attore e per il resto a carico della convenuta, con obbligo per
quest'ultima di rifondere a AP 1 fr. 1500.– per ripetibili ridotte. Adita con
appello da entrambe le parti, il 29 dicembre 2008 questa Camera ha nondimeno annullato
tale sentenza per difetto di giurisdizione e ha rinviato gli atti al Pretore perché
giudicasse la lite egli medesimo (inc. 11.2007.97). Statuendo il 2 dicembre
2008, il Pretore ha emesso una sentenza identica a quella del Segretario
assessore, salvo porre l'obbligo di rifondere le ripetibili di fr. 1500.– a
carico dell'attore.
E. Contro la sentenza del 2 dicembre 2008 AP 1 è insorto il 23 marzo
2009 a questa Camera perché la rendita in favore dell'ex moglie sia soppressa retroattivamente
dal 1° luglio 2004 o, in subordine, sia ridotta a fr. 200.– mensili dal 1° luglio
2004 fino al 31 agosto 2006 e a fr. 100.– mensili dal 1° settembre 2006 in poi.
Nelle sue osservazioni del 27 aprile 2009 AO 1 propone di respingere il ricorso
e con appello adesivo insta perché il contributo originale rimanga intatto. Nelle
sue osservazioni del
2 giugno 2009 AP 1 postula il rigetto dell'appello adesivo.
in diritto: I. Sull'appello
principale
1. La modifica di una sentenza di divorzio è retta dalle norme anteriori
alla riforma legislativa del 26 giugno 1998, fatte salve le disposizioni
relative ai figli e alla procedura (art. 7a cpv. 3 tit. fin. CC). Alla
disciplina di un contributo alimentare fondato sull'art. art. 151 cpv. 1 o 152
vCC in favore dell'ex coniuge continua ad applicarsi
così l'art. 153
cpv. 2 vCC (Leuenberger in:
Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea
2000, n. 8 ad art. 7a-7b tit. fin. CC; Geiser in: Vom alten zum neuen Scheidungsrecht, Berna 1999,
pag. 251 n. 6.06). La procedura è regolata, per converso,
dalla legge nuova (Sutter/Freiburghaus, Kommentar
zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 11 ad art. 7a tit. fin. CC;
Leuenberger, op. cit., n. 9 ad
art. 7a-7b tit. fin. CC). Le parti e il primo giudice si sono
fondate, a ragione, sui medesimi principi.
2. L'attore acclude all'appello una decisione provvisoria del 6 marzo
2007 in cui l'Istituto delle assicurazioni sociali ha fissato il contributo
AVS/AI/IPG a suo carico per il 2007 “quale persona senza attività lucrativa”. La convenuta contesta la proponibilità del documento, richiamando il
divieto generale dell'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, ma a torto. La sentenza
da lei menzionata riguarda invero una procedura a tutela dell'unione
coniugale, mentre in materia di divorzio “fatti e mezzi di prova nuovi possono essere invocati davanti
all'istanza cantonale superiore” giusta l'art. 138 cpv. 1 prima frase CC (ripreso dall'art. 423b
cpv. 2 CPC). Ciò vale anche per le azioni di modifica (RtiD I-2006 pag. 665
consid. 2 con rimando; Leuenberger
in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª
edizione, n. 2 ad art. 138). Il nuovo documento prodotto in appello è di
conseguenza ammissibile.
3. I requisiti
che giustificavano una modifica del contributo alimentare per l'ex coniuge
secondo il diritto in vigore fino al 31 dicembre 1999 sono già stati evocati
dal Pretore (sentenza impugnata, consid. 6). In sintesi, la soppressione
o la riduzione di un simile contributo giusta l'art. 153 cpv. 2 vCC
presupponeva che la situazione economica dell'uno o dell'altro coniuge fosse
mutata in modo ragguardevole, duraturo e non prevedibile rispetto al momento in
cui la rendita era stata fissata, sempre che la diminuzione di reddito o
l'aumento del fabbisogno non si riconducesse a decisioni unilaterali del
debitore. Il giudizio presupponeva, in altri termini, un raffronto tra le
condizioni finanziarie in cui si trovavano le parti al momento del divorzio
(rispettivamente al momento in cui il contributo era stato modificato l'ultima
volta) e la nuova situazione. Sapere in che misura ciò giustificasse la soppressione
o la riduzione della rendita non era poi solo una questione di diritto, ma
anche di equità (art. 4 CC). Tali principi rimangono validi anche nel nuovo
diritto del divorzio (rinvii in: RtiD I-2006 pag. 666 consid. 4).
4. In concreto il
Pretore ha accertato anzitutto che le entrate della convenuta sono rimaste
stabili rispetto al momento del divorzio (in media fr. 2500.– mensili), mentre quelle
dell'attore sono diminuite, senza responsabilità di lui, da fr. 7000.– mensili nel
1999 a fr. 4562.10 mensili nel 2005 e a fr. 4292.30 mensili nel settembre 2006,
dopo il completo pensionamento. Il primo giudice non è stato in grado di risalire
invece ai fabbisogni delle parti il giorno del divorzio. Dalla convenzione sulle
conseguenze accessorie del divorzio egli ha desunto nondimeno che lo scopo del
contributo alimentare era quello di garantire alla moglie l'indispensabile,
tant'è che le parti avevano previsto una rendita d'indigenza a norma dell'art.
152 vCC. In condizioni siffatte il Pretore ha ritenuto equo ridurre il
contributo alimentare per la convenuta nella medesima proporzione in cui si erano
contratte le entrate dell'attore. Ha decurtato così la rendita del 35% dal 1° settembre
2005 al 31 agosto del 2006 e del 39% dopo di allora, onde un contributo di
fr. 650.– mensili dal 1° settembre 2005 al 31 agosto 2006 e di fr. 610.–
mensili dal 1° settembre 2006 in poi.
5. Nell'appello l'attore sostiene in primo luogo che rispetto al momento
del divorzio la situazione finanziaria dell'ex moglie è migliorata, giacché essa
può contare oggi sul capitale che le è stato versato in liquidazione del regime
dei beni. A torto. Il versamento di fr. 125 000.– in liquidazione del
regime matrimoniale era già stato considerato nel quadro della convenzione sulle
conseguenze accessorie di divorzio (doc. A, pag. 2, clausola n. 2). Non raffigura
dunque di una circostanza nuova né, tanto meno, imprevedibile per
rapporto al giorno del divorzio. Al contrario: nelle circostanze descritte è
lecito presumere che il versamento sia entrato in linea di conto sin
dall'inizio per fissare la rendita di indigenza (Lüchinger/Geiser in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht,
ZGB I, Basilea 1996, n. 12 ad art. 153 vCC). Dal carteggio fiscale richiamato si
evince dipoi che alla fine del 2005 la convenuta conservava sostanza per circa
fr. 104 000.–, oltre a proprietà
immobiliari nel Comune di __________ che già possedeva al momento del divorzio
(dichiarazioni d'imposta 2001/02 e 2005, nel fascicolo 6 richiamato). Non è
contestato infine che le entrate di AO 1 siano rimaste stabili, attorno ai fr.
2500.– mensili. Sotto questo profilo, pertanto, non si ravvisano mutamenti di
rilievo nella situazione economica della convenuta rispetto al 1999.
6. L'appellante afferma inoltre che dalle sue entrate dopo il pensionamento
vanno dedotti fr. 163.– mensili di contributi AVS/AI/IPG ch'egli è tenuto
a pagare, come risulta dalla decisione prodotta in appello (sopra, consid. 2). La
convenuta obietta che quella decisione è meramente provvisoria e che l'attore, in
buone condizioni di salute e con adeguata formazione professionale, potrebbe
svolgere “piccoli lavori” per arrotondare le sue entrate.
a) Che
una persona senza attività lucrativa, la quale non abbia ancora raggiunto l'età
del pensionamento ordinario, debba continuare a versare contributi AVS/AI/IPG quantunque
benefici di un pensionamento anticipato è noto (si veda anche l'opuscolo
informativo n. 2.03 pubblicato dall'Ufficio federale delle assicurazioni
sociali, Contributi delle persone senza attività lucrativa all'AVS, all'AI e alle
IPG, pag. 2, consultabile in: www.bsv.admin.ch/praxis/02504/index.html?lang=it).
E il contribuente è tenuto ad assolvere l'obbligo fin dalla decisione
provvisoria della Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, salvo rettifica
dopo la tassazione definitiva
(opuscolo
citato, pag. 6 seg.). Nel caso specifico l'onere AVS/AI/IPG non può dunque essere
trascurato. Ciò non toglie che, in quanto tale, esso rientri nel calcolo del
fabbisogno, non in quello dei redditi. Sulla questione si tornerà pertanto in
appresso (consid. 7g).
b) Circa le entrate del marito, in definitiva, nulla induce a scostarsi
dall'accertamento del Pretore, secondo cui al momento del divorzio esse
ammontavano a circa fr. 7000.– mensili. La convenuta oppone che l'ex
marito non ha recato la prova di tale circostanza e non ha dimostrato dunque il
peggioramento della sua situazione economica. Disconosce però che agli atti
figura un certificato di salario per la dichiarazione d'imposta, dal quale
risulta che nel 1999 AP 1 ha percepito uno stipendio di fr. 7007.35 netti mensili
(doc. Z). Nel 2005 poi, al momento di promuovere causa, il reddito di lui era
calato
a fr. 4562.10 mensili e si è ulteriormente ridotto a fr. 4292.30 mensili
dopo il 1° settembre 2006. Non fa dubbio perciò che, dal profilo delle entrate,
la situazione dell'attore si è deteriorata in
modo rilevante e duraturo. La convenuta eccepisce che l'attore potrebbe compensare
l'aggravio con “piccoli lavori”. Non indica concretamente però
quali “piccoli lavori” egli potrebbe svolgere a sessant'anni né
quanto egli potrebbe guadagnare in tal modo.
7. Lamenta l'attore che, dopo avere
sopperito alle proprie necessità, il reddito da lui conseguito dopo il
pensionamento gli lascia un margine disponibile di appena fr. 258.70 mensili,
insufficiente per finanziare la rendita in favore dell'ex moglie. Il Pretore non
poteva dunque – egli soggiunge – limitarsi a ridurre il contributo alimentare nella
stessa proporzione in cui era diminuito il suo reddito, rinunciando a
verificare se gli rimangano mezzi sufficienti per erogare la rendita (sentenza
impugnata, consid. 8 in fine). La censura non manca di pertinenza. Certo,
dandosi un minor reddito dell'obbligato, l'art. 153 cpv. 2 vCC consentiva una
riduzione proporzionale della rendita (Lüchinger/Geiser,
op. cit., n. 15 ad art. 153 vCC con rinvio a DTF 108 II 33). Il principio
tuttavia non escludeva riduzioni più incisive, il debitore avendo il diritto di
conservare l'equivalente del proprio fabbisogno minimo, maggiorato del 20% (DTF 121 III 49, 118 II 97 consid. 4b/aa;
Lüchinger/ Geiser, op. cit., n. 5 in fine ad
art. 152 vCC con richiami; nello stesso senso: I CCA, sentenza inc.
11.1997.25 del 6 maggio 1998, consid. 4). D'altro lato un minor reddito
del debitore non giustificava automaticamente una riduzione della rendita. In
caso di pensionamento, ad esempio, il minor
reddito del debitore poteva risultare compensato da un minor fabbisogno
(Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, Ergänzungsband 1991, n. 69 ad
art. 153 vCC; Hinderling/Steck, Das
schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 361 nota 6a). Comunque
fosse, nella fattispecie il primo giudice non poteva sorvolare semplicemente la
questione legata al fabbisogno minimo dell'attore.
Ciò premesso, occorre calcolare il fabbisogno minimo del debitore al
momento del giudizio e verificare se esso lasciasse spazio allo stanziamento di
una rendita. L'attore allega un fabbisogno minimo di fr. 3870.60 mensili (minimo
esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, oneri ipotecari fr. 1212.–, luce
e riscaldamento fr. 200.–, premio della cassa malati fr. 355.–, partecipazione
alle spese di malattia fr. 150.– mensili, assicurazione dello stabile e responsabilità
civile privata fr. 106.95, tasse rifiuti e acqua potabile fr. 29.15,
telefono fr. 130.–, radio e televisione fr. 37.50, spese d'automobile fr. 250.–,
imposte fr. 300.–). Per la convenuta il fabbisogno minimo dell'ex marito non
superava invece, al momento del giudizio, fr. 2905.– mensili (minimo
esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, costo dell'alloggio
fr. 1200.–, cassa malati fr. 305.–, imposte fr. 300.–), ciò che lasciava ampio
margine per onorare il contributo in suo favore.
a) Relativamente
al costo dell'alloggio, l'attore risulta debitore di un mutuo ipotecario di fr.
300 000.– al tasso del 2.850% annuo, sul quale decorrono interessi di fr.
712.50 mensili (doc. E e U) e ammortamenti per fr. 500.– mensili (non contestati).
L'ammortamento è per vero un ordinario rimborso di mutuo (DTF 127 III 292 in
alto), non un costo dell'alloggio, ma in concreto il debito ipotecario (che ammontava
originariamente a fr. 400 000.–) risale, per quanto risulta dagli atti fiscali, a prima del
divorzio, sicché l'onere non può essere disconosciuto ora. A ciò si aggiungono
fr. 17.50 mensili per la tassa dei rifiuti (doc. H) e fr. 70.45 mensili per l'assicurazione
dello stabile (doc. F). L'interessato espone altresì fr. 200.– mensili per
“luce e riscaldamento”. Agli atti però figura unicamente un acconto trimestrale
per l'elettricità di fr. 505.70 (doc. K). Considerato che il consumo di energia
elettrica rientra nel minimo esistenziale del diritto esecutivo (FU 2/2001 pag.
74, cifra 1), per il riscaldamento non possono essere equitativamente conteggiati
più di fr. 150.– mensili. Ne segue un
esborso complessivo di fr. 1450.45 mensili.
b) Il premio delle assicurazioni correnti va inserito, per principio,
nel fabbisogno minimo (DTF 114 II 395 consid. 4c). All'appellante dev'essere
riconosciuta quindi la spesa di fr. 23.15 mensili per l'assicurazione dell'economia
domestica (doc. F), mentre non è data a divedere l'utilità di una seconda assicurazione
“RC-Mobilia” (doc. F). Il costo dell'acqua potabile
inoltre rientra nel minimo esistenziale del diritto esecutivo (Rep.
1995 pag. 141; I CCA, sentenza inc. 11.2006.22 del
10
marzo 2008, consid. 7c), come la bolletta del telefono e il canone radiotelevisivo
(Rep. 1994 pag. 297 consid. 5, 1995 pag. 141).
c) Il
premio della cassa malati ammontava nel 2005 a fr. 312.30 mensili (doc. G:
l'importo di fr. 305.– mensili indicato dalla convenuta non trova riscontro
agli atti). Quanto all'eventuale franchigia e al costo di cure mediche o dentarie,
essi vanno compresi nel fabbisogno minimo solo qualora appaiano verosimili e duraturi (RtiD
II-2004 pag. 589 consid. 8c). L'appellante ha dimostrato di avere affrontato
nel 2005 esborsi siffatti (doc. M e V), ma non ha reso verosimile che siano ricorrenti.
Egli medesimo indica, del resto, di non avere particolari problemi di salute (interrogatorio formale,
verbale del 31 maggio 2006, pag. 2, risposta n. 9).
d) Circa le spese d'automobile, non consta che dopo il completo pensionamento
l'appellante abbisogni ancora di un veicolo privato per fini professionali (Rep.
1994 pag. 145, 1993 pag. 226). La spesa di fr. 250.– mensili che egli espone
non può dunque trovare posto nel fabbisogno minimo, libero l'appellante di finanziarla
– se mai – con la maggiorazione del 20% che gli è riconosciuta su tale importo.
e) L'onere
fiscale di fr. 300.– mensili esposto dall'attore non è contestato, ma la
convenuta fa notare che, dandosi ristrettezze economiche, esso va tralasciato. La
giurisprudenza relativa al nuovo diritto del divorzio prevede invero che, ravvisandosi
difficoltà finanziarie, le imposte non devono essere considerate (DTF 126 III
356 consid. aa, 127 III 70 in alto). La giurisprudenza medesima ha avuto modo
di precisare tuttavia che tale principio non vale nel caso in cui si tratti di
modificare – come in concreto – una rendita d'indigenza secondo il vecchio diritto
(sicurezza giuridica: DTF 128 III 257).
f) La
convenuta soggiunge infine che non si giustifica di maggiorare il fabbisogno
dell'appellante del 20%, tale aumento non applicandosi in caso di situazioni economiche
precarie. La dottrina citata dall'appellante, però, si riferisce al contributo
di mantenimento calcolato in base alla legge attuale (Bastons Buletti, L'entretien après divorce in: SJ 129/2007
pag. 88 in alto). Nel diritto previgente la giurisprudenza correlata all'art.
152 vCC riconosceva al debitore di rendite d'indigenza un supplemento fisso del
20% sul fabbisogno minimo (DTF 123 III 4 consid. 3b/bb, 121 III 49; Rep. 1996
pag. 133 consid. 3 con rimandi; Hausheer/Spycher, Handbuch des
Unterhaltsrechts, Berna 1997, pag. 86 n. 02.58 e pag. 305 n. 05.178; Lüchinger/Geiser, op. cit., n. 10 ad art.
152 vCC). Da tale orientamento non è il caso di scostarsi adesso.
g) In definitiva il fabbisogno
“allargato” dell'appellante può essere valutato in complessivi fr. 3823.10
mensili, così composto: minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, costo
dell'alloggio con spese accessorie fr. 1450.45, premio della cassa malati
fr. 312.30, assicurazione dell'economia domestica fr. 23.15, imposte fr. 300.–,
più il noto 20% di maggiorazione. Dato un reddito di fr. 4562.10 mensili
(sopra, consid. 4), fino al 31 agosto 2006 l'appellante
fruiva così di un margine disponibile di fr. 739.– mensili, onde
l'infondatezza della richiesta intesa a ottenere la soppressione del contributo
alimentare fissato dal Pretore in fr. 650.– mensili. È vero che il sindacato del
Pretore decorre dal 1° settembre 2005, mentre l'appellante chiede la
soppressione della rendita in favore dell'ex moglie (fr. 1000.– mensili da
quando il figlio G__________ ha ultimato gli studi, il 6 aprile 2004) sin dal
1° luglio 2004. Il Tribunale federale ha già avuto modo
di rilevare, tuttavia, che la modifica di una pensione alimentare dovuta dopo
il divorzio esplicava i suoi effetti a norma dell'art. 153 cpv. 2 vCC, in linea
di principio, dal momento in cui era stata introdotta l'azione (in concreto il
6 settembre 2005). Una modifica retroattiva non si giustificava, normalmente,
neppure per equità (DTF 117 II 370 consid. aa). Ragioni speciali che giustifichino
una deroga a tale principio l'appellante non adduce. Non si scorgono gli
estremi, dunque, per una modifica della rendita ancor più retroattiva di quella
fissata dal Pretore.
Dopo
il completo pensionamento, intervenuto il 1° settembre 2006, l'attore ha visto
il suo reddito diminuire a fr. 4292.30 mensili (sopra, consid. 4). Dopo
di allora, inoltre, egli deve versare fr. 163.– mensili
di contributi AVS/AI/IPG, onde un fabbisogno “allargato” (compresa la
maggiorazione del 20%) di fr. 4018.70 mensili. Il suo margine disponibile è sceso
così a fr. 273.60 mensili. La rendita fissata dal Pretore in fr. 610.–
mensili va quindi ricondotta a fr. 275.– mensili (arrotondati). Al proposito l'appello
merita parziale accoglimento.
8. L'appellante
epiloga di avere “evidentemente” preventivato al momento del divorzio il
proprio fabbisogno mensile, nel senso che solo un terzo del suo margine disponibile
sarebbe stato destinato allo stanziamento di contributi alimentari. In realtà l'assunto
poco sussidia. L'attore avendo omesso ogni indicazione sul proprio fabbisogno al
momento del divorzio, intanto, niente è dato di sapere sul suo margine disponibile
di allora. A parte ciò, il contributo alimentare pattuito nella convenzione del
16 settembre 1999 era fondato espressamente sull'art. 152 vCC (doc. A, pag. 2,
punto 3). E una rendita siffatta era calcolata in base alle necessità del
creditore, non alle condizioni finanziarie del debitore (Geiser, op. cit., pag. 361 in alto; Lüchinger/Geiser, op. cit., n. 13 in
fine ad art. 153 vCC). L'appellante eccepisce che la convenzione teneva conto
anche della sua capacità economica, ma nulla suffraga l'affermazione. L'accordo
prevedeva unicamente una possibile riduzione del contributo alimentare nel caso
in cui la convenuta avesse conseguito un reddito di oltre fr. 2500.–
mensili (clausola n. 4) e l'estinzione del medesimo allorché la convenuta
avesse percepito una rendita intera d'invalidità o di vecchiaia (clausola n. 5).
Alle condizioni economiche del debitore l'intesa nemmeno accennava, sicché per quanto
lo riguarda essa tutelava solo l'equivalente del fabbisogno “allargato”.
II. Sull'appello
adesivo
9. La convenuta fa valere che al momento di firmare la convenzione sulle
conseguenze accessorie del divorzio l'unica previsione di cui le parti avevano
tenuto conto era l'eventuale rendita di invalidità o la futura rendita di
vecchiaia percepita dalla beneficiaria. Al pensionamento (o prepensionamento) del
debitore l'accordo neppure alludeva, per tacere della circostanza che l'ipotesi
era ampiamente prevedibile e non legittima alcuna riduzione del contributo
alimentare. Ora, che nel caso specifico la convenzione sugli effetti accessori del
divorzio non accennasse al pensionamento (o al prepensionamento) del debitore è
un dato di fatto, ma ciò non basta per affermare che quest'ultima eventualità fosse
irrilevante ai fini della rendita. La circostanza che il marito, nato il 1° agosto
1946, avrebbe raggiunto l'età del pensionamento ordinario appena un mese prima
della moglie, nata il 30 settembre 1947, induce piuttosto a ritenere che non
fosse necessario regolare la questione, la rendita d'indigenza venendo in ogni
modo a cadere nel giro di un mese (doc. A, pag. 3, clausola n. 5). È
possibile che le intenzioni della __________ risalissero addietro nel tempo (il
piano sociale per la ristrutturazione dell'azienda è stato approvato dai
partner sociali nel maggio del 1999: doc. CC), ma nulla permette di arguire che
l'interessato avesse ricevuto indicazioni concrete sul suo futuro professionale
prima del 7 giugno 2000, giorno in cui è stato informato che la riduzione di
personale avrebbe colpito il suo ramo d'attività e si è visto offrire un
accordo di pensionamento anticipato (doc. CC). In simili condizioni il netto
calo delle entrate da lui fatto valere non può essere ignorato.
10. L'appellante
adesiva sottolinea che la rendita stabilita nella convenzione sulle conseguenze
accessorie del divorzio era fondata sull'art. 152 vCC e assicurava al debitore solo
il fabbisogno minimo maggiorato del 20%, non il tenore di vita raggiunto durante
il matrimonio. A mente sua inoltre l'ex marito potrebbe aumentare le entrate e
garantirsi un margine disponibile che gli permetterebbe di continuare a erogare
il contributo di mantenimento originario. Le argomentazioni sul reddito e il fabbisogno
minimo dell'attore sono già state esaminate nel quadro dell'appello principale
(consid. 6 e 7). Non è quindi il caso di ripetersi. In merito alle condizioni
finanziarie della convenuta, già si è detto che la liquidazione del regime
matrimoniale pattuita al momento del divorzio non è una circostanza nuova o imprevista
(consid. 5). Quanto al fatto che AO 1 abbia ricevuto una carta clienti
da un albergo di __________ (doc. T), esso non basta per comprovare soggiorni
lussuosi o ricorrenti né condizioni finanziarie prospere, tanto meno ove si
consideri che l'attore non indica a quanto ammonti concretamente il fabbisogno
della convenuta, né pretende che la situazione finanziaria di lei sia mutata
rispetto al momento del divorzio o che essa goda oggi di un margine disponibile
superiore al suo.
Ciò posto, non si deve
dimenticare che – come si è visto nell'ambito dell'appello principale (consid.
7g) – fino al 31 agosto 2006 l'attore fruiva ancora di un
margine disponibile di fr. 739.– mensili. Nulla giustificava pertanto la
riduzione della rendita litigiosa a fr. 650.– mensili fino a quella data. Contrariamente a quanto parrebbe sostenere
AP 1 nelle osservazioni all'appello adesivo, la circostanza che al momento di
promuovere causa le sue entrate fossero diminuite rispetto al momento del divorzio
ancora non giustificava una decurtazione proporzionale del contributo alimentare
per l'ex moglie, una rendita ancorata all'art. 152 vCC essendo destinata in
primo luogo a sollevare il creditore dall'indigenza (sopra, consid. 4). E
siccome l'attore si vedeva assicurato l'equivalente del fabbisogno minimo “allargato”,
conservando un margine disponibile di fr. 740.– mensili (arrotondati), non
v'era ragione perché il Pretore riducesse il contributo alimentare per la
convenuta oltre quella cifra. Su tal punto l'appello adesivo si
rivela parzialmente provvisto di buon fondamento e il giudizio impugnato va
riformato di conseguenza.
11. Per
la convenuta la petizione dell'ex marito va respinta in ogni modo, mancando agli
atti qualsiasi indicazione sui fabbisogni delle parti al momento del divorzio.
La conclusione è affrettata. È vero che, come questa Camera ha già avuto modo
di ricordare, decisivo ai fini del giudizio su un'azione intesa alla modifica
di una sentenza di divorzio giusta l'art. 153 cpv. 2 vCC era il raffronto tra
le condizioni in cui si trovavano le parti al momento in cui era stato sciolto
il matrimonio (rispettivamente al momento in cui il contributo litigioso era
stato modificato l'ultima volta) e la nuova situazione, senza dimenticare che il
giudizio era anche una questione di equità, non solo di diritto (sopra, consid.
3). Addurre i dati necessari per il paragone incombeva – nella fattispecie – all'attore, che dalle mutate circostanze intende dedurre
il suo diritto alla soppressione del contributo alimentare (Bühler/ Spühler, op. cit., n. 54 ad
art. 153 vCC). E l'attore ha addotto solo i dati inerenti
al proprio reddito.
Se non che,
come la convenuta medesima allega, nella fattispecie la rendita di fr. 1000.–
mensili concordata al momento del divorzio (dopo che il figlio avesse terminato
gli studi) era destinata a rimediare alla “grave ristrettezza” in cui lei si
trovava e si trova tuttora (appello adesivo, pag. 6 a metà). L'attore non asserisce – come si è rilevato – che
la situazione finanziaria di lei sia mutata rispetto al momento del divorzio. L'unica questione era sapere pertanto se, dovendo continuare a erogare
il contributo di fr. 1000.– mensili nonostante l'imprevisto calo di
reddito, l'attore vedesse intaccare il proprio fabbisogno minimo “allargato”. Gli accertamenti che precedono mostrano che in certa misura ciò
era il caso già quando AP 1 ha promosso causa (disponibilità di fr. 740.–
mensili), ma che la disponibilità di lui è calata drasticamente (a fr. 275.–
mensili) dopo il completo pensionamento, intervenuto il 1° settembre 2006.
Si
conviene che il giudizio attuale sarebbe potuto essere diverso ove il
contributo alimentare fosse stato pattuito a norma dell'art. 151 cpv. 1 vCC (Geiser, Worin unterscheiden sich heute
die Renten nach Art. 151 und Art. 152 ZGB?, in: ZBJV 129/1993 pag. 365) o
qualora l'attore versasse in ristrettezze già al momento del divorzio, sicché
non potesse fruire nemmeno allora del fabbisogno minimo “allargato”. Nemmeno l'appellante
adesiva, tuttavia, prospetta ipotesi del genere.
III. Sugli
oneri processuali e le ripetibili
12. Gli oneri del giudizio odierno e le ripetibili di entrambi gli
appelli seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). L'appellante
principale ottiene causa parzialmente vinta sull'entità del contributo
alimentare dovuto dal 1°
settembre 2006 fino al 64° anno di età della beneficiaria (riduzione dai fr. 610.– mensili fissati dal Pretore a fr. 275.–
mensili), ma esce sconfitto per quanto attiene al periodo precedente (nessun annullamento
dei fr. 1000.– mensili dovuti dal 1° luglio 2004
al 31 agosto 2005 e nessun annullamento dei fr. 650.– mensili fissati dal Pretore dal 1° settembre 2005 al 31 agosto 2006).
Nel complesso egli soccombe dunque per due terzi, onde l'addebito degli oneri
processuali in tale misura e l'obbligo di rifondere ripetibili ridotte alla
controparte. Quanto all'appello adesivo, l'interessata risulta parzialmente
vittoriosa solo sul contributo alimentare per sé dal
1°
settembre 2005 al 31 agosto 2006 (fr. 740.– mensili invece dei fr. 650.–
stabiliti dal Pretore), ma nulla consegue in più dopo di allora. In definitiva
dunque soccombe anch'essa per due terzi, con i medesimi effetti correlati
all'appello principale.
L'esito
dell'attuale giudizio impone anche una modifica del dispositivo sulle spese e
le ripetibili di primo grado. Davanti al Pretore l'attore chiedeva
l'annullamento del contributo alimentare di fr. 1000.– mensili retroattivamente
dal 1° luglio 2004. Vede ridurlo a fr. 740.– mensili dal 1° settembre 2005 al
31 agosto 2006 e a fr. 275.– mensili dopo di allora. In sostanza egli ottiene pertanto
cinque noni della richiesta. Gli oneri processuali e le ripetibili vanno
attribuiti di conseguenza in base a tale chiave di riparto. Per quel che è delle
ripetibili in particolare, l'indennità è commisurata all'ammontare stabilito
dal Pretore (fr. 1500.– per un grado di vittoria di tre quarti), i cui criteri
di calcolo non sono messi in discussione dagli appellanti.
IV. Sui
rimedi giuridici a livello federale
13. Circa
Fatti
i rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso sotto il profilo dell'art. 74 cpv. 1
Considerandi
lett. b LTF supera ampiamente, almeno per quanto riguardava l'appello
principale, la soglia di fr. 30
000.
– ai fini di un ricorso in materia civile.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. Gli
appelli sono parzialmente accolti e la sentenza impugnata è così riformata:
1. La
petizione è parzialmente accolta, nel senso che la clausola n. 3 della
convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio omologata nel dispositivo
n. 2 della sentenza emessa fra le parti il 25 ottobre 1999 dal Pretore del
Distretto di Leventina è modificato come segue:
AP
1 è tenuto a versare ad AO 1 un contributo alimentare di fr. 740.– mensili dal
1° settembre 2005 al 31 agosto 2006 e di fr. 275.– mensili dal 1° settembre
2006 in poi. Per il resto la clausola n. 3 della convenzione sulle conseguenze
accessorie del divorzio rimane invariata.
2. La
tassa di giustizia di fr. 1500.– e le spese di fr. 300.–, da anticipare dall'attore,
sono poste per quattro noni a carico dell'attore medesimo e per il rimanente a
carico della convenuta, che rifonderà all'attore fr. 300.– per ripetibili ridotte.
II. Gli oneri
dell'appello principale, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 950.–
b) spese fr.
50.–
fr.
1000.–
da
anticipare dall'attore, sono posti per due terzi a carico di quest'ultimo e per
il resto a carico della convenuta, alla quale l'attore rifonderà fr. 2000.– per
ripetibili ridotte.
III. Gli
oneri dell'appello adesivo, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 750.–
b) spese fr.
50.–
fr.
800.–
da
anticipare dalla convenuta, sono posti per due terzi a carico di quest'ultima e
per il resto a carico dell'attore, al quale la convenuta rifonderà fr. 1400.–
per ripetibili ridotte.
IV. Intimazione:
–
;
–
, .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Leventina.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati
dagli art. 95
a 98 LTF
entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF).
Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile
solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore
litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata
dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è
dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).
La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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