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Decisione

11.2009.46

Modifica di una rendita d'indigenza fondata sull'art. 152 vCC per minor reddito dell'obbligato

15 settembre 2009Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

i rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso sotto il profilo dell'art. 74 cpv. 1

Considerandi

lett. b LTF supera ampiamente, almeno per quanto riguardava l'appello

principale, la soglia di fr. 30

000.

– ai fini di un ricorso in materia civile.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: I. Gli

appelli sono parzialmente accolti e la sentenza impugnata è così riformata:

1. La

petizione è parzialmente accolta, nel senso che la clausola n. 3 della

convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio omologata nel dispositivo

n. 2 della sentenza emessa fra le parti il 25 ottobre 1999 dal Pretore del

Distretto di Leventina è modificato come segue:

AP

1 è tenuto a versare ad AO 1 un contributo alimentare di fr. 740.– mensili dal

1° settembre 2005 al 31 agosto 2006 e di fr. 275.– mensili dal 1° settembre

2006 in poi. Per il resto la clausola n. 3 della convenzione sulle conseguenze

accessorie del divorzio rimane invariata.

2. La

tassa di giustizia di fr. 1500.– e le spese di fr. 300.–, da anticipare dall'attore,

sono poste per quattro noni a carico dell'attore medesimo e per il rimanente a

carico della convenuta, che rifonderà all'attore fr. 300.– per ripetibili ridotte.

II. Gli oneri

dell'appello principale, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 950.–

b) spese fr.

50.–

fr.

1000.–

da

anticipare dall'attore, sono posti per due terzi a carico di quest'ultimo e per

il resto a carico della convenuta, alla quale l'attore rifonderà fr. 2000.– per

ripetibili ridotte.

III. Gli

oneri dell'appello adesivo, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 750.–

b) spese fr.

50.–

fr.

800.–

da

anticipare dalla convenuta, sono posti per due terzi a carico di quest'ultima e

per il resto a carico dell'attore, al quale la convenuta rifonderà fr. 1400.–

per ripetibili ridotte.

IV. Intimazione:

;

, .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Leventina.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati

dagli art. 95

a 98 LTF

entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF).

Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile

solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore

litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata

dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è

dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).

La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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