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Decisione

11.2009.48

Esecuzione di rogatoria estera intesa all'edizione di documenti da terzi e all'assunzione di un testimone

8 aprile 2009Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), trattandosi in concreto di una

decisione incidentale (gli atti vanno ritornati al Pretore per la continuazione

della procedura), essa segue la via giudiziaria dell'azione principale (art. 51

Considerandi

cpv. 1 lett. c LTF). Per quel che è del valore della rogatoria, l'ampiezza della

documentazione bancaria e delle informazioni chieste dal tribunale italiano lasciano

ragionevolmente supporre un valore di gran lunga superiore alla soglia di fr.

30.

000.–

necessaria per un eventuale ricorso in materia civile.

Dispositivo

Per questi motivi,

in applicazione analogica dell'art. 313bis

CPC,

pronuncia: 1. L'appello

è parzialmente accolto, nel senso che l'“ordinanza” impugnata

è annullata e gli atti sono ritornati al Pretore perché continui la procedura rogatoria

nel senso dei considerandi.

2. Non si

riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3. Intimazione:

– ;

– .

Comunicazione:

– Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 5;

– ,

Ufficio volontaria giurisdizione;

– , ;

– , .

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF

entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF).

Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile

solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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