11.2009.50
Successione straniera: provvedimenti cautelari. Decreto di edizione nei confronti di terzi nell'ambito di un procedimento cautelare
20 novembre 2009Italiano7 min
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Numero d'incarto:
11.2009.50
Data decisione, Autorità:
20.11.2009, ICCA
Ricorso:
TF,5A_875/2009, 29.6.2010
Titolo:
Successione straniera: provvedimenti cautelari.
Decreto di edizione nei confronti di terzi nell'ambito di un procedimento cautelare
DOMANDA DI EDIZIONE
PROVVEDIMENTO CAUTELARE
SUCCESSIONI
art. 213 let. a CPC-TI
art. 376 CPC-TI
Incarto n.
11.2009.50
Lugano
20 novembre
2009/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Pontarolo, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa DI.2008.1296
(successione straniera: provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 4, promossa con istanza del 15 ottobre 2008 da
AP 1
(patrocinata dalPA 3)
Contro
CO 1, CO 2,
CO 3 e CO 4 CO 1
(patrocinati
dal PA 2),
giudicando ora sul decreto di edizione del 6 marzo 2009 emanato dal Pretore nei con-
fronti della
AP 1,
(patrocinata dal PA 3,);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se deve essere accolto l'appello
del 30 marzo 2009 presentato dalla AP 1 contro il decreto emesso il 6 marzo
2009 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che __________, cittadino italiano residente a Bergamo, è deceduto a
__________ (__________) il 9 agosto 2008, lasciando i figli CO 1, CO 2, CO 3 e CO
4, come pure la seconda moglie AO 1 con i figli __________ e __________, nati
dal secondo matrimonio;
che il 15
ottobre 2008 AO 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4,
perché ordinasse in via cautelare alla AP 1 “di disporre il blocco di tutti i
beni, crediti, valori, titoli e diritti di ogni tipo che si trovano su conti,
depositi, relazioni bancarie, in cassette di sicurezza o in qualsiasi altra
forma presso di essa, appartenenti direttamente o indirettamente, anche sotto
cifra o qualsiasi designazione convenzionale e/o di comodo a __________, __________,
nato il 25 maggio 1935, segnatamente il conto __________, e al Trust da questi
istituito negli anni 2004-2005”;
che all'udienza
del 3 dicembre 2008, indetta per la discussione, AO 1 ha chiesto di ingiungere alla AP 1 di produrre “tutta la documentazione d'apertura di conti e relazioni,
degli estratti conti e titoli, delle situazioni patrimoniali dalla data dell'apertura
delle relazioni al momento dell'edizione dei conti appartenuti direttamente o
indirettamente a __________, in particolare della relazione __________,
compresi i conti nelle varie valute e i dossier titoli, e al Trust da questi
istituito nel 2004 nell'interesse dei suoi figli”, precisando che tale documentazione
doveva comprendere le “pezze
giustificative (ordini del titolare o rappresentanti, conferme bancarie ecc.)
per ogni singola operazione di versamento, trasferimento, bonifico,
prelevamento, su valute o titoli ecc., sia in entrata sia in uscita dai conti e
dai depositi di titoli”, come pure “tutta la documentazione inerente alla
costituzione del Trust e alla persona del Trustee e del protector”;
che i
convenuti hanno proposto di respingere l'istanza, mentre la AP 1 – cui l'istanza
è stata intimata dal Pretore il 4 dicembre 2008 con un termine di 20 giorni per
formulare eventuali osservazioni – si è dichiarata disposta il 5 gennaio 2009 a fornire la documentazione richiesta, eccettuato “quanto attiene ad eventuali conti e relazioni
appartenute indirettamente al sig. __________, __________, così come al
presunto Trust istituito dal sig. __________ nel 2004”, reputando la richiesta non sufficientemente circostanziata al proposito ;
che,
statuendo il 6 marzo 2009, il Pretore ha accolto l'istanza nel suo intero e ha
ordinato alla AP 1 di esibire la documentazione richiesta dall'istante, senza
prelevare tasse né spese;
che
contro il decreto predetto la AP 1 è insorta il 30 marzo 2009 a questa Camera per ottenere, previo conferimento del-l'effetto sospensivo all'appello, la
reiezione dell'istanza nella misura in cui verte su presunte relazioni indirettamente
riconducibili a __________, rispettivamente su relazioni di un trust istituito
dal de cuius nel 2004, con relativa riforma del decreto impugnato;
che il Pretore ha accordato effetto
Considerandi
sospensivo all'appello il 1° aprile 2009;
che nelle
sue osservazioni del 30 aprile 2009 AO 1 propone di respingere l'appello,
mentre i convenuti sono rimasti silenti;
e considerando
in diritto: che l'appellabilità del decreto in questione è pacifica sotto il
profilo del valore litigioso, la cifra di fr. 3 500 000.– indicata nell'istanza
del 15 ottobre 2008 essendo rimasta incontestata e nulla inducendo a promuovere
verifiche d'ufficio;
che secondo l'art. 213a CPC su una domanda di edizione verso
terzi il giudice statuisce con decreto appellabile “nel termine ordinario”
(art. 96 cpv. 2 e 4 CPC);
che per termine
ordinario si intende quello di venti giorni nel processo di cognizione e quello
di dieci giorni non sospesi dalle ferie nei cosiddetti “procedimenti speciali” degli art. 354 segg. CPC (art. 370 cpv. 2 e 384bis CPC),
compresa la procedura di camera consiglio disciplinante l'emanazione di
provvedimenti cautelari (Cocchi/Trezzini,
CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 5 ad art. 383 CPC);
che,
quanto al termine d'impugnazione, esso comincia a decorrere il giorno successivo
a quello in cui la sentenza perviene al destinatario (art. 120 cpv. 1 e 131
cpv. 1 CPC);
che nella
fattispecie la stessa AP 1, legittimata a impugnare immediatamente il decreto
nella sua qualità di terzo richiesto (RtiD I-2004 pag. 475), dichiara di avere
ricevuto il decreto il 9 marzo 2009 (appello, pag. 2 in alto);
che, di
conseguenza, il termine per appellare è cominciato a decorrere martedì 10 marzo
2009.
ed è scaduto venerdì 20 marzo 2009, il 19 marzo 2009 essendo giorno
festivo nel Cantone Ticino;
che nelle
circostanze descritte il memoriale dell'appellante, datato 30 marzo 2009 e
consegnato alla posta quel medesimo giorno (timbro postale sulla busta dell'invio
raccomandato), risulta manifestamente tardivo;
che esso
va dichiarato pertanto irricevibile;
che gli
oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), ma la
tassa di giustizia va adeguatamente ridotta, l'appello sottraendosi a qualsiasi
esame;
che l'appellante
va inoltre tenuto a risarcire a AO 1 un'equa indennità per ripetibili,
commisurata alle osservazioni formulate per il tramite di un avvocato, mentre
non si giustifica di attribuire ripetibili ai convenuti, rimasti silenti
davanti a questa Camera;
che per
quanto riguarda i rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza (art.
112.
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett.
b LTF supera ampiamente – come si è visto – la soglia di fr. 30 000.– per un
eventuale ricorso in materia civile;
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è irricevibile.
2.
Gli oneri
processuali, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 450.–
b) spese fr. 50.–
fr. 500.–
sono
posti a carico dell'appellante, che rifonderà a AO 1 fr. 2000.– per ripetibili.
3.
Intimazione:
;;.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art.
100.
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non
raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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