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Decisione

11.2009.51

Ritorno di un figlio illecitamente trasferito in Svizzera dalla sua dimora abituale

21 agosto 2009Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

i genitori”, ma tale prova non è stata ammessa dal presidente della Camera,

l'idoneità parentale delle parti dovendo essere valutata se mai dal giudice di

merito, non dall'autorità chiamata a statuire sul ritorno del minorenne. Quanto

ai documenti nuovi che l'istante ha prodotto all'udien­za del 27 luglio 2009 o alle

“necessarie informazioni” che l'interessata ha invitato la Camera ad assumere con lettera del 7 agosto

2009 (successiva all'udienza) circa le sue possibilità di rientro in Serbia, si

tornerà oltre (consid. 9). Ciò premesso, giova proce­dere senza indugio all'esame

dell'appello.

4. L'appellante

sostiene anzitutto che la Convenzione dell'Aia non è applicabile alla fattispecie,

la richiesta di rientro essendo stata presentata dall'istante il 22 gennaio

2009, quando già pendevano davanti al Pretore del Distretto di Riviera una

procedura a tutela dell'unione coniugale e un'azione di divorzio da lei

introdotte, sicché solo il giudice svizzero sarebbe abilitato a pronunciarsi sull'affidamento

di PI 1. A suo avviso, in ogni modo, il mancato ritorno del figlio in Serbia

non può considerarsi illecito, non ravvisandosi alcuna violazione del diritto

di custodia, di fatto mai eser­citato dal padre sempre assente. Inoltre CO 1 le aveva finanche usato violenza e aveva consentito

al trasferimento di lei e di PI 1 in Svizzera.

RI 1 soggiunge che il ritorno in Serbia

metterebbe PI 1 in una situazione intollerabile (art. 13 cpv. 1 lett. b

della Convenzione dell'Aia e 5 LF-RMA). Una volta ricondotto PI 1 dal padre, in

effetti, essa dovrebbe lasciare la Serbia, non avendo alcuna garanzia sulla

possibilità di soggiorno fino a una decisione sulla custodia del figlio. Una

riconciliazione con il marito essendo esclusa, essa non può ragionevolmente

essere obbligata ad alloggiare nell'abitazione coniugale, né essa ha familiari

o amici prossimi che possano ospitarla e neppure può permettersi di locare un

appartamento. Tanto meno – essa prosegue – un bambino in tenera età come PI 1,

ancora allattato, può essere separato da lei e affidato al padre, impegnato nel

lavoro e spesso assente. Per tacere – essa epiloga – delle pressioni cui

sarebbe sottoposta da parte del marito, delle minacce e del pericolo di ritorsioni.

Infine l'appellante reputa del tutto inopportuno far giudicare da un tribunale

serbo la questione legata all'affidamento di PI 1, i cui legami con quel Paese

sono praticamente inesistenti. Meglio sarebbe, per il bene del figlio, evitare

un inutile spostamento a __________ e lasciare che la lite sia giudicata da un

tribunale svizzero.

5. CO 1

rammenta che la possibilità di rivolgersi direttamente all'autorità amministrativa

o giudiziaria di uno Stato contraente per ottenere il rientro di un minorenne è

concessa al titolare del diritto di custodia proprio dalla Convenzione dell'Aia

(art. 29). Poco importa quindi che in concreto la moglie abbia adito il Pretore

del Distretto di Riviera con una procedura a tutela del­l'unione coniugale o

con un'azione di divorzio. Men che meno ove si consideri che l'introduzione di una

domanda volta a ottenere il ritorno immediato del minorenne nello Stato della

dimora abituale sospende la trattazione di simili processi. Competente per emanare

misure a protezione del figlio è – egli sottolinea – il giudice serbo. L'interessato

nega poi di non essersi occupato di PI 1, definisce inveritiere le

dichiarazioni espresse al proposito dalla moglie e ribadisce che secondo il

diritto serbo i genitori sposati detengono congiuntamente la custodia dei

figli, ragione per cui l'uno non può decidere unilateralmente di trasferire il

figlio dal luogo di dimora. Ed egli nega di avere mai consentito a un

trasferimento del genere, avvenuto per altro a sua insaputa.

L'istante

nega altresì di avere mai usato violenza nei confronti della moglie, sostenendo

di avere sempre cercato di aiutarla e di capirla. Ed egli esclude che il

ritorno in Serbia metterebbe PI 1 in una situazione intollerabile, poiché come lavoratore

indipendente egli potrebbe benissimo occuparsi del figlio. Nulla impedirebbe

poi alla madre di continuare ad accudire anch'essa al bambino, essendo egli disposto

a lasciare gratuitamente alla moglie l'abitazione coniugale, mentre lui

andrebbe ad alloggiare altrove. Perfettamente integrata in Serbia, dove ha

vissuto sei anni. ha lavorato e ha imparato la lingua, RI 1 potrebbe anche riprendere un'attività come

faceva prima della nascita di PI 1. Nulla osta quindi al rientro di lei, a __________

potendo essa risiedere insieme con il figlio senza temere minaccia, pressione o

denuncia penale alcuna. Per finire – ribadisce il marito – l'autorità competente

a decidere misure protettrici del figlio è quella alla dimora abituale del

minorenne, la competenza di quel tribunale non potendo essere ridotta a una questione

di opportunità.

6. Nella

misura in cui contesta l'applicabilità della Convenzione dell'Aia per avere previamente

adito il giudice civile con una procedura a tutela dell'unione coniugale e un'azione

di divorzio, RI 1 equivoca sui

termini. Proprio l'art. 29 della Convenzione dell'Aia lascia a chi lamenta una

violazione del diritto di custodia o di visita la facoltà di rivolgersi

direttamente all'autorità giudiziaria o amministrativa degli Stati con­traenti,

senza necessariamente chiedere l'intervento dell'Autorità centrale (prevista

dall'art. 6 cpv. 1). Questo, e non altro, è il significato del passo che

l'appellante riprende da una sentenza della Camera (appello, pag. 8, n. 12.1). Senza

dimenticare poi che CO 1 ha

introdotto l'istanza volta a ottenere il rientro del figlio a __________ per il

tramite dell'Autorità centrale, ovvero l'Ufficio federale di giustizia. Perché

mai tale modo di agire costituirebbe “una scorciatoia, ovvero l'unica strada

tra quelle disponibili che evitava il confronto sul merito dell'interesse del

bambino e dunque del suo bene” (appello, pag. 9 n. 12.3) non è dato di capire. Si

ricordi, anzi, che eventuali procedure a protezione del figlio pendenti davanti

a tribunali dello Stato richiesto vanno sospese fino a conclusione della procedura

concernente il ritorno immediato del minore (Jametti

Greiner in: Schwenzer, FamKommentar Scheidung, Berna 2005, appendice IPR,

pag. 1230 n. 118). Per di più, eventuali decisioni prese da quei tribunali non

inficiano la procedura di rientro, che rimane preminente (art. 17 della

Convenzione). Su questo punto l'appello cade dunque nel vuoto.

7. A

torto RI 1 contesta poi di avere trasferito il figlio “illecitamente” (nel

senso dell'art. 3 cpv. 1 della Convenzione). Come ha appurato l'Autorità di

vigilanza sulle tutele (consid. 5b, pag. 4 a metà), secondo la legge serba i

genitori detengono insieme i diritti parentali sui figli (doc. N nell'incarto

dell'Autorità medesima), ciò che del resto l'appellante ammette (memoriale, pag.

10 in fondo). In simili circostanze essa non poteva quindi portare via il

figlio da __________ senza l'accordo del marito o, in mancanza di accordo,

senza una decisione del giudice (sentenza del Tribunale federale 5A­_427/2009

del 27 luglio 2009, consid. 3.1). Eccepisce l'interessata che il marito non si

è mai occupato del bambino e quindi non ha mai esercitato il diritto di custodia,

oltre ad aver usato violenza su di lei. Se non che, come ha rilevato l'Autorità

di vigilanza sulle tutele, l'esercizio del diritto di custodia da parte di un genitore

titolare si presume, particolari verifiche imponendosi solo in caso di palese

rinuncia per atti concludenti, ciò che nella fattispecie non appare sorretto

dal benché minimo indizio (decisione impugnata, consid. 5b in fine).

L'interessata

continua a ripetere che, di fatto, il marito non esercitava la custodia parentale,

ma i suoi richiami alle dichiarazioni rilasciate dalla madre di lei o da una testimone

di nozze sono lungi dal confortare siffatti estremi (doc. 20 e 27). Certo, il

Pretore del Distretto di Riviera le ha affidato provvisoriamente il figlio,

senza avvedersi però che l'efficacia di quel decreto cautelare emanato il 16

marzo 2009 senza contraddittorio era inibita dalla procedura di rientro (art. 17

della Convenzione dell'Aia). Ne segue che RI 1 trattiene il figlio nel Ticino in

violazione della custodia che compete anche al marito, il quale ha postulato il

ritorno del figlio entro un anno dal trasferimento, sicché – di principio – il

minore va riaccompagnato a __________, sua dimora abituale prima del mancato

ritorno. Nelle circostanze descritte rimane da esaminare se soccorrano

eccezioni al ritorno giusta l'art. 13 della Convenzione.

8. L'art.

13 della Convenzione prevede che l'autorità adita può rifiutare la riconsegna di

un minorenne trasferito “illecitamente” ove risulti:

– che

la persona, l'istituzione o l'ente che aveva cura del minore non esercitava di

fatto il diritto di custodia all'epoca del trasferimento o del mancato ritorno,

ovvero aveva acconsentito o ha assentito a posteriori a questo trasferimento o

mancato ritorno (cpv. 1 lett. a); oppure

– che vi è il grave rischio che il ritorno esponga il minore a un pericolo

fisico o psichico, ovvero lo metta altrimenti in una situazione intollerabile

(cpv. 1 lett. b); oppure

– che il minore si oppone

al ritorno e ha raggiunto un'età e una maturità tali che appare opportuno tener

conto di questa opinione (cpv. 2).

Quest'ultima

ipotesi, vista l'età del bambino (17 mesi), è fuori questione. La prima, per

quanto riguarda il mancato esercizio del diritto di custodia, è già stata esclusa

anch'essa (sopra, consid. 7). Circa l'asserito consenso di CO 1 al trasferimento del figlio, l'Autorità di

vigilanza sulle tutele non ha riscontrato alcuna chiara manifestazione di volontà

da parte di lui, nemmeno negli innumerevoli scambi di posta elettronica agli

atti (doc. 2 nell'incarto dell'Autorità di vigilanza). L'appellante insiste

nell'asserire che il marito era d'accordo con la partenza del figlio da __________,

ma a parte il fatto che mal si comprende allora perché quegli abbia promosso

una procedura di ritorno, sull'accertamento dell'Autorità di vigilanza l'interessata

è rimasta silente. Resta pertanto da appurare – come terza ipotesi enunciata dall'art.

13 della Convenzione – se il ritorno in Serbia metterebbe il figlio in una situazione

di pericolo o altrimenti intollerabile (cpv. 1 lett. b).

a) Nella

decisione impugnata l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha scartato l'eventualità

appena menzionata con l'argomento che RI 1 lamentava atti di violenza nei suoi confronti, ma non nei confronti del figlio,

mentre nulla induceva a prevedere situazioni intollerabili per il bene di PI 1

dopo il rientro in Serbia. Nell'appello l'interessata evoca l'art. 5 LF-RMA, il

quale precisa che il ritorno mette il minore in una situazione intollerabile,

in particolare se:

– il collocamento presso il genitore richiedente non corrispon­de

manifestamente all'interesse del minore (lett. a);

– il genitore rapitore, tenuto conto di tutte le circostanze, non è

in grado di prendersi cura del minore nello Stato in cui il minore aveva la

dimora abituale immediatamente prima del rapimento, o ciò non può essere

ragionevolmente preteso da lui (lett. b); e

– il collocamento presso terzi non corrisponde manifestamente all'interesse

Considerandi

del minore (lett. c).

b) L'appellante

si vale delle prime due ipotesi prospettate dalla norma. Sottolinea che una

separazione di PI 1 da lei è inimmaginabile, data la tenera età del bambino (che

ancora viene allattato). In nessun caso, poi, il padre potrebbe accudire al

figlio da sé, oberato com'è di lavoro, tanto che – essa ripete – del bambino egli

non si è mai effettivamente curato. E il rientro di PI 1 a __________ implicherebbe

forzatamente un distacco da lei. Per aspettare in Serbia la decisione del tribunale

sull'affidamento del figlio, essa dovrebbe rinnovare infatti il visto d'entrata

nel Paese, che si tratti di ottenere un permesso da turista (fino a 90 giorni) o

un permesso temporaneo (oltre i 90 giorni). A tal fine essa dovrebbe indicare

alle autorità serbe chi la ospita o dimostrare di potersi sostentare da sé (appello,

pag. 18). Nessuna delle due condizioni – essa sostiene – è attuabile. Da un

lato non le si può chiedere di alloggiare nell'appartamento coniugale, avendo

lei lasciato la Serbia proprio per le violenze del marito, con il quale una riconciliazione

non entra in linea di conto. D'altro lato essa sottolinea

di non avere in Serbia familiari o amici prossimi che

possano accoglierla, mentre le sue condizioni economiche non le permettono di

appigionare un appartamento, fosse pure per poco tempo. Per di più, essa non

potrebbe contare su alcuna protezione e sarebbe esposta a pressioni e angherìe da

parte dell'istante, il quale vuole assicurarsi la custodia

esclusiva del bambino. Senza dimenticare – essa soggiunge – che, una

volta a __________, si riattiverebbero e riprenderebbero contro di lei le

denunce penali sporte dal marito, con effetti irreparabili per PI 1 (appello,

pag. 20).

c) Che

nel caso in esame il ritorno in Serbia del solo minorenne non corrisponda all'interesse

di lui è senz'altro verosimile. Non perché CO 1 appaia incapace di occuparsi

del figlio, ma perché la sua professione di “terapista sportivo” non gli lascia

oggettivamente il tempo per assumere lui stesso il compito. Del resto, egli

nemmeno pretende di poter curare personalmente il bambino e chiede che PI 1 torni

a __________ con la madre. Non si tratta, dunque, di separare l'uno dall'altra.

Il problema è di sapere prima di tutto, nelle circostanze illustrate, se RI 1 abbia o non abbia la possibilità materiale di tornare a __________.

Dando

seguito a un'ordinanza emanata il 29 aprile 2009 dal giudice delegato di questa

Camera, il 15 maggio 2009 CO 1 ha prodotto una dichiarazione dell'Ambasciata

serba (“Garantie”) dalla quale risulta che i cittadini

svizzeri con passaporto svizzero possono soggiornare nel Paese per 90 giorni

senza visto d'entrata. Dopo di allora essi devono lasciare la Serbia, ma

possono farvi ritorno per altri 90 giorni a condizione di avere un recapito e di

rivolgersi al Ministero degli affari interni per ottenere un permesso annuo di

soggiorno, il quale che potrà essere rinnovato. In seguito al matrimonio con CO

1.

– ha dichiarato il console firmatario – RI 1 ha beneficiato di un permesso di soggiorno

che è scaduto il 28 febbraio 2009, ma che può essere rinnovato (doc. NNN).

Il

6.

agosto 2009 l'Ufficio federale di giustizia, Autorità centrale della Confederazione

giusta l'art. 1 LF-RMA, ha trasmesso a questa Camera una dichiarazione del

Ministero degli interni della Repubblica Serba in cui si precisano le possibilità

e le condizioni per un soggiorno di RI 1 nel Paese. Da tale dichiarazione si evince

che l'interessata può, come cittadina svizzera, soggiornare in Serbia come

turista per 90 giorni, purché annunci il suo arrivo alle autorità locali di

polizia entro 24 ore. Nel caso in cui decida di rimanere in Serbia più a lungo,

prima che scadano i 90 giorni essa deve rivolgersi all'autorità di polizia per

ottenere un permesso di soggiorno temporaneo, unendo all'istanza il passaporto

valido, documentando la disponibilità di un'abitazione, accludendo due

fotografie, appositi formulari compilati, la prova del pagamento della tassa di

entrata e della tassa di soggior­no, la prova che è in grado di provvedere al

proprio sostenta­mento ed è assicurata contro le malattie, come pure la prova

del legame di parentela con il cittadino serbo che adduce a giustificazione

della richiesta. Quanto alla durata del permes­so di soggiorno temporaneo, il

Ministero degli interni spiega che esso dipende della presumibile durata del

procedimento giudiziario e può essere stabilita in un anno, con la possibilità

per l'interessata di sollecitare una proroga al più tardi 30 gior­ni prima

della scadenza del termine.

e) Come

si è accennato (consid. 5, seconda metà), nelle osservazioni all'appello CO 1 si

dichiara disposto a lasciare gratuitamente l'appartamento coniugale a moglie e

figlio, impegnandosi da parte sua a trasferirsi altrove. Tale proposta è stata

ribadita in una dichiarazione del 2 giugno 2009, trasmessa a questa Camera dall'Ufficio

federale di giustizia il 9 giugno 2009, in cui figura quanto segue:

Assumo la responsabilità di provvedere, a

mie spese, all'alloggio per mio figlio, PI 1 e mia moglie, RI 1, durante il

corso di tutti i processi giudiziari in Serbia. Si tratta dell'apparta­mento in

__________, nel quale abitavamo tutti insieme fino alla rapina del bimbo e nel

quale io abito ancora. In questo periodo io mi trasloco nell'appartamento di

mia madre, __________, in via __________. C'è anche la possibilità di trasloco

di mia madre da me, e PI 1 e RI 1 potranno stare nel suo appartamento.

(...) Il mio

dovere è di procurare ai familiari l'alloggio gratis a __________ e prestar le

garanzie per un soggiorno indisturbato in Serbia. Questo mio dovere non ha

alcun limite temporale e non cessa con qualunque decisione giudiziaria. Questo

vale anche per sua madre, padre e fratello. Ai sensi delle leggi della

Repubblica di Serbia le mie garanzie e un alloggio procurato bastano a loro per

vivere e lavorare nel nostro paese.

Inoltre,

assumo la responsabilità di coprire fino alla fine di tutti i processi le spese

di vita di mia moglie in Serbia. Questo sottintende la copertura delle spese di

affitto, bollette di elettricità, telefono (entro l'importo di fr. 50.–); vitto

(certamente esclusi alberghi, ristoranti...); eventuali spese di cura sanitaria;

le spese extra che non superano l'importo di fr. 250.– (...)

A mio carico

saranno tutte le spese di vita di mio figlio durante il suo soggiorno in

Serbia, senza limiti temporali. Per evitare eventuali abusi, sarò io a fare

tutte le compere e pagamenti a suo nome. (...) Per tutto l'esposto di sopra

assumo la responsabilità con tutto il mio patrimonio mobile e immobile.

Con la lettera del 9 giugno 2009 l'Ufficio federale di giustizia ha

trasmesso alla Camera anche una dichiarazione bancaria circa l'importo

disponibile su un conto intestato a CO 1 (€ 9255.25, valuta il 2 giugno 2009) e

il contratto di locazione dell'appartamento di cui egli è proprietario. Sempre

in quella lettera l'Ufficio federale di giustizia ha riferito che in Serbia l'istante

non intende avviare procedimenti penali contro la moglie. L'assunzione di tali

impegni è poi stata confermata da CO 1 all'udienza del 27 luglio 2009 davanti a

questa Camera.

L'appellante

paventa procedimenti penali in Serbia, suscettibili di pregiudicare il bene del

figlio. Oltre all'impegno formalmente sottoscritto dal marito di non intraprendere

passi in tal senso, la moglie medesima riconosce tuttavia che oggi non v'è

alcun procedimento legale in atto, CO 1 essendo ben cosciente “che una denuncia

in Serbia contro l'appellante implicherebbe un impedimento al rientro della

madre e del figlio (...)” (appello, pag. 20, terzo capoverso).

9.

Se ne conclude che nelle circostanze

descritte non si scorgono gli estremi per rifiutare all'istante il ritorno di PI

1.

a __________. Nessuna circostanza concreta induce a ritenere che, una volta

in Serbia, RI 1 debba scontare conseguen­ze penali. Può

quindi accompagnare il figlio e rimanere con lui. Con lettera del 7 agosto

2009.

(successiva all'udienza in appello) l'interessata chiede una volta ancora

che si assumano “le necessarie

informazioni” circa le sue

possibilità di rientro, ma dopo i chiarimenti cui si è accennato non è dato a

divedere su che altro dovrebbe inquisire d'ufficio la Camera, tanto meno nel

quadro di una procedura sommaria, “d'urgenza” (art. 2

della Convenzione dell'Aia), che deve concludersi nel giro di sei settimane

(art. 11 della Convenzione dell'Aia). Anche per quanto riguarda la possibilità

di soggiornare in Serbia fino al momento in cui statuirà il tribunale del luogo,

la situazione appare sufficientemente deli­neata, né i documenti nuovi prodotti

da CO 1 al­l'udienza del 27 luglio

2009.

davanti a questa Camera (doc. PPP e QQQ) – ammissibili o inammissibili che

siano – recano elementi di rilievo. Che poi non basti al genitore responsabile

di trattenere illecitamente il minore opporre semplicemente un rifiuto al

ritorno nello Stato in cui il figlio ha vissuto immediatamente prima del

rapimento per impedire il rientro, è ammesso dall'appellante

medesima quando riproduce il messaggio del Consiglio federale (appello, pag. 17

in alto).

10.

Afferma

l'appellante che in concreto sarebbe più opportuno lasciare al giudice svizzero

la decisione su un'eventuale modifica della custodia o del diritto di visita,

evitando un inutile spostamento in Serbia per una mera questione di competenza

(appello, n. 16, pag. 20 segg.). L'opinione non può essere condivisa. Già si è

detto che la procedura convenzionale intesa a far tornare il figlio dall'affidatario

non influisce sul diritto di custodia né sulla regolamentazione del diritto di

visita (sopra, consid. 2) e che una loro eventuale modifica compete al giudice

del luogo in cui si trova la dimora abituale del minorenne. Perché mai la competenza

dei tribunali serbi fatta valere dal marito dovrebbe essere il frutto di “moti

vendicativi nei confronti della moglie” non è dato di arguire. Né può

adombrarsi una competenza del tribunale svizzero sulla base di un inesistente

accordo del marito circa la partenza di moglie e figlio per la Svizzera (sopra,

consid. 8 in principio), rispettivamente di un'asserita volontà del marito di

trasferirsi egli medesimo in Svizzera, proposito di cui non v'è traccia agli

atti. Tutto ciò senza trascurare che __________ è e rimane – l'accertamento non

è contestato – la dimora abituale del figlio.

11.

Se ne

conclude che, sprovvisto di buon diritto, l'appello è destinato all'insuccesso.

Quanto agli oneri del giudizio odierno, la procedura volta al ritorno di un

minore è gratuita (art. 26 cpv. 2 della Convenzione dell'Aia; RtiD II-2005 pag.

802.

consid. 12). Ai costi di patrocinio, per contro, la gratuità si estende

solo qualora l'intervento di un legale sia ordinato dall'autorità. Chi – come

l'appellante – fa capo a un avvocato di fiducia, deve assumere le relative

spese, a meno che siano dati i presupposti del diritto cantonale per il

gratuito patrocinio (sentenza del Tribunale federale 5A_296/2009 dell'8 giugno

2009, consid. 4.2). Ora, che l'interessata si trovi in

difficoltà economiche (art. 3 cpv. 1 Lag) è verosimile, non esercitando essa

attività lucrativa e riscuotendo per il figlio assegni di prima infanzia

(verbale del 27 luglio 2009 davanti a questa Camera, pag. 1 in fondo). È verosimile altresì che, sprovvista di

cognizioni giuridiche, essa dovesse farsi assistere da un legale per potersi adeguatamente

difendere (art. 14 cpv. 2 Lag). Più delicata è la prognosi sulla possibilità di

buon diritto insita nell'appello (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag), ma si può

convenire che sulle possibilità di rientro in Serbia la situazione potesse destare

qualche interrogativo. Infine si può riconoscere che una persona di condizioni

agiate, posta nella medesima situazione, non avrebbe ragionevolmente rinunciato

a ricorrere solo per i costi di procedura (art. 14 cpv. 1 lett. b Lag; sulla

nozione: Corboz, Le droit constitutionnel

à l'assistance judiciaire, in: SJ 125/2003 II 81 in basso con rinvii). Le premesse

per il conferimento dell'assistenza giudiziaria sono dunque adempiute.

CO 1 non è

munito neanch'egli di un patrocinatore designato dall'autorità. In esito all'attuale

procedura ha diritto nondimeno a un'equa indennità per ripetibili. È vero che

la precaria situazione economica in cui versa l'appellante fa apparire

difficile, se non impossibile, qualsivoglia l'incasso. Nel caso in cui

l'appellato adempisse i presupposti per il conferimento dell'assistenza giudiziaria,

il beneficio gli andrebbe dunque accordato

(DTF

122.

I 322; v. anche DTF 131 III 344 consid. 7). In realtà manca qualsiasi dato affidabile

sulla sua situazione finanziaria. Si dà atto che egli non aveva motivo di

produrre documentazione al riguardo prima che il Tribunale federale emanasse la

sentenza apparsa in DTF 134 III 88 (il cui consid. 5 non è per altro stato

pubblicato) e che l'omissione non deve quindi recargli pregiudizio. Ciò non lo dispensa

tuttavia dall'integrare adesso i giustificativi a sostegno della richiesta. Sul

beneficio la Camera statuirà pertanto con decisione separata, come con

decisione separata sarà tassata la nota professionale della curatrice di

rappresentanza.

12.

La presente

sentenza va comunicata per legge anche all'Ufficio federale di giustizia (art.

8.

cpv. 3 LF-RMA). Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro di essa sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d lett. d LTF), il ricorso in materia civile è proponibile sul ritorno di

minorenni (DTF 133 III 584; art. 100 cpv. 2 lett. c LTF) senza riguardo a

questioni di valore.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. L'appello è respinto e il dispositivo

n. 1 della decisione impugnata è confermato, nel senso che è ordinato a RI 1 di assicurare il ritorno del figlio PI 1 a __________

(Serbia) dal padre CO 1 entro il 30 settembre 2009.

2. L'Autorità

cantonale di esecuzione è tenuta, nell'interesse del mi­nore, ad adoperarsi con

le parti per favorire un ritorno volontario.

3. Non si

riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

4. RI 1 è

ammessa al beneficio dell'assi-stenza giudiziaria in appello con il gratuito patrocinio

dell'avv. PA 1.

5. Sulla

richiesta di assistenza giudiziaria presentata da CO 1 la Camera statuirà con

decisione separata.

6. Intimazione

a:

– avv. ,

;

– avv. ,

;

– avv. ,

.

Comunicazione

a:

Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di

vigilanza sulle tutele, Bellinzona;

– Ufficio

federale di giustizia, Berna (rif. LK 70.7/RCH);

Divisione della giustizia, Bellinzona;

Commissione tutoria regionale 16, Biasca;

– Pretura

del Distretto di Riviera, Biasca.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art.

72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile

è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il

valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art.

76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro

lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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