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Decisione

11.2009.52

Appello stralciato dai ruoli per carenza d'interesse

1 febbraio 2012Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Celio

segretaria:

Baggi Fiala, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa DI.2008.1348

(divorzio: provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 6, promossa con istanza del 10 ottobre 2008 da

AO 1

(patrocinato dall'. PA 1)

contro

AP 1

(patrocinata dall'. PA 2),

come pure sull'istanza cautelare presentata

il 19 dicembre 2008 da AP 1 nei confronti di AO 1;

premesso

che con decreto cautelare del 24 marzo 2009 il Pretore del Distretto di Lugano,

sezione 6, ha respinto un'istanza presentata da AO 1 (1941) nell'ambito di una

causa di divorzio da lui intentata contro la moglie AP 1 (1950) per ottenere

una riduzione del contributo alimentare stabilito in favore di quest'ultima dal

giudice a protezione dell'unione coniugale;

ricordato

che contestualmente il Pretore ha respinto anche un'istan­za cautelare presentata

dalla moglie per ottenere dal marito un aumento del contributo litigioso;

preso

atto che contro il decreto cautelare AP 1 è insorta a questa Camera con un

appello del 2 aprile 2009 nel quale chiedeva di accogliere la sua istanza

cautelare e di riformare conseguentemente il giudizio impugnato;

stabilito

che nelle sue osservazioni del 27 aprile 2009 AO 1 proponeva di respingere l'appello;

accertato

che con decreto del 15 settembre 2010 il Pretore ha stralciato la causa di divorzio

dai ruoli per intervenuta riconciliazione dei coniugi;

rammentato

Considerandi

che nelle circostanze descritte il presidente di questa Camera ha proposto alle

parti il 12 gennaio 2012 di togliere anche l'appello dai ruoli senza spese

processuali, compensando le ripetibili, precisando che il silenzio nei dieci

giorni successivi sarebbe stato interpretato come accordo tacito;

ritenuto

che con lettera del 16 gennaio 2012 l'appellante ha confermato di aderire alla

proposta, mentre __________ non ha reagito;

considerato

che nulla osta in simili condizioni allo stralcio dell'appello dai ruoli senza

spese processuali, compensate le ripetibili;

in

applicazione dell'art. 351 cpv. 1 CPC ticinese,

decreta: 1. L'appello

è dichiarato privo d'interesse e la causa è stralciata dai ruoli.

2.

Non

si riscuotono tasse né spese. Le ripetibili sono compensate.

3.

Intimazione:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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