11.2009.52
Appello stralciato dai ruoli per carenza d'interesse
1 febbraio 2012Italiano3 min
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Numero d'incarto:
11.2009.52
Data decisione, Autorità:
01.02.2012, ICCA
Titolo:
Appello stralciato dai ruoli per carenza d'interesse
LITE DIVENTATA SENZA OGGETTO
art. 351 cpv. 1 CPC-TI
Incarto n.
11.2009.52
Lugano,
1° febbraio 2012
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Celio
segretaria:
Baggi Fiala, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2008.1348
(divorzio: provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 6, promossa con istanza del 10 ottobre 2008 da
AO 1
(patrocinato dall'. PA 1)
contro
AP 1
(patrocinata dall'. PA 2),
come pure sull'istanza cautelare presentata
il 19 dicembre 2008 da AP 1 nei confronti di AO 1;
premesso
che con decreto cautelare del 24 marzo 2009 il Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 6, ha respinto un'istanza presentata da AO 1 (1941) nell'ambito di una
causa di divorzio da lui intentata contro la moglie AP 1 (1950) per ottenere
una riduzione del contributo alimentare stabilito in favore di quest'ultima dal
giudice a protezione dell'unione coniugale;
ricordato
che contestualmente il Pretore ha respinto anche un'istanza cautelare presentata
dalla moglie per ottenere dal marito un aumento del contributo litigioso;
preso
atto che contro il decreto cautelare AP 1 è insorta a questa Camera con un
appello del 2 aprile 2009 nel quale chiedeva di accogliere la sua istanza
cautelare e di riformare conseguentemente il giudizio impugnato;
stabilito
che nelle sue osservazioni del 27 aprile 2009 AO 1 proponeva di respingere l'appello;
accertato
che con decreto del 15 settembre 2010 il Pretore ha stralciato la causa di divorzio
dai ruoli per intervenuta riconciliazione dei coniugi;
rammentato
Considerandi
che nelle circostanze descritte il presidente di questa Camera ha proposto alle
parti il 12 gennaio 2012 di togliere anche l'appello dai ruoli senza spese
processuali, compensando le ripetibili, precisando che il silenzio nei dieci
giorni successivi sarebbe stato interpretato come accordo tacito;
ritenuto
che con lettera del 16 gennaio 2012 l'appellante ha confermato di aderire alla
proposta, mentre __________ non ha reagito;
considerato
che nulla osta in simili condizioni allo stralcio dell'appello dai ruoli senza
spese processuali, compensate le ripetibili;
in
applicazione dell'art. 351 cpv. 1 CPC ticinese,
decreta: 1. L'appello
è dichiarato privo d'interesse e la causa è stralciata dai ruoli.
2.
Non
si riscuotono tasse né spese. Le ripetibili sono compensate.
3.
Intimazione:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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