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Decisione

11.2009.53

Misure cautelari durante la procedura di divorzio: contributi alimentari

20 dicembre 2012Italiano38 min

Source ti.ch

Fatti

i parametri dell'art. 125 CC vanno pon­derati già prima dello scioglimento

del matrimonio, almeno per quanto attiene alla ripresa o all'estensione dell'attività

lucrativa da parte di un coniuge professionalmente inattivo o attivo solo a

tempo parziale (DTF 130 III 541 consid. 3.2). Ciò non significa tuttavia che ci

si debba scostare dal metodo di calcolo descritto, tanto meno ove si pensi che fino

allo scioglimento del matrimonio continua a sussistere il dovere di mutua assistenza

derivante dall'art. 163 CC (v. RtiD I-2005 pag. 773 consid. 12). L'impro­babilità

di una riconciliazione, in altri termini, non

giustifica per ciò solo la soppressione di qualsiasi contributo, l'art. 125 CC

concretando non solo il cosiddetto principio del clean

break, ma anche quello della solidarietà (sentenza del Tribunale

federale 5P.345/2005 del 23 dicembre 2005, consid. 4.2.1).

12. Ciò

premesso, il quadro delle entrate e delle uscite familiari è il seguente:

Dall'

8 marzo 2007 al 31 marzo 2008

reddito del marito (consid. 4f) fr. 5 429.90 mensili

reddito

della moglie fr.

0.—

fr.

5 429.90 mensili

fabbisogno

minimo del marito (consid. 6) fr. 2 255.05

fabbisogno

minimo della moglie (consid. 9) fr. 3 272.15

fabbisogno

in denaro di K__________ (consid. 10) fr. 1900.—

fr.

7 427.20 mensili

ammanco fr.

1 997.30 mensili

Il

marito può conservare per sé: fr. 2 255.05 mensili,

Somma

a sua disposizione: fr. 3 174.85

dovrebbe versare

alla moglie: fr. 3 272.15

e

al figlio K__________ fr. 1 900.—

mensili

Con

sacrifici proporzionali imposti a moglie e figlio, il marito deve versare

alla

moglie: fr. 2

008.55 mensili

al

figlio: fr.

1 166.30 mensili

Dal 1°

aprile 2008 al 31 marzo 2009

reddito del marito (consid. 4f) fr. 5 781.10 mensili

reddito

della moglie fr.

0.—

fr.

5 781.10 mensili

fabbisogno

minimo del marito (consid. 6) fr. 2 255.05

fabbisogno

minimo della moglie (consid. 9) fr. 3 272.15

fabbisogno

in denaro di K__________ (consid. 10) fr. 1900.—

fr.

7 427.20 mensili

ammanco fr.

1 646.10 mensili

Il

marito potrebbe conservare per sé: fr. 2 255.05 mensili,

Somma

a sua disposizione: fr. 3 526.05

dovrebbe versare

alla moglie: fr. 3 272.15

e

al figlio K__________ fr. 1

900.— mensili

Per

quanto detto qui sopra (consid. 5) e tenuto conto che la moglie ha rivendicato

un contributo per sé di fr. 2845.– sino al 30 novembre 2009, AO 1 è tenuto a

versare:

alla

moglie: fr. 2

845.– mensili

al

figlio: fr.

1 900.– mensili

Dal 1°

aprile 2009 al 30 novembre 2009

reddito del marito (consid. 4f) fr. 5 746.90 mensili

reddito

della moglie (ipotetico: consid. 7e) fr. 2 000.—

fr.

7 746.90 mensili

fabbisogno

minimo del marito (consid. 6) fr. 2 255.05

fabbisogno

minimo della moglie (consid. 9) fr. 3 272.15

fabbisogno

in denaro di K__________ (consid. 10) fr. 1 900.—

fr.

7 427.20 mensili

eccedenza fr.

319.70 mensili

metà

eccedenza fr.

159.85 mensili

Il marito può

conservare per sé:

fr.

2255.05 + fr. 159.85 = fr. 2 414.90

mensili,

Egli

può destinare a moglie e figlio:

fr. 5746.90 ./. fr. 2414.90 fr. 3

332.– mensili

di cui alla

moglie:

fr.

3272.15 + fr. 159.85 ./. fr. 2000.– = fr. 1 432.–

mensili

e

al figlio K__________ fr. 1 900.—

mensili

Dal 1°

dicembre 2009:

reddito del marito (prudenziale: consid. 4f) fr. 5 550.– mensili

reddito

della moglie (ipotetico: consid. 7e) fr. 2 000.–

mensili

fr.

7 550.– mensili

fabbisogno

minimo del marito (consid. 6) fr. 2 255.05

fabbisogno

minimo della moglie (consid. 9) fr. 3 272.15

fabbisogno

in denaro di K__________ (consid. 10) fr. 2 175.—

fr.

7 702.20 mensili

ammanco fr.

152.50 mensili

Il

marito può conservare per sé: fr. 2 255.05 mensili,

Somma

a sua disposizione: fr. 3 294.95

dovrebbe versare

alla moglie:

fr.

3272.15 ./. fr. 2000.– = fr. 1 272.15

mensili

e

al figlio K__________ fr. 2 175.—

mensili

Se

non che, l'importo complessivo non diverge in maniera apprezzabile da quanto

fissato dal Pretore, e meglio fr. 3310.–, sicché si giustifica di coprire in

primo luogo il fabbisogno in denaro del figlio e porre il resto in favore della

madre. Onde, i seguenti contributi:

alla

moglie: fr. 1

135.– mensili

al

figlio: fr.

Considerandi

2.

175.– mensili

Dato

quanto precede, i contributi per moglie e figlio vanno entrambi modificati. Ciò

perché il debitore alimentare deve potere contare sul proprio fabbisogno minimo

(DTF 128 III 414 consid. 3.2.1 con rinvii). Il Tribunale federale ha anche indicato

che i contributi alimentari in favore del coniuge e del figlio formano, dal

punto di vista della capacità contributiva del debitore, un insieme i cui

singoli elementi non possono essere fissati in maniera completamente

indipendente gli uni dagli altri (DTF 118 II 95 consid. 1a), sicché in caso di

ricorso su entrambi i contributi, essi devono essere calcolati e fissati di

nuovo (DTF 128 III 415 consid. 3.2.2). Ciò perché altrimenti si rischierebbe –

come in concreto – di mantenere l'importo in favore della moglie, ma di ridurre

il contributo per il figlio per rispettare il fabbisogno minimo del debitore alimentare

(DTF 128 III 415 consid. 3.2.2).

13.

La

moglie ritiene poi che, non avendo essa alcun reddito, le spese straordinarie

per K__________ devono essere sopportate integralmente dal padre. Ora, l'art.

286.

cpv. 3 CC prevede che il giudice può obbligare i genitori a versare un

contributo speciale “allorché lo richiedano bisogni straordinari e imprevisti

del figlio”. Il sussidio si giustifica in caso di necessità transitorie e

imprevedibili dei figli al mo­mento in cui è fissato il contributo di mantenimento

(in caso contrario occorre far modificare il contributo ordinario: sentenza del

Tribunale federale 5C.240/2002, consid. 5.1 con rinvii in: FamPra.ch 2003 pag.

731). In concreto, a prescindere dal fatto che nel dispendio familiare

precedente la separazione rientravano verosimilmente anche le spese

straordinarie per il figlio, quel che l'appellante chiede non è il versamento

di una determinata somma a copertura di esigenze documentate e quantificate

(sulla nozione: Breitschmid in:

Basler Kommentar, ZGB I, 2ª edizione, n. 15 ad art. 286), bensì una sorta di

autorizzazione generale ad affrontare – secondo beneplacito – spese per il

figlio di cui esigere poi il rimborso dal marito. Ciò non è ammissibile (cfr.

RtiD II-2004 pag. 627). Dovessero rivelarsi necessarie

spese non presumibili e temporanee per K__________ cui

il padre rifiuti di partecipare, l'appellante potrà sempre rivolgersi al

Pretore, dimostrandone la necessità e – soprattutto – l'entità. Il giudice

stabilirà quindi una somma precisa a copertura delle esigenze documentate e poi

fisserà la chiave di riparto secondo le concrete possibilità dei genitori (RtiD

I-2010 pag. 705 consid. 2). Il dispositivo 7 del decreto cautelare litigioso,

che fissa già una chiave di riparto astratta, va pertanto annullato – d'ufficio

– in quanto privo d'interesse pratico.

14.

AP 1

chiede che il marito le versi fr. 2000.– a titolo di provvigione di lite e in

subordine postula il riconoscimento dell'assistenza giudiziaria. Essa sostiene

che i “congrui capitali” di AO 1 fanno sì che egli le versi la somma richiesta.

Il marito respinge tale domanda rilevando che l'appello “è destituito di ogni

fondamento”. Ora, la provvigione di lite è un contributo che un coniuge chiede

all'altro in una procedura di stato, ed è trattata come misura provvisionale

(v. RtiD I-2005 n. 45c). Tale sussidio, però, può essere ottenuto dall'altro

coniuge, sempre che questi sia in grado di fornirlo e che il processo non

appaia manifestamente privo sin dall’inizio di esito favorevole o che la

condotta processuale non sembri temeraria (RtiD II-2007 n. 15c). Che la moglie

necessiti di tale aiuto è pacifico. Se non che, imporlo al marito – che, come

si è visto, è ridotto al suo minimo vitale – appare eccessivo. D'altronde, dei

pretesi “congrui capitali” si è tenuto conto nella quantificazione del reddito

del marito. In simili circostanze, la richiesta di provvigione ad litem

non può essere accolta. Dell'assistenza giudiziaria si dirà in appresso.

15.

Gli

oneri processuali seguono la vicendevole soccombenza delle parti (art. 148 cpv.

2.

CPC ticinese). Ragioni di equità giustificano di soprassedere al prelievo di tasse

e spese. Le ripetibili, di contro, vanno compensate. Al riguardo, l'appellante

va posta al beneficio del gratuito patrocinio, non potendo il marito fornire un

adeguato sussidio alla moglie. Ciò premesso, si può prudenzialmente fissare in

fr. 1500.– il dispendio complessivo occorso alla precedente patrocinatrice

della moglie per le pratiche relative al presente giudizio. Il pronunciato

odierno, poi, non influisce in maniera apprezzabile sul contenuto del decreto

cautelare, l'importo complessivo a carico del marito rimanendo pressoché identico.

16.

Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro l'attuale sentenza sul

piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini

dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera la soglia di fr. 30 000.– per

un eventuale ricorso in materia civile.

Dispositivo

per questi motivi,

vista per le spese la tariffa giudiziaria

pronuncia: I. L'appello

è parzialmente accolto, nel senso che i dispositivi n. 6, 7 e 8 del decreto

impugnato sono così riformati:

6. AO 1 è tenuto a versare

nelle mani di AP 1, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, la prima volta a

far tempo dal mese di marzo 2007, i seguenti contributi alimentari mensili (assegni

familiari compresi) in favore del figlio K__________:

fr. 1166.30 dall'8 marzo

2007 al 31 marzo 2008;

fr. 1900.– dal 1° aprile 2008 al 31 marzo 2009;

fr. 1900.– dal 1° aprile 2009 al 30 novembre 2009;

fr. 2175.– dal 1° dicembre 2009.

7. annullato

8. AO 1 è tenuto a

versare a AP 1, a titolo di contributo alimentare anticipatamente entro il 5 di

ogni mese, i seguenti contributi alimentari mensili:

fr. 2008.55 dall'8 marzo

2007 al 31 marzo 2008;

fr. 2845.– dal 1° aprile 2008 al 31 marzo 2009;

fr. 1432.– dal 1° aprile 2009 al 30 novembre 2009;

fr. 1135.– dal 1° dicembre 2009.

Per

il resto l'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.

II. Non si prelevano oneri processuali. Ripetibili compensate.

III. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà per l'appellante alla

patrocinatrice d'ufficio – avv. __________ – un'indennità di fr. 1500.–.

IV. Notificazione:

–;

–;

Stato del Cantone Ticino, Ufficio dell'incasso e delle pene

alternative,

Torricella-Taverne (in estratto, dispositivo n. III).

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il giudice presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro

trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di

carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il

valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il

valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata

dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è

dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).

La legittimazione a ri­correre è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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