11.2009.55
Assistenza giudiziaria internazionale in materia civile
23 ottobre 2009Italiano7 min
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Numero d'incarto:
11.2009.55
Data decisione, Autorità:
23.10.2009, ICCA
Titolo:
Assistenza giudiziaria internazionale in materia civile
ATTI D'ASSISTENZA GIUDIZIARIA
art. 513e let. b CPC-TI
art. 72 PC
Incarto n.
11.2009.55
Lugano
23 ottobre
2009/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Pontarolo, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa AG.2009.20 (assistenza
giudiziaria internazionale in materia civile) della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5, promossa con istanza del 27 dicembre 2008 dal
Tribunale di Chiavari
per ottenere l'edizione di documenti
dalla
AP 1
rispettivamente
l'assunzione come testimonio di
__________,
nel
procedimento di volontaria giurisdizione riguardante l'inventario delegato al notaio
dott. PA 3, dell'
eredità
fu AO 1, già in
(patrocinata
dall'avv. dott. PA 2, )
accettata
con beneficio d'inventario dalla
__________,
,
esaminati
gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 6 aprile 2009 presentato dalla AP 1 contro la sentenza emessa il 24 marzo 2009 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il Tribunale di Chiavari ha trasmesso il 27 dicembre 2008 alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, una commissione rogatoria
in cui chiedeva che, nell'ambito dell'eredità fu AO 1 già in __________, si
disponesse l'edizione dalla AP 1 di tutta una serie di documenti relativi a
relazioni bancarie e che si assumessero dal testimone __________, direttore
generale della AP 1, tutta una serie di informazioni su altre relazioni
bancarie. Nelle sue osservazioni dell'11 febbraio 2009 la
banca ha chiesto di respingere la rogatoria o, in via subordinata, di rifiutare
l'edizione e l'audizione di __________ o, in via ancor più subordinata, di limitare
l'edizione ai documenti al giorno della morte della de cuius e ai
conti a lei intestati, esclusi quelli di cui la medesima fosse solo beneficiaria economica. Con sentenza (“decreto d'edizione”) del 24 marzo 2009 il Pretore ha parzialmente accolto l'opposizione della
banca, ordinando a quest'ultima di produrre entro 15 giorni – sotto
comminatoria dell'art. 292 CP – determinati documenti. Il
decreto è stato emesso senza riscossione di spese.
B. Contro il giudizio appena citato la AP 1 è insorta il 6 aprile 2009 a
questa Camera chiedendo che, conferito all'appello effetto sospensivo, la commissione
rogatoria sia respinta. Con ordinanza del 9 aprile 2009 il Pretore ha accordato
all'appello effetto sospensivo. L'appello non ha formato
oggetto di intimazione.
C. Nel
frattempo, con decreto (“ordinanza”) del 16 marzo 2009 il Pretore ha respinto
una domanda introdotta il 5 febbraio 2009 da __________, con la quale si dichiarava
erede universale della sorella, CO 1 chiedeva di vedersi intimare l'atto
rogatorio e sollecitava la possibilità di esprimersi in udienza. Un appello
presentato da __________ il 30 marzo 2009 contro tale decreto è stato
parzialmente accolto da questa Camera, che con sentenza dell'8 aprile 2009 ha annullato il decreto e ha ritornato gli atti al Pretore perché accertasse
la qualità di erede affermata da __________ e statuisse nuovamente, dopo di
allora, sull'istanza di lei (inc. 11.2009.48).
D. Il
30 aprile 2009 il presidente di questa Camera ha invitato il Pretore a
trasmettere al Tribunale d'appello copia della decisione che avrebbe emanato sull'istanza
di __________. Egli ha invitato il Pretore inoltre, il 7 luglio 2009, a
trasmettere al Tribunale d'appello copia della decisione che avrebbe preso sulla
commissione rogatoria dopo avere chiarito la posizione di __________. Il 14
ottobre 2009 il Pretore ha preso atto che
con sentenza del 26 maggio 2009 la Corte di appello di Genova, terza
sezione civile, aveva revocato la commissione rogatoria inoltrata dal Tribunale
di Chiavari. In conseguenza di ciò egli ha stralciato la procedura dai ruoli,
senza prelevare tasse né spese. L'eredità fu CO 1 è stata tenuta a rifondere a __________
fr. 1000.– per ripetibili.
E. Nelle
condizioni descritte rimane da statuire sull'appello esperito il 6 aprile 2009
dalla AP 1 con la sentenza emessa dal Pretore il 24
marzo 2009, tuttora pendente.
in diritto: 1. Come si è appena spiegato, con sentenza del 26 maggio 2009 la
Corte di Appello di Genova ha revocato la commissione rogatoria con cui il
Tribunale di Chiavari chiedeva l'edizione di documenti dalla AP 1 e l'assunzione
di informazioni da __________, direttore generale dell'istituto. La procedura
davanti al Pretore è divenuta così senza oggetto. In simili circostanze
l'appello presentato dalla AP 1 contro il decreto di
edizione va dichiarato privo d'interesse giuridico
(art. 351 cpv. 1 CPC) e, come tale, stralciato dai
ruoli. Quanto al decreto d'edizione emesso il 24 marzo 2009 dal
Pretore, esso non ha più ragione di sussistere, sicché per sicurezza giuridica questa Camera deve
accertarne la caducazione.
2. Rimane da giudicare sugli oneri processuali e le ripetibili inerenti
all'odierno decreto di stralcio. A tal fine giovi ricordare che, ove un appello
divenga senza oggetto o senza interesse giuridico, si applica – per analogia –
l'art. 72 della procedura civile federale (RtiD I-2004 pag. 488 consid. 7 con
rinvii). Ciò significa che il tribunale dichiara il processo terminato e statuisce
con motivazione sommaria sulle spese, “tenendo conto dello stato delle cose
prima del verificarsi del motivo che termina la lite”. In concreto occorrerebbe
valutare sommariamente, di conseguenza, quale probabilità di buon esito avrebbe
avuto l'appello se la commissione rogatoria non fosse divenuta senza oggetto. All'atto
pratico tale apprezzamento si esaurirebbe nondimeno in un esercizio fine a sé
stesso. Quanto al prelievo di tasse o spese, intanto, le particolarità del caso,
riconducibile a una forma di assistenza giudiziaria internazionale in materia
civile, inducono a soprassedere. Per quel che è delle eventuali ripetibili in
favore dell'appellante, non soccorrono le premesse per assegnarne. Solo una
parte “soccombente”, in effetti, può essere condannata a
rifondere indennità per ripetibili (art. 148 cpv. 1 CPC). Al momento in cui è
diventato privo d'interesse giuridico, nel caso in esame, l'appello non aveva
ancora formato oggetto d'intimazione, sicché nessuno aveva proposto di
respingerlo. E chi non formula osservazioni non può essere considerato “soccombente” (Rep. 1997 pag. 137 consid. 4; analogamente:
sentenza del Tribunale federale 4P.7/1999 del 4 maggio
1999, consid. 5). Interrogarsi sul verosimile esito dell'appello nell'ipotesi
in cui questo non fosse divenuto senza oggetto risulterebbe pertanto un
esercizio infruttuoso.
3. Circa
Fatti
i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale, l'assistenza giudiziaria civile può formare oggetto di ricorso a
norma dell'art. 72 cpv. 2
Considerandi
lett. b n. 1 LTF. Nella fattispecie l'ampiezza della
documentazione bancaria e delle informazioni chieste dal tribunale italiano
lasciavano ragionevolmente supporre un valore di gran lunga superiore al valore
litigioso di fr. 30 000.– cui si riferisce l'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamato l'art. 351 cpv. 1 CPC,
decreta: 1. Si
dà atto che il decreto di edizione emesso il 24 marzo
2009 dal Pretore del Distretto di lugano sezione 5 è decaduto.
2. L'appello dalla AP 1 è dichiarato senza interesse giuridico
e la causa inc. 11.2009.55 è stralciata dai ruoli.
3. Non si
riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
4. Intimazione
a:
– __________, ;
– .
Comunicazione
a:
– Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 5;
– Tribunale
di Chiavari, Ufficio volontaria giurisdizione;
– , ;
– , .
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF
entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF).
Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile
solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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