11.2009.58
Tassa di giustizia in procedura di rilascio di certificato ereditario
20 aprile 2009Italiano8 min
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Numero d'incarto:
11.2009.58
Data decisione, Autorità:
20.04.2009, ICCA
Titolo:
Tassa di giustizia in procedura di rilascio di certificato ereditario
CERTIFICATO EREDITARIO
SPESE E RIPETIBILI
art. 559 CC
art. 22 cf. 2 LTG
Incarto n.
11.2009.58
Lugano
20 aprile
2009/sc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Pontarolo, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa CN.2009.296 (rilascio
di certificato ereditario) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con
istanza del 10 marzo 2009 dall'
RA 1, , per sé e in rappresentanza di
__________,
nell'ambito della successione fu
AP 1 (1923-2008), già in ,
il quale
ha designato suo esecutore testamentario l'
__________,
;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello
del 6 aprile 2009 presentato da RA 1 e __________ contro la tassa di giustizia
fissata nel certificato ereditario emesso il 26 marzo 2009 dal Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 4;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________
(1923), attinente di __________, sposato con __________ (1925) e padre di due
figli (RA 1, nato nel 1956, e __________, nata nel 1958), è deceduto a __________,
suo ultimo domicilio, il 31 dicembre 2008. Con testamento olografo del 14
febbraio 2008, pubblicato il 23 gennaio 2009 davanti al Pretore del Distretto
di Lugano, sezione 4, egli ha istituito i figli RA 1 e __________ suoi eredi in
parti uguali, ha conferito alla moglie __________ un diritto d'usufrutto
vitalizio sull'intera eredità e ha designato l'avv. __________ suo esecutore
testamentario.
B. Il 10 marzo 2009 RA 1 e __________ hanno instato davanti al Pretore
del Distretto di Lugano, sezione 4, perché fosse emanato un certificato
ereditario AP 1 in cui essi figurassero come unici eredi e la madre __________ in
qualità di “usufruttuaria generale”. Statuendo il 26 marzo 2009, il Pretore ha
emesso il certificato ereditario richiesto. La tassa di giustizia di fr. 1000.–
e le spese di fr. 100.– sono state poste a carico della successione.
C. Contro
la tassa di giustizia fissata dal Pretore nel certificato ereditario RA 1 e __________
hanno introdotto un appello del 6 aprile 2009 per ottenere che l’ammontare del
prelievo sia limitato a fr. 300.–. L’appello non ha formato oggetto di intimazione.
Considerandi
in diritto: 1. Il
certificato ereditario è emesso dal Pretore con la procedura non contenziosa di
camera di consiglio, trattandosi di un atto di volontaria giurisdizione (RtiD
II-2004 pag. 655 consid. 1; v. anche DTF 118 II 110 consid. 1), ed è
impugnabile entro dieci giorni (art. 360 cpv. 3 CPC). Tempestivo, l'appello in
esame è pertanto ricevibile.
2.
Contestata è nella fattispecie la tassa di giustizia di fr.
1000.
– percepita dal Pretore, che gli appellanti chiedono di ridurre a fr. 300.–.
Essi fanno valere che la prassi applicata in prima sede di riscuotere l'importo
massimo previsto dell'art. 22 n. 2 LTG per tutte le procedure di giurisdizione
non contenziosa consistenti nel rilascio di certificati ereditari relativi a successioni
di valore superiore a fr. 1 000 000.– non tiene conto dei criteri enunciati dall'art. 3 LTG. In
concreto – essi soggiungono – l'emanazione del certificato ereditario non ha comportato
alcun problema, sicché un prelievo di fr. 300.– risulta nel complesso sostenibile
e adeguato alle particolarità del caso specifico.
3.
Per le procedure sommarie non
contenziose di camera di consiglio (art. 360 CPC), come quella in esame, l'art.
22.
n. 2 LTG prevede una tassa di giustizia compresa tra fr. 20.– e fr. 1000.–.
Entro tali limiti l'emolumento va poi fissato “in considerazione del valore,
della natura e della complessità dell'atto
o della controversia” (art. 3 cpv. 1 LTG). Tutte le riscossioni tributarie dovendo
attenersi – in virtù del diritto federale – ai principi della proporzionalità
e dell'equivalenza, anche le tasse di giustizia devono mantenersi in un
rapporto ragionevole con la complessità della causa e l'impegno richiesto al
tribunale (DTF 128 III 251 consid. 3.1, 120 Ia 175 consid. 4). Al riguardo il
Pretore conserva un ampio margine di latitudine. Entro i minimi e i massimi della tariffa la tassa di
giustizia da lui stabilita è censurabile, quindi, solo per eccesso o abuso del
potere di apprezzamento (rinvii in: Cocchi/ Trezzini, CPC massimato e
commentato, Lugano 2000, n. 32 ad art. 148 CPC).
4.
In
concreto non è dato di sapere come sia stata fissata la tassa di giustizia e nemmeno
è nota a questa Camera una prassi, stando alla quale il Pretore imporrebbe il
massimo previsto dell'art. 22 n. 2 LTG al rilascio di ogni certificato
ereditario in successioni di valore superiore a fr. 1 000 000.–. Comunque sia, nel caso in
esame il primo giudice non ha dovuto né indire un'udienza né esperire particolari
atti di istruzione, fosse solo in virtù del principio inquisitorio che governa
le procedure non contenziose di camera di consiglio (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 2 e 3 ad art. 360 CPC), né
tanto meno rettificare eventuali certificati ereditari già emanati (sulla
revoca: Rep. 1996 pag. 158 consid. 4a con
richiami;
DTF 128 III 321 consid. 2.2.1). Ricevuta l'istanza del
10.
marzo
2009, egli ha sollecitato gli istanti il 13 marzo 2009 a produrre l'atto di famiglia
del defunto, la procura di almeno uno degli eredi e una dichiarazione di accettazione
dell'eredità da parte di questi ultimi, senza di che si sarebbe dovuto “attendere
il
trascorrere dei tre mesi dal decesso (per eventuale rinuncia)”. Gli
istanti hanno ottemperato il 25 marzo 2009, sicché l'indomani egli ha emesso il
certificato richiesto.
È
possibile che il valore del compendio ereditario AP 1 sia superiore a fr. 1 000 000.–, per quanto
nessun dato si evinca dagli atti. Come si è visto, nondimeno, la procedura si è rivelata semplice e non ha
gravato sensibilmente né per impegno né per dispendio di tempo sul tribunale, che
si è limitato a richiamare dagli istanti la produzione di tre documenti. In simili condizioni la tassa di giustizia
massima di fr. 1000.– non trova oggettiva giustificazione e denota un chiaro
eccesso di apprezzamento. Ponderate le circostanze del caso specifico, l'emolumento
di fr. 300.– prospettato dagli appellanti rientra invece nell'ambito di quanto
il Pretore avrebbe potuto riscuotere valendosi del suo legittimo potere d'apprezzamento,
“in considerazione del valore, della natura e della complessità
dell'atto o della controversia” (art. 3 cpv. 1 LTG). Ciò posto, l'appello
merita accoglimento e il dispositivo sugli oneri processuali
di prima sede va modificato di conseguenza.
5.
Gli
oneri processuali e le ripetibili di appello seguirebbero il principio dell'art.
148.
cpv. 1 CPC. Se non che, in concreto manca una parte soccombente che
potrebbe essere chiamata a sopportare tali costi. Quanto allo Stato del Cantone Ticino, esso non è parte in causa e non può essere
tenuto a rifusione di sorta (Rep. 1997 pag. 137 consid. 4; sentenza del Tribunale
federale 4P.7/1999 del 4 maggio 1999, consid. 5). In circostanze del genere non
rimane che soprassedere a ogni prelievo e rinunciare
all'attribuzione di ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. L'appello
è accolto e il dispositivo n. 3 della sentenza impugnata è così riformato:
La tassa di fr. 300.– e le spese di fr.
100.–, da anticipare dall'istante, sono poste a carico della successione.
2. Non si riscuotono
tasse o spese di appello né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione
all' .
Comunicazione:
– , ;
– Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza
carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art.
72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile
è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il
valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata
dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è
dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).
La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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