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Decisione

11.2009.58

Tassa di giustizia in procedura di rilascio di certificato ereditario

20 aprile 2009Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

segretario:

Pontarolo, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa CN.2009.296 (rilascio

di certificato ereditario) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con

istanza del 10 marzo 2009 dall'

RA 1, , per sé e in rappresentanza di

__________,

nell'ambito della successione fu

AP 1 (1923-2008), già in ,

il quale

ha designato suo esecutore testamentario l'

__________,

;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello

del 6 aprile 2009 presentato da RA 1 e __________ contro la tassa di giustizia

fissata nel certificato ereditario emesso il 26 marzo 2009 dal Pretore del

Distretto di Lugano, sezione 4;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. __________

(1923), attinente di __________, sposato con __________ (1925) e padre di due

figli (RA 1, nato nel 1956, e __________, nata nel 1958), è deceduto a __________,

suo ultimo domicilio, il 31 dicembre 2008. Con testamento olografo del 14

febbraio 2008, pubblicato il 23 gennaio 2009 davanti al Pretore del Distretto

di Lugano, sezione 4, egli ha istituito i figli RA 1 e __________ suoi eredi in

parti uguali, ha con­ferito alla moglie __________ un diritto d'usufrutto

vitalizio sull'intera eredità e ha designato l'avv. __________ suo esecutore

testamentario.

B. Il 10 marzo 2009 RA 1 e __________ hanno instato davanti al Pretore

del Distretto di Lugano, sezione 4, perché fosse emanato un certificato

ereditario AP 1 in cui essi figurassero come unici eredi e la madre __________ in

qualità di “usufruttuaria generale”. Statuendo il 26 marzo 2009, il Pretore ha

emesso il certificato ereditario richiesto. La tassa di giustizia di fr. 1000.–

e le spese di fr. 100.– sono state poste a carico della successione.

C. Contro

la tassa di giustizia fissata dal Pretore nel certificato ereditario RA 1 e __________

hanno introdotto un appello del 6 aprile 2009 per ottenere che l’ammontare del

prelievo sia limitato a fr. 300.–. L’appello non ha formato oggetto di intimazione.

Considerandi

in diritto: 1. Il

certificato ereditario è emesso dal Pretore con la procedura non contenziosa di

camera di consiglio, trattandosi di un atto di volontaria giurisdizione (RtiD

II-2004 pag. 655 consid. 1; v. anche DTF 118 II 110 consid. 1), ed è

impugnabile entro dieci giorni (art. 360 cpv. 3 CPC). Tempestivo, l'appello in

esame è pertanto ricevibile.

2.

Contestata è nella fattispecie la tassa di giustizia di fr.

1000.

– percepita dal Pretore, che gli appellanti chiedono di ridurre a fr. 300.–.

Essi fanno valere che la prassi applicata in prima sede di riscuotere l'importo

massimo previsto dell'art. 22 n. 2 LTG per tutte le procedure di giurisdizione

non contenziosa consistenti nel rilascio di certificati ereditari relativi a successioni

di valore superiore a fr. 1 000 000.– non tiene conto dei criteri enunciati dall'art. 3 LTG. In

concreto – essi soggiungono – l'emanazione del certificato ereditario non ha comportato

alcun problema, sicché un prelievo di fr. 300.– risulta nel complesso sostenibile

e adeguato alle particolarità del caso specifico.

3.

Per le procedure sommarie non

contenziose di camera di consiglio (art. 360 CPC), come quella in esame, l'art.

22.

n. 2 LTG prevede una tassa di giustizia compresa tra fr. 20.– e fr. 1000.–.

Entro tali limiti l'emolumento va poi fissato “in considerazione del valore,

della natura e della complessità dell'atto

o della controversia” (art. 3 cpv. 1 LTG). Tutte le riscossioni tributarie dovendo

attenersi – in virtù del diritto federale – ai principi della proporzio­nalità

e dell'equivalenza, anche le tasse di giustizia devono mantenersi in un

rapporto ragionevole con la complessità della causa e l'impegno richiesto al

tribunale (DTF 128 III 251 consid. 3.1, 120 Ia 175 consid. 4). Al riguardo il

Pretore conserva un ampio margine di latitudine. Entro i minimi e i massimi della tariffa la tassa di

giustizia da lui stabilita è censurabile, quindi, solo per eccesso o abuso del

potere di apprezzamento (rinvii in: Cocchi/ Trezzini, CPC massimato e

commentato, Lugano 2000, n. 32 ad art. 148 CPC).

4.

In

concreto non è dato di sapere come sia stata fissata la tassa di giustizia e nemmeno

è nota a questa Camera una prassi, stando alla quale il Pretore imporrebbe il

massimo previsto dell'art. 22 n. 2 LTG al rilascio di ogni certificato

ereditario in successioni di valore superiore a fr. 1 000 000.–. Comunque sia, nel caso in

esame il primo giudice non ha dovuto né indire un'udienza né esperire particolari

atti di istruzione, fosse solo in virtù del principio inquisitorio che governa

le procedure non contenziose di camera di consiglio (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 2 e 3 ad art. 360 CPC), né

tanto meno rettificare eventuali certificati ereditari già emanati (sulla

revoca: Rep. 1996 pag. 158 consid. 4a con

richiami;

DTF 128 III 321 consid. 2.2.1). Ricevuta l'istanza del

10.

marzo

2009, egli ha sollecitato gli istanti il 13 marzo 2009 a produrre l'atto di famiglia

del defunto, la procura di almeno uno degli eredi e una dichiarazione di accettazione

dell'eredità da parte di questi ultimi, senza di che si sarebbe dovuto “attendere

il

trascorrere dei tre mesi dal decesso (per eventuale rinuncia)”. Gli

istanti hanno ottemperato il 25 marzo 2009, sicché l'indomani egli ha emesso il

certificato richiesto.

È

possibile che il valore del compendio ereditario AP 1 sia superiore a fr. 1 000 000.–, per quanto

nessun dato si evinca dagli atti. Come si è visto, nondimeno, la procedura si è rivelata semplice e non ha

gravato sensibilmente né per impegno né per dispendio di tempo sul tribunale, che

si è limitato a richiamare dagli istanti la produzione di tre documenti. In simili condizioni la tassa di giustizia

massima di fr. 1000.– non trova oggettiva giustificazione e denota un chiaro

eccesso di apprezzamento. Ponderate le circostanze del caso specifico, l'emolumento

di fr. 300.– prospettato dagli appellanti rientra invece nell'ambito di quanto

il Pretore avrebbe potuto riscuotere valendosi del suo legittimo potere d'apprezzamento,

“in considerazione del valore, della natura e della complessità

dell'atto o della controversia” (art. 3 cpv. 1 LTG). Ciò posto, l'appello

merita accoglimento e il dispositivo sugli oneri processuali

di prima sede va modificato di conseguenza.

5.

Gli

oneri processuali e le ripetibili di appello seguirebbero il principio dell'art.

148.

cpv. 1 CPC. Se non che, in concreto manca una parte soccombente che

potrebbe essere chiamata a sopportare tali costi. Quanto allo Stato del Cantone Ticino, esso non è parte in causa e non può essere

tenuto a rifusione di sorta (Rep. 1997 pag. 137 consid. 4; sentenza del Tribu­nale

federale 4P.7/1999 del 4 maggio 1999, consid. 5). In circostanze del genere non

rimane che soprassedere a ogni prelievo e rinunciare

all'attribuzione di ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. L'appello

è accolto e il dispositivo n. 3 della sentenza impugnata è così riformato:

La tassa di fr. 300.– e le spese di fr.

100.–, da anticipare dall'istante, sono poste a carico della successione.

2. Non si riscuotono

tasse o spese di appello né si assegnano ripetibili.

3. Intimazione

all' .

Comunicazione:

– , ;

– Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza

carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art.

72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile

è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il

valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata

dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è

dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).

La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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