11.2009.59
Sanzione disciplinare contro un curatore: legittimazione ricorsuale del pupillo
27 luglio 2009Italiano9 min
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Numero d'incarto:
11.2009.59
Data decisione, Autorità:
27.07.2009, ICCA
Titolo:
Sanzione disciplinare contro un curatore: legittimazione ricorsuale del pupillo
CURATORE
art. 420 CC
art. 425 CC
art. 51 LTEC
art. 26 RATEC
Incarto n.
11.2009.59
Lugano
27 luglio
2009/sc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa n.
623.2007/R.138.2008 (organi di tutela: sanzioni disciplinari) della Divisione
degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele,
che oppone
CO 2,
alla
CO 1
nell'ambito
di una curatela volontaria istituita in favore di
RI 1 ;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 25 marzo 2009 presentato da RI 1 contro la decisione emessa il 10
marzo 2009 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele;
2. Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria formulata dall'appellante
il 22 aprile 2009;
3. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il 23 ottobre 2007 RI 1 (1974) ha ottenuto dalla Commissione
tutoria regionale 14 l'istituzione di una curatela volontaria. In qualità di curatore
è stato designato CO 2, cui è stato affidato il compito di amministrare i beni
e i redditi della curatelata, presentando i rendiconti finanziari annui. Tra il
dicembre del 2007 e l'aprile del 2008 il curatore ha redatto l'inventario
iniziale, dal quale emerge a carico di RI 1 l'esistenza di una sessantina di attestati
di carenza beni per complessivi fr. 83 549.30, oltre a esecuzioni
pendenti per un totale di fr. 97 313.42. Il rendiconto è stato approvato dalla
Commissione tutoria regionale il 22 aprile 2008.
B. Il
28 agosto 2008 RI 1 ha chiesto alla Commissione tutoria regionale la sostituzione
del curatore, lamentando carenze nell'operato di lui. Incontrati il curatore e
la pupilla, il delegato del Comune di __________ ha presentato Il 3 settembre
2008 alla Commissione tutoria regionale un rapporto sulla situazione debitoria della
curatelata, rilevando in particolare che CO 2, oltre a non disporre di una contabilità
aggiornata, aveva cominciato ad amministrare i beni della curatela solo dopo l'approvazione
dell'inventario. Il 12 settembre 2008 RI 1 ha nuovamente invitato l'autorità
tutoria a adottare provvedimenti nei confronti del curatore.
C. Con risoluzione
del 4 novembre 2008 la Commissione tutoria regionale ha revocato a CO 2 l'incarico
di curatore, infliggendogli una multa di fr. 400.– per parziale inadempimento
dell'ufficio, e l'ha sostituito con __________. Contro la sanzione disciplinare
CO 2 è insorto il 21 novembre 2008 all'Autorità di vigilanza sulle tutele, chiedendone
l'annullamento. Nelle loro osservazioni del 9 e dell'11 dicembre 2008 RI 1 e la
Commissione tutoria regionale hanno proposto di respingere il ricorso. Statuendo
con decisione del 10 marzo 2009, l'Autorità di vigilanza ha ridotto la multa a
fr. 50.–, senza prelevare tasse o spese e senza assegnare ripetibili.
D. Contro
la decisione appena citata RI 1 ha introdotto il 25 marzo 2009 un appello a
questa Camera, chiedendo che “venga adeguata e rivalutata la multa”, e il 22
aprile 2009 essa ha postulato il beneficio dell'assistenza giudiziaria. L'appello
non ha formato oggetto di intimazione.
in diritto: 1. Le decisioni emesse dall'Autorità di vigilanza sulle tutele sono appellabili
entro venti giorni dalla notificazione (art. 48 della legge sull'organizzazione
e la procedura in materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2, cui rinvia anche l'art.
39 LAC). La procedura è quella ordinaria degli art. 307 segg. CPC, con le particolarità
– per analogia – dell'art. 424a CPC. Il memoriale di RI 1, che può
essere trattato solo come appello, è pertanto tempestivo.
2. Nella decisione impugnata l'Autorità di vigilanza ha ridotto l'ammontare
della multa, rilevando che sul principio della sanzione la decisione non
prestava il fianco a critiche, giacché per troppo tempo il curatore aveva lasciato
RI 1 gestire autonomamente le proprie entrate. Quanto all'ammontare della
multa, nondimeno, essa ha ritenuto eccessivo l'ammontare di fr. 400.–, CO
2 non essendo mai stato sanzionato in precedenza. La responsabilità di lui
inoltre risultava attenuata dalla mancata collaborazione della curatelata, che agendo
di propria iniziativa aveva peggiorato la propria situazione finanziaria, e dall'insufficiente
sorveglianza da parte della Commissione tutoria regionale.
3. Le Commissioni tutorie regionali “o, eventualmente, l'Autorità di vigilanza possono punire con
l'ammonimento, la multa fino a fr. 500.– o la rimozione il tutore, il
curatore, rappresentante o assistente che viola i propri doveri di funzione” (art. 26 del regolamento d'applicazione
della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele,
RL 4.1.2.2.1). L'Autorità di vigilanza inoltre “può punire con l'ammonimento, la multa fino a fr. 500.– o, nei
casi più gravi, con la rimozione i membri della Commissione tutoria che
trascurassero i propri doveri d'ufficio” (art. 27 del
regolamento medesimo). Chi invita una Commissione tutoria regionale o
l'Autorità di vigilanza sulle tutele a prendere sanzioni disciplinari non ha
tuttavia qualità di parte, poiché i suoi interessi non sono toccati dal
procedimento (sulla nozione di “parte” nel diritto ticinese: RDAT II-1997 pag.
32 consid. 2.3; v. anche Borghi/Corti,
Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 1 ad art. 15
LPAmm). Le sanzioni disciplinari perseguono esclusivamente la salvaguardia del
pubblico interesse e non proteggono gli interessi privati di eventuali persone
lese (Bovay, Procédure
administrative, Berna 2000, pag. 129 con richiami di giurisprudenza; cfr. per le
procedure disciplinari contro avvocati: DTF 132 II 254 consid. 4.2; contro notai:
DTF 133 II 471 consid. 2).
Ne
discende che, di regola, l'introduzione di un'istanza di intervento non dà diritto
all'entrata in materia e che solo la persona cui sia stato irrogato un
provvedimento disciplinare può ricorrere all'autorità superiore (I CCA, sentenza
11.2009.109 del 6 luglio 2009, consid. 3). Nel diritto ticinese il principio
testé riassunto trova esplicita enunciazione, per esempio, agli art. 196a
cpv. 2 LOC e 136 LOP (sull'art. 196a LOC: sentenza del Tribunale cantonale amministrativo
inc. 52.2008.361 del 16 gennaio 2009; sull'art. 136
LOP: sentenza del Tribunale cantonale amministrativo DP-95/87 del 22 settembre
1987, consid. 1).
4. Il
diritto federale ha precisato invero il principio appena riassunto, nel senso
che in materia disciplinare un denunciante può ricorrere alla giurisdizione superiore ove
l'autorità da lui adita con l'istanza di intervento sia
tenuta per legge a esercitare la vigilanza e la decisione negativa di tale
autorità tocchi concretamente i suoi interessi giuridicamente protetti. I due
requisiti sono cumulativi (Waldmann
in: Basler Kommentar, BGG, edizione 2008, n. 27 ad art. 89 con riferimento
alla nota 83). Simile eventualità – eccezionale – si verifica qualora
l'autorità non si limiti, in una procedura pendente, a prendere misure
disciplinari, ma in vista di ristabilire la legalità adotti anche provvedimenti
suscettibili di influire
sui diritti e gli obblighi del denunciante (Waldmann, loc. cit. con riferimento alle note 84 e 85). Nel caso precipuo la Commissione tutoria regionale, oltre a infliggere una multa al curatore,
ha sostituito quest'ultimo, come chiedeva la curatelata. La rimozione, tuttavia, è anch'essa una
sanzione disciplinare e non tocca gli interessi giuridicamente protetti del
curatelato, tant'è che una decisione disciplinare non vincola minimamente il
giudice chiamato a statuire su un'eventuale azione di responsabilità verso organi di tutela (art. 430 cpv. 1 CC). In concreto RI 1 non era pertanto legittimata
ad appellare. Irricevibile il suo memoriale sfugge di conseguenza a ogni esame.
5. La tassa di giustizia e le spese del giudizio odierno seguirebbero il
principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), ma per questa volta si può
rinunciare a ogni prelievo (art. 148 cpv. 2 CPC), l'appellante essendo
sprovvista di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un
patrocinatore. Per di più, considerata la notoria situazione economica in cui essa
versa, una riscossione riuscirebbe verosimilmente infruttuosa e comporterebbe
inutili spese per l'erario cantonale. L'appello non avendo formato oggetto di
notifica, non si giustifica neppure l'attribuzione di ripetibili. Quanto alla
domanda di assistenza giudiziaria, per tacere del fatto che l'appello difettava
fin dall'inizio della parvenza di buon diritto (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag), la
rinuncia all'incasso di oneri processuali rende la richiesta senza oggetto.
6. Circa
Fatti
i rimedi giuridici esperibili contro la presente
sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il ricorso in
Considerandi
materia civile è teoricamente proponibile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 5 LTF)
senza riguardo a questioni di valore. In tema di legittimazione si richiama
nondimeno quanto ricordato al consid. 3.
Dispositivo
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. L'appello
è irricevibile.
2. Non si
riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. La richiesta
di assistenza giudiziaria in appello è dichiarata senza oggetto.
4. Intimazione
a:
–
;
–
;
–
.
Comunicazione
alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza
sulle tutele.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF
entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF).
Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile
solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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