11.2009.6
Modifica di un contributo alimentare per il figlio stabilito in una sentenza di divorzio qualora il coniuge debitore si sia risposato e abbia avuto un altro figlio
17 maggio 2013Italiano31 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2009.6
Data decisione, Autorità:
17.05.2013, ICCA
Titolo:
Modifica di un contributo alimentare per il figlio stabilito in una sentenza di divorzio qualora il coniuge debitore si sia risposato e abbia avuto un altro figlio
MANTENIMENTO DA PARTE DEI GENITORI
MODIFICA MEDIANTE SENTENZA
art. 8 CC
art. 286 cpv. 2 CC
Incarto n.
11.2009.6
Lugano
17 maggio
2013/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Jaques
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2006.155 (modifica
di sentenza di divorzio: contributo alimentare per la figlia) della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con petizione del 2 febbraio 2006 da
AO 1
contro
AP 1
(rappresentata dalla madre RA 1, ,
e patrocinata dall'avv.PA
1);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello
dell'8 gennaio 2009 presentato da RA 1 contro la sentenza emessa il
22 dicembre 2008 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con
sentenza del 9 aprile 2003 il Segretario assessore della Pretura del Distretto
di Lugano, sezione 4, ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto il 9
settembre 1999 da AO 1 (1969) e RA 1 (1972), omologando una convenzione in cui
Fatti
i coniugi avevano pattuito l'affidamento della figlia AP 1 (nata il 7 settembre
2000) alla madre, con l'obbligo per il padre di versare a quest'ultima un
contributo alimentare indicizzato, ogni biennio, di fr. 1200.– mensili fino
al 6° compleanno, di fr. 1400.– mensili fino al 12° compleanno e di
fr. 1800.– mensili fino alla maggiore età o al termine di una formazione professionale
adeguata, eventuali assegni familiari non compresi. I coniugi, inoltre, avevano
vicendevolmente rinunciato a contributi alimentari.
B. Il 2
febbraio 2006 AO 1 ha convenuto RA 1 davanti al medesimo Pretore facendo valere
una diminuzione del proprio reddito in seguito a disdetta del rapporto di lavoro
e chiedendo la riduzione del contributo alimentare per AP 1 a fr. 840.– mensili fino al 6° compleanno, a fr. 980.– mensili fino al 12° compleanno, a
fr. 1260.– mensili fino alla maggiore età e a fr. 1400.– mensili fino
al termine di una formazione professionale adeguata. Al contraddittorio del 3
aprile 2006 egli ha precisato di avere convenuto l'ex moglie in rappresentanza
della figlia, la quale ha proposto di respingere l'azione. L'istruttoria, cominciata
quello stesso giorno, è terminata il 17 novembre 2006. Al dibattimento finale
del 30 gennaio 2007 l'attore ha confermato che nel frattempo la sua
situazione finanziaria non era sostanzialmente cambiata, nonostante avesse
avviato un'attività in proprio e, adducendo difficoltà a onorare il contributo
offerto con la petizione, si è rimesso “alla clemenza del giudice”. Da parte
sua la convenuta ha ribadito la sua proposta di rigettare l'azione. Il 28
aprile 2007 AO 1 si è risposato con D__________ (1977).
C. Con
ordinanza del 24 gennaio 2008 il Segretario assessore, accertato che gli atti
erano silenti sulla situazione finanziaria di RA 1, ha disposto il richiamo dell'incarto fiscale di lei e l'edizione di documentazione relativa ai
suoi redditi e al suo fabbisogno minimo. Il 4 aprile 2008 si è tenuto un nuovo
dibattimento finale davanti al Segretario assessore, in occasione del quale l'attore
ha comunicato di essere in attesa di un figlio, la cui nascita era prevista per
il luglio del 2008, dalla seconda moglie. La convenuta ha proposto una volta
ancora di respingere l'azione. Il 26 giugno 2008, preso atto della sentenza
pubblicata in DTF 134 I 184 relativa alla giurisdizione del Segretario assessore,
il Pretore ha offerto alle parti la possibilità di esperire un nuovo
dibattimento finale in sua presenza, opportunità cui le parti hanno rinunciato.
Il 4 luglio 2008 è nato J__________, figlio dell'attore e di D__________.
D. Statuendo con sentenza del 22 dicembre 2008, il Pretore ha
parzialmente accolto l'azione, nel senso che ha ridotto il contributo alimentare
per AP 1 a fr. 1180.– mensili indicizzati fino alla maggiore età,
“riservata l'applicazione dell'art. 277 cpv. 2 CC”, eventuali assegni familiari
non compresi. La tassa di giustizia di fr. 200.– e le spese di
fr. 150.– sono state poste per quattro quinti a carico dell'attore e per
il resto a carico della convenuta, con obbligo per il primo di rifondere alla
seconda fr. 300.– per ripetibili ridotte.
E. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello dell'8
gennaio 2009 nel quale chiede che, in riforma del giudizio impugnato, l'azione
sia respinta o, in subordine, che il contributo sia ridotto unicamente dal
passaggio in giudicato della sentenza o, al più presto, dal luglio del 2008 e
sia fissato in importi (da stabilire dal giudice) scalari fino alla maggiore
età. Il 23 febbraio 2009 AO 1 ha inoltrato le proprie osservazioni all'appello.
Il 14 ottobre 2009, e l'11 marzo 2013 egli ha comunicato a questa Camera alcuni
cambiamenti della propria situazione economica, in particolare la nascita di
una seconda figlia e l'avvio di una nuova azione di modifica del contributo alimentare.
Considerandi
in diritto: 1. La decisione impugnata è stata
comunicata il 22 dicembre 2008, di modo che all'appello
continua ad applicarsi “il diritto in vigore al momento
della comunicazione della decisione” (art. 405 cpv. 1 CPC). Ora, la modifica di contributi alimentari stabiliti in favore di un figlio
nella sentenza di divorzio dei genitori andava trattata, fino al 31 dicembre
2010, con la procedura ordinaria dell'art. 419 cpv. 3 CPC ticinese (RtiD
I-2009 pag. 613 consid. 1). Il termine per appellare era pertanto quello
abituale di venti giorni (art. 308 cpv. 1 ticinese), come quello per formulare
osservazioni (art. 314 CPC ticinese). La decisione impugnata essendo stata
notificata alla convenuta il 29 dicembre 2008, in concreto l'appello, presentato l'8 gennaio 2009, risulta tempestivo. Le osservazioni all'appello,
consegnate alla posta solo il 24 febbraio 2009, si rivelano invece tardive e
pertanto irricevibili, l'appello essendo stato notificato all'attore il 23
gennaio 2009 (www.posta.ch/trackandtrace, informazioni inerenti al recapito __________).
Ciò vale a maggior ragione per le lettere del 14 ottobre 2009 e dell'11 marzo
2013.
2.
Il
Pretore ha emanato la propria sentenza con la procedura speciale degli art. 425
segg. CPC ticinese, cui soggiacevano fino al 31 dicembre 2010 le azioni di mantenimento
e quelle intese alla modifica del contributo alimentare per i figli (art. 279 e
286.
CC). Come detto (consid. 1), in realtà egli avrebbe dovuto applicare la
procedura ordinaria dell'art. 419 cpv. 3 CPC ticinese. Sta di fatto che in
concreto le parti non hanno subìto alcun pregiudizio:
il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, era senz'altro competente a
decidere e il principio del contraddittorio è stato ossequiato. Del resto la
procedura speciale degli art. 425 segg. CPC ticinese era sì “semplice e
rapida”, ma non meramente sommaria e non comportava alcuna restrizione nelle offerte
di prova (come prevedeva invece l'art. 366 CPC ticinese per le procedure
sommarie), né limitava il potere cognitivo del giudice alla verosimiglianza.
Era una procedura di merito (Breitschmid in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 1 in
fine ad art. 280), in esito alla quale il giudice
statuiva con piena cognizione. Nella fattispecie non si ravvisano quindi
ipotesi di annullabilità né, tanto meno, di
nullità (analogamente: RtiD I-2009 pag. 615 consid. 1f).
3.
Nella
fattispecie l'azione intesa alla modifica della sentenza di divorzio è stata
intentata nei confronti dell'ex moglie RA 1. All'udienza del 3 aprile 2006,
nondimeno, con l'accordo delle parti e del giudice l'attore ha modificato la designazione
della convenuta in “RA 1 in rappresentanza della figlia AP 1” (verbale, pag. 1). La giurisprudenza avendo specificato nel frattempo che in virtù dell'art.
318.
cpv. 1 CC la legittimazione attiva o passiva va riconosciuta in casi del
genere sia al detentore dell'autorità parentale sia al figlio minorenne (DTF
136.
III 365 segg.; RtiD I-2011 pag. 656 consid. 2), l'appello di AP 1 è senz'altro
proponibile.
4.
Il
Pretore ha accertato nella sentenza impugnata che come architetto dipendente il
marito guadagnava, al momento del divorzio (aprile del 2003), fr. 5085.65 mensili
netti e che dal novembre del 2005 egli riscuote indennità di disoccupazione per
una media di fr. 4722.90 mensili netti, oltre agli assegni familiari, ma
che volendo potrebbe conseguire un reddito di almeno fr. 5000.– mensili netti,
più gli assegni familiari. Il primo giudice ha appurato altresì che al momento
del divorzio il fabbisogno minimo del marito non eccedeva fr. 2724.35
mensili, mentre nel dicembre 2008 quello suo e della seconda moglie assommavano
a fr. 4136.70 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo
fr. 1500.–, pigione con spese accessorie fr. 950.–, premio della
cassa malati di lui fr. 275.70, di lei fr. 275.70, trasferte fr.
200.
–, leasing dell'automobile fr. 375.30, assicurazione sulla vita
fr. 167.75, quota sociale Rega fr. 3.30, assicurazione dell'automobile
fr. 154.30, assicurazione dello scooter fr. 28.80, imposta di
circolazione auto fr. 32.20, imposta di circolazione scooter
fr. 8.75, assicurazione __________ fr. 14.85, imposte fr. 150.–).
In simili circostanze egli ha ritenuto che la seconda moglie vada tenuta a
partecipare al mantenimento della famiglia con un'attività lucrativa a tempo
parziale che le permetterebbe di guadagnare almeno fr. 1500.– mensili.
Quanto al fabbisogno in denaro di AP 1, il Pretore l'ha calcolato in
fr. 2178.– mensili,
Ciò
posto, il primo giudice ha ricordato che al momento del divorzio la madre beneficiava
di entrate per complessivi fr. 3327.45 mensili e aveva un fabbisogno minimo
di fr. 3865.85 mensili, ma che nel frattempo le sue entrate sono aumentate
a complessivi fr. 4819.– mensili (fr. 2822.– dallo stipendio di
insegnante, fr. 795.– da indennità di disoccupazione, fr. 602.– dall'attività
di traduttrice indipendente, fr. 600.– dalla sublocazione di un locale nel
suo appartamento) e il suo fabbisogno minimo è lievemente diminuito a
fr. 3678.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore
affidatario fr. 1250.–, pigione con spese accessorie fr. 1267.– già dedotta
la quota compresa nel fabbisogno in denaro della figlia, posteggio
fr. 17.–, premio della cassa malati fr. 434.–, assicurazione dell'automobile
fr. 170.95, imposta di circolazione fr. 55.75, assicurazione dell'economia
domestica fr. 41.45, tassa acqua/fognatura/rifiuti fr. 92.40,
contributi AVS quale indipendente fr. 37.–, imposte fr. 312.45).
Constatato che essa ha un margine disponibile di oltre fr. 1100.– mensili
con cui può contribuire al mantenimento di AP 1, il Pretore ha calcolato che la
nuova coppia dispone, una volta sopperito al rispettivo fabbisogno, di
fr. 2364.– mensili, che ha ripartito a metà fra i due fratellastri, onde
un contributo alimentare per AP 1 di fr. 1180.– mensili (arrotondati) dal
febbraio del 2006.
5.
I
presupposti che legittimano una modifica del contributo per figli minorenni
(art. 286 cpv. 2 CC) sono già stati riassunti dal Pretore. In proposito basti
rammentare che a tal fine il giudice esamina se la situazione economica
dell'uno o dell'altro coniuge sia cambiata in modo ragguardevole e duraturo
rispetto al momento in cui il contributo è stato fissato. Decisivo è il
raffronto tra le condizioni in cui versavano le parti al momento del divorzio
e quelle in cui esse versano al momento dell'azione di modifica. Il giudice non deve fissare il contributo ex novo, ma
valutare equitativamente in che misura il cambiamento invocato si ripercuota
sulla sentenza di divorzio (RtiD I-2009 pag. 617 consid. 3 e 4, II-2004
pag. 601 consid. 1 a 8; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2009.163 del 23
ottobre 2011 consid. 4; DTF 137 III 606 consid. 4.1.1 con rinvii). Determinante
è il raffronto con la situazione al momento in cui l'attore ha promosso causa.
Successivi mutamenti possono nondimeno essere presi in considerazione nella
misura in cui connotano un ulteriore cambiamento ragguardevole e duraturo (cfr.
RtiD I-2006 pag. 666 consid. 10a).
6.
L'appellante
sottolinea che al momento in cui ha promosso l'azione l'attore non versava in
una situazione economica peggiore rispetto a quella in cui si trovava al momento
del divorzio. Essa si duole che il Pretore non abbia respinto l'azione entro
breve, che abbia aspettato mesi prima di chiudere l'istruttoria, che l'abbia
riaperta per esperire indagini d'ufficio solo nei confronti della madre e che
abbia atteso la nascita del secondo figlio dell'attore per statuire.
a) Che
al momento della litispendenza l'attore non si trovasse in una situazione economica
molto diversa rispetto al momento del divorzio è possibile, tant'è che il reddito
ipotetico accertato dal Pretore (fr. 5000.– mensili) è analogo a quello che figura
nella sentenza di divorzio (fr. 5085.65 netti). Sta di fatto che la
nascita di un secondo figlio (con il relativo obbligo di mantenimento) costituisce
una modifica ragguardevole per rapporto al momento del divorzio (DTF 137
III 606 consid. 4.2). Recriminazioni sulla durata della causa
non sussidiano quindi alla convenuta, se non per quanto attiene alla decorrenza
della modifica, su cui si tornerà in appresso (consid. 15). Si rammenti infine
che la nascita di J__________ è stata annunciata dall'attore al (secondo)
dibattimento finale (memoriale allegato al verbale del 4 aprile 2008) e su tale
circostanza l'interessata ha avuto modo di esprimersi in primo grado, oltre che
davanti a un'autorità di ricorso – come questa Camera – munita di pieno potere
cognitivo.
b) Ove
ravvisi le condizioni dell'art. 286 cpv. 2 CC (in concreto la nascita di un figlio),
il giudice fissa il nuovo contributo di mantenimento dopo aver aggiornato gli
elementi presi in
esame per il calcolo nel giudizio precedente (DTF 137 III 606
consid. 4.1.2), quand'anche essi non costituiscono un fatto nuovo (DTF 138 III
292.
consid. 11.1.1). Ciò vale in particolare per la capacità finanziaria dell'altro
genitore (art. 276 e 285 cpv. 1 CC). A ragione il Pretore ha quindi esaminato
tutte le allegazioni relative ai fabbisogni e ai redditi dei genitori e della
figlia.
7.
Per quanto attiene
alle entrate dell'attore, l'appellante sottolinea che al
momento in cui ha giudicato il Pretore l'interessato non percepiva più
indennità di disoccupazione, ma aveva cominciato a lavorare come architetto in
proprio. Con la nuova famiglia, poi, egli condurrebbe “una vita molto
agiata, senza privarsi di nulla”. Spettava a lui dunque – soggiunge l'appellante
– dimostrare i redditi conseguiti dalla nuova attività
indipendente e il Pretore avrebbe dovuto invitarlo a recare prove
anziché fondarsi su dati non più attuali. Ora, in merito al
guadagno da indipendente l'attore si è invero limitato ad affermare che la sua situazione
non era migliorata rispetto ai tempi del divorzio (memoriale allegato al verbale
del 30 gennaio 2007). E la convenuta non ha reagito (verbale del 30 gennaio
2007). Solo nel memoriale conclusivo prodotto al (secondo) dibattimento finale
essa ha addotto che la nuova attività della controparte era “molto redditizia”
(memoriale allegato al verbale del 4 aprile 2008, pag. 3 a metà). Toccava a lei
però sostanziare l'asserzione (cfr. Summermatter, Zur Abänderung von
Kinderalimenten, in: FamPra.ch 2012 pag. 49 n. 7c), mentre in realtà essa ha
sostenuto unicamente che l'attore non aveva dimostrato alcun calo dei propri
redditi, opponendosi finanche a ogni intervento d'ufficio del Pretore per
chiarire tale
aspetto
(osservazioni del 20 dicembre 2007, pag. 3 in fondo). Né si riscontrano elementi
agli atti che indizino “una vita molto agiata” dell'attore o il conseguimento
di redditi più elevati, come architetto in proprio, rispetto a quelli
conseguiti come dipendente. Al riguardo l'appello manca perciò di consistenza.
8.
L'appellante
contesta il reddito potenziale che il Pretore ha imputato all'attore, sostenendo che esso va fissato in almeno fr. 6100.–
mensili, pari all'ultimo stipendio da lui percepito prima di fare ricorso alla
disoccupazione. L'opinione non può essere condivisa.
Dal conteggio fornito dalla cassa disoccupazione risulta invero che il guadagno
assicurato dell'attore ammontava a fr. 6100.– mensili (doc. C). L'importo
è tuttavia indicato al lordo dei contributi sociali, sicché prima di licenziarsi
l'interessato doveva guadagnare attorno ai fr. 5400.– mensili. Il fatto poi che
un debitore alimentare rinunci a un'attività lucrativa ancora non significa che
a tale obbligato si possa automaticamente imputare un reddito virtuale identico
(DTF 128 III 4). Un guadagno ipotetico non va determinato in
astratto né ha, tanto meno, carattere di penalità (DTF 128 III 6 prima frase).
Dev'essere alla concreta portata dell'interessato, considerata l'età di lui, la
formazione professionale e lo stato di salute, oltre alla situazione sul
mercato del lavoro (DTF 130 III 542 consid. 3.2 con rinvii).
Nella
fattispecie, contrariamente a quanto asserisce l'appellante, il Pretore non stimato
il reddito ipotetico dell'attore in base alle indennità di disoccupazione. Ha
considerato invece l'età (39 anni), la formazione (architetto) e il buono stato
di salute dell'obbligato alimentare, giungendo a valutare una capacità
lucrativa di almeno fr. 5000.– mensili netti, assegni familiari non
compresi (sentenza impugnata, pag. 4 in alto). La convenuta evoca lo stipendio
percepito dall'attore prima di licenziarsi, ma non spiega perché l'apprezzamento
del Pretore sarebbe erroneo. Men che meno pretende che sul mercato del lavoro
un guadagno di fr. 6100.– netti mensili sia alla portata di un architetto come
l'interessato. Se si pensa poi che l'attore aveva raggiunto un livello
retributivo di circa fr. 5400.– mensili netti dopo sei anni di impiego
presso il medesimo datore di lavoro (doc. D, 2° foglio in alto), mal si
intravede come potrebbe guadagnare fr. 6100.– netti mensili come indipendente. Anche
in proposito la sentenza impugnata resiste quindi alla critica.
9.
Per
quanto riguarda la definizione dei contributi alimentari a carico dell'attore, giovi
ricordare anzitutto che all'obbligato alimentare
va lasciato almeno il minimo esistenziale del diritto esecutivo (DTF 135 III 67
consid. 2 con riferimenti, 127 III 68, 126 II 8, 123 III 8). Qualora si sia risposato nel frattempo, inoltre, l'obbligato può invocare solo la
garanzia del minimo esistenziale limitato alla sua persona (DTF 137 III 62 consid. 4.2.1;
I CCA, sentenza inc. 11.2008.169 del 7 agosto 2012, consid. 7a). In secondo luogo occorre rammentare che figli aventi un genitore comune hanno diritto nei confronti di lui a un
identico livello di vita, ma non nel senso di contributi identici, bensì di
contributi proporzionalmente uguali per rapporto ai loro fabbisogni oggettivi
(DTF 137 III 62 consid. 4.2.1 con rimandi; RtiD II-2010 pag. 626 verso l'alto
con rimandi). Ciò richiede di accertare il fabbisogno in denaro di J__________,
che il Pretore ha trascurato.
La
tabella 2008 correlata alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della
gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo (RDT 2008 pag.
53), applicabile al momento in cui ha statuito il Pretore e usata anche per definire
il fabbisogno in denaro di AP 1, prevedeva per un figlio unico di meno di sei
anni un fabbisogno medio di fr. 2010.– mensili. Dedotta la metà della posta per
cura e educazione (fr. 715.– mensili) che la madre presta in natura (RA 1 lavora
parzialmente fuori casa, come riconosce l'attore nelle sue osservazioni del 23
febbraio 2009), e adattata la spesa tabellare per l'alloggio di fr. 365.– al
costo effettivo di fr. 317.– (un terzo di fr. 950.– mensili: doc. H; Amt für Jugend und Berufsberatung des Kantons Zürich, Empfehlungen
zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000, pag. 13 in alto), il fabbisogno in denaro di J__________ risulta di fr. 1605.– mensili (arrotondati).
10.
Ciò premesso, occorre calcolare il
fabbisogno minimo dell'attore limitato alla sua persona (sopra, consid. 9 in principio). Secondo la cifra I/3 della tabella per il calcolo del minimo
di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (art. 93 LEF), valida dal 1°
gennaio 2001 al 31 dicembre 2008 (FU 2/2001 pag. 75), il
minimo esistenziale di base per un debitore sposato consiste – di regola –
nella metà dell'importo per coniugi di fr. 1550.– mensili, cui si aggiunge
la metà del costo dell'alloggio, senza riguardo a chi sia intestato il
contratto di locazione o a eventuali convenzioni interne fra coniugi sul
riparto delle spese comuni (cfr. DTF 130 III 765). Nella fattispecie un terzo
del costo dell'alloggio è già incluso nel fabbisogno in denaro di J__________
(sopra, consid. 9), di modo che la quota a carico dell'attore va limitata a un
terzo. La ripartizione paritaria delle spese esistenziali comuni tra coniugi
presuppone che l'altro coniuge sia in grado di far fronte autonomamente al
proprio minimo esistenziale (RtiD I-2008 pag. 1083 n. 63c), ciò che si
verifica in concreto: a fronte di un reddito ipotetico di fr. 1500.–
imputatole dal Pretore (sentenza impugnata, pag. 5), il fabbisogno minimo della
seconda moglie ammonta infatti a fr. 1367.30 mensili (fr. 775.– per
la metà del minimo di base comune, fr. 316.60 per un terzo della locazione,
fr. 275.70 per il premio della cassa malati). All'attore va riconosciuto così
un minimo di base di fr. 1091.60 mensili (metà di fr. 1550.– più un
terzo di fr. 950.–). A esso si aggiungono i supplementi indispensabili che
riguardano il solo debitore, in particolare i premi della cassa malati
obbligatoria (fr. 275.70, doc. H) e dell'assicurazione di previdenza
vincolata (un terzo di fr. 503.20: doc. H), che per un lavoratore indipendente
è da considerare indispensabile (von der
Mühll in: Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2ª edizione, n. 27 ad art. 93). Non rientrano invece nel minimo esistenziale
i premi delle assicurazioni facoltative (DTF 134 III 323), come l'assicurazione
alla Rega, né le imposte (DTF 126 III 93 in alto; tabella, n. III).
L'appellante
contesta la posta per il leasing dell'automobile (fr. 375.30 mensili) e i
costi di trasferta (fr. 200.– mensili) inseriti dal Pretore nel fabbisogno
minimo dell'attore, come pure le spese per lo scooter (fr. 37.55 mensili).
Secondo la cifra II/4d della citata tabella, nel minimo esistenziale del
debitore rientrano le spese fisse e variabili del veicolo utilizzato, escluso l'ammortamento
ma incluse eventuali rate di leasing (sentenza del Tribunale federale
5A_27/2010 del 15 aprile 2010, consid. 3.2.2) ove il mezzo sia necessario per l'esercizio
della sua professione (DTF 117 III 22, 104 III 73, 97 III 52), non comporti
costi più elevati di quelli medi riferiti a un veicolo adatto all'uso
professionale richiesto e non si possa imporre l'uso dei mezzi pubblici. Vista la professione dell'attore (architetto), nel caso specifico
l'uso di un veicolo privato per scopi professionali è giustificato, non fosse
che per le usuali trasferte sui cantieri. Né consta che l'attore potesse
procurarsi un veicolo con mezzi propri o che il costo del leasing sia
eccessivo. Quanto alle spese di trasferta, esse appaiono adeguate, l'interessato
risiedendo in una zona relativamente discosta. Non può essere riconosciuto
invece il costo dello scooter, l'automobile essendo sufficiente per le esigenze
professionali del debitore. Al minimo esistenziale dell'attore
va aggiunto così il premio dell'assicurazione
dell'automobile (fr. 154.35: doc. H), l'imposta di circolazione
(fr. 32.20: doc. H), i costi di trasferta (valutati dal Pretore in fr. 200.–:
sentenza impugnata, pag. 5) e il premio dell'assicurazione “__________”
(fr. 178.20 diviso 12: doc. H). In definitiva il minimo esistenziale dell'appellante
risulta pertanto di fr. 2312.– mensili.
11.
Relativamente al reddito della seconda moglie dell'attore, l'appellante
afferma che il Pretore ha proceduto a una stima del tutto arbitraria, omettendo
di accertare d'ufficio le sue entrate, contrariamente a quanto ha fatto per RA
1.
Essa sostiene altresì che D__________ deve contribuire alle spese dell'economia
domestica ed è tenuta a esercitare un'attività lucrativa a tempo pieno, anche
se è madre di un figlio in tenera età. A suo parere poi l'importo di fr. 1500.–
a lei imputato dal Pretore è “molto inferiore alle effettive disponibilità
della nuova moglie, stante il suo tenore di vita” (appello, pag. 10). In realtà
simili doglianze cadono nel vuoto, poiché secondo la giurisprudenza più
aggiornata (sopra, consid. 9) il nuovo coniuge del debitore non entra più in
linea di conto, se non ove sia chiamato – dandosene gli estremi – ad assistere
economicamente il debitore nei suoi obblighi di mantenimento verso i figli
avuti prima del matrimonio (art. 278 cpv. 2 CC). Tale eccezione richiede però tre
condizioni cumulative (richiamate nella sentenza del Tribunale federale
5A_352/2010 del 29 ottobre 2010 consid. 6.2.2):
– che le risorse dei
genitori siano insufficienti;
– che sia coperto il
fabbisogno minimo del coniuge dell'obbligato e dei suoi figli;
– che l'importo del
contributo non sia superiore a quello che sarebbe stato senza il matrimonio del
debitore.
Nel caso
specifico il secondo presupposto non è dato, giacché con il reddito virtuale
imputatole D__________ copre a malapena il proprio fabbisogno minimo (sotto,
consid. 13). Contrariamente a quanto reputa il Pretore (sentenza impugnata, pag.
5), costei non è tenuta quindi a estendere o a riprendere un'attività
lucrativa. La situazione economica della seconda moglie va considerata invece
per determinare la quota del fabbisogno in denaro dei figli comuni (nella
fattispecie J__________) da porre a carico dell'attore. In proposito l'appellante
si duole ancora una volta della mancanza di accertamenti, dimenticando però che
spettava anzitutto a lei sostanziare un reddito di D__________ più alto di
quello stimato dal Pretore (sopra, consid. 7). Né si deve dimenticare che essa
deve accudire al figlio J__________ (nato pochi mesi prima dell'emanazione
della sentenza impugnata) e che secondo giurisprudenza un genitore chiamato a occuparsi di un bambino può essere tenuto ad assumere
un'attività lucrativa a metà tempo – di regola – solo al momento in cui il
figlio compie 10 anni (DTF 115 II 10 consid. 3c e 11 consid. 5a,
ribaditi in DTF 135 III 158 consid. 3.1 e 3.2). In
circostanze del genere il reddito potenziale di fr. 1500.– imputato dal Pretore
appare addirittura favorevole all'appellante.
12.
Per
quanto si riferisce alle entrate e al fabbisogno minimo di RA 1, giustamente il
Pretore li ha accertati, la nascita del secondo figlio dell'attore imponendo al
giudice di aggiornare i dati della sentenza di divorzio (sopra, consid. 6b), anche
perché l'interessata ha cominciato a lavorare nel frattempo come insegnante. E
ove siano litigiose questioni legate allo statuto di minorenni il giudice non è
vincolato né alle allegazioni delle parti, né alle prove offerte, né alle
richieste di giudizio e chiarisce la fattispecie di propria iniziativa (DTF 128
III 413 in alto, 120 II 231 consid. 1c con rinvio, 118 II 294; Rep. 1995 pag.
146). Il Pretore non ha agito così “in maniera discriminatoria” né “arbitraria”
(appello, pag. 9).
Non a
torto l'appellante rimprovera al Pretore invece di averle conteggiato il
provento della sublocazione di un vano nel proprio appartamento (fr. 600.–
mensili) e, parallelamente, di avere ridotto il suo costo dell'alloggio a
fr. 1900.– mensili, penalizzandola due volte. Così facendo, in effetti, il
Pretore le ha riconosciuto un costo dell'alloggio di fr. 1300.– mensili, inclusa
la quota che rientra nel fabbisogno in denaro della figlia. Se si considera
tuttavia che al momento del divorzio RA 1 aveva esposto per sé e la figlia, con
l'accordo dell'attore, un costo dell'alloggio di fr. 1900.– mensili per
locazione e spese accessorie (doc. AA nell'inc. OA.2002.776), una decurtazione
di tale entità risulta eccessiva, tanto più a valere con effetto immediato
(cfr. DTF 129 III 526 consid. 3 per analogia). Si giustifica così di prescindere
dal ricavo della sublocazione. Non è il caso per converso di riconoscere a RA 1
e alla figlia un costo dell'alloggio maggiore di fr. 1900.– mensili (l'appellante
pretende fr. 2500.– mensili). Nelle circostanze
descritte il fabbisogno minimo di lei va confermato in fr. 3678.–
mensili (sopra, consid. 4), mentre le entrate di lei, calcolate dal Pretore in
fr. 4819.– mensili, si riducono a fr. 4219.– mensili.
Dal
certificato di salario di RA 1 allegato alla dichiarazione d'imposta 2006
(richiamata nel doc. 3) si evince che lo stipendio di insegnante considerato
dal Pretore (fr. 2822.– mensili) comprende gli assegni familiari da lei
percepiti per AP 1, pari a fr. 1008.– per il 2006, dopo che nel giugno di
quell'anno l'attore si era messo in proprio. In realtà bisogna toglierli dallo
stipendio, il quale si riduce a fr. 2738.– mensili (pari alla differenza
tra fr. 33 862.– e fr. 1008.–, diviso dodici), in modo da confrontare la
capacità contributiva dell'ex moglie con quella dell'attore (il cui reddito
ipotetico è stato valutato senza gli assegni familiari: sentenza impugnata,
pag. 4 in alto), tenendo calcolo dei contributi alimentari omologati in sede di
divorzio (sotto, consid. 13). Il reddito di RA 1 risulta in definitiva di fr.
4135.
– mensili (fr. 4219.– meno fr. 2822.– più fr. 2738.–).
13.
Per stabilire il contributo alimentare spettante a AP 1 occorre determinare
alla luce di quanto precede la disponibilità di ogni genitore e suddividere
quella dell'attore tra i figli in proporzione al loro fabbisogno in denaro,
dedotta la quota disponibile della madre (DTF 137 III 62 consid. 4.2.1 con
rimandi; v. anche RtiD II-2010 pag. 626 verso l'alto con rimandi). Il calcolo è il seguente:
Disponibilità
di RA 1 (consid. 12):
fr.
4135.
– (reddito) ./. fr. 3678.– (fabbisogno minimo) = fr. 457.– mensili
Fabbisogno in
denaro scoperto di AP 1 (sentenza impugnata, pag. 6):
fr.
2178.
– ./. fr. 457.– = fr. 1721.– mensili
Margine disponibile
di D__________ (consid. 10 e 11):
fr.
1500.
– (reddito) ./. fr. 1367.– (fabbisogno minimo) = fr. 133.– mensili
Fabbisogno in
denaro scoperto di J__________ (consid. 9):
fr.
1605.
– ./. fr. 133.– = fr. 1472.– mensili
Margine
disponibile dell'attore (consid. 7, 8 e 10):
fr.
5000.
– (reddito) ./. fr. 2312.– (fabbisogno minimo) = fr. 2688.– mensili
Quote scoperte
che l'attore sarebbe chiamato a finanziare:
fr. 1721.– (AP 1) + fr. 1472.– mensili (J__________)
= fr. 3193.– mensili
L'attore dovrebbe versare a AP 1:
fr.
2688.
– x 1721.– : 3193.– = fr. 1449.– mensili,
compreso
l'assegno familiare riscosso dalla madre.
L'attore deve
devolvere a J__________:
fr.
2688.
– x 1472.– : 3193.– = fr. 1239.– mensili,
compreso
l'eventuale assegno familiare riscosso dalla madre.
Tolto l'assegno
familiare, allora di fr. 183.– mensili, il contributo alimentare per l'appellante
risulta di fr. 1266.– (fr. 1449.– meno fr. 183.–), superiore a
quello di fr. 1180.– fissato nella sentenza impugnata, ma inferiore a
quello di fr. 1400.– (fino al 12° compleanno) stabilito nella sentenza di
divorzio. L'appello va accolto, in ultima analisi, fino a concorrenza di
fr. 1265.– mensili (arrotondati).
14.
L'appellante
si duole che il Pretore abbia stabilito un contributo alimentare invariato fino
alla maggiore età, senza prevedere gli usuali adeguamenti scalari previsti per altro
nella convenzione di divorzio, e fa valere che l'attore medesimo proponeva dal
13° al 18° compleanno un contributo di fr. 1260.– mensili, maggiore di
quello fissato nella sentenza. Ai fini del presente giudizio non occorre
esaminare tuttavia se il contributo alimentare sia da modificare dopo il 12°
compleanno di AP 1 (il 7 settembre 2012). Risulta infatti che il 20 aprile 2010 l'attore ha promosso una nuova azione di modifica riguardante il contributo per la figlia, in
esito alla quale il Pretore avrà modo di riesaminare la situazione successiva
all'inoltro della causa, in specie per quel che è delle spese connesse alla
nascita di J__________, che l'attore ha avuto dalla seconda moglie il 9 maggio
2011.
Non si deve disconoscere ad ogni modo che dal 1° gennaio 2009 il minimo
esistenziale di base per coppia è aumentato da fr. 1550.– a
fr. 1700.– mensili e quello per genitore affidatario da fr. 1250.– a
fr. 1350.– mensili (FU 68/2009 del 28 agosto 2009 pag. 6292), ciò che
riduce il margine disponibile dell'attore a fr. 2613.– mensili, quello dell'ex
moglie a fr. 357.– mensili e della seconda moglie a fr. 57.– mensili.
Sempre dal 1° gennaio 2009 inoltre l'assegno familiare per AP 1 è passato
a fr. 200.– mensili (art. 5 cpv. 1 LAFam [RS 836.2] e art. 3 della legge
cantonale sugli assegni di famiglia [RL 6.4.1.1]), sicché il contributo alimentare
a lei dovuto, secondo il calcolo esposto dianzi (consid. 13), si riduce a
fr. 1215.– mensili (arrotondati).
15.
Un'azione
del genitore volta alla modifica del contributo alimentare per il figlio può
esplicare effetti, al più presto, dal momento in cui è promossa (DTF 127 III
503.
con rimando a DTF 117 II 370 consid. 4c/aa e bb). Nella fattispecie il
Pretore ha stabilito di conseguenza, quantunque solo nei motivi, che la
riduzione del contributo per AP 1 decorre dal febbraio del 2006 (sentenza impugnata,
pag. 7, penultimo considerando). A ragione l'appellante fa notare nondimeno
che la situazione dell'attore è mutata, in pratica, solo con la nascita di J__________,
nel luglio del 2008. La diminuzione di reddito dovuta alla disdetta del
rapporto d'impiego e al periodo di disoccupazione, infatti, non è stata giudicata
determinante dal Pretore, che ha computato all'interessato un reddito ipotetico
analogo a quello conseguito al momento del divorzio (sentenza impugnata, pag. 4 in alto; sopra, consid. 6a). Coerentemente, in circostanze siffatte la riduzione del contributo alimentare
per AP 1 si giustifica soltanto dal 4 luglio 2008. Se ne conclude che, in
parziale accoglimento dell'appello, il contributo in favore della convenuta va
ridotto a fr. 1265.– mensili dal 4 luglio al 31 dicembre 2008 e
ulteriormente ridotto a fr. 1215.– mensili dopo di allora.
16.
Gli
oneri del giudizio odierno seguono la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2
CPC ticinese). L'appellante ottiene causa vinta sui contributi a lei dovuti dal
febbraio 2006 al giugno 2008 ed
esce
parzialmente vittoriosa su quelli successivi. In simili circostanze essa dovrebbe
sopportare un terzo degli oneri processuali, mentre il resto andrebbe a carico
del convenuto. Il quale, tuttavia, ha introdotto osservazioni tardive, ovvero irricevibili
(sopra, consid. 1), e va trattato come se non avesse risposto all'appello. Ciò
significa che non può essere considerato “soccombente” e non può essere tenuto
a versare oneri processuali né a corrispondere ripetibili (Rep. 1997 pag. 137
consid. 4; analogamente: sentenza del Tribunale federale 4P.134/1996 del 5
maggio 1997, consid. 5 e sentenza 4P.7/1999 del 4 maggio 1999, consid. 5). In
condizioni del genere tanto vale rinunciare anche al prelievo della quota di
spese che andrebbe a carico dell'appellante. Il giudizio odierno non incide in
maniera apprezzabile, per contro, sul dispositivo di prima sede sulla tassa di
giustizia, le spese e le ripetibili, che può rimanere invariato.
L'appellante
contesta invero l'ammontare delle ripetibili (ridotte) a lei assegnato dal
Pretore (fr. 300.–). Se non che, in caso di contestazioni patrimoniali – e tale
è manifestamente l'indennità per ripetibili – un appellante non può limitarsi a
domande indeterminate, ma deve cifrare le sue pretese (Rep. 1993 pag. 228, 1985
pag. 95 consid. 1; identico principio vige del resto in sede federale: Messmer/Imboden, Die eidgenössischen
Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurigo 1992, pag. 151 nota 9). In concreto la
convenuta censura l'ammontare dell'indennità riconosciutale dal primo giudice,
ma non indica nemmeno per ordine di grandezza la somma richiesta. Su questo
punto l'appello non adempie perciò i requisiti minimi dell'art. 309 cpv. 2
lett. e CPC ticinese e va dichiarato irricevibile.
17.
Circa
i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv.
1.
lett. d LTF), il valore litigioso supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini
dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto e il dispositivo
n. 1 della sentenza impugnata è così riformato:
La clausola n. 2 della convenzione sugli
effetti del divorzio omologata con la sentenza di divorzio emanata il 9 aprile
2003 fra AO 1 (1969) e RA 1 (1972) dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione
4, è modificata nel senso che il contributo alimentare dovuto da AO 1 alla
figlia AP 1 (2000) è fissato in fr. 1265.– mensili dal 4 luglio al 31
dicembre 2008 e in fr. 1215.– mensili dal 1° gennaio 2009 in poi, assegni familiari non compresi. Per il resto la sentenza rimane invariata.
2. Non si
riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
–;
–
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90
a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla
notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario
il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non
raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.
74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il
termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie,
ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster