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Decisione

11.2009.6

Modifica di un contributo alimentare per il figlio stabilito in una sentenza di divorzio qualora il coniuge debitore si sia risposato e abbia avuto un altro figlio

17 maggio 2013Italiano31 min

Source ti.ch

Fatti

i coniugi avevano pattuito l'affidamento della figlia AP 1 (nata il 7 settembre

2000) alla madre, con l'obbligo per il padre di versare a quest'ultima un

contributo alimentare indicizzato, ogni biennio, di fr. 1200.– mensili fino

al 6° compleanno, di fr. 1400.– mensili fino al 12° compleanno e di

fr. 1800.– mensili fino alla maggiore età o al termine di una formazione professionale

adeguata, eventuali assegni familiari non compresi. I coniugi, inoltre, avevano

vicendevolmente rinunciato a contributi alimentari.

B. Il 2

febbraio 2006 AO 1 ha convenuto RA 1 davanti al medesimo Pretore facendo valere

una diminuzione del proprio reddito in seguito a disdetta del rapporto di lavoro

e chiedendo la riduzione del contributo alimentare per AP 1 a fr. 840.– mensili fino al 6° compleanno, a fr. 980.– mensili fino al 12° compleanno, a

fr. 1260.– mensili fino alla maggiore età e a fr. 1400.– mensili fino

al termine di una formazione professionale adeguata. Al contraddittorio del 3

aprile 2006 egli ha precisato di avere convenuto l'ex moglie in rappresentanza

della figlia, la quale ha proposto di respingere l'azione. L'istruttoria, cominciata

quello stesso giorno, è terminata il 17 novembre 2006. Al dibattimento finale

del 30 gennaio 2007 l'attore ha confermato che nel frattempo la sua

situazione finanziaria non era sostanzialmente cambiata, nonostante avesse

avviato un'attività in proprio e, adducendo difficoltà a onorare il contributo

offerto con la petizione, si è rimesso “alla clemenza del giudice”. Da parte

sua la convenuta ha ribadito la sua proposta di rigettare l'azione. Il 28

aprile 2007 AO 1 si è risposato con D__________ (1977).

C. Con

ordinanza del 24 gennaio 2008 il Segretario assessore, accertato che gli atti

erano silenti sulla situazione finanziaria di RA 1, ha disposto il richiamo dell'incarto fiscale di lei e l'edizione di documentazione relativa ai

suoi redditi e al suo fabbisogno minimo. Il 4 aprile 2008 si è tenuto un nuovo

dibattimento finale davanti al Segretario assessore, in occasione del quale l'attore

ha comunicato di essere in attesa di un figlio, la cui nascita era prevista per

il luglio del 2008, dalla seconda moglie. La convenuta ha proposto una volta

ancora di respingere l'azione. Il 26 giugno 2008, preso atto della sentenza

pubblicata in DTF 134 I 184 relativa alla giurisdizione del Segretario assessore,

il Pretore ha offerto alle parti la possibilità di esperire un nuovo

dibattimento finale in sua presenza, opportunità cui le parti hanno rinunciato.

Il 4 luglio 2008 è nato J__________, figlio dell'attore e di D__________.

D. Statuendo con sentenza del 22 dicembre 2008, il Pretore ha

parzialmente accolto l'azione, nel senso che ha ridotto il contributo alimentare

per AP 1 a fr. 1180.– mensili indicizzati fino alla maggiore età,

“riservata l'applicazione dell'art. 277 cpv. 2 CC”, eventuali assegni familiari

non compresi. La tassa di giustizia di fr. 200.– e le spese di

fr. 150.– sono state poste per quattro quinti a carico dell'attore e per

il resto a carico della convenuta, con obbligo per il primo di rifondere alla

seconda fr. 300.– per ripetibili ridotte.

E. Contro

la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello dell'8

gennaio 2009 nel quale chiede che, in riforma del giudizio impugnato, l'azione

sia respinta o, in subordine, che il contributo sia ridotto unicamente dal

passaggio in giudicato della sentenza o, al più presto, dal luglio del 2008 e

sia fissato in importi (da stabilire dal giudice) scalari fino alla maggiore

età. Il 23 febbraio 2009 AO 1 ha inoltrato le proprie osservazioni all'appello.

Il 14 ottobre 2009, e l'11 marzo 2013 egli ha comunicato a questa Camera alcuni

cambiamenti della propria situazione economica, in particolare la nascita di

una seconda figlia e l'avvio di una nuova azione di modifica del contributo alimentare.

Considerandi

in diritto: 1. La decisione impugnata è stata

comunicata il 22 dicembre 2008, di modo che all'appello

continua ad applicarsi “il diritto in vigore al momento

della comunicazione della decisione” (art. 405 cpv. 1 CPC). Ora, la modifica di contributi alimentari stabiliti in favore di un figlio

nella sentenza di divorzio dei genitori andava trattata, fino al 31 dicembre

2010, con la procedura ordinaria dell'art. 419 cpv. 3 CPC ticinese (RtiD

I-2009 pag. 613 consid. 1). Il termine per appellare era pertanto quello

abituale di venti giorni (art. 308 cpv. 1 ticinese), come quello per formulare

osservazioni (art. 314 CPC ticinese). La decisione impugnata essendo stata

notificata alla convenuta il 29 dicembre 2008, in concreto l'appello, presentato l'8 gennaio 2009, risulta tempestivo. Le osservazioni all'appello,

consegnate alla posta solo il 24 febbraio 2009, si rivelano invece tardive e

pertanto irricevibili, l'appello essendo stato notificato all'attore il 23

gennaio 2009 (www.posta.ch/trackand­trace, informazioni inerenti al recapito __________).

Ciò vale a maggior ragione per le lettere del 14 ottobre 2009 e dell'11 marzo

2013.

2.

Il

Pretore ha emanato la propria sentenza con la procedura speciale degli art. 425

segg. CPC ticinese, cui soggiacevano fino al 31 dicembre 2010 le azioni di mantenimento

e quelle intese alla modifica del contributo alimentare per i figli (art. 279 e

286.

CC). Come detto (consid. 1), in realtà egli avrebbe dovuto applicare la

procedura ordinaria dell'art. 419 cpv. 3 CPC ticinese. Sta di fatto che in

concreto le parti non hanno subìto alcun pregiudizio:

il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, era senz'altro competente a

decidere e il principio del contraddittorio è stato ossequiato. Del resto la

procedura speciale degli art. 425 segg. CPC ticinese era sì “semplice e

rapida”, ma non meramente sommaria e non comportava alcuna restrizione nelle offerte

di prova (come prevedeva invece l'art. 366 CPC ticinese per le procedure

sommarie), né limitava il potere cognitivo del giudice alla verosimiglianza.

Era una procedura di merito (Breitschmid in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 1 in

fine ad art. 280), in esito alla quale il giudice

statuiva con piena cognizione. Nella fattispecie non si ravvisano quindi

ipotesi di annullabilità né, tanto meno, di

nullità (analogamente: RtiD I-2009 pag. 615 consid. 1f).

3.

Nella

fattispecie l'azione intesa alla modifica della sentenza di divorzio è stata

intentata nei confronti dell'ex moglie RA 1. All'udienza del 3 aprile 2006,

nondimeno, con l'accordo delle parti e del giudice l'attore ha modificato la designazione

della convenuta in “RA 1 in rappresentanza della figlia AP 1” (verbale, pag. 1). La giurisprudenza avendo specificato nel frattempo che in virtù dell'art.

318.

cpv. 1 CC la legittimazione attiva o passiva va riconosciuta in casi del

genere sia al detentore dell'autorità parentale sia al figlio minorenne (DTF

136.

III 365 segg.; RtiD I-2011 pag. 656 consid. 2), l'appello di AP 1 è senz'altro

proponibile.

4.

Il

Pretore ha accertato nella sentenza impugnata che come architetto dipendente il

marito guadagnava, al momento del divorzio (aprile del 2003), fr. 5085.65 mensili

netti e che dal novembre del 2005 egli riscuote indennità di disoccupazione per

una media di fr. 4722.90 mensili netti, oltre agli assegni familiari, ma

che volendo potrebbe conseguire un reddito di almeno fr. 5000.– mensili netti,

più gli assegni familiari. Il primo giudice ha appurato altresì che al momento

del divorzio il fabbisogno minimo del marito non eccedeva fr. 2724.35

mensili, mentre nel dicembre 2008 quello suo e della seconda moglie assommavano

a fr. 4136.70 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo

fr. 1500.–, pigione con spese accessorie fr. 950.–, premio della

cassa malati di lui fr. 275.70, di lei fr. 275.70, trasferte fr.

200.

–, leasing dell'automobile fr. 375.30, assicurazione sulla vita

fr. 167.75, quota sociale Rega fr. 3.30, assicurazione dell'automobile

fr. 154.30, assicurazione dello scooter fr. 28.80, imposta di

circolazione auto fr. 32.20, imposta di circolazione scooter

fr. 8.75, assicurazione __________ fr. 14.85, imposte fr. 150.–).

In simili circostanze egli ha ritenuto che la seconda moglie vada tenuta a

partecipare al mantenimento della famiglia con un'attività lucrativa a tempo

parziale che le permetterebbe di guadagnare almeno fr. 1500.– mensili.

Quanto al fabbisogno in denaro di AP 1, il Pretore l'ha calcolato in

fr. 2178.– mensili,

Ciò

posto, il primo giudice ha ricordato che al momento del divor­zio la madre beneficiava

di entrate per complessivi fr. 3327.45 mensili e aveva un fabbisogno minimo

di fr. 3865.85 mensili, ma che nel frattempo le sue entrate sono aumentate

a complessivi fr. 4819.– mensili (fr. 2822.– dallo stipendio di

insegnante, fr. 795.– da indennità di disoccupazione, fr. 602.– dall'attività

di traduttrice indipendente, fr. 600.– dalla sublocazione di un locale nel

suo appartamento) e il suo fabbisogno minimo è lievemente diminuito a

fr. 3678.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore

affidatario fr. 1250.–, pigione con spese accessorie fr. 1267.– già dedotta

la quota compresa nel fabbisogno in denaro della figlia, posteggio

fr. 17.–, premio della cassa malati fr. 434.–, assicurazione dell'automobile

fr. 170.95, imposta di circolazione fr. 55.75, assicurazione dell'economia

domestica fr. 41.45, tassa acqua/fognatura/rifiuti fr. 92.40,

contributi AVS quale indipendente fr. 37.–, imposte fr. 312.45).

Constatato che essa ha un margine disponibile di oltre fr. 1100.– mensili

con cui può contribuire al mantenimento di AP 1, il Pretore ha calcolato che la

nuova coppia dispone, una volta sopperito al rispettivo fabbisogno, di

fr. 2364.– mensili, che ha ripartito a metà fra i due fratellastri, onde

un contributo alimentare per AP 1 di fr. 1180.– mensili (arrotondati) dal

febbraio del 2006.

5.

I

presupposti che legittimano una modifica del contributo per figli minorenni

(art. 286 cpv. 2 CC) sono già stati riassunti dal Pretore. In proposito basti

rammentare che a tal fine il giudice esamina se la situazione economica

dell'uno o dell'altro coniuge sia cambiata in modo ragguardevole e duraturo

rispetto al momento in cui il contributo è stato fissato. Decisivo è il

raffronto tra le condizioni in cui versavano le parti al mo­mento del divorzio

e quelle in cui esse versano al momento dell'azione di modifica. Il giudice non deve fissare il contributo ex novo, ma

valutare equitativamente in che misura il cambiamento invocato si ripercuota

sulla sentenza di divorzio (RtiD I-2009 pag. 617 consid. 3 e 4, II-2004

pag. 601 consid. 1 a 8; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2009.163 del 23

ottobre 2011 consid. 4; DTF 137 III 606 consid. 4.1.1 con rinvii). Determinante

è il raffronto con la situazione al momento in cui l'attore ha promosso causa.

Successivi mutamenti possono nondimeno essere presi in considerazione nella

misura in cui connotano un ulteriore cambiamento ragguardevole e duraturo (cfr.

RtiD I-2006 pag. 666 consid. 10a).

6.

L'appellante

sottolinea che al momento in cui ha promosso l'azione l'attore non versava in

una situazione economica peggiore rispetto a quella in cui si trovava al momento

del divorzio. Essa si duole che il Pretore non abbia respinto l'azione entro

breve, che abbia aspettato mesi prima di chiudere l'istruttoria, che l'abbia

riaperta per esperire indagini d'ufficio solo nei confronti della madre e che

abbia atteso la nascita del secondo figlio dell'attore per statuire.

a) Che

al momento della litispendenza l'attore non si trovasse in una situazione economica

molto diversa rispetto al momento del divorzio è possibile, tant'è che il reddito

ipotetico accertato dal Pretore (fr. 5000.– mensili) è analogo a quello che figura

nella sentenza di divorzio (fr. 5085.65 netti). Sta di fatto che la

nascita di un secondo figlio (con il relativo obbligo di mantenimento) costituisce

una modifica ragguardevole per rapporto al momento del divorzio (DTF 137

III 606 consid. 4.2). Recriminazioni sulla durata della causa

non sussidiano quindi alla convenuta, se non per quanto attiene alla decorrenza

della modifica, su cui si tornerà in appresso (consid. 15). Si rammenti infine

che la nascita di J__________ è stata annunciata dall'attore al (secondo)

dibattimento finale (memoriale allegato al verbale del 4 aprile 2008) e su tale

circostanza l'interessata ha avuto modo di esprimersi in primo grado, oltre che

davanti a un'autorità di ricorso – come questa Camera – munita di pieno potere

cognitivo.

b) Ove

ravvisi le condizioni dell'art. 286 cpv. 2 CC (in concreto la nascita di un figlio),

il giudice fissa il nuovo contributo di mantenimento dopo aver aggiornato gli

elementi presi in

esame per il calcolo nel giudizio precedente (DTF 137 III 606

consid. 4.1.2), quand'anche essi non costituiscono un fatto nuovo (DTF 138 III

292.

consid. 11.1.1). Ciò vale in particolare per la capacità finanziaria dell'altro

genitore (art. 276 e 285 cpv. 1 CC). A ragione il Pretore ha quindi esaminato

tutte le allegazioni relative ai fabbisogni e ai redditi dei genitori e della

figlia.

7.

Per quanto attiene

alle entrate dell'attore, l'appellante sottolinea che al

momento in cui ha giudicato il Pretore l'interessato non percepiva più

indennità di disoccupazione, ma aveva cominciato a lavorare come architetto in

proprio. Con la nuova famiglia, poi, egli condurrebbe “una vita molto

agiata, senza privarsi di nulla”. Spettava a lui dunque – soggiunge l'appellante

– dimostrare i redditi conseguiti dalla nuova attività

indipendente e il Pretore avrebbe dovuto invitarlo a recare prove

anziché fondarsi su dati non più attuali. Ora, in merito al

guadagno da indipendente l'attore si è invero limitato ad affermare che la sua situazione

non era migliorata rispetto ai tempi del divorzio (memoriale allegato al verbale

del 30 gennaio 2007). E la convenuta non ha reagito (verbale del 30 gennaio

2007). Solo nel memoriale conclusivo prodotto al (secondo) dibattimento finale

essa ha addotto che la nuova attività della controparte era “molto redditizia”

(memoriale allegato al verbale del 4 aprile 2008, pag. 3 a metà). Toccava a lei

però sostanziare l'asserzione (cfr. Summermatter, Zur Abänderung von

Kinderalimenten, in: FamPra.ch 2012 pag. 49 n. 7c), mentre in realtà essa ha

sostenuto unicamente che l'attore non aveva dimostrato alcun calo dei propri

redditi, opponendosi finanche a ogni intervento d'ufficio del Pretore per

chiarire tale

aspetto

(osservazioni del 20 dicembre 2007, pag. 3 in fondo). Né si riscontrano elementi

agli atti che indizino “una vita molto agiata” dell'attore o il conseguimento

di redditi più elevati, come architetto in proprio, rispetto a quelli

conseguiti come dipendente. Al riguardo l'appello manca perciò di consistenza.

8.

L'appellante

contesta il reddito potenziale che il Pretore ha imputato all'attore, sostenendo che esso va fissato in almeno fr. 6100.–

mensili, pari all'ultimo stipendio da lui percepito prima di fare ricorso alla

disoccupazione. L'opinione non può essere condivisa.

Dal conteggio fornito dalla cassa disoccupazione risulta invero che il guadagno

assicurato dell'attore ammontava a fr. 6100.– mensili (doc. C). L'importo

è tuttavia indicato al lordo dei contributi sociali, sicché prima di licenziarsi

l'interessato doveva guadagnare attorno ai fr. 5400.– mensili. Il fatto poi che

un debitore alimentare rinunci a un'attività lucrativa ancora non significa che

a tale obbligato si possa automaticamente imputare un reddito virtuale identico

(DTF 128 III 4). Un guadagno ipotetico non va determinato in

astratto né ha, tanto meno, carattere di penalità (DTF 128 III 6 prima frase).

Dev'essere alla concreta portata dell'interessato, considerata l'età di lui, la

formazione professionale e lo stato di salute, oltre alla situazione sul

mercato del lavoro (DTF 130 III 542 consid. 3.2 con rinvii).

Nella

fattispecie, contrariamente a quanto asserisce l'appellante, il Pretore non stimato

il reddito ipotetico dell'attore in base alle indennità di disoccupazione. Ha

considerato invece l'età (39 anni), la formazione (architetto) e il buono stato

di salute dell'obbligato alimentare, giungendo a valutare una capacità

lucrativa di almeno fr. 5000.– mensili netti, assegni familiari non

compresi (sentenza impugnata, pag. 4 in alto). La convenuta evoca lo stipendio

percepito dall'attore prima di licenziarsi, ma non spiega perché l'apprezzamento

del Pretore sarebbe erroneo. Men che meno pretende che sul mercato del lavoro

un guadagno di fr. 6100.– netti mensili sia alla portata di un architetto come

l'interessato. Se si pensa poi che l'attore aveva raggiunto un livello

retributivo di circa fr. 5400.– mensili netti dopo sei anni di impiego

presso il medesimo datore di lavoro (doc. D, 2° foglio in alto), mal si

intravede come potrebbe guadagnare fr. 6100.– netti mensili come indipendente. Anche

in proposito la sentenza impugnata resiste quindi alla critica.

9.

Per

quanto riguarda la definizione dei contributi alimentari a carico dell'attore, giovi

ricordare anzitutto che all'obbligato alimentare

va lasciato almeno il minimo esistenziale del diritto esecutivo (DTF 135 III 67

consid. 2 con riferimenti, 127 III 68, 126 II 8, 123 III 8). Qualora si sia risposato nel frattempo, inoltre, l'obbligato può invocare solo la

garanzia del minimo esistenziale limitato alla sua persona (DTF 137 III 62 consid. 4.2.1;

I CCA, sentenza inc. 11.2008.169 del 7 agosto 2012, consid. 7a). In secondo luogo occorre rammentare che figli aventi un genitore comune hanno diritto nei confronti di lui a un

identico livello di vita, ma non nel senso di contributi identici, bensì di

contributi proporzionalmente uguali per rapporto ai loro fabbisogni oggettivi

(DTF 137 III 62 consid. 4.2.1 con rimandi; RtiD II-2010 pag. 626 verso l'alto

con rimandi). Ciò richiede di accertare il fabbisogno in denaro di J__________,

che il Pretore ha trascurato.

La

tabella 2008 correlata alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della

gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo (RDT 2008 pag.

53), applicabile al momento in cui ha statuito il Pretore e usata anche per definire

il fabbisogno in denaro di AP 1, prevedeva per un figlio unico di meno di sei

anni un fabbisogno medio di fr. 2010.– mensili. Dedotta la metà della posta per

cura e educazione (fr. 715.– mensili) che la madre presta in natura (RA 1 lavora

parzialmente fuori casa, come riconosce l'attore nelle sue osservazioni del 23

febbraio 2009), e adattata la spesa tabellare per l'alloggio di fr. 365.– al

costo effettivo di fr. 317.– (un terzo di fr. 950.– mensili: doc. H; Amt für Jugend und Berufsberatung des Kantons Zürich, Empfehlungen

zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000, pag. 13 in alto), il fabbisogno in denaro di J__________ risulta di fr. 1605.– mensili (arrotondati).

10.

Ciò premesso, occorre calcolare il

fabbisogno minimo dell'attore limitato alla sua persona (sopra, consid. 9 in principio). Secondo la cifra I/3 della tabella per il calcolo del minimo

di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (art. 93 LEF), valida dal 1°

gennaio 2001 al 31 dicembre 2008 (FU 2/2001 pag. 75), il

minimo esistenziale di base per un debitore sposato consiste – di regola –

nella metà dell'importo per coniugi di fr. 1550.– mensili, cui si aggiunge

la metà del costo dell'alloggio, senza riguardo a chi sia intestato il

contratto di locazione o a eventuali convenzioni interne fra coniugi sul

riparto delle spese comuni (cfr. DTF 130 III 765). Nella fattispecie un terzo

del costo dell'alloggio è già incluso nel fabbisogno in denaro di J__________

(sopra, consid. 9), di modo che la quota a carico dell'attore va limitata a un

terzo. La ripartizione paritaria delle spese esistenziali comuni tra coniugi

presuppone che l'altro coniuge sia in grado di far fronte autonomamente al

proprio minimo esistenziale (RtiD I-2008 pag. 1083 n. 63c), ciò che si

verifica in concreto: a fronte di un reddito ipotetico di fr. 1500.–

imputatole dal Pretore (sentenza impugnata, pag. 5), il fabbisogno minimo della

seconda moglie ammonta infatti a fr. 1367.30 mensili (fr. 775.– per

la metà del minimo di base comune, fr. 316.60 per un terzo della locazione,

fr. 275.70 per il premio della cassa malati). All'attore va riconosciuto così

un minimo di base di fr. 1091.60 mensili (metà di fr. 1550.– più un

terzo di fr. 950.–). A esso si aggiungono i supplementi indispensabili che

riguardano il solo debitore, in particolare i premi della cassa malati

obbligatoria (fr. 275.70, doc. H) e dell'assicura­zione di previdenza

vincolata (un terzo di fr. 503.20: doc. H), che per un lavoratore indipendente

è da considerare indispensabile (von der

Mühll in: Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2ª edizione, n. 27 ad art. 93). Non rientrano invece nel minimo esistenziale

i premi delle assicurazioni facoltative (DTF 134 III 323), come l'assicurazione

alla Rega, né le imposte (DTF 126 III 93 in alto; tabella, n. III).

L'appellante

contesta la posta per il leasing dell'automobile (fr. 375.30 mensili) e i

costi di trasferta (fr. 200.– mensili) inseriti dal Pretore nel fabbisogno

minimo dell'attore, come pure le spese per lo scooter (fr. 37.55 mensili).

Secondo la cifra II/4d della citata tabella, nel minimo esistenziale del

debitore rientrano le spese fisse e variabili del veicolo utilizzato, escluso l'ammortamento

ma incluse eventuali rate di leasing (sentenza del Tribunale federale

5A_27/2010 del 15 aprile 2010, consid. 3.2.2) ove il mezzo sia necessario per l'esercizio

della sua professione (DTF 117 III 22, 104 III 73, 97 III 52), non comporti

costi più elevati di quelli medi riferiti a un veicolo adatto all'uso

professionale richiesto e non si possa imporre l'uso dei mezzi pubblici. Vista la professione dell'attore (architetto), nel caso specifico

l'uso di un veicolo privato per scopi professionali è giustificato, non fosse

che per le usuali trasferte sui cantieri. Né consta che l'attore potesse

procurarsi un veicolo con mezzi propri o che il costo del leasing sia

eccessivo. Quanto alle spese di trasferta, esse appaiono adeguate, l'interessato

risiedendo in una zona relativamente discosta. Non può essere riconosciuto

invece il costo dello scooter, l'automobile essendo sufficiente per le esigenze

professionali del debitore. Al minimo esistenziale dell'attore

va aggiunto così il premio dell'assicurazione

dell'automobile (fr. 154.35: doc. H), l'imposta di circolazione

(fr. 32.20: doc. H), i costi di trasferta (valutati dal Pretore in fr. 200.–:

sentenza impugnata, pag. 5) e il premio dell'assicurazione “__________”

(fr. 178.20 diviso 12: doc. H). In definitiva il minimo esistenziale dell'appellante

risulta pertanto di fr. 2312.– mensili.

11.

Relativamente al reddito della seconda moglie dell'attore, l'ap­pel­lante

afferma che il Pretore ha proceduto a una stima del tutto arbitraria, omettendo

di accertare d'ufficio le sue entrate, contrariamente a quanto ha fatto per RA

1.

Essa sostiene altresì che D__________ deve contribuire alle spese dell'economia

domestica ed è tenuta a esercitare un'attività lucrativa a tempo pieno, anche

se è madre di un figlio in tenera età. A suo parere poi l'importo di fr. 1500.–

a lei imputato dal Pretore è “molto inferiore alle effettive disponibilità

della nuova moglie, stante il suo tenore di vita” (appello, pag. 10). In realtà

simili doglianze cadono nel vuoto, poiché secondo la giurisprudenza più

aggiornata (sopra, consid. 9) il nuovo coniuge del debitore non entra più in

linea di conto, se non ove sia chiamato – dandosene gli estremi – ad assistere

economicamente il debitore nei suoi obblighi di mantenimento verso i figli

avuti prima del matrimonio (art. 278 cpv. 2 CC). Tale eccezione richiede però tre

condizioni cumulative (richiamate nella sentenza del Tribunale federale

5A_352/2010 del 29 ottobre 2010 consid. 6.2.2):

– che le risorse dei

genitori siano insufficienti;

– che sia coperto il

fabbisogno minimo del coniuge dell'obbligato e dei suoi figli;

– che l'importo del

contributo non sia superiore a quello che sarebbe stato senza il matrimonio del

debitore.

Nel caso

specifico il secondo presupposto non è dato, giacché con il reddito virtuale

imputatole D__________ copre a malapena il proprio fabbisogno minimo (sotto,

consid. 13). Contrariamente a quanto reputa il Pretore (sentenza impugnata, pag.

5), costei non è tenuta quindi a estendere o a riprendere un'at­tività

lucrativa. La situazione economica della seconda moglie va considerata invece

per determinare la quota del fabbisogno in denaro dei figli comuni (nella

fattispecie J__________) da porre a carico dell'attore. In proposito l'appellante

si duole ancora una volta della mancanza di accertamenti, dimenticando però che

spettava anzitutto a lei sostanziare un reddito di D__________ più alto di

quello stimato dal Pretore (sopra, consid. 7). Né si deve dimenticare che essa

deve accudire al figlio J__________ (nato pochi mesi prima dell'emanazione

della sentenza impugnata) e che secondo giurisprudenza un genitore chiamato a occuparsi di un bambino può essere tenuto ad assumere

un'attività lucrativa a metà tempo – di regola – solo al momento in cui il

figlio compie 10 anni (DTF 115 II 10 consid. 3c e 11 consid. 5a,

ribaditi in DTF 135 III 158 consid. 3.1 e 3.2). In

circostanze del genere il reddito potenziale di fr. 1500.– imputato dal Pretore

appare addirittura favorevole all'appellante.

12.

Per

quanto si riferisce alle entrate e al fabbisogno minimo di RA 1, giustamente il

Pretore li ha accertati, la nascita del secondo figlio dell'attore imponendo al

giudice di aggiornare i dati della sentenza di divorzio (sopra, consid. 6b), anche

perché l'interessata ha cominciato a lavorare nel frattempo come insegnante. E

ove siano litigiose questioni legate allo statuto di minorenni il giudice non è

vincolato né alle allegazioni delle parti, né alle prove offerte, né alle

richieste di giudizio e chiarisce la fattispecie di propria iniziativa (DTF 128

III 413 in alto, 120 II 231 consid. 1c con rinvio, 118 II 294; Rep. 1995 pag.

146). Il Pretore non ha agito così “in maniera discriminatoria” né “arbitraria”

(appello, pag. 9).

Non a

torto l'appellante rimprovera al Pretore invece di averle conteggiato il

provento della sublocazione di un vano nel proprio appartamento (fr. 600.–

mensili) e, parallelamente, di avere ridotto il suo costo dell'alloggio a

fr. 1900.– mensili, penalizzandola due volte. Così facendo, in effetti, il

Pretore le ha riconosciuto un costo dell'alloggio di fr. 1300.– mensili, inclusa

la quota che rientra nel fabbisogno in denaro della figlia. Se si considera

tuttavia che al momento del divorzio RA 1 aveva esposto per sé e la figlia, con

l'accordo dell'attore, un costo dell'alloggio di fr. 1900.– mensili per

locazione e spese accessorie (doc. AA nell'inc. OA.2002.776), una decurtazione

di tale entità risulta eccessiva, tanto più a valere con effetto immediato

(cfr. DTF 129 III 526 consid. 3 per analogia). Si giustifica così di prescindere

dal ricavo della sublocazione. Non è il caso per converso di riconoscere a RA 1

e alla figlia un costo dell'alloggio mag­giore di fr. 1900.– mensili (l'appellante

pretende fr. 2500.– mensili). Nelle circostanze

descritte il fabbisogno minimo di lei va confermato in fr. 3678.–

mensili (sopra, consid. 4), mentre le entrate di lei, calcolate dal Pretore in

fr. 4819.– mensili, si riducono a fr. 4219.– mensili.

Dal

certificato di salario di RA 1 allegato alla dichiarazione d'imposta 2006

(richiamata nel doc. 3) si evince che lo stipendio di insegnante considerato

dal Pretore (fr. 2822.– mensili) comprende gli assegni familiari da lei

percepiti per AP 1, pari a fr. 1008.– per il 2006, dopo che nel giugno di

quell'anno l'attore si era messo in proprio. In realtà bisogna toglierli dallo

stipendio, il quale si riduce a fr. 2738.– mensili (pari alla differenza

tra fr. 33 862.– e fr. 1008.–, diviso dodici), in modo da confrontare la

capacità contributiva dell'ex moglie con quella dell'attore (il cui reddito

ipotetico è stato valutato senza gli assegni familiari: sentenza impugnata,

pag. 4 in alto), tenendo calcolo dei contributi alimentari omologati in sede di

divorzio (sotto, consid. 13). Il reddito di RA 1 risulta in definitiva di fr.

4135.

– mensili (fr. 4219.– meno fr. 2822.– più fr. 2738.–).

13.

Per stabilire il contributo alimentare spettante a AP 1 occorre determinare

alla luce di quanto precede la disponibilità di ogni genitore e suddividere

quella dell'attore tra i figli in proporzione al loro fabbisogno in denaro,

dedotta la quota disponibile della madre (DTF 137 III 62 consid. 4.2.1 con

rimandi; v. anche RtiD II-2010 pag. 626 verso l'alto con rimandi). Il calcolo è il seguente:

Disponibilità

di RA 1 (consid. 12):

fr.

4135.

– (reddito) ./. fr. 3678.– (fabbisogno minimo) = fr. 457.– mensili

Fabbisogno in

denaro scoperto di AP 1 (sentenza impugnata, pag. 6):

fr.

2178.

– ./. fr. 457.– = fr. 1721.– mensili

Margine disponibile

di D__________ (consid. 10 e 11):

fr.

1500.

– (reddito) ./. fr. 1367.– (fabbisogno minimo) = fr. 133.– mensili

Fabbisogno in

denaro scoperto di J__________ (consid. 9):

fr.

1605.

– ./. fr. 133.– = fr. 1472.– mensili

Margine

disponibile dell'attore (consid. 7, 8 e 10):

fr.

5000.

– (reddito) ./. fr. 2312.– (fabbisogno minimo) = fr. 2688.– mensili

Quote scoperte

che l'attore sarebbe chiamato a finanziare:

fr. 1721.– (AP 1) + fr. 1472.– mensili (J__________)

= fr. 3193.– mensili

L'attore dovrebbe versare a AP 1:

fr.

2688.

– x 1721.– : 3193.– = fr. 1449.– mensili,

compreso

l'assegno familiare riscosso dalla madre.

L'attore deve

devolvere a J__________:

fr.

2688.

– x 1472.– : 3193.– = fr. 1239.– mensili,

compreso

l'eventuale assegno familiare riscosso dalla madre.

Tolto l'assegno

familiare, allora di fr. 183.– mensili, il contributo alimentare per l'appellante

risulta di fr. 1266.– (fr. 1449.– meno fr. 183.–), superiore a

quello di fr. 1180.– fissato nella sentenza impugnata, ma inferiore a

quello di fr. 1400.– (fino al 12° compleanno) stabilito nella sentenza di

divorzio. L'appel­lo va accolto, in ultima analisi, fino a concorrenza di

fr. 1265.– mensili (arroton­dati).

14.

L'appellante

si duole che il Pretore abbia stabilito un contributo alimentare invariato fino

alla maggiore età, senza prevedere gli usuali adeguamenti scalari previsti per altro

nella convenzione di divorzio, e fa valere che l'attore medesimo proponeva dal

13° al 18° compleanno un contributo di fr. 1260.– mensili, maggiore di

quello fissato nella sentenza. Ai fini del presente giudizio non occorre

esaminare tuttavia se il contributo alimentare sia da modificare dopo il 12°

compleanno di AP 1 (il 7 settembre 2012). Risulta infatti che il 20 aprile 2010 l'attore ha promosso una nuova azione di modifica riguardante il contributo per la figlia, in

esito alla quale il Pretore avrà modo di riesaminare la situazione successiva

all'inoltro della causa, in specie per quel che è delle spese connesse alla

nascita di J__________, che l'attore ha avuto dalla seconda moglie il 9 maggio

2011.

Non si deve disconoscere ad ogni modo che dal 1° gennaio 2009 il minimo

esistenziale di base per coppia è aumentato da fr. 1550.– a

fr. 1700.– mensili e quello per genitore affidatario da fr. 1250.– a

fr. 1350.– mensili (FU 68/2009 del 28 agosto 2009 pag. 6292), ciò che

riduce il margine disponibile dell'attore a fr. 2613.– mensili, quello dell'ex

moglie a fr. 357.– mensili e della seconda moglie a fr. 57.– mensili.

Sempre dal 1° gennaio 2009 inoltre l'assegno familiare per AP 1 è passato

a fr. 200.– mensili (art. 5 cpv. 1 LAFam [RS 836.2] e art. 3 della legge

cantonale sugli assegni di famiglia [RL 6.4.1.1]), sicché il contributo alimentare

a lei dovuto, secondo il calcolo esposto dianzi (consid. 13), si riduce a

fr. 1215.– mensili (arrotondati).

15.

Un'azione

del genitore volta alla modifica del contributo alimentare per il figlio può

esplicare effetti, al più presto, dal momento in cui è promossa (DTF 127 III

503.

con rimando a DTF 117 II 370 consid. 4c/aa e bb). Nella fattispecie il

Pretore ha stabilito di conseguenza, quantunque solo nei motivi, che la

riduzione del contributo per AP 1 decorre dal febbraio del 2006 (sentenza impugnata,

pag. 7, penultimo considerando). A ragione l'appellante fa notare nondimeno

che la situazione dell'attore è mutata, in pratica, solo con la nascita di J__________,

nel luglio del 2008. La diminuzione di reddito dovuta alla disdetta del

rapporto d'impiego e al periodo di disoccupazione, infatti, non è stata giudicata

determinante dal Pretore, che ha computato all'interessato un reddito ipotetico

analogo a quello conseguito al momento del divorzio (sentenza impugnata, pag. 4 in alto; sopra, consid. 6a). Coerentemente, in circostanze siffatte la riduzione del contributo alimentare

per AP 1 si giustifica soltanto dal 4 luglio 2008. Se ne conclude che, in

parziale accoglimento dell'appello, il contributo in favore della convenuta va

ridotto a fr. 1265.– mensili dal 4 luglio al 31 dicembre 2008 e

ulteriormente ridotto a fr. 1215.– mensili dopo di allora.

16.

Gli

oneri del giudizio odierno seguono la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2

CPC ticinese). L'appellante ottiene causa vinta sui contributi a lei dovuti dal

febbraio 2006 al giugno 2008 ed

esce

parzialmente vittoriosa su quelli successivi. In simili circostanze essa dovrebbe

sopportare un terzo degli oneri processuali, mentre il resto andrebbe a carico

del convenuto. Il quale, tuttavia, ha introdotto osservazioni tardive, ovvero irricevibili

(sopra, consid. 1), e va trattato come se non avesse risposto all'appello. Ciò

significa che non può essere considerato “soccombente” e non può essere tenuto

a versare oneri processuali né a corrispondere ripetibili (Rep. 1997 pag. 137

consid. 4; analogamente: sentenza del Tribunale federale 4P.134/1996 del 5

maggio 1997, consid. 5 e sentenza 4P.7/1999 del 4 maggio 1999, consid. 5). In

condizioni del genere tanto vale rinunciare anche al prelievo della quota di

spese che andrebbe a carico dell'appellante. Il giudizio odierno non incide in

maniera apprezzabile, per contro, sul dispositivo di prima sede sulla tassa di

giustizia, le spese e le ripetibili, che può rimanere invariato.

L'appellante

contesta invero l'ammontare delle ripetibili (ridotte) a lei assegnato dal

Pretore (fr. 300.–). Se non che, in caso di contestazioni patrimoniali – e tale

è manifestamente l'indennità per ripetibili – un appellante non può limitarsi a

domande indeterminate, ma deve cifrare le sue pretese (Rep. 1993 pag. 228, 1985

pag. 95 consid. 1; identico principio vige del resto in sede federale: Messmer/Imboden, Die eidgenössischen

Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurigo 1992, pag. 151 nota 9). In concreto la

convenuta censura l'ammontare dell'indennità riconosciutale dal primo giudice,

ma non indica nemmeno per ordine di grandezza la somma richiesta. Su questo

punto l'appello non adempie perciò i requisiti minimi dell'art. 309 cpv. 2

lett. e CPC ticinese e va dichiarato irricevibile.

17.

Circa

i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv.

1.

lett. d LTF), il valore litigioso supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini

dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto e il dispositivo

n. 1 della sentenza impugnata è così riformato:

La clausola n. 2 della convenzione sugli

effetti del divorzio omologata con la sentenza di divorzio emanata il 9 aprile

2003 fra AO 1 (1969) e RA 1 (1972) dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione

4, è modificata nel senso che il contributo alimentare dovuto da AO 1 alla

figlia AP 1 (2000) è fissato in fr. 1265.– mensili dal 4 luglio al 31

dicembre 2008 e in fr. 1215.– mensili dal 1° gennaio 2009 in poi, assegni familiari non compresi. Per il resto la sentenza rimane invariata.

2. Non si

riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3. Intimazione:

–;

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90

a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla

notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario

il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso

ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non

raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.

74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro

lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il

termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie,

ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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