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Decisione

11.2009.60

Stralcio dai ruoli di un appello e di una richiesta di assistenza giudiziaria per desistenza

11 dicembre 2009Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nelle cause DI.2007.943 e

DI.2007.1301 (misure provvisionali in pendenza di divorzio) della Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 6, promosse con istanze del 30 luglio e 16 ottobre

2007 da

AP 1

(patrocinato dall' PA 2 )

contro

AO 1

(patrocinata dall' PA 1 );

premesso che, statuendo in una procedura a tutela dell'unione coniugale, con

sentenza del 9 dicembre 2005 il Pretore del Distretto

di Lugano, sezione 6, ha autorizzato AP 1 (1970) e AO 1 (1968) a vivere

separati, ha affidato la figlia M__________ (nata il 29 novembre 1995) alla madre, riservato

il diritto di visita paterno, e ha obbligato AP 1 a versare un

contributo alimentare per la figlia di fr. 300.– mensili, assegni familiare non

compresi;

ricordato che il 27 luglio

2007 i coniugi hanno introdotto azione

di divorzio su richiesta

comune con accordo parziale davanti al medesimo Pretore e con istanza di quello

stesso giorno AP 1 ha chiesto alla moglie una provvigione ad litem di

fr. 5000.–, postulando in subordine il beneficio dell'assistenza

giudiziaria (inc. DI.2007.943);

rammentato che AP 1 si è nuovamente rivolto al Pretore il 16 ottobre 2007, sollecitando in via

provvisionale la soppres-sione del

contributo alimentare per la figlia (inc. DI.2007.1301);

rilevato che all'udienza

dell'8 gennaio 2008, indetta per la discussione di entrambe le istanze, AO 1 ha

proposto di respingere le richieste del marito;

precisato

che, congiunte le due procedure ed esperita l'istruttoria, alla discussione

finale del 19 agosto 2008 le parti hanno ribadito le loro domande;

accertato

che con decreto cautelare del 2 aprile 2009 il Pretore ha respinto entrambe le

istanze, obbligando AP 1 a versare dal 16 ottobre 2007 un contributo alimentare

per la figlia di fr. 336.– mensili,

assegni familiari non compresi;

preso

atto che avverso tale decreto AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del

14 aprile 2009 inteso a ottenere, previo conferimento dell'assistenza

giudiziaria, la soppressione del contributo alimentare per la figlia e la

conseguente riforma in tal senso del giudizio impugnato;

osservato

che l'appello non è stato oggetto di intimazione;

constatato

Considerandi

che in pendenza di appello, il 19 novembre 2009, il

Pretore ha pronunciato il divorzio tra le parti e ha omologato un accordo

completo sui relativi effetti;

appurato che

in tale accordo AP 1 dichiara di ritirare l'appello presentato il 14 aprile 2009

contro il decreto cautelare, come pure la domanda di assistenza giudiziaria, “postulando comunque che, visto l'esito, la I CCA prescinda dal

prelievo di tasse e spese per la procedura di ricorso”;

ritenuto che

nelle circostanze descritte l'appello del 14 aprile 2009 e la contestuale domanda

di assistenza giudiziaria vanno stralciati dai ruoli per desistenza (art. 352

cpv. 1 e 2 CPC);

ribadito che,

per quanto riguarda gli oneri processuali, la desistenza equivale a soccombenza

(Rep. 1990 pag. 284 in alto, 1978

pag. 375), onde l'obbligo per chi recede da una lite di assumere

il pagamento degli oneri processuali (art. 148 cpv. 1 CPC);

stabilito

che l'appellante chiede di essere esonerato dal pagamento di tassa di giustizia

e le spese;

considerato

che, vista la buona volontà da lui dimostrata nel comporre la lite, si può

rinunciare – eccezionalmente – al prelievo di tali oneri;

specificato

che non si pone problema di ripetibili, l'appello non essendo stato intimato per

osservazioni;

richiamato l'art. 352 cpv. 2 CPC,

decreta: 1. Si

prende atto del ritiro dell'appello e della domanda di assistenza giudiziaria.

La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

2.

Non si

riscuotono tasse né spese. Le ripetibili sono compensate.

3.

Intimazione

a:

; .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF

entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF).

Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile

solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre

è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia

civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF

(art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art.

115.

LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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