11.2009.60
Stralcio dai ruoli di un appello e di una richiesta di assistenza giudiziaria per desistenza
11 dicembre 2009Italiano5 min
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Numero d'incarto:
11.2009.60
Data decisione, Autorità:
11.12.2009, ICCA
Titolo:
Stralcio dai ruoli di un appello e di una richiesta di assistenza giudiziaria per desistenza
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
DESISTENZA
art. 352 cpv. 1 CPC-TI
art. 352 cpv. 2 CPC-TI
art. 3 cpv. 1 LAG
Incarto n.
11.2009.60
Lugano
11 dicembre
2009/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nelle cause DI.2007.943 e
DI.2007.1301 (misure provvisionali in pendenza di divorzio) della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 6, promosse con istanze del 30 luglio e 16 ottobre
2007 da
AP 1
(patrocinato dall' PA 2 )
contro
AO 1
(patrocinata dall' PA 1 );
premesso che, statuendo in una procedura a tutela dell'unione coniugale, con
sentenza del 9 dicembre 2005 il Pretore del Distretto
di Lugano, sezione 6, ha autorizzato AP 1 (1970) e AO 1 (1968) a vivere
separati, ha affidato la figlia M__________ (nata il 29 novembre 1995) alla madre, riservato
il diritto di visita paterno, e ha obbligato AP 1 a versare un
contributo alimentare per la figlia di fr. 300.– mensili, assegni familiare non
compresi;
ricordato che il 27 luglio
2007 i coniugi hanno introdotto azione
di divorzio su richiesta
comune con accordo parziale davanti al medesimo Pretore e con istanza di quello
stesso giorno AP 1 ha chiesto alla moglie una provvigione ad litem di
fr. 5000.–, postulando in subordine il beneficio dell'assistenza
giudiziaria (inc. DI.2007.943);
rammentato che AP 1 si è nuovamente rivolto al Pretore il 16 ottobre 2007, sollecitando in via
provvisionale la soppres-sione del
contributo alimentare per la figlia (inc. DI.2007.1301);
rilevato che all'udienza
dell'8 gennaio 2008, indetta per la discussione di entrambe le istanze, AO 1 ha
proposto di respingere le richieste del marito;
precisato
che, congiunte le due procedure ed esperita l'istruttoria, alla discussione
finale del 19 agosto 2008 le parti hanno ribadito le loro domande;
accertato
che con decreto cautelare del 2 aprile 2009 il Pretore ha respinto entrambe le
istanze, obbligando AP 1 a versare dal 16 ottobre 2007 un contributo alimentare
per la figlia di fr. 336.– mensili,
assegni familiari non compresi;
preso
atto che avverso tale decreto AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del
14 aprile 2009 inteso a ottenere, previo conferimento dell'assistenza
giudiziaria, la soppressione del contributo alimentare per la figlia e la
conseguente riforma in tal senso del giudizio impugnato;
osservato
che l'appello non è stato oggetto di intimazione;
constatato
Considerandi
che in pendenza di appello, il 19 novembre 2009, il
Pretore ha pronunciato il divorzio tra le parti e ha omologato un accordo
completo sui relativi effetti;
appurato che
in tale accordo AP 1 dichiara di ritirare l'appello presentato il 14 aprile 2009
contro il decreto cautelare, come pure la domanda di assistenza giudiziaria, “postulando comunque che, visto l'esito, la I CCA prescinda dal
prelievo di tasse e spese per la procedura di ricorso”;
ritenuto che
nelle circostanze descritte l'appello del 14 aprile 2009 e la contestuale domanda
di assistenza giudiziaria vanno stralciati dai ruoli per desistenza (art. 352
cpv. 1 e 2 CPC);
ribadito che,
per quanto riguarda gli oneri processuali, la desistenza equivale a soccombenza
(Rep. 1990 pag. 284 in alto, 1978
pag. 375), onde l'obbligo per chi recede da una lite di assumere
il pagamento degli oneri processuali (art. 148 cpv. 1 CPC);
stabilito
che l'appellante chiede di essere esonerato dal pagamento di tassa di giustizia
e le spese;
considerato
che, vista la buona volontà da lui dimostrata nel comporre la lite, si può
rinunciare – eccezionalmente – al prelievo di tali oneri;
specificato
che non si pone problema di ripetibili, l'appello non essendo stato intimato per
osservazioni;
richiamato l'art. 352 cpv. 2 CPC,
decreta: 1. Si
prende atto del ritiro dell'appello e della domanda di assistenza giudiziaria.
La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.
2.
Non si
riscuotono tasse né spese. Le ripetibili sono compensate.
3.
Intimazione
a:
; .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF
entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF).
Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile
solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia
civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF
(art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art.
115.
LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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