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Decisione

11.2009.64

Misure cautelari adottate prima della causa di merito: perdita di interesse per la decorrenza del termine per avviare la causa di merito; caducità delle misure

1 settembre 2011Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Celio

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa PC.2003.15

(successione estera: provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 4, promossa con istanza del 10 febbraio 2003 da

AO 1 e AO 2,

(patrocinate dall' PA 2 )

contro

AP 1

(patrocinata dall' PA 1 ) e

A__________ , ;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello

del 17 aprile 2009 presentato da AP 1 contro

il decreto cautelare emesso l'8 aprile 2009 dal Pretore del Distretto di

Lugano, sezione 4;

2.

Se dev'essere accolto l'appello adesivo del 18 maggio 2009 presentato da AO 1

e AO 2 contro il medesimo decreto;

3. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. __________

(1921), cittadino italiano residente a __________, è deceduto in quella stessa città

il 2 maggio 1978, lasciando un testamento olografo del 15 dicembre 1975 con cui

istituiva sua

erede universale la moglie AP 1 (1926), riducendo alla porzione

legittima le figlie A__________ (1956), AO 1 (1958) e AO 2 (1958). Nel novembre

del 1992 AO 1 e AO 2 sono venute a sapere che a suo tempo il padre aveva depositato

fondi presso la __________ a __________, fondi che in seguito erano stati trasferiti

su relazioni bancarie della madre. Un'azione

da loro intentata il 15 ottobre 1993 per ottenere il sequestro

conservativo di beni intestati a AP 1 e la condan­na di quest'ultima a versar

loro la spettanza ereditaria è stata respinta dal Tribunale di __________ con

sentenza del 4 ottobre 2001. Tale sentenza è stata confermata in appello

il 23 novembre 2005.

B. Nel

frattempo, il 15 settembre 1994, AO 1 e AO 2 hanno ottenuto dal Pretore della

giurisdizione di Mendrisio Sud il blocco cautelare degli eventuali beni

intestati alla madre o riconducibili al­l'eredità paterna presso __________ a __________

e, il 19 agosto 1997, il sequestro (art. 271 n. 4 e n. 2 LEF) degli eventuali averi

depositati su conti intestati alla madre o alla sorella A__________ presso il medesimo

istituto di credito. Non trovandosi più alcuna sostanza facente capo a AP 1 o

ad A__________ presso tale banca, il

12 settembre 1997 AO 1 e AO 2 hanno denunciato la madre al Ministero

pubblico per appropriazione indebita. Il Procuratore pubblico ha ordinato fra l'altro,

il 22 dicembre 1997, il sequestro di tutte le relazioni bancarie facenti capo a

AP 1 e A__________ presso la __________ a __________, ma il 29 gennaio 2003 ha finito per decretare un non luogo a procedere, di modo che i sequestri sono caduti.

C. Il

10 febbraio 2003 AO 1 e AO 2 hanno convenuto AP 1 e A__________ davanti

al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, postulando in via cautelare:

– il blocco di tutti gli

averi, i conti e i crediti facenti capo alle convenute presso la fiduciaria __________.

di __________ e la __________ a __________, come pure il divieto alla __________.

e alla __________ di eseguire qualsiasi atto di disposizione su quegli averi, sotto

comminatoria dell'art. 292 CP;

– l'ordine alla __________.

e alla __________ di depositare in Pretura tutta la documentazione relativa

alle relazioni aperte dalle convenute e alle operazioni svolte sin dall'apertura

di tali relazioni, con tutti i giustificativi, e

– l'erezione

di un inventario dei beni trasferiti fra il 20 dicembre 1992 e il 26 gennaio

1993 dalla __________ alla __________, rispettivamente alla __________.

D. Con

decreto cautelare emesso quel medesimo 10 febbraio 2003 senza contraddittorio,

il Segretario assessore ha ordinato i provvedimenti richiesti, salvo revocare

il 15 maggio 2003 – su domanda

della __________. – il blocco di taluni conti presso la

__________. La procedura è poi stata sospesa il 2 giugno 2003 per favorire

una composizione amichevole della lite e la sospensione è stata confermata l'8

agosto 2005, ma senza esito, di modo che il 12 marzo 2007 la causa è stata riattivata.

Al contraddittorio del 16 maggio 2007 AP 1 ha poi proposto di respingere l'istanza, facendo valere preliminarmente che le rivendicazioni delle istanti erano

già state oggetto di giudizio. A__________ non si è costituita all'udienza. Il

contraddittorio è stato aggiornato al 27 giugno 2007 per la replica e al 9

agosto 2007 per la duplica, nel cui ambito le parti hanno ribadito i rispettivi

punti di vista sulla base di riassunti scritti.

E. L'istruttoria

cautelare è cominciata nel febbraio del 2008 ed è stata chiusa il

17 aprile successivo. Al dibattimento finale del

25 giugno 2008 AO 1 e AO 2 hanno sostanzialmente reiterato le loro

richieste, mentre AP 1 ha proposto una volta ancora di respingerle. A__________

è rimasta assente ingiustificata. Statuendo con decreto cautelare del­l'8 aprile

2009, il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza, nel senso che ha confermato

il blocco di svariati averi e crediti intestati o riconducibili a AP 1 e A__________

presso la __________. e la __________, vietando a queste ultime di eseguire

qualsiasi atto di disposizione su tali beni (dispositivi n. 2, 2.1, 2.2, 3, 3.1

3.2 e 3.3). A AO 1 e AO 2 egli ha fissato un termine di 60 giorni per promuovere

l'azione di merito davanti al foro competente, con l'avvertenza che, decorso

infruttuoso il termine, il provvedimento cautelare sarebbe decaduto

(dispositivo n. 4). La tassa di giustizia di fr. 2500.– e le spese di fr. 500.–

sono state poste per metà a carico delle istanti in solido e per l'altra metà a

carico delle convenute in solido, compensate le ripetibili.

F. Contro

il decreto predetto AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 17 aprile

2009 per ottenere che

l'istanza cautelare sia respinta e il giudizio del Pretore riformato

di conseguenza. Nelle loro osservazioni del 18 maggio 2009 AO 1 e AO 2 concludono

per la reiezione dell'appello e con appello adesivo chiedono che sia ordinato

alla __________ e alla __________. di depositare in Pretura o di consegnare al

loro legale o per lo meno di conservare in archivio tutti i documenti riguardanti

le relazioni di AP 1 e A__________, come pure che sia disposto un inventario

dei beni trasferiti fra il 20 dicembre 1992 e il 26 gennaio 1993 dalla __________

alla __________ e alla __________., che sia designato un notaio delegato all'inventario

e che il termine di 60 giorni per promuovere l'azione di merito davanti al foro

competente decorra dalla chiusura dell'inventario. Nelle sue osservazioni dell'8

giugno 2009 AP 1 propone di respingere l'appello adesivo. Preclusa dalla lite, A__________

non è stata interpellata.

G. In

pendenza di appello, il 16 giugno 2009, AP 1 ha chiesto al Pretore di dichiarare caduco il decreto cautelare, facendo valere che il termine di 60 giorni

impartito alle istanti per promuovere l'azione di merito era decorso

infruttuoso, e ha ribadito tale domanda il 3 agosto 2009. Ciò stante, AO 1 e AO

2 hanno introdotto il 13 agosto 2009 davanti al medesimo Pretore una nuova istanza

cautelare per ottenere, nel caso in cui il decreto dell'8 aprile 2009 fosse decaduto,

l'adozione delle stesse misure già chieste in precedenza. Il Pretore si è

limitato a intimare l'istanza, senza disporre altro (inc. DI.2009.112). Alla

richiesta di AP 1 volta a far dichiarare caduco il decreto cautelare

dell'8 aprile 2009 AO 1 e AO 2 hanno dichiarato di opporsi in un memoriale del

14 agosto 2009. Al­l'udienza del 7 settembre 2009, indetta per la

discussione di tale domanda, AP 1 ha ribadito la sua istanza e AO 1 e AO 2 la

loro opposizione, mentre A__________ è rimasta una volta ancora assente

ingiustificata. Non sono state assunte prove e le parti hanno rinunciato al dibattimento

finale. Statuendo con decreto dell'8 aprile 2010, il Pretore ha respinto l'istanza

presentata da AP 1. La tassa di giustizia di fr. 900.– e le spese di fr. 100.–

sono state poste a carico di lei, tenuta a rifondere a AO 1 e AO 2

fr. 600.– per ripetibili. Quel decreto non è stato impugnato.

H. Il

presidente di questa Camera ha invitato il 7 febbraio 2011 AO 1 e AO 2 a documentare entro 30 giorni di avere ottemperato al termine loro impartito dal Pretore, nel

decreto impugnato, per avviare l'azione di merito davanti al foro competente.

Lo stesso giorno il Pretore ha trasmesso alla Camera copia degli atti intervenuti

in pendenza di appello. Il 10 febbraio 2011 AO 1 e AO 2 hanno risposto, facendo

valere che il termine fissato nel decreto cautelare dell'8 aprile 2011 “era

assegnato con effetto a decorrere dalla crescita in giudicato del decreto

cautelare”.

Considerandi

in diritto: I. Sull'appello

principale

1.

I decreti cautelari comunicati fino al 31 dicembre 2010 potevano

essere impugnati se emanavano dal Pretore nel quadro di un processo appellabile

(art. 382 cpv. 2 CPC ticinese). Ciò valeva anche nel caso di decreti emanati –

come in concreto – prima dell'introduzione della causa di merito (art. 381 CPC

ticinese). Nella fattispecie il Pretore ha stabilito il valore litigioso in

“almeno fr. 500 000.–” (decreto impugnato, consid. 11). Sotto questo profilo l'appello

in esame è dunque ricevibile.

2.

La competenza

per territorio del giudice svizzero chiamato a disporre misure cautelari (“provvedimenti conservativi”, “provvedimenti d'urgenza”: art. 89 LDIP) consistenti in blocchi di conti bancari a tutela di averi lasciati

in Svizzera da un de cuius con ultimo domicilio in Italia è data

(rassegna completa di giurisprudenza ticinese in: Piotet/Tappy [curatori], L'arbre

de la méthode et ses fruits civils, Recueil de travaux en l'honneur du

Professeur Suzette Sandoz, Zurigo 2006, pag. 349 segg.). Il giudice svizzero dei provvedimenti conservativi applica la sua procedura e

adotta le disposizioni consentite dal proprio ordinamento (lex fori:

art. 92 cpv. 2 LDIP), seppure provvedimenti del genere non siano previsti dal

diritto estero che disciplina la causa di merito (lex causae: RtiD I-2008 pag. 1091 consid. 3 e 4 con rinvii). A giusto titolo il Pretore ha esaminato dunque la misura richiesta,

in concreto, facendo capo all'art. 376 cpv. 1 CPC ticinese, disposizione

applicabile appunto – fino al 31 dicembre 2010 – all'emanazione di

provvedimenti cautelari.

3.

Nel

decreto impugnato il Pretore ha adottato svariati provvedimenti conservativi, in particolare il blocco di averi e crediti intestati o facenti capo

alle convenute presso la __________. e la __________, con divieto alla __________.

e alla __________ di eseguire atti di disposizione su tali beni. In esito a ciò

egli ha fissato alle istanti un termine di 60 giorni per promuovere l'azione di

merito davanti al foro competente, con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il

termine, il provvedimento cautelare sarebbe decaduto (art. 381 CPC ticinese). Interpellate

dal presidente della Camera (sopra, lett. H), le istanti hanno confermato il 10 febbraio

2011.

di non avere introdotto alcuna azione di merito perché il termine fissato

dal Pretore sarebbe cominciato a decorrere solo con il passaggio in giudicato

del decreto cautelare. E siccome contro il decreto AP 1 aveva introdotto

appello, il passaggio in giudicato non sarebbe ancora intervenuto, come ha spiegato

il Pretore nel successivo decreto dell'8 aprile 2010.

4.

In

realtà l'opinione testé riassunta non distingue tra passaggio in giudicato ed

esecutività. Di principio una decisione diviene

esecutiva quando acquisisce forza di giudicato (formelle Rechts­kraft),

ovvero quando assume carattere definitivo per non poter più essere impugnata

con una via di ricorso ordinaria. Ma ciò non vale in assoluto. L'art. 290 lett.

b seconda frase CPC ticinese prevedeva che i decreti cautelari fossero “provvisoriamente

esecutivi” sin dalla loro notificazione. Inoltre un eventuale appello non aveva

effetto sospensivo, non ne inibiva cioè l'operatività, salvo diversa ordinanza

del presidente della Camera adita (art. 382 cpv. 3 CPC ticinese). Anzi, l'art.

310.

cpv. 4 lett. c CPC ticinese stabiliva esplicitamente che già prima del loro

passaggio in giudicato i decreti cautelari erano “provvisoriamente esecutivi

senza cauzione e senza espressa menzione nella sentenza”. In concreto AP 1 non

ha chiesto che al suo appello fosse accordato effetto sospensivo. Né la

concessione dell'effetto sospensivo è stata sollecitata – almeno per quanto

riguardava il termine di 60 giorni – da AO 1 e AO 2 (il

conferimento dell'effetto sospensivo non è altro che una forma particolare di

provvedimento cautelare, di modo che la sua richiesta non è appannaggio del

solo appellante). Nei confronti delle parti il decreto cautelare del­l'8 aprile

2009.

era dunque “provvisoriamente esecutivo” già prima

del passaggio in giudicato, sin dalla sua notificazione.

5.

Le istanti invocano il (successivo) decreto cautelare dell'8 aprile

2010.

con cui il Pretore ha rifiutato di revocare il decreto appellato, argomentando

che quest'ultimo non era passato in giudicato e che di conseguenza il termine

di 60 giorni impartito alle istanti non era nemmeno cominciato a decorrere. Ora,

che il decreto dell'8 aprile 2010 non sia stato impugnato è pacifico. Se non

che, qualora i provvedimenti cautelari disposti nel decreto del­­l'8 aprile

2009.

fossero decaduti per legge, in virtù dell'art. 381 CPC ticinese, la susseguente

decisione pretorile dell'8 aprile 2010 non avrebbe portata pratica. Le misure

provvisionali ordinate l'8 aprile 2009 si sarebbero in effetti estinte da sé,

indipendentemente dalla circostanza che l'8 aprile 2010 il Pretore abbia

rifiutato di revocarle. La questione è di sapere se ciò sia il caso.

a) Stando

al Pretore, “seppur non specificato, appare chiaro” che il termine di 60 giorni

impartito nel decreto dell'8 aprile 2009 sarebbe cominciato a decorrere solo dal

passaggio in giudicato del decreto cautelare. Egli reputa “di meridiana evidenza”

che prima di intentare una causa di merito “il decreto che ne salvaguardia

l'oggetto venga confermato; se ciò non dovesse essere il caso infatti verosimilmente

la causa di merito perderebbe qualsiasi interesse” (decreto dell'8 aprile 2010,

pag. 2 in fondo). A mente sua, il fatto che l'appello di AP 1 non fosse

sospensivo riguardava solo “il merito della

controversia, segnatamente il blocco dei conti”, l'esecutività provvisoria aven­do

per scopo “di non pregiudicare la situazione in attesa del giudizio di merito”

e non – a suo avviso – quello “di imporre l'avvio di una causa”. Ciò troverebbe

conferma nell'art. 279 cpv. 1 LEF, secondo cui il creditore che ha ottenuto un

sequestro prima di promuovere l'ese­cuzione o l'azione di merito deve

provvedere entro dieci giorni dalla notificazione del verbale di sequestro,

fermo restando che durante la procedura di opposizione al decreto di sequestro

e in caso di impugnazione della decisione sull'opposizione i termini previsti

dall'art. 279 LEF rimangono sospesi (art. 278 cpv. 5 LEF).

b) Che

il termine per promuovere l'azione di merito dovesse decorrere solo dal

passaggio in giudicato del decreto cautelare sarà anche “chiaro” e “di

meridiana evidenza” per il Pretore, ma è un assunto che non trova conforto nel

decreto emesso né, tanto meno, nella disciplina della legge. Ancor meno si capisce

come mai certi dispositivi cautelari dovrebbero essere provvisoriamente

esecutivi (quelli sui provvedimenti conservativi) e altri no (quello sul termine per intentare l'azione di merito).

Certo, qualora fosse annullato o riformato in appello un

decreto cautelare che impone all'istante di promuovere causa entro un

determinato termine, “verosimilmente la causa di merito perderebbe qualsiasi

interesse”, ma ciò non influisce sull'esecutività provvisoria del decreto.

Spetta in simili ipotesi all'istante rivolgersi all'autorità di secondo grado e

chiedere, illustrandone le ragioni, il conferimento dell'effetto sospensivo.

Analoga

diligenza si esige del resto all'artigiano o imprenditore che, ottenuta l'iscrizione

provvisoria di un'ipoteca legale, si veda impartire nella decisione il termine per

chiedere l'iscrizione definitiva dell'ipoteca: dovesse il proprietario del

fondo appellare la decisione (sommaria) sull'iscrizione provvisoria, incombe

all'artigiano o imprenditore che in pendenza di appello non intenda promuovere

causa per l'iscrizio­ne definitiva adire l'autorità di secondo grado e

sollecitare la concessione dell'effetto sospensivo all'appello (avversario), l'iscrizione

provvisoria perdendo altrimenti efficacia (Bollettino

dell'Ordine degli avvocati n. 14, pag. 12). Il Pretore evoca l'art. 279 LEF,

rilevando che a tale norma accenna il messaggio concernente il Codice di

diritto processuale civile svizzero. A parte il fatto però che il messaggio

menziona l'art. 279 LEF semplicemente a titolo di confronto, per ricordare che

provvedimenti cautelari ottenuti prima dell'apertura della causa “devono essere

convalidati con l'inoltro della petizione” (e nulla più: FF 2006 pag. 6727 in fondo), i termini previsti dalla norma rimangono sospesi durante la procedura di opposizione

al decreto di sequestro e in caso di impugnazione della decisione

sull'opposizione proprio perché l'art. 278 cpv. 5 LEF prescrive ciò espressamente.

Da quest'ultima disposizione non possono quindi trarsi principi generali sulla

sospensività.

c) Ne

segue che – contrariamente all'opinione delle istanti (e del Pretore) – il decreto

cautelare dell'8 aprile 2009 era esecutivo in ogni suo punto fin dalla notificazione.

Il termine di 60 giorni assegnato alle istanti per

promuovere l'azione di merito davanti al foro competente è cominciato a

decorrere così il giorno dopo la notificazione del decreto al patrocinatore

delle istanti (art. 131 cpv. 1 CPC). E nel frattempo quei 60 giorni sono ampiamente

scaduti. Rima­ne il problema di sapere se nelle condizioni descritte i

provvedimenti cautelari disposti l'8 aprile 2009 si siano estinti da sé oppure

andassero revocati dal Pretore. Quest'ultima eventualità manca tuttavia di

consistenza. Intanto la lettera dell'art. 381 CPC era chiara e non lasciava

spazio a interpretazioni: quando ordinava un provvedimento cautelare prima

dell'introduzione della causa, il giudice assegnava alla parte istante un

termine “per proporla al foro competente, con la comminatoria che, in caso di

inosservanza, il provvedimento decade”. E decadere significa perdere

efficacia, estinguersi. Identica formulazione ha adottato anche il Pretore nel

decreto cautelare del­l'8 aprile 2009 (dispositivo n. 4). L'assunto

di Berti, che sembra prospettare

l'ulteriore necessità di una revoca (Vorsorgliche Massnah­men im Schweizeriscen

Zivilprozess, in: ZSR/RDS 1997 II 234 n. 117), appare su questo punto del

tutto isolato.

Si aggiunga che il verbo “decadere” figura anche nel nuovo art. 263 CPC,

per il quale “se la causa di merito non è ancora pendente, il giudice assegna

all'istante un termine per pro­muoverla, con la comminatoria che il

provvedimento cautelare decadrà in caso di inosservanza del termine”. E

la dottrina è unanime nel sottolineare che secondo la legge nuova, decorso

infruttuoso il termine per chiedere la protezione definitiva del diritto, il

provvedimento cautelare ottenuto prima della pendenza della causa si estingue

per legge (Sprecher in: Basler Kommentar,

ZPO, Basilea 2010, n. 24 ad art. 263; Huber

in: Sutter-Somm/Ha­sen­bö­hler/Leuen­berger

[curatori], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurigo/Basilea/ Gine­vra

2010, n. 24 ad art. 263; Treis

in: Baker & McKenzie, Schweizerische Zivilprozessordung,

Berna 2010, n. 4 ad art. 263; Meier,

Schweizerisches Zivilprozess­recht, Berna 2010, pag. 264 in basso). Se mai taluni autori ritengono che in simili circostanze il giudice debba revocare d'ufficio

il provvedimento cautelare (Kofmel

Ehrenzeller in: Oberhammer [curatore], Kurz­kommentar

ZPO, Basilea 2011, n. 8 ad art. 263; Trezzini

in: Commentario al codice di diritto processuale svizzero, Lugano 2011, pag.

1194.

n. 3). Nessuno di loro assume, ad ogni modo, che la revoca abbia effetto

costitutivo.

d) Se

ne conclude che in concreto, decorso il termine di 60 giorni fissato dal Pretore

nel decreto cautelare dell'8 aprile 2009, i provvedimenti conservativi impugnati

si sono estinti. L'appello principale, volto contro tali provvedimenti, risulta

pertanto senza oggetto e dev'essere stralciato dai ruoli (art. 351 cpv. 1 CPC

ticinese).

II. Sull'appello

adesivo

6.

L'appello adesivo ha carattere accessorio e decade qualora l'appello

principale venga a cadere, ad esempio perché diventi privo d'oggetto (Poudret, Commentaire de la loi fédérale

d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, pag. 488 in alto). Nel caso specifico l'appello principale è divenuto senza

oggetto al momento in cui è scaduto infruttuoso il termine di 60 giorni fissato

nel decreto cautelare impugnato. L'appello adesivo va quindi dichiarato, a sua

volta, caduco.

III. Sugli

oneri processuali e le ripetibili

7.

Nel

caso in cui una causa divenga senza oggetto o senza interesse giuridico fa stato,

ai fini del giudizio sulle spese e le ripetibili, l'art.

72.

della procedura civile federale, applicato per analogia (RtiD I-2004 pag. 488 consid. 7 con richiami; Cocchi/Trezzini, CPC ticinese

massimato e commentato, Lugano 2000, n. 9 ad art. 151 CPC). In linea di

principio il giudice valuta dunque con motivazio­ne sommaria quale sarebbe

stato il verosimile esito dell'appello ove questo non dovesse essere stralciato

dai ruoli. Tale principio trova nondimeno i suoi limiti

ove la mancanza d'interesse sia dovuta al

comportamento di una parte (art. 148 cpv. 3 CPC ticinese). Se la

caducità di una causa o di un ricorso è imputabile a uno dei contendenti, in

effetti, costui deve assumere le conseguenze legate alla sua condotta

processuale (I CCA, sentenza inc. 11.2001.66 del 28 marzo 2002, consid.

4).

Nel caso specifico AO 1 e AO 2 hanno lasciato decadere il decreto

cautelare dell'8 aprile 2009 omettendo di rispettare il termine di 60 giorni

ivi contenuto, rispettivamente omettendo di chiedere la concessione dell'effetto

sospensivo su tal punto all'appello di AP 1. Devono assumere così i costi dell'appello

principale, ma anche quelli del loro appello adesivo, decaduto di conseguenza (cfr.

DTF 122 III 495). Le tasse di giustizia vanno nondimeno ridotte per tenere

conto del fatto che la procedura termina con un decreto di stralcio (art. 21

LTG per analogia). AP 1, che ha introdotto appello e osservazioni all'appello

adesivo per il tramite di un legale, ha diritto inoltre a un'adeguata indennità

per ripetibili. Non si giustifica invece di assegnare ripetibili ad A__________,

preclusa, cui gli appelli non sono stati intimati e non hanno causato costi

presumibili.

L'emanazione

del giudizio odierno impone di riformare anche il dispositivo sugli oneri

processuali e le ripetibili di primo grado, appellato anch'esso dalla

convenuta, che seguono identica sorte.

IV. Sui

rimedi giuridici a livello federale

8.

Quanto

ai rimedi esperibili contro il presente decreto sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), l'impugnabilità di una decisione

incidentale (e una decisione cautelare ha carattere incidentale) segue la via giudiziaria

del­l'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett.

c LTF). Nella fattispecie il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera ampiamente, come detto (sopra, consid. 1), la

soglia di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia civile.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

decreta: 1. L'

appello principale è dichiarato senza oggetto e la causa stralciata dai ruoli.

2. Gli oneri dell'appello principale, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 650.–

b) spese fr.

50.–

fr.

700.–

da

anticipare dall'appellante principale, sono posti solidalmente a carico di AO 1

e AO 2, che rifonderanno a AP 1, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 2500.–

complessivi per ripetibili.

3. L'appello

adesivo è dichiarato caduco.

4. Gli oneri dell'appello

adesivo, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 650.–

b) spese fr.

50.–

fr.

700.–

sono

posti a carico di AO 1 e AO 2 in solido, che rifonderanno a AP 1, sempre con

vincolo di solidarietà, fr. 2000.– complessivi per ripetibili.

5. Gli oneri processuali

di primo grado, consistenti nella tassa di giustizia (fr. 2500.–) e nelle spese

(fr. 500.–), sono poste a carico di AO 1 e AO 2 in solido, che rifonderanno a AP 1, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 6000.– complessivi per

ripetibili.

6. Intimazione:

– ;

– .

Comunicazione:

– , ;

– , .

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza

carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30

000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre

è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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