11.2009.66
Protezione dell'unione coniugale: Disciplina delle relazioni personali tra padre e figli, contributi di mantenimento, blocco del registro fondiario. Assistenza giudiziaria: nozione di indigenza.Discip
28 dicembre 2012Italiano27 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
11.2009.66
Data decisione, Autorità:
28.12.2012, ICCA
Titolo:
Protezione dell'unione coniugale:
Disciplina delle relazioni personali tra padre e figli, contributi di mantenimento, blocco del registro fondiario.
Assistenza giudiziaria: nozione di indigenza.Disciplina delle relazioni personali tra padre e figli, contributi di mantenimento, blocco del registro
PROTEZIONE DELL'UNIONE CONIUGALE
RELAZIONE PERSONALE
art. 176 cpv. 1 cf. 1 CC
art. 176 cpv. 3 CC
Incarto n.
11.2009.66
Lugano
28 dicembre
2012/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Celio
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2008.827
(protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 6, promossa con istanza del 30 giugno 2008 da
AP 1
(patrocinato dall'avv.
PA 1)
contro
AO 1 ,
(patrocinata da PA 2)
e nella causa DI.2008.846 (protezione dell'unione
coniugale) della medesima Pretura promossa con istanza del 3 luglio 2008 da AO
1 contro AP 1;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 20 aprile 2009 presentato da AP
1 contro la sentenza emessa il 9 aprile 2009 dal Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 6;
2. Se
dev'essere accolto il contestuale ricorso di AP 1 contro il diniego dell'assistenza
giudiziaria deciso dal Pretore nella sentenza stessa;
3. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1968), cittadino italiano, e AO 1 (1975) hanno contratto matrimonio a __________ il 28 novembre 2002. La sposa
era già madre di G__________ (nata il 2 agosto 2001), che AP 1 ha riconosciuto davanti all'ufficiale di stato
civile di __________. Il 21 luglio 2004 è nato F__________. Il marito ha lavorato
nel settore del commercio navale, prima per un'azienda di famiglia e poi a __________,
e dal luglio del 2007 al marzo del 2008 è stato direttore commerciale della __________
SA di __________ (ora fallita). Licenziato, è rimasto senza occupazione. La
moglie, impiegata di commercio, durante il matrimonio ha lavorato solo sporadicamente.
Non è chiaro quando i coniugi si sono separati: AO 1 ha dichiarato di avere lasciato la villa di __________ (particella n. 613 RFD di __________,
sezione di __________, proprietà del marito) ai primi di settembre del 2008 per
sistemarsi insieme con i figli a __________. Secondo il marito invece la separazione
è intervenuta già ai primi di luglio del 2008. Sta di fatto che nell'ottobre del 2008 AP 1 si è trasferito a __________,
dove ha avviato una collaborazione nel campo della consulenza commerciale, di
marketing, analisi e ricerca di mercato con la __________, attiva “nel settore
delle comunicazioni e rilevazioni ambientali mediante impiego di
apparecchiature e tecnologie elettroniche avanzate”.
B. Nel
frattempo, il 30 giugno 2008 AP 1 ha adito il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, con un'istanza a tutela dell'unione coniugale, chiedendo – previa concessione dell'assistenza giudiziaria – di essere
autorizzato a vivere separato, di attribuirgli l'alloggio coniugale, di affidare i figli alla madre (riservato un suo
diritto di visita minimo ogni quindici giorni, dal venerdì alle ore 19 fino a
domenica alle ore 19, più due settimane consecutive durante l'estate e una
settimana alternativamente a Natale e carnevale), senza offrire contributi di
mantenimento. Con un'istanza del
3 luglio 2008 AO 1 ha chiesto a sua volta l'autorizzazione a vivere separata, l'attribuzione dell'alloggio
coniugale, l'affidamento dei
figli, un contributo alimentare di fr. 2000.– mensili per sé e uno di fr. 1000.–
mensili per ogni
figlio (assegni familiari non compresi), come pure l'annotazione di una
restrizione della facoltà di disporre sulla particella n. 613 (alloggio
coniugale). Alla discussione del 17 luglio 2008 sulle due istanze i
coniugi hanno confermato le loro posizioni. L'istruttoria
è cominciata immediatamente.
C. Con
decreto cautelare emesso il 26 settembre 2008 “nelle more istruttorie” il Pretore ha disposto
il blocco del registro fondiario sulla particella n. 613. Terminata l'assunzione
delle prove, le parti hanno rinunciato alla discussione finale, limitandosi a
conclusioni scritte. Nel suo allegato del 19 gennaio 2009 AP 1 ha ribadito le domande iniziali. Nel proprio, del 30 dicembre 2008, AO 1 ha fatto altrettanto. Il 12 febbraio 2009 l'Ufficio
di esecuzione del Distretto di Lugano ha invitato l'ufficiale del registro
fondiario ad annotare un'altra restrizione della facoltà di disporre sulla particella
n. 613 in seguito a un pignoramento di fr. 1 063 457.55 con
interessi e spese ottenuto da __________, padre di AP 1.
D. Statuendo
con sentenza del 9 aprile 2009, il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere
separati, ha assegnato l'abitazione coniugale al marito, ha affidato i figli
alla madre, ha regolato il diritto di visita del padre (un fine settimana su
due, “indicativamente dal venerdì alle ore 18 fino alla domenica
indicativamente alle ore 18”, più una sera infrasettimanale con cena, una
settimana a Natale, tre settimane durante l'estate, una settimana alternativamente
a Pasqua e carnevale, il tutto con “regolari contatti telefonici”), ha condannato
AP 1 a versare dal 1° luglio 2008 un contributo alimentare di fr. 1825.– mensili
per la moglie, uno di fr. 800.– mensili per G__________ e uno di
fr. 660.– mensili per F__________ (assegni familiari non compresi) e ha
confermato il blocco del registro fondiario sulla particella n. 613. La tassa
di giustizia di fr. 1000.– e le spese sono state addebitate solidalmente alle
parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. L'assistenza
giudiziaria postulata dal marito è stata respinta.
E. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 20
aprile 2009 nel quale chiede che il diritto di visita sia disciplinato come da
lui proposto nell'istanza del
30 giugno 2008, che sia revocato il blocco del registro fondiario sulla
particella n. 613 e che sia soppresso qualsiasi contributo alimentare a suo
carico. Nel memoriale egli sollecita altresì il beneficio dell'assistenza
giudiziaria in prima sede, censurando il diniego del Pretore. Con osservazioni
del 14 maggio 2009 AO 1 conclude per la reiezione dell'appello e con appello
adesivo insta per un diverso riparto degli oneri processuali e delle
ripetibili. L'appello adesivo è stato stralciato dai ruoli da questa Camera con
decreto del 19 giugno 2009 per tardivo versamento
dell'anticipo.
F. In
esito all'esecuzione promossa da __________ nei confronti del figlio, __________
si è aggiudicata il 22 giugno 2010 la particella n. 613 ai pubblici incanti ed è
stata iscritta dal 27 luglio 2010 come proprietaria dell'immobile nel registro
fondiario. Il blocco gravante la particella è stato cancellato.
Considerandi
in diritto: I. Sulla
protezione dell'unione coniugale
1.
Le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg.
CC) erano trattate fino al 31 dicembre 2010 con la procedura sommaria
contenziosa di camera di consiglio (art. 4 cpv. 1 n. 5 e
art. 5 LAC con rinvio agli art. 361 segg. CPC). L'esame dei fatti era limitato
alla verosimiglianza (Rep. 1991 pag. 432 consid. 4a). La decisione
del Pretore era appellabile entro 10 giorni. In concreto la sentenza impugnata è
stata notificata al patrocinatore del marito il 10 aprile 2009. Consegnato alla
posta l'ultimo giorno utile, sotto questo profilo l'appello in esame è
ricevibile.
2.
Rievocate
diffusamente le vicissitudini familiari che hanno condotto alla protezione
dell'unione coniugale (punti 1 a 4), l'appellante chiede anzitutto che il suo diritto di visita sia
disciplinato come da lui proposto nell'istanza del 30 giugno 2008. Egli ricorda
di vivere a __________ e di beneficiare solo di quattro settimane di vacanza l'anno,
ciò che non gli consente – suo malgrado – di esercitare le relazioni personali
(più estese) fissate dal Pretore, con il rischio poi di sentirsi rimproverare
inadempienze (appello, punto 5). Si tratta di timori infondati. È vero che la disciplina
di un diritto di visita va fissata tenendo conto del tempo a disposizione del
genitore non affidatario, oltre che di quello a disposizione del figlio (Hegnauer in: Berner Kommentar, 4ª edizione, n. 71 ad
art. 273 CC). È vero altresì che il diritto di
visita non compete solo al genitore nei confronti del figlio, ma anche al
figlio nei confronti del genitore (Leuba
in: Commentaire romand, CC I, Basilea 2010, n. 3 ad art. 273). Comunque sia, in
una procedura matrimoniale (protezione dell'unione coniugale, separazione, divorzio)
le relazioni personali sono regolate in funzione del bene del figlio,
indipendentemente dalla questione di sapere se il genitore intenda o non intenda
esercitarle (Leuba, op. cit., n.
10.
ad art. 273 CC).
Nella
fattispecie il bene dei figli non imponeva di restringere il diritto di visita,
scostandosi da quanto la giurisprudenza ticinese riconosce abitualmente – in
linea di principio – a un genitore non affidatario nei confronti di ragazzi in
età scolastica (RtiD I-2005 pag. 778 n. 58c). Tanto meno ove si consideri che in
prima sede i coniugi si erano accordati perché AP 1 beneficiasse del “più ampio diritto alle relazioni personali” (verbale
del 17 luglio 2008, pag. 2 in alto), al punto che il Pretore non ha nemmeno
motivato la regolamentazione prevista nel dispositivo della sentenza impugnata.
Né appellante pretende – per avventura – che la disciplina adottata dal primo
giudice non risponda al bene dei figli. Sostiene che i suoi impegni di lavoro a
__________ non gli consentono di usufruire pienamente di quanto il Pretore gli
ha concesso (a cominciare dal giorno di visita infrasettimanale), ma ciò non è
un motivo per limitare gli incontri. D'altro lato, nulla può rimproverarsi a un
genitore che per ragioni professionali non sia oggettivamente in grado di esercitare
tutte le relazioni personali cui avrebbe diritto. Le preoccupazioni manifestate
dall'appellante per eventuali biasimi cadono quindi nel vuoto.
3.
L'appellante contesta il reddito ipotetico di
fr. 6000.– netti mensili imputatogli dal Pretore. Questi ha fondato tale valutazione
sulla giovane età e la buona salute di lui, sulla sua perfetta padronanza
dell'inglese, sulla formazione professionale completa, sulle funzioni dirigenziali
svolte in passato, sui buoni guadagni conseguiti fra il 2004 e il 2006 (mai
meno di fr. 6600.– netti mensili), come pure sul fatto che l'interessato
potrebbe cumulare allo stipendio potenziale di fr. 4000.– mensili il reddito
locativo conseguibile trasferendosi in un alloggio più modesto e appigionando
la villa di __________ per fr. 2000.– mensili (sentenza impugnata, pag. 5). L'appellante
eccepisce che l'apprezzamento del Pretore non è sostenibile perché negli ultimi
quattro anni egli non ha mai guadagnato più di fr. 4000.– lordi mensili e
perché la __________ gli versa appena fr. 2500.– mensili. Pur essendosi
adoperato per trovare occupazioni meglio retribuite – egli soggiunge – i suoi
sforzi sono rimasti infruttuosi, il settore della nautica privata permettendo “pochissimi
sbocchi professionali, soprattutto con l'agghiacciante situazione economica
attuale” (memoriale, pag. 7 in fondo). Quanto alla villa di __________, l'appellante
reputa impossibile conseguire un reddito locativo, lo stabile essendo pignorato
e passibile di realizzazione in ogni momento.
a)
Dagli atti non si desume con chiarezza – come detto – se i coniugi si siano
separati già nel luglio o solo nel settembre del 2008: la prima versione è
quella del marito (appello, punto 4), la seconda quella della moglie (verbale
del 26 settembre 2008, pag. 3 a metà, risposte supplementari al Pretore). Si
desume invece che l'appellante era stato licenziato per la fine di marzo 2008 dalla
__________ (ora fallita: FUSC n. 23 del 4 febbraio 2009, pag. 20), presso
la quale lavorava come direttore commerciale
dal luglio del 2007, guadagnando circa fr. 3900.–
lordi mensili (assegni familiari non compresi). A tale stipendio si aggiungevano le
provvigioni (complessivi fr. 7964.20 tra il gennaio
e il marzo del 2008, pari a oltre fr. 2500.– mensili: precetto esecutivo
del 3 aprile 2008 [doc. Z]; verbale del 17 luglio 2008, pag. 4). Ciò
posto, il reddito di fr. 4000.– netti mensili stimato dal Pretore era
senz'altro alla sua portata. Certo, dall'aprile al settembre del 2008 l'appellante è rimasto senza lavoro, finché nell'ottobre del 2008 ha avviato la nota collaborazione con la __________ di __________, che gli versa € 2500.– mensili
(doc. FFF allegato al verbale del 28 ottobre 2008). Tale retribuzione è nettamente
inferiore tuttavia alla sua capacità di guadagno, senza ch'egli risulti avere compiuto adeguati sforzi per ricuperarla appieno. Non solo le richieste d'impiego da lui esibite al Pretore riguardano
solo il periodo da maggio a giugno del 2008, ma nei suoi confronti consta
essere stata emessa dall'Ufficio
regionale di collocamento anche una sanzione di quattro giorni per mancate
ricerche (nel fascicolo “richiamo II”, lettera 21 luglio 2008 di __________). Su questo punto l'appello è destituito perciò di consistenza.
b) Per quanto riguarda il reddito locativo della villa ad __________ l'appellante
fa valere a ragione, per contro, che la previsione del Pretore non resisteva
alla critica. E non perché lo stabile non potesse essere appigionato a terzi,
ove appena si consideri che nel luglio del 2008 la finanziaria __________ di __________
era pronta a pagare un canone di ben fr. 6000.– mensili (doc. GG), ma perché non
è escluso – come si è visto – che fino all'inizio di settembre del 2008 la
villa fosse ancora occupata dalla famiglia (verbale del 26 settembre
2008, pag. 3 a metà). Dall'ottobre del 2008 l'edificio poteva invero, di per sé, essere messo sul mercato dell'alloggio (e AP 1 si era impegnato a trovare un
conduttore: verbale del 26 settembre 2008, pag. 3 in fondo). La fruibilità dello stabile tuttavia era precaria, poiché nei confronti dell'appellante pendeva l'esecuzione di fr. 993 270.– con interessi promossa dal padre il 15 luglio 2008 (sopra, lett. C), tanto che il fondo è finito il 22 giugno
2010.
ai pubblici incanti ed è stato acquistato da __________ (sopra, lett. F). Per di più, la banca pignoratizia avrebbe preteso la cessione
delle pigioni fino a concorrenza degli oneri ipotecari di fr. 4000.– mensili pagati
da __________ (doc. EEE: lettera 27 ottobre 2008 della __________ acclusa al
verbale del 28 ottobre 2008). Il reddito locativo di fr. 2000.– stimato
dal Pretore (dal luglio del 2008) appariva quindi aleatorio. In proposito
l'appello si rivela provvisto di buon diritto, nel senso che il reddito potenziale
di AP 1 va accertato in fr. 4000.– netti mensili.
4.
Afferma
l'appellante che il suo fabbisogno minimo non è di soli fr. 2715.– mensili,
come ha accertato il Pretore (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–,
costo dell'alloggio fr. 1000.–, spese accessorie fr. 100.–, premio
della cassa malati fr. 260.40, assicurazione dell'economia domestica e contro
la responsabilità civile fr. 73.50, assicurazione dell'automobile e
imposta di circolazione fr. 80.–, “trasporti” fr. 100.–), bensì di
fr. 8639.– mensili. Egli si limita tuttavia a contrapporre al calcolo del
Pretore un proprio conteggio, senza minimamente spiegare – se non in relazione
al leasing dell'automobile – perché il primo giudice sarebbe caduto in errore
(appello, punto 11). Privo di motivazione, in tale misura l'appello va
dichiarato d'acchito irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC ticinese combinato
con il cpv. 5).
Per quanto
riguarda il leasing dell'automobile (fr. 753.– mensili), l'appellante argomenta
di essere stato obbligato a contrarlo perché la moglie ha alienato l'unico veicolo
della famiglia. Ora, la richiesta potrebbe anche essere giustificata per scopi
professionali o per l'esercizio del diritto di visita se il bilancio familiare
consentisse quella voce di spesa. In concreto però le risorse coniugali non
bastano – come si vedrà – a finanziare il fabbisogno familiare. Tutto quanto
l'appellante può vedersi riconoscere è di conseguenza, in simili condizioni, il
costo di un abbonamento per spostarsi con i
mezzi pubblici. E che a tal fine l'importo di fr. 180.– mensili complessivi
inserito dal Pretore nel suo fabbisogno minimo sia insufficiente egli non pretende.
Si
aggiunga, per quel che attiene al costo dell'alloggio nella villa di __________
(fr. 4000.– mensili di interessi ipotecari e fr. 833.– mensili di
ammortamento) rivendicato dall'appellante nel fabbisogno minimo senza alcuna
motivazione, che fino all'intervenuta realizzazione forzata dell'immobile
quegli oneri risultavano a carico di __________, non di lui. A un esame di
verosimiglianza la spesa di fr. 1100.– mensili complessivi riconosciuta
dal Pretore sfugge dunque a censura.
5.
Relativamente
al fabbisogno minimo della moglie, l'appellante contesta la somma di fr. 3215.–
mensili cui è giunto il Pretore (minimo esistenziale del diritto esecutivo per
genitore affidatario fr. 1250.–, locazione fr. 1300.–, spese
accessorie fr. 150.–, premio della cassa malati fr. 260.40,
assicurazione dell'economia domestica e contro la responsabilità civile
fr. 73.50, assicurazione dell'automobile e imposta di circolazione
fr. 80.–, “trasporti” fr. 100.–), sostenendo che in realtà tale fabbisogno
non eccede fr. 2410.– mensili poiché a __________ non vanno riconosciuti
più di fr. 900.– mensili per l'alloggio né indennità per costi d'automobile.
In merito
al costo dell'alloggio la valutazione del Pretore risulta addirittura
favorevole all'appellante. Nell'importo di fr. 1450.– mensili per la pigione e
le spese accessorie, infatti, il primo giudice ha compreso anche la quota che
sarebbe dovuta figurare nel fabbisogno in denaro dei figli (e dal quale invece è
stata tolta: sentenza impugnata, pag. 6). Tenuto conto che un terzo di fr. 1450.–
mensili rientra nel fabbisogno in denaro di G__________ e un quarto nel
fabbisogno in denaro di F__________ (Empfehlungen zur Bemessung von
Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000, pag. 13 in alto), alla moglie il Pretore ha riconosciuto così – all'atto pratico – un costo dell'alloggio
di fr. 604.15 mensili, ciò che l'appellante non può sicuramente lamentare. Si
conviene che nel caso in cui i coniugi si fossero separati solo ai primi di
settembre (e non già ai primi di luglio) del 2008 la
moglie non avrebbe diritto di vedersi riconoscere una pigione per sé sola prima
di allora. Se non che, in tale ipotesi toccherebbe identica sorte anche al
marito, nel senso che alle parti andrebbe riconosciuta una pigione unica per
l'alloggio comune. Nemmeno l'appellante prospetta tuttavia nulla del genere. Il
costo di fr. 1450.– mensili complessivi che il Pretore ha inserito nel
fabbisogno minimo di AO 1 dal luglio del 2008 resiste dunque alla critica.
Circa la
posta di fr. 180.– complessivi riconosciuta dal Pretore a AO 1 per spese
d'automobile e “trasporti” (somma
identica
a quella inserita nel fabbisogno minimo dell'appellante), risulta che al momento
in cui il primo giudice ha statuito G__________ frequentava la scuola elementare
privata __________ di __________, dove la madre doveva accompagnarla giornalmente
(rapporto 17 settembre 2008 dello psicologo __________, nel fascicolo “ascolto
minori”, pag. 2; verbale del 26 settembre 2008: interrogatorio formale,
risposta n. 7). L'appellante non mette in dubbio la necessità della trasferta
né pretende che questa potesse ragionevolmente compiersi con i mezzi pubblici.
La cifra di fr. 180.– mensili non può quindi reputarsi esagerata né configura
una disparità di trattamento. Anche su questo punto l'appello è destinato
perciò all'insuccesso.
6.
L'appellante assevera
che il fabbisogno in denaro di G__________ e F__________ stabilito dal Pretore
(fr. 970.– mensili l'una, fr. 805.– mensili l'altro, in entrambi i casi senza
il costo dell'alloggio) è eccessivo, poiché riferito a raccomandazioni (quelle
pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del
Canton Zurigo, cui questa Camera si ispira per giurisprudenza invalsa: Rep.
1994.
pag. 301 consid. 5) calibrate su redditi dei genitori di almeno fr. 7500.–
mensili e sul costo della vita nel Canton Zurigo. Nulla è meno vero. Come questa
Camera ha già avuto modo di spiegare, le raccomandazioni edite dall'Ufficio
della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo dal 2000 in poi non sono più commisurate al costo della vita nel solo agglomerato della città di Zurigo,
ma al costo medio delle economie domestiche su scala nazionale (RtiD I-2006
pag. 674 consid. 3), circostanza che ha sottolineato di recente anche il
Tribunale federale (sentenza 5A_690/2010 del 21 aprile 2011, consid. 2.3). Oltre
a ciò, l'appellante neppure indica quale sarebbe in concreto – a mente sua – il
fabbisogno in denaro dei figli. Priva della benché minima indicazione cifrata,
la doglianza sfugge già per tale ragione a ulteriore disamina (Rep. 1993 pag. 228 consid. b, 1985 pag. 95 consid. 1).
7.
Le
altre argomentazioni esposte da AP 1 nell'appello non
hanno rilievo ai fini di una protezione dell'unione coniugale. La collaborazione da lui prestata durante
l'istruttoria, le difficoltà finanziarie da lui incontrate dopo il
licenziamento da parte della Interface __________, le
iniziative da lui prese per ridurre i debiti, la condotta
processuale di AO 1, la quale non avrebbe dato ragguagli sulla sorte di fr. 230 000.– “prelevati
dal conto presso la __________” né sull'esistenza di altre relazioni bancarie
(appello, pag. 10 punto 12) poco o punto sussidiano per
l'emanazione di misure protettrici dell'unione coniugale e sicuramente
non sollevano l'appellante dalle sue responsabilità in materia di contributi
alimentari. Tutt'al più confermano che – come ha rilevato il Pretore – l'appellante
non è pienamente consapevole dei suoi doveri legati agli obblighi di mantenimento.
8.
Da quanto precede emerge, in sintesi, il seguente quadro del bilancio
familiare:
Reddito del
marito fr. 4000.–
Reddito
della moglie fr. 1000.–
fr.
5000.
– mensili
Fabbisogno
minimo del marito fr. 2715.–
Fabbisogno
minimo della moglie fr. 3215.–
Fabbisogno
in denaro di G__________ fr. 970.–
Fabbisogno
in denaro di F__________ fr. 805.–
fr.
7705.
– mensili
Dandosi
ammanco, l'appellante ha diritto di conservare l'equivalente del proprio
fabbisogno minimo (DTF 137 III 62 consid. 4.2.1, 135 III 67 consid. 2, 133 III
59.
consid. 2). Il resto va suddiviso tra moglie e figli in proporzione alle
rispettive necessità, la spettanza della prima non essendo prioritaria rispetto
alle spettanze dei secondi (RtiD II-2004 pag. 616 a metà con riferimento alla sentenza del Tribunale federale 5C.44/2002 del 27 giugno 2002, consid. 3.2.2 con rinvii; Hausheer/Spycher,
Handbuch des Unterhaltsrechts, 2ª edizione, pag. 553 n. 08.27 e 08.29; v. anche DTF 128 III 415 in alto). Tutto ciò con l'esito in appresso:
Disponibilità
del marito:
fr.
4000.
– (reddito). /. fr. 2715.– (fabbisogno minimo) = fr. 1285.– mensili
Fabbisogno
scoperto della moglie:
fr.
3215.
– (fabbisogno minimo) ./. fr. 1000.– (reddito) = fr. 2215.– mensili
Somme
necessarie a moglie e figli:
fr.
2215.
– + fr. 970.– (G__________) + fr. 805.– (Filippo) = fr. 3990.– mensili
Contributo alimentare
per la moglie:
fr.
2215.
– x (1285.– : 3990.–) = fr. 715.– mensili (arrotondati)
Contributo alimentare
per G__________:
fr.
970.
– x (1285.– : 3990.–) = fr. 310.– mensili (arrotondati)
Contributo alimentare
per F__________:
fr.
805.
– x (1285.– : 3990.–) = fr. 260.– mensili (arrotondati).
Entro questi limiti l'appello va accolto e la sentenza impugnata riformata.
9.
Nell'appello
AP 1 chiedeva anche di revocare il blocco del registro fondiario ordinato dal
Pretore in virtù dell'art. 178 CC sulla nota particella n. 613. La questione è nondimeno
divenuta senza oggetto con l'avvenuta realizzazione del fondo in pendenza di
appello, non potendosi ignorare in questa sede un fatto che rende caduca l'impugnazione
(DTF 137 III 616 consid. 3.2.1). Ciò premesso, rimane da valutare ai fini delle
spese processuali e delle ripetibili come sarebbe stata verosimilmente decisa
la censura se l'appello non risultasse superato dagli eventi (RtiD I-2004 pag.
488.
consid. 7). Ora, nel memoriale l'appellante si doleva di non aver potuto alienare l'immobile a causa
del blocco, benché il 10 dicembre 2008 gli fosse pervenuta “una seria proposta
di acquisto” (appello, pag. 9 punto 13). Così argomentando, tuttavia, egli non
si confrontava nemmeno di scorcio con la motivazione del Pretore, il quale
aveva giustificato il provvedimento con la scarsa chiarezza “sull'effettiva
situazione delle parti” e “sulla fattiva disponibilità del marito ad assumere
le proprie responsabilità circa il mantenimento” (sentenza impugnata, pag. 6 in fondo). A parte ciò, con decreto cautelare del 29 dicembre 2008 (precedente la decisione impugnata)
il Pretore aveva già rifiutato lo sblocco del registro fondiario perché la “seria
proposta di acquisto” invocata da AP 1 appariva del tutto vaga e indeterminata.
Nel memoriale l'interessato non tentava nemmeno di confutare simile
motivazione. Ne segue che su questo punto l'appello sarebbe verosimilmente
stato respinto in ordine, se non nel merito.
10.
Gli
oneri del giudizio odierno seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2
CPC ticinese). L'appellante ottiene una cospicua riduzione dei contributi
alimentari fissati dal Pretore (da fr. 1825.– a fr. 715.– mensili quello
per la moglie, da fr. 800.– a fr. 310.– mensili quello per G__________ e da fr.
660.
– a fr. 260.– mensili quello per F__________), mentre le controversie
legate alla disciplina delle relazioni personali (consid. 2) e al blocco del
registro fondiario (consid. 9) poco o punto incidono sulle spese giudiziarie. Si
giustifica così che AO 1 sopporti tre quinti della tassa di giustizia e delle
spese, con obbligo di rifondere all'appellante, al quale vanno addebitati i due
quinti rimanenti della tassa di giustizia e delle spese, un'indennità per ripetibili
ridotte. L'esito dell'attuale decisione non influisce apprezzabilmente, invece,
sul dispositivo inerente agli oneri processuali (suddivisi a metà) e alle
ripetibili (compensate) di primo grado, il cui riparto sarebbe rientrato
nell'ampia latitudine di apprezzamento che competeva al Pretore in materia di
spese e ripetibili – soprattutto nel diritto di famiglia – quand'anche i
contributi alimentari fossero stati fissati sin dall'inizio come dispone questa
Camera.
II. Sull'assistenza giudiziaria davanti al Pretore
11.
Contro il rifiuto dell'assistenza giudiziaria il richiedente poteva
adire entro 15 giorni, fino al 31 dicembre 2010, “l'autorità di seconda
istanza” (art. 35 cpv. 4 vLag), ovvero l'autorità gerarchicamente superiore
(messaggio del Consiglio di Stato n. 5123, del 22 maggio 2001, commento all'art.
35.
in fine). Tempestivo, il rimedio in esame è pertanto ricevibile.
12.
Nella decisione impugnata il Pretore ha respinto senza alcuna
motivazione la richiesta di assistenza giudiziaria presentata da AP 1. Questi
adduce nel ricorso di versare “in una palese disagevole situazione
finanziaria”, trovandosi escusso per debiti di oltre due milioni di franchi. Fa
notare inoltre di conseguire “un reddito particolarmente esiguo” e che le sue
ristrettezze sono destinate finanche ad acuirsi nel caso in cui gli fosse imposto
di erogare contributi di mantenimento a moglie e figli (memoriale, punto 14). L'argomentazione
può essere condivisa per quanto attiene ai redditi, l'interessato non fruendo
di alcun margine disponibile oltre il fabbisogno minimo (sopra, consid. 8). L'indigenza
cui si riferiva l'art. 3 cpv. 1 vLag non si apprezzava, tuttavia, in funzione
dei soli redditi, ma anche della sostanza (cfr. DTF 124 I 2 consid. 2a con
richiami, 118 Ia 369). E per sostanza non si intendeva unicamente il patrimonio
a disposizione, ma anche quello che il richiedente poteva procurarsi. Chi era
in grado – ad esempio – di accendere importanti mutui senza avere modo di restituirli
o era in grado di ottenere consistenti donazioni con la sola finalità di condurre
un tenore di vita elevato non poteva contare poi sul beneficio dell'assistenza
giudiziaria, salvo rendere verosimile come mai non gli fosse possibile
conseguire ulteriore credito per finanziare i costi di causa (Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, appendice
2000/2004, Lugano 2005, n. 11 ad art. 3 vLag; I CCA, inc. 11.2010.122 del 31 gennaio
2011, consid. 5a).
Nel caso
in rassegna AP 1 ammette di avere ottenuto “prestiti e donazioni da parte della
mia famiglia materna per consentire a me e alla mia famiglia una vita sicuramente
superiore alle nostre possibilità” (doc. SS). Nel periodo compreso fra il 13 febbraio
2006.
e il 7 marzo 2008 sua madre gli ha versato, in effetti, non meno di fr. 213 200.– (doc. VV). Suo
padre gli ha consegnato inoltre, fra il 2004 e il 2008, somme di denaro per altri
fr. 72 000.– (fr. 30 000.– circa nel solo 2008). Come mai egli non fosse in grado di ottenere
dai genitori, nel 2008, qualche migliaio di franchi supplementare per coprire i
costi legali destinati a far valere le sue ragioni in giudizio egli non spiega.
Sostiene che in seguito allo “sciagurato agire” di AO 1 suo padre si è ormai “adirato
inesorabilmente, al punto da non voler più assolutamente giungere in [suo] aiuto”
(memoriale, pag. 6 in fondo), ma non pretende che sua madre – ragguardevole
fonte di finanziamento – fosse altrettanto irritata. Dopo il 19 gennaio 2009
(data del memoriale conclusivo), inoltre, il suo patrocinatore non ha più
dovuto compiere prestazioni di rilievo e non ha più maturato grandi onorari. Ne
segue che, a prescindere dalla totale assenza di motivazione, nel risultato la
decisione del Pretore merita conferma.
13.
La procedura in materia di assistenza giudiziaria è gratuita, salvo
casi di temerarietà (art. 4 cpv. 2 vLag) estranei alla fattispecie. Né si pone
problema di ripetibili, una lite sull'assistenza giudiziaria opponendo il
richiedente alla pubblica autorità, non all'altra parte in causa (RtiD
I-2009 pag. 600 in alto). Del resto, le poche righe dedicate da AO 1 al tema dell'assistenza giudiziaria nel memoriale di osservazioni
all'appello (pag. 5 a metà) non giustificherebbe in alcun caso l'assegnazione
di indennità per tale titolo.
III. Sui
rimedi giuridici a livello federale
14.
Quanto
ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1
lett. b LTF supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale
ricorso in materia civile, ove appena si consideri l'entità dei contributi
alimentari litigiosa in appello. Il rimedio giuridico contro
la decisione in materia di assistenza giudiziaria segue la via dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c
LTF; sentenza del Tribunale federale 5A_108/2007 dell'11 maggio 2007 consid. 1.2).
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 7 della sentenza impugnata
è così riformato:
AP 1 è condannato a versare a AO 1, in via anticipata entro il 5 di ogni mese, i seguenti contributi alimentari:
fr. 715.– per lei medesima,
fr.
310.– per la figlia G__________ (assegni familiari non compresi) e
fr.
260.– per il figlio F__________ (assegni familiari non compresi).
Nella misura in cui riguarda il dispositivo n. 6 (blocco del
registro fondiario), l'appello è dichiarato senza oggetto. Per il resto l'appello è respinto nella misura in cui è ricevibile
e la sentenza impugnata è confermata.
2. Gli
oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 950.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
1000.–
da
anticipare dall'appellante, sono posti per due quinti a carico di quest'ultimo
e per il resto a carico di AO 1, che rifonderà all'appellante fr. 500.– per ripetibili
ridotte.
3. Il ricorso
in materia di assistenza giudiziaria è respinto.
4. Non si riscuotono
tasse o spese né si assegnano ripetibili per tale ricorso.
5. Intimazione:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta
ad almeno 30
000
franchi; quando il valore
litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art.
76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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