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Decisione

11.2009.66

Protezione dell'unione coniugale: Disciplina delle relazioni personali tra padre e figli, contributi di mantenimento, blocco del registro fondiario. Assistenza giudiziaria: nozione di indigenza.Discip

28 dicembre 2012Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Celio

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa DI.2008.827

(protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 6, promossa con istanza del 30 giugno 2008 da

AP 1

(patrocinato dall'avv.

PA 1)

contro

AO 1 ,

(patrocinata da PA 2)

e nella causa DI.2008.846 (protezione dell'unione

coniugale) della medesima Pretura promossa con istanza del 3 luglio 2008 da AO

1 contro AP 1;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 20 aprile 2009 presentato da AP

1 contro la sentenza emessa il 9 aprile 2009 dal Pretore del Distretto di

Lugano, sezione 6;

2. Se

dev'essere accolto il contestuale ricorso di AP 1 contro il diniego dell'assistenza

giudiziaria deciso dal Pretore nella sentenza stessa;

3. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. AP 1 (1968), cittadino italiano, e AO 1 (1975) hanno contratto matrimonio a __________ il 28 novembre 2002. La sposa

era già madre di G__________ (nata il 2 agosto 2001), che AP 1 ha riconosciuto davanti all'ufficiale di stato

civile di __________. Il 21 luglio 2004 è nato F__________. Il marito ha lavorato

nel settore del commercio navale, prima per un'azienda di famiglia e poi a __________,

e dal luglio del 2007 al marzo del 2008 è stato direttore commerciale della __________

SA di __________ (ora fallita). Licenziato, è rimasto senza occupazione. La

moglie, impie­gata di commercio, durante il matrimonio ha lavorato solo sporadicamente.

Non è chiaro quando i coniugi si sono separati: AO 1 ha dichiarato di avere lasciato la villa di __________ (particella n. 613 RFD di __________,

sezione di __________, proprietà del marito) ai primi di settembre del 2008 per

sistemarsi insieme con i figli a __________. Secondo il marito invece la separazione

è intervenuta già ai primi di luglio del 2008. Sta di fatto che nell'ottobre del 2008 AP 1 si è trasferito a __________,

dove ha avviato una collaborazione nel campo della consulenza commerciale, di

marketing, analisi e ricerca di mercato con la __________, attiva “nel settore

delle comunicazioni e rilevazioni ambientali mediante impiego di

apparecchiature e tecnologie elettroniche avanzate”.

B. Nel

frattempo, il 30 giugno 2008 AP 1 ha adito il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, con un'istanza a tutela dell'unione coniugale, chiedendo – previa concessione dell'assistenza giudiziaria – di essere

autorizzato a vivere separato, di attribuirgli l'alloggio coniugale, di affidare i figli alla madre (riservato un suo

diritto di visita minimo ogni quindici giorni, dal venerdì alle ore 19 fino a

domenica alle ore 19, più due settimane conse­cutive durante l'estate e una

settimana alternativamente a Natale e carnevale), senza offrire contributi di

mantenimento. Con un'istanza del

3 luglio 2008 AO 1 ha chiesto a sua volta l'autorizzazione a vivere separata, l'attribuzione dell'alloggio

coniugale, l'affidamento dei

figli, un contributo alimentare di fr. 2000.– mensili per sé e uno di fr. 1000.–

mensili per ogni

figlio (assegni familiari non compresi), come pure l'annotazione di una

restrizione della facoltà di disporre sulla particella n. 613 (alloggio

coniugale). Alla discussione del 17 luglio 2008 sulle due istanze i

coniugi hanno confermato le loro posizioni. L'istruttoria

è cominciata immediatamente.

C. Con

decreto cautelare emesso il 26 settembre 2008 “nelle more istruttorie” il Pretore ha disposto

il blocco del registro fondiario sulla particella n. 613. Terminata l'assunzione

delle prove, le parti hanno rinun­ciato alla discussione finale, limitandosi a

conclusioni scritte. Nel suo allegato del 19 gennaio 2009 AP 1 ha ribadito le domande iniziali. Nel proprio, del 30 dicembre 2008, AO 1 ha fatto altrettanto. Il 12 febbraio 2009 l'Ufficio

di esecuzio­ne del Distretto di Lugano ha invitato l'ufficiale del registro

fondiario ad annotare un'altra restrizione della facoltà di disporre sulla particella

n. 613 in seguito a un pignoramento di fr. 1 063 457.55 con

interessi e spese ottenuto da __________, padre di AP 1.

D. Statuendo

con sentenza del 9 aprile 2009, il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere

separati, ha assegnato l'abitazione coniugale al marito, ha affidato i figli

alla madre, ha regolato il diritto di visita del padre (un fine settimana su

due, “indicativamente dal venerdì alle ore 18 fino alla domenica

indicativamente alle ore 18”, più una sera infrasettimanale con cena, una

settimana a Natale, tre settimane durante l'estate, una settimana alternativamente

a Pasqua e carnevale, il tutto con “regolari contatti telefonici”), ha condannato

AP 1 a versare dal 1° luglio 2008 un contributo alimentare di fr. 1825.– mensili

per la mo­glie, uno di fr. 800.– mensili per G__________ e uno di

fr. 660.– mensili per F__________ (assegni familiari non compresi) e ha

confermato il blocco del registro fondiario sulla particella n. 613. La tassa

di giustizia di fr. 1000.– e le spese sono state addebitate solidalmente alle

parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. L'assistenza

giudiziaria postulata dal marito è stata respinta.

E. Contro

la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 20

aprile 2009 nel quale chie­de che il diritto di visita sia disciplinato come da

lui proposto nell'istanza del

30 giugno 2008, che sia revocato il blocco del registro fondiario sulla

particella n. 613 e che sia soppresso qualsiasi contributo alimentare a suo

carico. Nel memoriale egli sollecita altresì il beneficio dell'assistenza

giudiziaria in prima sede, censurando il diniego del Pretore. Con osservazioni

del 14 maggio 2009 AO 1 conclude per la reiezione dell'appello e con appello

adesivo insta per un diverso riparto degli oneri processuali e delle

ripetibili. L'appello adesivo è stato stralciato dai ruoli da questa Camera con

decreto del 19 giugno 2009 per tardivo versamento

dell'anticipo.

F. In

esito all'esecuzione promossa da __________ nei confronti del figlio, __________

si è aggiudicata il 22 giugno 2010 la particella n. 613 ai pubblici incanti ed è

stata iscritta dal 27 luglio 2010 come proprietaria dell'immobile nel registro

fondiario. Il bloc­co gravante la particella è stato cancellato.

Considerandi

in diritto: I. Sulla

protezione dell'unione coniugale

1.

Le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg.

CC) erano trattate fino al 31 dicembre 2010 con la procedura sommaria

contenziosa di camera di consiglio (art. 4 cpv. 1 n. 5 e

art. 5 LAC con rinvio agli art. 361 segg. CPC). L'esame dei fatti era limitato

alla verosimiglianza (Rep. 1991 pag. 432 consid. 4a). La decisione

del Pretore era appellabile entro 10 giorni. In concreto la sentenza impugnata è

stata notificata al patrocinatore del marito il 10 aprile 2009. Consegnato alla

posta l'ultimo giorno utile, sotto questo profilo l'appello in esame è

ricevibile.

2.

Rievocate

diffusamente le vicissitudini familiari che hanno condotto alla protezione

dell'unione coniugale (punti 1 a 4), l'appellante chiede anzitutto che il suo diritto di visita sia

disciplinato come da lui proposto nell'istanza del 30 giugno 2008. Egli ricorda

di vivere a __________ e di beneficiare solo di quattro settimane di vacanza l'anno,

ciò che non gli consente – suo malgrado – di esercitare le relazioni personali

(più estese) fissate dal Pretore, con il rischio poi di sentirsi rimproverare

inadempienze (appello, punto 5). Si tratta di timori infondati. È vero che la disciplina

di un diritto di visita va fissata tenendo conto del tempo a disposizione del

genitore non affidatario, oltre che di quello a disposizione del figlio (Hegnauer in: Berner Kommentar, 4ª edizio­ne, n. 71 ad

art. 273 CC). È vero altresì che il diritto di

visita non compete solo al genitore nei confronti del figlio, ma anche al

figlio nei confronti del genitore (Leuba

in: Commentaire romand, CC I, Basilea 2010, n. 3 ad art. 273). Comunque sia, in

una procedura matrimoniale (protezione dell'unione coniugale, separazione, divorzio)

le relazioni personali sono regolate in funzione del bene del figlio,

indipendentemente dalla questione di sapere se il genitore intenda o non intenda

esercitarle (Leuba, op. cit., n.

10.

ad art. 273 CC).

Nella

fattispecie il bene dei figli non imponeva di restringere il diritto di visita,

scostandosi da quanto la giurisprudenza ticinese riconosce abitual­mente – in

linea di principio – a un genitore non affidatario nei confronti di ragazzi in

età scolastica (RtiD I-2005 pag. 778 n. 58c). Tanto meno ove si consideri che in

prima sede i coniugi si erano accordati perché AP 1 beneficiasse del “più ampio diritto alle relazioni personali” (verbale

del 17 luglio 2008, pag. 2 in alto), al punto che il Pretore non ha nemmeno

motivato la regolamentazione prevista nel dispositivo della sentenza impugnata.

Né appellante pretende – per avventura – che la disciplina adottata dal primo

giudice non risponda al bene dei figli. Sostiene che i suoi impegni di lavoro a

__________ non gli consentono di usufruire pienamente di quanto il Pretore gli

ha concesso (a cominciare dal giorno di visita infrasettimanale), ma ciò non è

un motivo per limitare gli incontri. D'altro lato, nulla può rimproverarsi a un

genitore che per ragioni professionali non sia oggettivamente in grado di esercitare

tutte le relazioni personali cui avrebbe diritto. Le preoccupazioni manifestate

dall'appellante per eventuali biasimi cadono quindi nel vuoto.

3.

L'appellante contesta il reddito ipotetico di

fr. 6000.– netti mensili imputatogli dal Pretore. Questi ha fondato tale valutazione

sulla giovane età e la buona salute di lui, sulla sua perfetta padronanza

dell'inglese, sulla formazione professionale completa, sulle funzioni dirigenziali

svolte in passato, sui buoni guadagni conseguiti fra il 2004 e il 2006 (mai

meno di fr. 6600.– netti mensili), come pure sul fatto che l'interessato

potrebbe cumulare allo stipendio potenziale di fr. 4000.– mensili il reddito

locativo conseguibile trasferendosi in un alloggio più modesto e appigionando

la villa di __________ per fr. 2000.– mensili (sentenza impugnata, pag. 5). L'appellante

eccepisce che l'apprezzamento del Pretore non è sostenibile perché negli ultimi

quattro anni egli non ha mai gua­da­gnato più di fr. 4000.– lordi mensili e

perché la __________ gli versa appena fr. 2500.– mensili. Pur essendosi

adoperato per trovare occupazioni meglio retribuite – egli soggiunge – i suoi

sforzi sono rimasti infruttuosi, il settore della nautica privata permettendo “pochissimi

sbocchi professionali, soprattutto con l'agghiacciante situazione economica

attuale” (memoriale, pag. 7 in fondo). Quanto alla villa di __________, l'appellante

reputa impossibile conseguire un reddito locativo, lo stabile essendo pignorato

e passibile di realizzazione in ogni momento.

a)

Dagli atti non si desume con chiarezza – come detto – se i co­niugi si siano

separati già nel luglio o solo nel settembre del 2008: la prima versione è

quella del marito (appello, punto 4), la seconda quella della moglie (verbale

del 26 settembre 2008, pag. 3 a metà, risposte supplementari al Pretore). Si

desume invece che l'appellante era stato licenziato per la fine di marzo 2008 dalla

__________ (ora fallita: FUSC n. 23 del 4 febbraio 2009, pag. 20), presso

la quale lavorava come direttore commerciale

dal luglio del 2007, gua­dagnando circa fr. 3900.–

lordi mensili (assegni familiari non compresi). A tale stipendio si aggiungevano le

provvigioni (complessivi fr. 7964.20 tra il gennaio

e il marzo del 2008, pari a oltre fr. 2500.– mensili: precetto esecutivo

del 3 aprile 2008 [doc. Z]; verbale del 17 luglio 2008, pag. 4). Ciò

posto, il reddito di fr. 4000.– netti mensili stimato dal Pretore era

senz'altro alla sua portata. Certo, dall'aprile al settembre del 2008 l'appellante è rimasto senza lavoro, finché nell'ottobre del 2008 ha avviato la nota collaborazione con la __________ di __________, che gli versa € 2500.– mensili

(doc. FFF allegato al verbale del 28 ottobre 2008). Tale retribuzione è nettamente

inferiore tuttavia alla sua capacità di guadagno, senza ch'egli risulti avere compiuto adeguati sforzi per ricuperarla appieno. Non solo le richieste d'impiego da lui esibite al Pretore riguardano

solo il periodo da maggio a giugno del 2008, ma nei suoi confronti consta

essere stata emessa dall'Ufficio

regionale di collocamento anche una sanzione di quattro giorni per mancate

ricerche (nel fascicolo “richiamo II”, lettera 21 luglio 2008 di __________). Su questo punto l'appello è destituito perciò di consistenza.

b) Per quanto riguarda il reddito locativo della villa ad __________ l'appellante

fa valere a ragione, per contro, che la previsione del Pretore non resisteva

alla critica. E non perché lo stabile non potesse essere appigionato a terzi,

ove appena si consideri che nel luglio del 2008 la finanziaria __________ di __________

era pronta a pagare un canone di ben fr. 6000.– mensili (doc. GG), ma perché non

è escluso – come si è visto – che fino all'inizio di settembre del 2008 la

villa fosse ancora occu­pata dalla famiglia (verbale del 26 settembre

2008, pag. 3 a metà). Dall'ottobre del 2008 l'edificio poteva invero, di per sé, essere messo sul mercato dell'alloggio (e AP 1 si era impegnato a trovare un

conduttore: verbale del 26 settembre 2008, pag. 3 in fondo). La fruibilità dello stabile tuttavia era precaria, poiché nei confronti dell'appellante pendeva l'esecuzione di fr. 993 270.– con interessi promossa dal padre il 15 luglio 2008 (sopra, lett. C), tanto che il fondo è finito il 22 giugno

2010.

ai pubblici incanti ed è stato acquistato da __________ (sopra, lett. F). Per di più, la banca pignoratizia avreb­be preteso la cessione

delle pigioni fino a concorrenza degli oneri ipotecari di fr. 4000.– mensili pagati

da __________ (doc. EEE: lettera 27 ottobre 2008 della __________ acclusa al

verbale del 28 ottobre 2008). Il reddito locativo di fr. 2000.– stimato

dal Pretore (dal luglio del 2008) appariva quindi aleatorio. In proposito

l'appello si rivela provvisto di buon diritto, nel senso che il reddito potenziale

di AP 1 va accertato in fr. 4000.– netti mensili.

4.

Afferma

l'appellante che il suo fabbisogno minimo non è di soli fr. 2715.– mensili,

come ha accertato il Pretore (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–,

costo dell'alloggio fr. 1000.–, spese accessorie fr. 100.–, premio

della cassa malati fr. 260.40, assicurazione dell'economia domestica e contro

la responsabilità civile fr. 73.50, assicurazione dell'automobile e

imposta di circolazione fr. 80.–, “trasporti” fr. 100.–), bensì di

fr. 8639.– mensili. Egli si limita tuttavia a contrapporre al calcolo del

Pretore un proprio conteggio, senza minimamente spiegare – se non in relazione

al leasing dell'automobile – perché il primo giudice sarebbe caduto in errore

(appello, punto 11). Privo di motivazione, in tale misura l'appello va

dichiarato d'acchito irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC ticinese combinato

con il cpv. 5).

Per quanto

riguarda il leasing dell'automobile (fr. 753.– mensili), l'appellante argomenta

di essere stato obbligato a contrarlo perché la moglie ha alienato l'unico veicolo

della famiglia. Ora, la richiesta potrebbe anche essere giustificata per scopi

professionali o per l'esercizio del diritto di visita se il bilancio familiare

consentisse quella voce di spesa. In concreto però le risorse coniugali non

bastano – come si vedrà – a finanziare il fabbisogno familiare. Tutto quanto

l'appellante può vedersi riconoscere è di conseguenza, in simili condizioni, il

costo di un abbonamento per spostarsi con i

mezzi pubblici. E che a tal fine l'importo di fr. 180.– mensili complessivi

inserito dal Pretore nel suo fabbisogno mini­mo sia insufficiente egli non pretende.

Si

aggiunga, per quel che attiene al costo dell'alloggio nella villa di __________

(fr. 4000.– mensili di interessi ipotecari e fr. 833.– mensili di

ammortamento) rivendicato dall'appellante nel fabbisogno minimo senza alcuna

motivazione, che fino all'intervenuta realizzazione forzata dell'immobile

quegli oneri risultavano a carico di __________, non di lui. A un esame di

verosimiglianza la spesa di fr. 1100.– mensili complessivi riconosciuta

dal Pretore sfugge dunque a censura.

5.

Relativamente

al fabbisogno minimo della moglie, l'appellante contesta la somma di fr. 3215.–

mensili cui è giunto il Pretore (minimo esistenziale del diritto esecutivo per

genitore affidatario fr. 1250.–, locazione fr. 1300.–, spese

accessorie fr. 150.–, premio della cassa malati fr. 260.40,

assicurazione dell'economia domestica e contro la responsabilità civile

fr. 73.50, assicurazione dell'automobile e imposta di circolazione

fr. 80.–, “trasporti” fr. 100.–), sostenendo che in realtà tale fabbisogno

non eccede fr. 2410.– mensili poiché a __________ non vanno riconosciuti

più di fr. 900.– mensili per l'alloggio né indennità per costi d'automobile.

In merito

al costo dell'alloggio la valutazione del Pretore risulta addirittura

favorevole all'appellante. Nell'importo di fr. 1450.– mensili per la pigione e

le spese accessorie, infatti, il primo giudice ha compreso anche la quota che

sarebbe dovuta figurare nel fabbisogno in denaro dei figli (e dal quale invece è

stata tolta: sentenza impugnata, pag. 6). Tenuto conto che un terzo di fr. 1450.–

mensili rientra nel fabbisogno in denaro di G__________ e un quarto nel

fabbisogno in denaro di F__________ (Emp­feh­lun­gen zur Bemessung von

Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000, pag. 13 in alto), alla moglie il Pretore ha riconosciuto così – all'atto pratico – un costo dell'alloggio

di fr. 604.15 mensili, ciò che l'appellante non può sicuramente lamentare. Si

conviene che nel caso in cui i coniugi si fossero separati solo ai primi di

settembre (e non già ai primi di luglio) del 2008 la

moglie non avrebbe diritto di vedersi ricono­scere una pigione per sé sola prima

di allora. Se non che, in tale ipotesi toccherebbe identica sorte anche al

marito, nel senso che alle parti andrebbe riconosciuta una pigione unica per

l'alloggio comune. Nemmeno l'appellante prospetta tuttavia nulla del genere. Il

costo di fr. 1450.– mensili complessivi che il Pretore ha inserito nel

fabbisogno minimo di AO 1 dal luglio del 2008 resiste dunque alla critica.

Circa la

posta di fr. 180.– complessivi riconosciuta dal Pretore a AO 1 per spese

d'automobile e “trasporti” (somma

identica

a quella inserita nel fabbisogno minimo dell'appellante), risulta che al momento

in cui il primo giudice ha statuito G__________ frequentava la scuola elementare

privata __________ di __________, dove la madre doveva accompagnarla giornalmente

(rapporto 17 settembre 2008 dello psicologo __________, nel fascicolo “ascolto

minori”, pag. 2; verbale del 26 settembre 2008: interrogatorio formale,

risposta n. 7). L'appellante non mette in dubbio la necessità della trasferta

né pretende che questa potesse ragionevolmente compiersi con i mezzi pubblici.

La cifra di fr. 180.– mensili non può quindi reputarsi esagerata né configura

una disparità di trattamento. Anche su questo punto l'appello è destinato

perciò all'insuccesso.

6.

L'appellante assevera

che il fabbisogno in denaro di G__________ e F__________ stabilito dal Pretore

(fr. 970.– mensili l'una, fr. 805.– mensili l'altro, in entrambi i casi senza

il costo dell'alloggio) è eccessivo, poiché riferito a raccomandazioni (quelle

pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del

Canton Zurigo, cui questa Camera si ispira per giurisprudenza invalsa: Rep.

1994.

pag. 301 consid. 5) calibrate su redditi dei genitori di almeno fr. 7500.–

mensili e sul costo della vita nel Canton Zurigo. Nulla è meno vero. Come questa

Camera ha già avuto modo di spiegare, le raccomandazioni edite dall'Ufficio

della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo dal 2000 in poi non sono più commisurate al costo della vita nel solo agglomerato della città di Zurigo,

ma al costo medio delle economie domestiche su scala nazionale (RtiD I-2006

pag. 674 consid. 3), circostanza che ha sottolineato di recente anche il

Tribunale federale (sentenza 5A_690/2010 del 21 aprile 2011, consid. 2.3). Oltre

a ciò, l'appellante neppure indica quale sarebbe in concreto – a mente sua – il

fabbisogno in denaro dei figli. Priva della benché minima indicazione cifrata,

la doglianza sfugge già per tale ragione a ulteriore disamina (Rep. 1993 pag. 228 consid. b, 1985 pag. 95 consid. 1).

7.

Le

altre argomentazioni esposte da AP 1 nell'appello non

hanno rilievo ai fini di una protezione dell'unione coniugale. La collaborazione da lui prestata durante

l'istruttoria, le difficoltà finanziarie da lui incontrate dopo il

licenziamento da parte della Interface __________, le

iniziative da lui prese per ridurre i debiti, la condotta

processuale di AO 1, la quale non avrebbe dato ragguagli sulla sorte di fr. 230 000.– “prelevati

dal conto presso la __________” né sull'esistenza di altre relazioni bancarie

(appello, pag. 10 punto 12) poco o punto sussidiano per

l'emanazione di misure protettrici dell'unione coniugale e sicuramente

non sollevano l'appellante dalle sue responsabilità in materia di contributi

alimentari. Tutt'al più confermano che – come ha rilevato il Pretore – l'appellante

non è pienamente consapevole dei suoi doveri legati agli obblighi di mantenimento.

8.

Da quanto precede emerge, in sintesi, il seguente quadro del bilancio

familiare:

Reddito del

marito fr. 4000.–

Reddito

della moglie fr. 1000.–

fr.

5000.

– mensili

Fabbisogno

minimo del marito fr. 2715.–

Fabbisogno

minimo della moglie fr. 3215.–

Fabbisogno

in denaro di G__________ fr. 970.–

Fabbisogno

in denaro di F__________ fr. 805.–

fr.

7705.

– mensili

Dandosi

ammanco, l'appellante ha diritto di conservare l'equivalente del proprio

fabbisogno minimo (DTF 137 III 62 consid. 4.2.1, 135 III 67 consid. 2, 133 III

59.

consid. 2). Il resto va suddiviso tra moglie e figli in proporzione alle

rispettive necessità, la spettanza della prima non essendo prioritaria rispetto

alle spettanze dei secondi (RtiD II-2004 pag. 616 a metà con riferimento alla sentenza del Tribunale federale 5C.44/2002 del 27 giugno 2002, consid. 3.2.2 con rinvii; Hausheer/Spycher,

Handbuch des Unterhaltsrechts, 2ª edizione, pag. 553 n. 08.27 e 08.29; v. anche DTF 128 III 415 in alto). Tutto ciò con l'esito in appresso:

Disponibilità

del marito:

fr.

4000.

– (reddito). /. fr. 2715.– (fabbisogno minimo) = fr. 1285.– mensili

Fabbisogno

scoperto della moglie:

fr.

3215.

– (fabbisogno minimo) ./. fr. 1000.– (reddito) = fr. 2215.– mensili

Somme

necessarie a moglie e figli:

fr.

2215.

– + fr. 970.– (G__________) + fr. 805.– (Filippo) = fr. 3990.– mensili

Contributo alimentare

per la moglie:

fr.

2215.

– x (1285.– : 3990.–) = fr. 715.– mensili (arrotondati)

Contributo alimentare

per G__________:

fr.

970.

– x (1285.– : 3990.–) = fr. 310.– mensili (arrotondati)

Contributo alimentare

per F__________:

fr.

805.

– x (1285.– : 3990.–) = fr. 260.– mensili (arrotondati).

Entro questi limiti l'appello va accolto e la sentenza impugnata riformata.

9.

Nell'appello

AP 1 chiedeva anche di revocare il bloc­co del registro fondiario ordinato dal

Pretore in virtù dell'art. 178 CC sulla nota particella n. 613. La questione è nondimeno

divenuta senza oggetto con l'avvenuta realizzazione del fondo in pendenza di

appello, non potendosi ignorare in questa sede un fatto che rende caduca l'impugnazione

(DTF 137 III 616 consid. 3.2.1). Ciò premesso, rimane da valutare ai fini delle

spese processuali e delle ripetibili come sarebbe stata verosimilmente decisa

la censura se l'appello non risultasse superato dagli eventi (RtiD I-2004 pag.

488.

consid. 7). Ora, nel memoriale l'appellante si doleva di non aver potuto alienare l'immobile a causa

del blocco, benché il 10 dicembre 2008 gli fosse pervenuta “una seria proposta

di acquisto” (appello, pag. 9 punto 13). Così argomentando, tuttavia, egli non

si confrontava nemmeno di scorcio con la motivazione del Pretore, il quale

aveva giustificato il provvedimento con la scarsa chiarezza “sull'effettiva

situazione delle parti” e “sulla fattiva disponibilità del marito ad assumere

le proprie responsabilità circa il mantenimento” (sentenza impugnata, pag. 6 in fondo). A parte ciò, con decreto cautelare del 29 dicem­bre 2008 (precedente la decisione impugnata)

il Pretore aveva già rifiutato lo sblocco del registro fondiario perché la “seria

proposta di acquisto” invocata da AP 1 appariva del tutto vaga e indeterminata.

Nel memoriale l'interessato non tentava nemmeno di confutare simile

motivazione. Ne segue che su questo punto l'appello sarebbe verosimilmente

stato respinto in ordine, se non nel merito.

10.

Gli

oneri del giudizio odierno seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2

CPC ticinese). L'appellante ottiene una cospicua riduzione dei contributi

alimentari fissati dal Pretore (da fr. 1825.– a fr. 715.– mensili quello

per la moglie, da fr. 800.– a fr. 310.– mensili quello per G__________ e da fr.

660.

– a fr. 260.– mensili quello per F__________), mentre le controversie

legate alla disciplina delle relazioni personali (consid. 2) e al blocco del

registro fondiario (consid. 9) poco o punto incidono sulle spese giudiziarie. Si

giustifica così che AO 1 sopporti tre quinti della tassa di giustizia e delle

spese, con obbligo di rifondere all'appellante, al quale vanno addebitati i due

quinti rimanenti della tassa di giustizia e delle spese, un'indennità per ripetibili

ridotte. L'esito dell'attuale decisione non influisce apprezzabilmente, invece,

sul dispositivo inerente agli oneri processuali (suddivisi a metà) e alle

ripetibili (compensate) di primo grado, il cui riparto sarebbe rientrato

nell'ampia latitudine di apprezzamento che competeva al Pretore in materia di

spese e ripetibili – soprattutto nel diritto di famiglia – quand'anche i

contributi alimentari fossero stati fissati sin dall'inizio come dispone questa

Camera.

II. Sull'assistenza giudiziaria davanti al Pretore

11.

Contro il rifiuto dell'assistenza giudiziaria il richiedente poteva

adire entro 15 giorni, fino al 31 dicembre 2010, “l'autorità di seconda

istanza” (art. 35 cpv. 4 vLag), ovvero l'autorità gerarchica­mente superiore

(messaggio del Consiglio di Stato n. 5123, del 22 maggio 2001, commento all'art.

35.

in fine). Tempestivo, il rimedio in esame è pertanto ricevibile.

12.

Nella decisione impugnata il Pretore ha respinto senza alcuna

motivazione la richiesta di assistenza giudiziaria presentata da AP 1. Questi

adduce nel ricorso di versare “in una palese disagevole situazione

finanziaria”, trovandosi escusso per debiti di oltre due milioni di franchi. Fa

notare inoltre di conseguire “un reddito particolarmente esiguo” e che le sue

ristrettezze sono destinate finanche ad acuirsi nel caso in cui gli fosse imposto

di erogare contributi di mantenimento a moglie e figli (memoriale, punto 14). L'argomentazione

può essere condivisa per quanto attiene ai redditi, l'interessato non fruendo

di alcun margine disponibile oltre il fabbisogno minimo (sopra, consid. 8). L'indigenza

cui si riferiva l'art. 3 cpv. 1 vLag non si apprezzava, tuttavia, in funzione

dei soli redditi, ma anche della sostanza (cfr. DTF 124 I 2 consid. 2a con

richiami, 118 Ia 369). E per sostanza non si intendeva unicamente il patrimonio

a disposizione, ma anche quello che il richiedente poteva procurarsi. Chi era

in grado – ad esempio – di accendere importanti mutui senza avere modo di restituirli

o era in grado di ottenere consistenti donazioni con la sola finalità di condurre

un tenore di vita elevato non poteva contare poi sul beneficio dell'assistenza

giudiziaria, salvo rendere verosimile come mai non gli fosse possibile

conseguire ulteriore credito per finanziare i costi di causa (Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, appendice

2000/2004, Lugano 2005, n. 11 ad art. 3 vLag; I CCA, inc. 11.2010.122 del 31 gennaio

2011, consid. 5a).

Nel caso

in rassegna AP 1 ammette di avere ottenuto “prestiti e donazioni da parte della

mia famiglia materna per consentire a me e alla mia famiglia una vita sicuramente

superiore alle nostre possibilità” (doc. SS). Nel periodo compreso fra il 13 febbraio

2006.

e il 7 marzo 2008 sua madre gli ha versato, in effetti, non meno di fr. 213 200.– (doc. VV). Suo

padre gli ha consegnato inoltre, fra il 2004 e il 2008, somme di denaro per altri

fr. 72 000.– (fr. 30 000.– circa nel solo 2008). Come mai egli non fosse in grado di ottenere

dai genitori, nel 2008, qualche migliaio di franchi supplementare per coprire i

costi legali destinati a far valere le sue ragioni in giudizio egli non spiega.

Sostiene che in seguito allo “sciagurato agire” di AO 1 suo padre si è ormai “adirato

inesorabilmente, al punto da non voler più assolutamente giungere in [suo] aiuto”

(memoriale, pag. 6 in fondo), ma non pretende che sua madre – ragguardevole

fonte di finanziamento – fosse altrettanto irritata. Dopo il 19 gennaio 2009

(data del memoriale conclusivo), inoltre, il suo patrocinatore non ha più

dovuto compiere prestazioni di rilievo e non ha più maturato grandi onorari. Ne

segue che, a prescindere dalla totale assenza di motivazione, nel risultato la

decisione del Pretore merita conferma.

13.

La procedura in materia di assistenza giudiziaria è gratuita, salvo

casi di temerarietà (art. 4 cpv. 2 vLag) estranei alla fattispecie. Né si pone

problema di ripetibili, una lite sull'assistenza giudiziaria opponendo il

richiedente alla pubblica autorità, non all'altra parte in causa (RtiD

I-2009 pag. 600 in alto). Del resto, le poche righe dedicate da AO 1 al tema dell'assistenza giudiziaria nel memoriale di osservazioni

all'appello (pag. 5 a metà) non giustificherebbe in alcun caso l'assegnazione

di indennità per tale titolo.

III. Sui

rimedi giuridici a livello federale

14.

Quanto

ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1

lett. b LTF supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale

ricorso in materia civile, ove appena si consideri l'entità dei contributi

alimentari litigiosa in appello. Il rimedio giuridico contro

la decisione in materia di assistenza giudiziaria segue la via dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c

LTF; sentenza del Tribunale federale 5A_108/2007 dell'11 maggio 2007 consid. 1.2).

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello

è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 7 della sentenza impugnata

è così riformato:

AP 1 è condannato a versare a AO 1, in via anticipata entro il 5 di ogni mese, i seguenti contributi alimentari:

fr. 715.– per lei medesima,

fr.

310.– per la figlia G__________ (assegni familiari non compresi) e

fr.

260.– per il figlio F__________ (assegni familiari non compresi).

Nella misura in cui riguarda il dispositivo n. 6 (blocco del

registro fondiario), l'appello è dichiarato senza oggetto. Per il resto l'appello è respinto nella misura in cui è ricevibile

e la sentenza impugnata è confermata.

2. Gli

oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 950.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

1000.–

da

anticipare dall'appellante, sono posti per due quinti a carico di quest'ultimo

e per il resto a carico di AO 1, che rifonderà all'appellante fr. 500.– per ripetibili

ridotte.

3. Il ricorso

in materia di assistenza giudiziaria è respinto.

4. Non si riscuotono

tasse o spese né si assegnano ripetibili per tale ricorso.

5. Intimazione:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30

000

franchi; quando il valore

litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art.

76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro

lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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