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Decisione

11.2009.67

Iscrizione nel registro svizzero dello stato civile di un matrimonio contratto all'estero da un cittadino svizzero con una persona straniera: verifica dei dati personali

26 agosto 2011Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

I. Contro

la decisione appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un ricorso

(“appello”) del 17 dicembre 2008 in cui chiede che il giudizio impugnato sia riformato

nel senso di ordinare l'iscrizione del matrimonio nel registro svizzero dello

stato civile. Con osservazioni del 22 aprile 2009 l'Ufficio di vigilanza dichiara di confermarsi nella propria decisione, non senza rimettersi al

giudizio della Camera. Invitata a esprimersi, AO 2 non ha formulato

osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. Le decisioni emanate fino al 31 dicembre 2010 dall'autorità di vigilanza

sullo stato civile, che nel Cantone Ticino è la Divisione degli interni,

Sezione degli enti locali (art. 5 del regolamento sullo stato civile: RL

4.1.2

), erano impugnabili con ricorso entro 20 giorni alla Camera civile di

appello (art. 32 cpv. 3 vLAC). Trattato come ricorso, l'appello in esame –

tempestivo – è ricevibile.

2.

Nella

decisione impugnata l'Ufficio di vigilanza ha motivato il rifiuto di iscrivere

il matrimonio celebrato a __________ nel registro svizzero dello stato civile,

ricordando come AO 2 si sia sempre rifiutata di esibire il proprio atto di

nascita, necessario per inserire i dati di identificazione personali nel registro

degli attinenti di __________. Il passaporto – ha soggiunto l'autorità di

vigilanza – poco sussidia, poiché “il suo contenuto non corrisponde praticamente

mai a quello dell'atto di nascita”. Quanto alle indagini promosse per rimediare

alla situazione, l'Ufficio di vigilanza ha sottolineato come nessuna AO 2

risulti nata a __________ il 19 febbraio 1938, né l'autorità britannica ha spiegato

univocamente come mai quell'indicazione figuri sul passaporto dell'interessata.

Chiamati a collaborare, poi, i coniugi non hanno prestato alcun aiuto. Anzi, AO

2.

“si è sempre di fatto estraniata in tutti i modi dalla procedura”. Invitati a

rivolgersi al giudice per far accertare i dati mancanti, infine, i due non

hanno reagito. L'inchiesta avviata d'ufficio non apparendo suscettibile di

ulteriori sviluppi, l'autorità di vigilanza dichiara di essersi risolta così a

respingere l'iscrizione del matrimonio nel registro svizzero dello stato civile,

fermo restando che l'unione è e rimane valida negli Stati Uniti.

3.

Le

decisioni o i documenti stranieri concernenti lo stato civile sono iscritti nel

registro svizzero se così dispone l'autorità cantonale di vigilanza (art. 32

cpv. 1 LDIP). Competente è l'autorità di

vigilanza del Cantone d'origine dell'interessato (art. 23 cpv. 1

OSC). L'iscrizione è autorizzata se sono adempiute le condizioni degli art. 25

a 27 LDIP (art. 32 cpv. 2 LDIP). Trattandosi di iscrivere un matrimonio

contratto all'estero, i cittadini svizzeri e gli stranieri domiciliati in

Svizzera i cui dati dello stato civile figurano già – per un motivo o per l'altro

– nel registro svizzero non devono procurarsi documentazione complementare. È

sufficiente che comunichino l'avvenuta celebrazione delle nozze alla rappresentanza

svizzera competente e consegnino l'atto di matrimonio (la comunicazione non

avviene d'ufficio, tranne per quanto riguarda Germania, Austria e Italia, con

cui vigono trattati internazionali). Se però il matrimonio non è stato

celebrato dopo avere ottenuto un certificato svizzero di capacità al matrimonio

e gli atti della persona straniera non figurano nel registro svizzero, la

persona straniera deve documentare il proprio stato civile. La rappresentanza

all'estero traduce e legalizza i documenti, trasmettendoli gratuitamente

all'autorità svizzera. Eventualmente la comunicazione del matrimonio può

avvenire anche all'autorità cantonale di vigilanza sullo stato civile, che

invia i documenti alla rappresentanza svizzera per la traduzione (se occorre) e

per la legalizzazione, nel qual caso tuttavia sono riscossi emolumenti (si

vedano i punti 1.2 e 1.10 del documento pubblicato in: www.

bj.admin.ch/ content/bj/it/home/themen/gesellschaft/zivilstand/faq/ehe.html).

4.

Dovendosi inserire

nel registro svizzero le generalità di una persona straniera, compete

all'autorità dello stato civile esaminare i dati identificativi (art. 16 cpv. 1

lett. b OSC). La persona interessata deve presentare i documenti necessari, che

non devono essere stati rilasciati da più di sei mesi; se procurarsi siffatti documenti

è impossibile o palesemente inesigibile, in casi motivati sono ammissibili

documenti che risalgano a una data anteriore (art. 16 cpv. 2 OSC). Se è

impossibile o non può ragionevolmente essere preteso che tale persona presenti

i documenti necessari al suo rilevamento, l'ufficiale dello stato civile – o,

dandosi il caso, l'autorità di vigilanza – verifica se sia possibile

raccogliere una dichiarazione conformemente all'art. 41 cpv. 1 CC (art. 15a

cpv. 3 OSC). In virtù di quest'ultima norma l'autorità di vigilanza può

autorizzare nel singolo caso la prova di dati sullo stato civile mediante una dichiarazione

all'ufficiale se la persona tenuta a collaborare dimostra che dopo adeguate

ricerche l'accertamento per mezzo di documenti si è rivelato impossibile o non

può essere ragionevolmente preteso e se in base ai documenti e alle informazioni

disponibili i dati non sono controversi (art. 17 cpv. 1 OSC). Se i dati sono

controversi, essa invita la persona interessata a adire il giudice (art. 42

cpv. 1 CC).

5.

In

concreto il problema verte sul rilevamento dell'identità dichiarata da AO 2,

giacché i dati personali di AP 1 – cittadino svizzero, oltre che statunitense –

figurano già nel registro dello stato civile e non occorreva documentarli

oltre. Ora, nel registro vanno indicati – tra l'altro – il luogo di nascita, la

data di nascita, i nomi e il cognome del padre, come pure i nomi e il cognome

della madre (art. 8 lett. e n. 1 a 3, lett. l n. 1 a 6 OSC). Se AP 1 avesse prodotto un atto di nascita della

moglie, tali dati sarebbero stati senz'altro “documentati”. È vero che sul

passaporto di AO 2 figura il luogo e la data di nascita, ma l'autorità di

vigilanza non era tenuta ad accomodarsi di un passaporto, almeno finché fosse stata resa verosimile

l'irreperibilità o la ragionevole inesigibilità di un atto dello stato

civile. E simile ipotesi non consta nel caso specifico, poiché se è vero che allo

stato civile di __________ non figura iscritta la nascita di alcuna AO 2 il 19

febbraio 1938, è altrettanto vero che i registri della Città di __________ non risultano

lacunosi “causa i danni subiti in __________ a diverse infrastrutture durante

la seconda guerra mondiale”, come pretendeva AP 1.

Se non è

stato possibile ottenere l'atto di nascita nella fattispecie, dunque, ciò si deve

o al fatto che Anna Marie von Rueflingen sia nata altrove o in un altro momento

o con un altro cognome (al che mal si comprenderebbe tuttavia come i suoi

genitori potessero chiamarsi __________ e __________). Quanto all'affidavit

accluso all'atto di matrimonio in cui AO 2 ha indicato al notaio della contea di Clark i nomi e la cittadinanza dei genitori (entrambi con State of Birth

“Germany”), esso si limita a riprodurre le affermazioni – sia pure giurate –

dell'interessata, senza che il notaio le abbia perso­nalmente accertate. La

portata dell'atto, di conseguenza, non va oltre quella un'affermazione di parte

(Rep. 2000 pag. 221; cfr. anche ASA 2001 pag. 575 segg.).

6.

L'appellante

fa valere che nel frattempo AO 2 ha ottenuto il permesso “C” per domiciliarsi

in Svizzera, che “la prassi restrittiva” dell'Ufficio di vigilanza sullo stato

civile ha senso solo per ostacolare i matrimoni di convenienza, che nel 1973

egli non ha avuto alcuna difficoltà a far riconoscere il suo primo matrimonio

contratto all'estero (senza che sia stato chiesto alcun atto di nascita) e che

quando egli non aveva ancora acquisito la cittadinanza svizzera aveva goduto

così di un trattamento migliore rispetto a oggi, sicché “l'intransigenza” dimostrata

dall'Ufficio di vigilanza sullo stato civile sarebbe “aberrante”.

In realtà,

così argomentando, l'interessato mostra di non capire i motivi per cui l'autorità

di vigilanza sullo stato civile lo ha rinviato a far valer le sue ragioni

davanti al giudice civile. Non è vero infatti che l'Ufficio di vigilanza adotti

una “prassi restrittiva” destinata solo a ostacolare matrimoni di convenienza. Come

si è spiegato, ove decida di iscrivere nel registro svizzero dello stato civile

un matrimonio celebrato all'estero senza che i fidanzati abbiano ottenuto un

certificato svizzero di capacità al matrimonio e senza che i dati

identificativi della persona straniera figurino nel registro svizzero, l'autorità

di vigilanza deve verificare che tali dati siano “documentati”. E nella

fattispecie non si può ragionevolmente pretendere che l'Ufficio di vigilanza

iscriva nel registro svizzero il matrimonio del ricorrente con una persona nata

a __________ il 19 febbraio 1938 quando di tale nascita non v'è traccia nei

corrispondenti atti dello stato civile. Né si può pretendere che AO 2 sia

iscritta come figlia di __________ __________ e __________ (di cui si ignora il

nome patronimico) solo perché ciò sia da lei dichiarato. Men che meno ove si

consideri che, stando alla British High Commission a Canberra, AO

2.

avrebbe acquisito la cittadinanza britannica in seguito a naturalizzazione

per avere sposato a suo tempo un cittadino del Regno Unito. Se così fosse,

andrebbe documentato anche lo scioglimento del primo matrimonio e quello

celebrato a __________ non sarebbe per lei il primo, contrariamente a quanto si

evince dall'affidavit accluso all'atto di matrimonio (Number of This Marriage:

1). Non si disconosce che le iscrizioni nel registro

dello stato civile siano meramente dichiarative, ma ciò

non toglie ch'esse debbano essere complete ed

esatte (DTF 135 III 395 consid. 3.4).

Che il

ricorrente si sia visto iscrivere senza difficoltà nel registro svizzero dello

stato civile un precedente matrimonio contratto all'estero poco sussidia.

Intanto perché non risulta che le condizioni di allora fossero le stesse di

oggi (mancanza di un certificato svizzero di capacità al matrimonio e mancanza

di dati identificativi della persona straniera nel registro svizzero). Inoltre

perché, senza motivazione adeguata, un'iscrizione avvenuta sulla base di uno

strumentario legislativo risalente a 35 anni addietro non può semplicemente

essere paragonata ai requisiti che l'ordinamento giuridico pone oggi. A torto

poi il ricorrente si risente con l'Ufficio di vigilanza sullo stato civile, ove

si consideri che il rifiuto di iscrivere il matrimonio nel registro svizzero si

riconduce sostanzialmente alla renitenza di AO 2, la quale invece di collaborare

– come le incombeva (art. 16 cpv. 5 OSC) – prima si è veementemente opposta a

che si richiedesse il suo atto di nascita (act. 7), poi ha assicurato che

avrebbe fatto seguire lei stessa “la documentazione richiesta” (act. 9), tranne

non produrre alcunché, e in seguito non si è più manifestata, nemmeno quando

l'Ufficio di vigilanza l'ha formalmente diffidata a esibire l'atto mancante (act.

10.

e 16).

7.

Si

aggiunga ad ogni buon conto che nelle circostanze descritte il ricorrente non

perde il diritto all'iscrizione nel registro svizzero dello stato civile, i

dati controversi sulla nascita della moglie (rispettivamente sul suo nome al

momento della nascita) e quelli mancanti sull'identità dei genitori potendo

ancora essere appurati dal giudice ordinario – più che nel quadro dell'art. 42

cpv. 1 CC, come reputa l'Ufficio di vigilanza sullo stato civile –

nell'ambito di un'azione generale di accertamento (FF

1996.

I 58 a metà). In virtù di una decisione favorevole da parte del giudice il

ricorrente potrà poi ottenere l'iscrizione del matrimonio nel registro svizzero.

Il ricorrente si duole di tribolazioni, ma trascura che l'Ufficio di vigilanza

sullo stato civile si è adoperato solo per fare chiarezza. Se ciò non è risultato

possibile davanti all'autorità amministrativa, nulla impedisce al ricorrente di

far capo ai tribunali.

8.

Gli

oneri dell'attuale giudizio seguono il principio della soccombenza (art. 31

LPAmm). La tassa di giustizia si orienta a quanto prevede l'art. 28 cpv. 1

lett. a LPAmm per il Tribunale cantonale amministrativo.

9.

L'odierna

decisione va comunicata anche all'Ufficio federale dello stato civile, per il

tramite dell'Ufficio federale di giustizia (art. 90 cpv. 5 OSC). Quanto ai

rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale

(art. 112 cpv. 2 lett. d LTF), in materia di tenuta del registro di stato

civile è dato ricorso in materia civile conformemente all'art. 72 cpv. 2 lett. b n. 2 LTF (DTF

135.

III 390 consid. 1.1).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

2. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 450.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

500.–

sono

posti a carico del ricorrente.

3. Intimazione:

–;

–;

Ufficio federale dello stato civile, per il tramite dell'Ufficio federale di

giustizia, Berna.

Comunicazione

alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza

sullo stato civile;

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30 000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in ma­teria civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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