11.2009.68
Curatela: approvazione dell'inventario presentato dal curatore
6 maggio 2009Italiano15 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
11.2009.68
Data decisione, Autorità:
06.05.2009, ICCA
Ricorso:
TF,5A_405/2009, 07.07.2009
Titolo:
Curatela: approvazione dell'inventario presentato dal curatore
CURATORE
INVENTARIO
art. 398 CC
Incarto n.
11.2009.68
Lugano,
6 maggio 2009/sc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Pontarolo, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa n. 290.2006 –
R.17/18.2009 (curatela volontaria: approvazioni d'inventario) della Divisione degli interni, Sezione
degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone
AP 1,
alla
Commissione
tutoria regionale 6, Agno
riguardo all'inventario con valori 15
luglio 2006 redatto dal primo curatore
CO 3,
e all'inventario con valori 17 novembre
2008 redatto dal secondo curatore
CO 2,
;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 24 marzo 2009 presentato da AP 1 contro la decisione unica emessa il 9 marzo 2009 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il 23 giugno 2006 AP 1 (1951) ha ottenuto dalla Commissione
tutoria regionale 6 l'istituzione di una curatela volontaria. In qualità di
curatore è stato designato CO 3, cui è stato affidato il compito di “salvaguardare convenientemente gli interessi
morali e materiali della curatelata”, amministrandone i beni e i redditi. Il curatore è stato chiamato altresì
a inventariare, insieme con un rappresentante della Commissione tutoria regionale,
Fatti
i beni della curatelata (valori il 15 luglio 2006) e a presentare ogni anno il
rendiconto finanziario entro il febbraio dell'anno successivo. CO 3 ha chiesto
più volte di essere sollevato dall'incarico, non potendo assolvere
convenientemente il mandato per ragioni personali.
B. Con
decisione del 21 novembre 2008 la Commissione tutoria regionale ha nominato CO
2, dal 17 novembre 2008, in sostituzione di CO 3. Al nuovo curatore sono state affidate
le identiche mansioni del predecessore, con il compito aggiuntivo di “studiare una strategia finanziaria per evitare
l'aumento di pignoramenti/attestati di carenza beni a carico dell'interessata
nonché valutare la possibilità di risanare la situazione”. Come il curatore precedente, egli è stato
chiamato a inventariare, sempre in concorso con un rappresentante della Commissione
tutoria regionale, i beni di AP 1 (valori il 17 novembre 2008) e a presentare
ogni anno il rendiconto finanziario entro il febbraio dell'anno successivo.
C. Non
è dato di sapere quando il primo curatore ha redatto l'inventario, dal quale emergono
attivi per appena fr. 3.76 e passivi per fr. 47 697.45 (valori il 15 luglio
2006). Risulta unicamente che la Commissione tutoria regionale lo ha approvato
il 23 gennaio 2009. Contro tale approvazione la curatelata è insorta l'11 febbraio
2009 all'Autorità di vigilanza sulle tutele, contestando passivi per
fr. 31 666.40 correlati a 12 esecuzioni pendenti (da ridurre secondo lei a
fr. 12 042.90)
e facendo valere di avere inviato fatture mediche a suo carico per circa fr.
7100.– più spese all'Ufficio cantonale del sostegno sociale e dell'inserimento,
che le
eroga prestazioni assistenziali (note d'onorario che a suo avviso
non dovevano quindi figurare tra i debiti).
D. Quello
stesso 23 gennaio 2009 la Commissione tutoria regionale ha approvato anche l'inventario
allestito dal nuovo curatore, che registra attivi per
fr. 1664.75 e passivi per fr. 14
020.65 (valori il 17 novembre 2008). AP 1 ha impugnato
tale approvazione all'Autorità di vigilanza sulle tutele, contestando i passivi
nella misura in cui il totale di fr. 14 020.65 si fondava sui dati del
primo inventario.
E. Statuendo
con decisione unica del 9 marzo 2009, l'Autorità di vigilanza ha respinto i
ricorsi in quanto ricevibili, senza prelevare tasse né spese. Dopo essersi
domandata se i memoriali fossero sufficientemente motivati, le generiche censure
della ricorrente non permettendo di verificare le poste litigiose, essa ha
rilevato d'ufficio che una voce nei passivi del secondo inventario (un debito
di fr. 3008.40 verso le __________) era corretta nel risultato, seppure non
negli addendi. Per il resto, secondo l'Autorità di vigilanza, i debiti del
primo inventario risultavano tutti chiaramente documentati.
F. Contro
la decisione appena citata AP 1 ha introdotto il 24 marzo 2009 un appello a questa
Camera nel quale, senza formulare conclusioni precise, critica i due inventari.
Il memoriale non è stato intimato per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. Le decisioni emanate dall'Autorità di vigilanza sulle tutele sono
impugnabili dinanzi al Tribunale d'appello nel termine di venti giorni (art. 48
della legge sull'organizzazione
e la procedura in materia di tutele e curatele, dell'8
marzo 1999, cui rinvia anche l'art. 39 LAC). La procedura è quella ordinaria
degli art. 307 segg. CPC, con le particolarità – per analogia – dell'art. 424a
CPC. Consegnato alla posta il 25 marzo 2009, l'appello in esame è dunque tempestivo.
2.
Un
atto di appello deve contenere, oltre ai motivi
di fatto e di diritto su cui si
fonda (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC), le richieste di giudizio (art. 309
cpv. 2 lett. e CPC). Se un tutelato
– o un curatelato – però insorge personalmente contro una decisione a lui sfavorevole,
è sufficiente che le richieste di giudizio e i motivi d'impugnazione si desumano
dall'insieme dell'esposto (Geiser
in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 41 ad art. 420). Nella fattispecie
le argomentazioni dell'appellante rimangono assai confuse, a dispetto di tutto
l'impegno che si può profondere nell'interpretazione del memoriale. Ad ogni buon
conto, esse saranno vagliate punto per punto.
3.
Quando
assume l'incarico, il tutore procede “in concorso con un membro dell'autorità tutoria alla compilazione di
un inventario della sostanza da amministrarsi”, il quale deve comprendere – per quanto possibile – una descrizione
particolareggiata di tutti i beni dell'interdetto (art. 398 cpv. 1 CC). La
norma si applica per analogia anche al curatore (art. 367 cpv. 3 CC). L'inventario
in questione funge solo da base per la stesura dei rendiconti (art. 423 CC),
eventualmente per valutare la responsabilità degli organi di tutela (art. 426
segg. CC). Diversamente dall'inventario pubblico, che “ha verso i creditori gli effetti derivanti dal beneficio
d'inventario in materia di successione” (art. 398 cpv. 3 CC), l'inventario redatto dal tutore – o dal
curatore – riguarda solo quest'ultimo, il pupillo e la Commissione tutoria regionale
(I CCA, sentenza inc. 11.2005.106 del 30 gennaio 2008, consid. 6e).
4.
L'appellante si duole anzitutto che nei passivi del secondo inventario
figurino tre esecuzioni per debiti: l'una (risalente al 10 gennaio 2003)
promossa dalla dott. __________ di __________ per fr. 762.60, l'altra
(risalente al 5 febbraio 2004) promossa dal dott. __________ di __________ per
fr. 704.40 e l'ultima (risalente al 22 giugno 2004) promossa dalla __________ di
__________ per fr. 291.50 (doc. A allegato all'appello). Essa sostiene che
tali debiti sono stati estinti e che le ricevute di pagamento si trovano agli
atti del primo inventario. In realtà la rubrica del
primo inventario non contiene alcunché. E invano si cercherebbero quietanze nelle
altre rubriche formanti il carteggio n. 5216-51 della Commissione tutoria
regionale.
Solo con
l'appello l'interessata produce in fotocopia una ricevuta di versamento per fr.
598.80
alla dott. __________, del 25 febbraio 2003, una ricevuta di versamento
per fr. 527.– al dott. __________, del 19 novembre 2004, e una ricevuta
di
versamento per fr. 241.50 alla __________, del
13.
luglio
2004.
A parte il fatto però che essa non rende verosimile di avere pagato gli
interessi di mora né la tassa d'incasso né tanto meno le spese esecutive, i tre
precetti figurano nell'elenco rilasciato il 26 novembre 2008 dall'Ufficio di
esecuzione di Lugano. Il nuovo curatore non poteva quindi ignorarli o ridurne
gli importi a beneplacito. Poteva menzionare a rubrica che la curatelata
risultava avere corrisposto il capitale direttamente al creditore, ma ciò nulla
toglie al fatto che le tre procedure continuino a pendere per l'intera somma. Incomberà
al curatore aiutare l'interessata a ottenerne – per quanto possibile – la
cancellazione (si veda al
riguardo la circolare n. 32/2005 diramata il 6 dicembre 2005 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello,
quale autorità di vigilanza, sull'estinzione del diritto dei terzi alla
consultazione degli atti degli Uffici d'esecuzione, punto 2.2, in: (www3.ti.ch/POTERI/sw/giudiziario/files/circolari_CEF/Circolare
_CEF_32.pdf). Fino a quel momento le esecuzioni
visibili dai terzi vanno annoverate fra i passivi dell'inventario.
5.
Sostiene
l'appellante che un suo debito di fr. 196.50 relativo a uno dei nove attestati
di carenza beni registrati nel secondo inventario non sussiste perché,
trattandosi di una multa per mancata presentazione di una dichiarazione
d'imposta, la contravvenzione andrebbe a carico del precedente curatore. Così argomentando,
l'interessata si limita tuttavia a esprimere un proprio convincimento. A ragione
pertanto il nuovo curatore ha incluso l'attestato del 21 febbraio 2008 tra i
passivi del secondo inventario. Tutt'altra è la questione di sapere se l'appellante
abbia modo di ricuperare la somma da CO 3. Diversamente da diritti soggettivi o
aspettative legali (Guler in:
Basler Kommentar, ZGB I, 3ª
edizione, n. 7 ad art. 398), semplici pretese non possono ad ogni modo essere iscritte
fra gli attivi di un inventario.
6.
Relativamente
al primo inventario, la curatelata adduce che “le aiuti privati nelle inventario di signor CO 3 secondo me sono sempre
aperte” e allega la documentazione
di due debiti impagati: il saldo di un'automobile da lei comperata il 15 ottobre
2003.
(fr. 3350.–) e un estratto conto della __________ per fatture emesse
tra il marzo del 2005 e il gennaio del 2006 (fr. 1494.–). Se non che, il debito
per l'acquisto dell'automobile figurava regolarmente iscritto nel primo
inventario per fr. 3500.– (“fattura __________ 2003, danno totale”), alla stessa stregua di uno scoperto di fr. 1634.– verso la __________
per la fornitura di pasti a domicilio (distinta manoscritta in fondo alla
rubrica). In proposito l'inventario non denota alcuna omissione.
7.
Fra
gli attivi del secondo inventario l'appellante vorrebbe inserire una pretesa di
fr. 1515.– nei confronti di __________, la quale ha condotto in sublocazione il
suo appartamento fra il maggio e l'agosto del 2007. Una volta di più essa
disconosce tuttavia che tra gli attivi dell'inventario non possono inscriversi
semplici pretese. Anche su questo punto l'appello si rivela perciò destituito
di consistenza.
8.
In
un foglio accluso all'appello la curatelata contesta ulteriormente il primo
inventario per quel che è di tre esecuzioni promosse il 14 agosto 2001 dallo
Stato del Cantone Ticino, asserendo che tali debiti fiscali (fr. 485.35, fr.
387.90
e fr. 306.45) sarebbero stati condonati “con lettera 30 aprile 2002”, come risulterebbe verificando “nei atti del signor CO 3”. In realtà la rubrica dell'inventario – come le altre rubriche
formanti il carteggio n. 5216-51 della Commissione tutoria regionale – non accenna
a condoni di sorta, né tanto meno contiene una “lettera 30 aprile 2002”. Nulla rende verosimile perciò la tesi dell'appellante.
Per altro
verso l'appellante sostiene di avere estinto un debito di fr. 363.70 verso il
Comune di __________ per la raccolta dei rifiuti 1999, oggetto di un'esecuzione risalente al 21 maggio 2001 compresa nel primo
inventario. A tal fine essa unisce fotocopia di due ricevute di versamento
(l'una di fr. 37.50, l'altra di fr. 250.–), del 21 agosto 2001. Sta di fatto
che l'addizione dei due importi non corrisponde al valore della somma in esecuzione; per di più, la curatelata nemmeno pretende di
avere pagato gli interessi di mora, la tassa d'incasso o le spese esecutive. Il
precetto figurando ancora per l'intera somma nell'elenco rilasciato il 2 agosto
2006.
dall'Ufficio di esecuzione di Lugano, il curatore non poteva ignorarlo o
ridurne l'importo a piacimento. Anche su questo punto vale quanto si è spiegato
dianzi (consid. 4).
Per quel
che è di un'altra esecuzione compresa nei passivi del primo inventario (estinta,
a parere dell'appellante), si tratta di un precetto esecutivo intimato il 4
ottobre 2005 da __________ per fr. 26 562.75, elencato anch'esso nella
distinta rilasciata il 2 agosto 2006 dall'Ufficio di esecuzione di Lugano. La
curatelata acclude fotocopia di un accordo in base al quale __________ ha accettato
il 16 maggio 2003 di ridurre una sua pretesa di fr. 14 456.50 a fr. 4000.–
e unisce fotocopia di una sua ricevuta di pagamento per tale importo, del 9
ottobre 2006. Che la pretesa di fr. 14 456.50 corrisponda a quella posta in esecuzione
appare dubbio. Comunque sia, il pagamento dell'appellante è successivo alla
data dell'inventario (15 luglio 2006). Non poteva quindi essere preso in
considerazione.
9.
Sempre
nel citato foglio accluso all'appello la curatelata torna a contestare il
debito di fr. 762.60 verso la dott. __________, quello di fr. 704.40 verso il dott. __________ e
quello di fr. 291.50 verso la __________, inseriti nel primo inventario.
Al proposito ci si è già diffusi (consid. 4) e non soccorre ripetersi.
Altrettanto vale per il saldo del prezzo di acquisto
relativo all'automobile comperata dall'appellante il 15 ottobre 2003 (consid.
6).
10.
Infine
l'appellante chiede, nel predetto foglio compiegato all'appello, “di poter leggere il rapporto del signor CO
3.
con eventuali correzioni allegato alla sua lettera 31.10.2006”. In tale lettera però CO 3 invitava
semplicemente la curatelata a firmare l'inventario stilato in quattro copie, accluse
a quello scritto. Sulla proposta di inventario la curatelata aveva già avuto
modo di esprimersi, tant'è che in calce alla medesima aveva formulato
osservazioni autografe (bozza nella rubrica del primo inventario). Contro l'approvazione
dell'inventario da parte della Commissione tutoria regionale, in seguito, essa
ha ricorso personalmente all'Autorità di vigilanza. E contro la decisione
dell'Autorità di vigilanza essa ha appellato a questa Camera, munita di pieno
potere cognitivo in fatto e in diritto. Non può quindi pretendere, ora, di ricominciare
da capo la procedura di inventario. Anche al riguardo l'appello denota la sua
inconsistenza.
11.
L'infondatezza
dell'appello non esime da un richiamo, per quanto il Tribunale d'appello sia
una giurisdizione di ricorso e non una superiore autorità di vigilanza, sicché
questa Camera non è abilitata a intervenire d'ufficio né a impartire
istruzioni. Il caso specifico denota nondimeno una disfunzione evidente. Non è ammissibile
per vero che un inventario di inizio curatela, commissionato nel giugno del
2006.
(con valori al 15 luglio successivo), sia stato approvato il 23 gennaio
2009.
senza che la Commissione tutoria regionale consti avere diffidato, ammonito
né – tanto meno – rimosso il curatore fino al 21 novembre 2008. La Commissione
tutoria motiva il ritardo con l'argomento che “la curatelata non ha facilitato il compito del curatore ed ha contestato
ripetutamente l'importo dei debiti, asserendo che parte di essi erano già pagati” (osservazioni del 18 febbraio 2009 al ricorso
davanti all'Autorità di vigilanza sulle tutele, primo foglio). Un inventario
come quello citato non richiedeva lontanamente, in ogni modo, due anni e mezzo di
lavoro. La spiegazione predetta appare finanche poco seria, poi, ove si
consideri che il primo curatore non risulta avere consegnato un solo rendiconto
annuo, sollecitando anzi a varie riprese la propria sostituzione, e che AP 1 ha
dovuto reperire essa medesima un nuovo curatore perché la Commissione tutoria
regionale decidesse infine l'avvicendamento. Che non sia facile trovare persone
disposte ad assumere l'ufficio di curatore, per di più in lingua tedesca (come
nella fattispecie), è noto. Ciò non basta tuttavia per giustificare un simile
stato di cose e richiede una segnalazione all'Autorità di vigilanza.
12.
Gli
oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza dell'appellante (art.
148.
cpv. 1 CPC). Date le verosimili difficoltà finanziarie in cui essa si trova,
tuttavia, il prelievo di tasse o spese si tradurrebbe – con ogni verosimiglianza
– in ulteriori costi per l'erario pubblico. Conviene quindi prescindere da
incassi. Né è il caso di assegnare ripetibili, l'appello non essendo stato intimato
per osservazioni.
13.
Circa
i rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il ricorso in materia civile è in
linea di principio dato (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 6 LTF). L'ammontare complessivo dei debiti contestati dall'appellante,
tuttavia, raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74
cpv. 1 lett. b LTF solo in relazione al primo inventario.
Dispositivo
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. L'appello
è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. Non si
riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
– ;
– Commissione tutoria regionale 6, Agno.
Comunicazione:
–
;
–
;
– Divisione
degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF
entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF).
Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile
solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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