11.2009.7
Azione di divisione ereditaria: imprescrittibilità
27 luglio 2009Italiano11 min
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AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.2009.7
Data decisione, Autorità:
27.07.2009, ICCA
Ricorso:
TF,5A_546/2009, 7.5.2010
Titolo:
Azione di divisione ereditaria: imprescrittibilità
AZIONE DI DIVISIONE
art. 602 cpv. 1 CC
art. 604 cpv. 1 CC
Incarto n.
11.2009.7
Lugano,
27 luglio
2009/jm
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa DI.2008.140
(divisione ereditaria) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio
Nord promossa con istanza del 16 maggio 2008 da
AO 1 , e
AO 2
(patrocinate dall'avv. PA 1)
contro
AP 1 , e
AP 2
(patrocinate dall'avv. dott.,),
dichiarando
di denunciare la lite all'
avv. M__________,
,
amministratore
dell'eredità fu A__________ E__________
(1923-2006), già in __________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 7 gennaio 2009 presentato da AP 1 e AP 2 contro la sentenza
emessa il 23 dicembre 2008 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord;
2. I
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ (1921), nubile, domiciliata a __________, è deceduta a
__________ il 30 maggio 1994, senza testamento, lasciando come eredi legittimi
il fratello A__________ (1923) con le nipoti AO 1 (1953) e AO 2 (1956), figlie
di un altro fratello, __________, morto nel 1986. Un certificato ereditario
emesso il 22 maggio 2007 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord
attesta che costoro sono gli unici eredi della defunta (inc. CN.2007.93).
B. A__________
E__________ è deceduto a __________, dov'era domiciliato, il 22 ottobre 2006.
Suoi eredi istituiti sono, in forza di disposizioni olografe di ultima volontà
pubblicate l'11 dicembre 2006 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione
4, AP 1 (1929) e AP 2 (1943). Il 27 maggio 2007 AO 1 e AO 2 si sono rivolte al
Pretore perché nominasse all'eredità dello zio un amministratore. Con “decreto” del 4 aprile 2007 il Pretore ha accolto l'istanza e ha designato
come amministratore l'avv. M__________ (inc. DI.2007.409). Il 21 gennaio 2008 AO
1 e AO 2 hanno impugnato le disposizioni di ultima volontà dinanzi al Pretore,
chiedendo di dichiararne la nullità e di accertare la loro qualità di eredi
(inc. OA.2008.45). La causa è tuttora pendente.
C. Il
16 maggio 2008 AO 1 e AO 2 hanno
instato
nei confronti di “A__________ E__________
(ora eredi), già in
__________,
nella persona dell'amministratore della successione ex art. 554 CC, avv. M__________ in __________” per ottenere la divisione dell'eredità fu F__________
E__________. Alla discussione del
18 giugno
2008 si è presentato, per la parte convenuta, l'avv. M__________, il quale ha
contestato tanto la legittimazione passiva della comunione ereditaria fu A__________
E__________ quanto la propria, in giudizio dovendo essere convenuti a suo
avviso i due eredi istituiti da A__________ E__________. Statuendo il 10 luglio
2008, il Pretore ha accolto l'istanza, ha ordinato la divisione dell'eredità
fu F__________ E__________ e ha nominato in qualità di notaio divisore l'avv. R__________
(inc. DI.2008.72).
D. Contro la sentenza appena citata è insorto il 23 luglio 2008 a
questa Camera, in rappresentanza della comunione ereditaria fu A__________ E__________,
l'avv. M__________, il quale ha chiesto che l'azione di divisione fosse respinta
e il giudizio del Pretore riformato di conseguenza. AO 1 e AO 2 hanno proposto
di rigettare l'appello e di confermare la sentenza impugnata. Con sentenza del
3 settembre 2008 questa Camera ha accolto l'appello, ha respinto l'istanza di
divisione presentata da AO 1 e AO 2, rilevando ch'essa andava diretta contro AP
1 e AP 2, e ha posto gli oneri processuali a carico di AO 1 e AO 2, tenute a
rifondere solidalmente all'avv. M__________ fr. 1500.– per ripetibili (inc.
11.2008.90).
E. Il
19 settembre 2008 AO 1 e AO 2 hanno
adito
nuovamente il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord, questa volta nei
confronti di AP 1 e AP 2, per ottenere la divisione dell'eredità fu F__________
E__________.
Esse hanno dichiarato inoltre di denunciare la lite all'avv. M__________ come
amministratore della successione fu A__________ E__________. Alla discussione
dell'11 novembre 2008 i convenuti hanno proposto di respingere l'istanza, affermando
che non sussiste alcuna comunione ereditaria fu F__________ E__________, A__________
E__________ essendo succeduto da sé solo alla sorella, e che in ogni modo non
sarebbe più possibile distinguere i beni della successione fu F__________ E__________
da quelli del loro dante causa, le due masse patrimoniali essendosi ormai commiste.
L'avv. M__________ non si è costituito in giudizio.
F. Il
Pretore ha statuito con sentenza del 23 dicembre 2008, accogliendo l'istanza di
divisione e nominando l'avv. K__________ in
qualità di notaio divisore. La tassa di giustizia (fr. 400.–) è stata
posta a carico di AP 1 e AP 2, tenuti a rifondere alle istanti fr. 500.– per
ripetibili.
G. Contro
la sentenza predetta AP 1 e AP 2 sono insorti il 7 gennaio 2009 a questa
Camera, chiedendo che – accordato al loro appello effetto sospensivo – il giudizio
del Pretore sia riformato nel senso di respingere l'istanza di divisione. Con
decreto del 12 gennaio 2009 il presidente di questa Camera ha conferito al ricorso
effetto sospensivo. L'appello non ha formato oggetto di intimazione.
in diritto: 1. La divisione di un'eredità può essere chiesta in ogni tempo da
ciascun coerede, “in quanto non
sia tenuto per contratto o per legge a rimanere in comunione” (art. 604 cpv. 1 CC). D'indole
costitutiva, l'azione va diretta contro tutti gli altri eredi personalmente,
salvo quelli che consentono alla divisione (Schaufelberger/Keller
in: Basler Kommentar, ZGB II, 3ª edizione, n. 17 ad art. 604 con richiami). La procedura applicabile
è, nel Cantone Ticino, quella contenziosa di camera di consiglio (art. 475
CPC). La decisione del Pretore è poi appellabile entro dieci giorni (art. 370
cpv. 2 CPC). In concreto la sentenza del Pretore è stata intimata il 23
dicembre 2008, giorno della sua emanazione, ed è stata ritirata dal
patrocinatore delle convenute il 29 dicembre seguente. Tempestivo, l'appello in
esame è dunque ricevibile.
2. Il
Pretore ha ricordato anzitutto che quando un defunto lasci più eredi, sorge fra
Fatti
i medesimi una comunione di tutti i diritti e di tutte le obbligazioni che dura
dall'apertura dell'eredità fino alla divisione (art. 602 cpv. 1 CC). Egli ha
rammentato altresì che ogni erede ha il diritto imprescrittibile di esigere in
qualunque momento la divisione dell'eredità, “in quanto non sia tenuto per contratto o per legge a rimanere in comunione” (art. 604 cpv. 1 CC). La successione fu F__________
E__________ non essendo ancora stata divisa e nessun erede essendo tenuto a
rimanere in comunione per legge o per contratto, il primo giudice ha accolto l'istanza
di AO 1 e AO 2. Quanto ai beni della successione fu F__________ E__________ di
cui A__________ E__________ si sarebbe appropriato nel frattempo, il Pretore ha
rilevato ch'essi sono tuttora proprietà comune degli eredi, la circostanza che il
2 novembre 1994 A__________ E__________ si sia dichiarato –
falsamente – unico erede della sorella davanti al capo Servizi civici del
Comune di __________ (doc. D) non pregiudicando in alcun modo la posizione dei
coeredi.
3. Eredi
fu F__________ E__________ sono, come risulta dal certificato
ereditario
emesso il 22 maggio 2007 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord
(non contestato dagli appellanti), A__________ E__________ insieme con le
nipoti AO 1 e AO 2 (sopra, lett. A). A__________ E__________ è deceduto nel
2006, istituendo suoi eredi AP 1 e AP 2. Eredi fu F__________ E__________ risultano
quindi – in definitiva – AO 1, AO 2, AP 1 e AP 2, riservato l'esito del processo
che le prime due hanno intentato per vedersi riconoscere eredi fu A__________
E__________
in luogo e vece delle altre due (sopra, lett. B). Dovessero ottenere causa
vinta, costoro saranno reintegrate – come ha già avuto modo di spiegare questa
Camera nella sentenza del 3 settembre 2008 (consid. 7) – in qualità di eredi fu
A__________ E__________ con effetto retroattivo (Forni/Piatti in: Basler Kommentar, ZGB II, 3ª edizione, n. 29 ad art. 519/520 con
rinvii).
4. Gli
appellanti sostengono che la successione fu F__________ E__________ è stata “completamente acquisita dal fratello”, il quale si è dichiarato in buona fede
unico erede della defunta, sicché i beni del compendio successorio si sono
confusi con quelli del loro dante causa, tranne un'automobile ricevuta in eredità
Considerandi
da AO 2. A mente loro “si
potrebbe anzi affermare che la divisione tra gli eredi sia già avvenuta nel
momento in cui i beni della defunta si sono confusi con quelli del signor A__________
E__________”. Dunque – essi
continuano – “il patrimonio successorio
della de cuius non è più indiviso e pertanto, non esistendo più
una comunione ereditaria ed un patrimonio, non si può di conseguenza chiederne
la divisione”. Per di più –
essi soggiungono – “l'aver
agito solo ora dopo ben 14 anni per far valere i propri diritti successori,
denota la totale negligenza delle appellate, le cui rivendiche risultano oltre
modo tardive e prescritte”.
5.
Da
quest'ultima argomentazione va subito sgombrato il campo. Come ha rammentato il
Pretore, un'azione di divisione non soggiace a limiti di tempo né si prescrive
(art. 604 cpv. 1 CC). Invano i convenuti tentano perciò di imputare negligenza o
di rimproverare indugio alle istanti. Che poi A__________ E__________ si sia appropriato
in tutto o in parte – foss'anche in buona fede, come adducono gli appellanti –
dell'eredità lasciata dalla sorella è verosimile (doc. F a Q), ma non si vede
come tale atto unilaterale possa essere seriamente assimilato a una divisione. Nemmeno
i convenuti pretendono, del resto, che gli istanti abbiano mai consentito a che
il loro dante causa incamerasse la successione. Asserire in circostanze del
genere che non sussista più alcuna comunione ereditaria fu F__________ E__________
significa ammettere – né più né meno – che un erede, il quale riesca a
impossessarsi di attivi successori, ne divenga eo ipso proprietario
assoluto, salvo petizione d'eredità o azione di riduzione da parte di altri
eredi. Tale però non è mai stato l'ordinamento legale in Svizzera. Al proposito
l'appello non merita pertanto ulteriore disamina.
6.
Gli
oneri del giudizio odierno seguono il principio della soccombenza (art. 148
cpv. 1 CPC), fermo restando che nella loro
istanza del 19 settembre 2008 AO 1 e AO 2 avevano indicato un valore litigioso
di “almeno fr. 400 000.–”, importo che le convenute non contestano e che nessun
elemento induce a reputare inattendibile o inveritiero. Non si giustifica invece di attribuire ripetibili, il memoriale non
essendo stato intimato per osservazioni.
7.
Circa i rimedi giuridici
esperibili sul piano federale contro l'odierna sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), ai fini dell'art. 74 cpv. 1
lett. b LTF il valore
litigioso supera ampiamente la soglia per un eventuale ricorso in materia
civile.
Dispositivo
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313bis CPC
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 950.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
1000.–
sono
posti a carico degli appellanti in solido. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
–;
–;
–,.
Comunicazione:
–,;
–
Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art.
100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo,
il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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