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Decisione

11.2009.7

Azione di divisione ereditaria: imprescrittibilità

27 luglio 2009Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

i medesimi una comunione di tutti i diritti e di tutte le obbligazioni che dura

dall'apertura dell'eredità fino alla divisione (art. 602 cpv. 1 CC). Egli ha

rammentato altresì che ogni erede ha il diritto imprescrittibile di esigere in

qualunque momento la divisione dell'eredità, “in quanto non sia tenuto per contratto o per legge a rimanere in comunione” (art. 604 cpv. 1 CC). La successione fu F__________

E__________ non essendo ancora stata divisa e nessun erede essendo tenuto a

rimanere in comunione per legge o per contratto, il primo giudice ha accolto l'istanza

di AO 1 e AO 2. Quanto ai beni della successione fu F__________ E__________ di

cui A__________ E__________ si sarebbe appropriato nel frattempo, il Pretore ha

rilevato ch'essi sono tuttora proprietà comune degli eredi, la circostanza che il

2 novembre 1994 A__________ E__________ si sia dichiarato –

falsamente – unico erede della sorella davanti al capo Servizi civici del

Comune di __________ (doc. D) non pregiudicando in alcun modo la posizione dei

coeredi.

3. Eredi

fu F__________ E__________ sono, come risulta dal certificato

ereditario

emes­so il 22 maggio 2007 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord

(non contestato dagli appellanti), A__________ E__________ insieme con le

nipoti AO 1 e AO 2 (sopra, lett. A). A__________ E__________ è deceduto nel

2006, istituendo suoi eredi AP 1 e AP 2. Eredi fu F__________ E__________ risultano

quindi – in definitiva – AO 1, AO 2, AP 1 e AP 2, riservato l'esito del processo

che le prime due hanno intentato per vedersi riconoscere eredi fu A__________

E__________

in luogo e vece delle altre due (sopra, lett. B). Dovessero ottenere causa

vinta, costoro saranno reintegrate – come ha già avuto modo di spiegare questa

Camera nella sentenza del 3 settembre 2008 (consid. 7) – in qualità di eredi fu

A__________ E__________ con effetto retroattivo (Forni/Piatti in: Basler Kom­mentar, ZGB II, 3ª edizione, n. 29 ad art. 519/520 con

rinvii).

4. Gli

appellanti sostengono che la successione fu F__________ E__________ è stata “completamente acquisita dal fratello”, il quale si è dichiarato in buona fede

unico erede della defunta, sicché i beni del compendio successorio si sono

confusi con quelli del loro dante causa, tranne un'automobile ricevuta in eredità

Considerandi

da AO 2. A mente loro “si

potrebbe anzi affermare che la divisione tra gli eredi sia già avvenuta nel

momento in cui i beni della defunta si sono confusi con quelli del signor A__________

E__________”. Dunque – essi

continuano – “il patrimonio successorio

della de cuius non è più indiviso e pertanto, non esistendo più

una comunione ereditaria ed un patrimonio, non si può di conseguenza chiederne

la divisione”. Per di più –

essi soggiungono – “l'aver

agito solo ora dopo ben 14 anni per far valere i propri diritti successori,

denota la totale negligenza delle appellate, le cui rivendiche risultano oltre

modo tardive e prescritte”.

5.

Da

quest'ultima argomentazione va subito sgombrato il campo. Come ha rammentato il

Pretore, un'azione di divisione non soggiace a limiti di tempo né si prescrive

(art. 604 cpv. 1 CC). Invano i convenuti tentano perciò di imputare negligenza o

di rimproverare indugio alle istanti. Che poi A__________ E__________ si sia appropriato

in tutto o in parte – foss'anche in buona fede, come adducono gli appellanti –

dell'eredità lasciata dalla sorella è verosimile (doc. F a Q), ma non si vede

come tale atto unilaterale possa essere seriamente assimilato a una divisione. Nemmeno

i convenuti pretendono, del resto, che gli istanti abbiano mai consentito a che

il loro dante causa incamerasse la successione. Asserire in circostanze del

genere che non sussista più alcuna comunione ereditaria fu F__________ E__________

significa ammettere – né più né meno – che un erede, il quale riesca a

impossessarsi di attivi successori, ne divenga eo ipso proprietario

assoluto, salvo petizione d'eredità o azione di riduzione da parte di altri

eredi. Tale però non è mai stato l'ordinamento legale in Svizzera. Al proposito

l'appello non merita pertanto ulteriore disamina.

6.

Gli

oneri del giudizio odierno seguono il principio della soccombenza (art. 148

cpv. 1 CPC), fermo restando che nella loro

istanza del 19 settembre 2008 AO 1 e AO 2 avevano indicato un valore litigioso

di “almeno fr. 400 000.–”, importo che le convenute non contestano e che nessun

elemento induce a reputare inattendibile o inveritiero. Non si giustifica invece di attribuire ripetibili, il memoriale non

essendo stato intimato per osservazioni.

7.

Circa i rimedi giuridici

esperibili sul piano federale contro l'odier­na sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), ai fini dell'art. 74 cpv. 1

lett. b LTF il valore

litigioso supera ampiamente la soglia per un eventuale ricorso in materia

civile.

Dispositivo

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313bis CPC

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello

è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 950.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

1000.–

sono

posti a carico degli appellanti in solido. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione:

–;

–;

–,.

Comunicazione:

–,;

Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art.

100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo,

il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La

legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ri­correre

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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