11.2009.70
Interdizione
28 dicembre 2009Italiano8 min
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Numero d'incarto:
11.2009.70
Data decisione, Autorità:
28.12.2009, ICCA
Titolo:
Interdizione
MAGGIORENNE INCAPACE
art. 369 CC
art. 370 CC
Incarto n.
11.2009.70
Lugano
28 dicembre
2009/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa n. 508.2007
(interdizione) della Divisione degli interni, Sezione degli
enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, promossa con istanza del
21 settembre 2007 dalla
CO 1
nei confronti di
AP 1
(patrocinat PA 1 );
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello
del 16 aprile 2009 presentato da AP 1 contro la decisione emessa il 25 marzo
2009 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele;
2.
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. La
Commissione tutoria regionale 15 ha presentato il 21 settembre 2007 all'Autorità
di vigilanza sulle tutele un'istanza di interdizione nei confronti di AP 1
(1962) fondata sugli art. 369 (infermità o debolezza di mente) e 370 CC (abuso
di sostanze stupefacenti e alcoliche). La richiesta faceva seguito a una
lettera del 18 settembre 2007 con cui il dott. __________ di __________, medico
curante di AP 1, segnalava all'autorità tutoria la necessità del provvedimento.
Sempre su richiesta del medico, la procedura di interdizione è stata sospesa il
19 dicembre 2007 e riattivata il 3 settembre 2008.
B. L'Autorità di vigilanza ha affidato il 14 ottobre 2008 allo psichiatra
e psicoterapeuta __________ di __________ l'esecuzione di una perizia sulla
persona del tutelando, chiedendogli di verificare l'eventuale infermità o
debolezza di mente e la necessità di misure di protezione. Nel suo referto del 5
gennaio 2009 lo specialista ha accertato che il
paziente “è affetto da una sindrome e disturbi psichici e comportamentali dovuti
all'uso di sostanze psicoattive multiple”, ciò che impedisce all'interessato di
provvedere in modo adeguato ai propri interessi dal punto di vista personale e
gestionale, richiedendo durevole protezione e assistenza.
C. AP 1
è stato sentito personalmente il 13 marzo 2009 dal-l'Autorità di vigilanza
sulle tutele, davanti alla quale ha dichiarato “di non essere d'accordo con la
misura di interdizione”. Statuendo con decisione del 25 marzo 2009, l'Autorità
di vigilanza ha pronunciato l'interdizione “in base all'art. 370 CC”, invitando
la Commissione tutoria regionale a designare la persona del tutore. Essa non ha
prelevato tasse né spese.
D. Contro
la decisione appena citata AP 1 è insorto il 16 aprile 2009 a questa Camera con
un appello nel quale chiede che l'in-terdizione sia annullata o, in subordine,
che si sostituisca la tutela con una curatela. La Commissione tutoria regionale
non ha presentato osservazioni all'appello.
in diritto: 1. Le decisioni prese dall'Autorità di vigilanza sulle tutele sono appellabili
entro venti giorni dalla notificazione (art. 48 della legge sull'organizzazione
e la procedura in materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2, cui rinvia anche l'art.
39 LAC). Nella fattispecie la decisione impugnata, intimata il 25 marzo 2009, è
stata ritirata dal destinatario il 28 marzo 2009 (www.posta.ch/trackandtrace, informazioni
inerenti al recapito 98.00.659068.00058095). Consegnato alla posta il 16 aprile
2009, l'appello in esame è dunque tempestivo. Direttamente toccato dalla
decisione impugnata,
inoltre, l'interdicendo è senz'altro legittimato a ricorrere.
2. In
concreto l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha pronunciato l'interdizione
fondandosi sul citato referto 5 gennaio 2009 del dott. __________, dal quale
risulta che AP 1 è affetto – come si è accennato – da una “sindrome e disturbi
psichici e comportamentali dovuti all'uso di sostanze psicoattive multiple (ICD
10: F 19.2)”. Stando al perito, per evitare che la situazione diventi
irreversibile il paziente dev'essere sottoposto a un costante e regolare trattamento
psichiatrico sicché, vista la sua mancanza di disponibilità, occorre che un
tutore possa intervenire d'ufficio. Sempre secondo lo specialista, l'interdicendo
non è in grado di attendere ai propri interessi personali e gestionali. Anzi,
considerato il “deterioramento delle sue potenzialità intellettuali,
conseguente all'abuso inveterato di sostanze psicoattive”, v'è il rischio ch'egli
possa mettere in pericolo “la propria e l'altrui sicurezza”. Onde la necessità
di durevole protezione e assistenza.
3. L'appellante
contesta l'istituzione della tutela, misura a suo avviso sproporzionata che gli
infligge un ulteriore fallimento personale. Afferma che, lungi dall'essergli d'aiuto,
l'interdizione nuocerebbe alla sua salute psichica, sarebbe pregiudizievole per
la sua attività lavorativa e comprometterebbe la sua capacità di gestirsi dal
profilo finanziario e amministrativo. Ciò che – continua – gli è sempre
riuscito di fare autonomamente, senza indebitarsi né cadere nell'indigenza. Il
problema è che, così argomentando, l'interessato non si confronta con i motivi
addotti dall'Autorità di vigilanza a sostegno del provvedimento. Tant'è che sorvola
sull'analisi della sua situazione personale, sul quadro psicopatologico
tracciato dallo specialista e sui gravi effetti che l'abuso di sostanze
psicoattive arreca – secondo gli accertamenti del perito – alla sua capacità di
giudizio e al suo modo di comportarsi. Il che appare tanto più inquietante ove
si pensi che AP 1 rifugge ogni intervento psichiatrico o disintossicante, come
ha rilevato anche il suo medico di fiducia (doc. 5). Si aggiunga che l'appellante
non contesta neppure che la sua condotta di vita metta a repentaglio la sua
salute e la sua stessa esistenza (perizia, pag. 4 e pag. 6, in alto). Non per
caso il perito ha fatto notare che l'interessato non si rende conto per nulla
dei suoi problemi, al contrario li minimizza, ignora qualsiasi terapia e
continua ad abusare di alcolici e stupefacenti (perizia, pag. 4 e 5 a metà).
4. Nelle
condizioni descritte l'appellante non può essere lasciato a sé stesso, per quanto
la misura di protezione gli risulti sgradita. Tutt'al più ci si potrebbe
domandare se, in luogo dell'interdizione, non potrebbe entrare in linea di
conto un provvedimento meno incisivo, come una curatela o un'inabilitazione. Sta
di fatto che una curatela, sia essa di rappresentanza (art. 392 CC), di amministrazione
(art. 393 CC) o volontaria (art. 394 CC), garantisce solo un'assistenza limitata,
volta alla corretta amministrazione del patrimonio (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4ª edizione, pag. 410 n. 1092 nota 2). E nella
fattispecie AP 1 abbisogna anzitutto di assistenza personale. L'inabilitazione
(art. 395 CC) non esclude di per sé assistenza personale, ma la garantisce solo
a titolo accessorio (Deschenaux/Steinauer,
op. cit., pag. 341 n. 868), essendo volta anch'essa – prima di tutto – a
una corretta amministrazione del patrimonio. Non è pertanto una misura idonea
al caso specifico. Quanto a una tutela volontaria giusta l'art. 372 CC, meno
incisiva della tutela
coatta (Deschenaux/Steinauer, op.
cit., pag. 341 n. 869), l'appellante medesimo rifiuta ogni forma d'intervento.
Ne segue che l'interdizione pronunciata dall'Autorità di vigilanza non contrasta
Fatti
i principi di proporzionalità e di sussidiarietà che governano il diritto
tutorio. Si ricordi ad ogni buon conto che una tutela non è inamovibile. Ove l'interessato
mostrasse di capire i problemi che lo affliggono e di attivarsi con impegno per
curarsi, la tutela potrà essere revocata alle condizioni dell'art. 437 CC. Spetterà
in sostanza al tutelato dimostrare, con i fatti, quanto egli afferma ora nell'appello.
5. Gli
Considerandi
oneri del giudizio odierno seguono il principio della soccombenza (art. 148
cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la Commissione tutoria
regionale non avendo presentato osservazioni all'appello.
6.
Circa
i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), dandosi interdizione il ricorso in materia
civile è ammissibile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 6 LTF) senza riguardo a questioni
di valore.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la
decisione impugnata è confermata.
2. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 500.–
b) spese fr. 50.–
fr. 550.–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
; .
Comunicazione
alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza
sulle tutele.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza
carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF
entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF).
Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile
solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia
civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF
(art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art.
115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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