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Decisione

11.2009.70

Interdizione

28 dicembre 2009Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

i principi di proporzionalità e di sussidiarietà che governano il diritto

tutorio. Si ricordi ad ogni buon conto che una tutela non è ina­movibile. Ove l'interessato

mostrasse di capire i problemi che lo affliggono e di attivarsi con impegno per

curarsi, la tutela potrà essere revocata alle condizioni dell'art. 437 CC. Spetterà

in sostanza al tutelato dimostrare, con i fatti, quanto egli afferma ora nell'appello.

5. Gli

Considerandi

oneri del giudizio odierno seguono il principio della soccombenza (art. 148

cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la Commissione tutoria

regionale non avendo presentato osservazioni all'appello.

6.

Circa

i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), dandosi interdizione il ricorso in materia

civile è ammissibile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 6 LTF) senza riguardo a questioni

di valore.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la

decisione impugnata è confermata.

2. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 500.–

b) spese fr. 50.–

fr. 550.–

sono

posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione:

; .

Comunicazione

alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza

sulle tutele.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza

carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF

entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF).

Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile

solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre

è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia

civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF

(art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art.

115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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