11.2009.71
Nota del curatore di rappresentanza
20 dicembre 2012Italiano14 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2009.71
Data decisione, Autorità:
20.12.2012, ICCA
Titolo:
Nota del curatore di rappresentanza
CURATORE
DIVORZIO SU RICHIESTA DI UN CONIUGE
FONDAMENTO DEL GIUDIZIO
art. 147 cpv. 3 CC
art. 419 cpv. 3 CPC-TI
Incarto n.
11.2009.71
Lugano
20 dicembre
2012/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Celio, giudice presidente,
Stefani e Cerutti, supplente straordinario
segretaria:
Fatti
F. Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.2004.127 (divorzio
su richiesta unilaterale) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud
promossa con petizione del 24 novembre 2004 da
AO 1
contro
AP 1
giudicando
ora sul decreto del 14 aprile 2009 con cui il
Pretore ha approvato la nota di onorario del curatore di rappresentanza di L__________,
M__________ e D__________ e ha posto quella spesa a carico di AO 1 e AP 1 in ragione di un mezzo ciascuno;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 28 aprile 2009 presentato da AP 1 contro il decreto emesso il 14
aprile 2009 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud;
2.
Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale
all'appello;
3. Se
dev'essere accolto l'appello adesivo del 27 maggio 2009 presentato da AO 1
contro il citato decreto;
4. Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello
adesivo;
5. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP
1 (1962) e AO 1 (1966) si sono sposati a __________ il 27 dicembre 1987. Dal
matrimonio sono nati L__________ (11 ottobre 1988), M__________ (19 febbraio
1990) e D__________ (20 ottobre 1996). Il marito è alle dipendenze dell'__________
e la moglie, senza particolare formazione, svolge lavori di pulizia a tempo
parziale.
B. Il 9
settembre 2002 AO 1 si è rivolta al Pretore della giurisdizione di Mendrisio
Sud con un'istanza a protezione dell'unione coniugale. All'udienza del 3
ottobre 2002, indetta per la discussione, i coniugi si sono accordati nel senso
che l'abitazione coniugale (particella n. 740 RFD di __________, sezione __________,
loro intestata) fosse assegnata in uso alla moglie, cui sono stati affidati i
figli (riservato il diritto di visita del padre), mentre il marito si impegnava
a versare un contributo alimentare di fr. 700.– mensili per lei e uno di fr.
1200.– mensili per ogni figlio. Nel novembre del 2002 il marito ha lasciato
l'abitazione di __________ per trasferirsi in un appartamento a __________. A
un'udienza del 3 aprile 2003 le parti hanno concordato
l'affida-mento di L__________ al padre (presso cui la figlia si trovava già dal
mese di febbraio), riservato il diritto di visita della madre, con soppressione
del contributo alimentare per lei. Mediante decreto cautelare del 17 febbraio
2004 il Pretore ha poi obbligato AP 1 a versare dal 1° aprile 2003 un contributo
alimentare di fr. 1067.– mensili per la moglie, uno di fr. 1477.50 mensili per
M__________ e uno di fr. 1260.– mensili per D__________, assegni familiari
compresi. Il 10 novembre 2004 la Commissione tutoria regionale 1 ha designato a L__________, M__________ e D__________ un curatore di rappresentanza (art. 146 CC)
nella persona dell'avv. __________ (inc. DI.2002.154).
C. Il
24 novembre 2004 AP 1 ha introdotto
azione di divorzio su richiesta unilaterale davanti al medesimo
Pretore. In via cautelare egli ha postulato l'affidamento dei figli, riservato
il diritto di visita della madre, e la soppressione dei contributi a suo
carico. Nella sua risposta del 27 giugno 2005 AO 1 ha proposto di respingere la petizione, chiedendo in via riconvenzionale lo scioglimento del
matrimonio per divorzio. Con replica e risposta riconvenzionale del 5 settembre
2005 AP 1 ha ribadito le proprie richieste di giudizio, avversando quelle della
moglie. Nei successivi allegati le parti hanno mantenuto le loro posizioni. L'istruttoria,
avviata il 12 gennaio 2006, è tuttora in corso, con appendici sin davanti a
questa Camera (v. inc. 11.2006.109, 11.2008.58 e 11.2012.33).
D. Il
25 aprile 2008, il curatore di rappresentanza ha presentato la propria nota
d'onorario al Pretore. Quest'ultimo, con decreto del 14 aprile 2009 ha riconosciuto all'avv. __________ un importo complessivo di fr. 11 001.60, ponendolo a
carico dei genitori in ragione di un mezzo ciascuno, riservando comunque sia
l'anticipo delle spese da parte dello Stato.
E. Contro
la decisione testé evocata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 28
aprile 2009 nel quale chiede che il decreto del Pretore sia riformato nel senso
di imporre il pagamento dell'onorario del curatore di rappresentanza a AO 1. Quest'ultimo,
con osservazioni del 27 maggio 2009 propone di respingere l'appello e con
appello adesivo di medesima data chiede di riformare anch'egli la decisione del
Pretore, nel senso di ripartire i costi del curatore in ragione di tre quarti a
carico della moglie e di un quarto a carico suo. Non sono state chieste
osservazioni all'appello adesivo.
Considerandi
in diritto: I. In
ordine
1.
A
norma dell'art. 146 vCC il giudice, dandosene gli estremi, ordinava che il
figlio fosse rappresentato al processo – che vedeva di fronte i suoi genitori,
segnatamente in un procedimento a tutela dell'unione coniugale o di divorzio –
da un curatore. La nomina del curatore spettava invece all'autorità tutoria
(art. 147 cpv. 1 vCC). Per il cpv. 3 dell'art. 147 vCC le spese della misura
non potevano essere poste a carico del figlio. Ciò premesso, l'art. 419e
CPC ticinese precisava che la remunerazione del curatore era stabilita dal
giudice, persona ritenuta “più idonea, avendo vissuto di persona l'estensione
dell'attività del curatore” (Cocchi/Trezzini,
CPC massimato e commentato, Lugano 2000, pag. 938).
2.
Né
il Codice civile, né il Codice di procedura civile ticinese prevedevano
l'eventuale procedura di ricorso contro la decisione del giudice in materia di
tassazione della nota del curatore. Ora, la rappresentanza del figlio, ai sensi
degli art. 146 e 147 vCC, costituiva una misura di protezione del figlio, cui
erano dunque applicabili i principi del diritto tutorio, “segnatamente per
quanto concerne la rimunerazione” (Messaggio del Consiglio federale del 15
novembre 1995 sulla revisione del Codice civile svizzero (stato civile,
matrimonio, divorzio, filiazione, assistenza tra parenti, asili di famiglia,
tutela e mediazione matrimoniale in: FF 1996 I 162 n.
234.104
). Il tutto, però, con le particolarità dell'art. 147 cpv. 3 vCC.
3.
Il
decreto del Pretore è del 14 aprile 2009. Alle decisioni comunicate entro il 31
dicembre 2010 continua ad applicarsi il codice di procedura civile cantonale.
Nella fattispecie il Pretore ha statuito con decreto. E, per l’art. 96 CPC
ticinese, i decreti erano appellabili, “nel termine ordinario”. Ciò premesso,
la causa in narrativa riguarda i costi della rappresentanza del figlio (art.
147.
cpv. 3 vCC), per i quali – come detto – la legge non prevedeva alcuna
procedura di impugnazione. V’è da chiedersi che cosa s’intenda per “termine ordinario”
nella fattispecie.
4.
I
costi della rappresentanza del figlio rientrano nelle spese processuali della
causa tra i genitori (Schweighauser
in: Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea
2000, n. 46 ad art. 147 vCC con riferimenti;
Breitschmid in: Basler Kommentar, 2ª edizione, n. 3 ad art. 146/147 CC;
cfr. anche: art. 95 cpv. 2 lett. e CPC). Se essi non sono in grado di
versare il compenso, il curatore di rappresentanza va retribuito dal Cantone,
come in regime di assistenza giudiziaria (Schweighauser,
op. cit., n. 49 ad art. 147 vCC). Questa Camera ha invero indicato che,
nell’ambito di un divorzio, la decisione con cui il Pretore lo stabilisce va
intesa quale integrazione del dispositivo sulle spese relative al divorzio, in
quell’evenienza reso prima della decisione sui costi del curatore di
rappresentanza (RtiD II-2004 pag. 518 n. 14c).
Ora, la
fattispecie esula dall’esempio testé evocato. Infatti, il curatore di rappresentanza
è stato istituito durante la procedura di misure a tutela dell’unione coniugale
(DI.2002.154) e ha continuato la sua attività anche durante l’azione di
divorzio unilaterale avviata dal marito il 24 novembre 2004 (OA.2004.127).
Nell’ambito di questa vertenza il Pretore ha preso, il 14 aprile 2009, la
decisione qui impugnata. Contro la quale è insorta AP 1.
5.
In
concreto, il Pretore non ha ancora pronunciato il divorzio. Egli, per vero, ha
più volte fissato contributi alimentari in via cautelare in quella procedura.
Resta da vagliare dunque se la decisione in narrativa vada trattata alla
stregua di una misura cautelare oppure configuri un provvedimento di indole
incidentale oppure, dandosi il parallelo con
l’assistenza giudiziaria, valutare se il giudice possa “tassare”, in via
indipendente, la nota del curatore, o – infine – vagliare se essa, esprimendosi
su spese processuali dei genitori, vada integrata – come per altro già indicato
da questa Camera – in una sentenza finale.
Sia come
sia, l’appello – anche nell’ipotesi meno favorevole all’appellante – è stato
comunque inoltrato entro dieci giorni dalla decisione, sicché esso è tempestivo
e, dunque ricevibile.
II. Sull'appello
principale
6.
Il
Pretore, presa conoscenza della “nota presentata dal curatore di
rappresentanza” il 25 aprile 2008 ha considerato che a norma dei combinati art.
147.
cpv. 3 vCC e 419e cpv. 3 CPC ticinese, i costi della misura andavano
addossati ai genitori. Egli ha rilevato anche che era lecito ispirarsi a
“tariffe di categoria” – segnatamente degli avvocati – se l’incarico svolto dal
curatore necessitava conoscenze professionali specifiche. Ciò che egli ha riconosciuto
in concreto. Il primo giudice ha ritenuto “senz’altro adeguato” l’impegno profuso
dal curatore ed espresso in 63 ore e 6 minuti, sicché egli ha riconosciuto
a questo fr. 11001.60 complessivi. Per quanto attiene alla ripartizione
dell’importo fra i genitori, il Pretore ha rilevato che “la stessa va
determinata tenendo conto degli obblighi di mantenimento e dell’esito del processo
(art. 419e cpv. 3 CPC [ticinese])”. Ciò posto, egli ha suddiviso a metà
ciascuno fra i coniugi i costi citati.
7.
AP
1.
si duole della ripartizione scelta dal Pretore, affermando che egli non
avrebbe valutato la sua situazione finanziaria. Infatti, sostiene
l’interessata, avendo un reddito molto modesto – ottenuto quale ausiliaria di
pulizia –, non sa come fare fronte ai costi del curatore di rappresentanza.
Aggiunge di non potere mantenersi da sola, sicché non capisce come potrebbe
sostenere l’importante spesa decisa dal Pretore. Ciò posto, l’appellante chiede
che le spese della misura siano poste integralmente a carico del marito.
8.
Le
decisioni giudiziarie devono essere sufficientemente motivate. La motivazione è
sufficiente quando sono indicati, almeno brevemente, i motivi, in fatto e di
diritto, che hanno condotto il giudice a decidere in un senso piuttosto che in
un altro e quando essa pone le parti nella condizione di rendersi conto della
portata del giudizio (DTF 129 I 232 consid. 3.2). Estremi del genere non si
ravvisano in concreto. Infatti, quale sia la valutazione degli obblighi di
mantenimento eseguita dal Pretore o quale sia l’ “esito del processo” non è
dato a divedere. Il Pretore non può limitarsi a citare articoli di legge a
sostegno della propria decisione, ma deve spiegare quali elementi lo hanno
fatto optare per la scelta presa. Nella fattispecie tutto si ignora delle basi
di riflessione del giudice. È vero che in materia il giudice gode di ampio
margine di apprezzamento, ma esso non deve trascendere nell’arbitrio. Non si
può d’altronde affermare apoditticamente che una ripartizione a metà della
spesa sia una scelta equa e non arbitraria, anche perché l’interessata ha
postulato il riconoscimento dell’assistenza giudiziaria. Certo, che le spese
del curatore di rappresentanza siano anticipate dalla Stato è pacifico, ma ciò
ancora non significa che il giudice possa decidere, senza argomenti, di mettere
tali costi a carico delle parti in ragione di un mezzo ciascuno.
9.
In
realtà, il Pretore avrebbe dovuto vagliare compiutamente la situazione concreta
alla luce degli obblighi di mantenimento e dell’esito del processo per il quale
la curatela è stata istituita. In simili circostanze, l’appello può dirsi
parzialmente accolto, nel senso che la decisione del Pretore va annullata e gli
atti gli sono ritornati. Resta da valutare se l’odierno giudizio impone al Pretore
una nuova decisione separata sui costi della rappresentanza oppure vada
integrato in una sentenza definitiva, alla luce di tutti gli elementi concreti.
III. Sull'appello
adesivo
10.
AO 1 critica l’operato del Pretore. Egli ritiene che la rappresentanza
dei figli è stata dettata da comportamenti negativi della madre e della di lei
patrocinatrice. A mente dell’interessato la madre “soccombe nella totalità
degli interventi dell’avv. __________”, sicché i costi le vanno addebitati.
Egli giunge alla conclusione che la ripartizione dei costi del rappresentante
dei figli vada fissata in ragione di tre quarti a carico della madre e il
restante quarto a carico suo.
11.
Già
si è detto delle lacune della decisione pretorile. La richiesta del marito, che
va nella direzione qui sopra evocata, non merita per ciò solo accoglimento. È
vero, egli ritiene la moglie integralmente soccombente negli interventi del
curatore, ma ciò non è un elemento per la suddivisione dei costi della misura.
Nel proprio memoriale, poi, l’interessato rievoca molti aspetti del divorzio,
che esulano – però – dal contesto concreto. Ci si potrebbe invero chiedere se
il suo appello sia ricevibile. Sia come sia, anch’egli rileva le carenze
argomentative del primo giudice. Nella misura indicata, l’appello adesivo può
essere dichiarato privo d’interesse, la decisione del Pretore essendo annullata
sulla base dell’appello principale e gli atti retrocessigli per nuovo giudizio.
IV. Sugli
oneri processuali e le ripetibili
12.
Le
particolarità della fattispecie inducono a una valutazione complessiva. Ciò premesso,
entrambi gli appelli si rivelano – tecnicamente – fondati. Data la notoria difficoltà
finanziaria delle parti, il prelievo di oneri processuali si rivelerebbe
esercizio inutile per lo Stato. Inoltre entrambe hanno postulato il beneficio
dell’assistenza giudiziaria. In simili condizioni non resta che soprassedere al
prelievo di tasse e spese di giustizia.
Quanto
all’assegnazione di indennità d’incomodo, invero AP 1 non ne ha chieste. In
realtà, la redazione dell’appello – di due pagine – non pare averle cagionato
soverchie difficoltà o un impegno di tempo sproporzionato. AO 1, di contro,
chiede che gli sia riconosciuto un “importo forfettario” fissato dalla Camera a
copertura delle spese sostenute per la redazione delle osservazioni e
dell’appello adesivo. Se non che, anche l’indennità per l’incomodo va quantificata.
Richieste vaghe e indeterminate non possono essere accolte.
V. Sui
rimedi giuridici a livello federale
13.
Come
già ricordato (qui sopra, consid. 2), i costi della rappresentanza del figlio
rientrano nelle spese processuali. Ora, una vertenza in materia di spese
processuali è una vertenza pecuniaria. La fattispecie non raggiunge la soglia
dei fr. 30000.- utile per un ricorso in materia civile.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese la legge sulla tariffa
giudiziaria
pronuncia: 1. L’appello principale è parzialmente accolto, nel senso che il decreto
impugnato è annullato e gli atti sono ritornati al Pretore per nuovo giudizio
nel senso dei considerandi.
2. Non si
prelevano oneri processuali né si assegnano indennità.
3. La
richiesta di assistenza giudiziaria di AP 1 è dichiarata priva d’oggetto.
4. L’appello
adesivo è dichiarato privo d’interesse.
5. Non si
prelevano oneri processuali né si assegnano indennità.
6. La
richiesta di assistenza giudiziaria di AO 1 è dichiarata priva d’oggetto.
7. Notificazione:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il giudice presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta
ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale
importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne
una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster