11.2009.72
Protezione dell'unione coniugale: contributo alimentare per la moglie
20 dicembre 2012Italiano18 min
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Numero d'incarto:
11.2009.72
Data decisione, Autorità:
20.12.2012, ICCA
Titolo:
Protezione dell'unione coniugale: contributo alimentare per la moglie
PROTEZIONE DELL'UNIONE CONIUGALE
art. 176 cpv. 1 cf. 1 CC
Incarto n.
11.2009.72
Lugano
20 dicembre
2012/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Celio, giudice presidente,
Stefani e Cerutti, supplente straordinario
segretaria:
Billia, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2007.266
(protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Locarno
Campagna promossa con istanza del 12 dicembre 2007 da
AP 1,
(patrocinata dall'avv. PA 1)
contro
AP 1
(patrocinato dall'avv. PA 2,);
esaminati
gli atti,
posti
Fatti
i seguenti
punti di questione: 1. Se
dev'essere accolto l'appello del 30 aprile 2009 presentato da AP 1 contro la
sentenza emessa il 10 aprile 2009 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;
2. Il giudizio sulle
spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1952),
cittadino germanico e AO 1 (1959) si sono sposati a __________ il 21 settembre 2007. A quel momento la moglie era già madre di L__________ (1988) e D__________ (1992), nati da un
precedente matrimonio. Dall'unione coniugale non sono nati figli. Il marito
lavora al 60% come indipendente nel campo informatico, dopo aver conseguito un
diploma di commercio. La moglie, già venditrice senza formazione specifica, non
esercita alcuna attività lucrativa. I coniugi si sono separati il 3 novembre
2007, quando il marito ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ per
tornare nel suo appartamento a __________
B. Il
12 dicembre 2007 AO 1 si è rivolta al Pretore della giurisdizione di Locarno
Campagna mediante un'istanza di misure a protezione dell'unione coniugale
chiedendo – previa concessione dell'assistenza giudiziaria – di obbligare il
marito a versarle, dal 3 ottobre 2007, un contributo alimentare di
fr. 4000.– mensili. L'interessata ha fondato la sua richiesta su di una “Verpflichtungserklärung”
del 17 settembre 2007 firmata dal marito. Identiche richieste essa ha avanzato
già in via cautelare. All'udienza del 9 aprile 2008, indetta per il contradditorio,
il convenuto si è opposto al versamento di ogni contributo.
C.
Il 31 luglio 2008 l'istante ha postulato una decisione sul contributo
provvisionale. Con decreto cautelare emesso il 6 agosto 2008 senza
contraddittorio il Pretore ha imposto al marito il versamento dal 1° agosto
2008 di un contributo alimentare di fr. 4000.– mensili per la moglie.
All'udienza del 15 settembre 2008, indetta per la discussione, le parti si sono
riconfermate nelle loro domande. Il 28 novembre 2008 l'avvocato della moglie ha rinunciato al mandato di patrocinio. Con decreto del 19 gennaio
2009 il Pretore ha designato all'istante un patrocinatore d'ufficio.
D.
Al dibattimento finale del 17 marzo 2009 la moglie ha confermato le sue domande
e ha inoltre chiesto di dare atto che i coniugi vivono separati dal mese di novembre
del 2007, di attribuire l'abitazione coniugale (compresi mobili e suppellettili)
definitivamente a sé e di munire il dispositivo inerente al versamento del contributo
alimentare della comminatoria dell'azione penale giusta l'art. 292 CP. Il
marito ha ribadito a sua volta di opporsi a qualsiasi contributo alimentare per
la moglie.
E. Statuendo
il 10 aprile 2009, il Pretore ha dato atto che i coniugi vivono separati dal 3
novembre 2007, ha assegnato l'abitazione coniugale in uso alla moglie, ha
condannato AP 1 a versare alla medesima un contributo pecuniario di fr 3400.–
mensili dal 1° ottobre 2007 al 31 dicembre 2009 e ha ammesso AO 1 al beneficio
dell'assistenza giudiziaria, respingendo ogni altra richiesta. La tassa di
giustizia e le spese di complessivi fr. 600.– sono state poste per un sesto a
carico dell'istante e per il resto a carico di AP 1, tenuto a rifondere a AO 1
fr. 2500.– per ripetibili parziali.
F.
Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 30
aprile 2009 nel quale chiede la soppressione del contributo alimentare per la
moglie e in via subordinata egli offre nondimeno, quale assegno mensile, fr.
2800.– dal 1° novembre 2007 al 30 giugno 2009. L'appello non è stato intimato.
Considerandi
in diritto: 1. Le misure a tutela dell'unione coniugale (art. 172
segg. CC) erano emanate fino al 31 dicembre 2010 con la procedura sommaria
contenziosa di camera di consiglio (art. 4 cpv. 1 n. 5 e art. 5 vLAC con rinvio
agli art. 361 segg. CPC ticinese). L’esame dei fatti era limitato alla
verosimiglianza (Rep. 1991 pag. 432 consid. 4a) e la sentenza del Pretore era
impugnabile entro dieci giorni (art. 370 cpv. 2 CPC ticinese). Nella fattispecie
la sentenza è stata notificata al convenuto il 20 aprile 2009. Introdotto il 30
aprile 2009, l'appello in esame è tempestivo.
2.
Litigioso
è in concreto il contributo alimentare per la moglie. A tal fine il Pretore ha
dapprima accertato la validità e l'effetto vincolante della “Verpflichtungserklärung”
con cui il marito aveva riconosciuto un contributo alimentare di fr. 4000.– mensili
in favore della moglie. Il primo giudice ha nondimeno considerato che, alla
luce della breve durata della vita comune – “un mese o poco più” – assegnare
alla moglie fr. 4000.– mensili “non soddisfa infatti il senso di equità”. Egli
ha così esaminato la situazione economica delle parti. Per quanto attiene al
marito, il Pretore non ne ha accertato né le entrate né il fabbisogno, poiché il
convenuto non ha fornito i documenti inerenti alla propria situazione
finanziaria, né dichiarazioni esaurienti al riguardo. In ogni caso, il primo
giudice ha stabilito che AP 1 è in grado di versare l'importo di fr. 4000.–
mensili alla moglie, poiché il 17 settembre 2007 ha “liberamente sottoscritto” la nota dichiarazione, impegnandosi dunque a effettuare tale versamento,
senza spiegare perché non sarebbe più stato in grado di corrispondere
quell'importo nel mese di novembre del 2007. Quanto alla moglie, il Pretore ha
appurato che la stessa non ha entrate. Egli ne ha accertato il fabbisogno minimo
in fr. 3400.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1250.–,
canone di locazione fr. 1100.–, cassa malati fr. 487.60, assicurazione RC 58.70,
spese legali fr. 500.–). Ciò premesso, il primo giudice ha condannato il
convenuto a stanziare alla moglie un contributo pecuniario di fr. 3400.–
mensili dal 1° ottobre 2007 al 31 dicembre 2009, dopo di allora la moglie
dovendosi riattivare professionalmente essendo trascorsi due anni di
separazione.
3.
L'appellante contesta anzitutto la validità della dichiarazione da lui
sottoscritta il 17 settembre 2007 (doc. D), sostenendo che si tratta di una
convenzione prematrimoniale, viziata da nullità formale e sostanziale. L'accordo appena citato ha il seguente tenore:
“Hiermit verpflichtet sich der Unterzeichner, AP 1,
Frau AO 1, welche er am 21.09.2007 vor dem Standesamt in __________ /Tessin
heiratet, ab dem 1. Oktober 2007, einen monatlichen Betrag von Sfr. 4000.–
(viertausend Schweizer Franken) zur Verfügung zu stellen.
Dieser
Betrag steht Frau AO 1 zur Deckung des monatlichen Mietzins und Ihrer
allgemeinen Lebenshaltungskosten frei zur Verfügung.
Diese
Verpflichtungserklärung gilt bis zu dem Zeitpunkt, ab dem:
1.
eine
gemeinsame Immobilie gekauft und finanziert wird, und/oder
2.
Frau
AO 1 einer Beschäftigung nachgeht, die Ihr ein eige- nes Einkommen sichert.
Wenn
einer oder beide dieser Punkte eintreten, wird diese Verpflichtung hinfällig
und muss überarbeitet werden.
Im
Falle einer Scheidung wird diese Verpflichtungserklärung ungültig, es gelten
dann die gesetzlichen Unterhaltsrichtlinien.”
Ora,
la pretesa nullità dell'accordo è argomento che il marito non ha formulato con
le conclusioni proposte al Pretore, sicché la censura non meriterebbe ulteriore disamina (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC
ticinese). Si volesse da ciò prescindere, poi, l'appello sarebbe carente di
requisiti formali e di nuovo irricevibile siccome l'appellante non si confronta
con la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi ad asserire che il versamento
di un contributo di mantenimento non può essere oggetto di una convenzione prematrimoniale.
Si
esaminasse – per mera ipotesi – la censura nel merito, l'appello non avrebbe
comunque sia miglior sorte. Il Pretore ha infatti ritenuto che
non era necessario l'atto pubblico a quell'accordo, poiché l'art. 184 CC
prescrive tale forma qualificata unicamente per la regolamentazione del regime
matrimoniale dei beni (hausheer/aebi-müller
in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione,
n. 2 ad art. 184 CC). A ragione. Accordi inerenti al contributo di mantenimento
della famiglia sono infatti ammessi sulla base dell'art. 168 CC e validi senza
formalità. Sono inoltre presunti dalla legge all'art. 163 cpv. 2 CC. Simili intese
possono essere revocate unilateralmente in qualsiasi momento e possono in
seguito anche essere sostituite con una regolamentazione nuova. Se i coniugi non
giungono ad alcun accordo, il giudice delle misure a protezione dell'unione
coniugale stabilisce, su istanza di una parte, il contributo alimentare (hausheer/steck,
Eheverträge und Scheidungsvereinbarungen – mehr Privatautonomie bei verstärkter
Inhaltskontrolle ein dringendes Reformanliegen? in: ZBJV 144/2088 pag. 922 seg.).
4.
Per
quanto attiene al versamento di un contributo alimentare per la moglie, l'appellante
reputa che il Pretore non abbia tenuto conto né della ripartizione dei compiti
né della durata del matrimonio, non avendo applicato per analogia le regole del
divorzio. A sostegno di ciò egli riprende e riproduce testualmente le argomentazioni
già esposte nel suo riassunto scritto del 9 aprile 2008. Con la motivazione del
primo giudice – una volta ancora – AP 1 non si confronta, sicché l'appello è
di nuovo irricevibile.
Sullo stesso
tema, il convenuto invoca poi che la richiesta della moglie configurerebbe un
manifesto abuso di diritto a norma dell'art. 2 cpv. 2 CC. Egli però contrappone
le sue opinioni a quelle del Pretore, traendone conclusioni diverse. Egli non
illustra perché le considerazioni da cui il Pretore ha desunto che non vi è manifesto
abuso di diritto sarebbero anche solo criticabili, asserendo solo che l'istante
non ha mai avuto l'intenzione di sposarsi “nel senso da lui dato al matrimonio”
(pag. 5 in alto). L'appellante non contesta però quanto constatato dal primo
giudice, ossia che l'atteggiamento della moglie era chiaro, avendo
esplicitamente richiesto che egli firmasse, prima del matrimonio, la
dichiarazione inerente al versamento del contributo pecuniario di fr. 4000.–
mensili a favore di lei (doc. D) e che facesse autenticare la firma. Carente
dei requisiti minimi di motivazione posti dall'art. 309 cpv. e lett. f CPC ticinese
(combinatcon il cpv. 5), l'appello è al riguardo irricevibile.
5.
Il
marito mette in dubbio poi l'ammontare del contributo alimentare, che il Pretore
ha stabilito in fr. 3400.– mensili, basandosi sia sul fabbisogno della moglie,
sia sulla nota dichiarazione (doc. D). AP 1 riprende la giurisprudenza del Tribunale
federale, già citata dal Pretore nella sentenza impugnata, e ribadisce come l'importo
di fr. 3400.– mensili a titolo di contributo pecuniario sia spropositato,
poiché basato unicamente sull'accordo citato – che non sarebbe vincolante –,
ove si consideri che non vi è mai stata vera convivenza tra i coniugi e che
l'istante ha violato tutti gli obblighi imposti dal matrimonio. Egli lamenta
altresì che il Pretore non abbia considerato che il contributo alimentare
versato dall'ex marito di AO 1 a quest'ultima ammontava a soli fr. 1260.–
(recte: fr. 1160.– ) mensili (doc. E). Sia come sia, l'appellante, in
subordine, offre nondimeno alla moglie un contributo alimentare di fr. 2800.–
mensili dal 1° novembre 2007 al 30 giugno 2009.
Quando
il giudice delle misure a protezione dell'unione coniugale viene adito perché
un coniuge non vuole più rispettare l'accordo – orale o scritto – previsto
all'art. 163 cpv. 2 CC (v. qui sopra consid. 3), egli dispone di ampio potere
cognitivo, non essendo limitato ai principi validi per le modifiche delle circostanze
a norma dell'art. 179 CC. Le condizioni sulle quali si basava la convenzione
precedente sono però da prendere in considerazione (Bräm/Hasenböhler
in: Zürcher Kommentar, edizione 1998, n. 11 ad art. 176 CC e n. 158 ad art. 163
CC). Inoltre, il sistema costantemente adoperato da questa Camera – e definito üblich
a livello svizzero dal Tribunale federale (DTF 134 III 146 consid. 4) – per
stabilire i contributi pecuniari dovuti da un coniuge all'altro nell'ambito di misure
a protezione dell'unione coniugale consiste nel dedurre dal reddito complessivo
dei coniugi i fabbisogni loro e dei figli minorenni, suddividendo l'eccedenza
in parti uguali (RtiD I-2007 pag. 737 consid. 4a con richiami). A tali principi
il Pretore invero non si è attenuto, ma l'appellante non spende una parola al
riguardo. Egli si limita a ripetere quanto già fatto valere negli allegati
precedenti, dimenticandosi di confrontarsi con l'argomentazione del Pretore,
secondo cui la sola esistenza di un accordo inerente alla regolamentazione del
versamento di un contributo pecuniario in favore della moglie non soddisfa il
senso di equità, onde un esame complessivo della situazione per calcolare il
contributo alimentare. Il marito non spiega perché le valutazioni del primo
giudice sarebbero errate e non indica nemmeno quale sarebbe a suo parere il
metodo corretto per calcolare il contributo alimentare in favore della moglie.
Carente di adeguata motivazione, al proposito l'appello si rileva irricevibile
(art. 309 cpv. 2 lett. f e cpv. 5 CPC ticinese).
6.
AP 1 obietta altresì che il Pretore doveva prendere in considerazione la
situazione del mercato di lavoro per valutare le sue possibilità economiche e
che il rifiuto di produrre i documenti inerenti alla sua situazione
patrimoniale e reddituale non era motivato da desideri fraudolenti. Egli
asserisce inoltre che il veicolo __________ di cui è detentore, non ha più
alcun valore commerciale, poiché immatricolato nel 1995. L'appellante non contesta però di poter versare il contributo alimentare stabilito dal primo
giudice. Anzi egli ne offre finanche uno – di importo inferiore – per la
moglie.
In
materia di contributi alimentari per coniugi il diritto ticinese non prescrive
l'applicazione del principio inquisitorio, né il diritto federale dispone ciò,
che si tratti di procedure a tutela dell'unione coniugale o di misure
provvisionali durante cause di separazione o di divorzio (hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts,
Berna 1197, pag. 599 n. 11.64 in fine). Il Pretore, sulla base dei documenti
agli atti e considerato il rifiuto categorico dell'appellante di fornire la documentazione
necessaria, ha pertanto accertato che l'appellante è in grado di versare il
contributo alimentare di fr. 3400.– mensili all'istante, sottolineando che il
marito, il 17 settembre 2009, ha liberamente sottoscritto la “Verpflichtungserklärung”
(doc. D) senza spiegare, in prima sede, perché non sarebbe più stato in grado
di corrisponderlo il mese di novembre dello stesso anno. Al riguardo, l'interessato
non si è espresso, ragione per cui, insufficientemente motivato l'appello si
rivela una volta ancora irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f e cpv. 5 CPC
ticinese).
7.
Quanto al fabbisogno minimo dell'istante, l'appellante chiede di stralciare
le spese legali di fr. 500.– mensili, poiché il Pretore ha concesso a AO 1 il
beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. PA 1.
Egli “non […] comprende il motivo” che avrebbe spinto il Pretore a concedere alla
moglie quella somma. In realtà, il Pretore ha spiegato che l'importo di fr.
500.
– il mese era giustificato per tenere “conto anche delle altre procedure
connesse con questo matrimonio, sia quella di nullità già presentata, sia
quella eventuale di divorzio” (sentenza impugnata, consid. 8 pag. 13). Una
volta di più il marito non si confronta con l'assunto pretorile, sicché al
riguardo l'appello dimostra la sua irricevibilità. Certo, dall'affermazione del
marito si intravvede una censura, ma la stessa non è sufficientemente esplicita
per potere essere esaminata. Anche se a denti stretti, l'irricevibilità va però
pronunciata.
Certo,
la scelta del Pretore appare opinabile, se non contraddittoria con il dispositivo
n. 4 con cui ha concesso all'istante il beneficio dell'assistenza giudiziaria
con il gratuito patrocino dell'avv. PA 1. Se non che, l'importo di fr. 500.– mensili
è stato da lui assegnato per altre procedure. In altre parole, il Pretore pare
avere già anticipato l'esito di eventuali future richieste di assistenza
giudiziaria. E su ciò, come detto, l'appellante nulla dice. Inoltre, va
ricordato – anche al Pretore – che una richiesta di assistenza giudiziaria
diventa priva d'oggetto se l'indennità per ripetibili
che l'interessato può riscuotere dalla controparte gli consente di assumere la
quota di oneri processuali a suo carico e la nota professionale del suo patrocinatore
(I CCA, sentenza inc. 11.2003.144 del 14 maggio 2007, consid. 6). Ciò che
sembra il caso in concreto, ove si consideri che alla moglie sono stati
conteggiati fr. 500.– il mese per “spese legali” e alla stessa è stata
assegnata un'indennità per ripetibili di fr. 2500.–. È bene ricordare anche che
in materia di concessione dell'assistenza giudiziaria lo Stato non poteva ricorrere,
disponendo quest'ultimo solo di un rimedio giuridico contro la “decisione di
retribuzione” (art. 36 cpv. 1 lett. c Lag), fissata dall'“autorità di
concessione” (art. 7 Lag), cioè nella fattispecie il Pretore. Invero la persona
beneficiaria dell'assistenza giudiziaria doveva informare “senza indugio” lo
Stato riguardo a miglioramento della propria situazione economica (art. 8 Lag),
sicché l'autorità potesse decidere la “rifusione” delle indennità versate (art.
9.
Lag).
8.
L'appellante
contesta infine la durata del contributo alimentare per la moglie, sostenendo
che l'istante deve esercitare senza indugio un'attività lucrativa, considerate
la sua giovane età, le sue condizioni familiari e di salute. In subordine egli offre
un eventuale contributo dal 1° novembre 2007 al 30 giugno 2009. Il primo giudice
ha stabilito che da AO 1 si possa pretendere di trovare un'occupazione che le
permetta di provvedere al proprio mantenimento a partire dal 1° gennaio 2010,
tenendo conto della breve durata della vita in comune e della formazione della
moglie. Nel caso in esame l'appellante sostiene che quanto stabilito dal
Pretore sia “inspiegabile”, senza però confrontarsi con l'argomentazione di
quest'ultimo, secondo cui la moglie è in grado di provvedere al proprio sostentamento
a partire dal 1° gennaio 2010, ossia due anni e due mesi dopo la separazione.
Né il marito spiega perché l'eventuale contributo – da lui offerto – debba
essere versato fino al 30 giugno 2009. Su questo punto l'appello si rivela
pertanto ancora una volta privo di consistenza.
Si
prescindesse da ciò, l'appello non avrebbe verosimilmente miglior esito. Va
infatti ricordato che per quel che concerne la durata dei contributi alimentari
fondati sull'art. 176 cpv. 1 n. 1 CC, la legge nulla prevede. Di norma, essi sono
fissati senza limiti di tempo. Il problema inerente alla questione di sapere se
si possa pretendere già prima del divorzio che un coniuge professionalmente
inattivo (in tutto o in parte) riprenda o estenda senza indugio un'attività
lucrativa è trattato da questa Camera in giurisprudenza pubblicata (RtiD I-2005
pag. 769 consid. 3; I-2007 pag. 739 consid. 6b). Al riguardo, ove non ci si debba più attendere una ripresa della
comunione domestica, i parametri dell'art. 125 CC vanno esaminati già
prima dello scioglimento del matrimonio (v. anche DTF 130 III 541 consid. 3.2,
128.
III 68 consid. 4; RtiD II-2005 pag. 706 consid. 4b e 4c). E una riconciliazione
delle parti può ragionevolmente escludersi, salvo elementi che rendano verosimile
il contrario, dopo due anni di vita separata, allorché ogni coniuge può
chiedere il divorzio (RtiD I-2011 pag. 654 consid. 4b con numerosi richiami).
Certo,
in concreto, a quanto è dato di sapere al momento del giudizio era pendente
un'azione di nullità del matrimonio (sentenza impugnata, consid. 8 pag. 13),
ciò che potrebbe – appunto – escludere una ripresa della vita in comune. Il
marito però non spende una parola in merito, anzi offre un contributo
alimentare in favore della moglie di fr. 2800.– sino al 30 giugno 2009, ammettendo
dunque che la vita comune non sarebbe a priori da escludere. Va infine
ricordato all'appellante che l'art. 125 CC non esonera
automaticamente da ogni contributo alimentare in favore della moglie solo per
l'impossibilità di una riconciliazione, per la breve durata dell'unione coniugale
o per lo stato di ristrettezze in cui si trovi il marito, nemmeno in caso di
matrimonio brevissimo e senza figli (I CCA, sentenza
inc. 11.2007.186 del 13 maggio 2008, consid. 3).
9.
Gli
oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC
ticinese). A AO 1 che non è stata invitata a esprimersi, non vanno assegnate
ripetibili.
10.
Relativamente
ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro l'odierna sentenza
(art, 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge la soglia minima
di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 1
lett. b LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
visto l'art. 313bis CPC ticinese,
pronuncia: 1. L'appello è irricevibile.
2. Gli oneri di
appello, consistenti in:
a) tassa di
giustizia ridotta fr. 950.–
b) spese fr. 50.–
fr. 1000.–
sono posti a
carico di AP 1. Non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il giudice presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta
ad almeno 30
000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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