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Decisione

11.2009.72

Protezione dell'unione coniugale: contributo alimentare per la moglie

20 dicembre 2012Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

i seguenti

punti di questione: 1. Se

dev'essere accolto l'appello del 30 aprile 2009 presentato da AP 1 contro la

sentenza emessa il 10 aprile 2009 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;

2. Il giudizio sulle

spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. AP 1 (1952),

cittadino germanico e AO 1 (1959) si sono sposati a __________ il 21 settembre 2007. A quel momento la moglie era già madre di L__________ (1988) e D__________ (1992), nati da un

precedente matrimonio. Dall'unione coniugale non sono nati figli. Il marito

lavora al 60% come indipendente nel campo informatico, dopo aver conseguito un

diploma di commercio. La moglie, già venditrice senza formazione specifica, non

esercita alcuna attività lucrativa. I coniugi si sono separati il 3 novembre

2007, quando il marito ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ per

tornare nel suo appartamento a __________

B. Il

12 dicembre 2007 AO 1 si è rivolta al Pretore della giurisdizione di Locarno

Campagna mediante un'istanza di misure a protezione dell'unione coniugale

chiedendo – previa concessione dell'assistenza giudiziaria – di obbligare il

marito a versarle, dal 3 ottobre 2007, un contributo alimentare di

fr. 4000.– mensili. L'interessata ha fondato la sua richiesta su di una “Verpflichtungserklärung”

del 17 settembre 2007 firmata dal marito. Identiche richieste essa ha avanzato

già in via cautelare. All'udienza del 9 aprile 2008, indetta per il contradditorio,

il convenuto si è opposto al versamento di ogni contributo.

C.

Il 31 luglio 2008 l'istante ha postulato una decisione sul contributo

provvisionale. Con decreto cautelare emesso il 6 agosto 2008 senza

contraddittorio il Pretore ha imposto al marito il versamento dal 1° agosto

2008 di un contributo alimentare di fr. 4000.– mensili per la moglie.

All'udienza del 15 settembre 2008, indetta per la discussione, le parti si sono

riconfermate nelle loro domande. Il 28 novembre 2008 l'avvocato della moglie ha rinunciato al mandato di patrocinio. Con decreto del 19 gennaio

2009 il Pretore ha designato all'istante un patrocinatore d'ufficio.

D.

Al dibattimento finale del 17 marzo 2009 la moglie ha confermato le sue domande

e ha inoltre chiesto di dare atto che i coniugi vivono separati dal mese di novembre

del 2007, di attribuire l'abitazione coniugale (compresi mobili e suppellettili)

definitivamente a sé e di munire il dispositivo inerente al versamento del contributo

alimentare della comminatoria dell'azione penale giusta l'art. 292 CP. Il

marito ha ribadito a sua volta di opporsi a qualsiasi contributo alimentare per

la moglie.

E. Statuendo

il 10 aprile 2009, il Pretore ha dato atto che i coniugi vivono separati dal 3

novembre 2007, ha assegnato l'abitazione coniugale in uso alla moglie, ha

condannato AP 1 a versare alla medesima un contributo pecuniario di fr 3400.–

mensili dal 1° ottobre 2007 al 31 dicembre 2009 e ha ammesso AO 1 al beneficio

dell'assistenza giudiziaria, respingendo ogni altra richiesta. La tassa di

giustizia e le spese di complessivi fr. 600.– sono state poste per un sesto a

carico dell'istante e per il resto a carico di AP 1, tenuto a rifondere a AO 1

fr. 2500.– per ripetibili parziali.

F.

Contro

la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 30

aprile 2009 nel quale chiede la soppressione del contributo alimentare per la

moglie e in via subordinata egli offre nondimeno, quale assegno mensile, fr.

2800.– dal 1° novembre 2007 al 30 giugno 2009. L'appello non è stato intimato.

Considerandi

in diritto: 1. Le misure a tutela dell'unione coniugale (art. 172

segg. CC) erano emanate fino al 31 dicembre 2010 con la procedura sommaria

contenziosa di camera di consiglio (art. 4 cpv. 1 n. 5 e art. 5 vLAC con rinvio

agli art. 361 segg. CPC ticinese). L’esame dei fatti era limitato alla

verosimiglianza (Rep. 1991 pag. 432 consid. 4a) e la sentenza del Pretore era

impugnabile entro dieci giorni (art. 370 cpv. 2 CPC ticinese). Nella fattispecie

la sentenza è stata notificata al convenuto il 20 aprile 2009. Introdotto il 30

aprile 2009, l'appello in esame è tempestivo.

2.

Litigioso

è in concreto il contributo alimentare per la moglie. A tal fine il Pretore ha

dapprima accertato la validità e l'effetto vincolante della “Verpflichtungserklärung”

con cui il marito aveva riconosciuto un contributo alimentare di fr. 4000.– mensili

in favore della moglie. Il primo giudice ha nondimeno considerato che, alla

luce della breve durata della vita comune – “un mese o poco più” – assegnare

alla moglie fr. 4000.– mensili “non soddisfa infatti il senso di equità”. Egli

ha così esaminato la situazione economica delle parti. Per quanto attiene al

marito, il Pretore non ne ha accertato né le entrate né il fabbisogno, poiché il

convenuto non ha fornito i documenti inerenti alla propria situazione

finanziaria, né dichiarazioni esaurienti al riguardo. In ogni caso, il primo

giudice ha stabilito che AP 1 è in grado di versare l'importo di fr. 4000.–

mensili alla moglie, poiché il 17 settembre 2007 ha “liberamente sottoscritto” la nota dichiarazione, impegnandosi dunque a effettuare tale versamento,

senza spiegare perché non sarebbe più stato in grado di corrispondere

quell'importo nel mese di novembre del 2007. Quanto alla moglie, il Pretore ha

appurato che la stessa non ha entrate. Egli ne ha accertato il fabbisogno minimo

in fr. 3400.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1250.–,

canone di locazione fr. 1100.–, cassa malati fr. 487.60, assicurazione RC 58.70,

spese legali fr. 500.–). Ciò premesso, il primo giudice ha condannato il

convenuto a stanziare alla moglie un contributo pecuniario di fr. 3400.–

mensili dal 1° ottobre 2007 al 31 dicembre 2009, dopo di allora la moglie

dovendosi riattivare professionalmente essendo trascorsi due anni di

separazione.

3.

L'appellante contesta anzitutto la validità della dichiarazione da lui

sottoscritta il 17 settembre 2007 (doc. D), sostenendo che si tratta di una

convenzione prematrimoniale, viziata da nullità formale e sostanziale. L'accordo appena citato ha il seguente tenore:

“Hiermit verpflichtet sich der Unterzeichner, AP 1,

Frau AO 1, welche er am 21.09.2007 vor dem Standesamt in __________ /Tessin

heiratet, ab dem 1. Oktober 2007, einen monatlichen Betrag von Sfr. 4000.–

(viertausend Schweizer Franken) zur Verfügung zu stellen.

Dieser

Betrag steht Frau AO 1 zur Deckung des monatlichen Mietzins und Ihrer

allgemeinen Lebenshaltungskosten frei zur Verfügung.

Diese

Verpflichtungserklärung gilt bis zu dem Zeitpunkt, ab dem:

1.

eine

gemeinsame Immobilie gekauft und finanziert wird, und/oder

2.

Frau

AO 1 einer Beschäftigung nachgeht, die Ihr ein eige- nes Einkommen sichert.

Wenn

einer oder beide dieser Punkte eintreten, wird diese Verpflichtung hinfällig

und muss überarbeitet werden.

Im

Falle einer Scheidung wird diese Verpflichtungserklärung ungültig, es gelten

dann die gesetzlichen Unterhaltsrichtlinien.”

Ora,

la pretesa nullità dell'accordo è argomento che il marito non ha formulato con

le conclusioni proposte al Pretore, sicché la censura non meriterebbe ulteriore disamina (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC

ticinese). Si volesse da ciò prescindere, poi, l'appello sarebbe carente di

requisiti formali e di nuovo irricevibile siccome l'appellante non si confronta

con la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi ad asserire che il versamento

di un contributo di mantenimento non può essere oggetto di una convenzione prematrimoniale.

Si

esaminasse – per mera ipotesi – la censura nel merito, l'appello non avrebbe

comunque sia miglior sorte. Il Pretore ha infatti ritenuto che

non era necessario l'atto pubblico a quell'accordo, poiché l'art. 184 CC

prescrive tale forma qualificata unicamente per la regolamentazione del regime

matrimoniale dei beni (hausheer/aebi-müller

in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edi­zione,

n. 2 ad art. 184 CC). A ragione. Accordi inerenti al contributo di mantenimento

della famiglia sono infatti ammessi sulla base dell'art. 168 CC e validi senza

formalità. Sono inoltre presunti dalla legge all'art. 163 cpv. 2 CC. Simili intese

possono essere revocate unilateralmente in qualsiasi momento e possono in

seguito anche essere sostituite con una regolamentazione nuova. Se i coniugi non

giungono ad alcun accordo, il giudice delle misure a protezione dell'unione

coniugale stabilisce, su istanza di una parte, il contributo alimentare (hausheer/steck,

Eheverträge und Scheidungsvereinbarungen – mehr Privatautonomie bei verstärkter

Inhaltskontrolle ein dringendes Reformanliegen? in: ZBJV 144/2088 pag. 922 seg.).

4.

Per

quanto attiene al versamento di un contributo alimentare per la moglie, l'appellante

reputa che il Pretore non abbia tenuto conto né della ripartizione dei compiti

né della durata del matrimonio, non avendo applicato per analogia le regole del

divorzio. A sostegno di ciò egli riprende e riproduce testualmente le argomentazioni

già esposte nel suo riassunto scritto del 9 aprile 2008. Con la motivazione del

primo giudice – una volta ancora – AP 1 non si confronta, sicché l'appello è

di nuovo irricevibile.

Sullo stesso

tema, il convenuto invoca poi che la richiesta della moglie configurerebbe un

manifesto abuso di diritto a norma dell'art. 2 cpv. 2 CC. Egli però contrappone

le sue opinioni a quelle del Pretore, traendone conclusioni diverse. Egli non

illustra perché le considerazioni da cui il Pretore ha desunto che non vi è manifesto

abuso di diritto sarebbero anche solo criticabili, asserendo solo che l'istante

non ha mai avuto l'intenzione di sposarsi “nel senso da lui dato al matrimonio”

(pag. 5 in alto). L'appellante non contesta però quanto constatato dal primo

giudice, ossia che l'atteggiamento della moglie era chiaro, avendo

esplicitamente richiesto che egli firmasse, prima del matrimonio, la

dichiarazione inerente al versamento del contributo pecuniario di fr. 4000.–

mensili a favore di lei (doc. D) e che facesse autenticare la firma. Carente

dei requisiti minimi di motivazione posti dall'art. 309 cpv. e lett. f CPC ticinese

(combinatcon il cpv. 5), l'appello è al riguardo irricevibile.

5.

Il

marito mette in dubbio poi l'ammontare del contributo alimentare, che il Pretore

ha stabilito in fr. 3400.– mensili, basandosi sia sul fabbisogno della moglie,

sia sulla nota dichiarazione (doc. D). AP 1 riprende la giurisprudenza del Tribunale

federale, già citata dal Pretore nella sentenza impugnata, e ribadisce come l'importo

di fr. 3400.– mensili a titolo di contributo pecuniario sia spropositato,

poiché basato unicamente sull'accordo citato – che non sarebbe vincolante –,

ove si consideri che non vi è mai stata vera convivenza tra i coniugi e che

l'istante ha violato tutti gli obblighi imposti dal matrimonio. Egli lamenta

altresì che il Pretore non abbia considerato che il contributo alimentare

versato dall'ex marito di AO 1 a quest'ultima ammontava a soli fr. 1260.–

(recte: fr. 1160.– ) mensili (doc. E). Sia come sia, l'appellante, in

subordine, offre nondimeno alla moglie un contributo alimentare di fr. 2800.–

mensili dal 1° novembre 2007 al 30 giugno 2009.

Quando

il giudice delle misure a protezione dell'unione coniugale viene adito perché

un coniuge non vuole più rispettare l'accordo – orale o scritto – previsto

all'art. 163 cpv. 2 CC (v. qui sopra consid. 3), egli dispone di ampio potere

cognitivo, non essendo limitato ai principi validi per le modifiche delle circostanze

a norma dell'art. 179 CC. Le condizioni sulle quali si basava la convenzione

precedente sono però da prendere in considerazione (Bräm/Hasenböhler

in: Zürcher Kommentar, edizione 1998, n. 11 ad art. 176 CC e n. 158 ad art. 163

CC). Inoltre, il sistema costantemente adoperato da questa Camera – e definito üblich

a livello svizzero dal Tribunale federale (DTF 134 III 146 consid. 4) – per

stabilire i contributi pecuniari dovuti da un coniuge all'altro nell'ambito di misure

a protezione dell'unione coniugale consiste nel dedurre dal reddito complessivo

dei coniugi i fabbisogni loro e dei figli minorenni, suddividendo l'eccedenza

in parti uguali (RtiD I-2007 pag. 737 consid. 4a con richiami). A tali principi

il Pretore invero non si è attenuto, ma l'appellante non spende una parola al

riguardo. Egli si limita a ripetere quanto già fatto valere negli allegati

precedenti, dimenticandosi di confrontarsi con l'argomentazione del Pretore,

secondo cui la sola esistenza di un accordo inerente alla regolamentazione del

versamento di un contributo pecuniario in favore della moglie non soddisfa il

senso di equità, onde un esame complessivo della situazione per calcolare il

contributo alimentare. Il marito non spiega perché le valutazioni del primo

giudice sarebbero errate e non indica nemmeno quale sarebbe a suo parere il

metodo corretto per calcolare il contributo alimentare in favore della moglie.

Carente di adeguata motivazione, al proposito l'appello si rileva irricevibile

(art. 309 cpv. 2 lett. f e cpv. 5 CPC ticinese).

6.

AP 1 obietta altresì che il Pretore doveva prendere in considerazione la

situazione del mercato di lavoro per valutare le sue possibilità economiche e

che il rifiuto di produrre i documenti inerenti alla sua situazione

patrimoniale e reddituale non era motivato da desideri fraudolenti. Egli

asserisce inoltre che il veicolo __________ di cui è detentore, non ha più

alcun valore commerciale, poiché immatricolato nel 1995. L'appellante non contesta però di poter versare il contributo alimentare stabilito dal primo

giudice. Anzi egli ne offre finanche uno – di importo inferiore – per la

moglie.

In

materia di contributi alimentari per coniugi il diritto ticinese non prescrive

l'applicazione del principio inquisitorio, né il diritto federale dispone ciò,

che si tratti di procedure a tutela dell'unione coniugale o di misure

provvisionali durante cause di separazione o di divorzio (hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts,

Berna 1197, pag. 599 n. 11.64 in fine). Il Pretore, sulla base dei documenti

agli atti e considerato il rifiuto categorico dell'appellante di fornire la documentazione

necessaria, ha pertanto accertato che l'appellante è in grado di versare il

contributo alimentare di fr. 3400.– mensili all'istante, sottolineando che il

marito, il 17 settembre 2009, ha liberamente sottoscritto la “Verpflichtungserklärung”

(doc. D) senza spiegare, in prima sede, perché non sarebbe più stato in grado

di corrisponderlo il mese di novembre dello stesso anno. Al riguardo, l'interessato

non si è espresso, ragione per cui, insufficientemente motivato l'appello si

rivela una volta ancora irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f e cpv. 5 CPC

ticinese).

7.

Quanto al fabbisogno minimo dell'istante, l'appellante chiede di stralciare

le spese legali di fr. 500.– mensili, poiché il Pretore ha concesso a AO 1 il

beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. PA 1.

Egli “non […] comprende il motivo” che avrebbe spinto il Pretore a concedere alla

moglie quella somma. In realtà, il Pretore ha spiegato che l'importo di fr.

500.

– il mese era giustificato per tenere “conto anche delle altre procedure

connesse con questo matrimonio, sia quella di nullità già presentata, sia

quella eventuale di divorzio” (sentenza impugnata, consid. 8 pag. 13). Una

volta di più il marito non si confronta con l'assunto pretorile, sicché al

riguardo l'appello dimostra la sua irricevibilità. Certo, dall'affermazione del

marito si intravvede una censura, ma la stessa non è sufficientemente esplicita

per potere essere esaminata. Anche se a denti stretti, l'irricevibilità va però

pronunciata.

Certo,

la scelta del Pretore appare opinabile, se non contraddittoria con il dispositivo

n. 4 con cui ha concesso all'istante il beneficio dell'assistenza giudiziaria

con il gratuito patrocino dell'avv. PA 1. Se non che, l'importo di fr. 500.– mensili

è stato da lui assegnato per altre procedure. In altre parole, il Pretore pare

avere già anticipato l'esito di eventuali future richieste di assistenza

giudiziaria. E su ciò, come detto, l'appellante nulla dice. Inoltre, va

ricordato – anche al Pretore – che una richiesta di assistenza giudiziaria

diventa priva d'oggetto se l'indennità per ripetibili

che l'interessato può riscuotere dalla controparte gli consente di assumere la

quota di oneri processuali a suo carico e la nota professionale del suo patrocinatore

(I CCA, sentenza inc. 11.2003.144 del 14 maggio 2007, consid. 6). Ciò che

sembra il caso in concreto, ove si consideri che alla moglie sono stati

conteggiati fr. 500.– il mese per “spese legali” e alla stessa è stata

assegnata un'indennità per ripetibili di fr. 2500.–. È bene ricordare anche che

in materia di concessione dell'assistenza giudiziaria lo Stato non poteva ricorrere,

disponendo quest'ultimo solo di un rimedio giuridico contro la “decisione di

retribuzione” (art. 36 cpv. 1 lett. c Lag), fissata dall'“autorità di

concessione” (art. 7 Lag), cioè nella fattispecie il Pretore. Invero la persona

beneficiaria dell'assistenza giudiziaria doveva informare “senza indugio” lo

Stato riguardo a miglioramento della propria situazione economica (art. 8 Lag),

sicché l'autorità potesse decidere la “rifusione” delle indennità versate (art.

9.

Lag).

8.

L'appellante

contesta infine la durata del contributo alimentare per la moglie, sostenendo

che l'istante deve esercitare senza indugio un'attività lucrativa, considerate

la sua giovane età, le sue condizioni familiari e di salute. In subordine egli offre

un eventuale contributo dal 1° novembre 2007 al 30 giugno 2009. Il primo giudice

ha stabilito che da AO 1 si possa pretendere di trovare un'occupazione che le

permetta di provvedere al proprio mantenimento a partire dal 1° gennaio 2010,

tenendo conto della breve durata della vita in comune e della formazione della

moglie. Nel caso in esame l'appellante sostiene che quanto stabilito dal

Pretore sia “inspiegabile”, senza però confrontarsi con l'argomentazione di

quest'ultimo, secondo cui la moglie è in grado di provvedere al proprio sostentamento

a partire dal 1° gennaio 2010, ossia due anni e due mesi dopo la separazione.

Né il marito spiega perché l'eventuale contributo – da lui offerto – debba

essere versato fino al 30 giugno 2009. Su questo punto l'appello si rivela

pertanto ancora una volta privo di consistenza.

Si

prescindesse da ciò, l'appello non avrebbe verosimilmente miglior esito. Va

infatti ricordato che per quel che concerne la durata dei contributi alimentari

fondati sull'art. 176 cpv. 1 n. 1 CC, la legge nulla prevede. Di norma, essi sono

fissati senza limiti di tempo. Il problema inerente alla questione di sapere se

si possa pretendere già prima del divorzio che un coniuge professionalmente

inattivo (in tutto o in parte) riprenda o estenda senza indugio un'attività

lucrativa è trattato da questa Camera in giurisprudenza pubblicata (RtiD I-2005

pag. 769 consid. 3; I-2007 pag. 739 consid. 6b). Al riguardo, ove non ci si debba più attendere una ripresa della

comunione domestica, i parametri dell'art. 125 CC vanno esaminati già

prima dello scioglimento del matrimonio (v. anche DTF 130 III 541 consid. 3.2,

128.

III 68 consid. 4; RtiD II-2005 pag. 706 consid. 4b e 4c). E una riconciliazione

delle parti può ragionevolmente escludersi, salvo elementi che rendano verosimile

il contrario, dopo due anni di vita separata, allorché ogni coniuge può

chiedere il divorzio (RtiD I-2011 pag. 654 consid. 4b con numerosi richiami).

Certo,

in concreto, a quanto è dato di sapere al momento del giudizio era pendente

un'azione di nullità del matrimonio (sentenza impugnata, consid. 8 pag. 13),

ciò che potrebbe – appunto – escludere una ripresa della vita in comune. Il

marito però non spende una parola in merito, anzi offre un contributo

alimentare in favore della moglie di fr. 2800.– sino al 30 giugno 2009, ammettendo

dunque che la vita comune non sarebbe a priori da escludere. Va infine

ricordato all'appellante che l'art. 125 CC non esonera

automaticamente da ogni contributo alimentare in favore della moglie solo per

l'impossibilità di una riconciliazione, per la breve durata dell'unione coniugale

o per lo stato di ristrettezze in cui si trovi il marito, nemmeno in caso di

matrimonio brevissimo e senza figli (I CCA, sentenza

inc. 11.2007.186 del 13 maggio 2008, consid. 3).

9.

Gli

oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC

ticinese). A AO 1 che non è stata invitata a esprimersi, non vanno assegnate

ripetibili.

10.

Relativamente

ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro l'odierna sentenza

(art, 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge la soglia minima

di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 1

lett. b LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

visto l'art. 313bis CPC ticinese,

pronuncia: 1. L'appello è irricevibile.

2. Gli oneri di

appello, consistenti in:

a) tassa di

giustizia ridotta fr. 950.–

b) spese fr. 50.–

fr. 1000.–

sono posti a

carico di AP 1. Non si assegnano ripetibili.

3. Notificazione:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il giudice presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30

000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre

è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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