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Decisione

11.2009.74

Rilascio di certificato ereditario: interpretazione di testamento olografo

20 agosto 2010Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello

del 7 maggio 2009 presentato

da AP 1 contro il

certificato ereditario emesso il

23 aprile 2009 dal Pretore della

giurisdizione di Locarno Città;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. __________ (1918),

vedova, domiciliata a __________, è deceduta a __________ il 5 settembre 2008,

senza lasciare discendenti. In un suo testamento olografo datato 18 aprile

2000, pubblicato il 26 novembre 2008 davanti al Pretore della giurisdizione di

Locarno Città, essa ha disposto – tra l'altro – quanto segue:

1. Ich setze als meine testamentarische

Erben ein:

die Kirchengemeinde __________, in __________;

der

Tierschutzverein in __________;

die

CO 4

das

Auto Frau __________ in __________.

den

Schmuck, Ringe, Broschen undoweite

gehe

an Frau CO 5 in __________

__________

__________ sowie 10 000 Fr.

(zehntausend)

Die Kücheneinrichtung soll in der Wohnung

bleiben,

die von CO 7 __________ [recte: __________]

(Hauseigentümer) gemietet ist. dafür soll

der

Vermieter den Zins und Vertrag an

Leute

zum Günstigen Preis (Mietzins) weitergeben

Ich bestelle als meinen Testamentvollstrecker

eine Amtsperson von __________ ein

der

Testamentvollstrecker wird das in

meiner

Wohnung sich befindliche Mobiliar,

sowie

die Einrichtungen und andere Gegenstände

an

bedürftige Personen, oder Institutionen

übergeben.

Zu gleichen Teilen von meinem

am

Todestag bestehenden Bankguthaben

Banca

__________ in

__________

soll zu gleichen Teilen von den

erwähnten

Erben gehen.

B. Il

23 marzo 2009 l'avv. CO 1, amministratore della successione, ha instato davanti

al Pretore della giurisdizione di Locarno Città perché fosse rilasciato un

certificato ereditario in cui figurassero come unici eredi il CO 2, la CO 3, la

CO 4, CO 5 e gli eredi legittimi di __________, deceduta il 4 febbraio 2005, ossia

__________, CO 6, CO 7, CO 8, CO 9, CO 10, CO 11 e AP 1.

C. Statuendo il 23 aprile

2009, il Pretore ha emesso un certificato ereditario in cui figurano come unici

eredi di __________ unicamente il CO 2, la CO 3 e la CO 4. La tassa di

giustizia e le spese di complessivi fr. 200.– sono state poste a carico della

successione.

D. Contro la decisione

appena citata AP 1 ha introdotto un appello del 7 maggio 2009 nel quale chiede di

modificare il certificato ereditario aggiungendo agli eredi indicati dal Pretore

anche CO 5 e gli eredi di __________, ovvero

CO 6, CO 7, CO 8, CO 9, CO 10, CO 11 e AP 1, mentre __________ ha

rinunciato all'eredità. L'appello non ha formato oggetto di intimazione.

Considerandi

in diritto: 1. Il certificato

ereditario è emesso dal Pretore con la procedura non contenziosa di camera di

consiglio (RtiD II-2004 pag. 655 consid. 1; v. anche DTF 118 II 110 consid. 1) e

può essere impugnato entro dieci giorni (art. 360 cpv. 3 CPC). In concreto AP 1 ha ritirato il plico contenente il certificato ereditario inviatogli dal Pretore il 28 aprile 2009

(dichiarazione di ricevuta della Posta n. 98.00.660001.00571919, agli atti). Ciò

premesso, l'appello in esame è tempestivo.

2.

L'art. 559 cpv. 1 CC

prevede che, trascorso un mese dalla comu­nicazione ai beneficati del

testamento, gli eredi istituiti i cui diritti non siano espressamente

contestati dagli eredi legittimi o dai beneficati di una disposizione anteriore

possono ottenere una dichiarazione dell'autorità secondo cui sono riconosciuti

eredi, riservate le azioni di nullità e di petizione dell'eredità. Nella fattispecie

il Pretore, accertato che dalla comunicazione predetta era trascorso oltre un

mese senza opposizioni, ha rilasciato il certificato ereditario, riconoscendo

come unici eredi il CO 2, la CO 3 e la CO 4, CO 5 e __________ dovendosi

considerare secondo lui quali legatarie. E siccome il 4 febbraio 2005 __________

era premorta alla disponente, il relativo legato era decaduto favore di chi era

tenuto a soddisfarlo (art. 543 cpv. 2 CC).

3.

L'appellante critica

l'opinione del Pretore, condividendo quella

sostenuta dall'amministratore

della successione nell'istanza di emissione del certificato ereditario. Egli ricorda

che gli averi della defunta sono costituiti da conti bancari e titoli presso la

Banca dello Stato del Cantone Ticino per complessivi fr. 312 910.23, € 4201.50 e US$ 4038.81 (doc. H),

mentre non sono stati rinvenuti né l'automobile né i gioielli menzionati nel

testamento. A suo parere quindi la disponente intendeva ripartire l'eredità fra

le cinque persone indicate nella disposizione di ultima volontà, attribuendo l'automobile

– indivisibile – a __________. Se così non fosse, __________ avrebbe sicuramente

tolto __________ dal testamento, visto che il bene a lei destinato (l'automobile)

non c'era più. Non l'ha tolta – egli continua – perché così facendo __________ rimaneva

erede e come tale beneficiaria di una quota degli averi bancari. Secondo l'appellante

infine __________ non va più presa in considerazione, avendo rinunciato all'eredità.

4.

Nel caso in cui un testamento

manchi di chiarezza al punto da poter essere inteso altrettanto bene in un

senso che in un altro, il giudice deve interpretare i termini di cui si è

servito il disponente prendendo in considerazione il testamento nel suo insieme.

A tal fine egli può far capo anche a elementi estrinseci, ma solo nella misura

in cui permettano di delucidare o di corroborare un'indicazione contenuta nel

testo, accertando così la volontà manifestata dal testatore nelle forme legali

(DTF 131 III 604 consid. 3.1 in fine con richiami). Spetta all'autorità

preposta al rilascio di un certificato ereditario interpretare provvisoriamente

le disposizioni a causa di morte, senza vincolo per il giudice di merito (Rep.

1999.

n. 36 pag. 166 consid. 4). Trattandosi di distinguere un'istituzione d'erede

da un'istituzione di legatario, in particolare, occorre individuare la volontà

del testatore senza fermarsi alla lettera del testo. Si può legittimamente presumere,

nondimeno, che liberalità aventi per oggetto uno o più beni determinati non configurino

istituzioni d'erede (Steinauer, Le

droit des successions, Berna 2006, pag. 267 n. 527a).

5.

Il Pretore non ha

spiegato perché CO 5 e __________ andassero considerate semplici legatarie. Ora,

un disponente può assegnare una liberalità a una persona senza istituirla erede

(art. 484 cpv. 1 CC). Si tratta in tal caso di legato, ovvero dell'attribuzione

di un vantaggio patrimoniale – di regola a titolo gratuito – su uno o più beni

determinati, che fa del beneficiario un successore a titolo particolare e non

un erede. Ma il disponente può attribuire un legato anche a un erede, legittimo

o istituito che sia, costituendo in tal caso di “prelegato” (Steinauer, op. cit., pag. 270 n. 534). L'erede

legittimo o istituito può chiedere allora il legato disposto a suo favore e rinunciare

all'eredità (art. 486 cpv. 3 CC) oppure fare il contrario. La semplice attribuzione

di un oggetto della successione a un erede vale in ogni modo come norma divisionale

e non come legato, eccetto che una diversa intenzione risulti dalla disposizione

(art. 608 cpv. 3 CC).

6.

L'appellante reputa che

nel caso specifico la testatrice intendesse suddividere l'eredità in parti

uguali fra il CO 2, la CO 3, la CO 4, __________ e CO 5, l'attribuzione dell'automobile a __________ configurando una norma divisionale. A sostegno di tale

convincimento essa fa valere che qualora l'attribuzione dell'automobile a __________

costituisse un semplice legato, la testatrice avrebbe tolto __________ dal testamento

al momento in cui l'automobile non fosse più stata disponibile. L'ha lasciata

nel testamento – essa soggiunge – perché così facendo __________ avrebbe potuto

ricevere, come erede, una quota degli averi bancari.

L'assunto non può essere

seguito. Il solo fatto che all'apertura della successione non si sia (più) rinvenuta

alcuna automobile tra i beni di __________ ancora non basta per desumere che __________

fosse stata lasciata nel testamento in qualità di erede. Al contrario: se all'apertura

di una successione l'oggetto di un legato non si trova più fra i beni del disponente

(perché alienato, perduto, rubato, distrutto, realizzato in via forzosa o

espropriato) il legatario non diventa erede per ciò solo. Al contrario: il

debitore del legato è liberato, salvo che dal testamento risulti il contrario

(art. 484 cpv. 3 CC). Il legato, in altri termini, decade da sé (Steinauer, op. cit., pag. 273 n. 538d e

nota 24). L'appellante non spende una parola per spiegare come mai in concreto __________

(come CO 5, cui l'appellante nemmeno accenna) sia da considerare erede,

quantunque nulla si evinca dal testamento. Finanche carente di motivazione,

l'appello è destinato pertanto all'insuccesso.

7.

Gli oneri del

giudizio odierno seguono il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC).

Non si giustifica invece di attribuire ripetibili, il memoriale non essendo

stato intimato per osservazioni.

8.

Circa i rimedi

giuridici esperibili sul piano federale contro l'odier-na sentenza (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso (un quinto del compendio ereditario) supera

ampiamente la soglia di fr. 30 000.– eventualmente

necessaria ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per un ricorso in materia

civile.

Dispositivo

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313bis CPC

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello è respinto e il

certificato ereditario emesso il 23 aprile 2009

dal Pretore della giurisdizione di Locarno Città è confermato.

2. Gli oneri processuali,

consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 450.–

b) spese fr.

50.–

fr.

500.–

sono

posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione:

– ;

– , ;

– , ;

– , ;

– , ;

– , ;

– -, ;

– , ;

– -, ;

– -, -;

– -, ;

– , .

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli

art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle

cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo

se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore

litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art.

76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro

lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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