11.2009.74
Rilascio di certificato ereditario: interpretazione di testamento olografo
20 agosto 2010Italiano10 min
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Numero d'incarto:
11.2009.74
Data decisione, Autorità:
20.08.2010, ICCA
Titolo:
Rilascio di certificato ereditario: interpretazione di testamento olografo
CERTIFICATO EREDITARIO
LEGATO
TESTAMENTO OLOGRAFO
art. 483 CC
art. 484 CC
art. 486 CC
art. 559 cpv. 1 CC
Incarto n.
11.2009.74
Lugano
20 agosto
2010/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Pontarolo, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa CN.2009.83 (rilascio
di certificato ereditario) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città
promossa con istanza del 23 marzo 2009 dall'
AP 1
quale amministratore della successione
fu __________ __________ (1918-2008), già in ,
per ottenere un certificato ereditario a nome di
CO
2
CO 3
CO 4
CO 5
__________,
CO 6
CO 7
CO 8
CO 9
CO 10
CO 11 , e
AP 1,
(quest'ultimo patrocinato dall'avv. , );
esaminati gli atti,
posti
Fatti
i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello
del 7 maggio 2009 presentato
da AP 1 contro il
certificato ereditario emesso il
23 aprile 2009 dal Pretore della
giurisdizione di Locarno Città;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ (1918),
vedova, domiciliata a __________, è deceduta a __________ il 5 settembre 2008,
senza lasciare discendenti. In un suo testamento olografo datato 18 aprile
2000, pubblicato il 26 novembre 2008 davanti al Pretore della giurisdizione di
Locarno Città, essa ha disposto – tra l'altro – quanto segue:
1. Ich setze als meine testamentarische
Erben ein:
die Kirchengemeinde __________, in __________;
der
Tierschutzverein in __________;
die
CO 4
das
Auto Frau __________ in __________.
den
Schmuck, Ringe, Broschen undoweite
gehe
an Frau CO 5 in __________
__________
__________ sowie 10 000 Fr.
(zehntausend)
Die Kücheneinrichtung soll in der Wohnung
bleiben,
die von CO 7 __________ [recte: __________]
(Hauseigentümer) gemietet ist. dafür soll
der
Vermieter den Zins und Vertrag an
Leute
zum Günstigen Preis (Mietzins) weitergeben
Ich bestelle als meinen Testamentvollstrecker
eine Amtsperson von __________ ein
der
Testamentvollstrecker wird das in
meiner
Wohnung sich befindliche Mobiliar,
sowie
die Einrichtungen und andere Gegenstände
an
bedürftige Personen, oder Institutionen
übergeben.
Zu gleichen Teilen von meinem
am
Todestag bestehenden Bankguthaben
Banca
__________ in
__________
soll zu gleichen Teilen von den
erwähnten
Erben gehen.
B. Il
23 marzo 2009 l'avv. CO 1, amministratore della successione, ha instato davanti
al Pretore della giurisdizione di Locarno Città perché fosse rilasciato un
certificato ereditario in cui figurassero come unici eredi il CO 2, la CO 3, la
CO 4, CO 5 e gli eredi legittimi di __________, deceduta il 4 febbraio 2005, ossia
__________, CO 6, CO 7, CO 8, CO 9, CO 10, CO 11 e AP 1.
C. Statuendo il 23 aprile
2009, il Pretore ha emesso un certificato ereditario in cui figurano come unici
eredi di __________ unicamente il CO 2, la CO 3 e la CO 4. La tassa di
giustizia e le spese di complessivi fr. 200.– sono state poste a carico della
successione.
D. Contro la decisione
appena citata AP 1 ha introdotto un appello del 7 maggio 2009 nel quale chiede di
modificare il certificato ereditario aggiungendo agli eredi indicati dal Pretore
anche CO 5 e gli eredi di __________, ovvero
CO 6, CO 7, CO 8, CO 9, CO 10, CO 11 e AP 1, mentre __________ ha
rinunciato all'eredità. L'appello non ha formato oggetto di intimazione.
Considerandi
in diritto: 1. Il certificato
ereditario è emesso dal Pretore con la procedura non contenziosa di camera di
consiglio (RtiD II-2004 pag. 655 consid. 1; v. anche DTF 118 II 110 consid. 1) e
può essere impugnato entro dieci giorni (art. 360 cpv. 3 CPC). In concreto AP 1 ha ritirato il plico contenente il certificato ereditario inviatogli dal Pretore il 28 aprile 2009
(dichiarazione di ricevuta della Posta n. 98.00.660001.00571919, agli atti). Ciò
premesso, l'appello in esame è tempestivo.
2.
L'art. 559 cpv. 1 CC
prevede che, trascorso un mese dalla comunicazione ai beneficati del
testamento, gli eredi istituiti i cui diritti non siano espressamente
contestati dagli eredi legittimi o dai beneficati di una disposizione anteriore
possono ottenere una dichiarazione dell'autorità secondo cui sono riconosciuti
eredi, riservate le azioni di nullità e di petizione dell'eredità. Nella fattispecie
il Pretore, accertato che dalla comunicazione predetta era trascorso oltre un
mese senza opposizioni, ha rilasciato il certificato ereditario, riconoscendo
come unici eredi il CO 2, la CO 3 e la CO 4, CO 5 e __________ dovendosi
considerare secondo lui quali legatarie. E siccome il 4 febbraio 2005 __________
era premorta alla disponente, il relativo legato era decaduto favore di chi era
tenuto a soddisfarlo (art. 543 cpv. 2 CC).
3.
L'appellante critica
l'opinione del Pretore, condividendo quella
sostenuta dall'amministratore
della successione nell'istanza di emissione del certificato ereditario. Egli ricorda
che gli averi della defunta sono costituiti da conti bancari e titoli presso la
Banca dello Stato del Cantone Ticino per complessivi fr. 312 910.23, € 4201.50 e US$ 4038.81 (doc. H),
mentre non sono stati rinvenuti né l'automobile né i gioielli menzionati nel
testamento. A suo parere quindi la disponente intendeva ripartire l'eredità fra
le cinque persone indicate nella disposizione di ultima volontà, attribuendo l'automobile
– indivisibile – a __________. Se così non fosse, __________ avrebbe sicuramente
tolto __________ dal testamento, visto che il bene a lei destinato (l'automobile)
non c'era più. Non l'ha tolta – egli continua – perché così facendo __________ rimaneva
erede e come tale beneficiaria di una quota degli averi bancari. Secondo l'appellante
infine __________ non va più presa in considerazione, avendo rinunciato all'eredità.
4.
Nel caso in cui un testamento
manchi di chiarezza al punto da poter essere inteso altrettanto bene in un
senso che in un altro, il giudice deve interpretare i termini di cui si è
servito il disponente prendendo in considerazione il testamento nel suo insieme.
A tal fine egli può far capo anche a elementi estrinseci, ma solo nella misura
in cui permettano di delucidare o di corroborare un'indicazione contenuta nel
testo, accertando così la volontà manifestata dal testatore nelle forme legali
(DTF 131 III 604 consid. 3.1 in fine con richiami). Spetta all'autorità
preposta al rilascio di un certificato ereditario interpretare provvisoriamente
le disposizioni a causa di morte, senza vincolo per il giudice di merito (Rep.
1999.
n. 36 pag. 166 consid. 4). Trattandosi di distinguere un'istituzione d'erede
da un'istituzione di legatario, in particolare, occorre individuare la volontà
del testatore senza fermarsi alla lettera del testo. Si può legittimamente presumere,
nondimeno, che liberalità aventi per oggetto uno o più beni determinati non configurino
istituzioni d'erede (Steinauer, Le
droit des successions, Berna 2006, pag. 267 n. 527a).
5.
Il Pretore non ha
spiegato perché CO 5 e __________ andassero considerate semplici legatarie. Ora,
un disponente può assegnare una liberalità a una persona senza istituirla erede
(art. 484 cpv. 1 CC). Si tratta in tal caso di legato, ovvero dell'attribuzione
di un vantaggio patrimoniale – di regola a titolo gratuito – su uno o più beni
determinati, che fa del beneficiario un successore a titolo particolare e non
un erede. Ma il disponente può attribuire un legato anche a un erede, legittimo
o istituito che sia, costituendo in tal caso di “prelegato” (Steinauer, op. cit., pag. 270 n. 534). L'erede
legittimo o istituito può chiedere allora il legato disposto a suo favore e rinunciare
all'eredità (art. 486 cpv. 3 CC) oppure fare il contrario. La semplice attribuzione
di un oggetto della successione a un erede vale in ogni modo come norma divisionale
e non come legato, eccetto che una diversa intenzione risulti dalla disposizione
(art. 608 cpv. 3 CC).
6.
L'appellante reputa che
nel caso specifico la testatrice intendesse suddividere l'eredità in parti
uguali fra il CO 2, la CO 3, la CO 4, __________ e CO 5, l'attribuzione dell'automobile a __________ configurando una norma divisionale. A sostegno di tale
convincimento essa fa valere che qualora l'attribuzione dell'automobile a __________
costituisse un semplice legato, la testatrice avrebbe tolto __________ dal testamento
al momento in cui l'automobile non fosse più stata disponibile. L'ha lasciata
nel testamento – essa soggiunge – perché così facendo __________ avrebbe potuto
ricevere, come erede, una quota degli averi bancari.
L'assunto non può essere
seguito. Il solo fatto che all'apertura della successione non si sia (più) rinvenuta
alcuna automobile tra i beni di __________ ancora non basta per desumere che __________
fosse stata lasciata nel testamento in qualità di erede. Al contrario: se all'apertura
di una successione l'oggetto di un legato non si trova più fra i beni del disponente
(perché alienato, perduto, rubato, distrutto, realizzato in via forzosa o
espropriato) il legatario non diventa erede per ciò solo. Al contrario: il
debitore del legato è liberato, salvo che dal testamento risulti il contrario
(art. 484 cpv. 3 CC). Il legato, in altri termini, decade da sé (Steinauer, op. cit., pag. 273 n. 538d e
nota 24). L'appellante non spende una parola per spiegare come mai in concreto __________
(come CO 5, cui l'appellante nemmeno accenna) sia da considerare erede,
quantunque nulla si evinca dal testamento. Finanche carente di motivazione,
l'appello è destinato pertanto all'insuccesso.
7.
Gli oneri del
giudizio odierno seguono il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC).
Non si giustifica invece di attribuire ripetibili, il memoriale non essendo
stato intimato per osservazioni.
8.
Circa i rimedi
giuridici esperibili sul piano federale contro l'odier-na sentenza (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso (un quinto del compendio ereditario) supera
ampiamente la soglia di fr. 30 000.– eventualmente
necessaria ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per un ricorso in materia
civile.
Dispositivo
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313bis CPC
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è respinto e il
certificato ereditario emesso il 23 aprile 2009
dal Pretore della giurisdizione di Locarno Città è confermato.
2. Gli oneri processuali,
consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 450.–
b) spese fr.
50.–
fr.
500.–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
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Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli
art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle
cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo
se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore
litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art.
76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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