11.2009.75
Rapimento internazionale di minorenni: procedura di rientro stralciata dai ruoli
27 aprile 2010Italiano8 min
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Numero d'incarto:
11.2009.75
Data decisione, Autorità:
27.04.2010, ICCA
Titolo:
Rapimento internazionale di minorenni: procedura di rientro stralciata dai ruoli
EFFETTI DELLA FILIAZIONE
TRANSAZIONE
art. 352 cpv. 1 CPC-TI
art. 352 cpv. 2 CPC-TI
art. 7 cpv. 1 LF-RMA
Incarto n.
11.2009.75
Lugano
27 aprile
2010/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. 7.2009 (rapimento
di minorenni) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità
di vigilanza sulle tutele, promossa con istanza del 9 febbraio 2009 da
AO 1 (Sud Africa),
con recapito presso l'avv.,
contro
AP 1
(ora patrocinata dall'avv.,)
per
ottenere il rientro in Sud Africa della figlia
E__________
(2000), attualmente in __________
(rappresentata
dal curatore avv. __________,),
esaminati
gli atti;
Ritenuto
in fatto: A. Con
sentenza del 26 ottobre 2004 la Corte Suprema del Sud
Africa ha sciolto
per divorzio il matrimonio contratto il 17 marzo 2000 da AO 1 (1958), cittadino
austriaco, e AP 1 (1972), cittadina svizzera e sudafricana, omologando una
convenzione in cui i coniugi pattuivano – tra l'altro – l'affidamen-to della
figlia E__________ (nata il 16 agosto 2000) a entrambi, disciplinando le
relazioni personali. Nel dicembre del 2008 AP 1 si è trasferita a __________,
portando con sé la figlia, e in quello stesso mese ha adito il Pretore del Distretto
di Lugano, sezione 4, con un'azione di modifica di sentenza di divorzio,
integrata con un memoriale del 29 gennaio 2009 e richieste di provvedimenti
cautelari (inc. OA.2008.837 e DI.2009.177). A sua volta, il 22 gennaio 2009, AO
1 si è rivolto all'Autorità centrale del Sud Africa per ottenere il ritorno
immediato della figlia in ossequio alla Convenzione dell'Aia sugli aspetti
civili del rapimento internazionale di minori, del 25 ottobre 1980.
B. Il 9 febbraio 2009 AO
1 ha invocato la predetta Convenzione dell'Aia davanti all'Autorità ticinese
di vigilanza sulle tutele, sollecitando il rientro immediato di E__________ a __________
e chiedendo che in via cautelare fosse vietato a AP 1 di lasciare la Svizzera, con l'obbligo per lei di consegnare all'Auto-rità di vigilanza sulle tutele i
documenti d'identità della figlia. Statuendo senza contraddittorio il 12
febbraio 2009, l'Autorità di vigilanza ha accolto le domande cautelari e ha
assegnato alla convenuta un termine per esprimersi sull'istanza. Le parti sono
state sentite il 6 marzo 2009.
C. Con decisione del 9
aprile 2009 l'Autorità di vigilanza ha poi accolto la richiesta di rientro,
senza prelevare tasse o spese e condannando AP 1 a rifondere all'istante fr. 2000.– per ripetibili. Accertato che la dimora abituale della figlia è
a __________ e che i genitori esercitano insieme l'autorità parentale e
detengono insieme la custodia (fatti incontestati), essa ha rilevato che AP 1 aveva
condotto E__________ in Svizzera senza l'assenso del padre e senza alcuna autorizzazione,
quindi – stando alla citata Convenzione dell'Aia – in modo illecito. Per di
più, la convenuta non aveva dimostrato né che AO 1 si fosse disinteressato
della figlia né che il rientro ponesse quest'ultima in una situazione intollerabile.
D. Contro la decisione appena
citata AP 1 è insorta con un appello del 5 maggio 2009 nel quale chiede che la
richiesta di rientro della figlia a __________ sia respinta. Nelle sue osservazioni
del 9 giugno 2009 AO 1 propone di respingere l'appello.
E. Il 1° luglio 2009 è
entrata in vigore la legge federale sul rapimento internazionale dei minori e
sulle Convenzioni dell'Aia sulla protezione dei minori e degli adulti (RS
211.222.32), applicabile per diritto transitorio anche alle procedure pendenti.
Con ordinanza del 3 luglio 2009 il presidente di questa Camera ha designato
così l'avv. __________ quale mediatore incaricato di tentare una conciliazione
dei coniugi e l'avv. __________ quale curatore di rappresentanza della
minorenne, convocando le parti a una discussione. Una richiesta del curatore
volta a ottenere l'audizione di E__________ da parte di specialisti è stata
respinta con ordinanza presidenziale del 23 luglio 2009. Preso atto della
decisione delle parti di intraprendere una mediazione di ampia portata, il 22
settembre 2009 il presidente della Camera ha poi sospeso la procedura di
appello fino all'11 gennaio 2010.
Considerandi
in diritto: 1. Le decisioni emesse dall'Autorità
di vigilanza sulle tutele sono impugnabili a questa Camera nel termine di venti
giorni (art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di
tutele e curatele, dell'8 marzo 1999, cui rinvia anche l'art. 39 LAC). La procedura
è quella degli art. 307 segg. CPC, con le particolarità – per analogia – dell'art.
424a CPC. Tempestivo, sotto questo profilo l'appello in esame era dunque
ricevibile.
2.
In pendenza di
ricorso è stata promulgata, come detto, la legge federale sul rapimento
internazionale dei minori e sulle Convenzioni dell'Aia sulla protezione dei minori
e degli adulti (LF-RMA). Tale ordinamento applicandosi “anche alle domande in
vista del ritorno già presentate presso autorità cantonali” al momento della
sua entrata in vigore (art. 16 LF-RMA), questa Camera ha trattato l'istanza di AO
1.
alla stregua di una domanda di rientro presentata direttamente in appello
(art. 7 cpv. 1 LF-RMA). Applicandosi la procedura sommaria (art. 8 cpv. 2 in fine LF-RMA), ovvero gli art. 361 segg. CPC, è quindi stata indetta un'
udienza (art. 363
CPC), cui sono state citate le parti personalmente (art. 9 cpv. 1 LF-RMA
combinato con l'art. 364 CPC), previo tentativo di mediazione (art. 8 cpv. 1
LF-RMA) e nomina di un curatore di rappresentanza alla figlia (art. 9 cpv. 3
LF-RMA). Quest'ultima avendo poco più di nove anni, non ne è occorsa invece l'audizione
(art. 9 cpv. 2 LF-RMA; DTF 133 III 148 consid. 2.3 e 2.4).
3.
Con lettera del 19
gennaio 2010 l'avv. __________ ha comunicato alla Camera che la procedura di
mediazione si era conclusa positivamente, le parti avendo raggiunto “un accordo
globale transattivo su tutte le questioni
giuridiche rilevanti”. Il 14 aprile 2010 le parti hanno poi informato la Camera di avere chiesto al Pretore di stralciare dai ruoli l'azione di modifica della
sentenza di divorzio (inc. OA.2008.837) e il relativo procedimento cautelare
(inc. DI.2009.177). Nella stessa lettera AO 1 ha dichiarato a questa Camera di ritirare l'istanza di rientro e AP 1 di ritirare l'appello introdotto
il 5 maggio 2009, ognuno assumendosi gli oneri della rispettiva procedura, compensate
le ripetibili.
4.
Il ritiro
dell'istanza di rientro da parte di AO 1 fa decadere la decisione presa il 9 aprile
2009.
dall'Autorità di vigilanza sulle tutele e rende senza oggetto l'appello
del 5 maggio 2009 volto contro tale decisione. L'intera causa va dunque
stralciata dai ruoli. Nelle circostanze descritte rimane da statuire sugli
oneri processuali e le ripetibili dei due gradi di giurisdizione. Le parti avendo
disciplinato convenzionalmente esse medesime tali conseguenze, non è il caso di
scostarsi senza ragioni prevalenti da simile regolamentazione. La tassa di
giustizia in appello, ad ogni modo, va adeguatamente ridotta, la procedura
terminando senza sentenza (art. 21 LTG per analogia).
Dispositivo
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 352 CPC
e vista sulle spese la tariffa
giudiziaria,
decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'istanza
da parte di AO 1. La decisione presa il 9 aprile 2009 dall'Autorità di
vigilanza sulle tutele è dichiarata caduca, l'appello di AP 1 è dichiarato
senza oggetto e la procedura di rientro è stralciata dai ruoli.
2. Gli
oneri di appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 250.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
300.–
sono
posti a carico dell'appellante, compensate le ripetibili.
3. La nota professionale del
mediatore (tassata dal giudice delegato l'8 febbraio 2010 in fr. 3060.–, IVA inclusa) e quella del curatore di rappresentanza di E__________, che sarà tassata
separatamente, sono poste a carico dell'appellante.
4. Non si riscuotono tasse né
spese per la procedura davanti all'Autorità di vigilanza sulle tutele. Le
ripetibili di quella sede sono compensate.
5. Intimazione
a:
–
–
Comunicazione
a:
–
Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle
tutele, Bellinzona;
– Ufficio
federale di giustizia, Berna (rif. LK 138/RCH/RCH);
–
Divisione della giustizia, Bellinzona;
–
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art.
100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo,
il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione
a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario
in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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