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Decisione

11.2009.75

Rapimento internazionale di minorenni: procedura di rientro stralciata dai ruoli

27 aprile 2010Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa n. 7.2009 (rapimento

di minorenni) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità

di vigilanza sulle tutele, promossa con istanza del 9 febbraio 2009 da

AO 1 (Sud Africa),

con recapito presso l'avv.,

contro

AP 1

(ora patrocinata dall'avv.,)

per

ottenere il rientro in Sud Africa della figlia

E__________

(2000), attualmente in __________

(rappresentata

dal curatore avv. __________,),

esaminati

gli atti;

Ritenuto

in fatto: A. Con

sentenza del 26 ottobre 2004 la Corte Suprema del Sud

Africa ha sciolto

per divorzio il matrimonio contratto il 17 marzo 2000 da AO 1 (1958), cittadino

austriaco, e AP 1 (1972), cittadina svizzera e sudafricana, omologando una

convenzione in cui i coniugi pattuivano – tra l'altro – l'affidamen­-to della

figlia E__________ (nata il 16 agosto 2000) a entrambi, disciplinando le

relazioni personali. Nel dicembre del 2008 AP 1 si è trasferita a __________,

portando con sé la figlia, e in quello stesso mese ha adito il Pretore del Distretto

di Lugano, sezione 4, con un'azione di modifica di sentenza di divorzio,

integrata con un memoriale del 29 gennaio 2009 e richieste di provvedimenti

cautelari (inc. OA.2008.837 e DI.2009.177). A sua volta, il 22 gennaio 2009, AO

1 si è rivolto all'Autorità centrale del Sud Africa per ottenere il ritorno

immediato della figlia in ossequio alla Convenzione dell'Aia sugli aspetti

civili del rapimento internazionale di minori, del 25 ottobre 1980.

B. Il 9 febbraio 2009 AO

1 ha invocato la predetta Convenzione dell'Aia davanti all'Autorità ticinese

di vigilanza sulle tutele, sollecitando il rientro immediato di E__________ a __________

e chiedendo che in via cautelare fosse vietato a AP 1 di lasciare la Svizzera, con l'obbligo per lei di consegnare all'Auto-rità di vigilanza sulle tutele i

documenti d'identità della figlia. Statuendo senza contraddittorio il 12

febbraio 2009, l'Autorità di vigilanza ha accolto le domande cautelari e ha

assegnato alla convenuta un termine per esprimersi sull'istanza. Le parti sono

state sentite il 6 marzo 2009.

C. Con decisione del 9

aprile 2009 l'Autorità di vigilanza ha poi accolto la richiesta di rientro,

senza prelevare tasse o spese e condannando AP 1 a rifondere all'istante fr. 2000.– per ripetibili. Accertato che la dimora abituale della figlia è

a __________ e che i genitori esercitano insieme l'autorità parentale e

detengono insieme la custodia (fatti incontestati), essa ha rilevato che AP 1 aveva

condotto E__________ in Svizzera senza l'assenso del padre e senza alcuna autorizzazione,

quindi – stando alla citata Convenzione dell'Aia – in modo illecito. Per di

più, la convenuta non aveva dimostrato né che AO 1 si fosse disinteressato

della figlia né che il rientro ponesse quest'ultima in una situazione intollerabile.

D. Contro la decisione appena

citata AP 1 è insorta con un appello del 5 maggio 2009 nel quale chiede che la

richiesta di rientro della figlia a __________ sia respinta. Nelle sue osservazioni

del 9 giugno 2009 AO 1 propone di respingere l'appello.

E. Il 1° luglio 2009 è

entrata in vigore la legge federale sul rapimento internazionale dei minori e

sulle Convenzioni dell'Aia sulla protezione dei minori e degli adulti (RS

211.222.32), applicabile per diritto transitorio anche alle procedure pendenti.

Con ordinanza del 3 luglio 2009 il presidente di questa Camera ha designato

così l'avv. __________ quale mediatore incaricato di tentare una conciliazione

dei coniugi e l'avv. __________ quale curatore di rappresentanza della

minorenne, convocando le parti a una discussione. Una richiesta del curatore

volta a ottenere l'audizione di E__________ da parte di specialisti è stata

respinta con ordinanza presidenziale del 23 luglio 2009. Preso atto della

decisione delle parti di intraprendere una mediazione di ampia portata, il 22

settembre 2009 il presidente della Camera ha poi sospeso la procedura di

appello fino all'11 gennaio 2010.

Considerandi

in diritto: 1. Le decisioni emesse dall'Autorità

di vigilanza sulle tutele sono impugnabili a questa Camera nel termine di venti

giorni (art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di

tutele e curatele, dell'8 marzo 1999, cui rinvia anche l'art. 39 LAC). La procedura

è quella degli art. 307 segg. CPC, con le particolarità – per analogia – dell'art.

424a CPC. Tempestivo, sotto questo profilo l'appello in esame era dunque

ricevibile.

2.

In pendenza di

ricorso è stata promulgata, come detto, la legge federale sul rapimento

internazionale dei minori e sulle Convenzioni dell'Aia sulla protezione dei minori

e degli adulti (LF-RMA). Tale ordinamento applicandosi “anche alle domande in

vista del ritorno già presentate presso autorità cantonali” al momento della

sua entrata in vigore (art. 16 LF-RMA), questa Camera ha trattato l'istanza di AO

1.

alla stregua di una domanda di rientro presentata direttamente in appello

(art. 7 cpv. 1 LF-RMA). Applicandosi la procedura sommaria (art. 8 cpv. 2 in fine LF-RMA), ovvero gli art. 361 segg. CPC, è quindi stata indetta un'

udienza (art. 363

CPC), cui sono state citate le parti personalmente (art. 9 cpv. 1 LF-RMA

combinato con l'art. 364 CPC), previo tentativo di mediazione (art. 8 cpv. 1

LF-RMA) e nomina di un curatore di rappresentanza alla figlia (art. 9 cpv. 3

LF-RMA). Quest'ultima avendo poco più di nove anni, non ne è occorsa invece l'audizione

(art. 9 cpv. 2 LF-RMA; DTF 133 III 148 consid. 2.3 e 2.4).

3.

Con lettera del 19

gennaio 2010 l'avv. __________ ha comunicato alla Camera che la procedura di

mediazione si era conclusa positivamente, le parti avendo raggiunto “un accordo

globale transattivo su tutte le questioni

giuridiche rilevanti”. Il 14 aprile 2010 le parti hanno poi informato la Camera di avere chiesto al Pretore di stralciare dai ruoli l'azione di modifica della

sentenza di divorzio (inc. OA.2008.837) e il relativo procedimento cautelare

(inc. DI.2009.177). Nella stessa lettera AO 1 ha dichiarato a questa Camera di ritirare l'istanza di rientro e AP 1 di ritirare l'appello introdotto

il 5 maggio 2009, ognuno assumendosi gli oneri della rispettiva procedura, compensate

le ripetibili.

4.

Il ritiro

dell'istanza di rientro da parte di AO 1 fa decadere la decisione presa il 9 aprile

2009.

dall'Autorità di vigilanza sulle tutele e rende senza oggetto l'appello

del 5 maggio 2009 volto contro tale decisione. L'intera causa va dunque

stralciata dai ruoli. Nelle circostanze descritte rimane da statuire sugli

oneri processuali e le ripetibili dei due gradi di giurisdizione. Le parti aven­do

disciplinato convenzionalmente esse medesime tali conseguenze, non è il caso di

scostarsi senza ragioni prevalenti da simile regolamentazione. La tassa di

giustizia in appello, ad ogni modo, va adeguatamente ridotta, la procedura

terminando senza sentenza (art. 21 LTG per analogia).

Dispositivo

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 352 CPC

e vista sulle spese la tariffa

giudiziaria,

decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'istanza

da parte di AO 1. La decisione presa il 9 aprile 2009 dall'Autorità di

vigilanza sulle tutele è dichiarata caduca, l'appello di AP 1 è dichiarato

senza oggetto e la procedura di rientro è stralciata dai ruoli.

2. Gli

oneri di appello, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 250.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

300.–

sono

posti a carico dell'appellante, compensate le ripetibili.

3. La nota professionale del

mediatore (tassata dal giudice delegato l'8 febbraio 2010 in fr. 3060.–, IVA inclusa) e quella del curatore di rappresentanza di E__________, che sarà tassata

separatamente, sono poste a carico dell'appellante.

4. Non si riscuotono tasse né

spese per la procedura davanti all'Autorità di vigilanza sulle tutele. Le

ripetibili di quella sede sono compensate.

5. Intimazione

a:

Comunicazione

a:

Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle

tutele, Bellinzona;

– Ufficio

federale di giustizia, Berna (rif. LK 138/RCH/RCH);

Divisione della giustizia, Bellinzona;

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art.

100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo,

il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione

a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario

in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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