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Decisione

11.2009.76

Assistenza giudiziaria: indigenza

27 agosto 2012Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

i coniugi, il 16 settembre 2008 e trascorso il periodo bimestrale di

riflessione, al termine del quale i coniugi hanno confermato per iscritto la

loro volontà di divorziare come pure l'accordo alla convenzione prodotta, il

Pretore – con decisione del 23 febbraio 2009 – ha sciolto per divorzio il

matrimonio contratto da AP 1 ed AO 1 e ha omologato la convenzione prodotta dai

coniugi. Quanto all'assistenza giudiziaria, il Pretore l'ha concessa alla

moglie, con decisione contestuale alla sentenza, mentre egli ha rifiutato

analogo beneficio al marito con decisione (“decreto”) del 24 aprile 2009.

D. Contro

il rifiuto dell'assistenza giudiziaria AP 1 è insorto con un ricorso a questa

Camera del 12 maggio 2007 (recte: 2009). Il ricorrente chiede – previa

concessione dell'assistenza giudiziaria –, in riforma del giudizio precedente,

di essere messo al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito

patrocinio in favore dell'avv. PA 1 anche in prima sede. Il ricorso non ha

formato, per sua natura, oggetto di intimazione.

Considerandi

in diritto: 1. Alle decisioni comunicate fino al 31 dicembre 2010 si applica la

vecchia procedura cantonale (art. 405 cpv. 1 CPC). Ora, contro il rifiuto –

totale o parziale – dell'assistenza giudiziaria il richiedente poteva ricorrere

entro 15 giorni “all'autorità di seconda istanza” (art. 35 cpv. 4 vLag), ovvero

all'autorità gerarchicamente superiore (messaggio del Consiglio di Stato n.

5123.

del 22 maggio 2001, commento all'art. 35 in fine). La decisione in narrativa è stata notificata il 27 aprile 2009 (ricorso, “In ordine”,

I., pag. 2, cfr. anche busta d'intimazione annessa al ricorso). Inoltrato il 12

maggio 2009 il ricorso in esame è tempestivo, e quindi ricevibile.

2.

Il ricorrente allega al proprio memoriale nuova documentazione, e

meglio il “bilancio e conto economico della __________ al 31.12.2007” e alcuni “atti

esecutivi”. I documenti sono ammissibili, la procedura intesa all'ottenimento

dell'assistenza giudiziaria essendo governata dal principio inquisitorio, nel

senso che il giudice contribuisce alla raccolta delle prove necessarie e non

può rifiutare il beneficio richiesto solo perché reputa insufficiente la

documentazione prodotta (I CCA, sentenza inc. 122/94 del 1° dicembre 1994,

consid. 2a). Nondimeno, il principio inquisitorio non esonera una parte dal

rendere verosimile la propria ristrettezza (DTF 125 IV 164 in basso con richiamo a DTF 120 I 181 in fondo), né impone all'autorità di rimediare alla più

totale mancanza di prove (Rep. 1994 pag. 311 con rinvii; v. anche DTF 123 III 329 in fondo).

3.

Il Pretore ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria, accertando

che l'istante “detiene il pacchetto azionario della __________ del valore di

complessivi fr. 50 000.–”, sicché egli può “realizzare la predetta

sostanza”. In simili circostanze – ha epilogato il Pretore – AP 1 non può

essere considerato indigente. Onde la reiezione dell'istanza.

4.

Il

ricorrente rimprovera al Pretore di avere “chiaramente confuso il valore

nominale delle azioni” con il loro “valore venale”, l'unico suscettibile di

potere determinare un importo “realizzabile” (ricorso, n. 1 pag. 4). Ciò

premesso, per AP 1 a semplice lettura dei bilanci si nota che le azioni della __________

“non hanno alcun valore venale” né che il ricorrente abbia “una verosimile

possibilità di vendere le azioni”. Per meglio corroborare la propria tesi

l'interessato produce nuova documentazione in appello, di cui si è detto qui

sopra (consid. 2). A complemento della propria situazione, AP 1 ricorda di non

disporre di alcuna eccedenza e di non potere ipotecare ulteriormente il proprio

immobile e che non gli può essere ingiunto di alienarlo.

5.

Il

beneficio dell'assistenza può essere chiesto in

ogni stadio di causa da ogni “persona

fisica indigente” (art. 3 cpv. 1 Lag) mediante domanda scritta e motivata, cui

vanno allegati tutti i documenti giustificativi, l'apposito certificato

municipale e l'eventuale dichiarazione di svincolo di terzi dal segreto

d'ufficio e fiscale (art. 4 cpv. 1 Lag). Spetta al richiedente rendere

verosimile la propria ristrettezza (RtiD I-2007 pag. 709, consid. 3 con

rimandi).

6.

Il presupposto dell'indigenza (nel senso dell'art. 3 cpv. 1 Lag) è dato

ove il richiedente non sia in grado di provvedere con mezzi propri (reddito e

sostanza) alle spese legali e di procedura senza intaccare il fabbisogno suo personale

e quello della famiglia (DTF 128 I 232 consid. 2.5.1 con riferimenti; RtiD

I-2004, pag. 33 consid. 2.2). Il che non dipende solo dal minimo esistenziale

del diritto esecutivo, ma anche da tutte le circostanze del caso, dalla

complessità della causa alla possibile urgenza, dall'entità degli anticipi

giudiziari agli impegni finanziari del richiedente (DTF 124 I 1; Rep. 1997 pag.

215).

7.

I requisiti per l'ottenimento dell'assistenza giudiziaria si valutano

sulla scorta della situazione in cui si trova il richiedente al momento in cui

presenta la domanda, anche se la decisione interviene più tardi. La situazione

dell'interessato al momento del giudizio è di rilievo solo per apprezzare il

requisito dell'indigenza (Poudret,

Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, volume V, Berna 1992,

pag. 120 in fondo con richiamo a

DTF 108 V 269 consid. 4), in specie per revocare il beneficio qualora siano

venute meno nel frattempo le gravi ristrettezze (DTF 122 I 5). Ciò pre­messo,

la sostanza del richiedente dev'essere disponibile – al più tardi – al

momento in cui è postulata l'assistenza giudiziaria, non soltanto alla fine

della causa, giacché il richiedente non può essere tenuto – nel caso di una procedura

di divorzio – ad attendere l'eventuale liquidazione del regime dei beni (DTF

118.

Ia 371 consid. 4b; sentenza del Tribunale federale 5P.458/2006 del 6

dicembre 2006, consid. 2.2).

8.

Nella

fattispecie, AP 1 è amministratore unico della __________, il cui capitale sociale

ammonta a fr. 50 000.–, suddiviso in 50 azioni nominative del valore

di fr. 1000.– ciascuna. Certo, come affermato dal Pretore, l'interessato

indica nei documenti fiscali di essere il titolare di tutto il capitale

sociale. Nondimeno, che un'alienazione di azioni nominative di una società per

altro in una situazione economica delicata – come in concreto – sia semplice

come pensa il Pretore è tutto fuorché certo. Infatti, anche se la società non

può dirsi essere “sull'orlo del fallimento” come ritiene il ricorrente, siccome

la medesima è ancora attiva, non si può affermare che essa sia sana, ove appena

si consideri che tra il 2004 e il 2007 la società ha accumulato perdite, minime

nel 2005 e nel 2006, ma più ingenti nel 2004 e nel 2007 (v. doc. G e A prodotto

con il ricorso). Inoltre, se AP 1 alienasse il capitale sociale egli

rischierebbe di privarsi dell'unica fonte di reddito accertata dal Pretore di

cui dispone, non potendo affermarsi apoditticamente che il nuovo proprietario

della società gli garantisca ancora un posto di lavoro. Infatti, in materia di

alienazioni di sostanza sia essa mobiliare che immobiliare bisogna prestare particolare

prudenza, nel senso che la stessa deve essere disponibile in tempo utile e

avere un certo valore di mercato (Corboz,

Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in: SJ 125/2003 II, pag. 77

con riferimenti; cfr. sentenza del Tribunale federale 4P.313/2006 del 14

febbraio 2007, consid. 3.3). Ne deriva che non si può affermare, in concreto, che

il ricorrente disponesse d'acchito dei mezzi per fare fronte ai costi della causa

di divorzio.

9.

Aggiungasi

che nella convenzione di divorzio sottoposta al Pretore, l'interessato ha

indicato di percepire fr. 1416.75 quale reddito netto mensile con i quali

egli deve fare fronte a un fabbisogno minimo di fr. 2855.85 il mese.

Avendo omologato la convenzione, si presume che il Pretore abbia verificato i

dati posti a fondamento della stessa. Se non che, in simili circostanze non è dato

a divedere come AP 1, con un ammanco mensile di poco superiore ai fr. 1400.–,

riesca a finanziare i costi della causa di divorzio.

Certo, egli

è detentore dell'intero pacchetto azionario della __________, ma – come detto

(v. qui sopra consid. 8) – ciò non permette di condividere l'opinione del Pretore.

Invero AP 1 è proprietario del fondo n. 1381 RFD di __________. Egli nella convenzione

poc'anzi menzionata ha proposto di sobbarcarsi i propri debiti e quelli della

ex moglie nei confronti dell'assicurazione malattia (v. convenzione, n. 3 lett.

d). E, per poterli estinguere, AP 1 ha indicato di avere aumentato il proprio aggravio

ipotecario di fr. 15 000.– (v. verbale di udienza del 16 settembre

2008: act. II). Ciò che è parzialmente stato il caso (cfr. i dati riportati nel

doc. F e quelli figuranti nel sistema d'informazione fondiaria del Cantone

Ticino in: www.sifti.ti.ch in cui si nota che la cartella ipotecaria di terzo

grado è stata aumentata dagli originari fr. 20 000.– a

fr. 30 000.– il 15 ottobre 2008). Il ricorrente ha poi contestualmente

aggiunto di non potere imporre oneri ipotecari supplementari al proprio

immobile. Ciò che è vero (v. la lettera del 13 marzo 2009 della banca __________

– istituto di credito subentrato all'__________, dopo la disdetta del mutuo

data da quest'ultima il 23 aprile 2008 per il 30 luglio 2008 [doc. T] – in:

doc. AA). Dato quanto precede, non può negarsi che AP 1 fosse indigente. Il

Pretore non si è espresso sulle altre condizioni per ottenere l'assistenza

giudiziaria, sicché si possono ritenere adempiute. Onde l'accoglimento del

ricorso e la modifica del decreto impugnato.

10.

La

procedura per il conferimento dell'assistenza giudiziaria era di

regola

gratuita e non v'è ragione di scostarsi da tale principio nel caso specifico

(art. 4 cpv. 2 Lag). Quanto alle ripetibili, giova ricordare che un

patrocinatore d'ufficio è chiamato, in effetti, ad assolvere una funzione

pubblica e viene a trovarsi in un rapporto giuridico con lo Stato (Corboz, op. cit., pag. 84 in fondo). Resta il fatto che – nel Ticino almeno – lo Sta­to non poteva contestare né il

conferimen­to né il rifiu­to né la revoca dell'assistenza giudiziaria, totale o

parziale che sia (art. 35 cpv. 1 Lag). Poteva solo impugnare la successiva

decisione con cui l'“au­torità di concessione” tassa la nota professionale del patrocinatore

(art. 36 cpv. 1 lett. c con riferimento all'art. 7 cpv.

1.

Lag).

Ora,

dandosi litigio in materia di assistenza giudiziaria, la contesa oppone dunque

il ricorrente allo Stato. Non v'è motivo perché in concreto non sia attribuita

al richiedente una congrua indennità per ripetibili. Non fosse il caso, del

resto, l'interessato andrebbe ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria

anche in appello, ciò che per l'ente pubblico si risolverebbe sostanzialmente

in una partita di giro. Si rammenti ad ogni buon conto che l'indennità per

ripetibili non rimunera il tempo effettivamente profuso dal legale della

ricorrente nella pratica, ma quello che sarebbe occorso a un avvocato solerte e

speditivo per trattare concisamente una pratica analoga, ottenendo il medesimo

risultato. Che in concreto può essere prudenzialmente stimato in un paio d'ore

di lavoro, sicché si giustifica di riconoscere al patrocinatore d'ufficio

un'indennità di fr. 600.–.

11.

Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro l'attuale sentenza sul

piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), solo lo Stato potrebbe avere

interesse a impugnare il conferimento dell'assistenza giudiziaria. Il diritto

cantonale tuttavia gli preclude d'acchito ogni mezzo d'impugnazione sulla

concessione del beneficio (sopra, consid. 10). Definitivo, su tal punto l'attuale

giudizio non può dunque formare oggetto di ricorso a livello federale. Il

ricorrente potrebbe impugnare tutt'al più, da parte sua, l'ammontare dell'indennità

a lui assegnata per ripetibili, ma solo qualora la sua richiesta raggiungesse

(inverosimilmente) la soglia di fr. 30 000.– per un ricorso in materia civile.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il

ricorso è accolto e il dispositivo n. 1 della decisione impugnata è così riformato:

L'istanza è accolta, di conseguenza AP 1 è

ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio

dell'avv. PA 1.

2. Non si

riscuotono tasse o spese. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà per il

ricorrente al patrocinatore d'ufficio un'indennità di fr. 600.–.

3. La richiesta di assistenza giudiziaria in appello è dichiarata senza

oggetto.

4. Notificazione:

Stato del Cantone Ticino, Ufficio dell’incasso e delle pene

alternative,

Torricella-Taverne.

Comunicazione:

– Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il giudice presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza

carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle

cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo

se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre

è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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