11.2009.76
Assistenza giudiziaria: indigenza
27 agosto 2012Italiano13 min
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Numero d'incarto:
11.2009.76
Data decisione, Autorità:
27.08.2012, ICCA
Titolo:
Assistenza giudiziaria: indigenza
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
art. 3 cpv. 1 LAG
Incarto n.
11.2009.76
Lugano
27 agosto
2012/mc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Celio, giudice presidente,
Roggero-Will e Cerutti, supplente straordinario
segretaria:
Baggi Fiala, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.2008.389 (divorzio
comune con accordo completo) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4
promossa con istanza del 16 giugno 2008 da
AP 1
(patrocinato dall’avv. PA 1)
e da
AO 1
(patrocinata dall’avv. PA 2);
giudicando ora sulla decisione del 24 aprile 2009 con cui il Pretore ha respinto una richiesta di assistenza
giudiziaria presentata da AP 1 il 16 giugno 2008;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto il ricorso
del 12 maggio 2007 (recte: 2009) presentato da AP 1 contro la decisione
emessa il 24 aprile 2009 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4;
2. Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale al
ricorso;
3. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP
1 (1950) ed AO 1 (1971), cittadina brasiliana, si sono sposati a __________
(Brasile) il 16 settembre 2004. Dal matrimonio non è nata prole. La moglie ha lasciato
il domicilio coniugale il 31 marzo 2008.
B. Il
16 giugno 2008 i coniugi hanno adito il Pretore del Distretto di Lugano con un'istanza
comune di divorzio con accordo completo. Entrambi hanno postulato il riconoscimento
dell'assistenza giudiziaria con il beneficio del gratuito patrocinio in favore
del rispettivo legale: l'avv. __________ per il marito e l'avv. PA 2 per la
moglie.
C. Sentiti
Fatti
i coniugi, il 16 settembre 2008 e trascorso il periodo bimestrale di
riflessione, al termine del quale i coniugi hanno confermato per iscritto la
loro volontà di divorziare come pure l'accordo alla convenzione prodotta, il
Pretore – con decisione del 23 febbraio 2009 – ha sciolto per divorzio il
matrimonio contratto da AP 1 ed AO 1 e ha omologato la convenzione prodotta dai
coniugi. Quanto all'assistenza giudiziaria, il Pretore l'ha concessa alla
moglie, con decisione contestuale alla sentenza, mentre egli ha rifiutato
analogo beneficio al marito con decisione (“decreto”) del 24 aprile 2009.
D. Contro
il rifiuto dell'assistenza giudiziaria AP 1 è insorto con un ricorso a questa
Camera del 12 maggio 2007 (recte: 2009). Il ricorrente chiede – previa
concessione dell'assistenza giudiziaria –, in riforma del giudizio precedente,
di essere messo al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito
patrocinio in favore dell'avv. PA 1 anche in prima sede. Il ricorso non ha
formato, per sua natura, oggetto di intimazione.
Considerandi
in diritto: 1. Alle decisioni comunicate fino al 31 dicembre 2010 si applica la
vecchia procedura cantonale (art. 405 cpv. 1 CPC). Ora, contro il rifiuto –
totale o parziale – dell'assistenza giudiziaria il richiedente poteva ricorrere
entro 15 giorni “all'autorità di seconda istanza” (art. 35 cpv. 4 vLag), ovvero
all'autorità gerarchicamente superiore (messaggio del Consiglio di Stato n.
5123.
del 22 maggio 2001, commento all'art. 35 in fine). La decisione in narrativa è stata notificata il 27 aprile 2009 (ricorso, “In ordine”,
I., pag. 2, cfr. anche busta d'intimazione annessa al ricorso). Inoltrato il 12
maggio 2009 il ricorso in esame è tempestivo, e quindi ricevibile.
2.
Il ricorrente allega al proprio memoriale nuova documentazione, e
meglio il “bilancio e conto economico della __________ al 31.12.2007” e alcuni “atti
esecutivi”. I documenti sono ammissibili, la procedura intesa all'ottenimento
dell'assistenza giudiziaria essendo governata dal principio inquisitorio, nel
senso che il giudice contribuisce alla raccolta delle prove necessarie e non
può rifiutare il beneficio richiesto solo perché reputa insufficiente la
documentazione prodotta (I CCA, sentenza inc. 122/94 del 1° dicembre 1994,
consid. 2a). Nondimeno, il principio inquisitorio non esonera una parte dal
rendere verosimile la propria ristrettezza (DTF 125 IV 164 in basso con richiamo a DTF 120 I 181 in fondo), né impone all'autorità di rimediare alla più
totale mancanza di prove (Rep. 1994 pag. 311 con rinvii; v. anche DTF 123 III 329 in fondo).
3.
Il Pretore ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria, accertando
che l'istante “detiene il pacchetto azionario della __________ del valore di
complessivi fr. 50 000.–”, sicché egli può “realizzare la predetta
sostanza”. In simili circostanze – ha epilogato il Pretore – AP 1 non può
essere considerato indigente. Onde la reiezione dell'istanza.
4.
Il
ricorrente rimprovera al Pretore di avere “chiaramente confuso il valore
nominale delle azioni” con il loro “valore venale”, l'unico suscettibile di
potere determinare un importo “realizzabile” (ricorso, n. 1 pag. 4). Ciò
premesso, per AP 1 a semplice lettura dei bilanci si nota che le azioni della __________
“non hanno alcun valore venale” né che il ricorrente abbia “una verosimile
possibilità di vendere le azioni”. Per meglio corroborare la propria tesi
l'interessato produce nuova documentazione in appello, di cui si è detto qui
sopra (consid. 2). A complemento della propria situazione, AP 1 ricorda di non
disporre di alcuna eccedenza e di non potere ipotecare ulteriormente il proprio
immobile e che non gli può essere ingiunto di alienarlo.
5.
Il
beneficio dell'assistenza può essere chiesto in
ogni stadio di causa da ogni “persona
fisica indigente” (art. 3 cpv. 1 Lag) mediante domanda scritta e motivata, cui
vanno allegati tutti i documenti giustificativi, l'apposito certificato
municipale e l'eventuale dichiarazione di svincolo di terzi dal segreto
d'ufficio e fiscale (art. 4 cpv. 1 Lag). Spetta al richiedente rendere
verosimile la propria ristrettezza (RtiD I-2007 pag. 709, consid. 3 con
rimandi).
6.
Il presupposto dell'indigenza (nel senso dell'art. 3 cpv. 1 Lag) è dato
ove il richiedente non sia in grado di provvedere con mezzi propri (reddito e
sostanza) alle spese legali e di procedura senza intaccare il fabbisogno suo personale
e quello della famiglia (DTF 128 I 232 consid. 2.5.1 con riferimenti; RtiD
I-2004, pag. 33 consid. 2.2). Il che non dipende solo dal minimo esistenziale
del diritto esecutivo, ma anche da tutte le circostanze del caso, dalla
complessità della causa alla possibile urgenza, dall'entità degli anticipi
giudiziari agli impegni finanziari del richiedente (DTF 124 I 1; Rep. 1997 pag.
215).
7.
I requisiti per l'ottenimento dell'assistenza giudiziaria si valutano
sulla scorta della situazione in cui si trova il richiedente al momento in cui
presenta la domanda, anche se la decisione interviene più tardi. La situazione
dell'interessato al momento del giudizio è di rilievo solo per apprezzare il
requisito dell'indigenza (Poudret,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, volume V, Berna 1992,
pag. 120 in fondo con richiamo a
DTF 108 V 269 consid. 4), in specie per revocare il beneficio qualora siano
venute meno nel frattempo le gravi ristrettezze (DTF 122 I 5). Ciò premesso,
la sostanza del richiedente dev'essere disponibile – al più tardi – al
momento in cui è postulata l'assistenza giudiziaria, non soltanto alla fine
della causa, giacché il richiedente non può essere tenuto – nel caso di una procedura
di divorzio – ad attendere l'eventuale liquidazione del regime dei beni (DTF
118.
Ia 371 consid. 4b; sentenza del Tribunale federale 5P.458/2006 del 6
dicembre 2006, consid. 2.2).
8.
Nella
fattispecie, AP 1 è amministratore unico della __________, il cui capitale sociale
ammonta a fr. 50 000.–, suddiviso in 50 azioni nominative del valore
di fr. 1000.– ciascuna. Certo, come affermato dal Pretore, l'interessato
indica nei documenti fiscali di essere il titolare di tutto il capitale
sociale. Nondimeno, che un'alienazione di azioni nominative di una società per
altro in una situazione economica delicata – come in concreto – sia semplice
come pensa il Pretore è tutto fuorché certo. Infatti, anche se la società non
può dirsi essere “sull'orlo del fallimento” come ritiene il ricorrente, siccome
la medesima è ancora attiva, non si può affermare che essa sia sana, ove appena
si consideri che tra il 2004 e il 2007 la società ha accumulato perdite, minime
nel 2005 e nel 2006, ma più ingenti nel 2004 e nel 2007 (v. doc. G e A prodotto
con il ricorso). Inoltre, se AP 1 alienasse il capitale sociale egli
rischierebbe di privarsi dell'unica fonte di reddito accertata dal Pretore di
cui dispone, non potendo affermarsi apoditticamente che il nuovo proprietario
della società gli garantisca ancora un posto di lavoro. Infatti, in materia di
alienazioni di sostanza sia essa mobiliare che immobiliare bisogna prestare particolare
prudenza, nel senso che la stessa deve essere disponibile in tempo utile e
avere un certo valore di mercato (Corboz,
Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in: SJ 125/2003 II, pag. 77
con riferimenti; cfr. sentenza del Tribunale federale 4P.313/2006 del 14
febbraio 2007, consid. 3.3). Ne deriva che non si può affermare, in concreto, che
il ricorrente disponesse d'acchito dei mezzi per fare fronte ai costi della causa
di divorzio.
9.
Aggiungasi
che nella convenzione di divorzio sottoposta al Pretore, l'interessato ha
indicato di percepire fr. 1416.75 quale reddito netto mensile con i quali
egli deve fare fronte a un fabbisogno minimo di fr. 2855.85 il mese.
Avendo omologato la convenzione, si presume che il Pretore abbia verificato i
dati posti a fondamento della stessa. Se non che, in simili circostanze non è dato
a divedere come AP 1, con un ammanco mensile di poco superiore ai fr. 1400.–,
riesca a finanziare i costi della causa di divorzio.
Certo, egli
è detentore dell'intero pacchetto azionario della __________, ma – come detto
(v. qui sopra consid. 8) – ciò non permette di condividere l'opinione del Pretore.
Invero AP 1 è proprietario del fondo n. 1381 RFD di __________. Egli nella convenzione
poc'anzi menzionata ha proposto di sobbarcarsi i propri debiti e quelli della
ex moglie nei confronti dell'assicurazione malattia (v. convenzione, n. 3 lett.
d). E, per poterli estinguere, AP 1 ha indicato di avere aumentato il proprio aggravio
ipotecario di fr. 15 000.– (v. verbale di udienza del 16 settembre
2008: act. II). Ciò che è parzialmente stato il caso (cfr. i dati riportati nel
doc. F e quelli figuranti nel sistema d'informazione fondiaria del Cantone
Ticino in: www.sifti.ti.ch in cui si nota che la cartella ipotecaria di terzo
grado è stata aumentata dagli originari fr. 20 000.– a
fr. 30 000.– il 15 ottobre 2008). Il ricorrente ha poi contestualmente
aggiunto di non potere imporre oneri ipotecari supplementari al proprio
immobile. Ciò che è vero (v. la lettera del 13 marzo 2009 della banca __________
– istituto di credito subentrato all'__________, dopo la disdetta del mutuo
data da quest'ultima il 23 aprile 2008 per il 30 luglio 2008 [doc. T] – in:
doc. AA). Dato quanto precede, non può negarsi che AP 1 fosse indigente. Il
Pretore non si è espresso sulle altre condizioni per ottenere l'assistenza
giudiziaria, sicché si possono ritenere adempiute. Onde l'accoglimento del
ricorso e la modifica del decreto impugnato.
10.
La
procedura per il conferimento dell'assistenza giudiziaria era di
regola
gratuita e non v'è ragione di scostarsi da tale principio nel caso specifico
(art. 4 cpv. 2 Lag). Quanto alle ripetibili, giova ricordare che un
patrocinatore d'ufficio è chiamato, in effetti, ad assolvere una funzione
pubblica e viene a trovarsi in un rapporto giuridico con lo Stato (Corboz, op. cit., pag. 84 in fondo). Resta il fatto che – nel Ticino almeno – lo Stato non poteva contestare né il
conferimento né il rifiuto né la revoca dell'assistenza giudiziaria, totale o
parziale che sia (art. 35 cpv. 1 Lag). Poteva solo impugnare la successiva
decisione con cui l'“autorità di concessione” tassa la nota professionale del patrocinatore
(art. 36 cpv. 1 lett. c con riferimento all'art. 7 cpv.
1.
Lag).
Ora,
dandosi litigio in materia di assistenza giudiziaria, la contesa oppone dunque
il ricorrente allo Stato. Non v'è motivo perché in concreto non sia attribuita
al richiedente una congrua indennità per ripetibili. Non fosse il caso, del
resto, l'interessato andrebbe ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria
anche in appello, ciò che per l'ente pubblico si risolverebbe sostanzialmente
in una partita di giro. Si rammenti ad ogni buon conto che l'indennità per
ripetibili non rimunera il tempo effettivamente profuso dal legale della
ricorrente nella pratica, ma quello che sarebbe occorso a un avvocato solerte e
speditivo per trattare concisamente una pratica analoga, ottenendo il medesimo
risultato. Che in concreto può essere prudenzialmente stimato in un paio d'ore
di lavoro, sicché si giustifica di riconoscere al patrocinatore d'ufficio
un'indennità di fr. 600.–.
11.
Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro l'attuale sentenza sul
piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), solo lo Stato potrebbe avere
interesse a impugnare il conferimento dell'assistenza giudiziaria. Il diritto
cantonale tuttavia gli preclude d'acchito ogni mezzo d'impugnazione sulla
concessione del beneficio (sopra, consid. 10). Definitivo, su tal punto l'attuale
giudizio non può dunque formare oggetto di ricorso a livello federale. Il
ricorrente potrebbe impugnare tutt'al più, da parte sua, l'ammontare dell'indennità
a lui assegnata per ripetibili, ma solo qualora la sua richiesta raggiungesse
(inverosimilmente) la soglia di fr. 30 000.– per un ricorso in materia civile.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il
ricorso è accolto e il dispositivo n. 1 della decisione impugnata è così riformato:
L'istanza è accolta, di conseguenza AP 1 è
ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio
dell'avv. PA 1.
2. Non si
riscuotono tasse o spese. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà per il
ricorrente al patrocinatore d'ufficio un'indennità di fr. 600.–.
3. La richiesta di assistenza giudiziaria in appello è dichiarata senza
oggetto.
4. Notificazione:
–
–
Stato del Cantone Ticino, Ufficio dell’incasso e delle pene
alternative,
Torricella-Taverne.
Comunicazione:
– Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il giudice presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza
carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle
cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo
se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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