11.2009.77
Protezione dell'unione coniugale. Scioglimento del regime dei beni: vendita dell'abitazione coniugale comperata in costanza di matrimonio con fondi prelevati dal "secondo pilastro" di un coniuge
22 febbraio 2011Italiano18 min
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Numero d'incarto:
11.2009.77
Data decisione, Autorità:
22.02.2011, ICCA
Titolo:
Protezione dell'unione coniugale.
Scioglimento del regime dei beni: vendita dell'abitazione coniugale comperata in costanza di matrimonio con fondi prelevati dal "secondo pilastro" di un coniuge
ACQUISTI
PARTECIPAZIONE AGLI AUMENTI
PROMOZIONE DELLA PROPRIETÀ D'ABITAZIONI
SCIOGLIMENTO DEL REGIME MATROMONIALE
art. 197 cpv. 2 cf. 2 CC
art. 207 CC
art. 30d cpv. 3 let. b LPP
Incarto n.
11.2009.77
Lugano
22 febbraio
2011/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Pontarolo, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa DI.2008.33
(protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Bellinzona
promossa con istanza del 31 gennaio 2008 da
AP 1
(patrocinata da PA 2 )
contro
AO 1
(patrocinato da PA 1 );
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello presentato l'11 maggio 2009 da AP 1 contro la sentenza emanata il 30 aprile 2009
dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1950) e AP 1 (1965) si sono sposati a __________ il 20 dicembre 1991. A quel tempo il marito era già padre di due figlie, ora maggiorenni,
avute da un precedente matrimonio. Dalla nuova unione è
nata, il 29 giugno 1992, L__________. Il marito è al beneficio di rendite di
invalidità. La moglie è docente di sostegno pedagogico a tempo parziale (85%) nella
scuola media di __________. I coniugi vivono separati dal gennaio del 2008,
quando AO 1 ha lasciato l'abitazione
coniugale di __________ per trasferirsi nel Canton __________.
B. Il 31 gennaio 2008 AP 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Bellinzona
con un'istanza a protezione
dell'unione coniugale per ottenere
l'autorizzazione a vivere separata,
l'assegnazione dell'alloggio coniugale, l'affidamento della figlia (riservato il diritto
di visita paterno), un versamento di fr. 3675.85, un contributo alimentare
di fr. 1500.– mensili (assegni familiari compresi) per la figlia e la
separazione dei beni. All'udienza
del 5 marzo 2008, indetta per la discussione, AO 1 non si è opposto alla vita
separata, all'assegnazione dell'alloggio coniugale alla moglie né all'affidamento della figlia alla madre, ma ha
offerto un contributo alimentare per la figlia limitato a fr. 840.–
mensili e ha rivendicato l'uso
di un'automobile. Le parti
hanno raggiunto un'intesa sull'assetto provvisionale e la causa è stata sospesa
per trovare un accordo completo. Il 10 giugno 2008 AP 1 ha venduto al fratello __________ L__________ la particella n. 511 RFD di __________, sezione __________.
C. Riattivata
la procedura, all'udienza del 18 giugno 2008, indetta per il seguito della
discussione, le parti hanno confermato l'accordo provvisionale del 5 marzo precedente
e sull'unica questione rimasta litigiosa, il contributo alimentare per la
figlia, hanno ottenuto la facoltà di presentare memoriali scritti. Nella sua replica del 3 luglio 2008 l'istante ha ribadito la
richiesta di fr. 1500.– mensili. Duplicando il 23
luglio 2008, il convenuto ha aumentato l'offerta a fr. 1000.– mensili.
D. Nel frattempo, con istanza cautelare del 25 giugno 2008 AO 1 si è
rivolto al Pretore per ottenere quanto segue:
In via supercautelare, inaudita parte
1. È
ordinato il blocco del registro fondiario del Comune di __________ sulla
particella n. 511 inscritta a nome di AP 1, __________.
2. È
ordinato il blocco del conto n. 11 925.68 presso la Banca
__________ di __________ intestato alla signora AP 1, __________. (…)
In via
cautelare
1. È
ordinato il blocco del registro fondiario del Comune di __________ sulla
particella n. 511 inscritta a nome di __________, __________.
2. È
ordinato il blocco del conto n. 11 925.68 presso la Banca
__________ di __________ intestato alla signora AP 1, __________ nonché di
eventuali altri conti o depositi di qualsiasi natura che dovessero emergere
dall'istruttoria dei quali essa è titolare e avente diritto
economico. (…)
Con
decreto cautelare emesso il 27 giugno 2008 senza contraddittorio il Pretore ha
ordinato i provvedimenti richiesti. Il 30 giugno 2008 l'ufficiale del registro fondiario del Distretto di Blenio, accertato che titolare della
particella n. 511 era in realtà __________ L__________, ha rifiutato il blocco.
Il 2 luglio 2008 AP 1 ha instato la revoca dei provvedimenti, mentre il 4
luglio successivo AO 1 ha postulato “in via cautelare e supercautelare inaudita
parte” il blocco del registro fondiario relativamente alla particella n. 511
“inscritta a nome di __________ L__________”, richiesta che il Pretore ha
accolto senza contraddittorio il 7 luglio 2008. Il 17 luglio 2008 AP 1 ha postulato la revoca anche di tale provvedimento. All'udienza del 25 agosto 2008, indetta per la
discussione delle istanze del marito, questi ha sollecitato l'estensione del
blocco a un altro conto della moglie presso la Banca __________. AP 1 ha concluso per la reiezione delle domande. Statuendo con decreto cautelare dello stesso giorno, il
Pretore ha ordinato il blocco dei conti bancari n. 11 925.08 e 11 326.26 presso la Banca __________.
E. L'istruttoria dell'istanza a protezione dell'unione coniugale è terminata
il 16 settembre 2008. Alla discussione finale del 17 dicembre 2008 AP 1 ha confermato le sue domande sulla scorta di un memoriale scritto. AO 1 ha riaffermato le proprie posizioni. Statuendo con sentenza del 30 aprile
2009, il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha attribuito l'abitazione coniugale alla moglie, cui ha
affidato la figlia, ha disciplinato il diritto di
visita del padre, ha obbligato quest'ultimo a versare
un contributo alimentare di fr. 1497.– mensili per la figlia (assegni familiari non compresi),
ha assegnato l'uso delle automobili in dotazione alla famiglia e ha revocato il
blocco del conto bancario n. 11 925.68, confermando invece gli altri blocchi. La tassa di giustizia
di fr. 500.– e le spese sono state poste a carico delle parti in ragione
di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
F. Contro la sentenza appena citata AP
1 è insorta con un appello dell'11 maggio 2009 a questa Camera nel quale chiede la revoca di tutte
le misure conservative e la conseguente riforma del giudizio impugnato. Nelle sue osservazioni del 15 giugno 2009 AO
1 propone di respingere l'appello.
Considerandi
in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC)
erano emanate, fino al 31 dicembre 2010, con la
procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 4 cpv. 1
n. 5 e art. 5 vLAC con rinvio agli art. 361 seg. CPC ticinese). L'esame
dei fatti era limitato alla verosimiglianza (Rep. 1991 pag. 432
consid. 4a) e la sentenza del Pretore era impugnabile entro dieci giorni (art. 370
cpv. 2 CPC ticinese). Tempestivo, sotto questo profilo l'appello in esame
è ricevibile.
2.
Litigiosi
rimangono, in questa sede, il blocco del registro fondiario relativo alla particella
n. 511 RFD di __________, sezione __________, intestata a __________ L__________
e quello delle relazioni bancarie di AP 1 presso la Banca __________ di __________.
Al riguardo il Pretore ha rilevato che le istanze cautelari del marito non
erano decadute con l'emanazione del giudizio finale, poiché “in caso di richiesta
cautelare promossa prima dell'introduzione
della causa di merito, l'istante
deve allegare quale sia l'azione
di merito che intende promuovere (…), eccezion fatta per situazioni ovvie e di
immediata comprensione”. La contraria opinione della moglie, “foss'anche condivisibile, si scontrerebbe (...)
con la natura stessa della procedura, che è ancilla iuris, ossia al
servizio del diritto (sostanziale). Ove poi si consideri che lo scopo di un
procedimento cautelare e quello di una misura a tutela dell'unione coniugale sono sostanzialmente
identici (…) – inoltre sono entrambe procedure di indole sommaria – e dandosi
un'azione già pendente con un
contesto processuale cristallino, assegnare oggi – dopo che vi è già stata discussione
finale in entrambe le evenienze – un termine al marito ex art. 381 CPC ticinese per introdurre una nuova causa di misure a protezione dell'unione coniugale paleserebbe soverchio rigore
procedurale, in conflitto lampante con il principio di economia di giudizio.
Nulla osta, pertanto, a evadere anche le richieste cautelari integrandole nella presente decisione”.
3.
AP
1.
ribadisce che il marito non ha mai postulato il blocco del registro fondiario
e dei conti bancari con un'istanza
a tutela dell'unione coniugale, limitandosi a formulare le richieste in via cautelare.
A torto quindi il Pretore ha decretato simili provvedimenti conservativi con la
sentenza finale, né ragioni di economia processuale lo abilitavano a “inventare
le procedure”. A suo parere le istanze cautelari del marito sono decadute con l'emanazione delle misure a protezione
dell'unione coniugale da parte del giudice. Nelle sue osservazioni all'appello AO
1.
sottolinea che tanto la moglie quanto il fratello hanno potuto esprimersi
sulle sue istanze cautelari e che con la decisione del Pretore i provvedimenti
provvisionali adottati nelle more istruttorie sono divenuti misure a tutela dell'unione coniugale. In altri termini, avendo
egli ribadito alla discussione finale le proprie allegazioni e domande, il
Pretore non è caduto in alcun vizio di procedura.
4.
Il
diritto federale non osta a che in caso di urgenza e di danno difficilmente riparabile
il giudice della protezione dell'unione coniugale adotti provvedimenti
cautelari. Se e a quali premesse ciò sia ammissibile dipendeva, fino al 31
dicembre 2010, dal diritto cantonale (RtiD I-2005 pag. 766 consid. 17b con
richiami). Nel Ticino tale possibilità era data “in ogni momento della procedura” (art. 371 CPC ticinese) alle condizioni dell'art. 376 cpv. 1 CPC ticinese,
nei modi e nelle forme previsti dagli art. 378 seg. CPC ticinese. I
provvedimenti cautelari si estinguevano poi, per principio, con il passaggio in
giudicato della sentenza a protezione dell'unione coniugale. Ove fossero stati
emanati prima dell'introduzione della causa, essi decadevano se la parte istante
non avesse avviato il procedimento a tutela dell'unione coniugale entro il termine
fissato dal giudice (art. 381 CPC ticinese; RtiD I-2009 pag. 622 consid. 2).
5.
In
concreto AP 1 ha chiesto al Pretore misure a tutela dell'unione coniugale con istanza
del 31 gennaio 2008. In pendenza di procedura, il 25 giugno 2008, AO 1 si è
rivolto al Pretore stesso con un'“istanza cautelare con richiesta di
provvedimenti inaudita parte” volta a ottenere il blocco del registro fondiario
e di relazioni bancarie della moglie. Con decreti supercautelari del
27.
giugno e 7 luglio 2008 il Pretore ha ordinato i provvedimenti
richiesti. La moglie avendone postulato la revoca, il primo giudice ha citato
le parti alla “discussione provvisionale dell'istanza cautelare del 25 giugno 2008” (verbale del 25 agosto 2008, pag. 6). Nel corso di tale udienza il marito ha sollecitato, in
via supercautelare, l'estensione del blocco ad altri conti bancari della moglie.
Da parte sua la moglie ha notificato determinate prove, alle quali il marito si
è opposto “in quanto non hanno nulla a che vedere con l'oggetto dell'istanza
cautelare”. Ne è seguita una discussione in esito alla quale il marito ha fatto
valere che “le prove si riferiscono alla cautelare e non all'estensione. Di
conseguenza il giudice deve decidere separatamente la cautelare dall'estensione
della supercautelare” (verbale del 25 agosto 2008, pag. 9). Al dibattimento
finale AO 1 si è poi limitato a “confermare le proprie domande e allegazioni”
(verbale del 17 dicembre 2008).
6.
Alla
luce di quanto precede è evidente che AO 1 ha formulato le richieste di blocco solo in via cautelare. Ora, che in una procedura a tutela dell'unione coniugale
promossa da un coniuge l'altro coniuge possa avanzare richieste provvisionali
senza avviare a sua volta un procedimento a tutela dell'unione coniugale è indubbio.
Anzi, l'assegnazione di un termine per promuovere un'altra procedura a tutela
dell'unione coniugale avrebbe costituito un formalismo eccessivo. Ciò non
toglie che nella fattispecie i provvedimenti cautelari
fossero regolati dagli art. 376 segg. CPC ticinese e andassero adottati con la
procedura di quegli stessi articoli, mentre le misure protettrici dipendevano
dagli art. 172 segg. CC e andavano emanate con la procedura sommaria contenziosa
degli art. 361 segg. CPC ticinese (art. 4 cpv. 1 n. 5 e art. 5 vLAC). Quantunque lo scopo dei procedimenti potesse apparire prossimo, le due
procedure non si identificavano. Né i provvedimenti cautelari potevano
sussistere dopo il giudizio finale. E, come detto, nel caso in esame AO 1 si è
sempre limitato a postulare misure provvisionali.
Per
di più, nel memoriale conclusivo presentato al dibattimento finale del 17 dicembre
2008.
AP 1 ha rilevato come il marito non avesse “mai fatto valere alcuna richiesta
con istanza di merito (istanza di misure di protezione dell'unione coniugale)”,
sicché i provvedimenti supercautelari “dovranno necessariamente decadere con
l'emanazione del giudizio di merito sull'istanza 31 gennaio 2008 di adozione di
misure a protezione dell'unione matrimoniale presentata dalla moglie” (pag. 4,
ad 2). A tale obiezione il marito non ha replicato, limitandosi a confermare le
proprie domande e allegazioni (verbale del 17 dicembre 2008). Contrariamente a
quanto sostiene AO 1, inoltre, il fatto che la moglie e il di lei fratello si
siano espressi sulle richieste di blocco non tramutava le richieste di misure
“supercautelari” in richieste di misure a protezione dell'unione coniugale, ma
– se mai – in misure cautelari emanate previo contraddittorio. In circostanze
del genere il Pretore, accertata l'assenza di domande a
tutela dell'unione coniugale intese al blocco del registro fondiario e dei
conti bancari, avrebbe dovuto prendere atto della decadenza dei provvedimenti
cautelari. Sostituendo di propria iniziativa le richieste
cautelari in misure protettrici, egli ha travalicato i limiti del giudizio (art.
86.
CPC ticinese). Già per questo motivo l'appello si rivela
provvisto di buon diritto.
7.
Si
aggiunga che l'appello meriterebbe accoglimento anche a prescindere da quanto
si è appena esposto. Stando a AO 1, in effetti, i blocchi richiesti si
giustificano perché la moglie intende occultare fr. 100 000.– in suo possesso,
corrispondenti alla metà del ricavo della vendita di un immobile a __________,
ciò che pregiudicherebbe la liquidazione del regime dei beni e il riparto delle
prestazioni d'uscita in materia di “secondo pilastro”. Ora, quel fondo è stato
comperato accendendo un'ipoteca, attingendo ad acquisti dei coniugi e
prelevando fr. 160 000.– dalla cassa pensione del marito (istanza cautelare, pag. 2).
Dalla vendita del fondo i coniugi hanno ricavato fr. 200 000.–, di cui la
metà sono stati versati alla moglie per comperare un immobile in Valle di
Blenio. Come il marito riconosce, quel ricavato costituisce un acquisto
(indipendentemente dall'origine dei finanziamenti), di modo che alla moglie
spetterebbero comunque sia, in virtù dell'art. 215 cpv. 1 CC, fr. 100 000.–. Come mai
nelle condizioni descritte le aspettative del marito derivanti dalla
liquidazione del regime dei beni sarebbero minacciate l'interessato non spiega.
Tanto meno illustra come mai si giustificherebbe di bloccare il registro
fondiario in relazione alla particella n. 511 RFD di __________, sezione __________,
passata in proprietà a un terzo (il fratello della moglie).
Non si
disconosce che l'immobile di __________ era stato comperato grazie anche al
prelevamento di fr. 160 000.– della cassa pensione del marito e che, alienandosi un fondo
acquisito grazie a finanziamenti dal “secondo pilastro”, l'importo prelevato va
rimborsato all'istituto di previdenza (art. 30d cpv. 1 lett. a LPP). Se
non che, nei confronti del marito è subentrato ormai un caso di previdenza (il
marito è al beneficio di rendite di invalidità), motivo per cui il rimborso non
è più possibile (art. 30d cpv. 3 lett. b LPP; DTF 135 V 19 consid. 2.9).
In condizioni del genere il prelevamento dal “secondo pilastro” non può più
rientrare nel circuito previdenziale e va trattato alla stregua di una
prestazione in capitale dell'istituto di previdenza, che costituisce un
acquisto nel senso dell'art. 197 cpv. 2 n. 2 CC; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les
effets du mariage, 2ª edizione, pag. 477 n. 1016). Ciò
posto, una volta ancora il conto acquisti del marito ammonterebbe a fr. 200 000.–, di cui la metà spetta alla moglie (art. 215
cpv. 1 CC).
È vero
che, conformemente all'art. 207 cpv. 2 CC, il capitale ricevuto da un
coniuge da un'istituzione di previdenza è ascritto ai beni propri fino a
concorrenza del valore capitalizzato della rendita che gli sarebbe spettata
allo scioglimento del regime dei beni. Non si può escludere quindi che,
occultasse la nota somma di fr. 100 000.–,
la moglie potrebbe mettere a repentaglio la spettanza del marito relativamente
ai beni propri consistenti nel valore capitalizzato della rendita. L'ipotesi è però
aleatoria, già per il fatto che nulla è dato di sapere sull'entità di tale
spettanza. E il relativo ammontare andava reso verosimile dall'interessato, la
liquidazione del regime dei beni essendo retta dal principio dispositivo
finanche nel nuovo diritto di procedura (art. 277 cpv. 1 nCPC).
8.
Gli
oneri processuali seguono la soccombenza di AO 1 (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese),
che rifonderà inoltre alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili. Il pronunciato odierno impone altresì di modificare il dispositivo
sugli oneri processuali di prima sede, che equitativamente vanno posti
per un quarto a carico della moglie e per il resto a carico del marito. Quanto
alle ripetibili, che il Pretore ha compensato e che l'appellante chiede di fissare
in fr. 5000.–, alla fattispecie tornava applicabile – sia pure indicativamente (RtiD I-2004 pag. 469 consid. 3) – la previgente tariffa dell'Ordine degli
avvocati (art. 16 cpv. 2 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio
d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili, del
19.
dicembre 2007: RL 3.1.1.7.1). L'onorario di un patrocinatore per la trattazione
di una causa a protezione dell'unione coniugale era disciplinato dall'art. 15
prima frase TOA, secondo cui l'onorario
andava dal 30 all'80% di quello
normale, ossia di quello previsto dall'art. 14 cpv. 1 TOA, compreso tra fr. 1000.– e fr. 25 000.– (v. BOA
n. 24 pag. 48). In concreto il patrocinatore della moglie ha redatto l'istanza (7 pagine), la replica (4 pagine), due istanze di revoca (6
e 5 pagine) e le conclusioni (6 pagine), partecipando a quattro udienze. Ciò
avrebbe giustificato un onorario attorno ai fr. 4000.–, che appare
ragionevole anche sotto un profilo meramente orario, retribuendo esso due
giornate di lavoro alla tariffa di fr. 250.– l'ora. Tenuto conto altresì delle
presumibili prestazioni stragiudiziali (colloqui, conversazioni telefoniche e
corrispondenza), delle spese (art. 3 TOA) e dell'IVA, l'indennità di fr. 5000.– rivendicata dall'appellante
appare legittima. Visto il grado di soccombenza, essa va nondimeno ridotta in
proporzione.
9.
Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente
sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso
ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF raggiunge la soglia di fr. 30 000.–
per un eventuale ricorso in materia civile già solo considerando il valore
venale della particella n. 511 RFD di __________, sezione __________ (fr. 30 000.–: istanza di revoca del 17 luglio 2008, pag. 2 in basso).
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L'appello è accolto e la sentenza impugnata è
così riformata:
10. Il blocco delle
relazioni bancarie n. 11 925.08 e 11 326.26
presso la Banca __________ di __________ intestate ad AP 1 decretato in via
supercautelare il 25 agosto 2008 è decaduto e di conseguenza revocato.
11. Il blocco della
particella n. 511 RFD di __________, sezione __________, intestata a __________
L__________, impartito all'ufficiale del registro fondiario del Distretto di
Blenio in via supercautelare il 7 luglio 2008 è decaduto e di conseguenza
revocato.
12. La tassa di
giustizia di fr. 500.– e le spese di fr. 200.– sono poste per un
quarto a carico di AP 1 e per il resto a carico di AO 1, che rifonderà alla
controparte fr. 3750.– per ripetibili ridotte.
II. Gli
oneri di appello, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 450.–
b) spese fr.
50.–
fr.
500.–
da anticipare dall'appellante, sono posti a carico di AO 1,
che rifonderà all'appellante fr. 1500.– per ripetibili.
III. Intimazione
a:
–
;
–
.
Comunicazione
a:
– , ;
–
Ufficio del registro fondiario del Distretto di Blenio;
–
, ;
–
Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art.
100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta
ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale
importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne
una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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