11.2009.78
Misure a protezione dell'unione coniugale: affidamento dei figli e contributo alimentare
15 giugno 2011Italiano20 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2009.78
Data decisione, Autorità:
15.06.2011, ICCA
Ricorso:
TF,5A_492/2011, 28.2.2012
Titolo:
Misure a protezione dell'unione coniugale: affidamento dei figli e contributo alimentare
AFFIDAMENTO O CUSTODIA DEL FIGLIO
PROTEZIONE DELL'UNIONE CONIUGALE
art. 176 cpv. 3 CC
Incarto n.
11.2009.78
Lugano
15 giugno
2011/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti, supplente
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2008.646
(protezione dell'unione coniugale) della Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 19 maggio 2008 da
AO 1
(patrocinata dall' PA 2 )
contro
AP 1
(patrocinato dall' PA 1 );
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello presentato il 14 maggio 2009 da AP 1 contro la sentenza emessa
il 30 aprile 2009 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
2. Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;
3. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1958) e AO 1 (1962) si sono sposati a __________ il 14 dicembre
1990. Dal matrimonio sono nate M__________, il 30 settembre 1992, A__________, il 13 settembre 1997 e L__________, il
20 agosto 2000. Già
assistente d'albergo, fino all'ottobre del 1998 il marito non ha esercitato alcuna
professione, dopo di che ha iniziato un'attività indipendente nel commercio di
olio d'oliva. La moglie lavora al 60% per la __________ di __________ come
impiegata d'ufficio.
B. Il 19 maggio 2008 AO 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 6, con un'istanza a
protezione dell'unione coniugale
per ottenere – previa concessione dell'assistenza giudiziaria – l'autorizzazione a vivere separata, l'assegnazione
dell'alloggio coniugale a __________
con ingiunzione al marito di lasciarlo entro il 31 luglio successivo, l'affidamento delle figlie (riservato il
diritto di visita paterno) e un contributo alimentare per le figlie di fr. 775.– mensili ciascuna. All'udienza del 23
giugno 2008, indetta per la discussione, AP 1 ha aderito alla richiesta di vita separata, ma ha rivendicato l'alloggio coniugale, così come l'affidamento delle figlie (riservato il diritto di visita materno), e un
contributo alimentare di fr. 820.– mensili per
ognuna di loro (assegni familiari non compresi), postulando a sua volta
l'assistenza giudiziaria. Terminata l'istruttoria, le parti hanno rinunciato alla
discussione finale, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 25
marzo 2009 il convenuto ha mantenuto le proprie domande. L'istante è rimasta silente.
C. Statuendo il 30 aprile 2009, il Pretore ha autorizzato i coniugi a
vivere separati, ha attribuito l'abitazione coniugale alla moglie (con ordine al marito di trasferirsi
altrove entro il 31 maggio successivo), ha affidato le figlie alla madre, ha
disciplinato il diritto
di visita paterno e ha obbligato AP 1a
versare dal 1° settembre 2009 un contributo alimentare di fr. 385.– mensili per
ogni figlia (assegni familiari non compresi). La tassa
di giustizia di fr. 500.– e le spese sono state poste a carico delle parti
in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. Entrambi i coniugi sono stati ammessi al beneficio
dell'assistenza giudiziaria.
D. Contro la sentenza appena citata AP
1 è insorto il 14 maggio 2009 a questa Camera per ottenere che, conferito al
suo appello effetto sospensivo, gli sia assegnata l'abitazione coniugale, gli
siano affidate le figlie (riservato il diritto di visita materno) e AO 1 sia
tenuta a versare un contributo alimentare di fr. 820.– mensili per ognuna di loro
(assegni familiari non compresi). L'appellante sollecita altresì il beneficio
dell'assistenza giudiziaria. Con decreto del 18 maggio 2009 il presidente della
Camera ha respinto la richiesta di effetto sospensivo. L'appello non ha formato
oggetto di intimazione.
in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg.
CC) erano emanate, fino al 31 dicembre 2010, seguendo la procedura sommaria
contenziosa di camera di consiglio (art. 4 cpv. 1 n. 5 e
art. 5 LAC con rinvio agli art. 361 segg. CPC ticinese).
L'esame dei fatti era limitato alla verosimiglianza (Rep. 1991
pag. 432 consid. 4a). La sentenza del Pretore era appellabile nel
termine di dieci giorni (art. 370 cpv. 2 CPC ticinese). Tempestivo, sotto
questo profilo l'appello in esame è ricevibile.
2. Litigiosa
rimane in questa sede la custodia di A__________ e L__________, pretesa dal
padre, affidamento cui è correlata l'attribuzione
dell'alloggio coniugale e l'erogazione di contributi alimentari per le due minorenni.
M__________ è diventata maggiorenne il 30 settembre 2010, di modo che nei suoi
confronti la procedura è diventata senza oggetto. Ora, nella sentenza impugnata
il Pretore ha deciso per l'affidamento delle figlie
all'istante (con attribuzione dell'alloggio coniugale), rimproverando al convenuto
di addossare a quest'ultima la responsabilità della disunione, senza però
rendere verosimile alcun comportamento contrario ai doveri del matrimonio o pregiudizievole
per il bene delle figlie. Che AO 1 frequenti il “__________” di
__________, dove si professano teorie mistico-filosofiche, non appare –
secondo il Pretore – di rilievo né cela rischi significativi per le figlie, mai
confrontate con quell'attività.
Al convenuto il Pretore ha
rimproverato invece di non esercitare una professione, tanto più che le figlie “sono
scolarizzate, per cui non convince la tesi difensiva (...) secondo cui non ci
sarebbe alcuna possibilità di trovare un'attività contribuendo fattivamente al
mantenimento della famiglia”. Egli ha ritenuto poco convincente l'asserto di AP
1 sul riparto dei ruoli coniugali (moglie attiva professionalmente al 50-60%, marito
a casa con le figlie), contestata dall'istante e incomprensibile per una
famiglia di cinque persone poiché “non adatta a ottenere risorse sufficienti
per il mantenimento di tutti”. Anzi, ha soggiunto il Pretore, “pare significativo
osservare come il marito, pur sostenendo di occuparsi attivamente delle figlie,
non abbia potuto indicare concretamente le mansioni assolte”. In definitiva,
per il Pretore, la separazione dei coniugi può solo spronare il convenuto ad
attivarsi e ad assumere pienamente il suo ruolo, affrancandosi da quella
passività che finora lo ha contraddistinto. Tanto più che sotto il profilo
delle cure prestate alle figlie egli non appariva avere fatto molto più dell'istante,
“ciò che, una volta ancora, è significativo perché quest'ultima ha sempre
dovuto anche lavorare”.
3. L'appellante
chiede anzitutto di assumere una valutazione socio-ambientale “circa
l'affidamento delle figlie alla madre piuttosto che al padre”. Teoricamente la
richiesta è ammissibile (art. 322 lett. b CPC ticinese), ma all'atto pratico
essa non è compatibile con le esigenze di speditezza che si pongono a una
procedura sommaria né con i limitati mezzi di prova che ammette un giudizio di
verosimiglianza (Rep. 1991 pag. 431; per i procedimenti cautelari: RtiD I-2005 pag. 757 n. 40c). In una protezione
dell'unione coniugale non si tratta – come in un divorzio – di statuire in
maniera definitiva sull'affidamento dei figli, adottando la soluzione ottimale,
ma solo di regolare la vita separata dei coniugi, scegliendo la soluzione che in
quel momento sembra verosimilmente offrire ai figli le garanzie migliori. Nei
limiti del possibile si cerca così di lasciare il figlio nel proprio ambiente,
senza trascurare il riparto dei ruoli assunto dai coniugi durante la vita in comune.
Una perizia si giustifica solo eccezionalmente (ad esempio in caso di abusi
sessuali: sentenza del Tribunale federale 5A_22/2010 del 7 giugno 2010,
consid. 4.4.1; sentenza 5P.157/2003 del 30 giugno 2003 in: FamPra.ch
2003 pag. 953 con riferimenti). In concreto non risultano estremi del genere.
4. L'art. 176 cpv. 3 CC stabilisce che
qualora i coniugi abbiano figli minorenni, il giudice prende le misure
necessarie “secondo le disposizioni
sugli effetti della filiazione”.
Fatti
I criteri preposti all'affidamento durante una protezione dell'unione coniugale
non si scostano da quelli cui fa capo la giurisprudenza per l'affidamento dopo
il divorzio (Hausheer/Reusser/Geiser
in: Berner Kommentar, 2ª
edizione, n. 45 ad art. 176 CC; Bräm in: Zürcher Kommentar, 2ª edizione, n. 89 ad art. 176 CC). Determinante
è l'interesse dei figli, non quello dei genitori. Tra i criteri essenziali
entrano in linea di conto le relazioni personali tra genitori e figli, le
capacità dei genitori medesimi, la loro attitudine a prendersi cura personalmente
del figlio e di occuparsene, così come quella di favorire i contatti con l'altro
genitore. Occorre quindi scegliere la soluzione che, tenuto
conto di tutte le circostanze, garantisca al figlio la stabilità necessaria
per un armonioso sviluppo fisico, psichico e intellettuale (DTF 136 I 180
consid. 5.3). Se entrambi i genitori sono idonei alla
custodia, la preferenza va data a quello che ha maggiore disponibilità di
tempo, rispettivamente a quello che offre maggiori garanzie di stabilità (DTF
117 II 355, 114 II 203 consid. 5; da ultimo: I CCA, sentenza
inc. 11.2008.146 del 22 ottobre 2010, consid. 6).
5. AP 1 mette in dubbio l'idoneità della moglie all'affidamento delle figlie
per il fatto che frequenta regolarmente il “__________” di __________, dove si
professano “teorie a carattere prevalentemente mistico piuttosto che filosofico,
rilasciate da una persona che neppure dispone di un vero e proprio titolo di
studio”, le quali “rappresentano una forma di pseudo-spiritualità new age”.
Tale frequentazione consiste in due corsi settimanali, in giornate di
approfondimento (sette ore) e in ritiri di una settimana che secondo
l'appellante rischiano di influenzare negativamente lo sviluppo delle figlie in
età pre-adolescenziale. A parere del convenuto il misticismo dei dettami
professati nel centro ha fatto perdere alla moglie, che ha aderito
completamente ai precetti del “maestro”, ogni contatto con la realtà quotidiana
e può comportare gravi ripercussioni sull'equilibrio delle figlie, pericolo totalmente
sottovalutato dal Pretore. Il fatto che le figlie non frequentino il centro non
esclude influenze indirette della madre, giorno dopo giorno, tanto più che essa
vive ormai con grande trasporto la filosofia di gruppo. L'appellante afferma
infine che esaminando una questione di tale importanza il Pretore non avrebbe
dovuto limitarsi a criteri di mera verosimiglianza, ma
avrebbe dovuto procedere a un esame ponderato e a un'attenta
istruttoria della fattispecie.
6. Da
quest'ultima argomentazione va subito sgombrato il campo. Le misure a protezione dell'unione coniugale saranno fors'anche “l'anticamera”
del divorzio”, come rileva l'appellante, ma ciò non toglie che siano governate
dalla procedura sommaria, con assunzione dei mezzi di prova limitata alla
verosimiglianza (DTF 127 III 478 consid. 2b/bb con riferimenti;
v. anche art. 271 lett. a CPC). Esse consistono quindi in un giudizio di apparenza, assimilabile a una misura
provvisionale in una causa di divorzio (tant'è che sono considerate alla
stregua di provvedimenti cautelari nella prospettiva dell'art. 98 LTF: DTF 133
III 397 consid. 5.1; 587 consid. 3.3), giudizio che può sempre essere modificato
(art. 179 cpv. 1 CC). Se mai il giudice applica il
principio inquisitorio illimitato in tutte le questione che riguardano i figli
minorenni. Per il bene di questi ultimi egli chiarisce così la fattispecie di
propria
iniziativa,
senza essere vincolato alle richieste delle parti (DTF 128 III 413 consid.
3.2.1).
a) In concreto AO 1 frequenta con regolarità (dalle ore 19.30 alle
21.00 durante la settimana e un giorno ogni mese durante il fine settimana:
interrogatorio formale del 10 novembre 2008, risposta 14) il “__________” di __________,
fondato nel 1999 da __________ per promuovere lo sviluppo armonico dell'essere umano
nelle sue componenti biologiche, psicologiche e spirituali mediante una forte
componente spirituale. Fra le attività del
centro si annoverano lo yoga delle origini, la meditazione creativa e
altre iniziative (deposizione 23 febbraio 2009 di __________: verbali, pag. 2;
v. anche doc. 2). Non risulta che il centro diffonda un qualsivoglia messaggio
di violenza o distruzione, anche solo verbale, o di isolamento sociale o di
cieca obbedienza, men che meno scorrendo gli appunti personali manoscritti
dall'istante (doc. 3). Del resto neppure l'appellante adombra nulla di simile,
di modo che mal si intravede quali particolari indagini dovesse ancora condurre
d'ufficio il Pretore al riguardo. Se è vero che AO 1 aderisce
appieno ai precetti del “__________”, è altrettanto vero che non si scorge quale possa essere concretamente
l'influenza negativa di tali dettami sulla cura e l'educazione
delle figlie, verso le quali l'istante non risulta tenere comportamenti inadeguati
né mostrare trascuratezza. Che poi l'appellante non
condivida il pensiero del “__________” ancora non denota,
ancor meno a un giudizio di verosimiglianza, un pericolo per lo sviluppo fisico,
psicologico, emotivo, cognitivo o comportamentale delle figlie.
b) L'appellante
sostiene, a prescindere da quanto precede, che durante la vita in comune egli si
è sempre occupato delle figlie, seguendone il percorso evolutivo e assumendo –
in particolare negli ultimi dodici anni – il ruolo di “casalingo”. Egli sarebbe
quindi il genitore che offre migliori garanzie, potendo assicurare alla prole –
contrariamente alla moglie – una presenza continua e costante. AP 1 contesta
poi l'opinione del Pretore, secondo cui tale riparto dei ruoli coniugali non garantirebbe
risorse sufficienti per il mantenimento della famiglia, giacché smentita dalla
realtà dei fatti. Infine egli rileva che il primo giudice ha fondato le sua
decisione prevalentemente su alcuni comportamenti di lui, senza ricercare il
reale e concreto interesse delle figlie, l'affidamento della prole alla madre sembrando
piuttosto una punizione nei suoi confronti, reo di non attivarsi adeguatamente
sul piano professionale.
c) Già
si è spiegato che il giudice delle
misure a protezione dell'unione coniugale non statuisce definitivamente sulla
custodia dei figli. Lascia per quanto possibile i minori nel loro ambiente e,
di norma, con il genitore che ha loro dedicato più tempo durante la vita in
comune, sempre che quel genitore appaia idoneo all'affidamento. In questa sede non
si tratta pertanto di indagare, tra due genitori apparentemente idonei alla
custodia, chi di loro vanti migliori capacità parentali, ma quale assetto
garantisca per il momento migliore stabilità ai figli. Nella fattispecie AO 1 ha “sempre” lavorato al 50-60% dalle ore 8.30 alle 14.00 o alle 15.00, il mercoledì limitatamente a
tre ore per accudire alle figlie (interrogatorio formale del 10 novembre 2008,
risposta n. 3). Dal canto suo AP 1 non ha svolto alcuna attività lucrativa durante
la vita in comune, salvo iniziarne una accessoria per conto proprio nel novembre
del 1998, verosimilmente a domicilio.
d) Quanto
alle ragazze, nessuna di loro ha espressamente indicato preferenze, fermo
restando che tutte sono consapevoli delle tensioni e degli scontri fra le parti.
A__________ si è detta rattristata dalla separazione, ma vuole rimanere in relazione
con entrambi i genitori, come quando il padre si è recato per un certo tempo in
Considerandi
__________. L__________ sa che uno dei due genitori sarà meno presente nella
sua vita, almeno nel senso della convivenza, ed esprime il desiderio di stare
insieme con le sorelle, soprattutto con A__________ (rapporto della
psicoterapeuta __________, del 23 agosto 2008, pag. 3).
e) Che
durante la vita in comune AP 1, senza attività lucrativa, avesse maggior tempo
a disposizione rispetto alla moglie è verosimile. Secondo AO 1 tuttavia i
coniugi non si sono mai intesi nel senso che il marito si limitasse al ruolo di
casalingo. Davanti al Pretore essa ha negato anzi che il marito assicurasse il
governo dell'economia domestica, “non essendo egli in grado di provvedervi neppure
per una sola giornata”, e ha soggiunto di avere organizzato la propria attività
professionale “in modo da gestire la famiglia e la professione” (replica orale del
23.
giugno 2008: verbali, pag. 2). Di fronte a simili contestazioni il convenuto
ha duplicato unicamente che “il fatto stesso di essersi occupato delle figlie negli
ultimi 15 anni conferma le sue qualità e la sua capacità” (verbale del 23
giugno 2008, pag. 2). Sentita personalmente, AO 1 ha poi ribadito di avere organizzato gli orari di lavoro in modo da gestire anche le ragazze,
portandole a scuola il mattino, mentre il marito si occupava solo di “dare da
mangiare alle figlie” (interrogatorio formale del 10 novembre 2009, risposte n.
3, 5, 8 e 9). Sulla base di ciò il Pretore ha rimproverato al convenuto di non
avere indicato “concretamente le mansioni svolte” durante la vita in comune (sentenza
impugnata, pag. 4).
Nelle
circostanze descritte spettava a AP 1, le cui generiche affermazioni erano
contestate (e non ritenute verosimili dal Pretore), spiegare in che modo egli
si fosse personalmente dedicato alla cura e all'educazione delle figlie durante
la comunione domestica. Sta di fatto che nell'appello – come davanti al Pretore
– egli si limita a ripetere di avere svolto la funzione di casalingo, ma non reca
alcuna precisazione. Egli non dice chi svegliasse le figlie il mattino, chi rifacesse
i letti, chi si occupasse delle pulizie, chi provvedesse alle compere, chi
andasse a riprendere le figlie a scuola e se ne occupasse in seguito, chi assistesse
queste ultime nell'esecuzione dei compiti a casa e chi attendesse alla cena.
Dagli atti risulta unicamente che la moglie accompagnava
le figlie a scuola il mattino e accudiva a esse il mercoledì pomeriggio, mentre il convenuto preparava i
pranzi per le figlie. Null'altro. Ciò non basta
manifestamente per rendere verosimile che durante la
vita in comune l'appellante si dedicasse personalmente alla cura e all'educazione
delle figlie in misura maggiore della moglie.
f) Si
aggiunga che l'età delle figlie non impone più la continua presenza di un genitore,
sicché non si può dire che l'attività professionale di AO 1 sia inconciliabile
con le cure e l'educazione dovuta alle ragazze. Né va dimenticato che qualora i
figli fossero affidati al padre, le sole risorse della madre non basterebbero
per far fronte ai costi di due economie domestiche separate, sicché il convenuto
dovrebbe intraprendere per forza un'attività lucrativa, quanto meno a tempo
parziale. Tutto considerato, a un sommario esame è lecito desumere quindi
che nel caso specifico i genitori abbiano – per l'essenziale – le medesime
possibilità di occuparsi personalmente delle figlie. Entrambi,
poi, possono garantire alle figlie un ambiente stabile, e nessuno dei due
denota palesi carenze educative né consta alterare i rapporti delle figlie con
l'altro oppure intralciarne i compiti educativi. L'affidamento delle figlie
alla madre risponde tuttavia al desiderio – ancorché non assoluto – delle figlie.
Merita quindi la preferenza, a prescindere dal fatto che dalla separazione,
intervenuta verosimilmente nella primavera del 2009, A__________
e L__________ sono rimaste con la madre. Sotto questo
profilo la sentenza impugnata sfugge pertanto alla critica.
7.
La
richiesta dell'appellante intesa all'assegnazione dell'alloggio coniugale e al
versamento da parte della moglie di un contributo alimentare per le figlie sono
subordinate all'accoglimento dell'appello sulla custodia delle medesime e non
poggiano su motivazioni proprie. L'appello essendo destinato al rigetto, esse
risultano senza oggetto.
8.
Relativamente
al contributo alimentare per le figlie, il Pretore ha imputato a AP 1 un
reddito potenziale di fr. 3800.– mensili dal 1° settembre 2009, conseguibile con un impiego non particolarmente qualificato nel settore
della ristorazione o del commercio, a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 2635.–
mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, costo dell'alloggio
fr. 1000.–, spese accessorie fr. 100.–, premio della cassa malati fr. 333.–, spese
di trasferta fr. 100.–). Ciò posto,
egli lo ha
obbligato a versare un contributo alimentare di fr. 385.– mensili per ogni
figlia. L'appellante censura l'ammontare del reddito ipotetico, a suo dire
irrealistico per una persona di 51 anni inattiva professionalmente da oltre dieci,
così come il suo fabbisogno minimo, che ammonterebbe a fr. 3025.– mensili, abbisognando
egli di almeno quattro locali per ospitare le figlie durante l'esercizio del
diritto di visita.
a) Che
l'appellante non abbia praticamente alcun reddito è pacifico. In
materia di contributi alimentari tuttavia il giudice non è tenuto a fondarsi
sul guadagno effettivamente conseguito da una parte se questa ha la concreta e
ragionevole possibilità di guadagnare di più dando prova di ragionevole impegno.
Il reddito ipotetico dev'essere nondimeno alla concreta portata
dell'interessato, considerata l'età di lui, la formazione professionale e lo
stato di salute, oltre che la situazione sul mercato del lavoro in generale (RtiD
II-2006 pag. 690 consid. 5a con riferimenti).
b) Nella
fattispecie l'appellante è inattivo professionalmente da almeno un decennio, ma
ciò non significa che l'unica attività a lui imputabile sia quella di commerciante
– a titolo accessorio – d'olio d'oliva (con un reddito di circa fr. 2000.–
annui). Egli ha una formazione di assistente d'albergo (interrogatorio formale
del 10 novembre 2008, risposta n. 1) e il mercato del lavoro in quel comparto, pur
soggetto a flessioni stagionali, non può dirsi saturo. Il convenuto obietta di
non avere “più l'età per fare il cameriere”, ma il settore alberghiero non riserva
solo mansioni di cameriere. Per di più, egli nemmeno risulta avere condotto con
metodo e impegno ricerche idonee a trovare una nuova attività. Al contrario: iscrittosi
all'Ufficio regionale di collocamento il 1° luglio 2008, egli ha dichiarato la
propria indisponibilità ad assumere una professione “causa obblighi di custodia
dei figli e assenza dal Ticino”, tant'è che nel novembre del 2008 l'Ufficio lo
ha tolto dai ruoli (lettera 14 novembre 2088 dell'URC nel fascicolo “richiami”).
Ciò posto, nulla induce a ritenere, per lo meno a un sommario esame, che
compiendo un accettabile sforzo l'interessato non possa trovare nel giro di
quattro mesi (come ha stimato il Pretore) un'attività suscettibile di
procurargli un guadagno di fr. 3800.– mensili, importo non contestato sul suo
ammontare.
c) Per
quel che riguarda la locazione, in linea di principio nel fabbisogno minimo di un
coniuge va inserito l'equivalente della pigione che questi dovrebbe sopportare
se vivesse da sé solo (RtiD I-2005 pag. 764 consid. 5 con rimandi, I-2006 pag.
667; Rep. 1995 pag. 142 in alto). Il maggior costo destinato alla locazione di vani supplementari per
accogliere le figlie durante l'esercizio del diritto di visita rientra nel
fabbisogno in denaro delle figlie stesse (RtiD II-2004 pag. 618 seg.). In concreto il
bilancio familiare non permette che il convenuto spenda per sé solo più di
fr. 1100.– mensili per l'alloggio. E aumentare il costo dell'alloggio nel
fabbisogno in denaro delle figlie servirebbe solo a creare ammanco nel bilancio
della famiglia, sicché l'operazione si risolverebbe in un mero esercizio teorico.
Anche su questo punto l'appello è destinato pertanto all'insuccesso.
9.
Gli
oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese),
ma le condizioni economiche in cui versa l'appellante inducono
a soprassedere, ogni operazione d'incasso risolvendosi in presumibili costi
infruttuosi per l'erario. Non si pone invece problema di ripetibili, l'appello
non essendo stato intimato all'istante per osservazioni. Quanto alla richiesta
di assistenza giudiziaria, essa non può entrare in linea di conto, poiché
all'appello difettava sin dall'inizio qualsiasi probabilità di esito favorevole
(art. 14 cpv. 1 lett. a Lag del 2002).
10.
Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente
sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il ricorso in materia civile è dato senza riguardo a questioni
pecuniarie (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF), controversa essendo in primo luogo la
custodia dei figli, vertenza manifestamente priva di valore litigioso.
Dispositivo
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313bis CPC
ticinese
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è respinto
e la sentenza impugnata è confermata.
2. Non si
riscuotono tasse o spese né si assegnano
ripetibili.
3. La
richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.
4. Intimazione
a:
; .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta
ad almeno 30
000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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