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Decisione

11.2009.78

Misure a protezione dell'unione coniugale: affidamento dei figli e contributo alimentare

15 giugno 2011Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

I criteri preposti all'affidamento durante una protezione dell'unione coniugale

non si scostano da quelli cui fa capo la giurisprudenza per l'affidamento dopo

il divorzio (Hausheer/Reusser/Geiser

in: Berner Kommentar, 2ª

edizione, n. 45 ad art. 176 CC; Bräm in: Zürcher Kommentar, 2ª edizione, n. 89 ad art. 176 CC). Determinante

è l'interesse dei figli, non quello dei genitori. Tra i criteri essenziali

entrano in linea di conto le relazioni personali tra genitori e figli, le

capacità dei genitori medesimi, la loro attitudine a prendersi cura personal­mente

del figlio e di occuparsene, così come quella di favorire i contatti con l'altro

genitore. Occorre quindi scegliere la soluzione che, tenuto

conto di tutte le circostanze, garantisca al figlio la stabilità neces­saria

per un armonioso sviluppo fisico, psichico e intellettuale (DTF 136 I 180

consid. 5.3). Se entrambi i genitori sono idonei alla

custodia, la preferenza va data a quello che ha mag­giore disponibilità di

tempo, rispettivamente a quello che offre maggiori garanzie di stabilità (DTF

117 II 355, 114 II 203 consid. 5; da ultimo: I CCA, sentenza

inc. 11.2008.146 del 22 ottobre 2010, consid. 6).

5. AP 1 mette in dubbio l'idoneità della moglie all'affidamento delle figlie

per il fatto che frequenta regolarmente il “__________” di __________, dove si

professano “teorie a carattere prevalentemente mistico piuttosto che filosofico,

rilasciate da una persona che neppure dispone di un vero e proprio titolo di

studio”, le quali “rappresentano una forma di pseudo-spiritualità new age”.

Tale frequentazione consiste in due corsi settimanali, in giornate di

approfondimento (sette ore) e in ritiri di una settimana che secondo

l'appellante rischiano di influenzare negativamente lo sviluppo delle figlie in

età pre-adolescenziale. A parere del convenuto il misticismo dei dettami

professati nel centro ha fatto perdere alla moglie, che ha aderito

completamente ai precetti del “maestro”, ogni contatto con la realtà quotidiana

e può comportare gravi ripercussioni sull'equilibrio delle figlie, pericolo totalmente

sottovalutato dal Pretore. Il fatto che le figlie non frequentino il centro non

esclude influenze indirette della madre, giorno dopo giorno, tanto più che essa

vive ormai con grande trasporto la filosofia di gruppo. L'appellante afferma

infine che esaminando una questione di tale importanza il Pretore non avrebbe

dovuto limitarsi a criteri di mera verosimiglianza, ma

avrebbe dovuto procedere a un esame ponderato e a un'attenta

istruttoria della fattispecie.

6. Da

quest'ultima argomentazione va subito sgombrato il campo. Le misure a protezione dell'unione coniugale saranno fors'anche “l'anticamera”

del divorzio”, come rileva l'appellante, ma ciò non toglie che siano governate

dalla procedura sommaria, con assunzione dei mezzi di prova limitata alla

verosimiglianza (DTF 127 III 478 consid. 2b/bb con riferimenti;

v. anche art. 271 lett. a CPC). Esse consistono quindi in un giudizio di apparenza, assimilabile a una misura

provvisionale in una causa di divorzio (tant'è che sono considerate alla

stregua di provvedimenti cautelari nella prospettiva dell'art. 98 LTF: DTF 133

III 397 consid. 5.1; 587 consid. 3.3), giudizio che può sempre essere modificato

(art. 179 cpv. 1 CC). Se mai il giudice applica il

principio inquisitorio illimitato in tutte le questione che riguardano i figli

minorenni. Per il bene di questi ultimi egli chiarisce così la fattispecie di

propria

iniziativa,

senza essere vincolato alle richieste delle parti (DTF 128 III 413 consid.

3.2.1).

a) In concreto AO 1 frequenta con regolarità (dalle ore 19.30 alle

21.00 durante la settimana e un giorno ogni mese durante il fine settimana:

interrogatorio formale del 10 novembre 2008, risposta 14) il “__________” di __________,

fondato nel 1999 da __________ per promuovere lo sviluppo armonico dell'essere umano

nelle sue componenti biologiche, psicologiche e spirituali mediante una forte

componente spirituale. Fra le attività del

centro si anno­verano lo yoga delle origini, la meditazione creativa e

altre iniziative (deposizione 23 febbraio 2009 di __________: verbali, pag. 2;

v. anche doc. 2). Non risulta che il centro diffonda un qualsivoglia messaggio

di violenza o distruzione, anche solo verbale, o di isolamento sociale o di

cieca obbedienza, men che meno scorrendo gli appunti personali manoscritti

dall'istante (doc. 3). Del resto neppure l'appellante adombra nulla di simile,

di modo che mal si intravede quali particolari indagini dovesse ancora condurre

d'ufficio il Pretore al riguardo. Se è vero che AO 1 aderisce

appieno ai precetti del “__________”, è altrettanto vero che non si scorge quale possa essere concretamente

l'influenza negativa di tali dettami sulla cura e l'educazione

delle figlie, verso le quali l'istante non risulta tenere comportamenti inadeguati

né mostrare trascuratezza. Che poi l'appellante non

condivida il pensiero del “__________” ancora non denota,

ancor meno a un giudizio di verosimiglianza, un pericolo per lo sviluppo fisico,

psicologico, emotivo, cognitivo o comportamentale delle figlie.

b) L'appellante

sostiene, a prescindere da quanto precede, che durante la vita in comune egli si

è sempre occupato delle figlie, seguendone il percorso evolutivo e assumendo –

in particolare negli ultimi dodici anni – il ruolo di “casalingo”. Egli sarebbe

quindi il genitore che offre migliori garanzie, potendo assicurare alla prole –

contrariamente alla moglie – una presenza continua e costante. AP 1 contesta

poi l'opinione del Pretore, secondo cui tale riparto dei ruoli coniu­gali non garantirebbe

risorse sufficienti per il mantenimento della famiglia, giacché smentita dalla

realtà dei fatti. Infine egli rileva che il primo giudice ha fondato le sua

decisione prevalentemente su alcuni comportamenti di lui, senza ricercare il

reale e concreto interesse delle figlie, l'affidamento della prole alla madre sembrando

piuttosto una punizione nei suoi confronti, reo di non attivarsi adeguatamente

sul piano professionale.

c) Già

si è spiegato che il giudice delle

misure a protezione dell'unione coniugale non statuisce definitivamente sulla

custodia dei figli. Lascia per quanto possibile i minori nel loro ambiente e,

di norma, con il genitore che ha loro dedicato più tempo durante la vita in

comune, sempre che quel genitore appaia idoneo all'affidamento. In questa sede non

si tratta pertanto di indagare, tra due genitori apparentemente idonei alla

custodia, chi di loro vanti migliori capacità parentali, ma quale assetto

garantisca per il momento migliore stabilità ai figli. Nella fattispecie AO 1 ha “sempre” lavorato al 50-60% dalle ore 8.30 alle 14.00 o alle 15.00, il mercoledì limitatamente a

tre ore per accudire alle figlie (interrogatorio formale del 10 novembre 2008,

risposta n. 3). Dal canto suo AP 1 non ha svolto alcuna attività lucrativa durante

la vita in comune, salvo iniziarne una accessoria per conto proprio nel novembre

del 1998, verosimilmente a domicilio.

d) Quanto

alle ragazze, nessuna di loro ha espressamente indicato preferenze, fermo

restando che tutte sono consapevoli delle tensioni e degli scontri fra le parti.

A__________ si è detta rattristata dalla separazione, ma vuole rimanere in relazione

con entrambi i genitori, come quando il padre si è recato per un certo tempo in

Considerandi

__________. L__________ sa che uno dei due genitori sarà meno presente nella

sua vita, almeno nel senso della convivenza, ed esprime il desiderio di stare

insieme con le sorelle, soprattutto con A__________ (rapporto della

psicoterapeuta __________, del 23 agosto 2008, pag. 3).

e) Che

durante la vita in comune AP 1, senza attività lucrativa, avesse maggior tempo

a disposizione rispetto alla moglie è verosimile. Secondo AO 1 tuttavia i

coniugi non si sono mai intesi nel senso che il marito si limitasse al ruolo di

casalingo. Davanti al Pretore essa ha negato anzi che il marito assicurasse il

governo dell'economia do­mestica, “non essendo egli in grado di provvedervi neppure

per una sola giornata”, e ha soggiunto di avere orga­nizzato la propria attività

professionale “in modo da gestire la famiglia e la professione” (replica orale del

23.

giugno 2008: verbali, pag. 2). Di fronte a simili contestazioni il convenuto

ha duplicato unicamente che “il fatto stesso di essersi occupato delle figlie negli

ultimi 15 anni conferma le sue qualità e la sua capacità” (verbale del 23

giugno 2008, pag. 2). Sentita personalmente, AO 1 ha poi ribadito di avere organizzato gli orari di lavoro in modo da gestire anche le ragazze,

portandole a scuola il mattino, mentre il marito si occupava solo di “dare da

mangiare alle figlie” (interrogatorio formale del 10 novembre 2009, risposte n.

3, 5, 8 e 9). Sulla base di ciò il Pretore ha rimproverato al convenuto di non

avere indicato “concretamente le mansioni svolte” durante la vita in comune (sentenza

impugnata, pag. 4).

Nelle

circostanze descritte spettava a AP 1, le cui generiche affermazioni erano

contestate (e non ritenute verosimili dal Pretore), spiegare in che modo egli

si fosse personalmente dedicato alla cura e all'educazione delle figlie durante

la comunione domestica. Sta di fatto che nell'appello – come davanti al Pretore

– egli si limita a ripetere di avere svolto la funzione di casalingo, ma non reca

alcuna precisazione. Egli non dice chi svegliasse le figlie il mattino, chi rifacesse

i letti, chi si occupasse delle pulizie, chi provvedesse alle com­pere, chi

andasse a riprendere le figlie a scuola e se ne occupasse in seguito, chi assistesse

queste ultime nell'esecuzione dei compiti a casa e chi attendesse alla cena.

Dagli atti risulta unicamente che la moglie accompagnava

le figlie a scuola il mattino e accudiva a esse il mercoledì pomeriggio, mentre il convenuto preparava i

pranzi per le figlie. Null'altro. Ciò non basta

manifestamente per rendere verosimile che durante la

vita in comune l'appellante si dedicasse personal­mente alla cura e all'educazione

delle figlie in misura maggiore della moglie.

f) Si

aggiunga che l'età delle figlie non impone più la continua presenza di un genitore,

sicché non si può dire che l'attività professionale di AO 1 sia inconciliabile

con le cure e l'educazione dovuta alle ragazze. Né va dimenticato che qualora i

figli fossero affidati al padre, le sole risorse della madre non basterebbero

per far fronte ai costi di due econo­mie domestiche separate, sicché il convenuto

dovrebbe intraprendere per forza un'attività lucrativa, quanto meno a tempo

parziale. Tutto considerato, a un sommario esame è lecito desumere quindi

che nel caso specifico i genitori abbiano – per l'essenziale – le medesime

possibilità di occuparsi personalmente delle figlie. Entrambi,

poi, possono garantire alle figlie un ambiente stabile, e nessuno dei due

denota palesi carenze educative né consta alterare i rapporti delle figlie con

l'altro oppure intralciarne i compiti educativi. L'affidamento delle figlie

alla madre risponde tuttavia al desiderio – ancorché non assoluto – delle figlie.

Merita quindi la preferenza, a prescindere dal fatto che dalla separazione,

intervenuta verosimilmente nella primavera del 2009, A__________

e L__________ sono rimaste con la madre. Sotto questo

profilo la sentenza impugnata sfugge pertanto alla critica.

7.

La

richiesta dell'appellante intesa all'assegnazione dell'alloggio coniugale e al

versamento da parte della moglie di un contributo alimentare per le figlie sono

subordinate all'accoglimento dell'appello sulla custodia delle medesime e non

poggiano su motivazioni proprie. L'appello essendo destinato al rigetto, esse

risultano senza oggetto.

8.

Relativamente

al contributo alimentare per le figlie, il Pretore ha imputato a AP 1 un

reddito potenziale di fr. 3800.– mensili dal 1° settembre 2009, conseguibile con un impiego non particolarmente qualificato nel settore

della ristorazione o del commercio, a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 2635.–

mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, costo dell'alloggio

fr. 1000.–, spese accessorie fr. 100.–, premio della cassa malati fr. 333.–, spese

di trasferta fr. 100.–). Ciò posto,

egli lo ha

obbligato a versare un contributo alimentare di fr. 385.– mensili per ogni

figlia. L'appellante censura l'ammontare del reddito ipotetico, a suo dire

irrealistico per una persona di 51 anni inattiva professionalmente da oltre dieci,

così come il suo fabbisogno minimo, che ammonterebbe a fr. 3025.– mensili, abbisognando

egli di almeno quattro locali per ospitare le figlie durante l'esercizio del

diritto di visita.

a) Che

l'appellante non abbia praticamente alcun reddito è pacifico. In

materia di contributi alimentari tuttavia il giudice non è tenuto a fondarsi

sul guadagno effettivamente conseguito da una parte se questa ha la concreta e

ragionevole possibilità di guadagnare di più dando prova di ragionevole impegno.

Il reddito ipotetico dev'essere nondimeno alla concreta portata

dell'interessato, considerata l'età di lui, la formazione professionale e lo

stato di salute, oltre che la situazione sul mercato del lavoro in generale (RtiD

II-2006 pag. 690 consid. 5a con riferimenti).

b) Nella

fattispecie l'appellante è inattivo professionalmente da almeno un decennio, ma

ciò non significa che l'unica attività a lui imputabile sia quella di commerciante

– a titolo accessorio – d'olio d'oliva (con un reddito di circa fr. 2000.–

annui). Egli ha una formazione di assistente d'albergo (interrogatorio formale

del 10 novembre 2008, risposta n. 1) e il mercato del lavoro in quel comparto, pur

soggetto a flessioni stagionali, non può dirsi saturo. Il convenuto obietta di

non avere “più l'età per fare il cameriere”, ma il settore alberghiero non riserva

solo mansioni di cameriere. Per di più, egli nemmeno risulta avere condotto con

metodo e impegno ricerche idonee a trovare una nuova attività. Al contrario: iscrittosi

all'Ufficio regionale di collocamento il 1° luglio 2008, egli ha dichiarato la

propria indisponibilità ad assumere una professione “causa obblighi di custodia

dei figli e assenza dal Ticino”, tant'è che nel novembre del 2008 l'Ufficio lo

ha tolto dai ruoli (lettera 14 novembre 2088 dell'URC nel fascicolo “richiami”).

Ciò posto, nulla induce a ritenere, per lo meno a un sommario esame, che

compiendo un accettabile sforzo l'interessato non possa trovare nel giro di

quattro mesi (come ha stimato il Pretore) un'attività suscettibile di

procurargli un guadagno di fr. 3800.– mensili, importo non contestato sul suo

ammontare.

c) Per

quel che riguarda la locazione, in linea di principio nel fabbisogno minimo di un

coniuge va inserito l'equivalente della pigione che questi dovrebbe sopportare

se vivesse da sé solo (RtiD I-2005 pag. 764 consid. 5 con rimandi, I-2006 pag.

667; Rep. 1995 pag. 142 in alto). Il maggior costo destinato alla locazione di vani supplementari per

accogliere le figlie durante l'esercizio del diritto di visita rientra nel

fabbisogno in denaro delle figlie stesse (RtiD II-2004 pag. 618 seg.). In concreto il

bilancio familiare non permette che il convenuto spenda per sé solo più di

fr. 1100.– mensili per l'alloggio. E aumentare il costo dell'alloggio nel

fabbisogno in denaro delle figlie servirebbe solo a creare ammanco nel bilancio

della famiglia, sicché l'operazione si risolverebbe in un mero esercizio teorico.

Anche su questo punto l'appello è destinato pertanto all'insuccesso.

9.

Gli

oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese),

ma le condizioni economiche in cui versa l'appellante inducono

a soprassedere, ogni operazione d'incasso risolvendosi in presumibili costi

infruttuosi per l'erario. Non si pone invece problema di ripetibili, l'appello

non essendo stato intimato all'istante per osservazioni. Quanto alla richiesta

di assistenza giudiziaria, essa non può entrare in linea di conto, poiché

all'appello difettava sin dall'inizio qualsiasi probabilità di esito favorevole

(art. 14 cpv. 1 lett. a Lag del 2002).

10.

Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente

sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il ricorso in materia civile è dato senza riguardo a questioni

pecuniarie (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF), controversa essendo in primo luogo la

custodia dei figli, vertenza manifestamente priva di valore litigioso.

Dispositivo

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313bis CPC

ticinese

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello è respinto

e la sentenza impugnata è confermata.

2. Non si

riscuotono tasse o spese né si assegnano

ripetibili.

3. La

richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.

4. Intimazione

a:

; .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30

000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è

disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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