11.2009.8
Approvazione del rapporto morale di un rappresentante provvisorio
30 settembre 2009Italiano15 min
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Numero d'incarto:
11.2009.8
Data decisione, Autorità:
30.09.2009, ICCA
Titolo:
Approvazione del rapporto morale di un rappresentante provvisorio
ESAME DELLE RELAZIONI E DEI CONTI
art. 386 cpv. 2 CC
art. 413 cpv. 2 CC
art. 423 cpv. 1 CC
art. 24 cpv. 1 RATEC
Incarto n.
11.2009.8
Lugano,
30 settembre
2009/sc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa n.
565.2002/R.106.2008 (rappresentanza provvisoria: approvazione di rendiconto) della Divisione degli interni, Sezione
degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone
AP 1
alla
Commissione tutoria regionale 11, Losone
riguardo all'approvazione del rapporto morale 2007
presentato dal rappresentante provvisorio
CO 2, ;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 3 agosto 2008 presentato da AP 1 contro la decisione emessa l'8
luglio 2008 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il 19 novembre 2002 la Commissione tutoria regionale 11 si è
rivolta all'Autorità di vigilanza sulle tutele perché interdicesse AP 1 (1967)
sulla base all'art. 370 CC (cattiva amministrazione). L'Autorità di vigilanza
ha commissionato il 16 dicembre 2002 al Servizio psico-sociale di Locarno una
perizia sullo stato di salute e sulle condizioni personali dell'interessata. Constatato
che la peritanda opponeva resistenza, con decisione del 26 agosto 2003 la
Commissione tutoria regionale 11 ha privato provvisoriamente AP 1 dell'esercizio
dei diritti civili, designandole in qualità di rappresentante CO 2,
dell'Ufficio del tutore ufficiale.
B. Il
rappresentante provvisorio ha sottoposto alla Commissione tutoria rapporti
morali e rendiconti finanziari annui, la cui approvazione è stata puntualmente
contestata da AP 1. Con decisione del 26 ottobre 2006, in particolare,
l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha parzialmente accolto un ricorso
dell'interessata, nel senso che ha stralciato dal rapporto morale 2005 del
rappresentante frasi in cui quest'ultimo paventava una “tendenza all'isolamento sociale e alla trascuratezza” della pupilla, rilasciando indicazioni
affrettate sul di lei stato di salute. Insoddisfatta del risultato, AP 1 aveva adito
questa Camera, che tuttavia aveva stralciato l'appello dai ruoli per mancato
versamento dell'anticipo (decreto inc. 11.2006.139 del 25 gennaio 2007).
C. AP 1
è insorta anche contro l'approvazione da parte della Commissione tutoria regionale
del rapporto morale 2006, ma il suo ricorso è stato respinto dall'Autorità di
vigilanza sulle tutele nella misura in cui era ricevibile con decisione dell'8
luglio 2008. Un appello introdotto da AP 1 a questa Camera è stato
dichiarato irricevibile con sentenza del 4 dicembre 2008 (inc. 11.2008.118). Identica sorte è toccata a un ricorso
in materia civile da lei presentato al Tribunale federale (sentenza
5A_17/2009 del 24 febbraio 2009).
D. Il
13 gennaio 2008 il rappresentante provvisorio ha
sottoposto alla Commissione tutoria il seguente rapporto morale 2007 su AP 1:
Soggiorno Abita da sola
nell'appartamento di via __________ ad __________.
Salute Non
sono in grado di dare informazioni sul suo stato di salute. Come risulta dai
rapporti del Servizio psico-sociale, la pupilla è affetta da un disturbo della
personalità di tipo paranoide: è persona sospettosa, che vive come ostile ogni
tentativo di contatto e rifiuta qualsiasi sostegno di tipo psicologico.
Conduzione
di vita Non sono in grado di dare informazioni sulla conduzione di
vita della pupilla; anche durante l'anno in esame ogni tentativo di contatto è
fallito.
Assistenza Rifiuta
ogni assistenza da parte di servizi medici ecc.
Finanze Attingendo
alla disponibilità finanziaria ricevuta dalla divisione ereditaria della
defunta madre, provvedo al pagamento dell'affitto, dei premi cassa malati, dei
contributi dell'AVS e al versamento alla pupilla di un settimanale di fr. 200.–
per il suo sostentamento (vedi rendiconto).
Durante
l'anno si è conclusa la divisione ereditaria e la cessione al padre della
quota-parte di proprietà dell'appartamento di __________ (__________).
Segnalo
che con lo Stato il debito per prestazioni assistenziali ammonta a fr. 76 288.80.
Obiettivi –
Proposte Incontro in CTR per definire, con il Servizio
psico-sociale, un eventuale piano d'intervento o la chiusura della misura
di rappresentanza (art. 386 CC).
Mercede
e spese A carico della sostanza della pupilla.
Firma Non
sono in grado di sottoporre in esame il rendiconto alla pupilla perché la
stessa rifiuta ogni contatto con il sottoscritto.
La Commissione
tutoria regionale ha approvato il rapporto con decisione del 12 agosto 2008.
E. Contro l'approvazione appena citata AP 1 ha ricorso il 24 agosto
2008 all'Autorità di vigilanza sulle tutele. Nelle sue
osservazioni del 10 settembre 2008 la Commissione tutoria regionale ha confermato
la propria decisione. CO 2 ha comunicato il 12 settembre 2008 di rinunciare a
osservazioni, limitandosi a ribadire il contenuto del rapporto. Statuendo il 3
dicembre 2008, l'Autorità di vigilanza ha respinto il ricorso nella misura in cui era ricevibile, ponendo
la tassa di giustizia (fr. 100.–) e le spese a carico
della ricorrente.
F. Il 30
dicembre 2008 AP 1 ha inoltrato a questa Camera un appello in cui chiede di
annullare la decisione presa dall'Autorità di vigilanza sulle tutele. Invitati
a esprimersi, la Commissione tutoria regionale e il rappresentante provvisorio
sono rimasti silenti.
Considerandi
in diritto: 1. Le decisioni emesse dall'Autorità di vigilanza sulle
tutele sono appellabili entro venti giorni dalla notifica (art. 48 della legge
sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2,
cui rinvia anche l'art. 39 LAC). La procedura è quella ordinaria degli art. 307
segg. CPC, con le particolarità dell'art. 424a CPC (RDAT II-2003 pag. 51
consid. 1). Nella fattispecie la decisione impugnata è stata spedita alla
ricorrente il 3 dicembre 2008. Inoltrato durante le ferie giudiziarie (art. 133
cpv. 1 lett. a CPC), l'appello in esame è dunque tempestivo.
2.
L'Autorità di vigilanza sulle tutele ha rammentato anzitutto che il
rappresentante provvisorio (art. 386 cpv. 2 CC) ha doveri di rendiconto identici
a quelli di un tutore (art. 413 cpv. 2 e 423 cpv. 1 CC). Ogni anno è tenuto
quindi a stendere un “rapporto
morale” che riassuma la situazione
personale del rappresentato e ad allestire un consuntivo finanziario (art. 24
cpv. 1 del regolamento in materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2.1). Ciò
posto, essa ha rilevato che secondo la ricorrente il rapporto morale del 13 gennaio
2008.
contiene “solo falsità”, in particolare per quanto riguarda il
suo stato di salute. Se non che – ha continuato l'Autorità di vigilanza –
nessuna prova sorregge le asserite falsità. Al contrario: la ricorrente stessa allegava
di voler addurre le prove unicamente “alle autorità penali competenti”. Né essa indicava
perché l'approvazione dei rendiconti, e in specie quella del rapporto morale,
andasse respinta. Nelle condizioni descritte risultava impossibile “esprimersi
in qualsivoglia maniera” sulle doglianze dell'interessata, onde la reiezione
del ricorso in quanto ricevibile.
3.
Nell'appello
AP 1 censura “il tentativo
illegale” di istituire una tutela
a suo carico, fondato su “dichiarazioni
diffamatorie” circa il suo stato di salute, critica la nomina di un rappresentante “inutile, precario e disastroso”, denuncia un
rapporto morale gravemente denigratorio e falso. Essa sostiene che mai la
Commissione tutoria regionale avrebbe dovuto approvare un rendiconto del genere,
che il rappresentante provvisorio “non ha assolutamente nessun motivo” di
avvicinarsi alla sua persona e ribadisce che le prove dei presunti reati
“saranno concesse solo alle autorità competenti titolari dei procedimenti
penali avviati”. Di conseguenza la decisione presa dall'Autorità di vigilanza
sarebbe “inaccettabile, immotivata e quindi nulla”, ciò che imporrebbe di
cassarla.
4.
L'appello è un rimedio giuridico eminentemente riformatorio, non
cassatorio. Di regola un appellante non può quindi limitarsi a chiedere – come
in concreto – l'annullamento della decisione impugnata, ma deve formulare le sue proprie conclusioni (art. 309 cpv. 2 lett. e
CPC; Cocchi/Trezzini, CPC
massimato e commentato, Lugano 2000, n. 13 ad art. 309). Il memoriale in
rassegna potrebbe essere dichiarato pertanto, già di primo acchito, inammissibile
(art. 309 cpv. 5 CPC). Dalla motivazione si evince nondimeno che in definitiva AP 1 chiede di modificare la decisione dell'Autorità
di vigilanza riformando la decisione presa dalla Commissione tutoria regionale,
nel senso di respingere l'approvazione del rapporto morale 2007 per avere, il
rappresentante, mentito sul suo stato di salute. Così interpretato, l'appello
può reputarsi proponibile.
5.
Nel
rapporto morale in questione il rappresentante provvisorio ha dichiarato – si è
visto – di non poter fornire alcun ragguaglio sullo
stato di salute di AP 1, la quale rifiuta ogni relazione con lui. Egli ha
soggiunto che, “come risulta
dai rapporti del Servizio psico-sociale, la pupilla è affetta da un disturbo
della personalità di tipo paranoide: è persona sospettosa, che vive come
ostile
ogni tentativo di contatto e rifiuta qualsiasi sostegno di tipo psicologico”. L'appellante si
duole di un rapporto morale “gravemente denigratorio e falso” nei suoi
confronti, ma non contesta che al rappresentante provvisorio manchi ogni informazione
sul di lei stato di salute, né contesta di respingere
ogni tentativo di avvicinamento da parte di CO 2, né tanto meno contesta essere sospettosa e di rifiutare qualsiasi
sostegno psicologico. Mal si comprende dunque perché a tale riguardo la
Commissione tutoria regionale non avrebbe dovuto approvare il rapporto morale. Su
questo punto l'appello manca già a un primo esame di consistenza.
6.
Più
delicata appare invece l'affermazione secondo cui AP 1 sarebbe “affetta da un disturbo della personalità di
tipo paranoide”. Il
rappresentante provvisorio allude genericamente
a “rapporti del
Servizio psico-sociale”, ma l'ultimo referto agli
atti
sullo stato di salute dell'appellante è una lettera risalente al
3.
maggio
2002.
in cui il Servizio psico-sociale di Locarno definiva l'interessata, rivolgendosi
alla Commissione tutoria regionale,
“una
persona lucida, costantemente arrabbiata con tutti, che vive in maniera
autistica senza contatti sociali. Non è tanto incapace di intendere, però
sicuramente è incapace di volere e di mettere in pratica le sue capacità. Fino
ad ora non ha migliorato, o solo per poco, il suo aspetto trascurato e i vicini
di casa lamentano tuttora cattivi odori provenienti dal suo appartamento”. In
tale lettera la dott. __________ ha finanche corretto una sua precedente
impressione, escludendo “un eventuale disturbo delirante” (lettera del 13
dicembre 2001 alla Commissione tutoria regionale). Anzi, essa ha precisato:
Resto sempre del parere che dal punto di
vista prettamente psichiatrico non ci sia un'indicazione per un ricovero coatto
per pericolosità per sé o per agli altri. Ci sarà però sempre la possibilità di
una privazione della libertà a scopo d'assistenza per un grave stato
d'abbandono. Anche per quello che riguarda la tutela, non sono così convinta
che in una perizia si possa attestare una malattia psichiatrica grave al punto
da poter parlare di un'incapacità di intendere e volere in maniera duratura
(secondo l'art. 369 CC). La vostra Commissione potrebbe eventualmente prendere
in considerazione la nomina di un tutore secondo l'art. 370 CC per “cattiva
amministrazione”.
Su quali
altri rapporti del Servizio psico-sociale si sia fondato il rappresentante
provvisorio per asserire che AP 1 è “affetta da un disturbo della personalità di tipo paranoide” non è dato di sapere. Chiamati a esprimersi sull'appello, del
resto, CO 2 e la Commissione tutoria regionale sono rimasti
silenti.
Si aggiunga che la richiesta di interdizione presentata il 19 novembre
2002.
dalla Commissione tutoria regionale all'Autorità di vigilanza poggiava
sull'art. 370 CC, non sull'art. 369 CC. Certo, nel referto commissionato il 16
dicembre 2002 al Servizio psico-sociale di Locarno l'Autorità di vigilanza ha posto domande
anche sullo stato di salute dell'interessata, ma il Servizio psico-sociale non è mai riuscito a esperire la perizia. Quanto
alla decisione del 26 agosto 2003 con cui la Commissione tutoria regionale ha
privato provvisoriamente AP 1 dell'esercizio dei diritti civili, designandole
in qualità di rappresentante CO 2, essa evocava “la necessità di inoltrare una domanda AI, come pure di sbrigare
altre pratiche amministrative, con particolare riferimento alla pratica di cui
alla successione della madre”.
A malattie psichiatriche, disturbi psichici o debolezze di mente la decisione
neppure alludeva.
Ne segue
che la frase “come risulta dai
rapporti del Servizio psico-sociale, la pupilla è affetta da un disturbo della
personalità di tipo paranoide” figurante nel rapporto
morale 2007 non andava approvata. Tanto meno ove si consideri che nella sua decisione
del 26 ottobre 2006 relativa al rapporto morale 2005 l'Autorità di vigilanza
già aveva invitato il rappresentante provvisorio, proprio per quanto riguardava
lo stato di salute della pupilla, ad “astenersi da riferire cose di cui non è
sicuro” (consid. 3). Al riguardo la Commissione tutoria regionale doveva dunque
mantenersi vigile. Su questo punto l'appello merita di essere accolto, con riforma
in tal senso della decisione presa dall'Autorità di vigilanza sulle tutele.
7.
In
una sentenza del 18 novembre 2006 vertente sul consenso dato dalla Commissione
tutoria regionale alla divisione dell'eredità fu __________ (1938-2003), madre
dell'appellante, questa Camera aveva espresso preoccupazione per il fatto che l'Autorità di vigilanza sulle tutele non fosse ancora riuscita, dopo
quattro anni, a far eseguire una perizia sulle condizioni di AP 1 (sempre che
intendesse persistere sulla causa del disturbo psichico, la Commissione tutoria
regionale invocando a sostegno della propria richiesta la cattiva
amministrazione), né si fosse decisa a statuire sull'interdizione. Da allora
nulla è mutato: l'Autorità di vigilanza seguita a indugiare e AP 1 continua a essere
provvista, dall'agosto del 2003, di un semplice rappresentante provvisorio. Ciò
offende le finalità meramente temporanee dell'art. 386 cpv. 2 CC. Un'autorità
di vigilanza non può semplicemente rassegnarsi di fronte a un tutelando che opponga
resistenza all'esecuzione di una perizia (come questa Camera aveva già
ricordato nella sentenza del 18 novembre 2006), né deve tergiversare nel respingere
una richiesta di interdizione ove maturasse la persuasione che non sussistono i
requisiti del provvedimento. Deve assumere, tanto nell'uno quanto nell'altro
caso, le proprie responsabilità giurisdizionali.
8.
Gli
oneri del giudizio odierno seguirebbero la vicendevole soccombenza (art. 148
cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene causa vinta sull'annullamento dell'approvazione
relativa al rapporto morale 2007 del rappresentante provvisorio per quanto
riguarda il suo stato di salute, mentre esce sconfitta sul resto. Vista
l'affermazione rilasciata alla leggera sulle sue condizioni psichiche, si può
comprendere tuttavia ch'essa sia stata indotta a piatire, tanto più che l'Autorità
di vigilanza era già dovuta intervenire sul rapporto morale 2005 per ragioni
analoghe. Equitativamente si giustifica pertanto di rinunciare al prelievo di
tasse e spese, mentre la parziale soccombenza non giustifica – comunque sia –
l'assegnazione di ripetibili. L'esito del giudizio odierno impone altresì di riformare
nello stesso senso il dispositivo sulla tassa di giustizia e le spese emanato
dall'Autorità di vigilanza. Non è il caso invece di intervenire sulla tassa prelevata
dalla Commissione tutoria regionale a carico di AP 1 per l'approvazione del rapporto
morale e del rendiconto finanziario (fr. 200.–), la quale si sarebbe legittimata
quand'anche la Commissione tutoria regionale avesse radiato la nota frase dal
rapporto.
9.
Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza
sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l'approvazione
delle relazioni e dei conti del tutore può formare oggetto di ricorso in
materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 5 LTF). Trattandosi in
concreto della sola approvazione del rapporto morale, essa è impugnabile senza
riguardo a questioni di valore.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L'appello
è parzialmente accolto, nel senso che la decisione impugnata è così riformata:
1. Il ricorso è parzialmente accolto, nel
senso che l'approvazione del rapporto morale 2007 riguardante AP 1 disposta il
13 agosto 2008 dalla Commissione tutoria regionale 11 è annullata per quanto
riguarda la frase: “come risulta dai rapporti del Servizio psico-sociale, la
pupilla è affetta da un disturbo della personalità di tipo paranoide”. Per il
resto l'approvazione del rapporto morale è confermata è il ricorso è respinto nella
misura in cui è ricevibile.
2. Non
si riscuotono tasse né spese.
Per il
resto l'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.
II. Non
si riscuotono tasse o spese di appello né si assegnano ripetibili.
III. Intimazione
a:
–
;
–
;
–
, .
Comunicazione
alla Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli
art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo,
il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario
in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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