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Decisione

11.2009.8

Approvazione del rapporto morale di un rappresentante provvisorio

30 settembre 2009Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa n.

565.2002/R.106.2008 (rappresentanza provvisoria: approvazione di rendiconto) della Divisione degli interni, Sezione

degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone

AP 1

alla

Commissione tutoria regionale 11, Losone

riguardo all'approvazione del rapporto morale 2007

presentato dal rappresentante provvisorio

CO 2, ;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto

l'appello del 3 agosto 2008 presentato da AP 1 contro la decisione emessa l'8

luglio 2008 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. Il 19 novembre 2002 la Commissione tutoria regionale 11 si è

rivolta all'Autorità di vigilanza sulle tutele perché interdicesse AP 1 (1967)

sulla base all'art. 370 CC (cattiva amministrazione). L'Autorità di vigilanza

ha commissionato il 16 dicembre 2002 al Servizio psico-sociale di Locarno una

perizia sullo stato di salute e sulle condizioni personali dell'interessata. Constatato

che la peritanda oppo­neva resistenza, con decisione del 26 agosto 2003 la

Commissione tutoria regionale 11 ha privato provvisoriamente AP 1 del­l'esercizio

dei diritti civili, designandole in qualità di rappresentante CO 2,

dell'Ufficio del tutore ufficiale.

B. Il

rappresentante provvisorio ha sottoposto alla Commissione tutoria rapporti

morali e rendiconti finanziari annui, la cui approvazione è stata puntualmente

contestata da AP 1. Con decisione del 26 ottobre 2006, in particolare,

l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha parzialmente accolto un ricorso

dell'interessata, nel senso che ha stralciato dal rapporto morale 2005 del

rappresentante frasi in cui quest'ultimo paventava una “tendenza al­l'isolamento sociale e alla trascuratezza” della pupilla, rilasciando indicazioni

affrettate sul di lei stato di salute. Insoddisfatta del risultato, AP 1 aveva adito

questa Camera, che tuttavia aveva stralciato l'appello dai ruoli per mancato

versamento dell'anticipo (decreto inc. 11.2006.139 del 25 gen­naio 2007).

C. AP 1

è insorta anche contro l'approvazione da parte della Commissione tutoria regionale

del rapporto morale 2006, ma il suo ricorso è stato respinto dall'Autorità di

vigilanza sulle tutele nella misura in cui era ricevibile con decisione dell'8

luglio 2008. Un appello introdotto da AP 1 a questa Camera è stato

dichiarato irricevibile con sentenza del 4 dicembre 2008 (inc. 11.2008.118). Identica sorte è toccata a un ricorso

in materia civile da lei presentato al Tribunale federale (sentenza

5A_17/2009 del 24 febbraio 2009).

D. Il

13 gennaio 2008 il rappresentante provvisorio ha

sottoposto alla Commissione tutoria il seguente rapporto morale 2007 su AP 1:

Soggiorno Abita da sola

nell'appartamento di via __________ ad __________.

Salute Non

sono in grado di dare informazioni sul suo stato di salute. Come risulta dai

rapporti del Servizio psico-sociale, la pupilla è affetta da un disturbo della

personalità di tipo paranoide: è persona sospettosa, che vive come ostile ogni

tentativo di contatto e rifiuta qualsiasi sostegno di tipo psicologico.

Conduzione

di vita Non sono in grado di dare informazioni sulla conduzione di

vita della pupilla; anche durante l'anno in esame ogni tentativo di contatto è

fallito.

Assistenza Rifiuta

ogni assistenza da parte di servizi medici ecc.

Finanze Attingendo

alla disponibilità finanziaria ricevuta dalla divisione ereditaria della

defunta madre, provvedo al pagamento dell'affitto, dei premi cassa malati, dei

contributi dell'AVS e al versamento alla pupilla di un settimanale di fr. 200.–

per il suo sostentamento (vedi rendiconto).

Durante

l'anno si è conclusa la divisione ereditaria e la cessione al padre della

quota-parte di proprietà dell'appartamento di __________ (__________).

Segnalo

che con lo Stato il debito per prestazioni assistenziali ammonta a fr. 76 288.80.

Obiettivi –

Proposte Incontro in CTR per definire, con il Servizio

psico-sociale, un eventuale piano d'intervento o la chiusura della misura

di rappresentanza (art. 386 CC).

Mercede

e spese A carico della sostanza della pupilla.

Firma Non

sono in grado di sottoporre in esame il rendiconto alla pupilla perché la

stessa rifiuta ogni contatto con il sottoscritto.

La Commissione

tutoria regionale ha approvato il rapporto con decisione del 12 agosto 2008.

E. Contro l'approvazione appena citata AP 1 ha ricorso il 24 agosto

2008 all'Autorità di vigilanza sulle tutele. Nelle sue

osservazioni del 10 settembre 2008 la Commissione tutoria regionale ha confermato

la propria decisione. CO 2 ha comunicato il 12 settembre 2008 di rinunciare a

osservazioni, limitandosi a ribadire il contenuto del rapporto. Statuendo il 3

dicembre 2008, l'Autorità di vigilanza ha respinto il ricorso nella misura in cui era ricevibile, ponendo

la tassa di giustizia (fr. 100.–) e le spese a carico

della ricorrente.

F. Il 30

dicembre 2008 AP 1 ha inoltrato a questa Camera un appello in cui chiede di

annullare la decisione presa dall'Autorità di vigilanza sulle tutele. Invitati

a esprimersi, la Commissione tutoria regionale e il rappresentante provvisorio

sono rimasti silenti.

Considerandi

in diritto: 1. Le decisioni emesse dall'Autorità di vigilanza sulle

tutele sono appellabili entro venti giorni dalla notifica (art. 48 della legge

sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2,

cui rinvia anche l'art. 39 LAC). La procedura è quella ordinaria degli art. 307

segg. CPC, con le particolarità dell'art. 424a CPC (RDAT II-2003 pag. 51

consid. 1). Nella fattispecie la decisione impugnata è stata spedita alla

ricorrente il 3 dicembre 2008. Inoltrato durante le ferie giudiziarie (art. 133

cpv. 1 lett. a CPC), l'appello in esame è dunque tempestivo.

2.

L'Autorità di vigilanza sulle tutele ha rammentato anzitutto che il

rappresentante provvisorio (art. 386 cpv. 2 CC) ha doveri di rendiconto identici

a quelli di un tutore (art. 413 cpv. 2 e 423 cpv. 1 CC). Ogni anno è tenuto

quindi a stendere un “rapporto

morale” che riassuma la situazione

personale del rappresentato e ad allestire un consuntivo finanziario (art. 24

cpv. 1 del regolamento in materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2.1). Ciò

posto, essa ha rilevato che secondo la ricorrente il rapporto morale del 13 gennaio

2008.

contiene “solo falsità”, in particolare per quanto riguar­da il

suo stato di salute. Se non che – ha continuato l'Autorità di vigilanza –

nessuna prova sorregge le asserite falsità. Al contrario: la ricorrente stessa allegava

di voler addurre le prove unicamente “alle autorità penali competenti”. Né essa indicava

perché l'approvazione dei rendiconti, e in specie quella del rapporto morale,

andasse respinta. Nelle condizioni descritte risultava impossibile “esprimersi

in qualsivoglia maniera” sulle doglianze dell'interessata, onde la reiezione

del ricorso in quanto ricevibile.

3.

Nell'appello

AP 1 censura “il tentativo

illegale” di istituire una tutela

a suo carico, fondato su “dichiarazioni

diffamatorie” circa il suo stato di salute, critica la nomina di un rappresentante “inutile, precario e disastroso”, denuncia un

rapporto morale gravemente denigratorio e falso. Essa sostiene che mai la

Commissione tutoria regionale avrebbe dovuto approvare un rendiconto del genere,

che il rappresentante provvisorio “non ha assolutamente nessun motivo” di

avvicinarsi alla sua persona e ribadisce che le prove dei presunti reati

“saranno concesse solo alle autorità competenti titolari dei procedimenti

penali avviati”. Di conseguenza la decisione presa dall'Autorità di vigilanza

sarebbe “inaccettabile, immotivata e quindi nulla”, ciò che imporrebbe di

cassarla.

4.

L'appello è un rimedio giuridico eminentemente riformatorio, non

cassatorio. Di regola un appellante non può quindi limitarsi a chiedere – come

in concreto – l'annullamento della decisione impugnata, ma deve formulare le sue proprie conclusioni (art. 309 cpv. 2 lett. e

CPC; Cocchi/Trezzini, CPC

massimato e commentato, Lugano 2000, n. 13 ad art. 309). Il memoriale in

rassegna potrebbe essere dichiarato pertanto, già di primo acchito, inammissibile

(art. 309 cpv. 5 CPC). Dalla motivazione si evince nondimeno che in definitiva AP 1 chiede di modificare la decisione dell'Autorità

di vigilanza riformando la decisione presa dalla Commissione tutoria regionale,

nel senso di respingere l'approvazione del rapporto morale 2007 per avere, il

rappresentante, mentito sul suo stato di salute. Così interpretato, l'appello

può reputarsi proponibile.

5.

Nel

rapporto morale in questione il rappresentante provvisorio ha dichiarato – si è

visto – di non poter fornire alcun ragguaglio sullo

stato di salute di AP 1, la quale rifiuta ogni relazione con lui. Egli ha

soggiunto che, “come risulta

dai rapporti del Servizio psico-sociale, la pupilla è affetta da un disturbo

della personalità di tipo paranoide: è persona sospettosa, che vive come

ostile

ogni tentativo di contatto e rifiuta qualsiasi sostegno di tipo psicologico”. L'appellante si

duole di un rapporto morale “gravemente denigratorio e falso” nei suoi

confronti, ma non contesta che al rappresentante provvisorio manchi ogni informazione

sul di lei stato di salute, né contesta di respingere

ogni tentativo di avvicinamento da parte di CO 2, né tanto meno contesta essere sospettosa e di rifiutare qualsiasi

sostegno psicologico. Mal si comprende dunque perché a tale riguardo la

Commissione tutoria regionale non avrebbe dovuto approvare il rapporto morale. Su

questo punto l'appello manca già a un primo esame di consistenza.

6.

Più

delicata appare invece l'affermazione secondo cui AP 1 sarebbe “affetta da un disturbo della personalità di

tipo paranoide”. Il

rappresentante provvisorio allude genericamente

a “rapporti del

Servizio psico-socia­le”, ma l'ultimo referto agli

atti

sullo stato di salute dell'appellante è una lettera risalente al

3.

maggio

2002.

in cui il Servizio psico-sociale di Locarno definiva l'interessata, rivolgendosi

alla Commissione tutoria regionale,

“una

persona lucida, costantemente arrabbiata con tutti, che vive in maniera

autistica senza contatti sociali. Non è tanto incapace di intendere, però

sicuramente è incapace di volere e di mettere in pratica le sue capacità. Fino

ad ora non ha migliorato, o solo per poco, il suo aspetto trascurato e i vicini

di casa lamentano tuttora cattivi odori provenienti dal suo appartamento”. In

tale lettera la dott. __________ ha finanche corretto una sua precedente

impressione, escludendo “un eventuale disturbo delirante” (lettera del 13

dicembre 2001 alla Commissione tutoria regionale). Anzi, essa ha precisato:

Resto sempre del parere che dal punto di

vista prettamente psichiatrico non ci sia un'indicazione per un ricovero coatto

per pericolosità per sé o per agli altri. Ci sarà però sempre la possibilità di

una privazione della libertà a scopo d'assistenza per un grave stato

d'abbandono. Anche per quello che riguarda la tutela, non sono così convinta

che in una perizia si possa attestare una malattia psichiatrica grave al punto

da poter parlare di un'incapacità di intendere e volere in maniera duratura

(secondo l'art. 369 CC). La vostra Commissione potrebbe eventualmente prendere

in considerazione la nomina di un tutore secondo l'art. 370 CC per “cattiva

amministrazione”.

Su quali

altri rapporti del Servizio psico-sociale si sia fondato il rappresentante

provvisorio per asserire che AP 1 è “affetta da un disturbo della personalità di tipo paranoide” non è dato di sapere. Chiamati a esprimersi sull'appello, del

resto, CO 2 e la Commissione tutoria regionale sono rimasti

silenti.

Si aggiunga che la richiesta di interdizione presentata il 19 novembre

2002.

dalla Commissione tutoria regionale all'Autorità di vigilanza poggiava

sull'art. 370 CC, non sull'art. 369 CC. Certo, nel referto commissionato il 16

dicembre 2002 al Servizio psico-sociale di Locarno l'Autorità di vigilanza ha posto domande

anche sullo stato di salute dell'interessata, ma il Servizio psico-sociale non è mai riuscito a esperire la perizia. Quanto

alla decisione del 26 agosto 2003 con cui la Commissione tutoria regionale ha

privato provvisoriamente AP 1 del­l'esercizio dei diritti civili, designandole

in qualità di rappresentante CO 2, essa evocava “la necessità di inoltrare una domanda AI, come pure di sbrigare

altre pratiche amministrative, con particolare riferimento alla pratica di cui

alla successione della madre”.

A malattie psichiatriche, disturbi psichici o debolezze di mente la decisione

neppure alludeva.

Ne segue

che la frase “come risulta dai

rapporti del Servizio psico-sociale, la pupilla è affetta da un disturbo della

personalità di tipo paranoide” figurante nel rapporto

morale 2007 non andava approvata. Tanto meno ove si consideri che nella sua decisione

del 26 ottobre 2006 relativa al rapporto morale 2005 l'Autorità di vigilanza

già aveva invitato il rappresentante provvisorio, proprio per quanto riguardava

lo stato di salute della pupilla, ad “astenersi da riferire cose di cui non è

sicuro” (consid. 3). Al riguardo la Commissione tutoria regionale doveva dunque

mantenersi vigile. Su questo punto l'appello merita di essere accolto, con riforma

in tal senso della decisione presa dall'Autorità di vigilanza sulle tutele.

7.

In

una sentenza del 18 novembre 2006 vertente sul consenso dato dalla Commissione

tutoria regionale alla divisione dell'eredità fu __________ (1938-2003), madre

dell'appellante, questa Camera aveva espresso preoccupazione per il fatto che l'Autorità di vigilanza sulle tutele non fosse ancora riu­scita, dopo

quattro anni, a far eseguire una perizia sulle condizioni di AP 1 (sempre che

intendesse persistere sulla causa del disturbo psichico, la Commissione tutoria

regionale invocando a sostegno della propria richiesta la cattiva

amministrazione), né si fosse decisa a statuire sull'interdizione. Da allora

nulla è mutato: l'Autorità di vigilanza seguita a indugiare e AP 1 continua a essere

provvista, dall'agosto del 2003, di un semplice rappresentante provvisorio. Ciò

offende le finalità meramente temporanee dell'art. 386 cpv. 2 CC. Un'autorità

di vigilanza non può semplicemente rassegnarsi di fronte a un tutelando che opponga

resistenza all'esecuzione di una perizia (come questa Camera aveva già

ricordato nella sentenza del 18 novembre 2006), né deve tergiversare nel respingere

una richiesta di interdizione ove maturasse la persuasione che non sussistono i

requisiti del provvedimento. Deve assumere, tanto nell'uno quanto nell'altro

caso, le proprie responsabilità giurisdizionali.

8.

Gli

oneri del giudizio odierno seguirebbero la vicendevole soccombenza (art. 148

cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene causa vinta sull'annullamento dell'approvazione

relativa al rapporto morale 2007 del rappresentante provvisorio per quanto

riguarda il suo stato di salute, mentre esce sconfitta sul resto. Vista

l'affermazione rilasciata alla leggera sulle sue condizioni psichiche, si può

comprendere tuttavia ch'essa sia stata indotta a piatire, tanto più che l'Autorità

di vigilanza era già dovuta intervenire sul rapporto morale 2005 per ragioni

analoghe. Equitativamente si giustifica pertanto di rinunciare al prelievo di

tasse e spese, mentre la parziale soccombenza non giustifica – comunque sia –

l'assegnazione di ripetibili. L'esito del giudizio odierno impone altresì di riformare

nello stesso senso il dispositivo sulla tassa di giustizia e le spese emanato

dall'Autorità di vigilanza. Non è il caso invece di intervenire sulla tassa prelevata

dalla Commissione tutoria regionale a carico di AP 1 per l'approvazione del rapporto

morale e del rendiconto finanziario (fr. 200.–), la quale si sarebbe legittimata

quand'anche la Commissione tutoria regionale avesse radiato la nota frase dal

rapporto.

9.

Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza

sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l'approvazione

delle relazioni e dei conti del tutore può formare oggetto di ricorso in

materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 5 LTF). Trattandosi in

concreto della sola approvazione del rapporto morale, essa è impugnabile senza

riguardo a questioni di valore.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: I. L'appello

è parzialmente accolto, nel senso che la decisione impugnata è così riformata:

1. Il ricorso è parzialmente accolto, nel

senso che l'approvazione del rapporto morale 2007 riguardante AP 1 disposta il

13 agosto 2008 dalla Commissione tutoria regionale 11 è annullata per quanto

riguarda la frase: “come risulta dai rapporti del Servizio psico-sociale, la

pupilla è affetta da un disturbo della personalità di tipo paranoide”. Per il

resto l'approvazione del rapporto morale è confermata è il ricorso è respinto nella

misura in cui è ricevibile.

2. Non

si riscuotono tasse né spese.

Per il

resto l'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.

II. Non

si riscuotono tasse o spese di appello né si assegnano ripetibili.

III. Intimazione

a:

;

;

, .

Comunicazione

alla Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli

art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo,

il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario

in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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