11.2009.81
Stralcio dell'appello per transazione
20 luglio 2009Italiano5 min
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Numero d'incarto:
11.2009.81
Data decisione, Autorità:
20.07.2009, ICCA
Titolo:
Stralcio dell'appello per transazione
TRANSAZIONE
art. 352 cpv. 1 CPC-TI
art. 352 cpv. 2 CPC-TI
Incarti n.
11.2009.81
11.2009.82
Lugano
20 luglio
2009/sc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Epiney-Colombo
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa CN.2008.189
(pubblicazione di testamento) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud
promossa con istanza 16 dicembre 2008 dall'
avv. PA 1,
nella successione fu
__________ (1905-2008), già in ,
la quale ha istituito
suo erede
AO 1
(patrocinato
dall' PA 1 )
e sua esecutrice
testamentaria l'
AP 1 ,
come pure nella causa EF.2009.159 (effetti della devoluzione
ereditaria) della medesima Pretura promossa con istanza del 29 aprile 2009 dallo
stesso
AO
1,
(patrocinato
dall'avv. PA 1, )
per ottenere la
liquidazione d'ufficio dell'eredità medesima;
premesso
che __________ (1905), cittadina italiana, nubile e senza discendenti, è
deceduta a __________, suo ultimo domicilio, il 26 ottobre 2008;
ricordato
che con testamento olografo del 30 luglio 1998, integrato il 22 marzo
2000, __________ aveva – fra l'altro – istituito suo erede universale il nipote
AO 1 (1954), designando sua esecutrice testamentaria l'avv. AP 1;
rammentato che AO 1, dopo avere comunicato
il 10 aprile 2009 al Pretore della giurisdizione di
Mendrisio Sud la sua rinuncia all'eredità, ha dichiarato il 29 aprile 2009 al
Pretore medesimo di accettarla, salvo instare quello stesso giorno – sempre al
Pretore – per la liquidazione d'ufficio;
accertato
che con “decreto” del 5 maggio 2009 il Pretore, constata
l'accettazione dell'eredità, ha ordinato la relativa liquidazione, affidata
all'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Mendrisio (inc. EF.2009.159);
osservato
che con “ordinanza” di quello stesso giorno il Pretore ha
dichiarato priva d'oggetto un'istanza introdotta il 27 aprile 2009 dall'avv. AP
1 per ottenere il rilascio di un certificato di esecutore testamentario a suo
nome (inc. CN.2008.189);
considerato
che entrambe le decisioni del Pretore sono state impugnate da AP 1 con un unico
appello del 18 maggio 2008 nel quale l'interessata postula l'annullamento della
liquidazione d'ufficio (inc. 11.2009.81) e il rilascio del certificato richiesto
(inc. 11.2009.82);
preso
atto che nelle sue osservazioni del 15 giugno 2009 AO 1 conclude per il rigetto
dell'appello;
constatato
che con lettera del 13 luglio 2009 AO 1 comunica a questa Camera, anche a nome
dell'appellante, la stipulazione di un accordo e chiede – producendo un
esemplare della transazione – lo stralcio della causa dai ruoli;
appurato
che il giorno stesso l'avv. AP 1 ha
comunicato di avere rinunciato all'incarico di esecutrice testamentaria e di
desistere dalla richiesta del certificato di esecutrice testamentaria;
ritenuto che nel Cantone
Ticino la transazione, come l'acquiescenza o la desistenza, pone fine essa
medesima alla lite e “ha forza di giudicato” (art. 352 cpv. 1 CPC), nel senso
che si sostituisce per volontà delle parti – in appello – alla sentenza impugnata;
precisato che in materia
di oneri processuali e ripetibili il giudice non si scosta senza necessità da
quanto le parti medesime hanno liberamente stipulato nella transazione;
rilevato, ad ogni modo,
che in appello la tassa di giustizia va
adeguatamente ridotta, la
procedura terminando senza sentenza (art. 21 LTG per analogia);
in applicazione dell'art. 352 cpv. 2 CPC
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
decreta: I. Si prende atto della
seguente
TRANSAZIONE
1. L'avv. AP 1 ritira gli appelli inc.
11.2009.81.inc. 11.2009.82 presso la prima Camera civile del Tribunale di
appello, spese e tasse di giustizia a suo carico, compensate le ripetibili.
2 L'avv. AP 1 rinuncia
irrevocabilmente alla carica di esecutrice testamentaria, rispettivamente alla
richiesta di rilascio del certificato ereditario
nella successione relitta dalla defunta __________.
3. Il sig. AO 1, per il tramite del suo
rappresentante avv. PA 1, versa all'avv. AP 1, a saldo e stralcio di ogni
pretesa di quest'ultima nei suoi confronti, rispettivamente nei confronti della
successione relitta dalla defunta __________, l'importo di fr. 7500.–
(settemilacinquecento).
4. L'avv. AP 1 firma la presente
convenzione in segno di accordo, ricevuta e quietanza a saldo per detto
importo.
5. L'avv.
PA 1 è autorizzato dall'avv. AP 1 a chiedere lo stralcio degli appelli pendenti
presso il Tribunale d'appello, Lugano, alle condizioni indicate al punto 1.
In fede
Luogo e data:
__________, 13 luglio 2009
AO 1 PA
1
Considerandi
II. Gli appelli
sono stralciati dai ruoli per transazione.
III. Gli
oneri processuali, consistenti in:
a) tassa
di giustizia unica fr. 200.–
b) spese fr. 50.–
fr. 250.–
sono
posti a carico dell'appellante, compensate le ripetibili.
IV. Intimazione
a:
–
;
–
.
Comunicazione
a:
– Pretura
della giurisdizione di Mendrisio Sud;
– Ufficio
di esecuzione e fallimenti, Mendrisio.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza
carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF
entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF).
Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile
solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia
civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF
(art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art.
115.
LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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