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Decisione

11.2009.81

Stralcio dell'appello per transazione

20 luglio 2009Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Epiney-Colombo

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa CN.2008.189

(pubblicazione di testamento) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud

promossa con istanza 16 dicembre 2008 dall'

avv. PA 1,

nella successione fu

__________ (1905-2008), già in ,

la quale ha istituito

suo erede

AO 1

(patrocinato

dall' PA 1 )

e sua esecutrice

testamentaria l'

AP 1 ,

come pure nella causa EF.2009.159 (effetti della devoluzione

ereditaria) della medesima Pretura promossa con istanza del 29 aprile 2009 dallo

stesso

AO

1,

(patrocinato

dall'avv. PA 1, )

per ottenere la

liquidazione d'ufficio dell'eredità medesima;

premesso

che __________ (1905), cittadina italiana, nubile e senza discendenti, è

deceduta a __________, suo ultimo domicilio, il 26 ottobre 2008;

ricordato

che con testamento olografo del 30 luglio 1998, integrato il 22 marzo

2000, __________ aveva – fra l'altro – istituito suo erede universale il nipote

AO 1 (1954), designando sua esecutrice testamentaria l'avv. AP 1;

rammentato che AO 1, dopo avere comunicato

il 10 aprile 2009 al Pretore della giurisdizione di

Mendrisio Sud la sua rinuncia all'eredità, ha dichiarato il 29 aprile 2009 al

Pretore medesimo di accettarla, salvo instare quello stesso giorno – sempre al

Pretore – per la liquidazione d'ufficio;

accertato

che con “decreto” del 5 maggio 2009 il Pretore, constata

l'accettazione dell'eredità, ha ordinato la relativa liquidazione, affidata

all'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Mendrisio (inc. EF.2009.159);

osservato

che con “ordinanza” di quello stesso giorno il Pretore ha

dichiarato priva d'oggetto un'istanza introdotta il 27 aprile 2009 dall'avv. AP

1 per ottenere il rilascio di un certificato di esecutore testamentario a suo

nome (inc. CN.2008.189);

considerato

che entrambe le decisioni del Pretore sono state impugnate da AP 1 con un unico

appello del 18 maggio 2008 nel quale l'interessata postula l'annullamento della

liqui­dazione d'ufficio (inc. 11.2009.81) e il rilascio del certificato richiesto

(inc. 11.2009.82);

preso

atto che nelle sue osservazioni del 15 giugno 2009 AO 1 conclude per il rigetto

dell'appello;

constatato

che con lettera del 13 luglio 2009 AO 1 comunica a questa Camera, anche a nome

dell'appellante, la stipulazione di un accordo e chiede – producendo un

esemplare della transazione – lo stralcio della causa dai ruoli;

appurato

che il giorno stesso l'avv. AP 1 ha

comunicato di avere rinunciato all'incarico di esecutrice testamentaria e di

desistere dalla richiesta del certificato di esecutrice testamentaria;

ritenuto che nel Cantone

Ticino la transazione, come l'acquiescenza o la desistenza, pone fine essa

medesima alla lite e “ha forza di giudicato” (art. 352 cpv. 1 CPC), nel senso

che si sostituisce per volontà delle parti – in appello – alla sentenza impugnata;

precisato che in materia

di oneri processuali e ripetibili il giudice non si scosta senza necessità da

quanto le parti medesime hanno liberamente stipulato nella transazione;

rilevato, ad ogni modo,

che in appello la tassa di giustizia va

adeguatamente ridotta, la

procedura terminando senza sentenza (art. 21 LTG per analogia);

in applicazione dell'art. 352 cpv. 2 CPC

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

decreta: I. Si prende atto della

seguente

TRANSAZIONE

1. L'avv. AP 1 ritira gli appelli inc.

11.2009.81.inc. 11.2009.82 presso la prima Camera civile del Tribunale di

appello, spese e tasse di giustizia a suo carico, compensate le ripetibili.

2 L'avv. AP 1 rinuncia

irrevocabilmente alla carica di esecutrice testamentaria, rispettivamente alla

richiesta di rilascio del certificato ereditario

nella successione relitta dalla defunta __________.

3. Il sig. AO 1, per il tramite del suo

rappresentante avv. PA 1, versa all'avv. AP 1, a saldo e stralcio di ogni

pretesa di quest'ultima nei suoi confronti, rispettivamente nei confronti della

successione relitta dalla defunta __________, l'importo di fr. 7500.–

(settemilacinquecento).

4. L'avv. AP 1 firma la presente

convenzione in segno di accordo, ricevuta e quietanza a saldo per detto

importo.

5. L'avv.

PA 1 è autorizzato dall'avv. AP 1 a chiedere lo stralcio degli appelli pendenti

presso il Tribunale d'appello, Lugano, alle condizioni indicate al punto 1.

In fede

Luogo e data:

__________, 13 luglio 2009

AO 1 PA

1

Considerandi

II. Gli appelli

sono stralciati dai ruoli per transazione.

III. Gli

oneri processuali, consistenti in:

a) tassa

di giustizia unica fr. 200.–

b) spese fr. 50.–

fr. 250.–

sono

posti a carico dell'appellante, compensate le ripetibili.

IV. Intimazione

a:

;

.

Comunicazione

a:

– Pretura

della giurisdizione di Mendrisio Sud;

– Ufficio

di esecuzione e fallimenti, Mendrisio.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza

carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF

entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF).

Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile

solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre

è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia

civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF

(art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art.

115.

LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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