11.2009.84
Ipoteca legale degli artigiani e imprenditori: iscrizione definitiva
18 luglio 2011Italiano26 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2009.84
Data decisione, Autorità:
18.07.2011, ICCA
Ricorso:
TF,4A_567/2011, 3.10.2011
Titolo:
Ipoteca legale degli artigiani e imprenditori: iscrizione definitiva
IPOTECA LEGALE ARTIGIANI E IMPRENDITORI
MERCEDE
PRESCRIZIONE
art. 837 cpv. 1 cf. 3 CC
art. 128 cf. 3 CO
art. 373 CO
Incarto n.
11.2009.84
Lugano
18 luglio
2011/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Celio
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.2004.804
(iscrizione definitiva di ipoteca legale degli artigiani e imprenditori) della Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione del 3 dicembre 2004
dalla
AO 1
(patrocinata dall' PA 1 )
contro
AP 2 e AP
1
(patrocinati dall' PA 2 );
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 20 maggio 2009 presentato da AP 2 e AP 1 contro la sentenza
emessa il 29 aprile 2009 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Nel
2003 AP 2 e AP 1 hanno incaricato l'impresa generale __________, __________, di
ristrutturare una casa d'abitazione sulla particella n. 587 RFD di __________, loro
comproprietà in ragione di un mezzo ciascuno. La __________ ha subappaltato il
24 novembre 2003 le opere da capomastro e quelle in cemento armato per
fr. 289 558.– più IVA all'impresa di costruzioni AO 1 di __________. Questa
ha cominciato i lavori alla fine di novembre del 2003, salvo interromperli e abbandonare
il cantiere nell'agosto del 2004, chiedendo alla __________ il pagamento di fr. 183 797.60 a saldo
della mercede per quanto eseguito sino a quel momento, dedotti gli acconti
ricevuti di complessivi fr. 240 000.–.
B. Il 14
settembre 2004 la ditta AO 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione
3, postulando l'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori
per fr. 183 797.60 con interessi al 5% dal 25 agosto 2004 sulla particella n.
587 RFD di __________. Con decreto cautelare del 15 settembre 2004 il Pretore
ha ordinato l'iscrizione richiesta. Statuendo poi con sentenza dell'11 novembre
2004, egli ha confermato
l'iscrizione provvisoria e ha assegnato alla AO 1 un termine di
trenta giorni per promuovere la causa volta all'iscrizione definitiva
dell'ipoteca legale (inc. DI.2004.1089).
C. La ditta
AO 1 ha convenuto il 3 dicembre 2004 AP 2 e AP 1 davanti al medesimo Pretore,
chiedendo l'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori
per fr. 183 797.60 più interessi al 5% dal 25 agosto 2004. Nella loro risposta dell'8 marzo 2005 i convenuti hanno proposto
di respingere la petizione. L'attrice ha replicato il 25 aprile 2005,
mantenendo la richiesta. I convenuti hanno duplicato il 30 maggio 2005,
confermandosi nel loro punto di vista. L'udienza preliminare si è tenuta il 27
giugno 2005. Terminata l'istruttoria il 7 ottobre 2008, le parti hanno rinunciato
al dibattimento finale, limitandosi a memoriali scritti. Nel proprio, del 4 dicembre
2008, l'attrice ha ridotto l'importo dell'ipoteca legale a fr. 118 300.70 con
interessi al 5% dal 25 agosto 2004. Nel loro memoriale conclusivo del 27
febbraio 2009 i convenuti hanno postulato una volta ancora il rigetto della petizione.
D. Statuendo
con sentenza del 23 aprile 2009, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione,
nel senso che ha ordinato l'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale per fr.
74 282.– oltre interessi del 5% dal 25 agosto 2004. La tassa di
giustizia di fr. 5000.– e le spese, incluse quelle dell'iscrizione provvisoria,
sono state poste per tre quinti a carico dell'attrice e per il resto a carico
dei convenuti, cui l'attrice è stata tenuta a rifondere fr. 5000.– complessivi per
ripetibili ridotte.
E. Contro
la sentenza appena citata AP 2 e AP 1 sono insorti con un appello del 20 maggio
2009 a questa Camera per ottenere che la petizione sia respinta e il giudizio
del Pretore riformato di conseguenza. Nelle sue osservazioni del 26 giugno 2009
la ditta AO 1 conclude per la reiezione dell'appello. Il 12 novembre 2010
gli appellanti hanno introdotto una domanda processuale, facendo valere l'intervenuta
prescrizione della pretesa, chiedendo la sospensione della causa fino al
giudizio definitivo sull'eccezione e instando per l'assunzione di svariate
prove. Con osservazioni del 7 aprile 2011 la ditta AO 1 propone di respingere la
domanda processuale, ribadita dagli appellanti il 5 maggio 2011.
in diritto: 1. La
causa è stata trattata con la procedura ordinaria degli art. 165 segg. CPC ticinese.
A quest'ultimo soggiacevano tutte le decisioni comunicate dai Pretori entro il
31 dicembre 2010 (art. 405 cpv. 1 CPC). In concreto la sentenza impugnata è
stata intimata il 29 aprile 2009 ed è pervenuta ai convenuti il giorno successivo.
Introdotto entro venti giorni (art. 308 cpv. 1 CPC ticinese), il 20 maggio 2009, l'appello in esame è dunque tempestivo. Ricevibile è inoltre la domanda processuale introdotta
dagli appellanti il 12 novembre 2010, la facoltà concessa dall'art. 80 cpv. 2
CPC ticinese di sollevare la prescrizione compiuta in corso di causa valendo anche
in sede di appello (Anastasi, Il sistema
dei mezzi d'impugnazione del codice di procedura civile ticinese, Zurigo 1981,
pag. 90).
2. Gli
appellanti sostengono che in pendenza di appello il credito garantito
dall'ipoteca legale si è prescritto con la decorrenza del termine quinquennale
previsto dall'art. 128 n. 3 CO. A loro parere l'iscrizione provvisoria di
un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori, in quanto annotazione, non
impedisce la prescrizione del credito, come prevede invece l'art. 807 CC per i
crediti garantiti da pegni immobiliari iscritti in via definitiva. E siccome in
concreto l'ultimo atto interruttivo della prescrizione nei confronti del
debitore della mercede per i lavori eseguiti sul loro fondo – la __________ –
risale al 14 settembre 2004, quando l'attrice ha fatto notificare a
quest'ultima un precetto esecutivo per l'ammontare di fr. 173 847.80, la
pretesa in rassegna sarebbe prescritta.
a) AP
2 e AP 1 chiedono l'audizione del socio e gerente della __________, l'interrogatorio
formale dell'amministratore unico della ditta AO 1 e il richiamo di determinati
atti dall'Ufficio esecuzione di Lugano per dimostrare che dopo il
14 settembre 2004 non sono stati compiuti atti interruttivi della
prescrizione. L'attrice tuttavia non contesta tale circostanza (osservazioni del
7 aprile 2011, pag. 1 in basso). L'assunzione delle prove offerte risulta
quindi superflua.
b) Secondo l'art. 807 CC i crediti garantiti da un pegno immobiliare iscritto
non sono soggetti a prescrizione. Tale principio si
applica anche qualora il (terzo) proprietario del pegno non sia – come in
concreto – il debitore del credito (Trauffer
in: Basler Kommentar, ZGB II, 3ª edizione, n. 2 ad art. 807; Schumacher, Das Bauhandwerkerpfandrecht,
3ª edizione, pag. 586 n. 1592). Nella fattispecie l'ipoteca legale non è ancora iscritta in via definitiva nel
registro fondiario (art. 958 n. 3 CC). È unicamente annotata in via
provvisoria (art. 961 cpv. 1 n. 1 CC). Sapere se, come sostengono gli istanti, la
mera annotazione non renda il credito imprescrittibile può rimanere indeciso,
l'eccezione da loro sollevata dovendo in ogni modo essere respinta per i motivi
che seguono.
c) Nella
fattispecie non è contestato che l'ultimo atto interruttivo della prescrizione
risale al 14 settembre 2004. Ora, tutte le
azioni per cui il diritto civile federale non dispone diversamente si
prescrivono col decorso di dieci anni (art. 127 CO). L'art. 128 n. 3 CO
contempla un'eccezione nei confronti degli artigiani, i cui lavori sono
soggetti a una prescrizione di cinque anni. Proprio perché ha
carattere di eccezione, la norma dev'essere interpretata restrittivamente (DTF
132 III 61 consid. 6.1 con riferimenti; v. anche Däppen in: Basler Kommentar, OR I, 4ª edizione,
n. 8 ad art. 128; Gauch,
Der Werkvertag, 4ª edizione, pag. 358 n. 1288).
d) Secondo
la giurisprudenza, il lavoro di un artigiano si connota per la natura specifica
e per la ridotta entità della prestazione fornita. Si tratta di un'attività eseguita
con o senza attrezzature in cui l'elemento manuale prevale sulle componenti
intellettuali, organizzative e amministrative. L'art. 128 n. 3 CO si applica così
a lavori manuali tipici, tradizionali e compiuti in un ambito ristretto (sentenza
del Tribunale federale 4A_245/2010 del 12 ottobre 2010, consid. 2 con
riferimento in particolare a DTF 123 III 122 consid. 2a). Sono esclusi dalle
previsioni della norma lavori che comportino l'uso di grandi macchinari, così
come lavori che, per loro natura o dimensione, richiedano misure di
pianificazione e di coordinazione specifiche (DTF 132 III 62 consid. 6.3). La
costruzione di una casa, così come l'esecuzione di
importanti opere da capomastro, trascendono i limiti di un lavoro
d'artigiano (DTF 123 III 122 consid. 2a, 109 II 116 consid. 2; v. anche Rep.
1982 pag. 394).
e) In
concreto la pretesa garantita dall'ipoteca legale litigiosa si riferisce a
opere da capomastro per una mercede pattuita di fr. 289 558.– (doc. D). Oggetto del contratto era la ristrutturazione
e la trasformazione di una casa d'abitazione (fotografie doc. G). L'esecuzione
dell'appalto implicava misure organizzative sull'impiego di personale
e l'uso di macchinari e materiali, oltre a prestazioni d'ordine intellettuale
per l'esame dei piani e delle modifiche in corso d'opera (doc. C, doc. X e doc.
I; incarto richiamato dall'Ufficio tecnico del Comune di __________). In
circostanze siffatte il termine quinquennale previsto
dall'art. 128 n. 3 CO non può trovare applicazione. L'eccezione di
prescrizione sollevata dagli appellanti deve quindi essere respinta. Ciò
premesso, nulla osta all'esame dell'appello.
3. Controversa
è, in questa sede, la somma garantita dall'ipoteca legale, ossia l'estensione
della garanzia ipotecaria nel senso dell'art. 794d cpv. 1 CC. Come ha
spiegato il Pretore (sentenza impugnata, consid. 10), l'azione dell'art. 839
cpv. 3 CC è intesa ad accertare i presupposti per l'iscrizione dell'ipoteca e
l'importo da essa garantito. L'iscrizione ha effetti non sull'esistenza o l'ammontare
del credito, ma sulla realizzazione del pegno: l'imprenditore potrà far
togliere l'opposizione dell'escusso, in effetti, solo se sarà in possesso di un
titolo di rigetto – provvisorio o definitivo – non solo per quanto riguarda il
pegno, ma anche l'entità del credito (DTF 126 III 471 a metà con richiami di dottrina; RtiD I-2004 pag. 614 n. 130c; Steinauer,
Les droits réels, vol. III, 3ª edizione, pag. 287 n. 2888). Ciò non toglie che
il proprietario del fondo possa far valere tutte sue contestazioni sull'esistenza
o l'ammontare del credito già nell'ambito di tale azione (Schumacher,
op. cit., pag. 555 n. 1510; V. anche ZBJV 143/2007 pag. 293).
4. Il Pretore ha ricordato che, in assenza di un rapporto contrattuale
fra proprietario del fondo e appaltatore, determinante è l'accordo intervenuto fra
quest'ultimo e l'impresa generale, fermo restando che conteggi e bollettini firmati
da un dipendente dell'impresa generale non comportano riconoscimento di
debito. Ciò premesso, egli ha accertato sulla scorta delle risultanze peritali che
quanto ha fatturato l'attrice corrisponde al lavoro svolto, anche in relazione
ai lavori supplementari che giustificano una maggiorazione, per complessivi
fr. 320 130.35 (IVA inclusa). Il primo giudice ha rettificato nondimeno alcune
posizioni condivise dal perito (canalizzazioni, opere diverse, opere di
calcestruzzo e calcestruzzo armato), adottando il prezzo unitario stabilito nel
capitolato d'appalto, per una mercede complessiva di fr. 320 399.– (IVA inclusa).
Il Pretore ha poi ridotto tale mercede di fr. 6000.– per i difetti alla canna
fumaria e di fr. 117.– per consumo d'acqua potabile. Considerati gli
acconti versati di fr. 240 000.– complessivi, per finire il Pretore ha fissato la somma da
garantire mediante ipoteca legale in fr. 74 282.–, ordinando l'iscrizione
definitiva del pegno nel registro fondiario.
5. Gli appellanti sostengono che, oltre ai fr. 240 000.– già considerati
dal Pretore a titolo di anticipo, occorra tenere conto di un ulteriore versamento
di fr. 30 000.–. Essi rilevano che tale cifra risulta da un estratto conto 31
dicembre 2003 di __________ (doc. O) e fanno valere che l'attrice ha rifiutato
di produrre quanto richiestole con la domanda di edizione.
a) Nel
caso in esame gli atti confermano, come l'attrice ha sempre riconosciuto nella
sua corrispondenza (doc. Q, S e U), il pagamento di quattro acconti per complessivi
fr. 240 000.–: fr. 30 000.– il 19 dicembre 2003 (doc. O), fr. 20 000.– il 6 febbraio
2004 (doc. P), fr. 110 000.– il 26 marzo 2004 (doc. R)
e fr. 80 000.– il 2 luglio 2004 (doc. T). Perché il bonifico di fr. 30 000.– del 19 dicembre
2003 (doc. O) debba essere considerato due volte non è dato di comprendere, né
gli appellanti spiegano. Che il versamento sia stato effettuato su un conto intestato
all'amministratore unico dell'impresa ancora non giustifica – con ogni evidenza
– un doppio conteggio.
b) Quanto
alla pretesa inadempienza dell'edizione, all'udienza preliminare i convenuti
avevano chiesto che l'attrice esibisse “tutta la documentazione” relativa al
cantiere, con riferimento – fra l'altro – ai pagamenti ricevuti (verbale del 27
giugno 2005, pag. 6). Il Pretore ha ammesso la prova (ordinanza del 2 settembre
2005) e l'attrice ha prodotto determinati documenti (rubricati nel fascicolo doc. II), ma i convenuti hanno lamentato il
6 maggio 2006 e il 23 ottobre 2007 l'incompletezza degli atti per quel che era della corrispondenza intercorsa con l'impresa generale. Il 30 novembre 2007 l'attrice ha prodotto ulteriore documentazione, poi versata nel fascicolo doc. III, affermando di non possedere
altro e producendo una dichiarazione in tal senso del proprio amministratore
unico (nel fascicolo “diversi”). I convenuti non hanno preteso che quella dichiarazione
fosse inveritiera. Non possono invocare pertanto l'art. 210 CPC ticinese, che sanzionava
l'inadempienza dell'obbligo di edizione con la presunzione della verità del fatto
che si trattava di provare. Tanto meno ove si consideri che solo nel memoriale
conclusivo essi avevano asserito il pagamento di acconti per un importo
superiore a quello ammesso dall'attrice.
6. Sostengono gli appellanti che l'attrice non ha dimostrato di essere soggetta
all'imposta sul valore aggiunto, di modo che un'eventuale mercede va calcolata
senza tenere conto di tale imposta. Ora, non fa dubbio che il contratto di
appalto concluso tra la __________ e la ditta AO 1 prevedeva una mercede di fr. 289 558.– “IVA esclusa”
(doc. III-1, corrispondente al doc. D e al doc. 4). Le condizioni cui è
soggetto all'imposta sul valore aggiunto chi svolge un'attività indipendente in
Svizzera figurano nondimeno all'art. 10 segg. LIVA (RS 641.20). E che l'attrice
abbia registrato nel 2004 una cifra d'affari superiore alla soglia di assoggettamento
(fr. 75 000.–) emerge dagli atti, ove appena si considerino gli acconti
ricevuti in quell'anno per il cantiere degli appellanti (doc. P, R e T). Infine
è fuori discussione che la garanzia dell'ipoteca legale degli artigiani e degli
imprenditori comprenda anche l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto (Schumacher, op. cit., pag. 158 n. 467).
7. Gli appellanti si dolgono altresì che gli importi accertati dal perito
giudiziario non tengano conto dello sconto del 15.6% concesso dall'attrice all'impresa
generale al momento di stipulare il contratto d'appalto. Secondo il Pretore i
convenuti non hanno dimostrato l'esistenza di un accordo su un eventuale sconto,
“inteso quale deduzione, calcolata in percento dell'importo finale, concessa
dall'appaltatore in caso di pagamento immediato o a breve termine della
fattura”. L'attrice afferma, da parte sua, di avere già calcolato nelle proprie
liquidazioni la mercede pattuita al momento della delibera e non quella
dell'offerta, sicché i convenuti pretendono di applicare due volte la stessa
riduzione.
a) Esistono
due tipi di sconti contrattuali: lo “sconto” vero e proprio (Skonto, escompte),
il quale consiste in una riduzione percentuale della retribuzione che
l'appaltatore concede al committente per incentivarlo a un rapido pagamento
della mercede, e il cosiddetto “ribasso” (Rabatt, rabais), che è una
semplice riduzione della mercede non connessa a un pagamento immediato o a breve termine della mercede (Gauch, op. cit., pag. 342 n. 1233 e pag. 345 n. 1244). Il mancato pagamento nel termine pattuito fa
perdere al committente il diritto allo sconto (Gauch, op. cit., pag.
343 n. 1237; DTF 118 II 64), ma non quello al ribasso (Rep. 1998 pag. 246). Dimostrare l'esistenza di una convenzione in cui
sia previsto uno sconto o un ribasso incombe a chi intende valersi dell'uno o
dell'altro (Gauch, op. cit., pag. 342 n. 1233 seg.).
b) Il
Pretore ha ritenuto che in concreto fosse in discussione uno “sconto” (nel senso
sopra descritto), termine usato – invero con scarsa precisione – dagli stessi convenuti.
In realtà costoro intendono valersi di un vero e proprio “ribasso”, ossia di
una riduzione della mercede offerta rispetto a quella stipulata (risposta, pag.
4; duplica, pag. 3; memoriale conclusivo, pag. 4). Ciò premesso, nel proprio “capitolato
e modulo d'offerta” del 22 settembre 2003 l'impresa aveva indicato una mercede complessiva di fr. 382 035.–, senza considerare un eventuale “sconto” del 5% “da
concordare” e l'IVA (doc. III-1, 4° foglio, corrispondente al doc. C, 1° foglio
e al doc. 4, 5° foglio). La mercede pattuita nel contratto di appalto del 24 novembre
2003 ammonta invece a fr. 289 558.–, senza l'IVA (doc. III-1, 1° foglio, corrispondente al doc. D,
1° foglio e al doc. 4, 2° foglio).
c) Come
sia stata calcolata la mercede di fr. 289 558.– non è dato di sapere. __________,
amministratore unico dell'attrice, ha dichiarato che la differenza tra
l'offerta e il contratto “è dovuta a quanto ci è stato deliberato e i lavori
che invece, pur avendo fatto l'offerta, non ci sono stati deliberati” (interrogatorio
formale del 7 ottobre 2008). In realtà se da un lato è vero che nel contratto
d'appalto le parti hanno escluso l'esecuzione dell'intonaco e gli aiuti agli
artigiani (doc. III-1, 1° foglio), nel modulo d'offerta i lavori
d'intonaco erano stati preventivati in fr. 38 944.–, onde la correzione
dell'offerta in complessivi fr. 343 091.– (doc. III-1, “riassunto” a pag. 42).
Certa è quindi una differenza di fr. 53 533.–, ma ciò non è
sufficiente per desumere l'esistenza di un accordo tra l'impresa generale e l'attrice,
né tanto meno per arguire che le due aziende abbiano pattuito tacitamente un ribasso
generale del 15.6% per tutte le opere appaltate, comprese quelle supplementari
e quelle eseguite a regia. Nel risultato il giudizio del Pretore sfugge dunque alla
critica.
8. Gli appellanti chiedono di tenere conto di una riduzione
di fr. 306.86 della posizione n. 6.1 del modulo d'offerta (canalizzazioni
e formazione di drenaggi) e di fr. 943.93 della posizione n. 120 (opere in
calcestruzzo e calcestruzzo armato), per fr. 1250.79 complessivi. In realtà il
Pretore ha già applicato tali correttivi agli importi stabiliti dal perito,
riducendo da fr. 1227.50 a fr. 920.64 la mercede per le canalizzazioni e formazioni
di drenaggi e da fr. 1546.45 a fr. 512.52 quella per le opere di
calcestruzzo e calcestruzzo armato (sentenza impugnata, consid. 13.2 e 13.4). Gli
interessati non asseriscono che egli sia incorso in errori di calcolo. Al proposito
l'appello cade pertanto nel vuoto.
9. Stando
agli appellanti occorre ridurre la mercede litigiosa di altri fr. 81 805.50 riguardanti
lavori di scavo, demolizioni e riempimenti (riconosciuti dal Pretore per
fr. 108 991.85), tali interventi essendo
stati eseguiti in subappalto dalla ditta __________. Il Pretore ha
rilevato che l'intervento di terzi è stato chiesto dalla ditta medesima, che ne
ha assunto i costi (sentenza impugnata, consid. 12 in fine). Ora__________, amministratore unico dell'attrice, ha dichiarato che i lavori di demolizione
e scavo sono stati eseguiti dall'attrice medesima, la quale ha “chiamato una
ditta per l'aiuto” (interrogatorio formale del 7 ottobre 2008, verbali pag. 2
risposta n. 3), e __________, a quel tempo dipendente dell'impresa generale, che
le “opere di scavo a macchina” sono stati svolte “da terzi, un signore tedesco”
(deposizione per rogatoria del 26 settembre 2007, 3° foglio in basso,
risposta n. 11). Se ne deduce che i lavori di scavo sono stati, almeno in
parte, subappaltati a terzi. Tutto si ignora però sul valore delle opere che sono
state effettivamente eseguite grazie all'“aiuto” di terzi. Comunque sia, il
diritto all'ipoteca legale del subappaltatore sussiste parallelamente a quello
dell'imprenditore che gli ha affidato i
lavori (Steinauer, op. cit., vol.
III, pag. 271 n. 2869; Schumacher,
op. cit., pag. 308 n. 902). Ciò vale anche in caso di subappalti a catena
(Schumacher, op. cit., pag. 308
n. 901). L'argomento non giova perciò agli appellanti.
10. Ribadiscono gli appellanti che la demolizione del
tetto (fr. 2535.65) e l'esecuzione dei “betoncini” (fr. 5270.50)
sono state anch'esse eseguite da terzi, sicché l'attrice non può chiedere la
garanzia dell'ipotecale legale. L'assunto non può essere condiviso. Sentito per
rogatoria, __________ ha dichiarato invero che al momento in cui l'attrice ha
abbandonato il cantiere mancavano ancora il sottofondo dei pavimenti (su cui posare
le piastrelle) e che la demolizione del vecchio tetto era stata eseguita dall'impresa
generale (deposizione del 26 settembre 2007, 3° foglio verso l'alto, risposta
n. 7 e retro del 3° foglio, risposta n. 15). __________, capocantiere dell'impresa
stessa, ha confermato tuttavia di avere allestito i “rapportini” di lavoro di
cui al doc. Y (deposizione del 12 febbraio 2007, pag. 2 da metà) e in quei
documenti figura che il 12, 15 e il 17 dicembre 2003 operai della ditta attrice
hanno lavorato alla demolizione del tetto, mentre più oltre risultano “betoncini
pavimenti” eseguiti il 7 e 8 luglio 2004 (doc. Y, 1° e 17° foglio).
Il perito
ha accertato dipoi che per lo “smontaggio tetto” quanto ha calcolato l'impresa
corrisponde ai rilievi, che per le opere di “betoncino + rete” i tempi risultano
dai rapporti di lavoro e il materiale da due bollettini a regia (referto, pag.
12 n. 2.3.3, pag. 22 n. 5.2 con riferimento al doc. N, bollettini n. 2116 e n.
2117). Secondo l'attrice tali bollettini sarebbero stati firmati anche da __________
per l'impresa generale (petizione, pag. 4), il quale ha affermato, seppure genericamente,
di avere “firmato qualche bollettino per ore in economia (a regia)” (deposizione
del 26 settembre 2007, 3° foglio a metà, risposta n. 8). Ne segue che le dichiarazioni
di __________ invocate dagli appellanti sono smentite dai rapporti e dai
bollettini di lavoro agli atti, la cui correttezza è stata confermata in
occasione dell'audizione del capocantiere che li ha redatti. La demolizione del
tetto e la posa dei “betoncini” considerati dal perito constano dunque essere
stati eseguiti dalla ditta attrice.
11. Per gli
appellanti non si giustificano i supplementi di fr. 5304.25, fr. 5600.– e
fr. 5000.– riconosciuti dal Pretore per lo sgombero e la messa in discarica di
materiale, tali prestazioni essendo incluse nei prezzi unitari stabiliti
secondo il contratto di appalto. Soggiungono che in realtà il materiale non è nemmeno
stato portato in discarica. Secondo il Pretore invece le modifiche in corso
d'opera hanno giustificato, come ha rilevato il perito, lavori aggiuntivi
rispetto a quanto pattuito inizialmente, in particolare di scavo, mentre i
testimoni hanno confermato che il materiale è stato effettivamente trasportato
presso la ditta attrice (sentenza impugnata, consid. 12).
Accanto
alla posizione n. 2.1 del “capitolato e modulo d'offerta” annesso al contratto
di appalto (“opere di scavo, demolizioni e riempimenti”) figura la frase
manoscritta: “Deposito materiale cantiere senza sgombero” con barrata la locuzione
“sgombero e trasporto alla discarica” (doc. III-1, pag. 19 del modulo). Contrariamente
a quanto pretendono i convenuti, pertanto, non risulta che lo sgombero e la
messa in discarica fossero inclusi nelle
opere pattuite
nel contratto di appalto. __________, incaricato dai convenuti di seguire il
cantiere, ha dichiarato che a causa delle modifiche richieste dai convenuti
medesimi durante la costruzione si sono resi necessari “maggiori quantitativi e
un aumento di scavo” (deposizione del 20 novembre 2006: verbali, pag. 3 in alto), ciò che gli appellanti non contestano. Il perito ha accertato così l'importo di fr.
5304.25 relativo al materiale della demolizione dei corpi di fabbrica nord ed est
(referto, pag. 12 in basso), valutando in fr. 5600.– (sgombero) e in fr. 5000.–
(messa in discarica) la mercede per il materiale di scavo in esubero (referto,
pag. 15 a metà). L'ammontare delle mercedi, di per sé, non è contestato.
Quanto
all'esecuzione dei lavori di sgombero, secondo il perito la documentazione
fotografica rende verosimile che una buona parte del materiale di scavo è stata
trasferita altrove (referto, pag. 15 con riferimento al doc. D). Lavori di
sgombero risultano altresì dai rapporti di lavoro giornalieri (doc. Y, 1°
foglio e a tergo). Anche __________ e __________, dipendenti dell'attrice, hanno
confermato che il materiale di scavo è stato trasportato in una discarica della
ditta (deposizioni del 12 febbraio 2007: verbali, pag. 2 in basso e pag. 5 verso l'alto). Che si tratti di una discarica dell'impresa e non di una discarica
pubblica poco importa, non risultando che le parti si siano intese su tale requisito.
Al proposito l'appello si rivela privo quindi di buon diritto.
12. Gli appellanti si dolgono, circa il volume delle opere di scavo, che
il Pretore non si sia attenuto a quanto stabilito nel contratto, ma abbia
ripreso la valutazione del perito, il quale se ne è scostato notevolmente. A loro
parere la mercede per le opere relative alla posizione n. 2.7 va ridotta a
fr. 7674.10, considerando
unicamente un volume di scavo di 190.37 m³ invece di 300 m³. Il Pretore ha accertato che, in corso d'opera, sono state apportate
modifiche al progetto originale, le quali secondo il perito hanno comportato –
in particolare – un maggior volume di scavo, ciò che ciò giustifica spese
supplementari rispetto al preventivo (sentenza impugnata, consid. 12. pag. 9). Con
tale motivazione gli interessati non si confrontano né tanto meno contestano
che, in corso d'opera, siano state commissionate modifiche, le quali hanno richiesto
un maggior volume di scavo. Né essi spiegano perché il Pretore avrebbe dovuto
attenersi ai quantitativi indicati dall'esperto da loro interpellato privatamente
(doc. 6) invece che ai volumi calcolati dal perito giudiziario. Insufficientemente
motivato, al riguardo l'appello riesce finanche irricevibile (art. 309 cpv. 2
lett. f e cpv. 5 CPC ticinese).
13. Infine gli appellanti fanno notare che l'istruttoria ha
accertato ritardi nell'esecuzione delle opere e che l'attrice ha abbandonato
senza giustificazione il cantiere prima di portare a termine i lavori previsti
dal contatto. A causa di tale comportamento essi affermano di avere dovuto commissionare
le opere mancanti a un'altra impresa, sopportando costi aggiuntivi, come
l'istallazione di un nuovo cantiere, il cui costo (a loro dire valutato dal
perito in fr. 11 000.–) va dedotto dall'importo della mercede scoperta. Il Pretore ha
appurato che, in effetti, nella fattispecie erano intervenuti ritardi sul
programma, ma che i convenuti non avevano dimostrato il danno causato dal
ritardo e dall'abbandono del cantiere da parte dell'attrice (sentenza
impugnata, consid. 14.5).
a) Dagli
atti risulta che secondo l'impresa generale __________ il cantiere era in
ritardo di circa due mesi sulla “tabella di marcia”, tant'è che l'attrice avrebbe
tentato di recuperare il ritardo (doc. 10). Anche __________, dipendente dell'impresa
generale, ha ricordato che “il programma di lavoro non è stato rispettato” (deposizione
del 26 settembre 2007, 2° foglio a tergo in basso, risposta n. 4). Agli atti figura
bensì un programma di lavoro, ma non è dato di sapere a chi appartengano le tre
sigle apposte sul medesimo (doc. 5). Certo è che il contratto di appalto poi
sottoscritto dalla ditta attrice non prevede termini di consegna (doc. III-1), come
ha rilevato il perito (referto, pag. 26, risposta n. 3). Né la lettera del
30 aprile 2004 contiene una formale messa in mora della ditta
appaltatrice. In circostanze del genere i convenuti non risultano avere dimostrato
che la ditta attrice si fosse impegnata a consegnare l'opera entro una
determinata scadenza e fosse in mora.
b) Quanto
all'abbandono del cantiere, l'attrice ha interrotto i lavori dopo avere fissato
all'impresa generale un ultimo termine fino al 10 agosto 2004 per pagare gli
acconti ancora scoperti di fr. 173 847.80 (doc. V). E il
contratto d'appalto prevedeva il versamento di acconti secondo l'avanzamento
dei lavori a scadenze mensili, entro il giorno 20 del mese successivo (doc.
III-1, 2° foglio). L'abbandono del cantiere da parte dell'attrice non può pertanto
dirsi ingiustificato. Sia come sia, contrariamente a quanto affermano gli
appellanti, il perito non ha stimato il costo supplementare per l'istallazione di
cantiere in fr. 11 000.–. Egli ha osservato che nella liquidazione dell'impresa incaricata
di terminare le opere l'importo di tale spesa non è leggibile (nella copia
prodotta è stato nascosto: doc. 18), precisando che tale spesa può se mai essere
valutata in proporzione rispetto al costo previsto nel contratto di appalto,
che era di fr. 11 000.– su una mercede complessiva di fr. 382 035.– (referto, pag. 27 in alto). Neppure gli appellanti indicano quale sarebbe, secondo loro, la spesa calcolata secondo
Fatti
i principi indicati dal perito. Ne discende che, privo di consistenza anche su
quest'ultimio punto, l'appello è destinato all'insuccesso.
14. Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148
cpv. 1 CPC ticinese). Gli appellanti rifonderanno alla controparte, che ha
Considerandi
formulato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, un'adeguata
indennità per ripetibili.
15.
Circa
i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv.
1.
lett. d LTF), il valore litigioso sotto il profilo dell'art. 74 cpv. 1 lett.
b LTF (fr. 74 282.–) supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini di un
eventuale ricorso in materia civile.
Dispositivo
Per questi motivi
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Gli oneri
processuali consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 2500.–
b) spese fr.
50.–
fr.
2550.–
sono
posti in solido a carico degli appellanti, che rifonderanno alla controparte,
sempre con vincolo di solidarietà, un'indennità di fr. 3000.– complessivi per ripetibili.
3. Intimazione
a:
–
;
–
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta
ad almeno 30
000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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