11.2009.85
Modifica del contributo alimentare per il figlio
3 giugno 2009Italiano13 min
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AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.2009.85
Data decisione, Autorità:
03.06.2009, ICCA
Ricorso:
TF,5A_464/2009, 11.03.2010
Titolo:
Modifica del contributo alimentare per il figlio
MANTENIMENTO DA PARTE DEI GENITORI
art. 286 cpv. 2 CC
Incarto n.
11.2009.85
Lugano,
3 giugno 2009/sc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa DI.2008.216 (modifica
di contributo alimentare) della Pretura del Distretto di Bellinzona
promossa con istanza del 31 luglio 2008 da
AP 1
(patrocinato dall'avv. , )
contro
AO 1
(rappresentato dalla madre , ,
e patrocinato dall'avv. PA 2 );
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 20 maggio 2009 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 7
maggio 2009 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
2. Se
dev'essere accolto il contestuale ricorso di AP 1 contro la decisione emanata
quello stesso giorno dal Pretore in materia di assistenza giudiziaria;
3. Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria in appello contenuta
nel memoriale di AP 1;
4. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il 2 febbraio 2001 __________ (1974) ha
dato alla luce un bambino, AO 1, che è stato
riconosciuto da AP 1 (1978). In un contratto di mantenimento firmato il
21 febbraio 2005 davanti alla Commissione tutoria regionale 14 AP 1 si è impegnato a versare per il figlio un contributo mensile indicizzato di fr. 700.–
dalla nascita fino al 6° compleanno, di fr. 800.– dal 6° al 12° compleanno e di
fr. 900.– dal 12° compleanno fino alla maggiore età o “fino alla conclusione di un periodo formativo adeguato”, assegni familiari non compresi. Il
contratto di mantenimento è stato approvato il 22 febbraio 2005 dalla
Commissione tutoria regionale.
B. Il contributo alimentare per AO 1 ha subìto una prima riduzione il
28 marzo 2007, quando in esito a un'azione di modifica promossa l'11 settembre
2006 da AP 1 il Pretore del Distretto di Bellinzona l'ha ricondotto a fr. 675.–
mensili dal 6° al 12° compleanno del figlio e a fr. 775.– dopo di allora,
assegni familiari non compresi (inc. DI.2006.258). Tale sentenza è passata in
giudicato.
C. AP 1
si è sposato il 26 ottobre 2007 con __________ (1977), dalla quale ha avuto un figlio, L__________, nato il 29 febbraio 2008. In forza di ciò l'8 maggio 2008 egli ha
instato per una nuova riduzione del contributo in favore di AO 1. Il processo
è terminato con il seguente accordo raggiunto il 10 giugno 2008 dinanzi al
Pretore:
1. Il padre verserà in favore di AO 1 un
contributo alimentare mensile di fr. 640.– dal 7° anno di età fino al
compimento del 12° anno di età e di fr. 740.– dal 13° anno di età fino alla
maggiore età o alla conclusione di una formazione appropriata.
2. Per
il resto gli accordi fra le parti rimangono invariati.
Preso
atto dell'accordo, il Pretore ha stralciato seduta stante la causa dai ruoli,
senza riscuotere tasse né spese e compensando le ripetibili (inc. DI.2008.124).
D. Alcune
settimane dopo, il 31 luglio 2008, AP 1 ha adito di
nuovo il Pretore, chiedendo di ridurre ulteriormente il contributo alimentare
per AO 1 a fr. 269.40 mensili, assegno familiare non incluso, dal 1° agosto
2008. Alla discussione del 17 settembre 2008, ripresa il 2 dicembre successivo,
il convenuto ha proposto di respingere l'azione. Chiusa l'istruttoria, nel suo
memoriale conclusivo del 5 maggio 2009 AP 1 ha confermato la postulata riduzione
del contributo alimentare fino a concorrenza di fr. 306.– mensili, assegno
familiare non compreso, sempre dal 1° agosto 2008. Nel proprio allegato di
quello stesso giorno AO 1 ha proposto una
volta ancora di rigettare l'istanza. Statuendo il 7 maggio 2008, il
Pretore ha respinto l'azione, senza prelevare tasse o spese e senza assegnare
ripetibili. La richiesta di assistenza giudiziaria formulata da AP 1 è stata anch'essa
respinta.
E. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto
il 20 maggio 2009 a questa Camera per ottenere che, conferitogli il
beneficio dell'assistenza giudiziaria in appello, il
contributo alimentare per AO 1 sia ridotto a fr. 306.– mensili, assegno
familiare non compreso. Contestualmente egli impugna il diniego dell'assistenza
giudiziaria in prima sede, sollecitandone la concessione in riforma del
giudizio pretorile. L'appello non è stato intimato alla controparte per osservazioni.
in diritto: I. Sull'appello
in materia di mantenimento
1. Il
Pretore ha accertato, nella fattispecie, che l'attore chiede la riduzione del contributo
alimentare per il figlio invocando la sopravvenuta cessazione dell'attività lucrativa
(al 50%) da parte della moglie, onde minori entrate coniugali per fr. 1700.–
mensili netti e una sensibile diminuzione della propria disponibilità finanziaria.
Se non che – ha continuato il Pretore – quando ha ottenuto l'ultima riduzione
del contributo alimentare per AO 1, oggetto dell'accordo raggiunto il 10 giugno
2008, l'attore non poteva
ignorare che a distanza di sette giorni, il 17 giugno 2008, sua
moglie avrebbe comunicato al datore di lavoro l'intenzione di non più riprendere
l'attività professionale il 30 giugno 2008, dopo il congedo di maternità (doc.
F). Rispetto al 10 giugno 2008 – egli ha concluso – la situazione di AP 1 non è
dunque cambiata e non giustifica una riduzione del contributo alimentare per il
figlio.
2. Nell'appello
l'attore non pretende che il 10 giugno 2008 gli fosse ignota l'intenzione della
moglie. Obietta che circostanze nuove, importanti e durature legittimano una
modifica del contributo alimentare per il figlio quand'anche siano prevedibili.
Che il 10 giugno 2008 egli potesse presumere l'imminente cessazione dell'attività
lucrativa da parte della moglie ancora non osterebbe quindi a una riduzione del
contributo alimentare per AO 1. L'appellante si diffonde poi in calcoli per
dimostrare che, essendo venuto meno dal 30 giugno 2008 il reddito da lavoro
della moglie, il suo margine disponibile per finanziare il mantenimento dei due
figli diminuisce in misura considerevole e giustifica una riduzione del contributo
alimentare per AO 1 a fr. 306.– mensili, assegni familiari non compresi.
3. Il
giudice può, “ad istanza di un
genitore o del figlio”,
modificare o togliere il contributo per un minorenne ove le circostanze considerate
al momento in cui il contributo è stato fissato “siano notevolmente mutate” (art. 286 cpv. 2 CC). Di massima poco importa che un contributo alimentare
sia stato fissato per sentenza o per contratto, salvo che in quest'ultimo caso
una modifica può risultare convenzionalmente esclusa (art. 287 cpv. 2 CC).
Decisivo è il raffronto tra le condizioni finanziarie in cui si trovavano i
genitori (e il figlio) al momento in cui il contributo
è stato stabilito – rispettivamente al momento in cui è stato modificato
l'ultima volta – e quelle in cui essi versano al momento in cui il giudice
statuisce sull'azione di modifica (casistica ed esempi in: Hegnauer, Berner Kommentar, edizione
1997, n. 68 segg. ad art. 286 CC con richiami). Per quel che è del cambiamento,
in particolare, esso deve apparire rilevante e duraturo (Wullschleger in: Schwenzer, FamKommentar
Scheidung, Berna 2005, n. 5 ad art. 286 CC con rinvii).
4. L'appellante
sostiene che una riduzione del contributo alimentare per il figlio si giustifica
quand'anche il cambiamento rilevante e duraturo fosse prevedibile al momento in
cui il contributo è stato fissato (o è stato modificato l'ultima volta), purché
di tale cambiamento non si sia ancora – come in concreto – tenuto conto nella definizione
dell'ammontare. L'opinione è in linea di principio pertinente, nel senso che un
genitore non perde il diritto di far valere intervenuti cambiamenti rilevanti e
duraturi ai fini della fissazione del contributo alimentare per il solo fatto
di non averli addotti subito. Perde invece – almeno di regola
– il diritto di ricuperare quanto ha pagato in esubero, giacché del suo ritardo
non è responsabile il figlio (identico precetto vale qualora si tratti di
modificare un assetto provvisionale in cause di separazione o divorzio: Rep.
1996 pag. 123 consid. 4; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2006.103 del 10 dicembre 2007, consid. 2a). Ciò premesso, anche la scelta di non
invocare – o di non invocare subito – sopravvenuti cambiamenti di situazione ha
Fatti
i suoi limiti, come si vedrà in appresso.
5. La citata
transazione conclusa davanti al Pretore il 10 giugno 2008 è un contratto
innominato in virtù del quale le parti hanno regolato mediante vicendevoli
concessioni l'incertezza legata alla sorte del contenzioso (Vogel/Spühler, Grundriss des Zivilprozessrechts,
8ª edizione, pag. 241 n. 52). Essa
equivale, in sostanza, a un nuovo contratto di mantenimento approvato dal giudice
(art. 287 cpv. 3 CC). L'attore ha ottenuto la riduzione del contributo
alimentare per essere divenuto padre una seconda volta, il 29 febbraio 2008, ciò
che gli impone nuovi oneri di mantenimento. Il figlio AO 1 vi si è accomodato.
Quanto l'attore non ha dichiarato, in realtà, è che nel lasso di poche
settimane egli
avrebbe fatto valere un'ulteriore causa di riduzione, ovvero la rinuncia
della moglie all'esercizio dell'attività lucrativa. Ed egli ha sottoscritto la
transazione con quella riserva mentale, mentre il rappresentante del figlio ha
firmato contando sul fatto che fino al sopraggiungere di altri imprevisti il contributo
alimentare tenesse conto di tutti i fattori di riduzione noti alle parti. Ora,
chi sigla
un'intesa
con riserva mentale non può valersi in seguito di tale restrizione (Gauch/Schluep/Schmid/Emmenegger,
Schweizerisches OR, Allgemeiner Teil, vol. I, 9ª edizione, pag. 176 n. 835 nota 217 con richiamo). A torto l'appellante
si crede dunque in diritto di far valere, ai fini della riduzione del
contributo alimentare, una circostanza sottaciuta nell'ambito dell'accordo
transattivo. La sentenza del Pretore resiste alla critica già per tale ragione.
6. Si volesse
anche essere di parere diverso, l'appello in esame sarebbe ugualmente destinato
all'insuccesso. Per giudicare la fondatezza di un'azione volta alla riduzione
di un contributo alimentare è decisivo, come si è spiegato, il raffronto tra le
condizioni finanziarie in cui si trovavano i genitori (e il figlio) al momento in cui il contributo è stato fissato – rispettivamente al momento
in cui è stato modificato l'ultima volta – e quelle in cui essi si trovano al
momento in cui il giudice statuisce (consid. 3). Il paragone non si esaurisce
tuttavia in termini aritmetici, ma implica anche un apprezzamento d'equità (da
ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2006.93 del 23 giugno 2008, consid. 4; cfr.
altresì DTF 134 III 337). Nell'appello l'attore non accenna confronto di sorta.
Al contrario: egli calcola il contributo alimentare per AO 1 come se la somma
andasse fissata ex novo, per la prima volta, quasi che l'accordo del 10
giugno 2008 non esistesse. Nella motivazione egli avrebbe dovuto illustrare, invece,
come si sia giunti alle cifre di fr. 640.– e di fr. 740.– mensili stipulate
nella transazione (circostanza di cui tutto si ignora, il verbale di udienza
limitandosi ad attestare l'avvenuta intesa) e, sulla scorta degli stessi
criteri, spiegare in che misura l'intervenuto cambiamento di situazione ne imporrebbe
la modifica (si veda un esempio concreto nella menzionata sentenza inc.
11.2006.93 del 23 giugno 2008, consid. 4). In tal modo sarebbe stato possibile anche
valutare il risultato sotto il profilo equitativo. Nel caso specifico gli atti
non consentono alcun paragone, nemmeno ove si volesse – per ipotesi – rimediare
d'ufficio alle mancanze dell'appello. Insufficientemente motivata,
l'impugnazione non avrebbe avuto di conseguenza alcuna possibilità di buon esito.
Considerandi
II. Sul
ricorso in materia di assistenza giudiziaria
7.
Contro
il rifiuto totale o parziale dell'assistenza giudiziaria il richiedente può
adire entro 15 giorni (art. 35 cpv. 4 Lag) “l'autorità di seconda istanza”, cioè
l'autorità gerarchicamente superiore (messaggio del Consiglio di Stato n. 5123,
del 22 maggio 2001, commento all'art. 35 in fine). Tempestivo, il ricorso in
esame è pertanto ricevibile.
8.
Il
Pretore non ha prelevato tasse o spese per l'emanazione della sentenza impugnata,
né ha assegnato ripetibili alla parte vittoriosa. Quanto alla richiesta di assistenza
giudiziaria avanzata da AP 1, egli l'ha respinta perché l'azione appariva priva
di buon diritto fin dall'inizio (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag). Nel ricorso l'interessato
contesta che la sua istanza mancasse di favorevoli prospettive, rifacendosi
alle argomentazioni esposte nell'appello. Come si è visto, tuttavia, l'appello risultava
a sua volta senza probabilità di successo, tanto da renderne superflua la
notifica alla controparte. L'apprezzamento del Pretore riesce dunque corretto e
merita tutela. Onde l'infondatezza del ricorso.
III. Sulle
spese, le ripetibili e l'assistenza giudiziaria in appello
9.
La
tassa di giustizia e le spese dell'appello seguirebbero la soccombenza dell'attore
(art. 148 cpv. 1 CPC). Date le presumibili ristrettezze finanziarie in cui egli
versa, tuttavia, si prescinde – a titolo eccezionale – dal riscuotere oneri
processuali, mentre non è il caso di attribuire ripetibili al convenuto, cui
l'appello non è stato intimato e non ha provocato costi. Non si prelevano tasse
o spese neppure per il ricorso in materia di assistenza giudiziaria, la
relativa procedura essendo gratuita, salvo ipotesi di temerarietà estranee alla
fattispecie (art. 4 cpv. 2 Lag).
IV. Sui mezzi
d'impugnazione a livello federale
10.
Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul
piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore
litigioso supera la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia
civile (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF), ove appena si consideri la postulata
riduzione del contributo alimentare nella sua entità (fr. 306.– mensili fino al
12° compleanno del figlio, fr. 436.– mensili dopo di allora). L'impugnabilità
del dispositivo sull'assistenza giudiziaria, di natura incidentale, segue
quella dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. L'appello
è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Il ricorso
in materia di assistenza giudiziaria è respinto e la decisione impugnata è
confermata.
3. Non si
riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
4. La
richiesta di assistenza giudiziaria in appello è respinta.
5. Intimazione:
–
;
–
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art.
72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile
è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il
valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata
dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è
dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).
La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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