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Decisione

11.2009.85

Modifica del contributo alimentare per il figlio

3 giugno 2009Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

i suoi limiti, come si vedrà in appresso.

5. La citata

transazione conclusa davanti al Pretore il 10 giugno 2008 è un contratto

innominato in virtù del quale le parti han­no regolato mediante vicendevoli

concessioni l'incertezza legata alla sorte del contenzioso (Vogel/Spühler, Grundriss des Zivilprozess­rechts,

8ª edizione, pag. 241 n. 52). Essa

equivale, in sostanza, a un nuovo contratto di mantenimento approvato dal giudice

(art. 287 cpv. 3 CC). L'attore ha ottenuto la riduzione del contributo

alimentare per essere divenuto padre una seconda volta, il 29 febbraio 2008, ciò

che gli impone nuovi oneri di mantenimento. Il figlio AO 1 vi si è accomodato.

Quanto l'attore non ha dichiarato, in realtà, è che nel lasso di poche

settimane egli

avrebbe fatto valere un'ulteriore causa di riduzione, ovvero la rinuncia

della moglie all'esercizio dell'attività lucrativa. Ed egli ha sottoscritto la

transazione con quella riserva mentale, mentre il rappresentante del figlio ha

firmato contando sul fatto che fino al sopraggiungere di altri imprevisti il contributo

ali­men­tare tenesse conto di tutti i fattori di riduzione noti alle parti. Ora,

chi sigla

un'intesa

con riserva mentale non può valersi in seguito di tale restrizione (Gauch/Schluep/Schmid/Emmenegger,

Schweizerisches OR, Allgemeiner Teil, vol. I, 9ª edizione, pag. 176 n. 835 nota 217 con richiamo). A torto l'appellante

si crede dunque in diritto di far valere, ai fini della riduzione del

contributo alimentare, una circostanza sottaciuta nell'ambito dell'accordo

transattivo. La sentenza del Pretore resiste alla critica già per tale ragione.

6. Si volesse

anche essere di parere diverso, l'appello in esame sarebbe ugualmente destinato

all'insuccesso. Per giudicare la fondatezza di un'azione volta alla riduzione

di un contributo alimentare è decisivo, come si è spiegato, il raffronto tra le

condizioni finanziarie in cui si trovavano i genitori (e il figlio) al momento in cui il contributo è stato fissato – rispettiva­mente al momento

in cui è stato modificato l'ultima volta – e quelle in cui essi si trovano al

momento in cui il giudice statuisce (consid. 3). Il paragone non si esaurisce

tuttavia in termini aritmetici, ma implica anche un apprezzamento d'equità (da

ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2006.93 del 23 giugno 2008, consid. 4; cfr.

altresì DTF 134 III 337). Nell'appello l'attore non accenna confronto di sorta.

Al contrario: egli calcola il contributo alimentare per AO 1 come se la somma

andasse fissata ex novo, per la prima volta, quasi che l'accordo del 10

giugno 2008 non esistesse. Nella motivazione egli avrebbe dovuto illustrare, invece,

come si sia giunti alle cifre di fr. 640.– e di fr. 740.– mensili stipulate

nella transazione (circostanza di cui tutto si ignora, il verbale di udienza

limitandosi ad attestare l'avvenuta intesa) e, sulla scorta degli stessi

criteri, spiegare in che misura l'intervenuto cambiamento di situazione ne imporrebbe

la modifica (si veda un esempio concreto nella menzionata sentenza inc.

11.2006.93 del 23 giugno 2008, consid. 4). In tal modo sarebbe stato possibile anche

valutare il risultato sotto il profilo equitativo. Nel caso specifico gli atti

non consentono alcun paragone, nemmeno ove si volesse – per ipotesi – rimediare

d'ufficio alle mancanze dell'appello. Insufficientemente motivata,

l'impugnazione non avrebbe avuto di conseguenza alcuna possibilità di buon esito.

Considerandi

II. Sul

ricorso in materia di assistenza giudiziaria

7.

Contro

il rifiuto totale o parziale dell'assistenza giudiziaria il richiedente può

adire entro 15 giorni (art. 35 cpv. 4 Lag) “l'autorità di seconda istanza”, cioè

l'autorità gerarchicamente superiore (messaggio del Consiglio di Stato n. 5123,

del 22 maggio 2001, commento all'art. 35 in fine). Tempestivo, il ricorso in

esa­me è pertanto ricevibile.

8.

Il

Pretore non ha prelevato tasse o spese per l'emanazione della sentenza impugnata,

né ha assegnato ripetibili alla parte vittoriosa. Quanto alla richiesta di assistenza

giudiziaria avanzata da AP 1, egli l'ha respinta perché l'azione appariva priva

di buon diritto fin dall'inizio (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag). Nel ricorso l'interessato

contesta che la sua istanza mancasse di favorevoli prospettive, rifacendosi

alle argomentazioni esposte nell'appello. Come si è visto, tuttavia, l'appello risultava

a sua volta senza probabilità di successo, tanto da renderne superflua la

notifica alla controparte. L'apprezzamento del Pretore riesce dunque corretto e

merita tutela. Onde l'infondatezza del ricorso.

III. Sulle

spese, le ripetibili e l'assistenza giudiziaria in appello

9.

La

tassa di giustizia e le spese dell'appello seguirebbero la soccombenza dell'attore

(art. 148 cpv. 1 CPC). Date le presumibili ristrettezze finanziarie in cui egli

versa, tuttavia, si prescinde – a titolo eccezionale – dal riscuotere oneri

processuali, mentre non è il caso di attribuire ripetibili al convenuto, cui

l'appello non è stato intimato e non ha provocato costi. Non si prelevano tasse

o spese neppure per il ricorso in materia di assistenza giudiziaria, la

relativa procedura essendo gratuita, salvo ipotesi di temerarietà estranee alla

fattispecie (art. 4 cpv. 2 Lag).

IV. Sui mezzi

d'impugnazione a livello federale

10.

Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul

piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore

litigioso supera la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia

civile (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF), ove appena si consideri la postulata

riduzione del contributo alimentare nella sua entità (fr. 306.– mensili fino al

12° compleanno del figlio, fr. 436.– mensili dopo di allora). L'impugnabilità

del dispositivo sull'assistenza giudiziaria, di natura incidentale, segue

quella dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313bis CPC,

pronuncia: 1. L'appello

è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Il ricorso

in materia di assistenza giudiziaria è respinto e la decisione impugnata è

confermata.

3. Non si

riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

4. La

richiesta di assistenza giudiziaria in appello è respinta.

5. Intimazione:

;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art.

72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile

è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il

valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata

dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è

dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).

La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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