11.2009.86
Azione possessoria per immissioni causate da un apiario
19 aprile 2012Italiano22 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2009.86
Data decisione, Autorità:
19.04.2012, ICCA
Titolo:
Azione possessoria per immissioni causate da un apiario
AZIONE POSSESSORIA
TURBATIVA DEL POSSESSO
VICINATO
art. 684 CC
art. 928 cpv. 1 CC
Incarto n.
11.2009.86
Lugano,
19 aprile
2012/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Celio
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nelle cause DI.2007.85 (provvedimenti cautelari) e DI.2007.115
(azione possessoria) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord
promosse con istanza del 6 settembre 2007 da
AO 2 e AO 1,
(patrocinati dall' PA 1 )
contro
AP 1
(patrocinata dall' PA 2 );
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 20 maggio 2009 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa l'11
maggio 2009 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AO
2 e AO 1 sono comproprietari, metà ciascuno, della particella n. 2336 RFD di __________
(1068 m²), che confina a ovest con la particella n. 1610 (1086 m²), proprietà di AP 1. Entrambi i fondi, situati in zona residenziale, sono edificati. Nell'aprile
del 2007 AP 1 ha collocato un'arnia sul tetto piano della sua autorimessa, a circa
8 m dal confine e a una ventina dallo stabile di AO 2 e AO 1. Costoro hanno sollecitato
l'11 aprile 2007 l'intervento dell'Ufficio tecnico comunale, che il 23 maggio
successivo ha ordinato a AP 1 e al marito __________ di rimuovere l'arnia entro
quindici giorni. Il 4 giugno 2007 __________ e AP 1 hanno scritto al Municipio
di __________, opponendosi all'ingiunzione. Non risulta che il Municipio abbia
reagito o abbia adottato altri provvedimenti.
B. Il
22 giugno 2007 AO 2 e AO 1 hanno adito il Pretore della giurisdizione di Mendrisio
Nord per ottenere che fosse ordinato in via cautelare a AP 1 – sotto comminatoria
dell'art. 292 CP – di allontanare immediatamente l'arnia (inc. DI.2007.85).
All'udienza dell'11 luglio 2007, indetta per la discussione, AP 1 ha proposto di respingere l'istanza. Nel corso dell'istruttoria cautelare, il 6 settembre 2007, AO
2 e AO 1 hanno promosso un'azione possessoria, chiedendo una volta ancora che il
Pretore ordinasse a AP 1 – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di rimuovere
l'arnia (inc. DI.2007.115). All'udienza del 2 ottobre 2007, destinata al
contraddittorio, la convenuta ha proposto di respingere l'azione. Le due
istruttorie (cautelare e possessoria) sono state dichiarate chiuse il 14
gennaio 2009.
C. Al
dibattimento finale del 20 febbraio 2009 AO 2 e AO 1 hanno ribadito la loro richiesta
intesa alla rimozione dell'arnia o, in subordine, alla posa di una siepe artificiale
o di un'analoga barriera alta 1–1.5 m e lunga almeno due o tre volte l'arnia sul
tetto dell'autorimessa “a una distanza di un metro dal lato est/ schiena
dell'arnia medesima”, conformemente a una proposta del perito giudiziario. AP 1 ha postulato una volta di più il rigetto dell'azione. Statuendo l'11 maggio 2009, il Pretore ha accolto
l'azione possessoria, nel senso che ha ordinato alla convenuta – sotto comminatoria
dell'art. 292 CP – di rimuovere l'arnia entro dieci giorni dal passaggio in
giudicato della decisione. La tassa di giustizia di fr. 1200.– e le spese sono
state poste a carico della convenuta, con obbligo
di rifondere agli istanti fr. 1800.– per ripetibili.
D. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 20
maggio 2009 nel quale chiede che l'azione possessoria sia respinta e il giudizio
del Pretore riformato di conseguenza. Nelle loro osservazioni del 17 giugno
2009 AO 2 e AO 1 sollecitano la reiezione dell'appello e la conferma della
decisione impugnata.
in diritto: 1. Le
azioni possessorie erano trattate, fino al 31 dicembre
2010, con la procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 361
segg. CPC ticinese, cui rinviava l'art. 374). La sentenza del Pretore era
appellabile nel termine di 10 giorni, senza riguardo al valore litigioso (da
ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2009.3 dell'8 novembre 2010 con rinvii). Tempestivo,
l'appello in esame è pertanto ricevibile.
2. Accertata
la tempestività del reclamo (art. 929 cpv. 1 CC) e dell'azione di manutenzione
(art. 929 cpv. 2 CC), il Pretore ha rilevato che a mente del perito giudiziario
la distanza fra l'arnia e l'abitazione degli istanti è sufficiente per
scongiurare pericoli, ma che secondo il testimone __________, anch'egli esperto
apicoltore, le api sono insetti imprevedibili. Tanto che – egli ha continuato –
la giurisprudenza annovera casi di persone punte da api innervosite da un
imminente temporale, senza dimenticare che, sempre per giurisprudenza, un'arnia
situata in una zona residenziale disturba e limita il soggiorno in giardini,
terrazze, balconi o parchi da gioco. Per il Pretore non si deve trascurare
nemmeno il dolore provocato dalle punture e il rischio di gravi reazioni alla
tossina contenuta nel veleno delle api, di modo che la presenza di sciami
costituisce una fonte di costante preoccupazione per i vicini. In simili
condizioni il primo giudice ha ritenuto che la posa dell'arnia sull'autorimessa
contigua al fondo degli istanti costituisca una turbativa del possesso.
Considerato inoltre che a parere del perito la posa di una barriera protettiva
non avrebbe reale incidenza sui rischi e che per la famiglia della convenuta l'attività
apistica è un mero passatempo, egli ha reputato giusto ordinare la rimozione
dell'arnia. Onde l'accoglimento dell'azione di manutenzione, ciò che ha reso senza
oggetto la procedura cautelare.
3. L'appellante contesta anzitutto la tempestività del reclamo (art.
929 cpv. 1 CC), sostenendo che gli istanti hanno indugiato nel reagire. Inoltre
essa contesta l'esistenza di una turbativa del possesso, ricordando di avere
posato una singola arnia “di piccole dimensioni” contenente un numero non
elevato di api e di averla sistemata a 3 m dal suolo, in modo da alzare la
linea di volo degli insetti. L'appellante fa valere altresì che la distanza di
20 m dall'abitazione degli istanti vanifica la pericolosità delle api “secondo
il principio di autodifesa”, api che volano notoriamente verso il sole, ossia
in direzione opposta allo stabile degli istanti. L'appellante sottolinea che
tale situazione è pienamente confermata nel referto peritale, dolendosi che il
Pretore se ne sia scostato sulla base di argomentazioni prive di riscontri concreti.
Infine la convenuta lamenta che il primo giudice abbia dichiarato il
procedimento cautelare privo d'oggetto, asserendo che in realtà l'istanza
andava respinta per difetto di urgenza e mancato rischio di notevole pregiudizio.
4. Dall'ultima
censura testé riassunta va subito sgombrato il campo. I procedimenti cautelari
decadono con il passaggio in giudicato della sentenza finale e nella fattispecie
non si riscontrano eccezioni a tale principio (per una rassegna: Vogel/Spühler, Grundriss des
Zivilprozessrechts, 8ª edizione, pag. 359 n. 223b). Un appello poi non avrebbe
esplicato effetto sospensivo (art. 370 cpv. 3 CPC ticinese), sicché mal si
comprende quale spazio sarebbe rimasto per un giudizio sull'assetto cautelare
di fronte all'immediata esecutività della sentenza emanata. A ragione dunque il
Pretore, statuendo sull'azione possessoria, ha definito
l'istanza cautelare senza
oggetto (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2003.161 del
26 gennaio 2005, consid. 9).
Quanto agli
oneri e alle ripetibili del procedimento cautelare divenuto privo d'oggetto, il
Pretore ha ritenuto che verosimilmente l'istanza non “avrebbe potuto avere un
esito diverso dall'azione di manutenzione” (sentenza impugnata, consid. 4),
ragione per cui ha addebitato gli oneri processuali e le ripetibili alla
convenuta. Simile motivazione non manca invero di lasciare perplessi, poiché l'emanazione di provvedimenti cautelari (art.
376 CPC ticinese) non soggiaceva solo alla parvenza di esito favorevole insita
nell'azione di merito (fumus boni iuris), ma anche – cumulativamente –
alla necessità di procedere con urgenza e alla verosimiglianza di un considerevole
pregiudizio (Rep. 1988 pag. 351 consid. 1 con richiamo), senza dimenticare che il
principio della proporzionalità imponeva di limitare la misura richiesta allo
stretto indispensabile, mantenendo un ragionevole rapporto tra il fine
perseguito e la restrizione decretata (Pelet,
Mesures provisionnelles: droit fédéral ou cantonal?, Losanna 1987, pag. 83
segg. con rinvii; Gloor,
Vorsorgliche Massnahmen im Spannungsfeld von Bundesrecht und kantonalem
Zivilprozessrecht, Zurigo 1982, pag. 112 segg.). Sta di fatto che nella
sentenza impugnata il Pretore non ha distinto gli oneri processuali e le ripetibili
del procedimento cautelare dagli oneri processuali e dalle ripetibili dell'azione
possessoria, ma sulle spese ha emesso un dispositivo unico. Nelle condizioni
descritte spettava all'appellante, che contesta tale dispositivo, cifrare la
quota di oneri processuali e ripetibili che – a suo parere – sarebbe dovuta
andare a carico degli istanti (cfr. RtiD I-2004 pag. 483 consid. 9). In difetto
di qualsiasi indicazione numerica l'appello si dimostra, già di primo acchito,
irricevibile e non può essere vagliato oltre.
5. Nell'appello
la convenuta insorge contro l'accoglimento dell'azione possessoria, sostenendo
che il reclamo degli istanti era tardivo (art. 929 cpv. 1 CC). Il Pretore è stato
di altro avviso. Accertato che l'arnia è stata posata sul tetto
dell'autorimessa nell'aprile del 2007 e che il reclamo degli istanti
all'autorità comunale, dell'11 aprile 2007, è stato comunicato alla convenuta
il 15 maggio 2007, egli ha reputato “non eccessivo” il periodo intercorso di
5 o 6 settimane, anche perché in primavera non si era ancora manifestato il
disturbo causato dalle api. L'appellante obietta che determinante è il momento
della posa dell'arnia, che le api non hanno mai dato alcun disturbo e che,
comunque sia, un termine di sei settimane e mezzo risulta eccessivo nel caso specifico,
poiché l'arnia era ben visibile sin dall'inizio. Gli istanti obiettano di avere
interpellato telefonicamente l'Ufficio tecnico comunale subito dopo avere
notato l'alveare e che, su invito del responsabile, hanno poi inviato una
segnalazione scritta, soggiungendo che in fatto di disturbi AO 2 è stato punto
da due api il giorno stesso in cui è stata sistemata l'arnia, mentre tagliava
l'erba in giardino.
a) L'art.
928 cpv. 1 CC stabilisce che il soggetto turbato nel suo possesso da un atto di
illecita violenza può promuovere un' azione di manutenzione contro l'autore
della turbativa, anche se questi pretende di agire con diritto. L'azione ha per
oggetto la cessazione della turbativa, il divieto di turbative ulteriori e il
risarcimento dei danni (art. 928 cpv. 2 CC). Essa soggiace – come l'azione di
reintegra (art. 927 CC) – a un doppio limite di tempo, il cui rispetto deve
essere verificato d'ufficio, giacché da esso dipende la ricevibilità dell'azione:
da un lato il possessore deve avere reclamato immediatamente la restituzione
della cosa o la cessazione della turbativa non appena conosciuto l'atto di
violenza e il suo autore (art. 929 cpv. 1 CC), dall'altro deve avere intentato
causa entro un anno dalla turbativa, quand'anche abbia avuto conoscenza solo
più tardi del fatto e del suo autore (art. 929 cpv. 2 CC; RtiD II-2006 pag. 650
consid. 3a con rimando). Per quanto attiene al reclamo immediato, in
particolare, occorre esaminare se valutando
l'insieme delle circostanze l'istante abbia reagito con prontezza, entro
un termine ragionevole da quando ha potuto compiere un primo esame della situazione
(Rep. 1981 pag. 158 consid. 3.1 in fine;
Stark in: Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 6 ad art. 929 CC).
b) Che
in concreto il tetto dell'autorimessa vicina sia ben visibile dalla proprietà
degli istanti è innegabile (fotografie doc. F nell'inc. DI.2007.85), sicché la
posa dell'alveare non poteva passare inosservata. E neppure risulta che il preteso
disturbo delle api sia intervenuto più tardi, gli istanti medesimi adducendo
che AO 2 è stato punto due volte il giorno stesso in cui l'arnia è stata
sistemata, il Venerdì Santo 6 aprile 2007 (replica orale nel verbale
dell'11 luglio 2007, pag. 7 in alto nell'inc. DI.2007.85). La convenuta asserisce
di avere installato l'arnia già prima dell'11 aprile 2007, ma non ha contestato
l'affermazione degli istanti (duplica orale nel verbale citato, pag. 7 in basso). Poco importa invece quando gli istanti hanno telefonato all'autorità comunale; determinante
è che AP 1 è stata informata del reclamo il 15 maggio 2007 (doc. E nell'inc.
DI.2007.115). Questo risulta così essere intervenuto entro sei settimane dalla
posa dell'arnia. È un termine che si pone ai limiti dell'ammissibile, ma ancora
conforme alle sette settimane che per diritto federale raffigurano arbitrio
(RtiD II-2006 pag. 651 consid. 3c in fine con rimandi). Sulla tempestività dell'azione il giudizio impugnato resiste pertanto
alla critica.
6. La
questione è di sapere, ciò posto, se l'arnia installata dalla convenuta sul
tetto dell'autorimessa comporti per gli istanti una turbativa del possesso a norma dell'art. 928 cpv. 1 CC. Ora, un'
azione
possessoria persegue solo la conservazione o il ripristino dello stato di
fatto. Tranne nel caso speciale dell'art. 927 cpv. 2 CC (che qui non interessa),
il giudice non indaga sulla legittimità di tale stato di fatto o sulla
legittimità del comportamento del convenuto. Garantisce all'istante una mera
tutela provvisoria (DTF 133 III 638 con rinvii). Riscontrando
un atto di illecita violenza, egli ordina per principio il mantenimento o il ristabilimento della situazione. Quanto all'atto di illecita violenza, esso
non deve necessariamente configurare un atto di forza
né provocare necessariamente un danno: basta che sia compiuto a pregiudizio e
contro la volontà del possessore (Rep. 1996 pag. 186 consid. 2a in fine). La
legittimità dello stato di fatto o del comportamento del convenuto andrà poi
risolta – dandosi il caso – dal giudice di merito (civile
o amministrativo). Che l'apicoltura non possa essere legittimamente
praticata, di regola, in zone residenziali del piano regolatore (sentenza del
Tribunale federale 1P.451/2003 del 15 marzo 2004, consid. 3.1 con rinvio a
RDAT II-1999 pag. 84 n. 24 e II-1991 pag. 76 n. 33; v. anche ZBl 101/2000 pag. 423 in basso) non riguarda dunque il giudice dell'azione
possessoria. È vero che la sentenza possessoria è suscettiva
di passare in giudicato. È altrettanto vero però che per sua natura essa rimane
equiparabile a un provvedimento cautelare (RtiD II-2011 pag. 708 consid. 4 con
rinvii).
a) Se la turbativa del possesso risulta dall'esercizio del diritto di
proprietà fra vicini (art. 679 CC), gli estremi della turbativa vanno giudicati
secondo il diritto di vicinato (Steinauer,
Les droits réels, 4ª edizione, pag.
141 n. 368a). Viola l'art. 928 cpv. 1 CC, di conseguenza, ogni immissione
eccessiva (“eccesso pregiudicevole”) nel senso dell'art. 684 CC (Stark, op. cit., n. 19 ad art. 928 CC).
Questa Camera ha già avuto modo di ricordare che le immissioni arrecate dalla
pratica dell'apicoltura possono rivelarsi eccessive ove non siano giustificate
dalla situazione e dalla destinazione dei fondi o dall'uso locale (sentenza
inc. 61/91 del 15 ottobre 1991, consid. 3a con riferimento a Meier-Hayoz in: Berner Kommentar, 3ª edizione,
n. 158 ad art. 684 CC con rimandi). In simili circostanze i vicini possono
esigere – in tutto in parte – l'allontanamento delle api, sempre che nel segno
della proporzionalità non si possa rimediare all'eccesso con opportune misure
protettive (sentenza inc. 61/91 del 15 ottobre 1991, loc. cit. con
richiamo; PKG 1977 pag. 72 n. 18; v. sotto, consid. d).
b) In
concreto AP 1 ha posato un arnia “di dimensioni normali” (perizia, pag. 4 a metà) sul tetto piano del garage annesso alla sua abitazione (doc. F nell'inc. DI.2007.85), situato
in zona residenziale, a 3 m d'altezza, a 8 m dal confine con il giardino degli istanti e a circa 20 m dall'abitazione di questi ultimi (perizia, pag. 3 nel
mezzo). L'alveare accoglie un solo “popolo” di api con una regina (da 20 000 a 50 000 api: perizia, pag. 4 a metà). L'apertura dell'arnia è volta a sud-sud
ovest, verso __________, in direzione opposta al giardino e alla casa degli
istanti. I due fondi n. 1610 e n. 2336 sono al medesimo livello e non risultano
piantagioni d'alto fusto a confine che possano fungere da schermo (doc. F nell'inc. DI.2007.85). Invero non
sono state riscontrate nemmeno api (o secrezioni di api) sul terreno degli
istanti, per quanto AO 2 sostenga di essere stato punto due volte il 6 aprile
2007 mentre tagliava l'erba in giardino (sopra, consid. 5b), ciò che la
convenuta contesta (duplica orale nel verbale dell'11 luglio 2007, nell'inc.
DI.2007.85). Un'azione di manutenzione tuttavia può essere esperita non solo
contro una turbativa in atto, ma anche contro una turbativa imminente (Stark, op. cit., n. 43 ad art. 928 CC
con richiami; Steinauer, op.
cit., pag. 142 n. 374 in fine), sempre che questa appaia sufficientemente
verosimile (Stark/Ernst in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 11 ad art. 928). È quanto va appurato nella fattispecie.
c) Il
perito giudiziario ha sostanzialmente escluso che l'arnia della convenuta possa
mettere a repentaglio la sicurezza degli istanti o provocare immissioni
moleste, poiché l'apertura volta a sud-sud ovest (in senso opposto alla
particella n. 2336) orienta il volo delle api “principalmente verso tale direzione”
(referto, pag. 3 a metà). Egli ha escluso anche “pericoli significativi” oltre
il raggio di 2 m dall'arnia e ha giudicato ridotto il rischio di una
“sciamatura”, ossia di una fuga di api che seguano una nuova regina, ipotesi
cui si può rimediare del resto chiedendo l'intervento dell'ispettore cantonale
(referto, pag. 4 in basso). Per contro, il perito non ha escluso rischi se si
compiono “gesti strani” o si lanciano oggetti contro l'apertura dell'alveare
anche oltre i 2 m di distanza (referto, pag. 4 in alto), come non ha escluso
che un certo numero di api possa dirigersi in ogni modo verso la casa degli
istanti, l'ape bottinatrice essendo attratta dal polline dei fiori sino a 3 km
(referto, pag. 5 a metà). Chiamato a precisare quali accorgimenti potrebbero
ridurre tale disturbo, il perito ha indicato come “valido accorgimento” la posa
sull'autorimessa di una vasca o di una siepe artificiale alta 1–1.5 m e lunga
due o tre volte l'arnia, in modo da formare uno schermo atto a “indirizzare
verso l'alto” le api che prendono il volo in direzione della particella degli
istanti, contenendone anche il numero (referto, pag. 5 in fondo; delucidazione
scritta, pag. 2 in fondo e 3 in alto).
d) Definire
entro che limiti le immissioni del vicino possano ritenersi tollerabili (non
trascendano cioè in un eccesso pregiudizievole nel senso dell'art. 684 CC) dipende
dall'insieme delle circostanze, dalla normale sensibilità di una persona media
e dalla ponderazione dei contrapposti interessi in gioco (I CCA, sentenza inc.
61/91 del 15 ottobre 1991, consid. 3d con rinvio a DTF 109 II 309). Sensibilità
particolari ed esigenze soggettive non entrano per principio in linea di conto.
Per evitare eccessi la giurisprudenza ha già avuto modo di imporre, in materia
di apicoltura, adeguate misure protettive (piantagioni atte a dirigere il volo
degli insetti) in caso di alveari a meno di 18 m da abitazioni (SJZ 40/1944
pag. 123 n. 72) o finanche a meno di 25 m (posa di un abbeveratoio con
piantagioni: decisione 23 dicembre 1974 del Consiglio di Stato del Canton
Obwaldo, emessa in ambito amministrativo: OWVVGE 1974 II 94 n. 82, in: www.swisslex.ch),
come pure di limitare il numero delle arnie a 15 in zone prevalentemente
residenziali (SJZ 79/1983 pag. 356 n. 60) o di giudicare eccessive cinque arnie
poste sul tetto di case unifamiliari in quartieri residenziali (ZR 67/1968 pag.
369 n. 125).
e) Nel
caso specifico gli accertamenti del perito escludono – come si è visto – che
l'arnia posta sull'autorimessa della convenuta costituisca di per sé un eccesso
pregiudizievole nel senso dell'art. 684 CC, ovvero una turbativa del possesso giusta l'art. 928 cpv. 1 CC. AO 1 fa valere che per
la poliallegia di cui soffre (doc. D) le punture d'api possono
risultarle particolarmente pericolose. Se non che, come si è accennato (consid.
d), un eventuale eccesso di immissioni
va giudicato sulla base di parametri oggettivi, non soggettivi (I
CCA, sentenza n. 61/91 del 15 ottobre 1991, consid. 3e con richiamo a Meier-Hayoz, op. cit., n. 87 e 123 ad
art. 684 CC; Rey in: Basler Kommentar, ZGB II, 3ª edizione, n. 9 ad art. 684). E per una
persona senza particolari affezioni il pericolo di gravi intossicazioni
presuppone almeno 50 punture d'ape nel caso di bambini e da 100 a 500 punture
in caso di adulti (www.agroscope.admin.ch). La particolare sensibilità fisica
dell'interessata non può quindi assurgere a criterio di valutazione. Ne segue
che in concreto la rimozione dell'arnia ordinata dal Pretore appare una misura sproporzionata
rispetto al disturbo arrecato e non può trovare tutela, tanto meno nell'ambito
di un'azione possessoria esperita a titolo preventivo (sopra, consid. b in
fine).
f) La
circostanza che l'arnia non debba essere rimossa ancora non significa, ad ogni
buon conto, che non vadano attenuati con adeguati
accorgimenti i disturbi dovuti alla presenza delle api sul fondo degli istanti.
Il rischio che corrono AO 1 e AO 2 di vedersi pungere in giardino per il solo
fatto di compiere “gesti strani”, ritenuti aggressivi dalle api, deve essere ridotto
nella misura del possibile. Secondo __________, presidente della __________,
“le api sono insetti imprevedibili, che possono reagire a stimoli diversi”, al
punto che “se dei bambini giocano nel giardino (...) possono essere soggetti ad
attacchi da parte delle api, ossia a loro reazioni improvvise” (verbale del 30
agosto 2007, pag. 2, nell'inc. DI.2007.85). Ora, il perito giudiziario ha
indicato come “valido accorgimento” la posa sulla nota autorimessa di una siepe
artificiale alta 1–1.5 m e lunga due o tre volte l'arnia, in modo da formare
uno schermo atto a “indirizzare verso l'alto” (cioè verso mete più lontane) e a
contenere il numero degli insetti che prendono il volo in direzione del fondo degli
istanti. Si tratta di un provvedimento semplice, verosimilmente poco costoso, in
pratica senza manutenzione e sicuramente proporzionato a quanto si può
ragionevolmente esigere dalla convenuta. Merita pertanto di essere adottato.
Non
si disconosce che lo stesso perito ha finito per qualificare il citato accorgimento
come “non indispensabile” e – non senza contraddirsi – destinato “in primo
luogo” a nascondere l'arnia alla vista (delucidazione scritta, pag. 3 in alto). Simile asserzione non si riconduce tuttavia alla circostanza che lo schermo proposto sia
oggettivamente inefficace, bensì al convincimento del perito che le api non sono
per natura insetti aggressivi e che quindi non v'è necessità di premunirsi. Si
tratta però di un'opinione tanto personale quanto eterodossa, ove appena si ricordi
che il 23 dicembre 1994 la Corte di giustizia del Canton Ginevra ha
dichiarato responsabile di lesioni colpose un apicoltore il cui sciame, innervosito
dal tempo burrascoso, volava in tutte le direzioni e aveva punto inopinatamente
persone che riposavano in un giardino adiacente (sentenza P/7923/93-ACJP/429/94,
riassunta nella banca dati Assistalex 1994 n. 2793, in: www.swisslex.ch). Onde l'affermazione
del testimone __________, secondo cui le api “sono insetti imprevedibili”. Che
poi la dimestichezza induca uno specialista del ramo a non intravedere pericoli
ancora non significa che una persona qualsiasi, colta da timore per la presenza
di api, compia “gesti strani” (nel senso evocato dal perito) e subisca un
attacco. Nella fattispecie non v'è motivo quindi per rinunciare all'adozione di
misure proporzionate, suscettibili di
ridurre il numero di api sul fondo degli istanti.
7. Se
ne conclude che l'appello dev'essere parzialmente accolto, nel senso che alla
convenuta va ordinato di posare sul tetto della propria autorimessa una siepe
artificiale (o uno schermo equivalente) alta almeno 1.5 m e lunga almeno tre volte l'arnia a una distanza di 1 m dal lato est dell'arnia (opposto all'apertura), conformemente allo schizzo che figura sull'ultimo foglio della
delucidazione scritta redatta dal perito giudiziario. Quanto agli oneri
del giudizio odierno, essi seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2
CPC ticinese). La convenuta ottiene l'annullamento dell'ingiunzione pretorile
intesa alla rimozione dell'arnia, ma si vede dichiarare irricevibile l'appello
sugli oneri processuali e le ripetibili del provvedimento cautelare e dovrà attuare
la misura protettiva citata dianzi. Equitativamente si giustifica così di suddividere
gli oneri di appello a metà e di compensare le ripetibili. Il
dispositivo sulla tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di primo grado
segue identica sorte, mentre la quota di oneri processuali e di ripetibili relativa
al procedimento cautelare, dichiarato senza oggetto dal Pretore non entra in
linea di conto, l'appello al proposito rivelandosi – come detto – irricevibile
(sopra, consid. 4).
8. Circa
Fatti
i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art.
112 cpv. 1 lett. d LTF), i giudizi su azioni possessorie sono equiparati a
Considerandi
misure cautelari nel senso dell'art. 98 LTF. Contro di essi possono può essere
fatta valere soltanto, qualunque sia il valore litigioso della causa, la
violazione di diritti costituzionali (DTF 133 III 638).
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto e la sentenza impugnata
è così riformata:
1. L'istanza è parzialmente accolta,
nel senso che AP 1 è condannata a posare sul tetto della sua autorimessa, sulla
particella n. 1610 RFD di __________, alla distanza di 1 m dal lato est dell'arnia esistente (opposto al lato di apertura), una siepe artificiale (o uno
schermo equivalente) alta almeno 1.5 m e lunga almeno tre volte l'arnia.
2. La
tassa di giustizia di fr. 1200.– e le spese sono poste per metà a carico degli
istanti in solido e per l'altra metà a carico della convenuta, compensate le
ripetibili.
II. Gli oneri
di appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 600.–
b) spese fr.
50.–
fr.
650.–
da
anticipare dall'appellante, sono posti per metà a carico di quest'ultima e per
l'altra metà a carico delle controparti in solido, compensate le ripetibili.
III. Notificazione:
–
. , ;
–
. , .
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di
Mendrisio Nord.
Per la prima Camera civile del Tribunale
d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta
ad almeno 30
000
franchi; quando il valore
litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata
dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è
dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).
La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster