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Decisione

11.2009.87

Accesso necessario

18 febbraio 2013Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Olgiati, supplente

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa OA.2005.195 (accesso

necessario) della Pretura del Distretto di Bellinzona

promossa con petizione del 12 ottobre 2005 da

AP 1

(patrocinata dall'avv. PA 1 )

contro

AO 2 ,

AO 3

(patrocinati

dall'avv. PA 2 ) e

AO 4

(rappresentato dal curatore RA 1 );

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di

questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 25 maggio 2009

presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 30 aprile 2009 dal Pretore del

Distretto di Bellinzona;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. AP 1 è proprietaria delle

particelle n. 1809 (143 m²), n. 1810 (1981 m²), n. 1812 (311 m²), n. 1814 (380 m²), n. 1815 (2140 m²) e n. 1816 (320 m²) RFD di __________, l'una contermine all'altra, in località __________. Le particelle n. 1810 e 1812

confinano a ponente con la particella n. 2850 (953 m²), proprietà di AO 3. Tale fondo confina, sempre a occidente, con le particelle n. 1808 (640 m²), proprietà di Angelo AO 4, e n. 3981 (677 m²), proprietà di AO 2 e AO 1 in ragione di metà ciascuno.

B. La particella n. 1812 beneficia di una servitù di passo con ogni

veicolo sulle

particelle n. 2850, 3981 e 1808. La particella n. 2850 fruisce a sua volta

di un'identica servitù lungo lo stesso tracciato sulle particelle n. 3981 e 1808.

La particella n. 3981 gode infine della medesima servitù sulla particella

n. 1808. Il tracciato del passo consiste in una stradina che costeggia il torrente

__________ (censito a registro fondiario come particella n. 1817),

permettendo di collegare le particelle n. 1812, 2850 e 3981 a un raccordo comunale (la particella n. 1807, di 59 m²) che si diparte dalla pubblica via (“__________”). Quanto alla particella n. 1810,

proprietà di AP 1 come la particella n. 1812, essa beneficia di una

semplice “servitù di passo” sulle stesse particelle n. 1808, 2850 e 3981.

C. Il

20 settembre 2005 AP 1 ha chiesto a AO 3 (proprietaria della particella n.

2850), ad AO 2 e AO 1 (comproprietari della particella n. 3981), come pure ad AO

4 (proprietario della particella n. 1808) di concedere alla sua particella n.

1810 un diritto di passo veicolare da esercitare sulla stradina oggetto

della servitù di cui già beneficia la

particella n. 1812, offrendo loro un indennizzo di complessivi fr. 10

000.–. Il curatore di AO 4 ha accettato il 22 dicembre 2005. AO 3, AO 2 e AO 1 hanno

rifiutato.

D. Con

petizione del 12 ottobre 2005 AP 1 ha convenuto AO 3, AO 2, AO 1 e AO 4 davanti

al Pretore del Distretto di Bellinzona per ottenere che la sua particella n.

1810 sia provvista di un accesso veicolare necessario sulle particelle n. 2850,

3981 e 1808 lungo la stradina esistente sui tre fondi, previo versamento di

un'indennità che sarebbe stata fissata dal Pretore. AO 4 ha aderito alla petizione il 3 gennaio 2006. AO 3, AO 2 e AO 1 hanno proposto invece l'8 febbraio

2006 di respingerla. L'attrice ha replicato il 10 marzo 2006, confermando la propria

richiesta. AO 3, AO 2 e AO 1 non hanno duplicato.

E. L'udienza

preliminare si è tenuta il 13 luglio 2006. Chiusa l'istruttoria, le parti hanno

rinunciato al dibattimento finale, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo

memoriale del 31 marzo 2009 l'attrice ha

ribadito la propria richiesta, offrendo indennizzi di fr. 11 549.45 a AO 3,

di fr. 24 091.50 ad AO 2 e AO 1 e di fr. 1329.50 ad AO 4. Nel proprio allegato

del

30 marzo 2009 AO 3 e i coniugi AO 1 hanno postulato una volta ancora il rigetto della petizione,

sollecitando in subordi­ne, qualora l'azione fosse stata accolta, un'indennità

di fr. 100 000.– ciascuno e la condanna dell'attrice a sistemare adeguatamente la

strada oggetto del passo prima che sia iscritta la servitù. Statuendo con

sentenza del 30 aprile 2009, il Pretore ha respinto la petizione. La tassa di

giustizia di fr. 5000.– e le spese sono state poste a carico dell'attrice,

tenuta a rifondere a AO 3, ad AO 2 e a AO 1 fr. 40 000.– complessivi per ripetibili.

F. Contro

la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 25

maggio 2009 nel quale chiede che la sua petizione sia accolta e che il giudizio

del Pretore sia riformato di conseguenza. Subordinatamente, nel caso in cui

l'appello fosse respinto, essa conclude perché l'indennità da lei dovuta per

ripetibili sia ridotta a fr. 6000.– complessivi. Nelle loro osservazioni del 2

luglio 2009 AO 3, AO 2 e AO 1 propongono di respingere l'appello e di

confermare la sentenza impugnata, subordinatamente di rinviare gli atti al

Pretore perché statuisca sull'ammontare dell'indennizzo a loro favore o, in via

di ulteriore subordine, perché l'attrice sia condannata a versare un indennizzo

di fr. 100 000.– tanto a AO 3 quanto ai coniugi AO 1 e a sistemare adeguatamente

la strada oggetto del passo prima che sia iscritta la servitù. AO 4 non ha

formulato osservazioni all'appello.

Considerandi

in diritto: 1. Alle decisioni comunicate entro il 31 dicembre 2010 continua ad

applicarsi la vecchia procedura civile (art. 405 CPC). Nel caso specifico la

sentenza del Pretore è stata intimata il 30 aprile 2009 ed è pervenuta all'attrice

il 4 maggio successivo. Il termine di venti giorni per appellare (art. 308 cpv.

1.

CPC ticinese) sarebbe scaduto così la domenica 24 maggio 2009, salvo

protrarsi al successivo lunedì 25 maggio 2009 (art. 131 cpv. 3 CPC ticinese).

Introdotto l'ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto tempestivo.

2.

Il

Pretore ha fissato il valore litigioso, nella fattispecie, in complessivi fr. 990 500.–, pari al maggior valore di fr. 500.–/m² di

cui beneficerebbe la particella n. 1810 (di 1981 m²) nel caso in cui l'attrice ottenesse l'accesso richiesto (sentenza impugnata, consid. 2). L'appellante eccepisce che il valore litigioso non supera in realtà

quello dell'inden­nizzo da lei dovuto ai proprietari dei fondi servienti

qualora l'azio­ne fosse accolta o, tutt'al più, quello del risparmio da lei

conseguito per non dover creare un accesso diverso, facendo capo alle sue

particelle n. 1814 e 1815 lungo la via __________. Ora, l'azione intesa all'ottenimento

di un accesso necessario (art. 694 CC) ha

carattere pecuniario (Poudret,

Commentaire à la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna

1992, pag. 233 in basso). Il suo valore litigioso è, come in tutte le cause

relative a servitù, quello che l'accesso ha per il fondo dominante o quello

della svalutazione causata al fondo serviente, se essa è maggiore (art. 9 cpv. 3

CPC ticinese; Poudret, op. cit.,

vol. I, n. 9.5 ad art. 36 pag. 284 con rinvii di giurisprudenza).

L'ammontare dell'indennità dovuta al proprietario gravato, cui si appella

l'attrice, non è di per sé un criterio pertinente.

In concreto, come si

evince dalla perizia giudiziaria, la particella n. 1810 si rivaluterebbe di fr.

500.

–/m² (da fr. 50.– a fr. 550.–/m²: referto

del 1° ottobre 2007, risposta n. 7 ai controquesiti peritali) nel caso in cui

un accesso sufficiente ne consentisse l'edificabilità (art. 19 cpv. 1 e 22 cpv.

2.

lett. b LPT). È vero però che l'attrice non deve forzatamente ottenere la

servitù richiesta se vuole dotare la sua particella n. 1810 di

un accesso sufficiente. Potrebbe anche eseguire – come essa medesima ammette,

pur pretendendo che tale soluzione non le può essere imposta (appello, pag. 9 in basso) – un accesso alternativo facendo capo alla sua particella n. 1814. Che ciò si possa

o non si possa legittimamente pretendere andrà deciso in esito all'appello. Ai

fini del valore litigioso basti constatare che dal profilo pecuniario la posta

in gioco è la differenza tra il costo del passo richiesto (fr. 24 000.– necessari per aumentare a 12 t la portata

della strada esistente: perizia, risposta al controquesito n. 8) e quello del

passo alternativo dalle particelle n. 1814 e 1815 (fr. 250 000.– per formare

un posteggio con scalinata d'accesso alla sottostante particella n. 1810: perizia,

risposta al controquesito n. 5). L'appellante sostiene che quest'ultimo

manufatto costa fr. 308 000.–, ma tale stima

si riferisce a un parcheggio di 11 posti (fascicolo accluso alla delucidazione

peritale del 29 febbraio 2008, 24° foglio), mentre per il Comune di __________ sono

sufficienti quattro posteggi (lettera del 1° luglio 2008: loc. cit.,

quartultimo foglio). Il valore litigioso risulta così di fr. 226 000.–.

3.

Nella

sentenza impugnata il Pretore ha accertato anzitutto che il piano regolatore

del Comune di __________ non prevede la formazione di nuove strade per

raggiungere la particella n. 1810, sicché l'attrice non può valersi del diritto

amministrativo per ottenere un accesso veicolare. Ciò premesso, egli ha

riassunto i criteri preposti all'applicazione dell'art. 694 CC, constatando che

di per sé la particella n. 1810 potrebbe essere collegata alla pubblica via in

vari modi. Una prima possibilità è quella di passare

sulla

strada esistente attraverso le particelle n. 2850, 3981 e 1808, come

chiede l'attrice. La seconda consiste nel formare un parcheggio di almeno quattro

posti sulla particella n. 1814 (lungo la via __________) e di collegare il

manufatto alla sottostante particella n. 1810 mediante una scalinata. Tale

soluzione ha ottenuto il nullaosta del Municipio di __________, previo esame da

parte dei servizi cantonali, nell'ambito di una domanda di costruzione

preliminare informativa. La terza possibilità prevede di accedere alla

particella n. 1810 da nord, passando sulle particelle n. 4048 (proprietà

di terzi) e n. 1809 (proprietà dell'attrice) da via __________, secondo quella

che doveva essere la situazione preesistente dei fondi. Al riguardo tuttavia il

Municipio di __________ ha espresso parere sfavorevole per questioni paesaggistiche.

La quarta possibilità sarebbe quella di arrivare alla particella n. 1810 da

sud, dalla particella n. 1820 (proprietà dell'attrice), attraversando il

torrente __________ e la particella n. 6378 (proprietà di terzi). Anche al

proposito però il Municipio di __________ si è espresso negativamente per

questioni di impatto ambientale.

Nelle

circostanze descritte il Pretore ha ponderato la prima e la seconda variante,

giungendo alla conclusione che la prospettata creazione dei quattro posteggi sulla

particella n. 1814 raccordati alla particella n. 1815 basta per garantire con

una scalinata alla particella n. 1810 un accesso sufficiente nel senso

dell'art. 694 cpv. 1 CC. E siccome, così facendo, l'attrice può creare un collegamento

alla pubblica via su terreni propri, viene a mancare uno stato di necessità che

giustifichi il passaggio veicolare sui fondi dei convenuti, eccettuata

l'ipotesi di insor­montabili difficoltà tecniche o di costi spropositati. Se

non che – ha continuato il Pretore – la prevista scalinata non risulta

comportare problemi d'ordine tecnico, anche perché la particella n. 1810 non è

ancora edificata e l'attrice potrà adattare il progetto edilizio alla morfologia

del terreno. Quanto al costo di fr. 250 000.– per la costruzione dei

posteggi e della scalinata, il Pretore lo ha sì reputato elevato, ma – ha

soggiunto – al momento di ricevere l'eredità dal marito l'attrice sapeva che la

particella n. 1810 non ha accessi veicolari e, del resto, il marito aveva acquistato

quel fondo nel 1983 per poco più di fr. 47.–/m², valore che in base alla perizia giudiziaria corrisponde a quello di

un terreno non edificabile. Tutto ciò considerato, in definitiva il Pretore non ha ravvisato gli estremi dell'art. 694 cpv. 1

CC per accogliere la richiesta di accesso necessario attraverso le particelle

n. 2850, 3981 e 1808, onde il rigetto della petizione.

4.

L'appellante fa valere – in sintesi – che la costruzione sulla particella

n. 1814 del posteggio raccordato alla particella n. 1815 costerebbe fr. 308 000.– e

sacrificherebbe una superficie di almeno 180 m². Ciò sarebbe sproporzionato rispetto al deprezzamento insignificante che il passo richiesto arrecherebbe ai fondi dei convenuti,

poiché la servitù graverebbe con un transito molto limitato una strada già esistente.

Inoltre l'accesso necessario postulato con la petizione terrebbe conto della vera

situazione preesistente dei fondi, sarebbe poco invasivo per le proprietà circostanti

e risulterebbe di gran lunga il meno costoso. Senza dimenticare che sui fondi dei

convenuti la particella n. 1810 beneficia già di un diritto di passo pedonale. Quanto al maggior valore della particella n.

1810.

rispetto al momento in cui suo marito l'aveva acquistata, l'appellante

sottolinea che tale apprezzamento si deve alla progressiva inclusione del fondo

nella zona edificabile, indipendentemente dal postulato accesso veicolare. In

ultima analisi, tra la prima e la seconda variante considerate dal Pretore la

seconda si imporrebbe, nella prospettiva dell'art. 694 cpv. 1 CC, sotto ogni

punto di vista.

In

subordine l'attrice critica l'ammontare della tassa di giustizia e delle

ripetibili stabilito dal Pretore, che a suo avviso andrebbe commisurato

all'entità dell'indennizzo a suo carico nel caso in cui avesse ottenuto

l'accesso necessario, fermo restan­do il correttivo previsto dal diritto delle

espropriazioni, secondo cui le spese giudiziarie possono essere suddivise tra

le parti e le ripetibili non assegnate qualora il convenuto abbia avanzato

pretese infondate o esagerate. In forza di ciò essa chiede che AO 3, AO 2 e AO

1.

siano chiamati a sopportare tre quarti della tassa di giustizia e delle

spese, senza assegnazione di ripetibili, mentre dichiara di assumere lei

medesima la quota di oneri a carico di AO 4.

5.

Il

diritto all'accesso necessario dell'art. 694 CC costituisce, come altre

restrizioni indirette della proprietà (per esempio l'obbligo di tollerare una

condotta o una fontana necessaria) un'“espropria­zione di diritto privato”. Per

questo motivo la giurisprudenza ne subordina la concessione a premesse

rigorose. Di esso ci si può prevalere solo in caso di vera necessità, qualora

l'uso del fondo conforme alla sua destinazione esiga un accesso alla pubblica

via e tale accesso faccia completamente difetto o sia insufficiente (DTF 136

III 133 consid. 3.1 con richiami). Se il proprietario sprovvisto di accesso

sufficiente può ricorrere a strumenti del diritto pubblico per sollecitare l'ur­banizzazione

del terreno mediante l'esecuzione dei raccordi stradali e degli allacciamenti

previsti dall'art. 19 cpv. 2 LPT (DTF 120 II 187 consid. 2c, 121 I 70 consid.

4b), non sussiste per principio uno stato di necessità che

giustifichi l'applicazione dell'art. 694 CC (RDAT II-2001 pag. 149 consid. 3a

con rinvii; v. anche RDAT I-2000 pag. 424).

Nella

fattispecie il Pretore ha accertato che il piano regolatore

di __________

non prevede alcun collegamento della particella n. 1810 alla pubblica via,

quantunque il fondo sia compreso nella zona edifica­bile semi intensiva “D” (sentenza

impugnata, consid. 3). Che tale circostanza basti – come reputa il Pretore

– per ammettere l'applicabilità dell'art. 694 CC appare dubbio. L'art. 19 cpv.

2.

LPT dispone che le zone edificabili sono equipaggiate dall'ente pubblico nei

termini previsti dal programma di urbanizzazione, conformemente del resto all'art.

5.

LCAP (RS 843). Se l'urbanizzazione non è eseguita entro quei termini i

proprietari fondiari possono provvedere da sé, secondo i piani approvati, o anticipare

loro stessi i costi dell'urba­nizzazione (art. 19 cpv. 3 LPT, art. 38 Lst [RL

7.1.1

] corrispondente al vecchio art. 80 LALPT). Ciò non significa ancora,

tuttavia, che possano lamentare uno stato di necessità e valersi dell'art. 694

CC (sentenza del Tribunale federale 5C.64/2000 del 4 aprile 2000, consid. 3a).

Si conviene che nel caso specifico il programma di urbanizzazione nulla prevede

in materia di accesso alla particella n. 1810, già per il fatto che il

piano regolatore non contempla alcunché (art. 29 cpv. 1 RLst). V'è da

domandarsi tuttavia se, prima di rivolgersi al giudice civile, l'attrice non

dovesse almeno chiedere all'autorità comunale di intraprendere il necessario

per garantire l'urbanizzazione del fondo. La questione sarebbe poi stata di sapere

se, di fronte a sforzi infruttuosi, essa avrebbe potuto invocare l'art. 694 CC.

Sia come sia, ai fini della presente decisione poco giova approfondire il tema.

Quand'anche sussistessero i presupposti per l'applicazione dell'art. 694 CC, in

effetti, l'esito del giudizio non muterebbe per le considerazioni in appresso.

6.

A

norma dell'art. 694 cpv. 1 CC il proprietario che non abbia un accesso

sufficiente dal suo fondo a una strada pubblica può pretendere che i vicini gli

consentano il passaggio necessario “dietro piena indennità”. L'accesso va

chiesto in pri­mo luogo al vicino “dal quale, a causa dello stato preesistente

della proprietà e della viabilità, si può ragionevolmente esigere la

concessione del passo”; ove più fondi adempiano tale requisito, l'accesso va

chie­sto al vicino per il quale il passaggio risulti di minor danno (art. 694

cpv. 2 CC). Nella determinazione del passo necessario si deve avere riguardo in

ogni modo “agli interessi delle due parti” (art. 694 cpv. 3 CC). Dall'ordine di

priorità appena citato è lecito scostarsi, in altri termini, qualora esso non

tenga conto degli interes­si del richiedente, creando a quest'ultimo – per

esempio – costi di costruzione e di manutenzione sproporzionati, oppure non ten­ga

conto degli interessi del proprietario designato dall'art. 694 cpv. 2 CC, cagionando

a quest'ultimo un pregiudizio sproporzionato. In circostanze del genere

l'accesso necessario potrebbe anche essere costituito su un fondo estraneo allo

stato preesistente della proprietà e della viabilità (sentenza del Tribunale federale

5A_299/2007 del 30 novembre 2007, consid. 5 con richia­mi). Il proprietario richiedente

non ha, comunque sia, il diritto di ottenere l'accesso a lui più favorevole

(DTF 86 II 240 consid. 4).

Nel solco

di quanto precede la giurisprudenza ha già avuto occa­sione di precisare che si

giustifica di derogare all'ordine di priorità enunciato dall'art. 694 cpv. 2 CC quando il richiedente possa formare

un accesso alla pubblica via su fondi propri, a meno che ciò implichi per lui costi

sproporzionati o gli precluda un uso razionale del terreno (RtiD II-2008 pag.

655.

n. 30c con rinvii; analogamente: I CCA,

sentenza inc. 11.2009.43 del 6 settembre 2010, consid. 5). In concreto

l'attrice non pretende che la terza e la quarta variante di accesso veicolare,

scartate dal Pretore (sopra, consid. 3), vadano riprese in considerazione, né più

accenna a una quinta variante, la quale consisterebbe nel prolungare una

stradina esistente sulla particella n. 1815 fino a raggiungere la particella n.

1810.

(troppo ripida: delucidazione peritale del 29 febbraio 2008, 5° e 6°

foglio, 18° e 19° foglio). Essa non pretende nemmeno che la seconda variante, conforme

per il Municipio di __________ all'art. 19 cpv. 1 LPT (sopra, consid. 2 in fine), disattenda i requisiti di un accesso sufficiente nel senso dell'art. 694 cpv. 1 CC (cfr.

RtiD I-2012 pag. 891 n. 11c). E siccome l'attrice può costruire un accesso alla

pubblica via su fondi propri (le particelle n. 1814 e 1815: perizia

giudiziaria, planimetria acclusa alla risposta al controquesito n. 5), la questione

è di sapere se nella fattispecie tale soluzione non tenga conto degli interessi

di lei, o perché implichi costi di costruzione e di manutenzione sproporzionati

o perché precluda un uso razionale della proprietà. Solo in tale ipotesi tornerebbe

applicabile il criterio dello stato preesistente dei fondi (art. 694 cpv. 2

CC).

7.

L'appellante

fa valere – come detto – che la costruzione del noto posteggio con scalinata sulle

particelle n. 1814 e 1815 costerebbe fr. 308 000.– e sacrificherebbe una

superficie di 180 m², in sproporzione manifesta per rapporto al deprezzamento insignificante

che il passo arrecherebbe ai fondi dei convenuti, poiché la servitù graverebbe

con un transito assai modesto una strada già esistente.

A prescindere dal fatto però che il costo di fr. 308

000.

– si riferisce a un

parcheggio di 11 posti (su due livelli: cinque sopra e sei sotto), mentre l'appellante

potrebbe limitarsi a creare un parcheggio di quattro posti e spendere fr. 250 000.– (sopra, consid. 2 in fine), un'eventuale sproporzione dell'investimento dipen­de in primo luogo dall'interesse

economico che l'accesso ha per il richiedente (I CCA, sentenza inc. 11.2000.49

dell'11 settembre 2001, consid. 19 in fine; inc. 11.1997.84 del 12 aprile 2000,

consid. 6; Simonius/Sutter, Schweizerisches Immobiliarsachenrecht, vol. I, 2ª edizione, § 13

n. 80 con rinvii). In concreto si cercherebbero invano, nel fascicolo

processuale, elementi relativi al progetto edilizio che l'attrice intenderebbe

attuare sulla particella n. 1810. Si sa soltanto, per accertamento peritale,

che un'edificazione conforme ai parametri di zona richiederebbe in teoria 14

posteggi (sentenza impugnata, consid. 7b), ciò che lascia presumere notevoli

possibilità edificatorie, seppure ai fini dell'accesso il Municipio di __________

reputi sufficienti quattro stalli. La censurata sproporzione dei costi è lungi

perciò dall'essere dimostrata.

Analoghe

considerazioni valgono per l'area che occuperebbe il parcheggio sulle

particelle n. 1814 e 1815. Che il sacrificio di 180 m² appaia eccessivo non può dirsi senza termine di paragone, in particolare senza sapere a

quale altra finalità potrebbe essere destinata la relativa porzione di terreno

se l'attrice ottenesse l'accesso veicolare richiesto. L'appellante dimentica

inoltre che il passaggio postulato con la petizione ancora non permetterebbe di

raggiungere la particella n. 1810, ma richiederebbe un prolungamento della

stradina di 36 m oltre la particella n. 2850 per arrivare almeno al

confine sud del fondo (delucidazione peritale del 29 febbraio 2008, 20° foglio),

comportando a sua volta un'occupazione di terreno. A ciò si deve ancora

aggiungere la superficie che sulla particella n. 1810 occuperebbe il posteggio.

Neppure sotto questo profilo l'accesso al fondo dalle particelle n. 1814 e

1815.

dimostra così una sproporzione che non tenga conto degli interessi

dell'attrice per quanto riguarda un uso razionale del terreno.

8.

Ciò

posto, non risultando l'attrice dover affrontare costi sproporzionati o sopportare

uno sfruttamento irrazionale della proprietà per formare un accesso veicolare alla

pubblica via su fondi propri, non v'è ragione perché essa faccia capo a fondi

altrui (sopra, consid. 6). Le argomentazioni dell'appellante secondo cui l'accesso

richiesto rispetterebbe la situazione preesistente dei fondi (diversamente da

quanto ha accertato il Pretore: sentenza impugnata, consid. 8), sarebbe poco

invasivo per le proprietà circostanti, risulterebbe il meno costoso e ricalcherebbe

una servitù di passo pedonale già iscritta sulle particelle n. 1808, 3981 e

2850.

cadono quindi nel vuoto. Che poi il marito dell'appellante abbia

acquistato nel 1983 la particella al prezzo di un terreno non fabbricabile –

come rileva il Pretore – poco importa, l'inclusione del fondo nella zona

edificabile (indice di sfruttamento 0.6, altezza massima degli edifici 10.5 m:

delucidazione peritale del 29 febbraio 2008, 2° foglio) conferendo all'interessata

il diritto a un accesso veicolare sufficiente, ma non necessariamente su fondi

altrui. Se ne conclude che, nel risultato, la sentenza impugnata sfugge alla

critica. La richiesta principale dell'appellante è destinata di conseguenza

all'insuccesso.

9.

Subordinatamente

l'attrice censura l'ammontare della tassa di giustizia e delle ripetibili fissate dal Pretore. A suo avviso la prima va ridotta

da fr. 5000.– a fr. 1250.– e le seconde da fr. 40 000.– complessivi a

fr. 6000.– complessivi.

a) Al

momento in cui l'attrice ha promosso causa, nell'ottobre del 2005, la tassa di

giustizia nelle procedure ordinarie aventi un valore litigioso compreso tra fr.

200.

001.–

e fr. 500 000.– variava da fr. 2000.– a fr. 10 000.– (art. 17 cpv. 1 vTOA [BU

1997.

pag. 566], applicabile giusta l'art. 49 cpv. 1 vTOA). Accertato in concreto

un valore litigioso di fr. 226 000.– (sopra, consid. 2), la tassa di giustizia di fr. 5000.– fissata

dal Pretore rientrava agevolmente fra il minimo e il massimo della tariffa. Non

si scorge dunque eccesso o abuso (sul potere d'apprezzamento del primo giudice:

Cocchi/Trezzini, CPC ticinese

massimato e commentato, Lugano 2000, n. 32 ad art. 148). L'appellante chiede di

ridurre l'ammontare dell'emolumento perché AO 3 e i coniugi AO 1 hanno avanzato

pretese di indennità esorbitanti, ma simili pretese non influiscono sul valore

litigioso e non incidono sulla tassa di giustizia. L'appellante non può

pertanto dolersene. Su questo punto l'appello si rivela infondato.

b) Circa

l'ammontare delle ripetibili, per le cause promosse fino al 1° gennaio 2008 l'art. 150 seconda frase CPC ticinese rinviava – indicativamente – alla tariffa dell'Ordine

degli avvocati (cfr. anche l'art. 16 cpv. 2 del regolamento sulla

tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la

fissazione delle ripetibili: RL 3.1.1.7.1). E nelle procedure ordinarie il cui

valore litigioso era compreso tra fr. 200 000.–

e fr. 500 000.– l'art. 9 cpv. 1 TOA

prevedeva aliquote varianti dal 5 all'8% del valore medesimo. Tra il minimo e

il massimo della tariffa l'indennità andava poi determinata concretamente in

base alla complessità e all'importanza, al valore e al­l'estensione della

pratica, alla competenza professionale e alla responsabilità dell'avvocato, al

tempo e alla diligenza impiegati, alla situazione sociale e patrimoniale delle

parti, all'esito conseguito e alla sua prevedibilità (art. 8 TOA). L'ammontare

per ripetibili di fr. 40 000.– stabilito

dal Pretore corrisponde a quasi il 18% del valore litigioso e denota quindi un

chiaro eccesso anche volendo considerare nella fattispecie – per avventura – le

maggiorazioni previste dall'art. 12 TOA.

Nel

caso specifico la trattazione della causa non è risultata particolarmente

semplice (già per la sua natura), ma neppure eccezionalmente complicata (cause

di accesso necessario possono rivelarsi più laboriose), ciò che giustifica in sostanza

l'applicazione di un'aliquota media. A tale indennità vanno aggiunte le presumibili

spese del legale (art. 3 TOA) e l'IVA, per un importo stimato di complessivi

fr. 17 000.–. Non si giustifica invece di

far capo all'art. 12 lett. b TOA, il quale prevedeva maggiorazioni di onorario

dal 10 al 20% ove la pratica coinvolgesse più litisconsorti, sia perché tale

aumento entrava in linea di conto solo quando ai fini dell'onorario non

bastasse il massimo tariffario (cfr. Rep. 1983 pag. 103), ciò che non è il caso

in concreto, sia perché il patrocinio simultaneo di più parti non legittimava

supplementi ove non comportasse un maggior lavoro per l'avvocato (Rep. 1977

pag. 149 in fondo; v. anche Rep. 1986 pag. 237 consid. 4b, 1983 pag. 1 in basso), ciò che non si è verificato nella fattispecie, il legale avendo assicurato una difesa

comune. In proposito l'appello merita quindi parziale accoglimento.

10.

Gli

oneri del giudizio odierno seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2

CPC ticinese). L'appellante risulta parzial­mente vittoriosa solo sull'indennità

per ripetibili, mentre esce sconfitta su tutto il resto. Equitativamente si

giustifica così che sopporti nove decimi degli oneri processuali, con obbligo

di rifondere alle controparti che hanno proposto di respingere l'appello

un'equa indennità per ripetibili ridotte.

11.

Relativamente ai

rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso supera ampiamente la soglia

di fr. 30 000.– ai fini del­l'art. 74

cpv. 1 lett. b LTF già per il valore litigioso dell'accesso (sopra, consid. 2),

senza nemmeno cumulare l'entità della tassa di giustizia e delle ripetibili

controverse in appello.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello è parzialmente

accolto, nel senso che il dispositivo n. 2 della sentenza impugnata è così

riformato:

La tassa di giustizia di fr. 5000.– e le spese di fr.

12 000.–

sono poste a carico dell'attrice, che rifonderà a AO 3, AO 2 e AO 1 fr. 17 000.– complessivi per ripetibili.

Per il resto l'appello è

respinto la sentenza impugnata è confermata.

2. Gli

oneri di appello, consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 2450.–

b) spese fr

50.–

fr.

2500.–

da

anticipare dall'appellante, sono posti per nove decimi a carico della medesima

e per il resto a carico di AO 3, AO 2 e AO 1 solidalmente, ai quali l'appellante

rifonderà fr. 5000.– complessivi per ripetibili ridotte.

3. Intimazione

a:

– ;

– .

Comunicazione:

– ;

– Pretura

del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera

civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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