11.2009.87
Accesso necessario
18 febbraio 2013Italiano24 min
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AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.2009.87
Data decisione, Autorità:
18.02.2013, ICCA
Ricorso:
TF,5A_223/2013, 12.3.2014
Titolo:
Accesso necessario
DIRITTO DI PASSO NECESSARIO
art. 694 cpv. 1 CC
Incarto n.
11.2009.87
Lugano,
18 febbraio
2013/mc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Olgiati, supplente
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.2005.195 (accesso
necessario) della Pretura del Distretto di Bellinzona
promossa con petizione del 12 ottobre 2005 da
AP 1
(patrocinata dall'avv. PA 1 )
contro
AO 2 ,
AO 3
(patrocinati
dall'avv. PA 2 ) e
AO 4
(rappresentato dal curatore RA 1 );
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 25 maggio 2009
presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 30 aprile 2009 dal Pretore del
Distretto di Bellinzona;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 è proprietaria delle
particelle n. 1809 (143 m²), n. 1810 (1981 m²), n. 1812 (311 m²), n. 1814 (380 m²), n. 1815 (2140 m²) e n. 1816 (320 m²) RFD di __________, l'una contermine all'altra, in località __________. Le particelle n. 1810 e 1812
confinano a ponente con la particella n. 2850 (953 m²), proprietà di AO 3. Tale fondo confina, sempre a occidente, con le particelle n. 1808 (640 m²), proprietà di Angelo AO 4, e n. 3981 (677 m²), proprietà di AO 2 e AO 1 in ragione di metà ciascuno.
B. La particella n. 1812 beneficia di una servitù di passo con ogni
veicolo sulle
particelle n. 2850, 3981 e 1808. La particella n. 2850 fruisce a sua volta
di un'identica servitù lungo lo stesso tracciato sulle particelle n. 3981 e 1808.
La particella n. 3981 gode infine della medesima servitù sulla particella
n. 1808. Il tracciato del passo consiste in una stradina che costeggia il torrente
__________ (censito a registro fondiario come particella n. 1817),
permettendo di collegare le particelle n. 1812, 2850 e 3981 a un raccordo comunale (la particella n. 1807, di 59 m²) che si diparte dalla pubblica via (“__________”). Quanto alla particella n. 1810,
proprietà di AP 1 come la particella n. 1812, essa beneficia di una
semplice “servitù di passo” sulle stesse particelle n. 1808, 2850 e 3981.
C. Il
20 settembre 2005 AP 1 ha chiesto a AO 3 (proprietaria della particella n.
2850), ad AO 2 e AO 1 (comproprietari della particella n. 3981), come pure ad AO
4 (proprietario della particella n. 1808) di concedere alla sua particella n.
1810 un diritto di passo veicolare da esercitare sulla stradina oggetto
della servitù di cui già beneficia la
particella n. 1812, offrendo loro un indennizzo di complessivi fr. 10
000.–. Il curatore di AO 4 ha accettato il 22 dicembre 2005. AO 3, AO 2 e AO 1 hanno
rifiutato.
D. Con
petizione del 12 ottobre 2005 AP 1 ha convenuto AO 3, AO 2, AO 1 e AO 4 davanti
al Pretore del Distretto di Bellinzona per ottenere che la sua particella n.
1810 sia provvista di un accesso veicolare necessario sulle particelle n. 2850,
3981 e 1808 lungo la stradina esistente sui tre fondi, previo versamento di
un'indennità che sarebbe stata fissata dal Pretore. AO 4 ha aderito alla petizione il 3 gennaio 2006. AO 3, AO 2 e AO 1 hanno proposto invece l'8 febbraio
2006 di respingerla. L'attrice ha replicato il 10 marzo 2006, confermando la propria
richiesta. AO 3, AO 2 e AO 1 non hanno duplicato.
E. L'udienza
preliminare si è tenuta il 13 luglio 2006. Chiusa l'istruttoria, le parti hanno
rinunciato al dibattimento finale, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo
memoriale del 31 marzo 2009 l'attrice ha
ribadito la propria richiesta, offrendo indennizzi di fr. 11 549.45 a AO 3,
di fr. 24 091.50 ad AO 2 e AO 1 e di fr. 1329.50 ad AO 4. Nel proprio allegato
del
30 marzo 2009 AO 3 e i coniugi AO 1 hanno postulato una volta ancora il rigetto della petizione,
sollecitando in subordine, qualora l'azione fosse stata accolta, un'indennità
di fr. 100 000.– ciascuno e la condanna dell'attrice a sistemare adeguatamente la
strada oggetto del passo prima che sia iscritta la servitù. Statuendo con
sentenza del 30 aprile 2009, il Pretore ha respinto la petizione. La tassa di
giustizia di fr. 5000.– e le spese sono state poste a carico dell'attrice,
tenuta a rifondere a AO 3, ad AO 2 e a AO 1 fr. 40 000.– complessivi per ripetibili.
F. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 25
maggio 2009 nel quale chiede che la sua petizione sia accolta e che il giudizio
del Pretore sia riformato di conseguenza. Subordinatamente, nel caso in cui
l'appello fosse respinto, essa conclude perché l'indennità da lei dovuta per
ripetibili sia ridotta a fr. 6000.– complessivi. Nelle loro osservazioni del 2
luglio 2009 AO 3, AO 2 e AO 1 propongono di respingere l'appello e di
confermare la sentenza impugnata, subordinatamente di rinviare gli atti al
Pretore perché statuisca sull'ammontare dell'indennizzo a loro favore o, in via
di ulteriore subordine, perché l'attrice sia condannata a versare un indennizzo
di fr. 100 000.– tanto a AO 3 quanto ai coniugi AO 1 e a sistemare adeguatamente
la strada oggetto del passo prima che sia iscritta la servitù. AO 4 non ha
formulato osservazioni all'appello.
Considerandi
in diritto: 1. Alle decisioni comunicate entro il 31 dicembre 2010 continua ad
applicarsi la vecchia procedura civile (art. 405 CPC). Nel caso specifico la
sentenza del Pretore è stata intimata il 30 aprile 2009 ed è pervenuta all'attrice
il 4 maggio successivo. Il termine di venti giorni per appellare (art. 308 cpv.
1.
CPC ticinese) sarebbe scaduto così la domenica 24 maggio 2009, salvo
protrarsi al successivo lunedì 25 maggio 2009 (art. 131 cpv. 3 CPC ticinese).
Introdotto l'ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto tempestivo.
2.
Il
Pretore ha fissato il valore litigioso, nella fattispecie, in complessivi fr. 990 500.–, pari al maggior valore di fr. 500.–/m² di
cui beneficerebbe la particella n. 1810 (di 1981 m²) nel caso in cui l'attrice ottenesse l'accesso richiesto (sentenza impugnata, consid. 2). L'appellante eccepisce che il valore litigioso non supera in realtà
quello dell'indennizzo da lei dovuto ai proprietari dei fondi servienti
qualora l'azione fosse accolta o, tutt'al più, quello del risparmio da lei
conseguito per non dover creare un accesso diverso, facendo capo alle sue
particelle n. 1814 e 1815 lungo la via __________. Ora, l'azione intesa all'ottenimento
di un accesso necessario (art. 694 CC) ha
carattere pecuniario (Poudret,
Commentaire à la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna
1992, pag. 233 in basso). Il suo valore litigioso è, come in tutte le cause
relative a servitù, quello che l'accesso ha per il fondo dominante o quello
della svalutazione causata al fondo serviente, se essa è maggiore (art. 9 cpv. 3
CPC ticinese; Poudret, op. cit.,
vol. I, n. 9.5 ad art. 36 pag. 284 con rinvii di giurisprudenza).
L'ammontare dell'indennità dovuta al proprietario gravato, cui si appella
l'attrice, non è di per sé un criterio pertinente.
In concreto, come si
evince dalla perizia giudiziaria, la particella n. 1810 si rivaluterebbe di fr.
500.
–/m² (da fr. 50.– a fr. 550.–/m²: referto
del 1° ottobre 2007, risposta n. 7 ai controquesiti peritali) nel caso in cui
un accesso sufficiente ne consentisse l'edificabilità (art. 19 cpv. 1 e 22 cpv.
2.
lett. b LPT). È vero però che l'attrice non deve forzatamente ottenere la
servitù richiesta se vuole dotare la sua particella n. 1810 di
un accesso sufficiente. Potrebbe anche eseguire – come essa medesima ammette,
pur pretendendo che tale soluzione non le può essere imposta (appello, pag. 9 in basso) – un accesso alternativo facendo capo alla sua particella n. 1814. Che ciò si possa
o non si possa legittimamente pretendere andrà deciso in esito all'appello. Ai
fini del valore litigioso basti constatare che dal profilo pecuniario la posta
in gioco è la differenza tra il costo del passo richiesto (fr. 24 000.– necessari per aumentare a 12 t la portata
della strada esistente: perizia, risposta al controquesito n. 8) e quello del
passo alternativo dalle particelle n. 1814 e 1815 (fr. 250 000.– per formare
un posteggio con scalinata d'accesso alla sottostante particella n. 1810: perizia,
risposta al controquesito n. 5). L'appellante sostiene che quest'ultimo
manufatto costa fr. 308 000.–, ma tale stima
si riferisce a un parcheggio di 11 posti (fascicolo accluso alla delucidazione
peritale del 29 febbraio 2008, 24° foglio), mentre per il Comune di __________ sono
sufficienti quattro posteggi (lettera del 1° luglio 2008: loc. cit.,
quartultimo foglio). Il valore litigioso risulta così di fr. 226 000.–.
3.
Nella
sentenza impugnata il Pretore ha accertato anzitutto che il piano regolatore
del Comune di __________ non prevede la formazione di nuove strade per
raggiungere la particella n. 1810, sicché l'attrice non può valersi del diritto
amministrativo per ottenere un accesso veicolare. Ciò premesso, egli ha
riassunto i criteri preposti all'applicazione dell'art. 694 CC, constatando che
di per sé la particella n. 1810 potrebbe essere collegata alla pubblica via in
vari modi. Una prima possibilità è quella di passare
sulla
strada esistente attraverso le particelle n. 2850, 3981 e 1808, come
chiede l'attrice. La seconda consiste nel formare un parcheggio di almeno quattro
posti sulla particella n. 1814 (lungo la via __________) e di collegare il
manufatto alla sottostante particella n. 1810 mediante una scalinata. Tale
soluzione ha ottenuto il nullaosta del Municipio di __________, previo esame da
parte dei servizi cantonali, nell'ambito di una domanda di costruzione
preliminare informativa. La terza possibilità prevede di accedere alla
particella n. 1810 da nord, passando sulle particelle n. 4048 (proprietà
di terzi) e n. 1809 (proprietà dell'attrice) da via __________, secondo quella
che doveva essere la situazione preesistente dei fondi. Al riguardo tuttavia il
Municipio di __________ ha espresso parere sfavorevole per questioni paesaggistiche.
La quarta possibilità sarebbe quella di arrivare alla particella n. 1810 da
sud, dalla particella n. 1820 (proprietà dell'attrice), attraversando il
torrente __________ e la particella n. 6378 (proprietà di terzi). Anche al
proposito però il Municipio di __________ si è espresso negativamente per
questioni di impatto ambientale.
Nelle
circostanze descritte il Pretore ha ponderato la prima e la seconda variante,
giungendo alla conclusione che la prospettata creazione dei quattro posteggi sulla
particella n. 1814 raccordati alla particella n. 1815 basta per garantire con
una scalinata alla particella n. 1810 un accesso sufficiente nel senso
dell'art. 694 cpv. 1 CC. E siccome, così facendo, l'attrice può creare un collegamento
alla pubblica via su terreni propri, viene a mancare uno stato di necessità che
giustifichi il passaggio veicolare sui fondi dei convenuti, eccettuata
l'ipotesi di insormontabili difficoltà tecniche o di costi spropositati. Se
non che – ha continuato il Pretore – la prevista scalinata non risulta
comportare problemi d'ordine tecnico, anche perché la particella n. 1810 non è
ancora edificata e l'attrice potrà adattare il progetto edilizio alla morfologia
del terreno. Quanto al costo di fr. 250 000.– per la costruzione dei
posteggi e della scalinata, il Pretore lo ha sì reputato elevato, ma – ha
soggiunto – al momento di ricevere l'eredità dal marito l'attrice sapeva che la
particella n. 1810 non ha accessi veicolari e, del resto, il marito aveva acquistato
quel fondo nel 1983 per poco più di fr. 47.–/m², valore che in base alla perizia giudiziaria corrisponde a quello di
un terreno non edificabile. Tutto ciò considerato, in definitiva il Pretore non ha ravvisato gli estremi dell'art. 694 cpv. 1
CC per accogliere la richiesta di accesso necessario attraverso le particelle
n. 2850, 3981 e 1808, onde il rigetto della petizione.
4.
L'appellante fa valere – in sintesi – che la costruzione sulla particella
n. 1814 del posteggio raccordato alla particella n. 1815 costerebbe fr. 308 000.– e
sacrificherebbe una superficie di almeno 180 m². Ciò sarebbe sproporzionato rispetto al deprezzamento insignificante che il passo richiesto arrecherebbe ai fondi dei convenuti,
poiché la servitù graverebbe con un transito molto limitato una strada già esistente.
Inoltre l'accesso necessario postulato con la petizione terrebbe conto della vera
situazione preesistente dei fondi, sarebbe poco invasivo per le proprietà circostanti
e risulterebbe di gran lunga il meno costoso. Senza dimenticare che sui fondi dei
convenuti la particella n. 1810 beneficia già di un diritto di passo pedonale. Quanto al maggior valore della particella n.
1810.
rispetto al momento in cui suo marito l'aveva acquistata, l'appellante
sottolinea che tale apprezzamento si deve alla progressiva inclusione del fondo
nella zona edificabile, indipendentemente dal postulato accesso veicolare. In
ultima analisi, tra la prima e la seconda variante considerate dal Pretore la
seconda si imporrebbe, nella prospettiva dell'art. 694 cpv. 1 CC, sotto ogni
punto di vista.
In
subordine l'attrice critica l'ammontare della tassa di giustizia e delle
ripetibili stabilito dal Pretore, che a suo avviso andrebbe commisurato
all'entità dell'indennizzo a suo carico nel caso in cui avesse ottenuto
l'accesso necessario, fermo restando il correttivo previsto dal diritto delle
espropriazioni, secondo cui le spese giudiziarie possono essere suddivise tra
le parti e le ripetibili non assegnate qualora il convenuto abbia avanzato
pretese infondate o esagerate. In forza di ciò essa chiede che AO 3, AO 2 e AO
1.
siano chiamati a sopportare tre quarti della tassa di giustizia e delle
spese, senza assegnazione di ripetibili, mentre dichiara di assumere lei
medesima la quota di oneri a carico di AO 4.
5.
Il
diritto all'accesso necessario dell'art. 694 CC costituisce, come altre
restrizioni indirette della proprietà (per esempio l'obbligo di tollerare una
condotta o una fontana necessaria) un'“espropriazione di diritto privato”. Per
questo motivo la giurisprudenza ne subordina la concessione a premesse
rigorose. Di esso ci si può prevalere solo in caso di vera necessità, qualora
l'uso del fondo conforme alla sua destinazione esiga un accesso alla pubblica
via e tale accesso faccia completamente difetto o sia insufficiente (DTF 136
III 133 consid. 3.1 con richiami). Se il proprietario sprovvisto di accesso
sufficiente può ricorrere a strumenti del diritto pubblico per sollecitare l'urbanizzazione
del terreno mediante l'esecuzione dei raccordi stradali e degli allacciamenti
previsti dall'art. 19 cpv. 2 LPT (DTF 120 II 187 consid. 2c, 121 I 70 consid.
4b), non sussiste per principio uno stato di necessità che
giustifichi l'applicazione dell'art. 694 CC (RDAT II-2001 pag. 149 consid. 3a
con rinvii; v. anche RDAT I-2000 pag. 424).
Nella
fattispecie il Pretore ha accertato che il piano regolatore
di __________
non prevede alcun collegamento della particella n. 1810 alla pubblica via,
quantunque il fondo sia compreso nella zona edificabile semi intensiva “D” (sentenza
impugnata, consid. 3). Che tale circostanza basti – come reputa il Pretore
– per ammettere l'applicabilità dell'art. 694 CC appare dubbio. L'art. 19 cpv.
2.
LPT dispone che le zone edificabili sono equipaggiate dall'ente pubblico nei
termini previsti dal programma di urbanizzazione, conformemente del resto all'art.
5.
LCAP (RS 843). Se l'urbanizzazione non è eseguita entro quei termini i
proprietari fondiari possono provvedere da sé, secondo i piani approvati, o anticipare
loro stessi i costi dell'urbanizzazione (art. 19 cpv. 3 LPT, art. 38 Lst [RL
7.1.1
] corrispondente al vecchio art. 80 LALPT). Ciò non significa ancora,
tuttavia, che possano lamentare uno stato di necessità e valersi dell'art. 694
CC (sentenza del Tribunale federale 5C.64/2000 del 4 aprile 2000, consid. 3a).
Si conviene che nel caso specifico il programma di urbanizzazione nulla prevede
in materia di accesso alla particella n. 1810, già per il fatto che il
piano regolatore non contempla alcunché (art. 29 cpv. 1 RLst). V'è da
domandarsi tuttavia se, prima di rivolgersi al giudice civile, l'attrice non
dovesse almeno chiedere all'autorità comunale di intraprendere il necessario
per garantire l'urbanizzazione del fondo. La questione sarebbe poi stata di sapere
se, di fronte a sforzi infruttuosi, essa avrebbe potuto invocare l'art. 694 CC.
Sia come sia, ai fini della presente decisione poco giova approfondire il tema.
Quand'anche sussistessero i presupposti per l'applicazione dell'art. 694 CC, in
effetti, l'esito del giudizio non muterebbe per le considerazioni in appresso.
6.
A
norma dell'art. 694 cpv. 1 CC il proprietario che non abbia un accesso
sufficiente dal suo fondo a una strada pubblica può pretendere che i vicini gli
consentano il passaggio necessario “dietro piena indennità”. L'accesso va
chiesto in primo luogo al vicino “dal quale, a causa dello stato preesistente
della proprietà e della viabilità, si può ragionevolmente esigere la
concessione del passo”; ove più fondi adempiano tale requisito, l'accesso va
chiesto al vicino per il quale il passaggio risulti di minor danno (art. 694
cpv. 2 CC). Nella determinazione del passo necessario si deve avere riguardo in
ogni modo “agli interessi delle due parti” (art. 694 cpv. 3 CC). Dall'ordine di
priorità appena citato è lecito scostarsi, in altri termini, qualora esso non
tenga conto degli interessi del richiedente, creando a quest'ultimo – per
esempio – costi di costruzione e di manutenzione sproporzionati, oppure non tenga
conto degli interessi del proprietario designato dall'art. 694 cpv. 2 CC, cagionando
a quest'ultimo un pregiudizio sproporzionato. In circostanze del genere
l'accesso necessario potrebbe anche essere costituito su un fondo estraneo allo
stato preesistente della proprietà e della viabilità (sentenza del Tribunale federale
5A_299/2007 del 30 novembre 2007, consid. 5 con richiami). Il proprietario richiedente
non ha, comunque sia, il diritto di ottenere l'accesso a lui più favorevole
(DTF 86 II 240 consid. 4).
Nel solco
di quanto precede la giurisprudenza ha già avuto occasione di precisare che si
giustifica di derogare all'ordine di priorità enunciato dall'art. 694 cpv. 2 CC quando il richiedente possa formare
un accesso alla pubblica via su fondi propri, a meno che ciò implichi per lui costi
sproporzionati o gli precluda un uso razionale del terreno (RtiD II-2008 pag.
655.
n. 30c con rinvii; analogamente: I CCA,
sentenza inc. 11.2009.43 del 6 settembre 2010, consid. 5). In concreto
l'attrice non pretende che la terza e la quarta variante di accesso veicolare,
scartate dal Pretore (sopra, consid. 3), vadano riprese in considerazione, né più
accenna a una quinta variante, la quale consisterebbe nel prolungare una
stradina esistente sulla particella n. 1815 fino a raggiungere la particella n.
1810.
(troppo ripida: delucidazione peritale del 29 febbraio 2008, 5° e 6°
foglio, 18° e 19° foglio). Essa non pretende nemmeno che la seconda variante, conforme
per il Municipio di __________ all'art. 19 cpv. 1 LPT (sopra, consid. 2 in fine), disattenda i requisiti di un accesso sufficiente nel senso dell'art. 694 cpv. 1 CC (cfr.
RtiD I-2012 pag. 891 n. 11c). E siccome l'attrice può costruire un accesso alla
pubblica via su fondi propri (le particelle n. 1814 e 1815: perizia
giudiziaria, planimetria acclusa alla risposta al controquesito n. 5), la questione
è di sapere se nella fattispecie tale soluzione non tenga conto degli interessi
di lei, o perché implichi costi di costruzione e di manutenzione sproporzionati
o perché precluda un uso razionale della proprietà. Solo in tale ipotesi tornerebbe
applicabile il criterio dello stato preesistente dei fondi (art. 694 cpv. 2
CC).
7.
L'appellante
fa valere – come detto – che la costruzione del noto posteggio con scalinata sulle
particelle n. 1814 e 1815 costerebbe fr. 308 000.– e sacrificherebbe una
superficie di 180 m², in sproporzione manifesta per rapporto al deprezzamento insignificante
che il passo arrecherebbe ai fondi dei convenuti, poiché la servitù graverebbe
con un transito assai modesto una strada già esistente.
A prescindere dal fatto però che il costo di fr. 308
000.
– si riferisce a un
parcheggio di 11 posti (su due livelli: cinque sopra e sei sotto), mentre l'appellante
potrebbe limitarsi a creare un parcheggio di quattro posti e spendere fr. 250 000.– (sopra, consid. 2 in fine), un'eventuale sproporzione dell'investimento dipende in primo luogo dall'interesse
economico che l'accesso ha per il richiedente (I CCA, sentenza inc. 11.2000.49
dell'11 settembre 2001, consid. 19 in fine; inc. 11.1997.84 del 12 aprile 2000,
consid. 6; Simonius/Sutter, Schweizerisches Immobiliarsachenrecht, vol. I, 2ª edizione, § 13
n. 80 con rinvii). In concreto si cercherebbero invano, nel fascicolo
processuale, elementi relativi al progetto edilizio che l'attrice intenderebbe
attuare sulla particella n. 1810. Si sa soltanto, per accertamento peritale,
che un'edificazione conforme ai parametri di zona richiederebbe in teoria 14
posteggi (sentenza impugnata, consid. 7b), ciò che lascia presumere notevoli
possibilità edificatorie, seppure ai fini dell'accesso il Municipio di __________
reputi sufficienti quattro stalli. La censurata sproporzione dei costi è lungi
perciò dall'essere dimostrata.
Analoghe
considerazioni valgono per l'area che occuperebbe il parcheggio sulle
particelle n. 1814 e 1815. Che il sacrificio di 180 m² appaia eccessivo non può dirsi senza termine di paragone, in particolare senza sapere a
quale altra finalità potrebbe essere destinata la relativa porzione di terreno
se l'attrice ottenesse l'accesso veicolare richiesto. L'appellante dimentica
inoltre che il passaggio postulato con la petizione ancora non permetterebbe di
raggiungere la particella n. 1810, ma richiederebbe un prolungamento della
stradina di 36 m oltre la particella n. 2850 per arrivare almeno al
confine sud del fondo (delucidazione peritale del 29 febbraio 2008, 20° foglio),
comportando a sua volta un'occupazione di terreno. A ciò si deve ancora
aggiungere la superficie che sulla particella n. 1810 occuperebbe il posteggio.
Neppure sotto questo profilo l'accesso al fondo dalle particelle n. 1814 e
1815.
dimostra così una sproporzione che non tenga conto degli interessi
dell'attrice per quanto riguarda un uso razionale del terreno.
8.
Ciò
posto, non risultando l'attrice dover affrontare costi sproporzionati o sopportare
uno sfruttamento irrazionale della proprietà per formare un accesso veicolare alla
pubblica via su fondi propri, non v'è ragione perché essa faccia capo a fondi
altrui (sopra, consid. 6). Le argomentazioni dell'appellante secondo cui l'accesso
richiesto rispetterebbe la situazione preesistente dei fondi (diversamente da
quanto ha accertato il Pretore: sentenza impugnata, consid. 8), sarebbe poco
invasivo per le proprietà circostanti, risulterebbe il meno costoso e ricalcherebbe
una servitù di passo pedonale già iscritta sulle particelle n. 1808, 3981 e
2850.
cadono quindi nel vuoto. Che poi il marito dell'appellante abbia
acquistato nel 1983 la particella al prezzo di un terreno non fabbricabile –
come rileva il Pretore – poco importa, l'inclusione del fondo nella zona
edificabile (indice di sfruttamento 0.6, altezza massima degli edifici 10.5 m:
delucidazione peritale del 29 febbraio 2008, 2° foglio) conferendo all'interessata
il diritto a un accesso veicolare sufficiente, ma non necessariamente su fondi
altrui. Se ne conclude che, nel risultato, la sentenza impugnata sfugge alla
critica. La richiesta principale dell'appellante è destinata di conseguenza
all'insuccesso.
9.
Subordinatamente
l'attrice censura l'ammontare della tassa di giustizia e delle ripetibili fissate dal Pretore. A suo avviso la prima va ridotta
da fr. 5000.– a fr. 1250.– e le seconde da fr. 40 000.– complessivi a
fr. 6000.– complessivi.
a) Al
momento in cui l'attrice ha promosso causa, nell'ottobre del 2005, la tassa di
giustizia nelle procedure ordinarie aventi un valore litigioso compreso tra fr.
200.
001.–
e fr. 500 000.– variava da fr. 2000.– a fr. 10 000.– (art. 17 cpv. 1 vTOA [BU
1997.
pag. 566], applicabile giusta l'art. 49 cpv. 1 vTOA). Accertato in concreto
un valore litigioso di fr. 226 000.– (sopra, consid. 2), la tassa di giustizia di fr. 5000.– fissata
dal Pretore rientrava agevolmente fra il minimo e il massimo della tariffa. Non
si scorge dunque eccesso o abuso (sul potere d'apprezzamento del primo giudice:
Cocchi/Trezzini, CPC ticinese
massimato e commentato, Lugano 2000, n. 32 ad art. 148). L'appellante chiede di
ridurre l'ammontare dell'emolumento perché AO 3 e i coniugi AO 1 hanno avanzato
pretese di indennità esorbitanti, ma simili pretese non influiscono sul valore
litigioso e non incidono sulla tassa di giustizia. L'appellante non può
pertanto dolersene. Su questo punto l'appello si rivela infondato.
b) Circa
l'ammontare delle ripetibili, per le cause promosse fino al 1° gennaio 2008 l'art. 150 seconda frase CPC ticinese rinviava – indicativamente – alla tariffa dell'Ordine
degli avvocati (cfr. anche l'art. 16 cpv. 2 del regolamento sulla
tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la
fissazione delle ripetibili: RL 3.1.1.7.1). E nelle procedure ordinarie il cui
valore litigioso era compreso tra fr. 200 000.–
e fr. 500 000.– l'art. 9 cpv. 1 TOA
prevedeva aliquote varianti dal 5 all'8% del valore medesimo. Tra il minimo e
il massimo della tariffa l'indennità andava poi determinata concretamente in
base alla complessità e all'importanza, al valore e all'estensione della
pratica, alla competenza professionale e alla responsabilità dell'avvocato, al
tempo e alla diligenza impiegati, alla situazione sociale e patrimoniale delle
parti, all'esito conseguito e alla sua prevedibilità (art. 8 TOA). L'ammontare
per ripetibili di fr. 40 000.– stabilito
dal Pretore corrisponde a quasi il 18% del valore litigioso e denota quindi un
chiaro eccesso anche volendo considerare nella fattispecie – per avventura – le
maggiorazioni previste dall'art. 12 TOA.
Nel
caso specifico la trattazione della causa non è risultata particolarmente
semplice (già per la sua natura), ma neppure eccezionalmente complicata (cause
di accesso necessario possono rivelarsi più laboriose), ciò che giustifica in sostanza
l'applicazione di un'aliquota media. A tale indennità vanno aggiunte le presumibili
spese del legale (art. 3 TOA) e l'IVA, per un importo stimato di complessivi
fr. 17 000.–. Non si giustifica invece di
far capo all'art. 12 lett. b TOA, il quale prevedeva maggiorazioni di onorario
dal 10 al 20% ove la pratica coinvolgesse più litisconsorti, sia perché tale
aumento entrava in linea di conto solo quando ai fini dell'onorario non
bastasse il massimo tariffario (cfr. Rep. 1983 pag. 103), ciò che non è il caso
in concreto, sia perché il patrocinio simultaneo di più parti non legittimava
supplementi ove non comportasse un maggior lavoro per l'avvocato (Rep. 1977
pag. 149 in fondo; v. anche Rep. 1986 pag. 237 consid. 4b, 1983 pag. 1 in basso), ciò che non si è verificato nella fattispecie, il legale avendo assicurato una difesa
comune. In proposito l'appello merita quindi parziale accoglimento.
10.
Gli
oneri del giudizio odierno seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2
CPC ticinese). L'appellante risulta parzialmente vittoriosa solo sull'indennità
per ripetibili, mentre esce sconfitta su tutto il resto. Equitativamente si
giustifica così che sopporti nove decimi degli oneri processuali, con obbligo
di rifondere alle controparti che hanno proposto di respingere l'appello
un'equa indennità per ripetibili ridotte.
11.
Relativamente ai
rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso supera ampiamente la soglia
di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74
cpv. 1 lett. b LTF già per il valore litigioso dell'accesso (sopra, consid. 2),
senza nemmeno cumulare l'entità della tassa di giustizia e delle ripetibili
controverse in appello.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è parzialmente
accolto, nel senso che il dispositivo n. 2 della sentenza impugnata è così
riformato:
La tassa di giustizia di fr. 5000.– e le spese di fr.
12 000.–
sono poste a carico dell'attrice, che rifonderà a AO 3, AO 2 e AO 1 fr. 17 000.– complessivi per ripetibili.
Per il resto l'appello è
respinto la sentenza impugnata è confermata.
2. Gli
oneri di appello, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 2450.–
b) spese fr
50.–
fr.
2500.–
da
anticipare dall'appellante, sono posti per nove decimi a carico della medesima
e per il resto a carico di AO 3, AO 2 e AO 1 solidalmente, ai quali l'appellante
rifonderà fr. 5000.– complessivi per ripetibili ridotte.
3. Intimazione
a:
– ;
– .
Comunicazione:
– ;
– Pretura
del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera
civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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