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Decisione

11.2009.88

Scioglimento della partecipazione agli acquisti: ditta individuale del marito

31 luglio 2012Italiano43 min

Source ti.ch

Fatti

I. Con

sentenza del 24 aprile 2009 il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha calcolato

in fr. 746 434.– la spettanza di ogni coniuge in liquidazione del regime

matrimoniale, ha condannato il marito a cedere alla moglie le particelle n. 260

e 355 (unitamente al relativo debito ipotecario), per un valore di fr. 179 000.–, oltre che a

corrisponderle fr. 567 434.– in contanti o mediante cessione di polizze assicurative a lui

intestate, e ha accertato che la particella n. 821 (unitamente al relativo carico

ipotecario), la ditta individuale e la particella n. 259 RFD di __________ restano

proprietà del marito, come pure il saldo depositato sul conto n. __________ “__________”

presso la __________ e le polizze assicurative non utilizzate per saldare la

liquidazione del regime matrimoniale. Egli ha obbligato il marito inoltre a

versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 352.60 mensili fino al 1°

giugno 2021 e ha ordinato il vicendevole riparto a metà delle prestazioni d'uscita

accumulate dai coniugi durante il matrimonio. La tassa di giustizia di

fr. 12 000.– e le spese di fr. 1600.– sono state poste a carico delle

parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. Con sentenza (recte:

decreto) del 4 maggio 2009 il Pretore ha poi respinto l'istanza cautelare presentata

da AP 1 il 26 marzo 2007.

L. Contro

la sentenza del 24 aprile 2009 AP 1 è insorto con un appello del 15 maggio 2009 a questa Camera per ottenere che, previa acquisizione di nuovi documenti, il giudizio del Pretore

sia riformato nel senso di accertare in fr. 631 348.15 la spettanza di

ogni coniuge dopo lo scioglimento del regime matrimoniale, da liquidare fino a

concorrenza di fr. 179 000.– mediante trasferimento alla moglie delle particelle n. 260 e

355 RFD di __________ (con i relativi carichi ipotecari) e per fr. 452 358.15

mediante versamento in contanti o cessione di polizze assicurative. L'appellante

chiede inoltre di sopprimere ogni contributo ali­mentare per la moglie. Nelle

sue osservazioni del 28 giugno 2009 AO 1 propone di respingere l'appello e

di confermare la sentenza impugnata.

Considerandi

in diritto: 1. Litigiosi

rimangono in questa sede il contributo alimentare per la moglie e la liquidazione

del regime dei beni, oltre al riparto degli oneri processuali e delle

ripetibili di primo grado. Il principio del divorzio e le altre conseguenze

accessorie sono passate in giudicato, assumendo carattere definitivo (art. 148

cpv. 1 vCC; RtiD II-2004 pag. 576 consid. 1).

2.

In

appello l'attore produce nuovi documenti (registrazioni contabili nel giornale

della sua ditta dal febbraio al dicembre del 1983, conteggio in cui si

ricostruisce il capitale dell'azienda il 31 maggio 1983, lettera del 30 aprile

1985.

per la trasmissione della contabilità 1982/83 della ditta con annessi i

bilanci del 1° gennaio e del 31 dicembre 1983, conti perdite e profitti del 1982

e del 1983, copertina di un fascicolo con la scritta a mano “separazione dei

beni”). La convenuta contesta “la produzione e la rilevanza” di tali prove,

salvo accludere essa medesima alle proprie osservazioni un estratto dal sito Internet

della falegnameria del marito. Ora, fatti e mezzi di prova nuovi erano

proponibili davanti a questa Camera (art. 138 cpv. 1 vCC), purché fossero

addotti al più tardi con la presentazione dell'appello o della risposta

(art. 423b cpv. 2 CPC ticinese). Nulla osta pertanto alla loro ricevibilità.

Quanto alla loro rilevanza per il giudizio, si dirà in appresso (consid. 3i).

3.

Le controversie

vertenti sulla liquidazione del regime dei beni vanno trattate prima di quelle

legate ai contributi di mantenimento (RtiD II-2004 pag. 577 consid. 2; DTF 129

III 9 consid. 3.1.2). In appello sussistono divergenze sullo scioglimento del

regime matrimoniale per quanto riguarda la particella n. 259 RFD di __________

e la menzionata ditta individuale del marito. Il Pretore ha ricordato che l'immobile

su cui si trova la falegnameria (la particella n. 259, appunto) è stato

acquistato nel 1989 e costituisce pertanto un acquisto. Quanto al suo valore

venale, egli l'ha calcolato in fr. 50 000.–

(fr. 1 250 000.– secondo le indicazioni dell'attore,

non contestate dalla moglie, meno il carico ipotecario di fr. 1 200 000.–).

Il Pretore ha qualificato l'azienda invece come bene proprio del marito,

essendo stata ceduta a AP 1 dal padre a titolo di anticipo ereditario. In

mancanza di prove sul relativo valore al momento del matrimonio, nondimeno, egli

l'ha equiparata a un acquisto in virtù dell'art. 200 cpv. 3 CC, stimandone il

valore al momento del divorzio sulla base degli atti fiscali in fr. 180 171.–, onde complessivi fr. 230 171.– da ascrivere agli acquisti del

marito (sentenza impugnata, consid. 14). Aggiunto tale importo agli altri acquisti

del marito (fr. 339 000.– di immobili,

fr. 898 986.– di polizze assicurative, fr. 21 247.–

di averi del “terzo pilastro” e fr. 3464.15 di averi bancari), egli ha ottenuto

una somma di fr. 1 492 868.15. Alla moglie egli ha ritenuto

spettare così fr. 746 434.–, che

ha chiamato l'attore a corrispondere per fr. 179 000.– mediante cessione delle particelle n. 260 e 355

RFD di __________ (con relative ipoteche) e per fr. 567 434.– in averi liquidi o mediante cessione di polizze

assicurative “immediatamente monetizzabili” (sentenza impugnata, consid. 16 e

17).

a) L'appellante

sostiene che l'immobile situato sulla particella n. 259 non può essere considerato

separatamente dall'azien­da, la quale dev'essere “valutata nel complesso di

tutte le po­ste di bilancio”. Egli fa valere che la ditta, ereditata dal padre,

è un bene proprio e che spettava alla moglie dimostrare l'investimento di

acquisti nell'impresa. Né si può rimproverargli – egli soggiunge – di non avere

conservato documentazione contabile risalente al 1983, tanto meno ove si consideri

che, come risulta dai documenti acclusi all'appello, quattro giorni prima del

matrimonio l'azienda valeva ancora fr. 356 617.–,

mentre il suo valore attuale è inferiore. In ogni caso – egli

epiloga

– un eventuale maggior valore dell'impresa non può essere ricondotto alla sua

attività professionale, per la quale egli è già stato retribuito. Nulla può

dunque essere considerato fra gli acquisti per la particella n. 259 o per l'azienda,

sicché la spettanza della moglie in liquidazione del regime matrimoniale va ridotta

conseguentemente.

b) La

convenuta oppone da parte sua che l'immobile e la ditta sono due entità distinte.

Sottolinea che, essendo stata comperata durante il matrimonio, la particella n.

259.

costituisce un acqui­sto. Afferma che la mancanza di prove sul valore

dell'azienda al momento del matrimonio è imputabile al marito e che la documentazione

prodotta in appello, di cui essa contesta veridicità e rilevanza, nulla dimostra.

Secondo la convenuta, poi, le testimonianze assunte non permettono di desumere

che il valore dell'impresa al momento del divorzio fosse inferiore a quello al

momento del matrimonio. Infine, a suo parere, le conclusioni avversarie vanno

respinte “anche perché è inevitabile che si proceda alla valutazione peritale

sia dell'immobile (…) come dell'azienda”, ragione per cui “è prevedibile che

l'ammontare netto della sostanza e dunque delle partecipazioni di ogni singolo

coniuge sia destinato ad aumentare” (osservazioni, pag. 6 a metà).

c) Da

quest'ultima allegazione va subito sgombrato il campo. Nel

diritto ticinese lo scioglimento del regime dei beni era retto dal principio dispositivo,

non da quello inquisitorio (negli altri Cantoni v. Bühler/Spühler, Berner Kommentar, Ergänzungsband 1991, note

44.

e 47 ad art. 158 vCC). Né l'applicazione del principio inquisitorio era

imposta dal diritto federale (Poudret/Mercier,

L'unité du jugement en divorce et l'office du juge, in: Mélanges Paul Piotet,

Berna 1990, pag. 323 a metà), neppure dopo l'entrata in vigore del nuovo diritto

del divorzio (sentenza del Tribunale federale 5C.278/2000 del 4 aprile 2001, in: ZBJV 138/2002 pag. 30). Non incombe perciò a questa Camera ordinare

d'ufficio perizie sul valore venale dell'uno o dell'altro bene. Nella misura in

cui reputa “inevitabile che si proceda alla valutazione peritale sia dell'immobile

(…) come dell'azienda”, la convenuta si diparte da un convincimento fallace,

nessuna prova peritale essendo stata chiesta in appello.

d) Ciò

premesso, per consolidata giurisprudenza i beni che compongono un'azienda (ancorché

individuale) devono essere considerati nel loro insieme, per lo meno ove

costituiscano un'unità economica (DTF 131 III 561 consid. 2.2, 125 III 5 consid.

4c, 121 III 155 consid. 3c; v. anche Steck in: Schwenzer, Fam­Kommentar

Scheidung, Berna 2005, n. 11 ad art. 211 CC; Steinauer,

La jurisprudence récente du Tribunal fédéral relative aux art. 206 et 209 CC,

in: successio 2008 pag. 97; Bad­deley,

L'entreprise dans le con­texte du droit matrimonial, in: FamPra.ch 2009 pag.

299). Nella fattispecie la particella n. 259 è parte

integrante della falegnameria tanto per la contabilità e il bilancio dell'azienda

quanto per l'autorità fiscale (doc. Q, B1, C1, XVI dell'incarto fiscale richiamato

e N2). Del resto, come risulta dallo studio di fattibilità commissionato in

vista dell'investimento (doc. A1), lo stabile è stato eretto proprio per la falegnameria

e forma pertanto, anche dal profilo funzionale, un'unità con la ditta. La convenuta

obietta che beni attinenti alla massa degli acquisti non perdono tale loro

qualità per il solo fatto di essere usati a fini professionali o perché ne siano

dedotti i costi nella contabilità dell'azienda. Neppure lei pretende tuttavia che

i macchinari della falegnameria comperati in costanza di matrimonio vadano

scorporati dal bilancio aziendale e attribuiti alla massa degli acquisti. Non

v'è motivo dunque per trattare l'immobile diversamente dagli altri attivi.

e) Non

si disconosce che in una sentenza del 14 aprile 2004 il Tribunale federale, giudicando

il caso in cui un'azienda del marito risultava in parte ereditata dal padre

(falegnameria) e in parte dovuta ad ampliamenti eseguiti durante il matrimonio

(fabbrica di mobili da cucina e segheria industriale situate su altre particelle,

acquistate con risparmi sui redditi), ha implicitamente condiviso l'orientamento

dell'autorità cantonale, che aveva attribuito la prima ai beni propri e la seconda

agli acquisti del marito. In quel caso il Tribunale federale ha respinto la pretesa

del marito, che chiedeva di attribuire il mobilio e le attrezzature delle due

nuove attività aziendali ai suoi beni propri, senza avere dimostrato che cosa

provenisse dall'eredità paterna (sentenza 5C.254/2005 del 14 aprile 2004, consid. 5.2, pubblicata in: FamPra.ch 2005 pag. 120). A parte il fatto però che tale

sentenza è criticata (Steck in:

FamPra.ch 2005 pag. 311, in particolare pag. 314 n. 3), in quel caso l'attribuzione

degli immobili (comperati durante il matrimonio) alla massa degli acquisti non

era più litigiosa davanti al Tribunale federale. Inoltre gli ampliamenti erano

andati a formare attività aziendali distinte. La situazione non è paragonabile perciò

a quella in esame.

f) Nel

caso in rassegna, come ha accertato il Pretore, AP 1 ha ricevuto la falegnameria dal padre come anticipo ereditario nei primi anni settanta (deposizione

di __________: verbale del 13 novembre 2006, pag. 1). Ciò è per altro incontestato

(risposta, pag. 17). E siccome apparteneva all'attore già prima del matrimonio,

l'azienda costituisce un bene proprio del marito (art. 198 n. 2 CC). In

circostanze del genere non v'è spazio – contrariamente a quanto crede il Pretore

– per l'applicazione dell'art. 200 cpv. 3 CC, secondo cui tutti i beni di un

coniuge si presumono acquisti. Certo, __________ ha dichiarato che l'attore,

suo fratello, ha notevolmente sviluppato l'impresa ricevuta dal padre (loc.

cit.). A prescindere dal fatto però che non è dato di sapere se tale ampliamento

sia intervenuto pri­ma del matrimonio o solo dopo, eventuali investi­menti in beni

attribuiti a una determinata massa da parte di beni di un'altra massa non

modificano l'attribuzione dei pri­mi, quand'anche il valore degli investimenti

sia preponderante (DTF 132 III 149 consid. 2.2.3 con riferimenti; Steinauer, op. cit., pag. 93 con rinvii

alla nota 3). Ne segue che in concreto un eventuale plusvalore dell'azienda generato

dall'attività del marito (da considerare quale reddito

del lavoro a norma dell'art. 197 cpv. 2 n. 1 CC, ovvero un acquisto) o riconducibile all'acquisizione e all'edificazione della particella

n. 259 (finanziata anche da acquisti: sotto, consid. h) non modifica

l'attribuzione dell'impresa alla categoria dei beni propri.

g) Sta

di fatto che – come si è accennato – un eventuale plus­valore della ditta del

marito generato dall'attività lavorativa di lui dopo il matrimonio dà luogo, per

principio, a un diritto al compenso fra masse giusta l'art. 209 cpv. 3 CC, per

lo meno nella misura in cui l'attività del coniuge non

sia stata altrimenti retribuita (cfr. DTF 131 III 559; Baddeley, op. cit., pag. 304 seg.; Steinauer, op. cit., pag. 98). Un simile diritto è dato anche

in caso di investimenti finanziati dalla massa degli acquisti – in concreto

l'acquisizione e l'edificazione della particella n. 259 – nell'azienda

attribuita alla massa dei beni propri (DTF 132 III 149 consid. 2.2.2; Steck in: FamPra.ch 2005 pag. 314 n. 3; Steinauer, op. cit., pag. 94). Per

determinare la portata di tale diritto occorre conoscere tuttavia – data la natura proporzionale del compenso – non solo l'ammontare del

contributo di una massa all'altra, ma anche il valore del bene al momento

dell'investimento e al momento della liquidazione del regime matrimoniale. Addurre

(e dimostrare) tali dati incombe al coniuge che avanza la pretesa. Ove si conosca

l'ammontare dell'investimento, ma non il valore del bene al momento

dell'investimento o della liquidazione del regime matrimoniale, il diritto al

compenso non può essere definito e va respinto (RtiD I-2005 pag. 752 consid. 3d

con rimandi).

h) In

concreto il Pretore ha appurato il valore della falegnameria al momento della

liquidazione del regime matrimoniale, senza la particella n. 259, in fr. 180 171.–

con riferimento al capitale proprio dell'azienda indicato nel bilancio prodotto

con la dichiarazione d'imposta 2007 (doc. XVI dell'incarto fiscale richiamato).

L'attore lamenta diffusamente il costante degrado nell'andamento della ditta

sia per quel che è dell'utile netto sia del capitale proprio (appello, pag. 11 in fine e segg.), ciò che AO 1 contesta (osservazioni, pag. 5 da metà). Le parti tuttavia non revocano

in dubbio il dato accertato dal Pretore, dal quale non v'è quindi motivo di scostarsi.

Per

quanto riguarda l'ammontare dell'apporto fornito dalla massa

degli acquisti (del marito) alla massa dei beni propri (del marito), gli atti

non consentono di determinare se e in che misura il lavoro dell'appellante

abbia influito sul valore dell'azienda. Ove si consideri in ogni modo che l'attività

di lui era retribuita dal­l'utile aziendale costituito da prelevamenti di

carattere privato, oltre che da vantaggi privati indiretti a destinazione della

famiglia (perizia del 2 febbraio 2004, pag. 13 nell'inc. DI.2001.45), nulla

induce a presumere che il lavoro nella ditta non sia stato adeguatamente rimunerato

(sopra, consid. g; in particolare: DTF 131 III 559).

Le

cose stanno altrimenti quanto all'acquisizione e all'edificazione della particella

n. 259. L'attore medesimo ha indicato che l'investimento per la costruzione

dello stabile, dedotto i sussidi, è ammontato a fr. 1 771 300.– ed è

stato finanziato da “ipoteca + reddito azienda + ‘nero’” (doc. B). L'ipoteca di

fr. 1 200 000.– (doc. B) è sicuramente da attribuire alla massa dei beni

propri, essendo connessa all'immobile, parte integrante della ditta (art. 209

cpv. 2 CC). L'investimento residuo di fr. 571 300.– si deve invece alla

massa degli acquisti, poiché proviene da reddito aziendale (il reddito di beni

propri costituisce un acquisto: art. 197 cv. 2 n. 4 CC) e sarebbe

ugualmente

tale, in mancanza di prova contraria, conformemente alla presunzione dell'art.

200.

cpv. 3 CC.

i) L'attore

fa valere che, secondo la documentazione prodotta in appello (in specie il doc.

BB), il 31 maggio 1983 (quattro giorni dopo il matrimonio) il capitale proprio

della ditta era di fr. 356 617.–, ciò che non lascia spazio a eventuali compensi fra masse. La

convenuta contesta l'autenticità dei documenti esibiti in appello, come pure la

correttezza delle cifre e dei calcoli esposti. Comunque sia, e come si è visto (consid. f), determinante per il calcolo del compenso è il valore del bene al momento dell'investimento, sicché la situazione della

ditta nel 1983 poco giova. Che il valore dell'azienda

sia diminuito durante il matrimonio non esclude poi – contrariamente al­l'opinione dell'appellante – un eventuale compenso

fra masse, tale diritto essendo dato anche in caso di deprezzamento (Baddeley, op. cit., pag. 305 seg.; Stei­nauer, op. cit., pag. 99).

Ora,

lo stabile sulla particella n. 259 è stato ultimato nel 1998 (complemento peritale del 21 aprile 2004, pag. 5 in basso nell'inc. DI.2002.45) e dalla perizia esperita

nella procedura a protezione dell'unione coniugale si evince che nel 1997 il capitale dell'azien­da era di

fr. 692 467.– (pag. 1 in basso). Aven­do fornito un contributo di fr. 571 300.– al bene

proprio, pari al 45.2% dell'investimento complessivo (fr. 571 300.– più fr. 692 467.–), la

massa degli acquisti del marito ha diritto a un compenso proporzionale verso la

massa dei beni propri del marito stesso. Commisurato al valore dell'azienda

alla liquidazione del regime matrimoniale, tale compenso risulta di fr. 81 437.– (45.2%

di fr. 180 171.–) in luogo dei fr. 230 171.– stabiliti

dal Pretore. Ne segue che l'ammontare complessivo degli acquisti calcolato dal

Pretore in fr. 1 492 868.15 (sentenza impugnata, consid. 16) va ricondotto a fr. 1 344 134.15 e la

quota spettante a ciascun coniuge a fr. 672 067.–, onde la riforma

del dispositivo n. 2 (prima frase) del giudizio impugnato. Nell'appello

l'attore propone altresì una diversa formulazione del dispo­sitivo n. 2.4,

ma non spiega perché. Carente di motivazione, al riguardo l'appello si dimostra

irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f e cpv. 5 CPC ticinese). Le modalità della

liquidazione non essendo per il resto contestate, il dispositivo n. 2.4 del Pretore va riformato nel senso che il conguaglio

a carico del marito si riduce da fr. 567 434.– a fr. 493 067.–. Entro tali

limiti l'appello merita accoglimento.

4.

Per

quel che è del contributo alimentare chiesto dalla moglie, il Pretore ha

reputato, vista la lunga durata del matrimonio, di attenersi alla sentenza pubblicata

in DTF 134 III 577 e “al principio del calcolo delle eccedenze”. Ha accertato

così il reddito del marito in fr. 7423.75

mensili complessivi (fr. 1958.– da una rendita AI, fr. 900.– da una rendita

della __________, fr. 416.35 da una rendita della __________, fr. 4149.40 mensili

di reddito aziendale) e il di lui fabbisogno minimo al momento del divorzio in

fr. 2820.30 mensili. Quanto alla moglie, egli ne ha calcolato il reddito

in fr. 2909.15 mensili (fr. 2500.– dall'attività presso la nota casa per

anziani, fr. 509.15 da quella presso la colonia scolastica) e il fabbisogno minimo al momento del divorzio in fr. 2638.95

mensili. Relativamente ai figli E__________,

B__________ e V__________, ormai maggiorenni, il Pretore ha stimato il loro fabbisogno minimo in fr. 1100.–,

fr. 1547.– e fr. 1772.60 mensili. Constatato che l'attore offriva

fr.

1568.

– mensili per B__________, fr. 1510.– mensili per V__________ e fr. 550.–

mensili per E__________, egli ha ritenuto tuttavia di non scostarsi da tali importi.

Nelle

circostanze descritte il Pretore ha accertato in fr. 10 332.90 mensili le entrate coniugali, da cui ha dedotto

il fabbisogno minimo del marito (fr. 2820.30 mensili), quello della

moglie (fr. 2638.90 mensili) e quello dei figli maggiorenni (fr. 3628.– mensili),

constatando un'eccedenza di fr. 1245.65 mensili che ha suddiviso a metà fra i

coniugi. Ha riconosciuto così alla moglie un contributo alimentare di

fr. 352.60 mensili, a suo avviso giustificato per 12 anni, fino al 1°

giugno 2021, in ragione “degli effetti determinanti che il legame coniugale ha

avuto sulla vita” di lei.

a) L'appellante

contesta anzitutto che il matrimonio abbia pregiudicato la moglie

economicamente. Adduce che solo durante la vita in comune v'è stato un riparto

tradizionale dei compiti, mentre nel 2002 la convenuta ha lasciato la famiglia

ed egli ha dovuto assumere pressoché interamente la cura

e l'educazione dei figli. Afferma altresì che l'interessata, tren­tot­ten­ne

al momento della separazione e con esperienze professionali maturate nella sua

ditta, avrebbe potuto reintrodursi nel mondo del lavoro o inoltrare almeno una

domanda d'invalidità o annunciarsi all'assicurazione contro la disoccupazione. In

ogni modo – egli soggiunge – essa è senz'altro in grado di finanziare il tenore

di vita che aveva prima del matrimonio, dovendo esserle imputato il reddito

virtuale che potrebbe conseguire da un'attività professionale adeguata, oltre a

introiti di almeno fr. 345.– mensili dalla locazione degli appartamenti posti

nelle particelle n. 260 e 355 RFD di __________, a lei assegnate in

liquidazione del regime dei beni. In subordine l'attore fa valere che la moglie

non ha dimostrato il tenore di vita condotto durante la vita in comune e dispone

di risorse sufficienti per sopperire al suo fabbisogno minimo. In via ancor più

subordinata l'appellante sostiene che il proprio reddito aziendale è di soli

fr. 3864.– mensili, mentre il fabbisogno minimo va rivalutato a

fr. 3896.40, sicché, tenuto conto degli obblighi di mantenimento nei

confronti dei figli, non v'è spazio per un contributo alimentare in favore della

moglie.

b) La

convenuta sottolinea di essersi dedicata al governo della casa e all'educazione

dei figli per tutta la durata della vita in comune e allega di avere continuato

a occuparsi dei figli – tra l'altro finanziariamente – anche in seguito. Evoca

il suo impegno nel tentativo di conseguire una propria indipendenza economica nonostante

la salute precaria e assevera che, dandosi un matrimonio suscettibile di

incidere – come nella fattispecie – sulle condizioni di vita di un coniuge,

poco importa il tenore di vita antecedente il matrimonio. Essa contesta che gli

appartamenti cui si riferisce l'appellante, sfitti da quattro anni, siano

abitabili, e ricorda di contribuire anch'essa finanziariamente al mantenimento dei

figli maggiorenni. Ribadisce altresì la correttezza dei calcoli del primo

giudice, in particolare sul fabbisogno minimo e sulle entrate del marito,

postulando anche sotto questo profilo la conferma della sentenza impugnata.

c) Contrariamente

a quanto crede il Pretore (e a quanto sostiene la convenuta), dopo il divorzio

il metodo di calcolo che consiste nel dedurre dal reddito complessivo dei

coniugi il fabbisogno loro e dei figli minorenni, suddividendo l'eccedenza a

metà non si applica più. Tale criterio trova infatti la sua giustificazione

nell'art. 163 cpv. 1 CC, in virtù del quale durante il matrimonio i coniugi

provvedono in comune, ciascuno nella misura delle proprie forze, al debito

mantenimento della famiglia. Dopo lo scioglimento del matrimonio tale obbligo

viene meno e i contributi alimentari far coniugi vanno commisurati

esclusivamente ai fattori dell'art. 125 CC (DTF 134 III 146 consid. 4,

ribadito anche in DTF 134 III 578 consid. 3). Non è escluso che in divorzi susseguenti

a matrimoni di lunga durata il metodo della “ripartizione a metà dell'eccedenza”

possa condurre anch'esso a risultati compatibili con l'art. 125 CC, ciò che non

esime il giudice dall'accertare gli elementi determinanti ai fini dell'art. 125

CC (DTF 134 III 580 consid. 4). Il Tribunale federale ha avuto modo di

esplicitare recente­mente quali siano tali casi (DTF 137 III 106 consid.

4.2.1

). Questa Camera tuttavia non ha mai applicato il metodo della “ripartizione

a metà dell'eccedenza” dopo il divorzio e non v'è motivo perché cominci ora.

d) I

criteri che disciplinano l'obbligo di mantenimento di un coniuge

verso l'altro dopo il divorzio e i parametri che regolano l'entità del

contributo alimentare secondo l'art. 125 CC sono già stati compiutamente illustrati

in giurisprudenza pubblicata (RtiD II-2004 pag. 580 consid. 4a e 4b con

riferimenti). Ai fini dell'attuale giudizio basti ricordare che, trattandosi – come in concreto – di un matrimonio di lunga

durata (19 anni di comunione domestica), entrambi i coniugi hanno il diritto di

conservare nella misura del possibile il tenore di vita raggiunto durante la

vita in comune (DTF 137 III 105 consid. 4.1.2, 135 III 61 consid. 4.2, 134

III 146 consid. 4; RtiD II-2005 pag. 702 consid. 3, II-2004 pag. 581 consid. 4c con richiami). Fer­mo restando, con ogni evidenza, che ogni parte deve provvedere

a sé medesima nella misura in cui ciò si possa ragionevolmente pretendere da

lei e che il debitore del contributo ha, in ogni caso, diritto di conservare

l'equivalente del proprio fabbisogno minimo (DTF 129 III 8 consid. 3.1.1, 135

III 66).

e) L'appellante

chiede di commisurare il mantenimento della moglie al tenore di vita da lei condotto

prima del matrimonio. A torto. Senza dimenticare che un matrimonio di dieci

anni va considerato già in sé di lunga durata (DTF 135 III 61 consid. 4.1) e

garantisce per principio al coniuge creditore il diritto di conservare – come

si è appena spiegato – il livello di vita raggiunto durante la comunione

domestica, non si può seriamente preten­dere che un matrimonio durato 19 anni nel

corso dei quali la moglie si è dedicata in prevalenza – come nella fattispecie

– ai quattro figli e al governo della casa, occupandosi a titolo meramente accessorio

della contabilità della ditta del marito, sia rimasto per la medesima senza

conseguenze economiche. Sapere se e in che misura, dopo la separazione di fatto,

la convenuta sia stata sgravata delle cure dovute ai figli e all'economia

domestica e abbia avuto la possibilità di reintrodursi nel mondo del lavoro è un'altra

questione, che andrà valutata apprezzando la capacità lucrativa di lei. In

linea di principio essa ha diritto nondimeno di conservare, anche dopo il divorzio,

il tenore di vita raggiunto durante la comunione domestica.

f)

Quanto al tenore di vita raggiunto dai coniugi prima della separazione, la convenuta

non ha mai precisato quale esso fosse, limitandosi a chiedere un contributo

alimentare che, aggiunto al proprio reddito, le consentisse di coprire il fabbisogno

minimo comprensivo dell'onere fiscale e di finanziare con fr. 500.– un'adeguata

previdenza per la vecchiaia (memoriale conclusivo, pag. 8). La corretta

applicazione dell'art. 125 CC dovendo essere verificata d'ufficio, occorre esaminare

nondimeno se il tenore di vita condotto dai coniugi al momento della separazione

si deduca dagli atti (si veda un

esempio circostanziato in: RtiD II-2004 pag. 582 consid. 4d e 4e). Al

riguardo questa Camera ha già ricordato che, mancando altre indicazioni sul

tenore di vita coniugale prima del­la separazione, gli accertamenti esperiti a

fini delle misure a protezione dell'unione coniugale – ancorché limitati a un

esa­me di verosimiglianza – costituiscono pur sempre un riferimento oggettivo (da ultimo: I CCA, sen­tenza inc. 11.2008.124

del 26 ago­sto 2010, consid. 5d con rinvio).

g) In merito al reddito dell'appellante, anzitutto, trattandosi

di un lavoratore indipendente, esso è quello medio,

calcolato di regola sull'arco di almeno tre (RtiD II-2004 pag. 617 n. 38c). Dalla perizia contabile allestita nel quadro della procedura a

protezione dell'unione coniugale risulta che nel 1999 il reddito aziendale del

convenuto è ammontato a fr. 102 668.17,

nel

2000.

a fr. 63 082.86, nel 2001 a fr. 74 621.07 e nel 2002 a fr. 52 897.71

(referto del 2 febbraio 2004, pag. 2 nell'inc. 11.2002.45), onde una media annua

di fr. 73 317.45. Non per caso il perito ha ritenuto che gli utili d'esercizio

dal 1997 al 2000, aumentati dei vantaggi personali, comportassero per il

titolare una disponibilità media di fr. 73 000.– annui (referto,

pag. 13). La separazione di fatto risalendo al giugno del 2002, tale era in

sintesi, a quel momento, il reddito proprio del marito.

Al

reddito aziendale si aggiungono le rendite assicurative percepite dall'attore,

di complessivi fr. 36 235.– annui nel 2002 (fr. 1910.– mensili dall'__________, fr.

628.70

trimestrali dalla __________ e fr. 2700.– trimestrali dalla __________:

doc. XVI nell'incarto fiscale richiamato, dichiarazione d'imposta 2003A). Si

aggiunge altresì il reddito della sostanza immobiliare prima che la moglie si

trasferisse nel rustico situato sulla particella n. 260, consistente in un canone

di locazione di fr. 1100.– mensili, oltre a fr. 320.– mensili dall'appartamento

al pianterreno dello stabile sul medesimo fondo e a fr. 100.– mensili per la

locazione di un'autorimessa sulla particella n. 355 RFD di __________ (doc. 25

nell'inc. DI.2002.45; doc. D ed E). Secondo quanto risulta dalla dichiarazione

d'imposta 2003A (doc. XVI nell'incarto fiscale richiamato), il reddito della sostanza

mobiliare appare invece trascurabile, mentre nulla è dato di sapere sulla sostanza

non dichiarata. Quanto alla moglie, essa è stata retribuita per le sue

prestazioni nella ditta del marito solo dal 1° aprile al 31 luglio 2000

con uno stipendio complessivo di fr. 2803.– netti (doc. XVI nell'incarto

fiscale richiamato, certificato di salario nella dichiarazione d'imposta

2001/2002; interrogatorio formale del marito: verbale del 12 luglio 2004

nell'inc. DI.2002.45, pag. 4, risposta n. 2). Il reddito dei coniugi prima

della separazione risulta in definitiva, per quanto si desume dagli atti, di circa

fr. 10 650.– mensili.

h) Per

quanto riguarda il fabbisogno familiare, gli accertamenti esperiti nella procedura

a protezione dell'unione coniugale vanno considerati tenendo conto del fatto che

a quel momento le parti abitavano ancora insieme nella casa di __________, le

imposte era­no calcolate diversamente e il fabbisogno dei figli dipende dall'età

dei medesimi al momento della separazione. Con la

debita cautela (incombeva alla moglie recare dati più precisi) nel fabbisogno mensile della famiglia prima della separazione vanno

conteggiati perciò il minimo esi­stenziale per coppia del diritto esecutivo (fr. 1550.–),

gli interessi ipotecari dell'abitazione coniugale a __________ (fr. 1111.–), gli

interessi

ipotecari

della casa ad __________ (fr. 374.40), gli interessi ipotecari del rustico

ad __________ fr. 175.–, le spese di riscaldamento (fr. 166.05), la tassa

sui rifiuti (fr. 15.70), le spese di manutenzione immobiliare (fr. 150.–),

il premio delle assicurazioni della casa a __________ (fr. 490.05), il

premio dell'assicurazione incendio (fr. 144.60), il premio dell'assicurazione

dell'economia domestica (fr. 23.–),

il premio della cassa malati del marito (fr. 292.–) e della moglie (fr. 214.15),

il premio dell'assicurazione dell'automobile della moglie (fr. 145.–) e le

imposte di complessivi fr. 1068.– mensili (doc. XVI nell'incarto fiscale

richiamato, tassazione 2001/2002).

Quanto

ai figli, nel giugno del 2002 E__________ aveva 16 anni, C__________ 14, B__________

12.

e V__________ 11. Secondo l'edizione del 2000 delle raccomandazioni pubblicate

dell'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton

Zurigo, valide fino al 2002, nel caso di tre o più fratelli che vivessero nella

medesima economia domestica il fabbisogno medio in denaro fino al 12° compleanno

era di fr. 1370.– mensili e dal 12° compleanno in poi di fr. 1520.– mensili

(Rep. 1999 pag. 372). Da tali importi occorre dedurre il costo dell'alloggio,

già compreso in quello dei genitori, e due terzi dell'importo per la cura e

l'educazione, che la madre – che lavora fra le due e le tre ore al giorno (interrogatorio

formale del marito: verbale del 12 luglio 2004 nell'inc. DI.2002.45, pag. 4,

risposta n. 1) – poteva prestare in natura. In definitiva il fabbisogno di E__________,

C__________ e B__________ ammontava a fr. 1140.– mensili ciascuno e quello di V__________ a fr. 890.– mensili. Il fabbisogno complessivo

della famiglia prima della

separazione risultava così di circa fr. 10 230.– mensili

(arrotondati). In ultima analisi, con le predette entrate di fr. 10 650.– mensili

i coniugi, dopo avere sopperito al fabbisogno proprio e

dei figli, disponevano ancora di fr. 210.– mensili ciascuno. Tenuto anche conto

del rincaro (da 102.4 punti nel maggio del 2002 a 109.1 punti nel giugno del 2012), per conservare il tenore di vita raggiunto durante la

comunione domestica la moglie dovrebbe continuare a beneficiare di un margine

di fr. 225.– (arrotondati) oltre il proprio fabbisogno minimo.

5.

Accertato

(per quanto possibile) il tenore di vita raggiunto dalle parti durante la comunione

domestica, la questione è di sapere se la moglie non possa far fronte da sé

sola al proprio “debito mantenimento” (nel senso dell'art. 125 cpv. 1 CC). Occorre

quindi definire l'entità del “debito mantenimento” e del reddito conseguibile.

a) Il

Pretore ha accertato il fabbisogno minimo della convenuta dopo il divorzio in fr.

2638.95

mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1250.–, premio della cassa malati fr. 369.15,

interessi ipotecari delle particella n. 260 e 355 RFD di __________ fr. 457.50,

spese accessorie della proprietà fr. 150.–, assicurazione dell'automobile

fr. 145.–, premio dell'assicurazione economia domestica fr. 23.–, tassa sui

rifiuti fr. 15.70, premio dell'assicurazione incendio fr. 144.60, imposte

fr. 84.–). A tale importo l'appellante non muove critiche. La convenuta pretende

che si considerino gli oneri a suo carico per quanto attiene al mantenimento

dei figli ancora agli studi (osservazioni, pag. 8 a metà). Se non che, dandosi contestazioni pecuniarie, a

norma dell'art. 309 cpv. 2 lett. e CPC ticinese una parte non poteva limitarsi in

appello a conclusioni indeterminate, ma doveva cifrare le sue richieste (Rep.

1993.

pag. 228 consid. b, 1985 pag. 95 consid. 1;

iden­tico principio vige sotto l'egida del nuovo art. 311 cpv. 1 CPC: DTF 137

III 617). Nella fattispecie la convenuta non indica nemmeno

per ordine di grandezza quale importo essa chieda di considerare per il mantenimento

dei figli maggiorenni. La pretesa si rivela perciò irricevibile (art. 309 cpv.

5.

CPC ticinese). In ultima

analisi, tenuto conto che per beneficiare del tenore di vita

condotto fino alla separazio­ne di fatto l'interessata dovrebbe disporre di un

margine di fr. 225.– mensili sul fabbisogno minimo (sopra, consid. 4i), il suo

“debito mantenimento” va accertato in fr. 2865.– mensili (arrotondati). Rimane

da esaminare se essa sia in grado di finanziarlo.

b) Il Pretore ha accertato il reddito della convenuta al momento del

divorzio in fr. 2909.15 mensili. L'appellante sostiene che alla moglie va imputato un reddito virtuale

sufficiente per far fronte al “debito mantenimento”, sia pure da lui identificato

– a torto (sopra, consid. 4e) – con il tenore di vita che essa

aveva

prima del matrimonio. Assume che, se si fosse attivata per tempo, la convenuta

avrebbe potuto trovare un'occupazione confacente alla sua formazione e avrebbe

potuto di guadagnare “quel di più” di cui abbisogna. A mente sua inoltre con il

capitale che riceverà in liquidazione del regime matrimoniale o facendo capo

all'assicurazione contro la disoccupazione essa potrà senz'altro permettersi una

riqualificazione professionale atta a consentirle di migliorare le sue entrate.

In realtà l'argomentazione è doppiamente irricevibile. Da un lato perché l'appellante

non indica a quanto ammonterebbe il reddito virtuale che pretende di imputare

alla moglie, ciò che – come si è appena visto – rende la censura improponibile.

Dall'altro perché egli non indica minimamente quale professione concreta permetterebbe

alla moglie che di ottenere un reddito superiore a quello attuale, ciò che

rende l'assunto inammissibile per difetto di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett.

f combinato con il cpv. 5 CPC ticinese).

Secondo

l'attore alla moglie va computato almeno un reddito supplementare di fr. 420.–

mensili per quanto essa può ricavare dagli immobili di sua spettanza in esito

alla liquidazione del regime dei beni. Il Pretore ha rinunciato a stimare un reddito,

“non essendo dimostrata la certezza che si possa trovare un locatario”

(sentenza impugnata, consid. 8 in fine). Se non che, l'autorimessa situata

sulla particelle n. 355 risultava ancora locata per fr. 100.– mensili al

momento del giudizio (doc. XVII in edizione: contratto di locazione e dichiarazione

d'imposta 2007; doc. E). Quanto all'appartamento al piano terreno dello stabile

posto sulla particella n. 260, l'attore sostiene di non averlo più locato per

facilitare la liquidazione del regime matrimoniale, mentre la convenuta assevera

che si tratta di vani senza mercato, tant'è che neppure il marito ha trovato un

conduttore per quattro anni. Dagli atti risulta unicamente che quell'appartamento

è stato appigionato per fr. 320.– mensili fino al 31 marzo 2006 (doc. D;

doc. XVI nell'incarto fiscale richiamato, dichiarazione d'imposta 2009). Sulle

ragioni per cui poi sia rimasto sfitto le versioni rimangono diametralmente

opposte.

Sia

come sia, anche a prescindere dal reddito immobiliare testé evocato, non si

deve trascurare che l'interessata riceverà, in esecuzione del presente

giudizio, un conguaglio di fr. 493 067.– dallo scioglimento

del regime matrimoniale (sopra, consid. 3i) in averi liquidi o in polizze sulla

vita “immediatamente monetizzabili” (sentenza impugnata, dispositivo n. 2.4).

Anche tenuto conto delle presumibili spese legali e

di

patrocinio, essa disporrà pur sempre di un capitale attorno ai fr. 400 000.– , il cui rendimento può valutarsi al 2% (dal 1° gennaio 2009 il Consiglio federale ha ridotto l'interesse minimo sugli averi di

vecchiaia giusta l'art. 12 OPP 2 dal 2¾ al 2%: RU 2008 pag. 5189), ovvero fr. 666.– mensili (da ultimo: I CCA, sentenza inc.

11.2009.15

del 10 gennaio 2011, consid. 4d). Essa fruirà

in tal modo, complessivamente, di entrate valutabili attorno a fr. 3675.–

mensili (fr. 2909.15 da attività lucrativa, fr. 100.– dalla sostanza

immobiliare, fr. 666.– dalla sostanza immobiliare).

Con simili entrate essa risulta senz'altro in grado di sopperire autonomamente

al proprio “debito mantenimento” di fr. 2865.– mensili.

c) Si

conviene che il “debito mantenimento” dopo il divorzio deve comprendere

“un'adeguata previdenza per la vecchiaia” (art. 125 cpv. 1 CC; RtiD

I-2005 pag. 750 consid. 9a). Nella fattispecie la convenuta ha il diritto di

ricevere nondimeno, dopo il divorzio, la metà della prestazione d'uscita accumulata

dal marito durante il matrimonio presso il rispettivo istituto di previdenza

professionale (da calcolare su un capitale di fr. 167 617.– il 1° luglio 2007; doc. X

richiamato) e durante gli anni che la separano dal pensionamento avrà ancora modo

di contribuire alla propria cassa pensione, senza dimenticare ch'essa conserva

un margine di fr. 810.– mensili sul proprio “debito

mantenimento”. Se ne conclude che, la convenuta essendo in grado di sovvenire

da sé al proprio “debito mantenimento”, non sussistono le premesse dell'art.

125.

CC per riconoscere un contributo alimentare dopo il divorzio. Al proposito

la sentenza impugnata va riformata di conseguenza.

6.

Gli oneri processuali del giudizio odierno seguono

la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC ticinese). L'ap­pellante ottiene una riduzione da fr. 567 434.– a

fr. 493 067.– (ma non a fr. 452 358.15) della somma

dovuta alla moglie in contanti o in polizze sulla vita “immediatamente

monetizzabili” per la liquidazione del regime matrimoniale, oltre alla

soppressione del contributo alimentare di fr. 352.60 mensili fissato dal

Pretore fino al 1° giugno 2021 (12 anni). Nel complesso si giustifica quindi

che sopporti un quarto degli oneri processuali, i rimanenti tre quarti andando

a carico della convenuta, la quale rifonderà all'appellante un'equa indennità

per ripetibili ridotte.

L'esito

dell'attuale giudizio impone di riformare anche il dispositivo sulle spese e le

ripetibili di primo grado, commisurandolo alle richieste di giudizio formulate

dalle parti nel memoriale conclusivo. Davanti al Pretore l'attore

offriva alla moglie fr. 531 537.– complessivi

in liquidazione del regime dei beni, rifiutandole ogni contributo alimentare. La moglie esigeva una liquidazione del regime di fr. 1 714 000.– complessivi

e un contributo alimentare di fr. 2500.– mensili senza limiti di tempo,

per un valore capitalizzato di circa fr. 509 400.– (età del marito a quel

momento 59 anni, età della moglie 45 anni,

fattore di capitalizzazione 16.98 per una rendita di fr. 30 000.– annui: Stauffer/Schätzle, Tables de capitalisation,

5ª edizione, pag. 347 tavola

25). Entrambe le parti rivendicavano l'affidamento di V__________, concordando

nondimeno sul principio che il mantenimento fosse assunto dal padre. Dati i

pochi mesi che separavano la figlia dalla maggiore età, tale aspetto non poteva

tuttavia incidere apprezzabilmente sul grado di soccombenza. In circostanze

simili, tutto considerato, la convenuta esce sconfitta dalla lite per oltre

l'80% sulla liquidazione del regime matrimoniale e interamente sul contributo

alimentare, con un grado di soccombenza complessivo prossimo al 92%. Quanto

all'ammontare delle ripetibili, l'attore postulava un'indennità di fr. 30 000.– in caso di vittoria piena. Considerato

l'impegno e il tempo verosimilmente profuso dal patrocinatore nella causa, di

difficoltà media ma di complessità superiore alla media, l'importo appare

conforme all'art. 14 cpv. 1 e 2 vTOA, ancora applicabile in virtù dell'art. 16

del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di

assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RL 3.1.1.7.1).

L'importo va nondimeno ridotto lievemente per tenere conto della pur modesta

soccombenza.

7.

Circa i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso supera ampiamente la soglia

di fr. 30 000.– sotto il profilo dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF ai fini di un

eventuale ricorso in materia civile.

Dispositivo

Per questi motivi

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: I. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto, nel senso che la

sentenza impugnata è così riformata:

2. In liquidazione del

regime dei beni ogni coniuge ha diritto all'attribuzione di beni e denaro per

complessivi fr. 672 067.–.

2.4 AP 1 è tenuto a

corrispondere a AO 1 la somma di fr. 493 067.–

in contanti o mediante cessione di polizze assicurative a lui intestate, purché

siano immediatamente monetizzabili.

3. Non sono dovuti

contributi di mantenimento.

5. La tassa di giustizia di

fr. 12 000.– e le spese di fr. 1600.– (comprese

quelle della decisione del 19 settembre 2006) sono poste per undici dodicesimi

a carico della convenuta e per il resto a carico dell'attore. La convenuta rifonderà

all'attore un'indennità di fr. 27 500.– per ripetibili ridotte.

II. Gli oneri

di appello, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 5950.–

b) spese fr.

50.–

fr.

6000.–

da

anticipare dall'appellante, sono posti per un quarto a carico di quest'ultimo e

per il resto a carico della convenuta, che rifonderà all'attore fr. 4000.– per

ripetibili ridotte.

III. Intimazione:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Leventina.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30

000

franchi; quando il valore

litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art.

76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro

lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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