11.2009.88
Scioglimento della partecipazione agli acquisti: ditta individuale del marito
31 luglio 2012Italiano43 min
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Numero d'incarto:
11.2009.88
Data decisione, Autorità:
31.07.2012, ICCA
Titolo:
Scioglimento della partecipazione agli acquisti: ditta individuale del marito
BENE PROPRIO
LIQUIDAZIONE DEL REGIME MATRIMONIALE
REGIME ORDINARIO O DI PARTECIPAZIONE AGLI ACQUISTI
art. 198 cf. 2 CC
art. 209 cpv. 3 CC
Incarto n.
11.2009.88
Lugano,
31 luglio
2012/mc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Celio
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.2005.9 (divorzio
su richiesta unilaterale) della Pretura del Distretto di Leventina promossa con
petizione del 7 aprile 2005 da
AP 1
(patrocinato dall'avv. dott. PA 2)
contro
AO 1
(patrocinata dall'avv. PA 1);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 15 maggio 2009 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 24
aprile 2009 dal Pretore del Distretto di Leventina;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP
1 (1950) e AO 1 (1964) si sono sposati ad __________ il 27 maggio 1983. Dal
matrimonio sono nati E__________ (1986), C__________ (1987), B__________ (1990)
e V__________ (1991). Il marito è titolare di un'omonima ditta individuale di
falegnameria e carpenteria ad __________ e beneficia di rendite parziali
d'invalidità (30%). Impiegata d'ufficio di formazione, la moglie ha collaborato a tempo parziale con
il marito fino al 2000, dopo di che non ha più svolto attività lucrativa. I coniugi si sono separati di fatto nel giugno del 2002, quando AO 1 ha lasciato l'abitazione coniugale (particella n. 821 RFD di __________, proprietà
del marito) per trasferirsi in un rustico, sempre ad __________, appartenente anch'esso
al marito (particella n. 260). I figli sono rimasti con il padre.
B. Nell'ambito
di una procedura a protezione dell'unione coniugale promossa da AO 1 il 28 giugno 2002 davanti al
Pretore del Distretto di Leventina il marito si è impegnato a versare alla
moglie un contributo alimentare di fr. 2500.– mensili fino al 30 settembre
2002. Nel settembre del 2002 AO 1 ha ricominciato a lavorare a tempo parziale per
una colonia scolastica di __________. Su richiesta di lei, con decreto cautelare
dell'11 dicembre 2002, emanato senza contraddittorio, il Pretore ha imposto a AP
1 un contributo alimentare di fr. 2500.– mensili per la moglie e uno di fr.
800.– mensili ciascuno per E__________ e C__________. In esito a un'istanza
volta alla modifica dell'assetto cautelare inoltrata da AP 1, i coniugi si sono
accordati nel senso che il marito si è impegnato a versare dal settembre al
dicembre del 2003 fr. 800.– mensili per la moglie e altrettanti per il figlio E__________,
assumendo gli interessi ipotecari dello stabile abitato dalla consorte. Tale
accordo è stato successivamente prorogato “fino al momento in cui il Pretore avrà deciso diversamente”. Nel quadro di tale procedura è stata esperita una perizia sul
reddito aziendale del marito, consegnata al Pretore il 2 febbraio 2004 e
completata il 21 aprile successivo.
C. Su
istanza di modifica introdotta da AP 1 il 1° giugno 2004, con
decreto cautelare del 4
luglio 2005 Pretore ha soppresso da quella data il
contributo alimentare per la moglie, lasciando a carico dell'istante gli
interessi ipotecari dell'immobile da lei occupato, e ha obbligato l'istante
stesso a versare per il figlio E__________ un contributo alimentare di fr.
800.– mensili (inc. DI.2002.45).
Adita con appello da entrambe le parti, con sentenza del 15 febbraio
2007 questa Camera ha riformato il decreto del Pretore, fissando il contributo alimentare
per la moglie in fr. 720.– mensili dal 1° giugno 2004 (inc. 11.2005.100).
D. Nel
frattempo, il 7 aprile 2005, AP 1 ha intentato azione di divorzio, postulando l'affidamento dei tre figli ancora minorenni (riservato
il diritto di visita della madre e la partecipazione di lei a eventuali spese
straordinarie) e proponendo un contributo alimentare di fr. 800.– mensili al
figlio maggiorenne E__________ fino al termine della formazione professionale.
In liquidazione del regime dei beni egli ha offerto alla moglie le sue particelle
n. 260 e 255 RFD di __________, oltre a talune polizze di assicurazione sulla vita
(riservata la definizione dell'ammontare dovuto dopo la chiusura dell'istruttoria).
Inoltre ha sollecitato la divisione a metà delle prestazioni d'uscita maturate
dai coniugi durante il matrimonio.
Nella sua
risposta del 26 gennaio 2006 AO 1 ha chiesto a sua volta il divorzio, rivendicando
un contributo alimentare per sé di fr. 1000.– mensili fino alla maggiore
età della figlia cadetta e uno di fr. 1500.– mensili in seguito, non senza
postulare l'autorità parentale e la custodia congiunta dei figli ancora
minorenni (con obbligo per il padre di provvedere al loro sostentamento, eccettuato
vitto e alloggio durante i periodi ch'essi avrebbero trascorso con lei). In
liquidazione del regime dei beni essa ha preteso l'attribuzione di beni per un
valore complessivo di fr. 1 300 000.– e l'accertamento che eventuali debiti fiscali sono a esclusivo
carico del coniuge. Essa ha aderito infine alla proposta di dividere a metà le
prestazioni d'uscita maturate dai coniugi in costanza di matrimonio.
E. Accertato
che sul principio del divorzio v'era consenso, l'8 febbraio 2006 il Pretore ha
convocato i coniugi per l'audizione disposta dalla procedura di divorzio su
richiesta comune. Il 20 febbraio 2006 AO 1 ha comunicato al Pretore tuttavia che non gli avrebbe demandato la decisione sulle conseguenze del divorzio ancora
litigiose, di modo che all'udienza di quello stesso giorno il Pretore ha
rinunciato all'audizione dei coniugi, considerando alla stregua di una replica il
memoriale introdotto nel frattempo da AP 1 il 17 febbraio 2006. In tale allegato il marito confermava il proprio punto di vista, chiedendo in via cautelare di
essere autorizzato a prelevare fr. 1000.– mensili dal conto n. __________ “__________”
presso la __________ di __________, intestato a entrambi i coniugi. AO 1 ha duplicato il 27 marzo 2006, ribadendo le sue domande e instando per un contributo alimentare
di fr. 1500.– mensili senza limiti di tempo e a prescindere dall'età dei
figli. L'udienza preliminare si è tenuta il 12 giugno 2006.
F. Frattanto il Pretore ha istruito l'istanza cautelare di AP 1 contestuale
alla replica (inc. DI.2006.7). All'udienza del 20 marzo 2006, indetta per il contraddittorio,
l'istante ha chiesto altresì di essere autorizzato a prelevare fr. 100 000.– dal
citato conto bancario per far fronte ad arretrati d'imposta e multe tributarie.
AO 1 ha postulato, da parte sua, un aumento del contributo alimentare per sé
pendente causa a fr. 1500.– mensili dal 1° marzo 2005 e l'autorizzazione
di prelevare direttamente tale contributo dal noto conto bancario, oltre a fr.
30 000.– per finanziare le proprie spese legali (inc. DI.2006.13). Non ravvisando
opposizione al pagamento dei debiti fiscali, con decreti cautelari del 10
luglio 2006 e del 19 settembre 2006 il Pretore ha ordinato alla __________
di __________ il versamento di fr. 55 273.20 allo Stato del Cantone
Ticino, di fr. 24 695.80 al Comune di __________ e di fr. 6496.30 al Comune di __________,
addebitando le somme al conto bancario dei coniugi.
G. Sempre
in via cautelare, il 26 marzo 2007 AP 1 ha sollecitato la soppressione del contributo alimentare per la moglie (inc. DI.2007.17). Alla discussione del 18
giugno 2007 le parti si sono intese sugli accertamenti ancora da esperire,
convenendo l'esecuzione di una perizia sul valore della particella n. 260, e a
una successiva udienza del 31 marzo 2008 (“per incombenti”) hanno convenuto che
il giudice avrebbe formulato una proposta per la liquidazione del regime dei
beni. La proposta è decaduta infruttuosa. Accertato che l'istruttoria di merito
era terminata, con ordinanza del 15 settembre 2008 il Pretore ha indetto così
il dibattimento finale, salvo poi aggiornare i dati sulla nuova attività lucrativa
intrapresa dalla moglie a tempo parziale nel gennaio del 2008 in una casa per anziani. I coniugi avendo infine rinunciato all'udienza, il Pretore ha assegnato
loro un termine fino al 7 gennaio 2009 per presentare conclusioni scritte nel
procedimento cautelare e nella causa di merito.
H. Nel suo
memoriale conclusivo del 5 gennaio 2009 AP 1 ha confermato la richiesta di divorzio, ha rivendicato l'affidamento di V__________ (riservato il diritto di visita
materno), ha proposto di liquidare il regime dei beni attribuendo alla moglie beni
mobili e immobili per complessivi fr. 531 537.90, ha offerto un
contributo alimentare per B__________ di fr. 1568.– mensili, uno per V__________
e C__________ di fr. 1510.– mensili ciascuno e uno per E__________ di fr. 550.–
mensili. Quanto alla protezione dell'unione coniugale promossa dalla moglie il 28 giugno 2002, egli ha offerto a
quest'ultima un contributo alimentare di fr. 2500.– mensili dal giugno del 2002
fino al 10 luglio 2003 o, in subordine fino al 1° giugno 2004. Relativamente
infine alla propria istanza cautelare del 26 marzo 2007, egli ha chiesto
di sopprimere ogni contributo alimentare dopo tale data, con obbligo per la
moglie di assumere gli interessi ipotecari gravanti le particelle n. 260 e 355
per fr. 175.– mensili fino all'emanazione della sentenza e integralmente dopo
di allora.
Nel
proprio allegato conclusivo del 7 gennaio 2009 AO 1 ha confermato di aderire al divorzio, ma ha chiesto l'affidamento di V__________ (riservato il
diritto di visita paterno), l'attribuzione di beni per complessivi fr. 1 714 000.– in
liquidazione del regime matrimoniale, un contributo di mantenimento per sé di fr. 2500.–
mensili dal 1° gennaio 2009 senza limiti di tempo, il riparto a metà della
prestazione d'uscita accumulata dal marito presso il rispettivo istituto di
previdenza professionale e un contributo alimentare di fr. 2000.– mensili per V__________.
Sull'istanza cautelare del 26 aprile 2007 la moglie non si è espressa.
Fatti
I. Con
sentenza del 24 aprile 2009 il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha calcolato
in fr. 746 434.– la spettanza di ogni coniuge in liquidazione del regime
matrimoniale, ha condannato il marito a cedere alla moglie le particelle n. 260
e 355 (unitamente al relativo debito ipotecario), per un valore di fr. 179 000.–, oltre che a
corrisponderle fr. 567 434.– in contanti o mediante cessione di polizze assicurative a lui
intestate, e ha accertato che la particella n. 821 (unitamente al relativo carico
ipotecario), la ditta individuale e la particella n. 259 RFD di __________ restano
proprietà del marito, come pure il saldo depositato sul conto n. __________ “__________”
presso la __________ e le polizze assicurative non utilizzate per saldare la
liquidazione del regime matrimoniale. Egli ha obbligato il marito inoltre a
versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 352.60 mensili fino al 1°
giugno 2021 e ha ordinato il vicendevole riparto a metà delle prestazioni d'uscita
accumulate dai coniugi durante il matrimonio. La tassa di giustizia di
fr. 12 000.– e le spese di fr. 1600.– sono state poste a carico delle
parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. Con sentenza (recte:
decreto) del 4 maggio 2009 il Pretore ha poi respinto l'istanza cautelare presentata
da AP 1 il 26 marzo 2007.
L. Contro
la sentenza del 24 aprile 2009 AP 1 è insorto con un appello del 15 maggio 2009 a questa Camera per ottenere che, previa acquisizione di nuovi documenti, il giudizio del Pretore
sia riformato nel senso di accertare in fr. 631 348.15 la spettanza di
ogni coniuge dopo lo scioglimento del regime matrimoniale, da liquidare fino a
concorrenza di fr. 179 000.– mediante trasferimento alla moglie delle particelle n. 260 e
355 RFD di __________ (con i relativi carichi ipotecari) e per fr. 452 358.15
mediante versamento in contanti o cessione di polizze assicurative. L'appellante
chiede inoltre di sopprimere ogni contributo alimentare per la moglie. Nelle
sue osservazioni del 28 giugno 2009 AO 1 propone di respingere l'appello e
di confermare la sentenza impugnata.
Considerandi
in diritto: 1. Litigiosi
rimangono in questa sede il contributo alimentare per la moglie e la liquidazione
del regime dei beni, oltre al riparto degli oneri processuali e delle
ripetibili di primo grado. Il principio del divorzio e le altre conseguenze
accessorie sono passate in giudicato, assumendo carattere definitivo (art. 148
cpv. 1 vCC; RtiD II-2004 pag. 576 consid. 1).
2.
In
appello l'attore produce nuovi documenti (registrazioni contabili nel giornale
della sua ditta dal febbraio al dicembre del 1983, conteggio in cui si
ricostruisce il capitale dell'azienda il 31 maggio 1983, lettera del 30 aprile
1985.
per la trasmissione della contabilità 1982/83 della ditta con annessi i
bilanci del 1° gennaio e del 31 dicembre 1983, conti perdite e profitti del 1982
e del 1983, copertina di un fascicolo con la scritta a mano “separazione dei
beni”). La convenuta contesta “la produzione e la rilevanza” di tali prove,
salvo accludere essa medesima alle proprie osservazioni un estratto dal sito Internet
della falegnameria del marito. Ora, fatti e mezzi di prova nuovi erano
proponibili davanti a questa Camera (art. 138 cpv. 1 vCC), purché fossero
addotti al più tardi con la presentazione dell'appello o della risposta
(art. 423b cpv. 2 CPC ticinese). Nulla osta pertanto alla loro ricevibilità.
Quanto alla loro rilevanza per il giudizio, si dirà in appresso (consid. 3i).
3.
Le controversie
vertenti sulla liquidazione del regime dei beni vanno trattate prima di quelle
legate ai contributi di mantenimento (RtiD II-2004 pag. 577 consid. 2; DTF 129
III 9 consid. 3.1.2). In appello sussistono divergenze sullo scioglimento del
regime matrimoniale per quanto riguarda la particella n. 259 RFD di __________
e la menzionata ditta individuale del marito. Il Pretore ha ricordato che l'immobile
su cui si trova la falegnameria (la particella n. 259, appunto) è stato
acquistato nel 1989 e costituisce pertanto un acquisto. Quanto al suo valore
venale, egli l'ha calcolato in fr. 50 000.–
(fr. 1 250 000.– secondo le indicazioni dell'attore,
non contestate dalla moglie, meno il carico ipotecario di fr. 1 200 000.–).
Il Pretore ha qualificato l'azienda invece come bene proprio del marito,
essendo stata ceduta a AP 1 dal padre a titolo di anticipo ereditario. In
mancanza di prove sul relativo valore al momento del matrimonio, nondimeno, egli
l'ha equiparata a un acquisto in virtù dell'art. 200 cpv. 3 CC, stimandone il
valore al momento del divorzio sulla base degli atti fiscali in fr. 180 171.–, onde complessivi fr. 230 171.– da ascrivere agli acquisti del
marito (sentenza impugnata, consid. 14). Aggiunto tale importo agli altri acquisti
del marito (fr. 339 000.– di immobili,
fr. 898 986.– di polizze assicurative, fr. 21 247.–
di averi del “terzo pilastro” e fr. 3464.15 di averi bancari), egli ha ottenuto
una somma di fr. 1 492 868.15. Alla moglie egli ha ritenuto
spettare così fr. 746 434.–, che
ha chiamato l'attore a corrispondere per fr. 179 000.– mediante cessione delle particelle n. 260 e 355
RFD di __________ (con relative ipoteche) e per fr. 567 434.– in averi liquidi o mediante cessione di polizze
assicurative “immediatamente monetizzabili” (sentenza impugnata, consid. 16 e
17).
a) L'appellante
sostiene che l'immobile situato sulla particella n. 259 non può essere considerato
separatamente dall'azienda, la quale dev'essere “valutata nel complesso di
tutte le poste di bilancio”. Egli fa valere che la ditta, ereditata dal padre,
è un bene proprio e che spettava alla moglie dimostrare l'investimento di
acquisti nell'impresa. Né si può rimproverargli – egli soggiunge – di non avere
conservato documentazione contabile risalente al 1983, tanto meno ove si consideri
che, come risulta dai documenti acclusi all'appello, quattro giorni prima del
matrimonio l'azienda valeva ancora fr. 356 617.–,
mentre il suo valore attuale è inferiore. In ogni caso – egli
epiloga
– un eventuale maggior valore dell'impresa non può essere ricondotto alla sua
attività professionale, per la quale egli è già stato retribuito. Nulla può
dunque essere considerato fra gli acquisti per la particella n. 259 o per l'azienda,
sicché la spettanza della moglie in liquidazione del regime matrimoniale va ridotta
conseguentemente.
b) La
convenuta oppone da parte sua che l'immobile e la ditta sono due entità distinte.
Sottolinea che, essendo stata comperata durante il matrimonio, la particella n.
259.
costituisce un acquisto. Afferma che la mancanza di prove sul valore
dell'azienda al momento del matrimonio è imputabile al marito e che la documentazione
prodotta in appello, di cui essa contesta veridicità e rilevanza, nulla dimostra.
Secondo la convenuta, poi, le testimonianze assunte non permettono di desumere
che il valore dell'impresa al momento del divorzio fosse inferiore a quello al
momento del matrimonio. Infine, a suo parere, le conclusioni avversarie vanno
respinte “anche perché è inevitabile che si proceda alla valutazione peritale
sia dell'immobile (…) come dell'azienda”, ragione per cui “è prevedibile che
l'ammontare netto della sostanza e dunque delle partecipazioni di ogni singolo
coniuge sia destinato ad aumentare” (osservazioni, pag. 6 a metà).
c) Da
quest'ultima allegazione va subito sgombrato il campo. Nel
diritto ticinese lo scioglimento del regime dei beni era retto dal principio dispositivo,
non da quello inquisitorio (negli altri Cantoni v. Bühler/Spühler, Berner Kommentar, Ergänzungsband 1991, note
44.
e 47 ad art. 158 vCC). Né l'applicazione del principio inquisitorio era
imposta dal diritto federale (Poudret/Mercier,
L'unité du jugement en divorce et l'office du juge, in: Mélanges Paul Piotet,
Berna 1990, pag. 323 a metà), neppure dopo l'entrata in vigore del nuovo diritto
del divorzio (sentenza del Tribunale federale 5C.278/2000 del 4 aprile 2001, in: ZBJV 138/2002 pag. 30). Non incombe perciò a questa Camera ordinare
d'ufficio perizie sul valore venale dell'uno o dell'altro bene. Nella misura in
cui reputa “inevitabile che si proceda alla valutazione peritale sia dell'immobile
(…) come dell'azienda”, la convenuta si diparte da un convincimento fallace,
nessuna prova peritale essendo stata chiesta in appello.
d) Ciò
premesso, per consolidata giurisprudenza i beni che compongono un'azienda (ancorché
individuale) devono essere considerati nel loro insieme, per lo meno ove
costituiscano un'unità economica (DTF 131 III 561 consid. 2.2, 125 III 5 consid.
4c, 121 III 155 consid. 3c; v. anche Steck in: Schwenzer, FamKommentar
Scheidung, Berna 2005, n. 11 ad art. 211 CC; Steinauer,
La jurisprudence récente du Tribunal fédéral relative aux art. 206 et 209 CC,
in: successio 2008 pag. 97; Baddeley,
L'entreprise dans le contexte du droit matrimonial, in: FamPra.ch 2009 pag.
299). Nella fattispecie la particella n. 259 è parte
integrante della falegnameria tanto per la contabilità e il bilancio dell'azienda
quanto per l'autorità fiscale (doc. Q, B1, C1, XVI dell'incarto fiscale richiamato
e N2). Del resto, come risulta dallo studio di fattibilità commissionato in
vista dell'investimento (doc. A1), lo stabile è stato eretto proprio per la falegnameria
e forma pertanto, anche dal profilo funzionale, un'unità con la ditta. La convenuta
obietta che beni attinenti alla massa degli acquisti non perdono tale loro
qualità per il solo fatto di essere usati a fini professionali o perché ne siano
dedotti i costi nella contabilità dell'azienda. Neppure lei pretende tuttavia che
i macchinari della falegnameria comperati in costanza di matrimonio vadano
scorporati dal bilancio aziendale e attribuiti alla massa degli acquisti. Non
v'è motivo dunque per trattare l'immobile diversamente dagli altri attivi.
e) Non
si disconosce che in una sentenza del 14 aprile 2004 il Tribunale federale, giudicando
il caso in cui un'azienda del marito risultava in parte ereditata dal padre
(falegnameria) e in parte dovuta ad ampliamenti eseguiti durante il matrimonio
(fabbrica di mobili da cucina e segheria industriale situate su altre particelle,
acquistate con risparmi sui redditi), ha implicitamente condiviso l'orientamento
dell'autorità cantonale, che aveva attribuito la prima ai beni propri e la seconda
agli acquisti del marito. In quel caso il Tribunale federale ha respinto la pretesa
del marito, che chiedeva di attribuire il mobilio e le attrezzature delle due
nuove attività aziendali ai suoi beni propri, senza avere dimostrato che cosa
provenisse dall'eredità paterna (sentenza 5C.254/2005 del 14 aprile 2004, consid. 5.2, pubblicata in: FamPra.ch 2005 pag. 120). A parte il fatto però che tale
sentenza è criticata (Steck in:
FamPra.ch 2005 pag. 311, in particolare pag. 314 n. 3), in quel caso l'attribuzione
degli immobili (comperati durante il matrimonio) alla massa degli acquisti non
era più litigiosa davanti al Tribunale federale. Inoltre gli ampliamenti erano
andati a formare attività aziendali distinte. La situazione non è paragonabile perciò
a quella in esame.
f) Nel
caso in rassegna, come ha accertato il Pretore, AP 1 ha ricevuto la falegnameria dal padre come anticipo ereditario nei primi anni settanta (deposizione
di __________: verbale del 13 novembre 2006, pag. 1). Ciò è per altro incontestato
(risposta, pag. 17). E siccome apparteneva all'attore già prima del matrimonio,
l'azienda costituisce un bene proprio del marito (art. 198 n. 2 CC). In
circostanze del genere non v'è spazio – contrariamente a quanto crede il Pretore
– per l'applicazione dell'art. 200 cpv. 3 CC, secondo cui tutti i beni di un
coniuge si presumono acquisti. Certo, __________ ha dichiarato che l'attore,
suo fratello, ha notevolmente sviluppato l'impresa ricevuta dal padre (loc.
cit.). A prescindere dal fatto però che non è dato di sapere se tale ampliamento
sia intervenuto prima del matrimonio o solo dopo, eventuali investimenti in beni
attribuiti a una determinata massa da parte di beni di un'altra massa non
modificano l'attribuzione dei primi, quand'anche il valore degli investimenti
sia preponderante (DTF 132 III 149 consid. 2.2.3 con riferimenti; Steinauer, op. cit., pag. 93 con rinvii
alla nota 3). Ne segue che in concreto un eventuale plusvalore dell'azienda generato
dall'attività del marito (da considerare quale reddito
del lavoro a norma dell'art. 197 cpv. 2 n. 1 CC, ovvero un acquisto) o riconducibile all'acquisizione e all'edificazione della particella
n. 259 (finanziata anche da acquisti: sotto, consid. h) non modifica
l'attribuzione dell'impresa alla categoria dei beni propri.
g) Sta
di fatto che – come si è accennato – un eventuale plusvalore della ditta del
marito generato dall'attività lavorativa di lui dopo il matrimonio dà luogo, per
principio, a un diritto al compenso fra masse giusta l'art. 209 cpv. 3 CC, per
lo meno nella misura in cui l'attività del coniuge non
sia stata altrimenti retribuita (cfr. DTF 131 III 559; Baddeley, op. cit., pag. 304 seg.; Steinauer, op. cit., pag. 98). Un simile diritto è dato anche
in caso di investimenti finanziati dalla massa degli acquisti – in concreto
l'acquisizione e l'edificazione della particella n. 259 – nell'azienda
attribuita alla massa dei beni propri (DTF 132 III 149 consid. 2.2.2; Steck in: FamPra.ch 2005 pag. 314 n. 3; Steinauer, op. cit., pag. 94). Per
determinare la portata di tale diritto occorre conoscere tuttavia – data la natura proporzionale del compenso – non solo l'ammontare del
contributo di una massa all'altra, ma anche il valore del bene al momento
dell'investimento e al momento della liquidazione del regime matrimoniale. Addurre
(e dimostrare) tali dati incombe al coniuge che avanza la pretesa. Ove si conosca
l'ammontare dell'investimento, ma non il valore del bene al momento
dell'investimento o della liquidazione del regime matrimoniale, il diritto al
compenso non può essere definito e va respinto (RtiD I-2005 pag. 752 consid. 3d
con rimandi).
h) In
concreto il Pretore ha appurato il valore della falegnameria al momento della
liquidazione del regime matrimoniale, senza la particella n. 259, in fr. 180 171.–
con riferimento al capitale proprio dell'azienda indicato nel bilancio prodotto
con la dichiarazione d'imposta 2007 (doc. XVI dell'incarto fiscale richiamato).
L'attore lamenta diffusamente il costante degrado nell'andamento della ditta
sia per quel che è dell'utile netto sia del capitale proprio (appello, pag. 11 in fine e segg.), ciò che AO 1 contesta (osservazioni, pag. 5 da metà). Le parti tuttavia non revocano
in dubbio il dato accertato dal Pretore, dal quale non v'è quindi motivo di scostarsi.
Per
quanto riguarda l'ammontare dell'apporto fornito dalla massa
degli acquisti (del marito) alla massa dei beni propri (del marito), gli atti
non consentono di determinare se e in che misura il lavoro dell'appellante
abbia influito sul valore dell'azienda. Ove si consideri in ogni modo che l'attività
di lui era retribuita dall'utile aziendale costituito da prelevamenti di
carattere privato, oltre che da vantaggi privati indiretti a destinazione della
famiglia (perizia del 2 febbraio 2004, pag. 13 nell'inc. DI.2001.45), nulla
induce a presumere che il lavoro nella ditta non sia stato adeguatamente rimunerato
(sopra, consid. g; in particolare: DTF 131 III 559).
Le
cose stanno altrimenti quanto all'acquisizione e all'edificazione della particella
n. 259. L'attore medesimo ha indicato che l'investimento per la costruzione
dello stabile, dedotto i sussidi, è ammontato a fr. 1 771 300.– ed è
stato finanziato da “ipoteca + reddito azienda + ‘nero’” (doc. B). L'ipoteca di
fr. 1 200 000.– (doc. B) è sicuramente da attribuire alla massa dei beni
propri, essendo connessa all'immobile, parte integrante della ditta (art. 209
cpv. 2 CC). L'investimento residuo di fr. 571 300.– si deve invece alla
massa degli acquisti, poiché proviene da reddito aziendale (il reddito di beni
propri costituisce un acquisto: art. 197 cv. 2 n. 4 CC) e sarebbe
ugualmente
tale, in mancanza di prova contraria, conformemente alla presunzione dell'art.
200.
cpv. 3 CC.
i) L'attore
fa valere che, secondo la documentazione prodotta in appello (in specie il doc.
BB), il 31 maggio 1983 (quattro giorni dopo il matrimonio) il capitale proprio
della ditta era di fr. 356 617.–, ciò che non lascia spazio a eventuali compensi fra masse. La
convenuta contesta l'autenticità dei documenti esibiti in appello, come pure la
correttezza delle cifre e dei calcoli esposti. Comunque sia, e come si è visto (consid. f), determinante per il calcolo del compenso è il valore del bene al momento dell'investimento, sicché la situazione della
ditta nel 1983 poco giova. Che il valore dell'azienda
sia diminuito durante il matrimonio non esclude poi – contrariamente all'opinione dell'appellante – un eventuale compenso
fra masse, tale diritto essendo dato anche in caso di deprezzamento (Baddeley, op. cit., pag. 305 seg.; Steinauer, op. cit., pag. 99).
Ora,
lo stabile sulla particella n. 259 è stato ultimato nel 1998 (complemento peritale del 21 aprile 2004, pag. 5 in basso nell'inc. DI.2002.45) e dalla perizia esperita
nella procedura a protezione dell'unione coniugale si evince che nel 1997 il capitale dell'azienda era di
fr. 692 467.– (pag. 1 in basso). Avendo fornito un contributo di fr. 571 300.– al bene
proprio, pari al 45.2% dell'investimento complessivo (fr. 571 300.– più fr. 692 467.–), la
massa degli acquisti del marito ha diritto a un compenso proporzionale verso la
massa dei beni propri del marito stesso. Commisurato al valore dell'azienda
alla liquidazione del regime matrimoniale, tale compenso risulta di fr. 81 437.– (45.2%
di fr. 180 171.–) in luogo dei fr. 230 171.– stabiliti
dal Pretore. Ne segue che l'ammontare complessivo degli acquisti calcolato dal
Pretore in fr. 1 492 868.15 (sentenza impugnata, consid. 16) va ricondotto a fr. 1 344 134.15 e la
quota spettante a ciascun coniuge a fr. 672 067.–, onde la riforma
del dispositivo n. 2 (prima frase) del giudizio impugnato. Nell'appello
l'attore propone altresì una diversa formulazione del dispositivo n. 2.4,
ma non spiega perché. Carente di motivazione, al riguardo l'appello si dimostra
irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f e cpv. 5 CPC ticinese). Le modalità della
liquidazione non essendo per il resto contestate, il dispositivo n. 2.4 del Pretore va riformato nel senso che il conguaglio
a carico del marito si riduce da fr. 567 434.– a fr. 493 067.–. Entro tali
limiti l'appello merita accoglimento.
4.
Per
quel che è del contributo alimentare chiesto dalla moglie, il Pretore ha
reputato, vista la lunga durata del matrimonio, di attenersi alla sentenza pubblicata
in DTF 134 III 577 e “al principio del calcolo delle eccedenze”. Ha accertato
così il reddito del marito in fr. 7423.75
mensili complessivi (fr. 1958.– da una rendita AI, fr. 900.– da una rendita
della __________, fr. 416.35 da una rendita della __________, fr. 4149.40 mensili
di reddito aziendale) e il di lui fabbisogno minimo al momento del divorzio in
fr. 2820.30 mensili. Quanto alla moglie, egli ne ha calcolato il reddito
in fr. 2909.15 mensili (fr. 2500.– dall'attività presso la nota casa per
anziani, fr. 509.15 da quella presso la colonia scolastica) e il fabbisogno minimo al momento del divorzio in fr. 2638.95
mensili. Relativamente ai figli E__________,
B__________ e V__________, ormai maggiorenni, il Pretore ha stimato il loro fabbisogno minimo in fr. 1100.–,
fr. 1547.– e fr. 1772.60 mensili. Constatato che l'attore offriva
fr.
1568.
– mensili per B__________, fr. 1510.– mensili per V__________ e fr. 550.–
mensili per E__________, egli ha ritenuto tuttavia di non scostarsi da tali importi.
Nelle
circostanze descritte il Pretore ha accertato in fr. 10 332.90 mensili le entrate coniugali, da cui ha dedotto
il fabbisogno minimo del marito (fr. 2820.30 mensili), quello della
moglie (fr. 2638.90 mensili) e quello dei figli maggiorenni (fr. 3628.– mensili),
constatando un'eccedenza di fr. 1245.65 mensili che ha suddiviso a metà fra i
coniugi. Ha riconosciuto così alla moglie un contributo alimentare di
fr. 352.60 mensili, a suo avviso giustificato per 12 anni, fino al 1°
giugno 2021, in ragione “degli effetti determinanti che il legame coniugale ha
avuto sulla vita” di lei.
a) L'appellante
contesta anzitutto che il matrimonio abbia pregiudicato la moglie
economicamente. Adduce che solo durante la vita in comune v'è stato un riparto
tradizionale dei compiti, mentre nel 2002 la convenuta ha lasciato la famiglia
ed egli ha dovuto assumere pressoché interamente la cura
e l'educazione dei figli. Afferma altresì che l'interessata, trentottenne
al momento della separazione e con esperienze professionali maturate nella sua
ditta, avrebbe potuto reintrodursi nel mondo del lavoro o inoltrare almeno una
domanda d'invalidità o annunciarsi all'assicurazione contro la disoccupazione. In
ogni modo – egli soggiunge – essa è senz'altro in grado di finanziare il tenore
di vita che aveva prima del matrimonio, dovendo esserle imputato il reddito
virtuale che potrebbe conseguire da un'attività professionale adeguata, oltre a
introiti di almeno fr. 345.– mensili dalla locazione degli appartamenti posti
nelle particelle n. 260 e 355 RFD di __________, a lei assegnate in
liquidazione del regime dei beni. In subordine l'attore fa valere che la moglie
non ha dimostrato il tenore di vita condotto durante la vita in comune e dispone
di risorse sufficienti per sopperire al suo fabbisogno minimo. In via ancor più
subordinata l'appellante sostiene che il proprio reddito aziendale è di soli
fr. 3864.– mensili, mentre il fabbisogno minimo va rivalutato a
fr. 3896.40, sicché, tenuto conto degli obblighi di mantenimento nei
confronti dei figli, non v'è spazio per un contributo alimentare in favore della
moglie.
b) La
convenuta sottolinea di essersi dedicata al governo della casa e all'educazione
dei figli per tutta la durata della vita in comune e allega di avere continuato
a occuparsi dei figli – tra l'altro finanziariamente – anche in seguito. Evoca
il suo impegno nel tentativo di conseguire una propria indipendenza economica nonostante
la salute precaria e assevera che, dandosi un matrimonio suscettibile di
incidere – come nella fattispecie – sulle condizioni di vita di un coniuge,
poco importa il tenore di vita antecedente il matrimonio. Essa contesta che gli
appartamenti cui si riferisce l'appellante, sfitti da quattro anni, siano
abitabili, e ricorda di contribuire anch'essa finanziariamente al mantenimento dei
figli maggiorenni. Ribadisce altresì la correttezza dei calcoli del primo
giudice, in particolare sul fabbisogno minimo e sulle entrate del marito,
postulando anche sotto questo profilo la conferma della sentenza impugnata.
c) Contrariamente
a quanto crede il Pretore (e a quanto sostiene la convenuta), dopo il divorzio
il metodo di calcolo che consiste nel dedurre dal reddito complessivo dei
coniugi il fabbisogno loro e dei figli minorenni, suddividendo l'eccedenza a
metà non si applica più. Tale criterio trova infatti la sua giustificazione
nell'art. 163 cpv. 1 CC, in virtù del quale durante il matrimonio i coniugi
provvedono in comune, ciascuno nella misura delle proprie forze, al debito
mantenimento della famiglia. Dopo lo scioglimento del matrimonio tale obbligo
viene meno e i contributi alimentari far coniugi vanno commisurati
esclusivamente ai fattori dell'art. 125 CC (DTF 134 III 146 consid. 4,
ribadito anche in DTF 134 III 578 consid. 3). Non è escluso che in divorzi susseguenti
a matrimoni di lunga durata il metodo della “ripartizione a metà dell'eccedenza”
possa condurre anch'esso a risultati compatibili con l'art. 125 CC, ciò che non
esime il giudice dall'accertare gli elementi determinanti ai fini dell'art. 125
CC (DTF 134 III 580 consid. 4). Il Tribunale federale ha avuto modo di
esplicitare recentemente quali siano tali casi (DTF 137 III 106 consid.
4.2.1
). Questa Camera tuttavia non ha mai applicato il metodo della “ripartizione
a metà dell'eccedenza” dopo il divorzio e non v'è motivo perché cominci ora.
d) I
criteri che disciplinano l'obbligo di mantenimento di un coniuge
verso l'altro dopo il divorzio e i parametri che regolano l'entità del
contributo alimentare secondo l'art. 125 CC sono già stati compiutamente illustrati
in giurisprudenza pubblicata (RtiD II-2004 pag. 580 consid. 4a e 4b con
riferimenti). Ai fini dell'attuale giudizio basti ricordare che, trattandosi – come in concreto – di un matrimonio di lunga
durata (19 anni di comunione domestica), entrambi i coniugi hanno il diritto di
conservare nella misura del possibile il tenore di vita raggiunto durante la
vita in comune (DTF 137 III 105 consid. 4.1.2, 135 III 61 consid. 4.2, 134
III 146 consid. 4; RtiD II-2005 pag. 702 consid. 3, II-2004 pag. 581 consid. 4c con richiami). Fermo restando, con ogni evidenza, che ogni parte deve provvedere
a sé medesima nella misura in cui ciò si possa ragionevolmente pretendere da
lei e che il debitore del contributo ha, in ogni caso, diritto di conservare
l'equivalente del proprio fabbisogno minimo (DTF 129 III 8 consid. 3.1.1, 135
III 66).
e) L'appellante
chiede di commisurare il mantenimento della moglie al tenore di vita da lei condotto
prima del matrimonio. A torto. Senza dimenticare che un matrimonio di dieci
anni va considerato già in sé di lunga durata (DTF 135 III 61 consid. 4.1) e
garantisce per principio al coniuge creditore il diritto di conservare – come
si è appena spiegato – il livello di vita raggiunto durante la comunione
domestica, non si può seriamente pretendere che un matrimonio durato 19 anni nel
corso dei quali la moglie si è dedicata in prevalenza – come nella fattispecie
– ai quattro figli e al governo della casa, occupandosi a titolo meramente accessorio
della contabilità della ditta del marito, sia rimasto per la medesima senza
conseguenze economiche. Sapere se e in che misura, dopo la separazione di fatto,
la convenuta sia stata sgravata delle cure dovute ai figli e all'economia
domestica e abbia avuto la possibilità di reintrodursi nel mondo del lavoro è un'altra
questione, che andrà valutata apprezzando la capacità lucrativa di lei. In
linea di principio essa ha diritto nondimeno di conservare, anche dopo il divorzio,
il tenore di vita raggiunto durante la comunione domestica.
f)
Quanto al tenore di vita raggiunto dai coniugi prima della separazione, la convenuta
non ha mai precisato quale esso fosse, limitandosi a chiedere un contributo
alimentare che, aggiunto al proprio reddito, le consentisse di coprire il fabbisogno
minimo comprensivo dell'onere fiscale e di finanziare con fr. 500.– un'adeguata
previdenza per la vecchiaia (memoriale conclusivo, pag. 8). La corretta
applicazione dell'art. 125 CC dovendo essere verificata d'ufficio, occorre esaminare
nondimeno se il tenore di vita condotto dai coniugi al momento della separazione
si deduca dagli atti (si veda un
esempio circostanziato in: RtiD II-2004 pag. 582 consid. 4d e 4e). Al
riguardo questa Camera ha già ricordato che, mancando altre indicazioni sul
tenore di vita coniugale prima della separazione, gli accertamenti esperiti a
fini delle misure a protezione dell'unione coniugale – ancorché limitati a un
esame di verosimiglianza – costituiscono pur sempre un riferimento oggettivo (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2008.124
del 26 agosto 2010, consid. 5d con rinvio).
g) In merito al reddito dell'appellante, anzitutto, trattandosi
di un lavoratore indipendente, esso è quello medio,
calcolato di regola sull'arco di almeno tre (RtiD II-2004 pag. 617 n. 38c). Dalla perizia contabile allestita nel quadro della procedura a
protezione dell'unione coniugale risulta che nel 1999 il reddito aziendale del
convenuto è ammontato a fr. 102 668.17,
nel
2000.
a fr. 63 082.86, nel 2001 a fr. 74 621.07 e nel 2002 a fr. 52 897.71
(referto del 2 febbraio 2004, pag. 2 nell'inc. 11.2002.45), onde una media annua
di fr. 73 317.45. Non per caso il perito ha ritenuto che gli utili d'esercizio
dal 1997 al 2000, aumentati dei vantaggi personali, comportassero per il
titolare una disponibilità media di fr. 73 000.– annui (referto,
pag. 13). La separazione di fatto risalendo al giugno del 2002, tale era in
sintesi, a quel momento, il reddito proprio del marito.
Al
reddito aziendale si aggiungono le rendite assicurative percepite dall'attore,
di complessivi fr. 36 235.– annui nel 2002 (fr. 1910.– mensili dall'__________, fr.
628.70
trimestrali dalla __________ e fr. 2700.– trimestrali dalla __________:
doc. XVI nell'incarto fiscale richiamato, dichiarazione d'imposta 2003A). Si
aggiunge altresì il reddito della sostanza immobiliare prima che la moglie si
trasferisse nel rustico situato sulla particella n. 260, consistente in un canone
di locazione di fr. 1100.– mensili, oltre a fr. 320.– mensili dall'appartamento
al pianterreno dello stabile sul medesimo fondo e a fr. 100.– mensili per la
locazione di un'autorimessa sulla particella n. 355 RFD di __________ (doc. 25
nell'inc. DI.2002.45; doc. D ed E). Secondo quanto risulta dalla dichiarazione
d'imposta 2003A (doc. XVI nell'incarto fiscale richiamato), il reddito della sostanza
mobiliare appare invece trascurabile, mentre nulla è dato di sapere sulla sostanza
non dichiarata. Quanto alla moglie, essa è stata retribuita per le sue
prestazioni nella ditta del marito solo dal 1° aprile al 31 luglio 2000
con uno stipendio complessivo di fr. 2803.– netti (doc. XVI nell'incarto
fiscale richiamato, certificato di salario nella dichiarazione d'imposta
2001/2002; interrogatorio formale del marito: verbale del 12 luglio 2004
nell'inc. DI.2002.45, pag. 4, risposta n. 2). Il reddito dei coniugi prima
della separazione risulta in definitiva, per quanto si desume dagli atti, di circa
fr. 10 650.– mensili.
h) Per
quanto riguarda il fabbisogno familiare, gli accertamenti esperiti nella procedura
a protezione dell'unione coniugale vanno considerati tenendo conto del fatto che
a quel momento le parti abitavano ancora insieme nella casa di __________, le
imposte erano calcolate diversamente e il fabbisogno dei figli dipende dall'età
dei medesimi al momento della separazione. Con la
debita cautela (incombeva alla moglie recare dati più precisi) nel fabbisogno mensile della famiglia prima della separazione vanno
conteggiati perciò il minimo esistenziale per coppia del diritto esecutivo (fr. 1550.–),
gli interessi ipotecari dell'abitazione coniugale a __________ (fr. 1111.–), gli
interessi
ipotecari
della casa ad __________ (fr. 374.40), gli interessi ipotecari del rustico
ad __________ fr. 175.–, le spese di riscaldamento (fr. 166.05), la tassa
sui rifiuti (fr. 15.70), le spese di manutenzione immobiliare (fr. 150.–),
il premio delle assicurazioni della casa a __________ (fr. 490.05), il
premio dell'assicurazione incendio (fr. 144.60), il premio dell'assicurazione
dell'economia domestica (fr. 23.–),
il premio della cassa malati del marito (fr. 292.–) e della moglie (fr. 214.15),
il premio dell'assicurazione dell'automobile della moglie (fr. 145.–) e le
imposte di complessivi fr. 1068.– mensili (doc. XVI nell'incarto fiscale
richiamato, tassazione 2001/2002).
Quanto
ai figli, nel giugno del 2002 E__________ aveva 16 anni, C__________ 14, B__________
12.
e V__________ 11. Secondo l'edizione del 2000 delle raccomandazioni pubblicate
dell'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton
Zurigo, valide fino al 2002, nel caso di tre o più fratelli che vivessero nella
medesima economia domestica il fabbisogno medio in denaro fino al 12° compleanno
era di fr. 1370.– mensili e dal 12° compleanno in poi di fr. 1520.– mensili
(Rep. 1999 pag. 372). Da tali importi occorre dedurre il costo dell'alloggio,
già compreso in quello dei genitori, e due terzi dell'importo per la cura e
l'educazione, che la madre – che lavora fra le due e le tre ore al giorno (interrogatorio
formale del marito: verbale del 12 luglio 2004 nell'inc. DI.2002.45, pag. 4,
risposta n. 1) – poteva prestare in natura. In definitiva il fabbisogno di E__________,
C__________ e B__________ ammontava a fr. 1140.– mensili ciascuno e quello di V__________ a fr. 890.– mensili. Il fabbisogno complessivo
della famiglia prima della
separazione risultava così di circa fr. 10 230.– mensili
(arrotondati). In ultima analisi, con le predette entrate di fr. 10 650.– mensili
i coniugi, dopo avere sopperito al fabbisogno proprio e
dei figli, disponevano ancora di fr. 210.– mensili ciascuno. Tenuto anche conto
del rincaro (da 102.4 punti nel maggio del 2002 a 109.1 punti nel giugno del 2012), per conservare il tenore di vita raggiunto durante la
comunione domestica la moglie dovrebbe continuare a beneficiare di un margine
di fr. 225.– (arrotondati) oltre il proprio fabbisogno minimo.
5.
Accertato
(per quanto possibile) il tenore di vita raggiunto dalle parti durante la comunione
domestica, la questione è di sapere se la moglie non possa far fronte da sé
sola al proprio “debito mantenimento” (nel senso dell'art. 125 cpv. 1 CC). Occorre
quindi definire l'entità del “debito mantenimento” e del reddito conseguibile.
a) Il
Pretore ha accertato il fabbisogno minimo della convenuta dopo il divorzio in fr.
2638.95
mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1250.–, premio della cassa malati fr. 369.15,
interessi ipotecari delle particella n. 260 e 355 RFD di __________ fr. 457.50,
spese accessorie della proprietà fr. 150.–, assicurazione dell'automobile
fr. 145.–, premio dell'assicurazione economia domestica fr. 23.–, tassa sui
rifiuti fr. 15.70, premio dell'assicurazione incendio fr. 144.60, imposte
fr. 84.–). A tale importo l'appellante non muove critiche. La convenuta pretende
che si considerino gli oneri a suo carico per quanto attiene al mantenimento
dei figli ancora agli studi (osservazioni, pag. 8 a metà). Se non che, dandosi contestazioni pecuniarie, a
norma dell'art. 309 cpv. 2 lett. e CPC ticinese una parte non poteva limitarsi in
appello a conclusioni indeterminate, ma doveva cifrare le sue richieste (Rep.
1993.
pag. 228 consid. b, 1985 pag. 95 consid. 1;
identico principio vige sotto l'egida del nuovo art. 311 cpv. 1 CPC: DTF 137
III 617). Nella fattispecie la convenuta non indica nemmeno
per ordine di grandezza quale importo essa chieda di considerare per il mantenimento
dei figli maggiorenni. La pretesa si rivela perciò irricevibile (art. 309 cpv.
5.
CPC ticinese). In ultima
analisi, tenuto conto che per beneficiare del tenore di vita
condotto fino alla separazione di fatto l'interessata dovrebbe disporre di un
margine di fr. 225.– mensili sul fabbisogno minimo (sopra, consid. 4i), il suo
“debito mantenimento” va accertato in fr. 2865.– mensili (arrotondati). Rimane
da esaminare se essa sia in grado di finanziarlo.
b) Il Pretore ha accertato il reddito della convenuta al momento del
divorzio in fr. 2909.15 mensili. L'appellante sostiene che alla moglie va imputato un reddito virtuale
sufficiente per far fronte al “debito mantenimento”, sia pure da lui identificato
– a torto (sopra, consid. 4e) – con il tenore di vita che essa
aveva
prima del matrimonio. Assume che, se si fosse attivata per tempo, la convenuta
avrebbe potuto trovare un'occupazione confacente alla sua formazione e avrebbe
potuto di guadagnare “quel di più” di cui abbisogna. A mente sua inoltre con il
capitale che riceverà in liquidazione del regime matrimoniale o facendo capo
all'assicurazione contro la disoccupazione essa potrà senz'altro permettersi una
riqualificazione professionale atta a consentirle di migliorare le sue entrate.
In realtà l'argomentazione è doppiamente irricevibile. Da un lato perché l'appellante
non indica a quanto ammonterebbe il reddito virtuale che pretende di imputare
alla moglie, ciò che – come si è appena visto – rende la censura improponibile.
Dall'altro perché egli non indica minimamente quale professione concreta permetterebbe
alla moglie che di ottenere un reddito superiore a quello attuale, ciò che
rende l'assunto inammissibile per difetto di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett.
f combinato con il cpv. 5 CPC ticinese).
Secondo
l'attore alla moglie va computato almeno un reddito supplementare di fr. 420.–
mensili per quanto essa può ricavare dagli immobili di sua spettanza in esito
alla liquidazione del regime dei beni. Il Pretore ha rinunciato a stimare un reddito,
“non essendo dimostrata la certezza che si possa trovare un locatario”
(sentenza impugnata, consid. 8 in fine). Se non che, l'autorimessa situata
sulla particelle n. 355 risultava ancora locata per fr. 100.– mensili al
momento del giudizio (doc. XVII in edizione: contratto di locazione e dichiarazione
d'imposta 2007; doc. E). Quanto all'appartamento al piano terreno dello stabile
posto sulla particella n. 260, l'attore sostiene di non averlo più locato per
facilitare la liquidazione del regime matrimoniale, mentre la convenuta assevera
che si tratta di vani senza mercato, tant'è che neppure il marito ha trovato un
conduttore per quattro anni. Dagli atti risulta unicamente che quell'appartamento
è stato appigionato per fr. 320.– mensili fino al 31 marzo 2006 (doc. D;
doc. XVI nell'incarto fiscale richiamato, dichiarazione d'imposta 2009). Sulle
ragioni per cui poi sia rimasto sfitto le versioni rimangono diametralmente
opposte.
Sia
come sia, anche a prescindere dal reddito immobiliare testé evocato, non si
deve trascurare che l'interessata riceverà, in esecuzione del presente
giudizio, un conguaglio di fr. 493 067.– dallo scioglimento
del regime matrimoniale (sopra, consid. 3i) in averi liquidi o in polizze sulla
vita “immediatamente monetizzabili” (sentenza impugnata, dispositivo n. 2.4).
Anche tenuto conto delle presumibili spese legali e
di
patrocinio, essa disporrà pur sempre di un capitale attorno ai fr. 400 000.– , il cui rendimento può valutarsi al 2% (dal 1° gennaio 2009 il Consiglio federale ha ridotto l'interesse minimo sugli averi di
vecchiaia giusta l'art. 12 OPP 2 dal 2¾ al 2%: RU 2008 pag. 5189), ovvero fr. 666.– mensili (da ultimo: I CCA, sentenza inc.
11.2009.15
del 10 gennaio 2011, consid. 4d). Essa fruirà
in tal modo, complessivamente, di entrate valutabili attorno a fr. 3675.–
mensili (fr. 2909.15 da attività lucrativa, fr. 100.– dalla sostanza
immobiliare, fr. 666.– dalla sostanza immobiliare).
Con simili entrate essa risulta senz'altro in grado di sopperire autonomamente
al proprio “debito mantenimento” di fr. 2865.– mensili.
c) Si
conviene che il “debito mantenimento” dopo il divorzio deve comprendere
“un'adeguata previdenza per la vecchiaia” (art. 125 cpv. 1 CC; RtiD
I-2005 pag. 750 consid. 9a). Nella fattispecie la convenuta ha il diritto di
ricevere nondimeno, dopo il divorzio, la metà della prestazione d'uscita accumulata
dal marito durante il matrimonio presso il rispettivo istituto di previdenza
professionale (da calcolare su un capitale di fr. 167 617.– il 1° luglio 2007; doc. X
richiamato) e durante gli anni che la separano dal pensionamento avrà ancora modo
di contribuire alla propria cassa pensione, senza dimenticare ch'essa conserva
un margine di fr. 810.– mensili sul proprio “debito
mantenimento”. Se ne conclude che, la convenuta essendo in grado di sovvenire
da sé al proprio “debito mantenimento”, non sussistono le premesse dell'art.
125.
CC per riconoscere un contributo alimentare dopo il divorzio. Al proposito
la sentenza impugnata va riformata di conseguenza.
6.
Gli oneri processuali del giudizio odierno seguono
la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC ticinese). L'appellante ottiene una riduzione da fr. 567 434.– a
fr. 493 067.– (ma non a fr. 452 358.15) della somma
dovuta alla moglie in contanti o in polizze sulla vita “immediatamente
monetizzabili” per la liquidazione del regime matrimoniale, oltre alla
soppressione del contributo alimentare di fr. 352.60 mensili fissato dal
Pretore fino al 1° giugno 2021 (12 anni). Nel complesso si giustifica quindi
che sopporti un quarto degli oneri processuali, i rimanenti tre quarti andando
a carico della convenuta, la quale rifonderà all'appellante un'equa indennità
per ripetibili ridotte.
L'esito
dell'attuale giudizio impone di riformare anche il dispositivo sulle spese e le
ripetibili di primo grado, commisurandolo alle richieste di giudizio formulate
dalle parti nel memoriale conclusivo. Davanti al Pretore l'attore
offriva alla moglie fr. 531 537.– complessivi
in liquidazione del regime dei beni, rifiutandole ogni contributo alimentare. La moglie esigeva una liquidazione del regime di fr. 1 714 000.– complessivi
e un contributo alimentare di fr. 2500.– mensili senza limiti di tempo,
per un valore capitalizzato di circa fr. 509 400.– (età del marito a quel
momento 59 anni, età della moglie 45 anni,
fattore di capitalizzazione 16.98 per una rendita di fr. 30 000.– annui: Stauffer/Schätzle, Tables de capitalisation,
5ª edizione, pag. 347 tavola
25). Entrambe le parti rivendicavano l'affidamento di V__________, concordando
nondimeno sul principio che il mantenimento fosse assunto dal padre. Dati i
pochi mesi che separavano la figlia dalla maggiore età, tale aspetto non poteva
tuttavia incidere apprezzabilmente sul grado di soccombenza. In circostanze
simili, tutto considerato, la convenuta esce sconfitta dalla lite per oltre
l'80% sulla liquidazione del regime matrimoniale e interamente sul contributo
alimentare, con un grado di soccombenza complessivo prossimo al 92%. Quanto
all'ammontare delle ripetibili, l'attore postulava un'indennità di fr. 30 000.– in caso di vittoria piena. Considerato
l'impegno e il tempo verosimilmente profuso dal patrocinatore nella causa, di
difficoltà media ma di complessità superiore alla media, l'importo appare
conforme all'art. 14 cpv. 1 e 2 vTOA, ancora applicabile in virtù dell'art. 16
del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di
assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RL 3.1.1.7.1).
L'importo va nondimeno ridotto lievemente per tenere conto della pur modesta
soccombenza.
7.
Circa i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso supera ampiamente la soglia
di fr. 30 000.– sotto il profilo dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF ai fini di un
eventuale ricorso in materia civile.
Dispositivo
Per questi motivi
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto, nel senso che la
sentenza impugnata è così riformata:
2. In liquidazione del
regime dei beni ogni coniuge ha diritto all'attribuzione di beni e denaro per
complessivi fr. 672 067.–.
2.4 AP 1 è tenuto a
corrispondere a AO 1 la somma di fr. 493 067.–
in contanti o mediante cessione di polizze assicurative a lui intestate, purché
siano immediatamente monetizzabili.
3. Non sono dovuti
contributi di mantenimento.
5. La tassa di giustizia di
fr. 12 000.– e le spese di fr. 1600.– (comprese
quelle della decisione del 19 settembre 2006) sono poste per undici dodicesimi
a carico della convenuta e per il resto a carico dell'attore. La convenuta rifonderà
all'attore un'indennità di fr. 27 500.– per ripetibili ridotte.
II. Gli oneri
di appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 5950.–
b) spese fr.
50.–
fr.
6000.–
da
anticipare dall'appellante, sono posti per un quarto a carico di quest'ultimo e
per il resto a carico della convenuta, che rifonderà all'attore fr. 4000.– per
ripetibili ridotte.
III. Intimazione:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Leventina.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta
ad almeno 30
000
franchi; quando il valore
litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art.
76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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