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Decisione

11.2009.89

Divorzio: liquidazione del regime matrimoniale (debiti fra coniugi) e contributo di mantenimento in caso di matrimonio di media durata

28 novembre 2011Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

I criteri che presiedono allo stanziamento di un contributo ali­mentare dopo

il divorzio (art. 125 cpv. 1 CC) e i parametri che ne disciplinano l'ammontare

(art. 125 cpv. 2 CC) sono già stati diffusamente illustrati da questa Camera

(RtiD II-2004 pag. 580 consid. 4a e 4b con riferimenti). Ai fini dell'attuale

giudizio basti ricordare che, dandosi un matrimonio di media durata, occorre

valutare se nella fattispecie l'unione ha influito sulle condizioni di vita

dell'uno o dell'altro coniuge. In caso affermativo ogni coniuge ha il diritto

di vedersi riconoscere – per quanto possibile – il tenore di vita raggiunto durante

la comunione domestica, come in un matrimo­nio di lunga durata (almeno 10 anni).

In caso contrario fa stato il tenore di vita condotto dal coniuge richiedente

prima di sposarsi, come in un matrimonio di breve durata (fino a 5 anni). Fermo

restando, con ogni evidenza, che ogni coniuge deve provvedere da sé al proprio

debito mantenimento nella misura in cui ciò possa ragionevolmente pretendersi

da lui (RtiD II-2006 pag. 685 n. 36c con rimandi).

b) Nella fattispecie la durata del matrimonio non è in discussione,

né l'interessata evoca un'eventuale convivenza previa che potrebbe avere

influito sui ruoli assunti dalle parti durante il matrimonio (DTF 132

III 600 consid. 9.2). La questione è di sapere pertanto se,

avendo la moglie ridotto l'attività lucrativa per attendere alla cura della

casa e dell'economia domestica, il matrimonio abbia inciso sulle sue condizioni

di vita. Ancorché addotto per la prima volta in appello, l'argomento è

ricevibile (art. 138 cpv. 1 vCC e 423b cpv. 2 CPC ticinese). Ora, non fa

dubbio che in caso d'invalidità la rendita di cassa pensione di un dipendente a

tempo parziale è inferiore rispetto a quella di un lavoratore a tempo pieno. Trattandosi

del Fondo di previdenza per il personale __________ (doc. 1), in particolare, la

rendita intera annua d'invalidità corrisponde al 50% del salario assicurato (www.

feoc.ch/prestazioni/p_inva­lidita.html). Agli atti figura tuttavia una “notifica

di rendite” redatta il 4 novembre 2003 dal Fondo di previdenza per il personale

dell'__________, il quale attesta che AP 1 ha ricevuto la prima rendita d'invalidità il 1° novembre 1996 e che l'evento assicurato risale al 1° ottobre 1994 (formulario

annesso alla dichiarazione d'imposta 2003A nell'incarto fiscale richiamato, ultimo

foglio), ovvero a prima del matrimonio (celebrato il

21 maggio 1996). La riduzione della rendita d'invalidità non si

riconduce dunque al riparto dei ruoli assunto dalla moglie durante la vita in

comune.

c) Rimane

da esaminare se, nonostante quanto precede, AO 1 vada tenuto ugualmente a

corrispondere un contributo alimentare, la moglie non essendo in grado di far

fronte con la propria rendita d'invalidità (fr. 3460.– mensili) alla copertura

del fabbisogno minimo (fr. 3590.40 mensili) e non potendo conseguire altri

redditi. Il quesito va risolto negativa­mente. Non perché la salute dei coniugi

sia un elemento sen­za rilievo trattandosi di decidere in merito all'erogazione

di un contributo di mantenimento (art. 125 cpv. 2 n. 4 CC), ma per­ché ragioni

di salute suscettibili di precludere – in tutto o in parte – l'esercizio di un'attività

lucrativa non bastano a giustificare una solidarietà postmatrimoniale. A tal

fine occorre che il coniuge inabile al lavoro abbia acquisito una posizione di

fiducia (Vertrauensposition), la quale non possa andare disattesa dopo

il divorzio. L'incapacità lucrativa, in altri termini, dev'essere in relazione

con il matrimonio (I CCA, sentenza inc. 11.2007.39 del 1° ottobre 2010,

consid. 4g con rimandi), ciò che – si è appena visto – non risulta nel caso

specifico. Non soccorrono dunque le premesse perché AO 1 possa essere tenuto

allo stanziamento di un contributo alimentare (analogamente: I CCA,

sentenza inc. 11.2005.114 del 24 gennaio 2006, consid. 4c e 4d). Anche sotto questo profilo l'appello è destinato all'insuccesso.

Considerandi

5.

Nelle

sue osservazioni all'appello dell'11 giugno 2009 AO 1 chiede di “considerare

estinto” il prestito elargitogli dalla moglie, avendo egli rimborsato finanche

fr. 21 000.– in esubero (di cui esige la

restituzione), come pure “di cancellare i fr. 10 000.– da

versare” e di “ordinare di ritornare i fr. 2000.–” da lui versati come prima

rata in liquidazione del regime dei beni conformemente alla sentenza impugnata.

V'è da domandarsi se rivendicazioni del genere non andassero fatte valere con

appello adesivo. Sia come sia, nella sentenza impugnata il Pretore ha spiegato che

nulla induceva a scostarsi in proposito dalle dichiarazioni di AP 1, secondo cui

quanto il marito le ha versato tra il 2005 e il 2007 (fr. 68 000.– rispetto

ai fr. 89 000.– complessivi da lui asseriti) erano destinati nella misura di

fr. 58 000.– al rimborso del mutuo (di fr. 68 000.– appunto) e per il resto al

di lei mantenimento. Quanto al fatto che AO 1 avesse comperato due autoveicoli alla

moglie o avesse lasciato mobili e sup­pellettili nell'appartamento coniugale, per

il Pretore ciò non risultava inteso a estinzione del prestito (sentenza

impugnata, consid. 3).

Invano si

cercherebbe nel memoriale dell'appellato un qualsiasi confronto con le motivazioni

testé riassunte. Sulle considerazioni del Pretore egli non spende una parola,

limitandosi a ripetere quanto sosteneva in prima sede, ossia di avere già corrisposto

alla moglie fr. 89 000.– complessivi, di averle acquistato due automobili del valore di

fr. 65 000.– e di averle lasciato, al momento della separazione, masserizie

nell'appartamento coniugale per almeno fr. 40 000.–. Non spiega

tuttavia perché al riguardo la sentenza impugnata sarebbe fondata su

accertamenti di fatto erronei o su un'erronea applicazione del diritto.

Interrogarsi sulla necessità di un appello adesivo è pertanto superfluo, poiché

quand'anche le osservazioni di AO 1 andassero considerate a tale stregua l'appello

adesivo non risulterebbe adeguatamente motivato e andrebbe dichiarato

irricevibile (art. 209 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5 CPC

ticinese). Quanto alla nuova domanda vertente sulla restituzione della rata già

versata in ossequio alla sentenza di primo grado (fr. 2000.–), essa cade nel

vuoto già per il fatto che in esito all'attuale giudizio la decisione del

Pretore merita conferma.

6.

Gli oneri del giudizio odierno seguirebbero la regola della soccombenza

(art. 148 cpv. 1 CPC ticinese), ma le condizioni economiche verosimilmente

difficili in cui si trova l'appellante giustificano di rinunciare –

eccezionalmente – a ogni prelievo. Non è il caso nemmeno di assegnare indennità

d'inconvenienza a AO 1, al quale la stesura delle osservazioni (due pagine) non

ha cagionato particolari costi né verosimili perdite di guadagno.

7.

Nell'appello

AP 1 postula il beneficio dell'assistenza giudiziaria. Se non che, in una causa

di separazione o di divorzio l'assistenza giudiziaria può essere chiesta solo

ove non sia possibile ottenere dall'altro coniuge una provvigione ad litem.

I costi di una causa di divorzio o di separazione, infatti, sono per principio

a carico delle parti. L'assistenza gratuita dello Stato è puramente sussidiaria

(Hausheer/Reusser/Geiser in:

Berner Kommentar, edizione 1999, n. 15a ad art. 163 CC; Bräm in: Zürcher Kommentar, 3ª edizione, n. 138 ad art. 159 CC). In concreto AP 1 non consta avere

preteso infruttuosamente dal marito lo stanziamento di una provvigione ad

litem per la causa in appello, né sostiene – per ipotesi – che una

richiesta a tal fine apparisse destinata all'insuccesso perché AO 1 non ha sufficiente

disponibilità finanziaria. Certo, davanti al Pretore la richiedente ha ottenuto

l'assistenza giudiziaria, ma ciò è avvenuto ancor prima che cominciasse

l'istruttoria. Non dispensava la richiedente dal rendere per lo meno verosimile,

di conseguenza, che al momento dell'appello fossero ancora dati gli estremi per

un intervento sussidiario dello Stato. In simili condizioni la richiesta di

assistenza giudiziaria non può essere accolta.

8.

Circa i rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro l'odierna

sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso di

fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per un eventuale

ricorso in materia civile è senz'altro raggiunto, ove

appena si consideri l'entità del contributo alimentare preteso dalla moglie

(fr. 1000.– mensili vita natural durante) e l'ammontare

del conguaglio da lei chiesto in liquidazione del regime dei beni matrimoniali

(fr. 62 000.–).

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Non

si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3. La

richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.

4. Intimazione:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30

000

franchi; quando il valore

litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata

dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è

dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).

La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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