11.2009.89
Divorzio: liquidazione del regime matrimoniale (debiti fra coniugi) e contributo di mantenimento in caso di matrimonio di media durata
28 novembre 2011Italiano21 min
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Numero d'incarto:
11.2009.89
Data decisione, Autorità:
28.11.2011, ICCA
Titolo:
Divorzio: liquidazione del regime matrimoniale (debiti fra coniugi) e contributo di mantenimento in caso di matrimonio di media durata
DEBITI TRA CONIUGI
OBBLIGO AL MANTENIMENTO DOPO IL DIVORZIO
SCIOGLIMENTO DEL REGIME MATROMONIALE
art. 125 CC
art. 205 cpv. 3 CC
Incarto n.
11.2009.89
Lugano,
28 novembre
2011/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Celio
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.2007.156 (divorzio
su richiesta unilaterale, poi su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura
del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 2 settembre 2007 da
AO 1
contro
AP 1
(patrocinata dall PA 1);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 27 maggio 2009 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 6
maggio 2009 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
2. Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;
3. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AO
1 (1953), cittadino italiano, e AP 1 (1951),
cittadina slovena, si sono sposati a __________ il 21 maggio 1996. Dal
matrimonio non sono nati figli. Il marito è gerente di esercizi pubblici, la moglie
percepisce rendite d'invalidità. I coniugi vivono separati dall'autunno del
2004.
B. Il 2
settembre 2007 AO 1 ha introdotto azione di divorzio davanti al Pretore del Distretto
di Bellinzona, postulando l'omologazione di una convenzione (non ancora firmata)
sugli effetti legati allo scioglimento del matrimonio. Nella sua risposta del
16 novembre 2007 AP 1 ha aderito al principio del divorzio, ha postulato un
contributo alimentare di fr. 1000.– mensili vita natural durante, ha dato atto
che non vi erano averi previdenziali da suddividere, ha chiesto l'addebito delle
imposte relative al periodo della vita in comune sulla base dei rispettivi
redditi, ha avanzato una pretesa di fr. 130 000.– con interessi verso
il marito in liquidazione del regime dei beni (esigendone il rimborso in rate
mensili di fr. 2000.–) e ha sollecitato il riparto a metà di ogni altro
avere coniugale, salvo precisare che ognuno sarebbe rimasto proprietario di
quanto “attualmente si trova nella sua sfera di potere” e avrebbe risposto “personalmente
dei propri debiti”.
C. All'udienza
del 7 dicembre 2007 il Pretore ha sentito i coniugi, i quali hanno confermato
la volontà di divorziare e di demandargli la decisione sulle conseguenze litigiose
del divorzio. Il marito ha confermato tale volontà il 5 marzo 2007 dopo il
termine bimestrale di riflessione, la moglie il 1° aprile 2007. Il Pretore ha
invitato i coniugi pertanto a esporre le loro motivazioni e conclusioni sui
punti contestati. Nel suo memoriale del 14 aprile 2008 AO 1 ha proposto, instando per il conferimento dell'assistenza giudiziaria, di pronunciare il divorzio
senza riconoscere alla moglie contributi alimentari né conguagli in
liquidazione del regime dei beni. In subordine egli ha postulato un contributo alimentare
per sé di fr. 200.– mensili e ha chiesto di considerare nella liquidazione
del regime matrimoniale i risparmi della moglie. Nel proprio allegato di quello
stesso 14 aprile 2008 AP 1 ha confermato le sue precedenti domande. La
discussione sui punti contestati si è tenuta il 22 aprile 2008 ed è continuata
il 2 luglio 2008. Il 18 settembre 2008 la moglie ha sollecitato a sua
volta il beneficio dell'assistenza giudiziaria, che il Pretore le ha concesso
con decisione del 29 ottobre 2008.
D. L'istruttoria
è iniziata il 15 ottobre 2008 ed è terminata il 18 marzo 2009. Al dibattimento
finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nelle
proprie, del 21 aprile 2009, AO 1 ha sostanzialmente ribadito il suo punto di
vista, chiedendo inoltre il rimborso di fr. 21 000.– elargiti alla
moglie durante il periodo di separazione. Nel suo memoriale del 30 aprile 2009 AP
1 ha riaffermato la domanda di divorzio, ha postulato un contributo alimentare
di fr. 1000.– mensili indicizzati vita natural durante, oltre a un conguaglio
di fr. 130 000.– con interessi in liquidazione del regime dei beni (da versarle
in rate mensili di fr. 2000.–), ha chiesto di accertare che ciascun
coniuge resti proprietario dei beni in suo possesso e responsabile dei debiti
da lui contratti, rivendicando la metà della prestazione
d'uscita accumulata dal marito in costanza di matrimonio presso il
rispettivo istituto di previdenza professionale.
E. Statuendo
il 6 maggio 2009, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha condannato AO 1 a versare alla moglie un conguaglio di fr. 10 000.– con interessi al 5% dal 16 novembre 2007 in liquidazione del regime matrimoniale (da rimborsare in rate mensili di fr. 2000.–), ha
dichiarato ogni coniuge proprietario dei beni in suo possesso o a lui intestati
e responsabile dei debiti a suo nome o da lui contratti, ha accertato che non
sussistono
averi previdenziali da dividere e che ogni parte avrebbe provveduto
da sé al proprio mantenimento. La tassa di giustizia di fr. 1000.– e le
spese di fr. 100.– sono stati poste a carico di AP 1. Non sono state attribuite
ripetibili.
F. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 27
maggio 2009 nel quale chiede che, accordatale l'assistenza giudiziaria, in liquidazione
del regime matrimoniale il marito sia condannato a versarle un conguaglio di fr.
72 000.– con interessi in rate di fr. 2000.– mensili e a titolo di
contributo alimentare una pensione di fr. 1000.– mensili indicizzati vita
natural durante, rimettendosi “al prudente giudizio” della Camera per quanto attiene
“all'applicazione degli art. 122 e 124 CC da parte del Pretore”. Nelle sue
osservazioni dell'11 giugno 2009 AO 1 propone di respingere l'appello,
chiedendo di “considerare estinto il prestito” per avere egli corrisposto fr.
21 000.– in eccesso che gli devono essere rimborsati, “di cancellare i
fr. 10 000.– da versare” e di “ordinare di ritornare i fr. 2000.– già versati”.
in diritto: 1. Litigiosi
rimangono, in questa sede, la liquidazione del regime dei beni, il riparto
degli averi previdenziali del marito e l'erogazione di un contributo alimentare
alla moglie. Il principio del divorzio è passato in giudicato e ha assunto
carattere definitivo (art. 148 cpv. 1 vCC; RtiD II-2004 pag. 576 consid. 1).
2. Le
controversie legate allo scioglimento del regime dei beni, come quelle relative
al riparto delle prestazioni d'uscita in materia di cassa pensione, vanno
esaminate prima delle questioni inerenti ai
contributi alimentari (RtiD II-2004 pag. 577 consid. 2, I-2005 pag. 778
n. 57c; DTF 129 III 9 consid. 3.1.2). Nella fattispecie il Pretore ha ritenuto
che in liquidazione del regime della partecipazione agli acquisti sarebbero
spettati a AP 1 fr. 68 000.– (l'interessata chiedeva fr. 130 000.–), corrispondenti all'ammontare
di un prestito di fr. 68 000.– appunto che il marito ammetteva di avere ricevuto da lei, ma che
in rimborso del mutuo AO 1 le aveva versato tra il 2005 e il 2007 fr. 58 000.– complessivi.
Questi è stato condannato così a pagare la differenza di fr. 10 000.– in rate
mensili di fr. 2000.– mensili. AP 1 fa valere, nell'appello, che il marito ha firmato
il
26 settembre 2004 un riconoscimento di debito in suo
favore di fr. 130 000.–, onde
uno scoperto, dedotti i pagamenti già avvenuti, di fr. 72 000.– con
interessi al 5% dal 1° gennaio 2004.
a) In
un documento agli atti, datato 26 settembre 2004, AO 1 riconosce effettivamente
un debito di fr. 130 000.– verso la moglie (doc. 8, 1° foglio). Il Pretore ha interpretato
tale impegno tuttavia come proposta volta a regolare in via amichevole gli
effetti patrimoniali del divorzio, proposta che la moglie ha respinto. Quest'ultima
sottolinea, nell'appello, che il documento non contiene riserva alcuna né è vincolato
al fatto che lei aderisse al divorzio. Ora, si conviene che il documento non
contiene accenni puntuali al divorzio. Sta di fatto che, secondo l'ultima
frase del testo, l'impegno sarebbe stato valido “con la firma in calce delle
parti”. E in calce l'atto reca la sola firma di AO 1. Inoltre il documento è
stato prodotto da AP 1 insieme con una lettera di quello stesso 26 settembre 2004 in cui il marito annunciava l'intenzione di avviare una “pratica di divorzio consensuale”, proponendole
ulteriori fr. 1000.– mensili per assicurarle “un adeguato tenore di vita”
(doc. 8, 2° foglio). Analoghe offerte sono poi state discusse infruttuosamente nella
causa di divorzio (doc. 3 e 4). Né il documento si riduce a un riconoscimento
di debito incondizionato, come asserisce l'appellante. L'atto disponeva anche precise
modalità di rimborso e l'obbligo per la moglie di tenere in deposito determinate
azioni a titolo di garanzia, ciò che AP 1 non era tenuta ad accettare. E che del
resto essa non ha accettato, tant'è che in seguito ha ceduto le azioni a terzi (deposizione
di __________: verbale del 15 ottobre 2008, pag. 7). Invocare
adesso quel documento è perciò fuori luogo.
b) L'appellante
sostiene che il debito di fr. 130
000.– riconosciuto dal marito è comprovato anche da numerosi
altri documenti da lui sottoscritti, dal fatto che questi le ha consegnato a
titolo di garanzia determinate azioni di sua proprietà e le ha pur sempre versato
fr. 58 000.– in rimborso del mutuo ricevuto. La prima argomentazione è
inconsistente, ove appena si consideri che nemmeno l'appellante indica quali
siano i “numerosi altri documenti” di cui intenda valersi. I plichi dei doc. 1 e
2, come pure i doc. 3 e 4 consistono sostanzialmente in corrispondenza del
marito indirizzata al precedente legale della moglie per comporre in via amichevole
gli effetti patrimoniali del divorzio e non incorporano, con ogni evidenza, riconoscimenti
di debito. È vero che alla moglie AO 1 ha consegnato un certo numero di azioni come deposito in garanzia, ciò che conforta l'esistenza di un debito. Nulla comprova
tuttavia l'ammontare del medesimo, mentre i pagamenti da lui eseguiti durante il
periodo di separazione, tra il 2005 e il 2007, indiziano l'estinzione sì di un obbligo
di pari importo (fr. 58 000.–), ma non oltre. In ultima analisi pertanto la pretesa dell'appellante
risulta accertata nella misura di fr. 68 000.–, come ha ritenuto
il Pretore, somma che il marito ha riconosciuto nel suo memoriale del 14 aprile
2008 (pag. 5). Circa gli interessi moratori, l'appellante afferma che essi sono
dovuti dal 1° gennaio 2004 “come concordato direttamente tra le parti”. Il
Pretore li ha fatti decorrere dalla data del memoriale di risposta, non
risultando che al marito fosse stato fissato un precedente termine di pagamento.
Già si è visto che la dichiarazione del 26 settembre 2004 non vincola l'attore
(consid. a), sicché non risultano accordi fra coniugi al riguardo. Anche su
questo punto il giudizio impugnato resiste dunque alla critica.
3. In
merito al riparto degli averi pensionistici il Pretore ha ricordato che nel
corso dell'ultima udienza, tenutasi il 18 marzo 2009, le parti avevano confermato
come litigiose unicamente le questioni legate alla liquidazione del regime dei
beni e al contributo alimentare per la moglie. Solo nel memoriale conclusivo AP
1 ha poi preteso la divisione a metà della prestazione
d'uscita
accumulata dal marito in costanza di matrimonio, ma per tacere del fatto che la
domanda risultava tardiva – ha soggiunto il Pretore – “la stessa interessata ha
dato atto che in concreto è già intervenuto nella sua persona un caso di
previdenza (memoriale conclusivo, pag. 5 punto 4), ciò che osta a qualsivoglia
suddivisione a norma dell'art. 122 CC” (sentenza impugnata, consid. 1). Nell'appello
AP 1 lamenta di avere rinunciato al riparto delle prestazioni d'uscita senza
cognizione di causa e rimprovera al Pretore di non avere esperito indagini per appurare
se la sua previdenza sia garantita in altro modo. Riconoscendo nondimeno di percepire
già oggi una rendita d'invalidità, sull'applicazione degli art. 122 e 124 CC essa
si rimette in definitiva al giudizio della Camera.
Che una richiesta di giudizio intesa al riparto della prestazione
d'uscita maturata dall'altro coniuge durante il matrimonio possa essere
dichiarata irricevibile solo perché formulata la prima volta nel memoriale
conclusivo appare dubbio. Trattandosi di verificare l'entità di una prestazione
d'uscita o l'insorgere di un caso di previdenza ai fini dell'art. 122 o 124 CC,
invero, il giudice applicava già prima che entrasse in vigore del nuovo Codice
di procedura civile – per diritto federale – il principio inquisitorio “illimitato”,
essendo di pubblico interesse che dopo il divorzio un coniuge disponga di un'appropriata
copertura assicurativa per la vecchiaia, l'invalidità e i superstiti (DTF 129
III 486 consid. 3.3). Ciò premesso, il principio
inquisitorio “illimitato” non solleva le parti dalle loro responsabilità
processuali, né le esonera dal sostanziare per quanto possibile le circostanze
a loro note, né impone al giudice di rimediare alla più totale negligenza in
materia di prove a tutela dei loro interessi (cfr. DTF 128 III 413 a metà con numerosi richiami).
Nella
fattispecie le parti hanno ribadito al Pretore – come detto – in coda
all'ultima udienza, del 18 marzo 2009, che litigiose rimanevano unicamente le
questioni legate alla liquidazione del regime dei beni e al contributo
alimentare per la moglie. Nel memoriale conclusivo del 30 aprile 2009 AP 1 ha poi preteso – senza addurre spiegazioni – che fosse ordinata la divisione a metà della
prestazione d'uscita accumulata dal marito e che fosse ingiunto a quest'ultimo
di “produrre tutti i documenti attestanti l'importo della previdenza
professionale da suddividere”. Di fronte alla motivazione del primo giudice tuttavia
essa non nega che, per quanto la concerne, un caso di previdenza sia
intervenuto. Nell'appello assume soltanto che, constatata la sua rinuncia al
riparto delle prestazioni d'uscita, il Pretore avrebbe dovuto esperire indagini
per sapere se la sua previdenza sia garantita in altro modo, dimenticando da
parte sua di non avere rinunciato ad alcunché, ma di avere semplicemente dato
la questione del “secondo pilastro” per pacifica. Tant'è che nell'appello essa non
formula più alcuna domanda, rimettendosi al giudizio della Camera. Se non che,
al cospetto di una parte che – assistita da un patrocinatore – non sa quel che
vuole concretamente, non incombe a questa Camera promuovere un'istruttoria
d'ufficio. Al proposito l'appello si rivela così privo di consistenza.
4. Relativamente
al contributo alimentare, il Pretore ha qualificato il matrimonio come
un'unione di media durata. Accertato che con la rendita d'invalidità di fr.
3460.– mensili AP 1 non riesce a coprire il proprio fabbisogno minimo di
fr. 3590.40 mensili, egli ha precisato nondimeno che tale stato di cose
non trae origine dal matrimonio, bensì dallo stato di salute della moglie
stessa. E il matrimonio non è – egli ha rilevato – un'assicurazione sulla vita,
di modo che nelle circostanze descritte ogni coniuge deve provvedere da sé al
proprio debito mantenimento. Nell'appello l'interessata eccepisce di percepire
una rendita d'invalidità ridotta per avere diminuito durante la vita in comune
la sua attività lucrativa dal 100 all'80% allo scopo di assolvere le mansioni di
casalinga e che, avesse continuato un'attività a tempo pieno, avrebbe ottenuto
prestazioni d'invalidità sufficienti per finanziare il proprio fabbisogno minimo.
Il matrimonio avrebbe influito così sulla sua situazione finanziaria. E siccome
il marito è sempre stato in grado, sin dalla separazione, di versarle un contributo
alimentare di fr. 1000.– mensili, essa chiede che tale contributo le sia
erogato vita natural durante.
a)
Fatti
I criteri che presiedono allo stanziamento di un contributo alimentare dopo
il divorzio (art. 125 cpv. 1 CC) e i parametri che ne disciplinano l'ammontare
(art. 125 cpv. 2 CC) sono già stati diffusamente illustrati da questa Camera
(RtiD II-2004 pag. 580 consid. 4a e 4b con riferimenti). Ai fini dell'attuale
giudizio basti ricordare che, dandosi un matrimonio di media durata, occorre
valutare se nella fattispecie l'unione ha influito sulle condizioni di vita
dell'uno o dell'altro coniuge. In caso affermativo ogni coniuge ha il diritto
di vedersi riconoscere – per quanto possibile – il tenore di vita raggiunto durante
la comunione domestica, come in un matrimonio di lunga durata (almeno 10 anni).
In caso contrario fa stato il tenore di vita condotto dal coniuge richiedente
prima di sposarsi, come in un matrimonio di breve durata (fino a 5 anni). Fermo
restando, con ogni evidenza, che ogni coniuge deve provvedere da sé al proprio
debito mantenimento nella misura in cui ciò possa ragionevolmente pretendersi
da lui (RtiD II-2006 pag. 685 n. 36c con rimandi).
b) Nella fattispecie la durata del matrimonio non è in discussione,
né l'interessata evoca un'eventuale convivenza previa che potrebbe avere
influito sui ruoli assunti dalle parti durante il matrimonio (DTF 132
III 600 consid. 9.2). La questione è di sapere pertanto se,
avendo la moglie ridotto l'attività lucrativa per attendere alla cura della
casa e dell'economia domestica, il matrimonio abbia inciso sulle sue condizioni
di vita. Ancorché addotto per la prima volta in appello, l'argomento è
ricevibile (art. 138 cpv. 1 vCC e 423b cpv. 2 CPC ticinese). Ora, non fa
dubbio che in caso d'invalidità la rendita di cassa pensione di un dipendente a
tempo parziale è inferiore rispetto a quella di un lavoratore a tempo pieno. Trattandosi
del Fondo di previdenza per il personale __________ (doc. 1), in particolare, la
rendita intera annua d'invalidità corrisponde al 50% del salario assicurato (www.
feoc.ch/prestazioni/p_invalidita.html). Agli atti figura tuttavia una “notifica
di rendite” redatta il 4 novembre 2003 dal Fondo di previdenza per il personale
dell'__________, il quale attesta che AP 1 ha ricevuto la prima rendita d'invalidità il 1° novembre 1996 e che l'evento assicurato risale al 1° ottobre 1994 (formulario
annesso alla dichiarazione d'imposta 2003A nell'incarto fiscale richiamato, ultimo
foglio), ovvero a prima del matrimonio (celebrato il
21 maggio 1996). La riduzione della rendita d'invalidità non si
riconduce dunque al riparto dei ruoli assunto dalla moglie durante la vita in
comune.
c) Rimane
da esaminare se, nonostante quanto precede, AO 1 vada tenuto ugualmente a
corrispondere un contributo alimentare, la moglie non essendo in grado di far
fronte con la propria rendita d'invalidità (fr. 3460.– mensili) alla copertura
del fabbisogno minimo (fr. 3590.40 mensili) e non potendo conseguire altri
redditi. Il quesito va risolto negativamente. Non perché la salute dei coniugi
sia un elemento senza rilievo trattandosi di decidere in merito all'erogazione
di un contributo di mantenimento (art. 125 cpv. 2 n. 4 CC), ma perché ragioni
di salute suscettibili di precludere – in tutto o in parte – l'esercizio di un'attività
lucrativa non bastano a giustificare una solidarietà postmatrimoniale. A tal
fine occorre che il coniuge inabile al lavoro abbia acquisito una posizione di
fiducia (Vertrauensposition), la quale non possa andare disattesa dopo
il divorzio. L'incapacità lucrativa, in altri termini, dev'essere in relazione
con il matrimonio (I CCA, sentenza inc. 11.2007.39 del 1° ottobre 2010,
consid. 4g con rimandi), ciò che – si è appena visto – non risulta nel caso
specifico. Non soccorrono dunque le premesse perché AO 1 possa essere tenuto
allo stanziamento di un contributo alimentare (analogamente: I CCA,
sentenza inc. 11.2005.114 del 24 gennaio 2006, consid. 4c e 4d). Anche sotto questo profilo l'appello è destinato all'insuccesso.
Considerandi
5.
Nelle
sue osservazioni all'appello dell'11 giugno 2009 AO 1 chiede di “considerare
estinto” il prestito elargitogli dalla moglie, avendo egli rimborsato finanche
fr. 21 000.– in esubero (di cui esige la
restituzione), come pure “di cancellare i fr. 10 000.– da
versare” e di “ordinare di ritornare i fr. 2000.–” da lui versati come prima
rata in liquidazione del regime dei beni conformemente alla sentenza impugnata.
V'è da domandarsi se rivendicazioni del genere non andassero fatte valere con
appello adesivo. Sia come sia, nella sentenza impugnata il Pretore ha spiegato che
nulla induceva a scostarsi in proposito dalle dichiarazioni di AP 1, secondo cui
quanto il marito le ha versato tra il 2005 e il 2007 (fr. 68 000.– rispetto
ai fr. 89 000.– complessivi da lui asseriti) erano destinati nella misura di
fr. 58 000.– al rimborso del mutuo (di fr. 68 000.– appunto) e per il resto al
di lei mantenimento. Quanto al fatto che AO 1 avesse comperato due autoveicoli alla
moglie o avesse lasciato mobili e suppellettili nell'appartamento coniugale, per
il Pretore ciò non risultava inteso a estinzione del prestito (sentenza
impugnata, consid. 3).
Invano si
cercherebbe nel memoriale dell'appellato un qualsiasi confronto con le motivazioni
testé riassunte. Sulle considerazioni del Pretore egli non spende una parola,
limitandosi a ripetere quanto sosteneva in prima sede, ossia di avere già corrisposto
alla moglie fr. 89 000.– complessivi, di averle acquistato due automobili del valore di
fr. 65 000.– e di averle lasciato, al momento della separazione, masserizie
nell'appartamento coniugale per almeno fr. 40 000.–. Non spiega
tuttavia perché al riguardo la sentenza impugnata sarebbe fondata su
accertamenti di fatto erronei o su un'erronea applicazione del diritto.
Interrogarsi sulla necessità di un appello adesivo è pertanto superfluo, poiché
quand'anche le osservazioni di AO 1 andassero considerate a tale stregua l'appello
adesivo non risulterebbe adeguatamente motivato e andrebbe dichiarato
irricevibile (art. 209 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5 CPC
ticinese). Quanto alla nuova domanda vertente sulla restituzione della rata già
versata in ossequio alla sentenza di primo grado (fr. 2000.–), essa cade nel
vuoto già per il fatto che in esito all'attuale giudizio la decisione del
Pretore merita conferma.
6.
Gli oneri del giudizio odierno seguirebbero la regola della soccombenza
(art. 148 cpv. 1 CPC ticinese), ma le condizioni economiche verosimilmente
difficili in cui si trova l'appellante giustificano di rinunciare –
eccezionalmente – a ogni prelievo. Non è il caso nemmeno di assegnare indennità
d'inconvenienza a AO 1, al quale la stesura delle osservazioni (due pagine) non
ha cagionato particolari costi né verosimili perdite di guadagno.
7.
Nell'appello
AP 1 postula il beneficio dell'assistenza giudiziaria. Se non che, in una causa
di separazione o di divorzio l'assistenza giudiziaria può essere chiesta solo
ove non sia possibile ottenere dall'altro coniuge una provvigione ad litem.
I costi di una causa di divorzio o di separazione, infatti, sono per principio
a carico delle parti. L'assistenza gratuita dello Stato è puramente sussidiaria
(Hausheer/Reusser/Geiser in:
Berner Kommentar, edizione 1999, n. 15a ad art. 163 CC; Bräm in: Zürcher Kommentar, 3ª edizione, n. 138 ad art. 159 CC). In concreto AP 1 non consta avere
preteso infruttuosamente dal marito lo stanziamento di una provvigione ad
litem per la causa in appello, né sostiene – per ipotesi – che una
richiesta a tal fine apparisse destinata all'insuccesso perché AO 1 non ha sufficiente
disponibilità finanziaria. Certo, davanti al Pretore la richiedente ha ottenuto
l'assistenza giudiziaria, ma ciò è avvenuto ancor prima che cominciasse
l'istruttoria. Non dispensava la richiedente dal rendere per lo meno verosimile,
di conseguenza, che al momento dell'appello fossero ancora dati gli estremi per
un intervento sussidiario dello Stato. In simili condizioni la richiesta di
assistenza giudiziaria non può essere accolta.
8.
Circa i rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro l'odierna
sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso di
fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per un eventuale
ricorso in materia civile è senz'altro raggiunto, ove
appena si consideri l'entità del contributo alimentare preteso dalla moglie
(fr. 1000.– mensili vita natural durante) e l'ammontare
del conguaglio da lei chiesto in liquidazione del regime dei beni matrimoniali
(fr. 62 000.–).
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Non
si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. La
richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.
4. Intimazione:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta
ad almeno 30
000
franchi; quando il valore
litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata
dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è
dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).
La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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