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Decisione

11.2009.9

Restrizioni della facoltà di disporre: procedura applicabile alla richiesta

19 gennaio 2009Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

i convenuti hanno riaffermato il loro punto di vista. Entrambe le parti hanno offerto

prove, compresa l'audizione di sei testimoni. Al termine dell'udienza il

Pretore ha ordinato l'ammissione di tutte le prove notificate, precisando che l'istruttoria

non sarebbe cominciata prima del

15 dicembre 2008.

C. Statuendo

con decreto cautelare del 30 dicembre 2008, il Pretore ha fissato alla AP 1 un

termine di 15 giorni per fornire una garanzia di fr. 35 000.– emessa da “un primario istituto avente la sede

principale, una succursale o una rappresentanza nel Cantone Ticino, abilitato

ad accettare depositi a risparmio in virtù dell'art. 15 LBCR”, con l'avvertenza che nel caso in cui il

termine fosse decorso infruttuoso il provvedimento cautelare emanato senza

contraddittorio sarebbe decaduto. La tassa di giustizia e le spese (fr. 200.–

complessivi) sono state nuovamente addebitate al merito. Le parti sono state

convocate all'udienza del 23 febbraio 2009 per l'escussione dei primi tre

testimoni.

D. Contro

il decreto predetto la AP 1 è insorta a questa Camera con un appello dell'8

gennaio 2009 nel quale chiede che, conferito effetto sospensivo all'impugnazione,

la garanzia sollecitata da AO 1 e AO 2 sia respinta, riformando in tal senso il

giudizio del Pretore. L'appello non ha formato oggetto di intimazione ai convenuti.

Considerandi

in diritto: 1. L'art. 960 cpv. 1 n. 1 CC prevede che restrizioni della facoltà

di disporre possono essere annotate per singoli fondi “in virtù di un ordine dell'autorità a garanzia di pretese contestate

od esecutive”, sempre che le pretese si riferiscano

all'immobile e comportino una modifica del registro fondiario nel caso in cui risultino

fondate. Mediante l'annotazione le limitazioni della facoltà di disporre diventano

efficaci in confronto ai diritti posteriormente acquisiti (art. 960 cpv. 2 CC).

Per “limitazioni della facoltà di disporre” il diritto federale intende

provvedimenti cautelari, emanati nell'ambito o in vista di una causa di merito

(Deschenaux, Le registre foncier,

in: Traité de droit privé suisse, vol. V, tomo II/2, Friburgo 1983, pag. 286

lett. b). La regolamentazione della procedura è lasciata ai Cantoni (Homberger in: Zürcher Kommentar, 2ª edizione,

n. 16 ad art. 960 CC). Nel Ticino si applicano di conseguenza gli art. 376

segg. CPC (cfr. Rep. 1993 pag. 159 consid. 1).

2.

L'art. 379 cpv. 1 CPC prevede che, ricevuta

un'istanza di provvedimenti cautelari, “il giudice cita di regola le parti per il contraddittorio”. Se al contraddittorio le parti offrono

prove che il giudice ammette, una volta chiusa l'istruttoria occorrerà indire

una discussione finale, salvo rinuncia delle parti. Il decreto cautelare che il

giudice emana dopo la discussione finale potrà poi essere impugnato entro dieci

giorni (art. 370 cpv. 2 CPC per analogia). A condizione – evidentemente – che

la causa di merito sia appellabile. Nelle cause trattate dai Pretori o dai

Giudici di pace con la procedura di istanza unica, in effetti, il decreto

cautelare emesso dopo la discussione finale è definitivo (art. 382 cpv. 2

CPC). In concreto l'appellante rivendica un diritto di prelazione convenzionale

sulla particella n. 31 RFD di __________ limitatamente all'osteria “__________”, che conduce in locazione il piano terreno dello

stabile. A parere dei convenuti il diritto di prelazione riguarda invece

l'intero fondo, che essi intendono vendere per fr. 900 000.–. Si può ragionevolmente supporre, dunque, che la causa prospettata

dall'appellante circa l'oggetto del diritto di prelazione superi di gran lunga

il valore litigioso di fr. 8000.– (art. 36 cpv. 1 LOG). Onde l'appellabilità del

processo di merito.

3.

Ciò

premesso, come si è appena spiegato, solo i decreti cautelari adottati dopo la

discussione finale possono essere appellati (“previo contraddittorio”). E per “contraddittorio” nel

senso dell'art. 382 cpv. 1 CPC non va intesa la discussione dell'art. 379 cpv.

1.

CPC (che fa seguito all'introduzione dell'istanza), bensì quella finale, tenuta

dopo l'istruttoria o dopo che il giudice ha rifiutato le prove offerte (Rep.

1983.

pag. 280 consid. 1 con rimandi). Tale nozione di “contraddittorio” è sempre rimasta costante

nella giurisprudenza (riferimenti in: Cocchi/Trezzini,

CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 382). I decreti

cautelari adottati dal giudice prima della discussione

finale, foss'anche dopo una qualsivoglia udienza destinata all'assunzione delle

prove (“nelle more istruttorie”), non sono appellabili (Cocchi/Trezzini, op. cit., pag. 846

nota 907). Quanto alla natura dell'atto con cui un

giudice subordina al versamento di adeguate garanzie l'emanazione o la conferma

di un decreto cautelare, non fa dubbio ch'esso è a sua volta un decreto

cautelare (RtiD

I-2005 pag. 737 n. 21c).

4.

Nella fattispecie la discussione che è seguita all'introduzio­ne dell'istanza

è avvenuta il 4 dicembre 2008. In quell'occasione i convenuti hanno esposto le

loro ragioni, l'attrice ha replicato e i convenuti hanno duplicato. In seguito

entrambe le parti hanno offerto prove, che il giudice ha ammesso seduta stante

e di cui ha ordinato l'assunzione a decorrere dal 15 dicembre 2008. Nessun atto

processuale risulta essere intervenuto fino al 30 dicembre 2008, quando il

Pretore ha emanato il decreto cautelare appellato, con cui l'istante si è vista

obbligata a prestare una garanzia di fr. 35 000.–. In circostanze del

genere è manifesto che il decreto in questione non può ritenersi emanato “previo contraddittorio”. Non solo non è ancora avvenuta la

discussione finale, ma nemmeno si sono esperite le prove ammesse. Né si può

sostenere – per ipotesi – che tali prove riguardino solo la restrizione della facoltà

di disporre, esclusa la garanzia, ove si consideri che offerta è anche la

testimonianza del revisore della AP 1, destinata palesemente a rendere

verosimile la capacità finanziaria della ditta. Comunque sia, mal si capirebbe

come il Pretore potrebbe avere fissato una volta per tutte l'ammontare della

garanzia senza avere ancora deciso se adottare o no la restrizione della

facoltà di disporre. Il che denota tutto il carattere interlocutorio del

decreto impugnato. Ne segue la sua inappellabilità.

5.

L'emanazione

del giudizio odierno rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo

contenuta nell'appello.

6.

Gli

oneri dell'attuale giudizio seguono il principio della soccombenza (art. 148

cpv. 1 CPC), mentre non è il caso di assegnare ripetibili ai convenuti, che non

sono stati chiamati a formulare osservazioni.

7.

Per quanto concerne i rimedi giuridici esperibili contro la presente

sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), trattandosi in concreto di una decisione incidentale,

essa segue la via giudiziaria del­l'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c

LTF). E il valore litigioso dell'azione principale ai

fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera sicuramente non solo l'importo di

fr. 8000.– (consid. 2), ma con ogni verosimiglianza anche

la soglia di

fr. 30 000.– per un

eventuale ricorso in materia civile.

Dispositivo

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313bis CPC

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello

è irricevibile.

2. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 450.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

500.–

sono

posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione:

–PA 2,;

–PA 1,.

Comunicazione:

– Pretura

della giurisdizione di Mendrisio Sud;

– Ufficio

del registro fondiario, Mendrisio.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art.

72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile

è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il

valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata

dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è

dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).

La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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