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Decisione

11.2009.90

Protezione dell'unione coniugale. Inappellabilità di un decreto cautelare non emesso "previo contraddittorio"

19 giugno 2009Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

I. Contro

il decreto predetto AP 1 è insorta con un appello del 28 maggio 2009 a questa

Camera nel quale postula preliminarmente la concessione dell'assistenza giudiziaria

e il conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso. Nell'appello essa chiede

che i due figli restino affidati a lei medesima, che sia garantito a AO 1 “il più ampio diritto di visita” (tranne regolare le relazioni, dandosi disaccordo, in un fine

settimana alternativamente dal venerdì sera alle ore 19 fino alla domenica sera

alle ore 18, in una settimana a Natale o Pasqua alternativamente e in due

settimane durante le ferie estive), che il convenuto sia tenuto a versare un

contributo alimentare di fr. 700.– mensili per ogni figlio (assegni familiari

non compresi) e che il decreto in rassegna sia modificato di conseguenza.

L'appello non ha formato oggetto di intimazione.

Considerandi

in diritto: 1. L'emanazione di misure provvisionali nel quadro di procedure a

tutela dell'unione coniugale è regolata dai Cantoni (RtiD I-2005 pag. 766

consid. 17b con richiami di dottrina). Nel Ticino l'art. 376 cpv. 1 CPC

subordina simili provvedimenti a tre condizioni cumulative: la verosimiglianza di

un notevole pregiudizio, la necessità di procedere con urgenza e la parvenza di

buon esito insita nel­l'azione di merito, fermo restando che – in ossequio al

principio del­la proporzionalità – la misura richiesta deve limitarsi allo

stretto indispensabile, mantenere cioè un ragionevole rappor­to tra il fine

perseguito e la restrizione decretata (loc. cit., con rinvii di giurisprudenza).

2.

La

procedura intesa all'emanazione di misure provvisionali è quella degli art. 376

segg. CPC, applicabile anche alle misure provvisionali adottate giusta l'art.

137.

cpv. 2 CC nelle cause di divorzio o di separazione (art. 376 cpv. 2 lett. d

e 419c cpv. 1 CPC). Ora, l'art. 379 cpv. 1 CPC

prevede che, ricevuta l'istanza di provvedimenti cautelari, “il giudice cita di regola le parti per il

contraddittorio”. Se al

contraddittorio le parti offrono prove che il giudice ammette (o se il giudice

ordina prove d'ufficio, applicandosi il principio inquisitorio illimitato), una

volta chiusa l'istruttoria occorrerà indire una discussione finale, salvo

rinuncia delle parti. Il decreto cautelare che il giudice emana dopo la

discussione finale potrà poi essere impugnato – nelle cause appellabili, come

in concreto – entro dieci giorni (art. 370 cpv. 2 CPC per analogia).

3.

Ciò

posto, solo i provvedimenti cautelari adottati dopo la discussione finale

possono essere appellati (“previo

contraddittorio”). Per “contraddittorio” nel senso dell'art. 382 cpv. 1 CPC non va

inteso dunque il contraddittorio dell'art. 379 cpv. 1 CPC (quello che fa

seguito all'introduzione dell'istanza), bensì la discussione finale, tenuta

dopo l'istruttoria o – al limite – dopo che il giudice ha rifiutato le prove

offerte (Rep. 1983 pag. 280 consid. 1 con rimandi). Tale nozione di “contraddittorio” è

sempre rimasta costante nella giurisprudenza (riferimenti in: Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato

e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 382). I decreti cautelari adottati dal

giudice prima della discussione finale, foss'anche dopo

una qualsivoglia udienza (“nelle

more istruttorie”), non sono

appellabili (Cocchi/Trezzini, op.

cit., pag. 846 nota 907).

4.

Nella

fattispecie l'udienza che ha fatto seguito all'istanza del

28.

luglio 2008 con cui AO 1 postulava la modifica dell'assetto

cautelare decretato dal Pretore il 17 dicembre 2007 (affidamento provvisionale

dei figli) e il 28 aprile 2008 (nuova fissazione dei contributi provvisionali

per i figli) è avvenuta il 28 agosto 2008. In tale occasione il Pretore ha –

come detto – autorizzato il figlio E__________ a frequentare l'__________ di __________,

annunciando l'intenzione di commissionare una

valutazione socio-fami­liare e una perizia sulle “migliori soluzioni di affida­mento e di definizione dei rapporti

personali tra i genitori e i figli”. Tale “contraddittorio” era quello dell'art. 379 cpv. 1 CPC (che

fa seguito all'introduzione dell'istanza). Assunte le prove, le parti sono

state convocate a un'udienza dell'8 maggio 2009 “per procedere al­l'ascolto dei periti” (ovvero alla delucidazione orale dei referti: art. 252 cpv. 2

seconda frase CPC). Non è chiaro chi abbia partecipato a simile udienza e non è

dato di sapere quali domande siano state poste ai “periti” né, tanto

meno, quali risposte essi abbiano fornito (il verbale è silente). Sta di fatto

che al termine del­l'udienza, durante la quale parrebbe essere stata sentita

informal­mente anche __________, le parti hanno chiesto

al Pretore di emanare – sempre in via provvisionale – “le adeguate misure di affidamento, di cura e di educazione dei

figli, definendo anche gli eventuali aspetti contributivi”. Il Pretore ne ha preso atto (“Il Pretore giudicherà”).

5.

Nelle

circostanze descritte non si vede quando sarebbe avvenuta la discussione cautelare

finale, ovvero il “contraddittorio” nel senso dell'art. 382 cpv. 1 CPC. Sulle

risultanze istruttorie le parti non constano essersi determinate. Non risultano

nemmeno avere formulato conclusioni, né avere rinunciato alla discussione finale.

Si sono limitate a invitare il giudice a statuire “in via cautelare”, invito

cui il Pretore ha dato seguito – appunto – con il decreto impugnato. Resta il

fatto che tale decreto non è stato

emesso “previo contraddittorio” nell'accezione dell'art. 382 cpv. 1 CPC. È,

tutt'al più, un decreto cautelare adottato “nelle more

istruttorie” (sopra, consid. 3 in fine), ma tale prerogativa

nulla muta alla sua inappellabilità. Ne segue che, già di primo acchito, l'atto

in questione sfugge a ogni disamina, onde l'irricevibilità dell'appello.

6.

Si

aggiunga che, nella misura in cui il Pretore mirasse – per ipotesi – a emanare

un decreto cautelare “previo

contraddittorio”, il caso in rassegna pone un problema

d'ordine generale. Come questa Camera ha già avuto occasione di rilevare in

giurisprudenza pubblicata, per vero, non risponde al

precetto dell'economia processuale che un giudice emani decreti cautelari “previo contraddittorio” nel quadro di misure a pro­tezione del­l'unione

coniugale (RtiD I-2005 pag. 766 consid. 17d). Teoricamente, nulla osta. All'atto pratico, nondimeno, l'utilità appare

scarsa o nulla. Decreti “supercautelari”, anche adottati “nelle more istruttorie”,

possono senz'altro giustificarsi per mo­tivi d'urgenza. Decreti cautelari emessi

“previo contraddittorio” nel senso dell'art. 382 cpv. 1 CPC rischia­no invece

di costituire un doppione della sentenza finale, ove ap­pena si consideri che

sulle misure a protezio­ne dell'unione coniu­gale il Pretore dovrà statuire in

ogni modo – una volta ancora con esa­me som­mario – al termine

dell'istruttoria. E la sentenza finale farà decadere tutti i provvedimenti

cautelari, in linea di principio a valere dalla data dell'istanza. Vagliare due

volte un materiale processuale identico (o pressoché identico) si rivela, in

definitiva, un esercizio assai poco consono all'economia di giudizio.

7.

Quanto

precede è dimostrato addirittura in modo flagrante dal caso in oggetto. L'istruttoria

ordinata dal Pretore è stata condotta nel quadro di un procedimento cautelare.

Nel “merito” (sempre che di “merito” si possa

parlare dandosi pronunciati – come le misure a tutela dell'unione coniugale –

emessi in una procedura meramente sommaria) non si è ancora tenuta alcuna udienza.

Se non che, le stesse prove esperite in sede cautelare necessiteranno anche per

il giudizio finale. Non si vede quindi l'utilità di istruire in ambito cautelare

né, tanto meno, di giudicare “previo

contraddittorio”. Che poi un

decreto cautelare emesso “previo contraddittorio” (nel senso dell'art. 382 cpv.

1.

CPC) rischi di costituire un doppione della sentenza finale risulta evidente dal

giudizio impugnato, in cui il Pretore nemmeno accenna al requisito dell'urgenza

che governa l'emanazione di provvedimenti cautelari a norma dell'art. 376 cpv.

1.

CPC (sopra, consid. 1). Ciò suffraga ulteriormente le perplessità espresse da

questa Camera circa l'opportunità di decreti cautelari adottati “previo contraddittorio” nelle procedure a tutela dell'unione

coniugale (da ultimo: I CCA, sentenza inc.

11.2006.136

del 5 dicembre 2006, consid. 7).

8.

L'emanazione

del giudizio odierno rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo

contenuta nell'appello. Relativamente agli oneri processuali, essi seguirebbero

la soccom­benza (art. 148 cpv. 1 CPC), ma per questa volta si rinuncia –

eccezionalmente – a prelevare tasse o spese, mentre non è il caso di attribuire

ripetibili alla controparte, cui l'appello non è stato intimato. Non può

trovare accoglimento in ogni modo la richiesta di assistenza giudiziaria

presentata dall'appellante. A prescindere dalla possibile indigenza di lei, in

effetti, sin dall'inizio l'appello appariva senza alcuna possibilità di

successo (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag), tanto da non essere stato notificato al

convenuto.

9.

Per

quanto attiene ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul

piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il ricorso in materia civile è

dato senza riguardo a questioni di valore (art. 74 cpv. 1 lett. a LTF),

litigioso essendo non solo l'ammontare di contributi provvisionali, ma anche

l'affidamento di figli minorenni.

Dispositivo

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313bis CPC,

pronuncia: 1. L'appello

è irricevibile.

2. Non si

riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3. La

richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.

4. Intimazione:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF

entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF).

Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile

solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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