11.2009.91
Diffida ai debitori
30 dicembre 2009Italiano10 min
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Numero d'incarto:
11.2009.91
Data decisione, Autorità:
30.12.2009, ICCA
Titolo:
Diffida ai debitori
DIFFIDA AI DEBITORI
art. 291 CC
Incarto n.
11.2009.91
Lugano
30 dicembre
2009/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa DI.2009.23 (diffida
ai debitori) della Pretura del Distretto di Riviera promossa con istanza del 28
aprile 2009 da
AP 1 (1993),
rappresentata dalla madre RA 1
e patrocinata dall PA 1 )
contro
AO 1 ;
esaminati
gli atti,
posti
Fatti
i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 4 giugno 2009
presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 13 maggio 2009 dal Pretore del
Distretto di Riviera;
2. Se
dev'essere accolta la domanda di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;
3. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 17 gennaio 1995 il Pretore del Distretto di Riviera
ha pronunciato il divorzio tra AO 1 (1965) e RA 1 (1971), omologando una
convenzione sulle conseguenze accessorie in virtù della quale le figlie J__________
(7 giugno 1990) e AP 1 (1° marzo 1993) sarebbero state affidate alla madre, mentre
il padre avrebbe versato un contributo alimentare indicizzato di fr. 650.–
mensili per ciascuna di loro fino al 6° compleanno, di fr. 700.– mensili fino
al 12° compleanno e di fr. 750.– mensili fino alla maggiore età “o fino alla
loro totale indipendenza economica”. Gli assegni familiari sarebbero stati “percepiti direttamente dal marito”. Il 2 giugno 1997 il Pretore ha omologato
una modifica della convenzione, secondo cui il contributo alimentare versato
dal padre per le figlie “sino alla maggiore età o alla loro totale indipendenza
economica” sarebbe stato per J__________ di fr. 650.– mensili fino al 12°
compleanno, rispettivamente
di fr. 700.– mensili dopo di allora, e per AP 1 di fr. 550.– mensili fino al 6° compleanno, rispettivamente di fr. 600.– mensili
fino al 12° compleanno e di fr. 650.– mensili in seguito.
B. Adito
il 12 marzo 2009 da AP 1, il Pretore ha ordinato l'indomani alla ditta __________,
__________, di trattenere dallo stipendio di AO 1 la somma di fr. 650.– mensili,
da riversare su un conto in favore dell'istante. Nel frattempo, il 7 giugno 2008, J__________ è diventata
maggiorenne. Con istanza del 28 aprile 2009 AP 1 si è
nuovamente rivolta al Pretore per ottenere che, previo conferimento dell'assistenza
giudiziaria, fosse ordinato al datore di lavoro del padre di trattenere dallo
stipendio di lui altri fr. 200.– mensili, equivalenti all'assegno familiare. Alla
discussione dell'11 maggio 2009 l'istante ha precisato che l'importo da
trattenere ammontava in realtà a fr. 250.– mensili, pari all'ammontare dell'assegno.
Con sentenza del 13 maggio 2009 il Pretore del Distretto di Riviera ha respinto
l'istanza, ponendo la tassa di giustizia di fr. 100.– e le spese di fr. 50.– a
carico dell'istante, senza assegnare ripetibili.
C. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorta con un appello del 4 giugno 2009 nel
quale chiede – previo conferimento dell'assistenza giudiziaria – di accogliere
la sua istanza e di riformare in tal senso il giudizio impugnato. Il memoriale
non ha formato oggetto di intimazione.
Considerandi
in diritto: 1. L'art. 291 CC stabilisce che ove i genitori trascurino i propri doveri
verso il figlio, il giudice può ordinare ai loro debitori che facciano i
pagamenti – del tutto o in parte – nelle mani del rappresentante legale del
figlio. La procedura è quella sommaria contenziosa di camera di consiglio (art.
4.
cpv. 1 n. 1b e art. 5 LAC), in esito alla quale il giudice statuisce con
sentenza impugnabile entro 10 giorni (art. 370 cpv. 2 CPC). Tempestivo, l'appello
in esame è pertanto ricevibile.
2.
Il
Pretore ha ricordato anzitutto che, salvo diversa disposizione del giudice, gli
assegni per i figli vanno pagati in aggiunta al contributo alimentare (art. 285
cpv. 2 CC). Nondimeno – egli ha accertato – nella fattispecie i contributi di
mantenimento previsti dalla convenzione omologata con la sentenza del 17
gennaio 1995 già comprendevano tali assegni e la modifica del 2 giugno 1997 nulla
ha mutato. Che quelle prestazioni non andassero versate in aggiunta al
contributo – ha continuato il primo giudice – risultava dal testo stesso della convenzione
sugli effetti del divorzio, il quale precisava: “Gli assegni familiari verranno
percepiti direttamente dal marito come fino ad oggi”. Quanto alla successiva
modifica del 2 giugno 1997, essa nemmeno menzionava gli assegni. Del resto
– ha soggiunto il Pretore – a identica conclusione è giunto l'Ufficio del
sostegno sociale e dell'inserimento, quando il 5 luglio 2004 ha fissato l'ammontare
dei contributi da anticipare in luogo e vece di AO 1, moroso. Infine – ha epilogato
il primo giudice – il 12 marzo 2009 l'istante ha chiesto la trattenuta del solo
contributo alimentare, senza assegni. Onde, in definitiva, la reiezione dell'istanza.
3.
L'appellante
sostiene che la formulazione di clausole infelici nella convenzione a suo tempo
stipulata dai genitori e omologata dal giudice non basta per derogare al principio
dell'art. 285 cpv. 2 CC, secondo cui gli assegni per i figli vanno pagati in aggiunta
al contributo alimentare. L'opinione del Pretore, secondo cui nel caso specifico
l'assegno familiare sarebbe compreso nel contributo, non resiste pertanto alla
critica. A maggior ragione – afferma l'appellante – ove si pensi che l'art. 285
cpv. 2 CC va interpretato in favore della parte processualmente più debole.
4.
Che
la clausola n. 5 seconda frase della convenzione sugli effetti del divorzio
stipulata dalle parti nell'ottobre del 1994 (“Gli assegni familiari verranno percepiti direttamente dal marito
come fino ad oggi”) fosse a dir
poco equivoca e non andasse omologata senza chiarimenti è vero. Ed è vero che
la sua mera formulazione non permette – contrariamente all'opinione del Pretore
– di ravvisare una deroga al principio dell'art. 285 cpv. 2 CC. Il solo fatto
che la clausola fosse superflua (“non si poneva il problema a sapere chi dei due genitori avesse
diritto alla percezione dell'assegno”: sentenza
impugnata, pag. 3 nel mezzo) ancora non bastava, in effetti, per concludere che
gli assegni di famiglia fossero già compresi nel contributo alimentare. Ciò
posto, bisogna riconoscere che il Pretore non ha interpretato la clausola unicamente
in base al tenore letterale. Ha ricordato altresì che il
5.
luglio 2004 l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento ha fissato
l'ammontare dei contributi da anticipare in luogo e vece di AO 1 senza
aggiungere l'assegno familiare alla somma pattuita dai genitori nella
convenzione sugli effetti del divorzio. Egli ha rammentato dipoi che la stessa
istante ha chiesto il 12 marzo 2009 la trattenuta del contributo alimentare
senza gli assegni. Con tali elementi interpretativi l'appellante non si confronta.
Insufficientemente motivato, l'appello potrebbe quindi essere dichiarato irricevibile
già per tale ragione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).
5.
Si rilevi
che l'appello non sarebbe destinato a miglior sorte nemmeno se fosse motivato
con maggior rigore. Ove l'assegno familiare riscosso dal convenuto fosse stato
da versare in aggiunta al contributo
alimentare pattuito nella convenzione dell'ottobre 1994
(e modificato nel giugno del 2007), invero, mal si capisce come mai l'istante
abbia accettato la decisione del 5 luglio 2004 con cui l'Ufficio del sostegno
sociale e dell'inserimento ha fissato l'ammontare dei contributi anticipati in surrogazione
di AO 1 senza l'assegno. E ancor meno si comprende perché essa abbia chiesto il
12.
marzo 2009 la trattenuta di stipendio al netto dell'assegno familiare,
adducendo anzi che “dal 31
luglio 2005 sono terminati gli anticipi alimenti, per cui dal 1° agosto 2005
fino al 28 febbraio 2009 la figlia AP 1 ha diritto agli alimenti arretrati,
pari a complessivi fr. 26 650.– (fr. 650.– x 41 mesi), che saranno ricuperati mediante
procedura esecutiva separata”
(pag. 2 in fondo). Ora, il contributo alimentare di fr. 650.– mensili non
comprende – è appena il caso di ripetere – l'assegno di famiglia. Per di più,
l'appellante non pretende che in occasione dei suoi pagamenti irregolari il
padre le abbia mai corrisposto l'assegno familiare in aggiunta al contributo. Nel
risultato l'esegesi della convenzione sugli effetti del divorzio condotta dal
Pretore sulla scorta degli elementi agli atti nel quadro di un giudizio
forzatamente sommario come quello che presiede a una “diffida ai debitori”
sfugge dunque a censura. Che poi nella procedura di trattenuta l'istante sia la
parte processualmente più debole ancora non significa che il giudice dovesse
venire meno ai suoi doveri di indipendenza e imparzialità, tanto meno ove si
pensi che la figlia è debitamente assistita da un patrocinatore. Privo di
consistenza, l'appello si rivela pertanto destinato all'insuccesso.
6.
Gli
oneri del giudizio odierno seguirebbero il principio della soccombenza (art.
148.
cpv. 1 CPC). Dato nondimeno che l'appel-lante non ha capacità di reddito e
non dispone di capitali apprezzabili, appare equo rinunciare a ogni prelievo.
Non si pone inoltre problema di ripetibili, l'appello non essendo stato
intimato alla controparte per osservazioni. Quanto alla domanda di assistenza
giudiziaria contenuta nell'appello, essa non può essere accolta già per il
fatto che all'impugnazione mancava sin dall'inizio ogni possibilità di successo
(art. 14 cpv. 1 lett. a Lag). Senza dimenticare che per postulare una
trattenuta di stipendio a tutela di contributi in favore di figli minorenni nemmeno
occorre – di regola – gratuito patrocinio, poiché in simili evenienze il
creditore può ottenere un aiuto appropriato e gratuito, per legge, da parte
della Commissione tutoria regionale (RtiD I-2006 pag. 678 n. 39c).
7.
Circa
i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso a norma dell'art. 74 cpv. 1
lett. b LTF non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale
ricorso in materia civile, AP 1 compiendo i 18 anni già il 1° marzo 2011.
Dispositivo
Per questi motivi,
in applicazione dell'art.
313bis CPC,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la
sentenza impugnata è confermata.
2. Non si
riscuotono tasse o spese né si attribuiscono ripetibili.
3. La richiesta
di assistenza giudiziaria è respinta.
4. Intimazione
a:
; .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Riviera.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art.
72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile
è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il
valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art.
76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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