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Decisione

11.2009.91

Diffida ai debitori

30 dicembre 2009Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 4 giugno 2009

presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 13 maggio 2009 dal Pretore del

Distretto di Riviera;

2. Se

dev'essere accolta la domanda di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;

3. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. Con sentenza del 17 gennaio 1995 il Pretore del Distretto di Riviera

ha pronunciato il divorzio tra AO 1 (1965) e RA 1 (1971), omologando una

convenzione sulle conseguenze accessorie in virtù della quale le figlie J__________

(7 giugno 1990) e AP 1 (1° marzo 1993) sarebbero state affidate alla madre, mentre

il padre avrebbe versato un contributo alimentare indicizzato di fr. 650.–

mensili per ciascuna di loro fino al 6° compleanno, di fr. 700.– mensili fino

al 12° compleanno e di fr. 750.– mensili fino alla maggiore età “o fino alla

loro totale indipendenza economica”. Gli assegni familiari sarebbero stati “percepiti direttamente dal marito”. Il 2 giugno 1997 il Pretore ha omologato

una modifica della convenzione, secondo cui il contributo alimentare versato

dal padre per le figlie “sino alla maggiore età o alla loro totale indipendenza

economica” sarebbe stato per J__________ di fr. 650.– mensili fino al 12°

compleanno, rispettiva­mente

di fr. 700.– mensili dopo di allora, e per AP 1 di fr. 550.– mensili fino al 6° compleanno, rispettivamente di fr. 600.– mensili

fino al 12° compleanno e di fr. 650.– mensili in seguito.

B. Adito

il 12 marzo 2009 da AP 1, il Pretore ha ordinato l'indomani alla ditta __________,

__________, di trattenere dallo stipendio di AO 1 la somma di fr. 650.– mensili,

da riversare su un conto in favore dell'istante. Nel frattempo, il 7 giugno 2008, J__________ è diventata

maggiorenne. Con istanza del 28 aprile 2009 AP 1 si è

nuovamente rivolta al Pretore per ottenere che, previo conferimento dell'assistenza

giudiziaria, fosse ordinato al datore di lavoro del padre di trattenere dallo

stipendio di lui altri fr. 200.– mensili, equivalenti all'assegno familiare. Alla

discussione dell'11 maggio 2009 l'istante ha precisato che l'importo da

trattenere ammontava in realtà a fr. 250.– mensili, pari all'ammontare dell'assegno.

Con sentenza del 13 maggio 2009 il Pretore del Distretto di Riviera ha respinto

l'istanza, ponendo la tassa di giustizia di fr. 100.– e le spese di fr. 50.– a

carico dell'istante, senza assegnare ripetibili.

C. Contro

la sentenza appena citata AP 1 è insorta con un appello del 4 giugno 2009 nel

quale chiede – previo conferimento dell'assistenza giudiziaria – di accogliere

la sua istanza e di riformare in tal senso il giudizio impugnato. Il memoriale

non ha formato oggetto di intimazione.

Considerandi

in diritto: 1. L'art. 291 CC stabilisce che ove i genitori trascurino i propri doveri

verso il figlio, il giudice può ordinare ai loro debitori che facciano i

pagamenti – del tutto o in parte – nelle mani del rappresentante legale del

figlio. La procedura è quella sommaria contenziosa di camera di consiglio (art.

4.

cpv. 1 n. 1b e art. 5 LAC), in esito alla quale il giudice statuisce con

sentenza impugnabile entro 10 giorni (art. 370 cpv. 2 CPC). Tempestivo, l'appello

in esame è pertanto ricevibile.

2.

Il

Pretore ha ricordato anzitutto che, salvo diversa disposizione del giudice, gli

assegni per i figli vanno pagati in aggiunta al contributo alimentare (art. 285

cpv. 2 CC). Nondimeno – egli ha accertato – nella fattispecie i contributi di

mantenimento previsti dalla convenzione omologata con la sentenza del 17

gennaio 1995 già comprendevano tali assegni e la modifica del 2 giugno 1997 nulla

ha mutato. Che quelle prestazioni non andassero versate in aggiunta al

contributo – ha continuato il primo giudice – risultava dal testo stesso della convenzione

sugli effetti del divorzio, il quale precisava: “Gli assegni familiari verranno

percepiti direttamente dal marito come fino ad oggi”. Quanto alla successiva

modifica del 2 giugno 1997, essa nemmeno menzionava gli assegni. Del resto

– ha soggiunto il Pretore – a identica conclusione è giunto l'Ufficio del

sostegno sociale e dell'inserimento, quando il 5 luglio 2004 ha fissato l'ammontare

dei contributi da anticipare in luogo e vece di AO 1, moroso. Infine – ha epilogato

il primo giudice – il 12 marzo 2009 l'istante ha chiesto la trattenuta del solo

contributo alimentare, senza assegni. Onde, in definitiva, la reiezione dell'istanza.

3.

L'appellante

sostiene che la formulazione di clausole infelici nella convenzione a suo tempo

stipulata dai genitori e omologata dal giudice non basta per derogare al principio

dell'art. 285 cpv. 2 CC, secondo cui gli assegni per i figli vanno pagati in aggiunta

al contributo alimentare. L'opinione del Pretore, secondo cui nel caso specifico

l'assegno familiare sarebbe compreso nel contributo, non resiste pertanto alla

critica. A maggior ragione – afferma l'appellante – ove si pensi che l'art. 285

cpv. 2 CC va interpretato in favore della parte processualmente più debole.

4.

Che

la clausola n. 5 seconda frase della convenzione sugli effetti del divorzio

stipulata dalle parti nell'ottobre del 1994 (“Gli assegni familiari verranno percepiti direttamente dal marito

come fino ad oggi”) fosse a dir

poco equivoca e non andasse omologata senza chiarimenti è vero. Ed è vero che

la sua mera formulazione non permette – contrariamente all'opinione del Pretore

– di ravvisare una deroga al principio dell'art. 285 cpv. 2 CC. Il solo fatto

che la clausola fosse superflua (“non si poneva il problema a sapere chi dei due genitori avesse

diritto alla percezione dell'assegno”: sentenza

impugnata, pag. 3 nel mezzo) ancora non bastava, in effetti, per concludere che

gli assegni di famiglia fossero già compresi nel contributo alimentare. Ciò

posto, bisogna riconoscere che il Pretore non ha inter­pretato la clausola unicamente

in base al tenore letterale. Ha ricordato altresì che il

5.

luglio 2004 l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento ha fissato

l'ammontare dei contributi da anticipare in luogo e vece di AO 1 senza

aggiungere l'assegno familiare alla somma pattuita dai genitori nella

convenzione sugli effetti del divorzio. Egli ha rammentato dipoi che la stessa

istante ha chiesto il 12 marzo 2009 la trattenuta del contributo alimentare

senza gli assegni. Con tali elementi interpretativi l'appellante non si confronta.

Insufficientemente motivato, l'appello potrebbe quindi essere dichiarato irricevibile

già per tale ragio­ne (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).

5.

Si rilevi

che l'appello non sarebbe destinato a miglior sorte nemmeno se fosse motivato

con maggior rigore. Ove l'assegno familiare riscosso dal convenuto fosse stato

da versare in aggiunta al contributo

alimentare pattuito nella convenzione dell'ottobre 1994

(e modificato nel giugno del 2007), invero, mal si capisce come mai l'istante

abbia accettato la decisione del 5 luglio 2004 con cui l'Ufficio del sostegno

sociale e dell'inserimento ha fissato l'ammontare dei contributi anticipati in surrogazione

di AO 1 senza l'assegno. E ancor meno si comprende perché essa abbia chiesto il

12.

marzo 2009 la trattenuta di stipendio al netto dell'assegno familiare,

adducendo anzi che “dal 31

luglio 2005 sono terminati gli anticipi alimenti, per cui dal 1° agosto 2005

fino al 28 febbraio 2009 la figlia AP 1 ha diritto agli alimenti arretrati,

pari a complessivi fr. 26 650.– (fr. 650.– x 41 mesi), che saranno ricuperati mediante

procedura esecutiva separata”

(pag. 2 in fondo). Ora, il contributo alimentare di fr. 650.– mensili non

comprende – è appena il caso di ripetere – l'assegno di famiglia. Per di più,

l'appellante non pretende che in occasione dei suoi pagamenti irregolari il

padre le abbia mai corrisposto l'assegno familiare in aggiunta al contributo. Nel

risultato l'esegesi della convenzione sugli effetti del divorzio condotta dal

Pretore sulla scorta degli elementi agli atti nel quadro di un giudizio

forzatamente sommario come quello che presiede a una “diffida ai debitori”

sfugge dunque a censura. Che poi nella procedura di trattenuta l'istante sia la

parte processualmente più debole ancora non significa che il giudice dovesse

venire meno ai suoi doveri di indipendenza e imparzialità, tanto meno ove si

pensi che la figlia è debitamente assistita da un patrocinatore. Privo di

consistenza, l'appello si rivela pertanto destinato all'insuccesso.

6.

Gli

oneri del giudizio odierno seguirebbero il principio della soccombenza (art.

148.

cpv. 1 CPC). Dato nondimeno che l'appel-lante non ha capacità di reddito e

non dispone di capitali apprezzabili, appare equo rinunciare a ogni prelievo.

Non si pone inoltre problema di ripetibili, l'appello non essendo stato

intimato alla controparte per osservazioni. Quanto alla domanda di assistenza

giudiziaria contenuta nell'appello, essa non può essere accolta già per il

fatto che all'impugnazione mancava sin dall'inizio ogni possibilità di successo

(art. 14 cpv. 1 lett. a Lag). Senza dimenticare che per postulare una

trattenuta di stipendio a tutela di contributi in favore di figli minorenni nemmeno

occorre – di regola – gratuito patrocinio, poiché in simili evenienze il

creditore può ottenere un aiuto appropriato e gratuito, per legge, da parte

della Commissione tutoria regionale (RtiD I-2006 pag. 678 n. 39c).

7.

Circa

i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso a norma dell'art. 74 cpv. 1

lett. b LTF non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale

ricorso in materia civile, AP 1 compiendo i 18 anni già il 1° marzo 2011.

Dispositivo

Per questi motivi,

in applicazione dell'art.

313bis CPC,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la

sentenza impugnata è confermata.

2. Non si

riscuotono tasse o spese né si attribuiscono ripetibili.

3. La richiesta

di assistenza giudiziaria è respinta.

4. Intimazione

a:

; .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Riviera.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art.

72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile

è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il

valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art.

76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro

lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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