11.2009.92
Stralcio di un appello in seguito a ritiro
5 settembre 2011Italiano5 min
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Numero d'incarto:
11.2009.92
Data decisione, Autorità:
05.09.2011, ICCA
Titolo:
Stralcio di un appello in seguito a ritiro
RITIRO DELL'AZIONE
art. 352 cpv. 1 CPC-TI
art. 352 cpv. 2 CPC-TI
Incarto n.
11.2009.92
Lugano,
5 settembre
2011/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Celio
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
per statuire nella causa CN.2009.45 (provvedimenti assicurativi per la
devoluzione dell'eredità) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna
promossa con istanza del 28 gennaio 2009 da
AO 1, , e
AO 2,
(patrocinati dall'avv. PA 2,
contro
AP 1
AP 2 , e
AP 3)
(patrocinati dall'. PA 1)
per ottenere
la nomina di un amministratore alla successione fu
__________
(1916-2007), già in (),
amministratore
che il Pretore ha designato nella persona dell'
__________,
__________;
Ritenuto
in fatto: che il 31
dicembre 2007 è deceduto a __________ (__________), suo ultimo domicilio, il __________,
lasciando la vedova AP 1 (1931), sposata in seconde nozze nel marzo del 1962,
con i figli AP 2 (1964) e AP 3 (1966);
che
il 28 gennaio 2009, AO 1 (1948) e AO 2 (1950), nati dal primo matrimonio del
defunto, hanno adito il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna per
ottenere un inventario della successione e la nomina di un amministratore giudiziario;
che all'udienza
del 30 aprile 2009, indetta per discutere la postulata designazione di un
amministratore, AP 1, AP 2 e AP 3 hanno proposto di
respingere l'istanza;
che statuendo
con sentenza del 20 maggio 2009 il Pretore ha accolto l'istanza e ha designato
in qualità di amministratore l'__________, ponendo la tassa di giustizia di fr.
400.– e le spese a carico della successione;
che contro tale sentenza sono insorti a questa Camera AP 1, AP 2 e AP
3 con un appello del 5 giugno 2009 in cui hanno chiesto di respingere l'istanza e di riformare conseguentemente il giudizio del Pretore, in subordine
di nominare in qualità di amministratore dell'eredità __________ limitatamente
alla quota “di un mezzo della
massa dei beni facenti parte della comunione universale dei beni stipulata tra AP
1 e il __________” o, in via di
ancor più subordinata, di nominare in qualità di amministratore la stessa __________
per l'intera successione;
che
con decreto del 10 giugno 2009 il presidente di questa Camera ha respinto la
richiesta contenuta nell'appello intesa al conferimento dell'effetto
sospensivo;
che
con osservazioni del 1° luglio 2009 AO 1 e AO 2 hanno proposto di respingere
l'appello;
che
il Pretore ha trasmesso il 26 agosto 2011 al Tribunale d'appello, in estratto,
il verbale di un'udienza tenutasi il 24 agosto 2011, nel corso della quale le
parti hanno postulato concordemente la revoca dell'amministrazione, gli istanti
assumendo in tal caso i costi del provvedimento e i convenuti quelli
dell'appello, compensate le ripetibili;
che il
Pretore medesimo sollecita lo stralcio dell'appello dai ruoli, onde la conclusione
evidente ch'egli ha accolto la richiesta delle parti;
e considerando
in diritto: che
nel verbale del 24 agosto 2011 AP 1, AP 2 e AP 3 dichiarano formalmente, nel
caso in cui il Pretore avesse revocato l'amministratore dell'eredità, di
ritirare l'appello e di assumere i relativi oneri processuali, compensate le
ripetibili;
che, come
si è visto, il Pretore consta avere accolto la richiesta di revoca, esonerando __________
dalle sue funzioni;
che, ciò
premesso, il ritiro di un appello equivale a desistenza, chi recede dalla lite
dovendosi considerare soccombente (Rep. 1990 pag. 284 in alto, 1978 pag. 375);
che la
desistenza pone fine al procedimento e ha forza di cosa
giudicata (art. 352 cpv. 1 CPC ticinese);
che nelle circostanze illustrate il giudice dà atto alle parti del
ritiro e toglie la causa dai ruoli (art. 352 cpv. 2 CPC ticinese);
che per
quanto riguarda le spese giudiziarie e le ripetibili di
appello non v'è motivo di scostarsi da quanto le parti hanno liberamente
convenuto;
che la
tassa di giustizia va nondimeno commisurata al fatto che la procedura d'appello
termina senza sentenza (art. 21 LTG per analogia);
decreta: 1. Si
dà atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per
desistenza.
Considerandi
2.
Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 100.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
150.
–
sono
posti a carico degli appellanti in solido, compensate le ripetibili.
3.
Intimazione:
–;
–.
Comunicazione:
–;
– Pretura
della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale di
appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza
carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta
ad almeno 30
000.
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116.
LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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