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Decisione

11.2009.92

Stralcio di un appello in seguito a ritiro

5 settembre 2011Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Celio

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

per statuire nella causa CN.2009.45 (provvedimenti assicurativi per la

devoluzione dell'eredità) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna

promossa con istanza del 28 gennaio 2009 da

AO 1, , e

AO 2,

(patrocinati dall'avv. PA 2,

contro

AP 1

AP 2 , e

AP 3)

(patrocinati dall'. PA 1)

per ottenere

la nomina di un amministratore alla successione fu

__________

(1916-2007), già in (),

amministratore

che il Pretore ha designato nella persona dell'

__________,

__________;

Ritenuto

in fatto: che il 31

dicembre 2007 è deceduto a __________ (__________), suo ultimo domicilio, il __________,

lasciando la vedova AP 1 (1931), sposata in seconde nozze nel marzo del 1962,

con i figli AP 2 (1964) e AP 3 (1966);

che

il 28 gennaio 2009, AO 1 (1948) e AO 2 (1950), nati dal primo matrimonio del

defunto, hanno adito il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna per

ottenere un inventario della successione e la nomina di un amministratore giudiziario;

che all'udienza

del 30 aprile 2009, indetta per discutere la postulata designazione di un

amministratore, AP 1, AP 2 e AP 3 hanno proposto di

respingere l'istanza;

che statuendo

con sentenza del 20 maggio 2009 il Pretore ha accolto l'istanza e ha designato

in qualità di amministratore l'__________, ponendo la tassa di giustizia di fr.

400.– e le spese a carico della successione;

che contro tale sentenza sono insorti a questa Camera AP 1, AP 2 e AP

3 con un appello del 5 giugno 2009 in cui hanno chiesto di respingere l'istanza e di riformare conseguentemente il giudizio del Pretore, in subordine

di nominare in qualità di amministratore dell'eredità __________ limitatamente

alla quota “di un mezzo della

massa dei beni facenti parte della comunione universale dei beni stipulata tra AP

1 e il __________” o, in via di

ancor più subordinata, di nominare in qualità di amministratore la stessa __________

per l'intera successione;

che

con decreto del 10 giugno 2009 il presidente di questa Camera ha respinto la

richiesta contenuta nell'appello intesa al conferimento dell'effetto

sospensivo;

che

con osservazioni del 1° luglio 2009 AO 1 e AO 2 hanno proposto di respingere

l'appello;

che

il Pretore ha trasmesso il 26 agosto 2011 al Tribunale d'appello, in estratto,

il verbale di un'udienza tenutasi il 24 agosto 2011, nel corso della quale le

parti hanno postulato concordemente la revoca dell'amministrazione, gli istanti

assumendo in tal caso i costi del provvedimento e i convenuti quelli

dell'appello, compensate le ripetibili;

che il

Pretore medesimo sollecita lo stralcio dell'appello dai ruoli, onde la conclusione

evidente ch'egli ha accolto la richiesta delle parti;

e considerando

in diritto: che

nel verbale del 24 agosto 2011 AP 1, AP 2 e AP 3 dichiarano formalmente, nel

caso in cui il Pretore avesse revocato l'amministratore dell'eredità, di

ritirare l'appello e di assumere i relativi oneri processuali, compensate le

ripetibili;

che, come

si è visto, il Pretore consta avere accolto la richiesta di revoca, esonerando __________

dalle sue funzioni;

che, ciò

premesso, il ritiro di un appello equivale a desistenza, chi recede dalla lite

dovendosi considerare soccombente (Rep. 1990 pag. 284 in alto, 1978 pag. 375);

che la

desistenza pone fine al procedimento e ha forza di cosa

giudicata (art. 352 cpv. 1 CPC ticinese);

che nelle circostanze illustrate il giudice dà atto alle parti del

ritiro e toglie la causa dai ruoli (art. 352 cpv. 2 CPC ticinese);

che per

quanto riguarda le spese giudiziarie e le ripetibili di

appello non v'è motivo di scostarsi da quanto le parti hanno liberamente

convenuto;

che la

tassa di giustizia va nondimeno commisurata al fatto che la procedura d'appello

termina senza sentenza (art. 21 LTG per analogia);

decreta: 1. Si

dà atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per

desistenza.

Considerandi

2.

Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 100.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

150.

sono

posti a carico degli appellanti in solido, compensate le ripetibili.

3.

Intimazione:

–;

–.

Comunicazione:

–;

– Pretura

della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale di

appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza

carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30

000.

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre

è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116.

LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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