11.2009.93
Protezione dell'unione coniugale: contributo alimentare in favore della moglie; calcolo del reddito da attività indipendente del marito
23 dicembre 2011Italiano12 min
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Numero d'incarto:
11.2009.93
Data decisione, Autorità:
23.12.2011, ICCA
Titolo:
Protezione dell'unione coniugale: contributo alimentare in favore della moglie; calcolo del reddito da attività indipendente del marito
PROTEZIONE DELL'UNIONE CONIUGALE
art. 176 cpv. 1 cf. 1 CC
Incarto n.
11.2009.93
Lugano
23 dicembre
2011/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Giani, vicepresidente,
Celio e Cerutti, supplente straordinario
segretaria:
Billia, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2008.33
(protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Locarno
Campagna promossa con istanza dell'11 febbraio 2008 da
AO 1
(ora patrocinata dall'avv. PA 2 )
contro
AP 1
(patrocinato dall'avv. PA 1 );
esaminati
gli atti,
posti
Fatti
i seguenti
punti di questione: 1. Se
dev'essere accolto l'appello del 5 giugno 2009 presentato da AP 1 contro la
sentenza emessa il 20 maggio 2009 dal Pretore della giurisdizione di Locarno
Campagna;
2. Il giudizio sulle
spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1956) e AO 1 (1980), cittadina ucraina,
si sono sposati a __________ il 12 novembre 2004. A quel momento il marito era già padre di P__________ (1986) e di A__________ (1989), nate da
un precedente matrimonio. Dalla nuova unione è nato N__________, il 22 febbraio
2006. Il marito è amministratore unico della ditta __________ di __________ attiva
nel settore dell'edilizia. Egli è inoltre attivo nel commercio professionale di
immobili. La moglie, già ballerina e di formazione estetista, non esercita
attività lucrativa. I coniugi vivono separati dal 26 dicembre 2007.
B. L'11 febbraio 2008 AO
1 si è rivolta il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna con
un'istanza di misure a protezione dell'unione coniugale per ottenere
l'autorizzazione a vivere separata, l'affidamento di N__________ (riservato il
diritto di visita paterno) e l'esclusivo esercizio dell'autorità parentale su
di lui, un contributo alimentare per sé di fr. 5125.– mensili e uno per il
figlio di fr. 1200.– mensili, la rifusione di fr. 9700.– per spese di costituzione
di un nuovo alloggio e la riconsegna di determinati oggetti. Essa ha inoltre postulato
una provvigione ad litem di fr. 4000.–. Identiche richieste AO 1 ha avanzato già in via cautelare.
C. All'udienza del 26
febbraio 2008, indetta per la discussione cautelare e sull'istanza di misure a
protezione, AP 1 ha postulato egli stesso l'autorizzazione a vivere separato, ha
chiesto di affidare N__________ alla madre (riservato il suo diritto di visita),
facendole divieto di portarlo all'estero senza il suo consenso e ha rivendicato
l'esercizio dell'autorità parentale congiunta sul figlio. Egli ha poi proposto
di assegnare l'abitazione di __________ alla moglie (riservandosi il diritto di
prelevare tutti i suoi effetti personali), ha offerto un contributo alimentare
per essa di fr. 2250.– mensili fino al 31 dicembre 2008, ridotto in seguito a
fr. 500.– mensili e uno per il figlio di fr. 500.– mensili (assegni
familiari compresi) e ha proposto di consegnare all'istante tutti i suoi
effetti personali, oltre a quelli per la cura di N__________ (ad eccezione
degli oggetti elencati nell'istanza della moglie).
Al
termine dell'udienza i coniugi hanno raggiunto un accordo provvisorio, in particolare,
sull'affidamento del figlio alla madre, sul diritto di visita paterno e sui contributi
alimentari, fissati in fr. 3000.– mensili per la moglie e in fr. 1000.– mensili
(assegni familiari compresi) per il figlio a partire dal 1° marzo 2008, il
convenuto essendo autorizzato a dedurre dal contributo per l'istante il canone
di locazione di fr. 1150.– mensili da lui versato direttamente. L'istruttoria è terminata il 16 gennaio 2009. Al dibattimento finale
del 27 aprile 2009 l'istante ha ribadito le proprie richieste, salvo rinunciare
all'esclusivo esercizio dell'autorità parentale sul figlio e instando per il
beneficio dell'assistenza giudiziaria. Il convenuto non è comparso.
D. Statuendo
con sentenza del 20 maggio 2009 il Pretore ha dato atto che i coniugi vivono
separati dal 26 dicembre 2007, ha affidato N__________ alla madre, ha regolato
il diritto di visita paterno, ha obbligato AP 1 a versare un contributo alimentare per la moglie di fr. 4300.– mensili dal 1° gennaio 2008, e uno
per il figlio di fr. 1080.– mensili (oltre all'assegno familiare) dal 1°
gennaio al 31 dicembre 2008 e di fr. 1095.– mensili (oltre all'assegno
familiare) dopo di allora, ha autorizzato il convenuto a dedurre dai contributi
il canone di locazione e il premio di cassa malati della moglie e del figlio
pagati direttamente. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr.
2540.– sono state poste per un quinto a carico dell'istante e per il resto a
carico del convenuto, tenuto a rifondere alla moglie fr. 3000.– per
ripetibili ridotte. La richiesta di assistenza giudiziaria formulata dall'istante
è stata respinta.
E.
Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello
del 5 giugno 2009 per ottenere – previa concessione dell'effetto sospensivo all'appello
– la riduzione del contributo alimentare in favore della moglie a fr. 3584.–
mensili. Con decreto del 15 giugno 2009 il presidente della Camera ha respinto
la richiesta di effetto sospensivo. L'appello non è stato oggetto di
intimazione.
Considerandi
in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172
segg. CC) erano emanate fino al 31 dicembre 2010 con la procedura sommaria
contenziosa di camera di consiglio (art. 4 cpv. 1 n. 5 e art. 5 vLAC con rinvio
agli art. 361 segg. CPC ticinese). L’esame dei fatti era limitato alla
verosimiglianza (Rep. 1991 pag. 432 consid. 4a) e la sentenza del Pretore era
impugnabile entro dieci giorni (art. 370 cpv. 2 CPC ticinese). Nella fattispecie
la sentenza è stata notificata al convenuto il 20 aprile 2009. Tempestivo,
sotto questo profilo l'appello in esame è dunque ricevibile.
2.
Litigioso rimane in
questa sede il contributo alimentare per la moglie. A tal fine il Pretore ha
accertato il reddito del convenuto in fr. 12 800.– mensili arrotondati a fronte
di un fabbisogno minimo stimato in fr. 5800.– mensili arrotondati (minimo
esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, cassa malati fr. 513.–,
assicurazione vita fr. 53.35, assicurazione RC fr. 85.75, assicurazione RC auto
fr. 200.–, imposta di circolazione fr. 93.85, oneri ipotecari fr. 1880.50,
spese condominiali fr. 658.50, onere fiscale fr. 1200.–). Quanto alla
moglie, senza attività lucrativa, egli ne ha calcolato il fabbisogno minimo in fr. 2650.– mensili
arrotondati (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1250.–, costo
dell'alloggio fr. 700.– [già dedotta la quota compresa nel fabbisogno in denaro
del figlio], posteggio fr. 100.–, assicurazione auto fr. 166.55, imposta
di circolazione fr. 33.35, cassa malati fr. 355.60). Il fabbisogno in denaro di
N__________ è stato stimato in fr. 1080.– mensili fino al 31 dicembre 2008 e in
fr. 1095.– mensili dal 1° gennaio 2009.
Constatata
un'eccedenza di fr. 3270.– mensili per il 2008, il primo giudice ha obbligato
l'appellante a versare dal 1° gennaio 2008 un contributo alimentare di fr.
4300.
– mensili per la moglie, come pure un contributo alimentare per il figlio
di fr. 1080.– mensili fino al 31 dicembre 2008 e di fr. 1095.– mensili
dopo di allora.
3.
Per
quel che concerne il reddito del convenuto, il Pretore ha accertato entrate per
complessivi fr. 153 640.– annui (recte: fr. 153 910.–;
reddito da attività dipendente per il 2006
fr. 68 962.–, altri redditi fr. 15 000.–, reddito da titoli fr.
4948.
– e media del reddito come indipendente fr. 65 000.–), pari a circa
fr. 12 800.– mensili. In particolare, per quel che riguarda
l'attività indipendente, il primo giudice ha preso in considerazione i dati
relativi al 2004 e al 2006, poiché “nel 2005, il reddito da lavoro indipendente
è risultato nettamente inferiore agli altri due anni con corrispondente aumento
del reddito come dipendente” (sentenza impugnata, pag. 17 in alto). Ciò premesso, egli ha considerato che il 2005 “non è idoneo ad essere preso come
riferimento nel calcolo del reddito medio” e ha pertanto stimato il reddito da
indipendente dell'appellante in fr. 65 000.– annui arrotondati
(fr. 65 300.– + fr. 85 400.– = fr. 150 700 : 2 =
fr. 75 350.– ), tenendo conto di una deduzione per AVS.
4.
L'appellante
contesta il reddito accertato dal Pretore per l'attività indipendente chiedendo
di considerare anche il risultato dell'esercizio del 2005, di fr. 8000.–,
proprio per tenere conto delle fluttuazioni del reddito da tale attività. Egli
asserisce inoltre che la diminuzione di reddito non è stata creata dal debitore
alimentare per sottrarsi ai propri obblighi, ragion per cui deve essere
considerata e accettata come un rischio connesso all'attività indipendente.
a) Come
correttamente rilevato dal Pretore, il reddito determinante di un lavoratore
indipendente è quello medio, calcolato sull'arco di più anni, di regola tre. Risultati
vistosi come chiusure particolarmente buone o particolarmente cattive, possono
eventualmente essere esclusi dal computo. Inoltre, dandosi una situazione di flessione
o incremento durevoli delle entrate, determinante è il reddito conseguito nell'ultimo
anno (sentenza del Tribunale federale 5D_167/2008 consid. 2, in: FamPra.ch
2009, pag. 465; I CCA sentenza inc. 11.2006.113 del 7 aprile 2008, consid. 3).
Il calcolo del reddito deve ancorarsi al bilancio e al conto perdite e profitti
dell'azienda, oppure, non esistendo contabilità, ai dati che risultano dalle
dichiarazioni fiscali, tenendo conto di eventuali detrazioni straordinarie, deduzioni
ingiustificate e consumi privati (RtiD II-2004 pag. 617 n. 38c, consid. 3 con
rinvii).
b) Nella
fattispecie il Pretore ha spiegato compiutamente perché si è scostato dal principio
testé evocato, rilevando che il reddito da indipendente del 2005, nettamente
inferiore al 2004 e al 2006, non è “idoneo” a essere preso come riferimento,
poiché vi è stato un corrispondente aumento del reddito da attività dipendente.
Al riguardo l'appellante non si confronta minimamente con tale motivazione,
sicché l'appello si rivela finanche improponibile (art. 309 cpv. 2 lett. f
CPC ticinese combinato con il cpv. 5).
c) Sia come sia
dagli atti risulta un reddito da attività indipendente di fr. 85 400.–
per il 2004, di fr. 8000.– per il 2005 e di fr. 65 300.– per il
2006.
Quello da attività dipendente ammonta a fr. 72 365.– per il 2004, a fr. 161 371.– per il 2005 e a fr. 68 962.– per il 2006 (incarti fiscali richiamati).
In questi tre anni quindi i redditi complessivi derivanti dalle due attività
lucrative dell'appellante si cifrano in fr. 157 765.– per il 2004,
fr. 169 371.– per il 2005 e fr. 134 262.– per il 2006, ponendosi
all'insegna di fluttuazioni non smisurate. In particolare, per gli anni 2004 e
2006.
si può constatare una certa ripartizione proporzionale tra le entrate da
attività dipendente e quelle da attività indipendente. Per contro, per l'anno
2005, il rapporto tra i due cespiti d'entrata muta radicalmente: il reddito da
attività dipendente registra una considerevole impennata aumentando a
fr. 161 371.– (più del doppio del 2004 e del 2006), mentre il reddito
da attività indipendente precipita notevolmente riducendosi a fr. 8000.–. Né
davanti al primo giudice né in questa sede l'interessato ha spiegato il perché
di tale anomalia.
d) Visto quanto
precede, e considerato che per definire il reddito conseguito da attività
dipendente è decisivo – di regola – lo stipendio netto conseguito al momento
del giudizio (RtiD I-2004 pag. 595 n. 78c.), donde l'impossibilità per il primo
giudice di tenere conto di quanto percepito dal convenuto nel 2005, l'apprezzamento del Pretore di escludere il risultato anomalo del 2005 resiste – nel caso specifico
– alla critica. In ogni modo, dandosi mutamenti apprezzabili le misure a
protezione dell'unione coniugale possono sempre essere adattate dal Pretore
alle nuove circostanze (art. 179 cpv. 1 CC). Ne discende che l'appello,
infondato, è dunque destinato all'insuccesso.
5.
Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese).
Non si pone invece problema di ripetibili, l'appello non avendo formato oggetto
di intimazione.
6.
Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul
piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini
dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera ampiamente la soglia di
fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia civile. La durata di
misure a protezione dell’unione coniugale essendo incerta, il valore litigioso,
per quanto riguarda il contributo alimentare per la moglie, è determinato
dall’importo annuo delle prestazioni contestate, moltiplicato per venti (art.
51.
cpv. 4 LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile l'appello è
respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Gli oneri
dell'appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 750.–
b) spese fr. 50.–
fr. 800.–
sono posti a
carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
– ,
– .
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il vicepresidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta
ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale
importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne
una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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