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Decisione

11.2009.94

Azione di mantenimento: procedura cautelare

28 novembre 2012Italiano42 min

Source ti.ch

Fatti

I CCA, sentenza inc. 11.2006.100 del 4 febbraio 2008, consid. 8 con

richiamo; sull'erosione del capitale, cfr. anche: RtiD I-2005 pag. 776 consid.

4).Tali principi possono essere applicati nell'ambito del diritto al

mantenimento nel diritto di filiazione.

Nella

fattispecie il convenuto ha indicato all'autorità fiscale di possedere sostanza

numeraria per complessivi fr. 210 750.– da cui trae un reddito annuo

di fr. 7075.– (doc. 3). Esso corrisponde a un rendimento del 3.36%, in

linea con la giurisprudenza evocata poc'anzi. Non vi è motivo di escludere tali

cespiti dal reddito di AO 1, anche perché da lui medesimo dichiarati. Non

consta, né il convenuto pretende, che tale sostanza sia nel frattempo stata

erosa. Ciò posto, le sue entrate vanno maggiorate di fr. 589.60 (arrotondati)

il mese.

c) La

figlia ritiene poi che al padre vada conteggiata anche la quota di comproprietà

di un mezzo che egli possiede sulla part. n. 2891 RFD di __________. Su quel

fondo sorgono due edifici. In uno di essi risiede il convenuto. Dell'altro,

tutto si ignora. Inoltre, il valore locativo è un dato puramente fiscale, dal

quale il proprietario non trae alcun vantaggio (I CCA, sentenza inc.

11.2003.101 del 30 aprile 2004, consid. 4 con richiami). In simili circostanze

non si ravvisano estremi per imporre al convenuto un reddito ipotetico

derivante dalla quota di comproprietà. Aggiungasi poi che comunque sia AO 1 non

è oggi più comproprietario del fondo citato, avendo egli donato a __________ il

24 gennaio 2011 la sua quota.

7. Per

quel che è del fabbisogno di AO 1, la figlia si duole, in buona sostanza, degli

accertamenti pretorili in merito agli “interessi ipotecari”, alle “spese

accessorie”, alle “spese di trasferta”, alla “cassa malati” e alle “imposte”

giungendo a un fabbisogno di fr. 2503.10 invece dei fr. 4378.10

considerati dal Pretore. Le singole censure meritano analisi separata.

a) Per

quanto attiene alle spese relative all'alloggio, l'appellante ritiene che a AO

1 vadano conteggiati fr. 900.– il mese e non, come ammesso dal Pretore, fr.

703.10 di interessi ipotecari, poiché, dandosi una proprietà gravata da

usufrutto, tale onere spetta all'usufruttuario e non al nudo proprietario. Essa

reputa poi “del tutto infondata e arbitraria” la spesa di fr. 400.– mensili

riconosciuta al padre a titolo di “spese accessorie”.

L'art.

766 CC dispone che gli interessi di debiti gravano sull'usufruttuario, sicché –

a ragione – le appellanti criticano l'operato del Pretore. A ben vedere però il

padre aveva esposto un costo dell'alloggio complessivo di fr. 3300.– (conclusioni,

pag. 2), senza documentare alcunché. In ogni caso, nell' “accordo” di cui

al doc. 9 (dal quale il Pretore ha inferito l'onere dell'alloggio del padre)

figurano anche alcune “spese uso” che già rientrano nel minimo esistenziale del

diritto esecutivo: elettricità, “__________” e “__________” (v. cifra I della

“tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto

esecutivo” annessa alla Circolare n. 35/2009 del 20 agosto 2009 della Camera di

esecuzione e fallimenti pubblicata in: FU 68/2009 pag. 6292), di cui quindi non

bisogna tenere conto. Sia come sia, il Pretore doveva in ogni caso stimare un

costo dell'alloggio.

Ora,

questa Camera riconosce, per prassi, a un debitore alimentare, anche se vive in

comunione domestica con un figlio maggiorenne o in concubinato con una terza

persona (come nel caso in esame), il costo dell'alloggio che dovrebbe sopportare

se fosse da solo. Tale prassi è stata definita “corretta e per nulla arbitraria”

dal Tribunale federale (sentenza 5P.101/2001 del 30 aprile 2001, consid. 4 in principio). A un esame sommario, quale quello che disciplina la presente procedura, l'importo

complessivo indicato dal Pretore (fr. 1103.10) può essere considerato

adeguato alla spesa che una persona sola dovrebbe sostenere nel __________ (v.

per esempio i dati consultabili in: http://www.homegate.ch).

Aggiungasi che l'usufruttuaria è deceduta il 4 dicembre 2009, ciò che comunque

sia rende necessario fissare una posta per l'alloggio a prescindere dal diritto

reale limitato a suo tempo concesso.

Dal

settembre 2008, però, con la nascita di M__________ – che vive con il convenuto

(memoriale conclusivo, n. 1 pag. 2) – il suo costo dell'alloggio va adeguato alla

quota da inserire nel fabbisogno del figlio minorenne (v. I CCA, sentenza

inc. 11.2005.12 dell'8 settembre 2005, consid. 6c). Onde il riconoscimento

di fr. 735.40 a titolo di locazione. Il rimanente di fr. 367.70 (quale quota a

carico del figlio minorenne: Amt für Jugend und Berufs­beratung

des Kantons Zürich, Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für

Kinder, Zurigo 2000, pag. 13 in alto) va inserito nel fabbisogno in denaro di M__________.

b) AP 1 si lamenta poi delle spese di

trasferta che il Pretore ha conteggiato in fr. 600.– mensili, a titolo di

stima. A parere suo un importo di fr. 200.– sarebbe più “equo”. In realtà il

Pretore ha apprezzato un costo di “spese automobile e trasferte” di fr. 600.–

mensili (sentenza impugnata, pag. 6). Invero l'interessato aveva indicato di sostenere

spese di “automobile” di fr. 300.– (memoriale conclusivo, n. 1 pag. 3). Non

si sa – né il Pretore spiega – perché egli non ha considerato quell'importo.

Certo, oggi il diritto di visita va esercitato presso il Punto d'incontro “__________”

di __________ (v. sopra consid. 2) il che impone al padre, che vive a __________,

di sostenere spese di viaggio per incontrare la figlia. Egli, però, nulla

pretende a tale riguardo, limitandosi a quantificare in fr. 300.– le

“spese automobile”. In simili circostanze tale importo va conteggiato.

c) L'appellante

censura l'accertamento pretorile in merito al premio della cassa malati. Essa

reputa che l'importo di fr. 400.– stimato in favore di AO 1 sia eccessivo,

dovendosi considerare “al massimo fr. 250.– mensili”, anche perché il convenuto

non ha “prodotto la propria polizza cassa malattia”.

Nella

fattispecie, il convenuto ha indicato nel proprio fabbisogno fr. 400.–

quale premio della cassa malati. Ma, come osserva l'appellante, AO 1 nulla ha

prodotto al riguardo, salvo menzionare nella dichiarazione fiscale parzialmente

agli atti (doc. 3) di sostenere spese inerenti alla malattia per fr. 4900.–

annui. Si tratta della deduzione forfetaria del diritto tributario. E, in

mancanza di qualsivoglia indicazione, il Pretore doveva esprimersi in via

equitativa, non potendo negare al convenuto una posta nel suo fabbisogno minimo

per l'assicurazione malattia di base, per altro obbligatoria. A tal proposito

basti osservare che il primo giudice ha considerato una spesa assicurativa per

la madre di fr. 727.95,

composta di fr. 420.– quale premio dell'assicurazione malattia di base

(LAMal) e di fr. 307.95 di assicurazioni complementari (LCA). Che queste

ultime andassero conteggiate nel fabbisogno della madre, che versa in precarie

condizioni economiche – come accertato dal Pretore – può apparire dubbio (cfr.

RDAT I-1999 n. 59 pag. 204). Invero, i genitori non essendo sposati, non vi è

parità di trattamento fra le parti (I CCA, sentenza inc. 11.1999.150 del

19 febbraio 2000, consid. 7a), ma a un esame sommario e in equità la stima del

Pretore può essere ammessa.

d) Da

ultimo l'interessata si lamenta dell'importo riconosciuto a titolo di “imposte”

a AO 1. A suo parere riconoscergli fr. 1184.– il mese, come fatto dal Pretore,

è eccessivo, perché contrario alle dichiarazioni stesse del convenuto e perché

“bastava un semplice accesso internet, nemmeno tanto dispendioso per stimare il

carico fiscale dell'appellato”. Essa propone di considerare a tale proposito

fr. 250.– il mese.

Nelle

proprie conclusioni, AO 1 ha esposto un onere fiscale di fr. 300.– mensili. Il

Pretore, per contro, con una verifica “effettuata [...] con l'Ufficio

circondariale di tassazione di Locarno in virtù del principio inquisitorio che

informa la presente procedura” è giunto a un importo di fr. 1184.– il mese,

riferiti però all' “anno 2007” (sentenza impugnata, pag. 6 poco sopra il

centro). Che il Pretore potesse, il 2 giugno 2009, riconoscere ai fini del

giudizio l'onere fiscale del convenuto al 2007 è tutto fuor che certo. Egli,

infatti, nel 2008 è diventato papà di M__________, sicché nel 2009 doveva fare

fronte al mantenimento di due figli, il mantenimento di AP 1 essendo fondato in

particolare sul noto decreto “supercautelare” del 6 giugno 2008. Ciò

premesso, non consta che il padre abbia versato qualcosa per la figlia nel

2007, sicché il suo carico fiscale per quell'anno – fondato su un esame

sommario in base ai redditi accertati (v. sopra consid. 6) – non si discosta da

quanto accertato dal Pretore (v. anche: http://dfe.ti-edu.ch/

DFE/DC/calcolatori/reddito_sostanza.htm).

Tuttavia,

l'apprezzamento del primo giudice va limitato al 2007. Dopo di allora, infatti,

la situazione di AO 1 è mutata. Egli ha cambiato posto di lavoro dal 1° giugno

2008, con una decurtazione dello stipendio. Da quella data poi egli è stato

costretto a versare in favore di AP 1 l'importo mensile di fr. 1300.–

(decreto cautelare emanato senza contraddittorio dal Segretario assessore il 6

giugno 2008, v. sopra consid. C). In suo favore, il padre aveva dichiarato di

avere già versato fr. 5000.– (v. consid. C). In seguito, il 18 settembre 2008 è

nato M__________, che il padre dichiara di mantenere, vivendo insieme con lui.

Ciò posto, tenuto conto di tutte queste modifiche, il carico fiscale del padre

per il 2008 è diminuito e può essere prudenzialmente stimato in fr. 300.– il

mese, come per altro proposto dall'interessato stesso (v. http://dfe.ti-edu.ch/DFE/DC/calcolatori/reddito_sostanza.htm).

La valutazione del Pretore è pertanto troppo generosa con il padre.

e) Tutto

ciò posto, il fabbisogno minimo di AO 1 può essere quantificato in fr. 4087.10

mensili sino al 31 dicembre 2007. In seguito esso va fissato in fr. 3203.10 il

mese dal 1° gennaio 2008 al 17 settembre 2008 e in fr. 2985.40 dopo di

allora, considerando per quest'ultimo periodo un minimo vitale del diritto

esecutivo pari a quello per un genitore con obblighi di mantenimento, in casu

nei confronti di M__________.

f) Certo,

il Tribunale federale ha precisato di recente che al debitore alimentare nel

diritto di famiglia è garantito il minimo vitale del diritto esecutivo che lo

concerne da solo; se – di contro – egli è coniugato o convive con un partner

registrato o con un concubino il minimo vitale esecutivo sarà la metà dell'importo

base (DTF 137 III 63 consid. 4.2.2). Invero la giurisprudenza citata pare

applicarsi nel caso in cui le condizioni finanziarie del debitore alimentare

siano “angespannt” (DTF 137 III 63 consid. 4.2.2). Ciò che non è il caso, come

si è detto, nella fattispecie. Infatti, a AO 1 – dopo avergli conteggiato un

fabbisogno minimo del diritto civile (conformemente alla giurisprudenza

precedente di questa Camera) – resta un agio sufficiente a coprire i fabbisogni

in denaro dei due figli. Resta il fatto che, come si è visto (v. sopra consid.

G), egli ha avuto altri figli in pendenza di appello. Le decisioni future del

Pretore dovranno di conseguenze essere prese in conformità al citato nuovo

orientamento del Tribunale federale.

8. L'appellante

si duole del reddito ipotetico conteggiato dal Pretore a AP 2. Essa ritiene che

il Pretore “non poteva validamente aggiungere una pigione ipotetica della casa

d'abitazione di fr. 3000.– fondandosi su un prezzo di acquisto della casa stessa

di fr. 850 000.–”. Se non che, dette lamentele restano fini a loro stesse,

poiché – come riconosce l'interessata – a prescindere da qualsivoglia calcolo

il primo giudice non ha imposto alla madre alcuna partecipazione finanziaria.

L'appello, su questo punto, si esaurisce in una mera critica infruttuosa.

Se non

che AO 1 nelle osservazioni all'appello asserisce che AP 2 “potrebbe trovarsi

un impegno più remunerativo” il quale, “aggiunto all'ipotetica pigione della

casa locata al fratello da valutare in almeno fr. 3000.– mensili”, le

permetterebbe di “partecipare al mantenimento della figlia”. Ora, quale altra

attività concreta AP 2 potrebbe svolgere il convenuto non dice, né egli

quantifica l'eventuale stipendio maggiore che la stessa potrebbe percepire. A

tal proposito non giova dunque diffondersi oltre, i principi validi in materia

essendo stati già presentati dal Pretore. Quanto al reddito ottenibile dalla

casa appigionata al fratello, l'importo evocato da AO 1 coincide con quello

riconosciuto, in via ipotetica, dal Pretore. Da questo importo va comunque sia

dedotto il carico ipotecario di fr. 1409.30, onde un reddito netto di fr.

1590.70 da aggiungere ai fr. 1550.– accertati dal Pretore. Che un agio mensile

finale di fr. 383.75 possa giustificare una partecipazione della madre ai costi

della figlia può anche essere. Se non che, come si vedrà qui sotto (consid. 11)

non si giustifica – alla luce delle circostanze concrete – di limitare la madre

al suo fabbisogno minimo imponendole di versare, in via cautelare, l'eccedenza

alla figlia. Ciò perché il padre, dopo avere sopperito al proprio fabbisogno

minimo e ai costi di entrambi i figli, conserva un agio mensile superiore a

quello della madre, non essendo per altro ridotto al suo fabbisogno minimo.

9. Va invece

accolta la censura inerente al calcolo del fabbisogno minimo di AP 1. Il

Considerandi

Pretore ha infatti stimato che madre e figlia spendano fr. 1000.– di locazione.

A tale proposito, la quota parte di AP 1, di un terzo (Amt für Jugend und

Berufs­beratung des Kantons Zürich, eo. loc.) ammonta a fr. 333.30 e non a fr.

370.

– e l'importo da conteggiare alla madre è di fr. 666.70. Il calcolo

del Pretore va dunque corretto di conseguenza.

10.

Circa

il fabbisogno in denaro di AP 1 e di M__________ – figli comuni del debitore

alimentare – non soccorre ripetere che la Camera si ispira per prassi ventennale alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e

dell'orientamento professionale del Canton Zurigo (Rep. 1994 pag. 301 consid.

5). Al momento in cui il Pretore ha statuito si applicava la tabella 2009

correlata alle raccomandazioni predette. Se non che, il Pretore ha fissato

contributi alimentari già a partire dal 2007. Aggiungasi poi che a oggi le

predette tabelle sono state modificate a più riprese, e adeguare il contributo

a ogni periodo sarebbe fonte di soverchie difficoltà. Ciò premesso, conviene dunque richiamarsi alla tabella del 2007 – quelle

esistenti all'avvio dell'obbligo contributivo – e ancorare il fabbisogno in

denaro dei figli all'indice nazionale dei prezzi al consumo da quella data, per

il che i contributi si trovano a seguire automaticamente l'evoluzione del rincaro.

Del resto le messe a punto periodiche della nota tabella da parte dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento

professionale del Canton Zurigo si fondano anzitutto, pur con aggiustamenti

puntuali, sul carovita intervenuto nel frattempo (v. anche: I CCA,

sentenza inc. 11.2007.109 del 25 luglio 2011, consid. 6).

In

concreto, la citata tabella indicava per un figlio solo nella prima fascia

d'età un fabbisogno in denaro di fr. 1975.–. Per AP 1 vanno adeguate la posta

per “cura ed educazione” – da riconoscere nella misura di un mezzo, la madre

lavorando al 50% – e la quota dell'alloggio, per un fabbisogno in denaro di fr.

1600.80

Per M__________, di cui tutto si ignora, si giustifica di amputare il

di lui fabbisogno in denaro della posta per “cura ed educazione” – che la

madre, verosimilmente, offre in natura – e adeguare l'onere dell'alloggio, per un

fabbisogno in denaro mensile di fr. 1282.40. Inoltre, figli che hanno un padre

comune hanno diritto nei confronti di lui a un identico livello di vita e a

contributi di mantenimento proporzionalmente uguali per rapporto ai loro bisogni

oggettivi (DTF 120 II 291 consid. 3b/bb; 116 II 114 consid. 4a). Poco importa

che essi vivano insieme al genitore o separati (Rep. 1999 pag. 60 in alto). La somma a disposizione del padre va di conseguenza ripartita in maniera proporzionale

fra tutti i figli di AO 1.

11.

Nelle

motivazioni all'appello, AP 1 indica che l' “eccedenza del convenuto è

tale da permettere il versamento di un contributo alimentare intero pari ad

almeno fr. 2250.–”. Se non che, nel petitum a questa Camera, essa chiede

che le vengano riconosciuti fr. 2040.– il mese. Tale cifra corrisponde al fabbisogno

in denaro per un figlio unico nella prima fascia d'età della tabella 2009. Dell'inapplicabilità

della quale già si è detto qui sopra (consid. 10). Indicando nei considerandi

un contributo di fr. 2250.– il mese, essa sembra evidenziare che il padre

versi in condizioni economiche suscettibili di fare lievitare il suo obbligo

contributivo (v. sul tema: RtiD II-2010 n. 20c pag. 633 segg. consid. 8). Tuttavia,

limitandosi a chiedere l'importo tabellare la stessa ha, apparentemente,

rinunciato – almeno di fronte a questa Camera – a un aumento dovuto alla

pretesa situazione agiata del padre. In simili circostanze il fabbisogno in

denaro di AP 1 va fissato nei limiti poc'anzi cifrati (qui sopra consid. 10).

12.

Nelle circostanze descritte la situazione economica delle parti si

presenta come segue:

Nel

2007.

Reddito di AO 1 fr. 8769.60

Reddito

di AP 2 fr. 3140.70

Fabbisogno

minimo di AO 1 fr. 4087.10

Fabbisogno

minimo di AP 2 (consid. 8) fr. 2793.65

Fabbisogno

in denaro di AP 1 fr. 1600.80

La

disponibilità del padre di fr. 4682.50 [fr. 8769.60 ./. fr. 4087.10] permette a quest'ultimo di fare fronte integralmente alla

copertura del fabbisogno in denaro di AP 1.

Dal 1° gennaio 2008 al 31 maggio 2008

Reddito

di AO 1 fr. 7950.70

Reddito

di AP 2 fr. 3140.70

Fabbisogno

minimo di AO 1 fr. 3203.10

Fabbisogno

minimo di AP 2 (consid. 8) fr. 2793.65

Fabbisogno

in denaro di AP 1 fr. 1600.80

La disponibilità

del padre di fr. 4747.60 [fr. 7950.70 ./. fr. 3203.10] permette a quest'ultimo di fare fronte integralmente alla

copertura del fabbisogno in denaro di AP 1.

Dal 1° giugno 2008 al 17

settembre 2008

Reddito

di AO 1 fr. 7200.–

Reddito

di AP 2 fr. 3140.70

Fabbisogno

minimo di AO 1 fr. 3203.10

Fabbisogno

minimo di AP 2 (consid. 8) fr. 2793.65

Fabbisogno

in denaro di AP 1 fr. 1600.80

La

disponibilità del padre di fr. 3996.90 [fr. 7200.– ./. fr. 3203.10]

permette a quest'ultimo di fare fronte integralmente alla copertura del

fabbisogno in denaro di AP 1.

Dal 18 settembre 2008 in poi

Reddito

di AO 1 fr. 7200.–

Reddito

di AP 2 fr. 3140.70

Fabbisogno

minimo di AO 1 fr. 2985.40

Fabbisogno

minimo di AP 2 (consid. 8) fr. 2793.65

Fabbisogno

in denaro di AP 1 fr. 1600.80

Fabbisogno

in denaro di M__________ fr. 1282.40

La

disponibilità del padre di fr. 4214.60 [fr. 7200.– ./. fr. 2985.40]

permette a quest'ultimo di fare fronte integralmente alla copertura del

fabbisogno in denaro di AP 1 e di M__________.

13.

I contributi alimentari fissati sulla scorta delle raccomandazioni

pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton

Zurigo – cui questa Camera si ispira per prassi consolidata – includono già le

eventuali prestazio­ni di terzi in favore dei minorenni (RtiD I-2005 pag. 772

consid. 7), sicché in linea di principio i contributi per i figli vanno fissati

già comprensivi degli assegni familiari (da ultimo: I CCA, sentenza inc.

11.2007.109

del 25 luglio 2011, consid. 4a).

In

concreto l'assegno di famiglia non è percepito dal debitore del contributo

alimentare, ma dal genitore affidatario; oppure verosimilmente lo è, la madre

avendone fatta richiesta alla competente autorità (deposizione di AP 2 del 17

luglio 2008: act. XII, pag. 2 in alto). In simili condizioni occorre

distinguere: se il fabbisogno in denaro del figlio è coperto dal contributo

erogato dal debitore, l'assegno familiare riscosso dall'affidatario va in deduzione

del contributo, non giustificandosi che il figlio riceva più del fabbisogno in

denaro. Per contro, se il fabbisogno in denaro del figlio non è assicurato,

l'assegno familiare percepito dall'affidatario va in aggiunta al contributo alimentare

stanziato dall'altro genitore (RtiD I-2010 pag. 704 n. 22c con riferimenti). In

concreto, l'importo erogato dal padre copre appieno il fabbisogno in denaro

della figlia. Gli assegni familiari vanno posti in deduzione del contributo

alimentare versato dal padre. In altre parole, il contributo fissato

nell'odierna decisione è comprensivo delle prestazioni statali.

14.

Litigioso

è anche l'inizio dell'obbligo alimentare in favore di AP 1. Il Pretore ha considerato

che “la dottrina [...] fissa” la decorrenza del chiesto contributo “alla data

d'introduzione della domanda” (sentenza impugnata, pag. 7 in alto), senza in realtà citare alcun autore. La figlia, per contro, reputa che l'onere alimentare

imposto al padre debba retroagire al giorno della sua nascita. Ora, il figlio può chiedere il mantenimento futuro e quello dell'anno preceden­te

l'azione (art. 279 CC). Prima di fissare contributi retroattivi, tut­tavia, il

giudice verifica se il genitore non abbia già adempiuto l'obbligo. In concreto,

nella procedura cautelare – avviata il 25 settembre 2007 – madre e figlia

avevano chiesto che il contributo partisse dal 1° giugno 2007. Con decreto “supercautelare”

del 6 giugno 2008 il Segretario assessore ha imposto al padre il pagamento di

un contributo di fr. 1300.– mensili (assegni familiari inclusi) dal mese di

giugno 2008. Questo assetto provvisionale è stato modificato con il decreto

impugnato, che ha fatto decorrere il contributo dal mese di settembre 2007. Litigiosi

sono tre versamenti (giugno, luglio e agosto 2007).

Durante

l'udienza del 18 marzo 2008 il padre ha sostenuto di avere versato, il 30

gennaio 2008, fr. 5000.– in favore della figlia (act. VI: pag. 1). Tale

affermazione è rimasta incontestata. E la figlia, nell'appello, non spende una

parola al riguardo. E il Pretore sembra darne vaga traccia rilevando che “[g]li

importi già versati dal convenuto nel frattempo vanno naturalmente posti in deduzione”

(decreto impugnato, pag. 7 in alto). Dato quanto precede, alla luce del

contributo alimentare testé calcolato (consid. 7), la corresponsione di fr.

5000.

– appare, a un esame sommario, sufficiente a pareggiare le tre mensilità

rimaste scoperte. Ciò non toglie che il contributo andava fissato a partire dal

giorno del parto. Di ciò si dirà anche nel dispositivo per tenere conto di una

recente giurisprudenza del Tribunale federale (sentenza inc.5A_172/2012 del 9

luglio 2012). L'appello tecnicamente si rileva, su questo punto, provvisto di

buon diritto.

15.

L'appellante

ritiene poi che il Pretore avrebbe dovuto riconoscere “interessi di mora, visto

e considerato che i pagamenti non sono stati eseguiti puntualmente e per intero”

(appello, n. 9 pag. 13 in alto). Il Pretore non si è espresso al riguardo. Le

condizioni che disciplinano il versamento di interessi moratori derivano dagli

art. 102 e segg. CO con riferimento all'art. 75 CO.

Per

ottenere un interesse moratorio è necessario che il debitore si trovi in

ritardo nell'adempiere un'obbligazione esigibile (Wiegand in: Basler Kommentar, OR I, 4a edizione,

n. 4 ad art. 104 CO). E l'esigibilità di un'obbligazione è disciplinata

all'art. 75 CO, a norma del quale può essere chiesto ed eseguito immediatamente

l'adempimento di un'obbligazione, per quale il tempo non sia determinato né dal

contratto né dalla natura del rapporto giuridico. In ambito di diritto della

filiazione, l'obbligo alimentare dei genitori è subordinato all'esistenza di un

rapporto di filiazione giuridico (Hausheer/Spycher,

op. cit, n. 06.45 a pag. 389 e n. 06.76 a pag. 404).

In concreto,

la filiazione tra AP 1 e AO 1, a seguito dell'accertamento scientifico dell'8

gennaio 2008 (v. perizia del laboratorio __________ dell'8 gennaio 2008: act. V;

v. anche: udienza del 18 marzo 2008: act. VI), è da ritenersi assodata anche

giuridicamente per effetto dell'acquiescenza operata dal convenuto nella

risposta di merito del 16 ottobre 2008 (art. 352 cpv. 1 CPC ticinese). Gli

effetti del legame retroagiscono al giorno della nascita (Hegnauer in: Berner Kommentar, 4a

edizione, n. 170 ad art. 260 CC e n. 102 ad art. 261 CC), quindi dal 12 giugno

2007.

Il primo obbligo contributivo a carico del padre è stato imposto con

decreto “supercautelare” del Segretario assessore del 6 giugno 2008 a decorrere dal mese di giugno 2008. Per i contributi precedenti non vi era decisione alcuna

sino al decreto qui impugnato. Il Tribunale federale ha spiegato che il padre,

che non è sposato con la madre e che non ha riconosciuto il bambino, non si

rende colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento se non

contribuisce al mantenimento del bambino prima del passaggio in giudicato della

sentenza di paternità, a meno che non sia stato condannato a pagare dei

contributi di mantenimento in via cautelare (DTF 136 IV 122). Per contributi

non fissati definitivamente, non può esserci ritardo né di conseguenza mora. La

figlia poi nemmeno spiega quali e quanti contributi non siano stati saldati dopo

il mese di giugno 2008. Su questo punto l'appello va dunque disatteso.

16.

AP 1

si duole poi del rifiuto di riconoscerle una provvigione di lite. Per lei,

infatti, il momento per valutare se il versamento andava imposto al padre, o meno,

è l'avvio della procedura. E a quel momento – soggiunge l'appellante – AO 1 non

era padre di M__________, sicché “la nascita del secondo figlio [non è] una

ragione per precludere delle ripetibili od una provisio ad litem”. E ciò

perché “non si può parlare di soccombenza nella misura in cui la nascita del

secondo figlio era per le appellanti un evento imprevedibile ed imponderabile

al momento della litispendenza”. Il Pretore, pur accertando una pretesa a tale

titolo di fr. 1500.–, ha negato il beneficio, siccome AO 1 non ha eccedenza

alcuna da potere destinare a quel titolo alla figlia (decreto impugnato, pag. 7).

Come

osservato dal Pretore, quanto

all'ammontare, una provvigione garantisce per sua indole la copertura di costi futuri, non quella di costi già maturati (I CCA,

sentenza inc. 11.2001.110 del 24 maggio 2002, consid. 6

menzionato in: RtiD I-2004 pag. 592 n. 70c). Decisiva non è quindi la mole

del lavoro svolto dal patrocinatore, bensì la prevedibile entità del lavoro che

al patrocinatore rimane da compiere quando introduce l'istanza. A tal fine il

giudice statuisce per apprezzamento, secondo esperienza (Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, 3ª

edizione, n. 282 ad art. 145 vCC). In concreto il Pretore ha valutato che

l'onere lavorativo del curatore di AP 1 era stimabile in fr. 1500.–. Se non che

– ha concluso il primo giudice – il padre non aveva agio mensile sufficiente a

erogare quell'importo. L'appellante ritiene invece che il convenuto, con la sua

situazione economica, possa finanziare fr. 5500.–. L'interessata però non spiega

come giunge a questo importo non indicando neppure quale fosse l'entità del lavoro

che avrebbe atteso il suo legale, né essa sostanzia la mole di lavoro – per

altro nemmeno invocata – a cui egli è stato confrontato. L'appello al riguardo

non merita ulteriore approfondimento. Nondimeno, i fr. 1500.– indicati dal

Pretore sono alla portata del padre – almeno con versamenti periodici – in base

al suo agio mensile, di cui si è detto (sopra, consid. 12). Entro tali limiti

l'appello merita pertanto accoglimento.

17.

L'appellante

si lamenta infine del riparto degli oneri processuali di prima sede, che il

Pretore ha suddiviso a metà fra le parti, considerata la vicendevole e

“sostanzialmente uguale” soccombenza delle parti. Per l'interessata, invece, le

spese della perizia avrebbero dovuto essere prelevate “con il merito” e non già

con l'impugnato decreto cautelare, invocando l'ordinanza del 20 novembre 2007.

Inoltre – continua AP 1 – l'accertamento si è reso necessario per la reticenza

di AO 1 nel riconoscerla come figlia, sicché i costi dovrebbero essere

sopportati dal padre.

In concreto,

il Pretore non si è ancora espresso sul merito, sicché – per il tenore del

Dispositivo

dispositivo n. 4 dell'ordinanza del 20 novembre 2007 (act. IV) – egli non avrebbe

potuto prelevare, nel decreto cautelare, le spese della perizia. Esse ascendono

a fr. 1614.– (“fattura dell'8 gennaio 2008” nel fascicolo “Corrispondenza diversa + citazioni), di cui fr. 1500.– anticipati dal padre (v.

dispositivo n. 2 dell'ordinanza presa al termine dell'udienza del 20 novembre

2007: act. III). A ciò si aggiungono fr. 50.– per le spese dell'ordinanza del

20 novembre 2007. Dei fr. 2000.– prelevati dal Pretore restano quindi solo

fr. 336.– che avrebbero potuti essere ripartiti fra le parti. Ora, in prima

sede, il padre va ritenuto soccombente per quanto attiene alla paternità, mentre

è parzialmente soccombente per i contributi alimentari. E per essi, a ben

vedere, la soccombenza maggiore toccherebbe alla figlia, che ottiene meno di

quanto richiesto, ma più di quanto offerto dal padre con le conclusioni. Sia

come sia, a un esame sommario – e prettamente equitativo –, si giustifica di

mantenere invariato il riparto degli oneri giudiziari di prima sede e di

compensare le ripetibili. Il decreto impugnato, va nondimeno riformato per

quanto attiene alle spese peritali, che saranno assegnate con il merito, come

già indicato dal Pretore.

18. Gli

oneri processuali dell'appello seguono la vicendevole soccombenza delle parti

(art. 148 cpv. 2 CPC ticinese). In via del tutto equitativa, si può ripartire

la tassa di giustizia in ragione di un mezzo ciascuno fra le parti e compensare

le ripetibili, la figlia non avendo preteso, per altro, una provvigione di lite

in seconda sede.

19. Quanto

ai rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso supera la soglia dei

fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

vista anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: I. L'appello, nella misura in cui è ricevibile,

è parzialmente accolto, nel senso che il decreto impugnato è così riformato:

1. L'istanza di provvigione

di lite è accolta, di conseguenza AO 1 verserà a AP 1 l'importo di fr. 1500.–.

3. AO 1 è tenuto a versare nelle

mani di AP 2, a titolo di contributo di mantenimento in favore della figlia AP 1, in via anticipata entro il 5 di ogni mese, la prima volta a far tempo dal 12 giugno 2007, fr.

1600.– mensili, assegni familiari compresi, da cui vanno dedotti a titolo di

compensazione fr. 5000.– già versati da AO 1.

4. La tassa di giustizia di fr. 800.– e le

spese di fr. 336.– sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno.

Compensate le ripetibili.

Per

il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

II. Gli oneri

di appello, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 950.–

b)

spese fr. 50.–

fr. 1000.–

sono

posti a carico delle parti in ragione di un mezzo ciascuno. Ripetibili compensate.

III. Notificazione:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il giudice presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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