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Decisione

11.2009.95

Contributi di mantenimento per il figlio: commisurazione alla fattispecie concreta

30 marzo 2012Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

i contributi di mantenimento andrebbero ridotti in proporzione (RtiD II-2004

pag. 616 a metà con richiamo alla sentenza del Tribunale federale 5C.44/2002 del 27 giugno 2002, consid. 3.2.2 con rinvii; Hausheer/Spycher,

Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, pag. 446 n. 08.27 e 08.29; v. anche

DTF 128 III 415 in alto), ove appena si rammenti che il

debitore alimentare ha il diritto di conservare l'equivalente del proprio fabbisogno

minimo (DTF 128 III 414 consid. 3.2.1 con rinvii). Nella fattispecie tuttavia AO

1 può trattenere dal contributo di mantenimento

fr. 157.50 mensili complessivi per il vitto, le cure e l'educazione di L__________,

sicché per finire è in grado versare fr. 1720.– mensili arrotondati per la

moglie (fr. 3249.40 ./. fr. 1500.–) e fr. 1495.– mensili arrotondati per

il figlio (fr. 1655.– ./. fr. 157.50).

Dal

1° marzo 2008 al 30 aprile 2008

Reddito del marito fr.

5555.25

Reddito

della moglie fr. 1500.—

fr.

7055.25 mensili

Fabbisogno

minimo del marito fr. 2342.55

Fabbisogno

minimo della moglie fr. 2535.40

Fabbisogno

minimo di L__________ fr. 1655.—

fr.

6532.95 mensili

Eccedenza fr.

522.30

Metà

eccedenza fr. 261.15 mensili

Il marito può

conservare per sé:

fr.

2342.55 + fr. 261.15 = fr. 2603.70

mensili,

deve

destinare a L__________: fr. 1495.—

mensili

(assegni

famigliari compresi), conservando

fr.

157.50 per il vitto, le cure e l'educazione

e deve

versare alla moglie:

fr.

2535.40+ fr. 261.15 ./. fr. 1500.– = fr. 1296.55

mensili,

arrotondati

a fr. 1295.—

mensili.

Dal

1° maggio 2008 in poi

Reddito del marito fr.

5134.35

Reddito

della moglie fr. 1500.—

fr.

6634.35 mensili

Fabbisogno

minimo del marito fr. 2342.55

Fabbisogno

minimo della moglie fr. 2535.40

Fabbisogno

minimo di L__________ fr. 1655.—

fr.

6532.95 mensili

Considerandi

Eccedenza fr.

101.40

Metà

eccedenza fr. 50.70 mensili

Il marito può

conservare per sé:

fr.

2342.55

+ fr. 50.70 fr. 2291.85

mensili,

deve

destinare a L__________: fr. 1495.—

mensili

(assegni

famigliari compresi), conservando

fr.

157.50

per il vitto, le cure e l'educazione

e deve

versare alla moglie:

fr.

2535.40

+ fr. 50.70 ./. fr. 1500.– fr. 1086.10

mensili,

arrotondati

a fr. 1085.—

mensili.

L'appello

dev'essere accolto entro tali limiti. Nei primi due periodi la spettanza del

figlio risulta più alta rispetto a quella richiesta dalla moglie nell'appello,

ma in virtù del principio inquisitorio illimitato questa Camera non è vincolata

alle richieste di giudizio (DTF 128 III 413 in alto), senza che ciò si traduca in una reformatio in peius (DTF 129

III 420 consid. 2.1.1; Sutter-Somm in:

Schweizerisches Zivilprozessrecht, Zurigo 2007, n. 975). Il contributo

alimentare per AP 1 risulta invece più basso, in tutti i periodi, rispetto a quello

stabilito dal Pretore. Nemmeno nei suoi confronti però ciò raffigura una reformatio

in peius, la quale nelle protezioni delle unioni coniugali si verifica

unicamente ove il totale dei contributi litigiosi – e non solo un singolo

contributo – si riveli più alto di quello stabilito in prima sede (RtiD I-2007

pag .743 consid. 9; I CCA, sentenza inc. 11.2006.64 del 15 gennaio 2008,

consid. 9). Ciò non è il caso in concreto, AO 1 dovendo versare complessivamente

più contributi alimentari rispetto a quanto ha deciso il Pretore.

10.

Gli

oneri del presente giudizio seguono il vicendevole grado di soccombenza (art.

148.

cpv. 2 CPC ticinese). L'appellante ottiene causa vinta per

circa la metà, sicché si giustifica equitativamente di suddividere gli oneri

processuali tra le parti in ragione di un mezzo ciascuno e di compensare le ripetibili.

L'esito dell'attuale giudizio non incide sul riparto delle spese processuali di

primo grado, che può rimanere invariato.

11.

La

richiesta di assistenza giudiziaria formulata dall'appellante merita

accoglimento, AP 1 ottenendo causa parzialmente vinta. La sua indigenza è del resto verosimile (art. 3 vLag), così come il

fatto che essa non è in grado di procedere in lite con atti propri (art. 14

cpv. 2 vLag) e che una persona di condizioni agiate, posta nella medesima situazione,

non avrebbe rinunciato a ricorrere solo per

i costi della procedura (art. 14 cpv. 1 lett. b vLag). Per quel che

è dell'indennità spettante al patrocinatore d'ufficio, su cui il giudice deve

statuire nella decisione finale dacché il Consiglio di moderazione è stato

abrogato il 31 dicembre 2010 (art. 104 cpv. 1 CPC), la nota professionale

introdotta dall'PA 2 appare sostanzial­mente corretta anche sotto il profilo

della vecchia tariffa

dell'Ordine degli avvocati (TOA), tuttora applicabile al caso in rassegna (art.

16.

cpv. 2 del regolamento sulla tariffa per i casi di

patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle

ripetibili: RL 3.1.1.7.1). L'onorario di fr. 1260.– (7 ore a fr. 180.– l'una) e le spese di complessivi fr. 147.50 (più l'IVA al

7.

% di fr. 106.95) risultano infatti adeguate all'impegno che un avvocato

diligente avrebbe profuso nell'assolvimento del mandato e al grado di complessità

della pratica.

L'analoga

richiesta di assistenza giudiziaria formulata da AO 1 merita a sua volta di essere

accolta, i requisiti per la concessione essendo adempiuti. Né la sua resistenza

appariva priva di fondamento. Quanto all'indennità spettante alla patrocinatrice

d'ufficio, l'PA 1 ha esposto nella nota professionale un dispendio di 9 ore e

45.

minuti, di cui 7 ore e 30 per l'approfondimento giuridico e la redazione

delle osservazioni all'appello. Tale profusione di tempo appare eccessiva per un

allegato di nove pagine (di cui tre destinate al frontespizio, alla domanda di

assistenza giudiziaria e alle richieste di giudizio) senza particolari difficoltà

giuridiche. Tutto ponderato, un legale solerte e speditivo avrebbe potuto

contenere l'impegno in sei ore senza inconvenienti. Tenuto conto delle altre

prestazioni, ma non per l'allestimento della nota (che è a carico dell'avvocato:

BOA n. 22 pag. 37), alla patrocinatrice d'ufficio va riconosciuto un onorario

di fr. 1260.– (7 ore a fr. 180.– l'una), cui si aggiungono le spese di fr.

126.

– e l'IVA del 7.6% per un'indennità di complessivi fr. 1491.–.

12.

Circa i rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso sotto il profilo dell'art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini di un

ricorso in materia civile.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: I. L'appello

è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 5 della sentenza impugnata

è così riformato:

5.1 AP

1 è condannato a versare in via anticipata a AP 1 i seguenti contributi

alimentari:

fr.

1720.– mensili dal 1° maggio 2007 al 29 febbraio 2008;

fr.

1295.– mensili dal 1° marzo al 30 aprile 2008 e

fr.

1085.– mensili dal 1° maggio 2008 in poi.

5.2 AO

1 è condannato a versare in via anticipata dal 1° maggio 2007 a AP 1, per il figlio L__________, un contributo alimentare di fr. 1495.– mensili, assegni familiari

compresi.

Per il

resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

II. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 550.–

b) spese fr.

50.–

fr.

600.–

da

anticipare dall'appellante, sono posti a carico delle parti in ragione di metà

ciascuno, compensate le ripetibili.

III. AP 1 è

ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio dell'avv.

PA 2. Lo Stato del Cantone Ticino verserà per

l'appellante al patrocinatore d'ufficio un'indennità di fr. 1514.45.

IV. AO 1 è

ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio dell'avv.

PA 1. Lo Stato del Cantone Ticino verserà per

l'appellante alla patrocinatrice d'ufficio un'indennità di fr. 1491.–.

V. Notificazione

a:

avv. ;

avv. .

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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