11.2009.95
Contributi di mantenimento per il figlio: commisurazione alla fattispecie concreta
30 marzo 2012Italiano23 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
11.2009.95
Data decisione, Autorità:
30.03.2012, ICCA
Titolo:
Contributi di mantenimento per il figlio: commisurazione alla fattispecie concreta
MANTENIMENTO DA PARTE DEI GENITORI
PROTEZIONE DELL'UNIONE CONIUGALE
art. 176 cpv. 1 cf. 1 CC
art. 285 cpv. 2 CC
Incarto n.
11.2009.95
Lugano
30 marzo 2012/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Celio
segretaria:
F. Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2007.85
(protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con
istanza del 15 maggio 2007 da
AP 1
(patrocinata dall'avv. PA 2 )
contro
AO 1
(patrocinato dall'avv. PA 1 );
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 12 giugno 2009 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 27
maggio 2009 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud;
2.
Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale
all'appello;
3. Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata da AO 1 con
le osservazioni del 6 luglio 2009;
4. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1952), divorziato, e AP 1 (1962), cittadina brasiliana, si
sono sposati a __________ il 2 febbraio 1999. Al momento del matrimonio gli sposi erano già genitori di
L__________ (nato il 7 agosto 1997). Il marito inoltre aveva adottato A__________,
figlio della moglie, nato il 7 aprile 1985. Durante la vita in comune AO 1 lavorava
per la ditta __________ di __________ come programmatore informatico. La moglie
ha svolto lavori di pulizia per il Comune di __________ fino al 2006 e in
seguito non ha più esercitato alcuna attività lucrativa, occupandosi dei figli
e del governo della casa. I coniugi si sono separati nel gennaio del 2007, quando
AO 1 ha lasciato l'appartamento coniugale di __________ per trasferirsi dalla madre
a __________.
B. Il
15 maggio 2007 AP 1 si è rivolta al Pretore della giurisdizione di Mendrisio
Sud con un'
istanza a protezione dell'unione coniugale per ottenere l'autorizzazione
a vivere separata, l'affidamento di L__________ (riservato il diritto di visita
paterno), un contributo alimentare dal maggio del 2007 di fr. 2800.– mensili per
sé e uno di fr. 1000.– mensili per il figlio (assegni familiari compresi),
instando per il beneficio dell'assistenza giudiziaria. Identiche domande essa
ha formulato in via cautelare. Con decreto cautelare del 16 maggio 2007 emesso
inaudita parte il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha
affidato L__________ alla madre (riservato il diritto di visita paterno), obbligando
AO 1 a versare un contributo alimentare di fr. 2200.– mensili per la moglie e uno
di fr. 1000.– mensili per il figlio (assegno familiare compreso).
C. All'udienza
del 31 maggio 2007, indetta per la discussione cautelare e il contraddittorio
sull'istanza, AO 1 ha aderito alla richiesta di vivere separati e di affidare L__________
alla madre, offrendo un contributo alimentare di fr. 500.– mensili per la
moglie e uno di fr. 1000.– mensili per L__________. Il 2 luglio 2007 egli ha instato
a sua volta per il beneficio dell'assistenza giudiziaria. L'8 febbraio 2008 AP
1 si è trasferita con i figli in un appartamento a __________. Il 30 aprile
2008 AO 1 è stato licenziato dalla __________ e il 1° maggio 2008 si è iscritto
ai ruoli della disoccupazione.
D. In
esito a un'istanza del convenuto, con decreto cautelare del 15 maggio 2008
emanato “nelle more istruttorie” il Pretore ha ridotto il contributo alimentare
per la moglie a fr. 1800.– mensili. Il 19 maggio 2008 inoltre egli ha ammesso
quest'ultima al beneficio dell'assistenza giudiziaria. Esperita l'istruttoria, le
parti hanno rinunciato alla discussione finale, rimettendosi a conclusioni
scritte. Il 23 luglio 2008 la moglie ha comunicato al Pretore di rinunciare a
conclusioni formali, salvo reiterare le proprie richieste. Nel suo memoriale
del 25 luglio 2008 il convenuto ha ribadito le proprie domande.
E. Statuendo
il 27 maggio 2009, il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha
affidato L__________ alla madre, ha regolato il diritto di visita paterno, ha
obbligato AO 1 a versare un contributo alimentare per la moglie di fr. 1952.55
mensili dal maggio 2007 al febbraio 2008, di fr. 1595.55 mensili dal marzo
all'aprile 2008 e di fr. 1385.10 mensili in seguito, così come uno per il figlio
di fr. 857.– mensili (assegni familiari non compresi) dal maggio 2007. La
richiesta di assistenza giudiziaria presentata dal convenuto è stata respinta. La
tassa di giustizia (fr. 500.–) e le spese sono state poste a carico dello
Stato, senza assegnazione di ripetibili.
F. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con
un appello del 12 giugno 2009 nel quale chiede, previa concessione
dell'assistenza giudiziaria, di aumentare il contributo alimentare per sé a fr. 2124.25 mensili dal maggio 2007 al febbraio
2008, a fr. 1845.95 dal marzo all'aprile 2008 e a fr. 1081.10 mensili
da allora in poi, come pure quello per il figlio a fr. 1088.45 mensili, a fr.
945.85 mensili e fr. 1665 mensili (assegni familiari compresi) per i medesimi
periodi. Nelle sue osservazioni del 6 luglio 2009 AO 1 conclude per il rigetto
dell'appello, sollecitando a sua volta l'assistenza giudiziaria.
in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC)
erano emanate, fino al 31 dicembre 2010, con la
procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 4 cpv. 1
n. 5 e art. 5 vLAC con rinvio agli art. 361 seg. CPC ticinese). L'esame
dei fatti era limitato alla verosimiglianza (Rep. 1991 pag. 432
consid. 4a) e la sentenza del Pretore era impugnabile entro dieci giorni (art. 370
cpv. 2 CPC ticinese). Tempestivo, sotto questo profilo l'appello è
ricevibile.
2. Litigiosi
rimangono, in questa sede, il contributo alimentare per la moglie e quello per il
figlio. A tal fine il Pretore ha accertato il reddito del marito in fr. 5555.25
mensili fino all'aprile del 2008 e in fr. 5134.35 mensili dopo di allora,
a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 2342.55 mensili (minimo esistenziale
del diritto esecutivo fr. 1100.–, costo dell'alloggio fr. 905.–, premio della cassa malati fr. 337.55.–). Quanto alla moglie, egli le ha imputato un
reddito di fr. 1500.– mensili, calcolando il fabbisogno minimo di lei in
fr. 3249.40 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario
fr. 1250.–, costo dell'alloggio fr. 1645.–, premio
della cassa malati fr. 354.40) fino al febbraio del 2008 e in fr. 2535.40 mensili dal marzo 2008 in poi (riduzione della pigione a fr. 931.–
mensili). Il fabbisogno in denaro di L__________ è stato stimato in fr. 857.– mensili. Constatata un'eccedenza
di fr. 406.30 mensili nel bilancio familiare dal maggio 2007 al febbraio
2008, di fr. 1120.30 mensili dal marzo all'aprile 2008 e di fr. 720.30
mensili dal maggio 2008 in poi, il Pretore ha condannato AO 1 a versare un contributo alimentare per la moglie di fr. 1952.55 mensili dal maggio 2007 al febbraio
2008 e di fr. 1595.55 mensili dal marzo 2008 in poi, oltre a uno per il figlio di fr. 857.– mensili (assegni familiari non compresi) a
decorrere dal maggio 2007.
Per
quanto concerne il fabbisogno in denaro del figlio, in particolare, il Pretore lo
ha determinato in fr. 1880.– mensili
(compresi fr. 450.– per cura e educazione) sulla base delle
raccomandazioni edite dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo. Ciò premesso,
egli ha ridotto il “vitto” di fr. 90.– perché AO 1
assicura al figlio cinque pasti principali ogni 15 giorni e l'intero
vitto durante quattro settimane l'anno (176 pasti su 728), come pure gli “altri
costi” di fr. 100.– perché il figlio trascorre dal padre 46 giorni su 104.
Inoltre egli ha stralciato la posta per “cura e educazione”, prestata
in natura dalla
madre, e ha tolto dall'importo così ottenuto (fr. 1240.– mensili) altri fr.
183.–, corrispondenti all'assegno familiare, considerato reddito del figlio. L'appellante contesta tali riduzioni, facendo valere che la sua attività
lucrativa a metà tempo non giustifica di stralciare l'intera posta per “cura e educazione”,
mentre per quel che è delle altre due poste (“vitto” e “altri costi”) si tratta
di spese sopportate dal padre nell'ambito dell'usuale
esercizio
del diritto di visita. Per di più, essa soggiunge, l'assegno familiare di base
è compreso nel fabbisogno in denaro previsto dalle note raccomandazioni.
3. Relativamente
alla posta per “cura e educazione”, questa Camera la riduce proporzionalmente
se il genitore affidatario non svolge un'attività lucrativa e fornisce tali
prestazioni in natura; se il genitore affidatario lavora a tempo parziale, la
posta va ridotta secondo il
grado d'occupazione (Rep. 1996 pag. 119 consid. 5; principio
definito “corretto” dal Tribunale
federale: sentenza 5C.32/2002 del 13 marzo 2002, consid.
5b; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2009.163 del 23 ottobre 2011, consid.
8b). In concreto è possibile che AP 1 non eserciti un'attività lucrativa, ma
proprio perché è tenuta a intraprenderne una al 50% (il Pretore le ha imputato
un reddito di fr. 1500.– mensili), essa non può fornire il 100% della cura e
dell'educazione in natura. È vero che un adolescente
non richiede la presenza continua del genitore affidatario, ma di ciò le
raccomandazioni già tengono conto, riducendo gradualmente le relative necessità
in funzione dell'età del figlio. Nel fabbisogno in
denaro di L__________ va reintegrata di conseguenza la metà dell'importo
per “cura e educazione” previsto dalle raccomandazioni (fr. 225.– mensili). Sulla
maggiore partecipazione del genitore non affidatario alla cura e all'educazione
si ritornerà in appresso.
4. Per quel che è del vitto, la giurisprudenza ha già avuto modo di ricordare che una riduzione del
contributo alimentare si giustifica solo qualora la partecipazione prestata dal
genitore non affidatario (art. 285 cpv. 1 in fine CC) risulti nettamente più estesa dell'usuale e permetta all'altro genitore di conseguire risparmi sensibili. L'esercizio di un diritto di
visita, anche ampio, trasferisce solo limitatamente il fabbisogno in denaro del
figlio da un genitore all'altro, poiché fa diminuire le spese correnti, ma non
quelle fisse (RtiD I-2006 pag. 673 consid. 7; da
ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2007.72 del 3 marzo 2009, consid. 7). Nella fattispecie AO 1 ospita il figlio un giorno la settimana, un fine
settimana su due (dal venerdì sera alle 18.00 alla domenica alle 20.00), una
settimana alternativamente a Natale o a Pasqua (giorno di Pasqua o a Natale
compreso), una settimana alternativamente a Carnevale o a Ognissanti e due
settimane durante le vacanze estive. Sebbene egli trascorra con il figlio
quattro settimane di vacanza a fronte delle cinque e mezzo previste dall'usuale
diritto di visita, egli ospita il figlio un giorno la settimana e due ogni
quindici giorni (dal venerdì sera alla domenica sera). Si tratta di incontri nettamente
più estesi di quelli abitualmente riconosciuti, nel Cantone
Ticino, a un genitore non affidatario nel caso di figli in età scolastica (RtiD
I-2005 pag. 778 n. 58c).
Ora, nell'ambito di un consueto diritto di visita (di norma, un fine
settimana su due) il genitore non affidatario deve provvedere mediamente a un
pranzo e a una cena la settimana, senza che ciò giustifichi – per principio –
diminuzioni del contributo alimentare a suo carico (cfr. Schwenzer in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª
edizione, n. 20 ad art. 273 CC). Nella fattispecie tuttavia la situazione è notevolmente
diversa, giacché AP 1 risparmia il costo di due pranzi e di due cene e mezzo la
settimana. Questa pretende che il diritto di visita non sia più esteso del
solito, ma a torto. Ne segue che, pur a un sommario esame come quello che
governa le procedure a tutela dell'unione coniugale, l'apprezzamento del
Pretore, secondo cui la madre consegue economie sul vitto del figlio nella
misura del 25%, appare sostenibile. Questa Camera ha già avuto modo di ridurre
la posta per il “vitto” del 40%, del resto, nel caso di un genitore affidatario
sgravato dal costo di tre pranzi e tre cene la settimana (I CCA, sentenza inc.
11.2011.155 del 15 marzo 2012, consid. 8 destinata a pubblicazione). Contrariamente
all'opinione del Pretore, invece, il fabbisogno in denaro del figlio non muta, che
ai pasti sopperisca un genitore o provveda l'altro. Di ciò occorrerà tenere
conto nel calcolo del contributo alimentare.
5. Gli
“altri costi” del figlio che il Pretore ha decurtato del 15% comprendono le
spese per la cura del corpo e della salute, per i trasporti pubblici, gli
interventi dentari, lo sport, il consumo di elettricità, l'uso del telefono, i
piccoli articoli casalinghi, l'eventuale assicurazione contro la responsabilità
civile, i prodotti di pulizia, la cultura, la formazione professionale, il
diporto, le vacanze e lo spillatico (Empfehlungen zur Bemessung von
Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000, pag. 11 a metà). Anche qualora un diritto di visita sia più esteso di quello abituale, tali spese
rimangono di regola a carico del genitore affidatario. Il taglio lineare operato
dal primo giudice non trova quindi giustificazione, seppure il
diritto di visita esercitato da AO 1 sia più esteso di quello ordinario
(sostanzialmente di un giorno la settimana).
Si
ricordi che le normali spese dovute all'esercizio di un diritto di visita
abituale (bibite, biglietti del cinema e così via), rimangono per principio a
carico del genitore non affidatario (Breitschmid,
Kind und Scheidung der Elternehe in: Das neue Scheidungsrecht, Zurigo 1999,
pag. 102 con rimandi). Ove quest'ultimo debba sopportare spese supplementari,
gli incombe di quantificarle. AO 1 non ha mai chiesto nulla al proposito. E
quand'anche avesse reso verosimili tali spese, il fabbisogno in denaro di L__________
andava – se mai – aumentato e non diminuito, come ha fatto il Pretore (Empfehlungen
zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, op. cit., pag. 13 a metà), penalizzando in definitiva il figlio, il quale nemmeno si vede coprire i costi fissi. Non
soccorrevano dunque le condizioni perché il Pretore riducesse del 15% la voce degli “altri costi” (analogamente: I CCA,
sentenza inc. 11.2005.3 del 28 febbraio 2006,
consid. 12b).
6. Sempre
per quanto attiene al fabbisogno in denaro di L__________, si è visto che in
concreto il diritto di visita paterno risulta più ampio del solito (essenzialmente
di un giorno la settimana). In tale misura è fuori dubbio che il genitore
affidatario si vede alleviare da cura e educazione per una media di circa quattro
giorni e mezzo mensili. Di ciò va tenuto calcolo non riducendo il fabbisogno in
denaro del figlio, che rimane invariato, ma riconoscendo che una quota della
posta “cura ed educazione” prevista dalle menzionate raccomandazioni (oltre
quella prestata con l'esercizio del diritto di visita abituale, che rimane a
carico del genitore non affidatario) è assicurata dall'appellante. Considerando
che la posta piena ammonta a fr. 450.– per 30 giorni, quanto AO 1 garantisce
oltre le relazioni personali abitualmente
riconosciute, nel Cantone Ticino, a un genitore non affidatario nel caso di
figli in età scolastica equivale, a un sommario esame
come quello che governa le procedure a tutela dell'unione coniugale, a fr.
67.50 mensili. In ultima analisi il fabbisogno in denaro del figlio può essere
stimato perciò in fr. 1655.– mensili.
7. L'appellante
opina che il fabbisogno in denaro di L__________ andrebbe adattato agli
adeguamenti annuali delle note raccomandazioni al rincaro. Il Pretore, “visti i
modesti aggiornamenti subiti dagli importi nelle edizioni 2008 e 2009 delle
tabelle” vi ha rinunciato. Ora, per tacere del fatto
che l'appellante non si confronta con la motivazione
del primo giudice, né per finire trae conseguenze
delle proprie argomentazioni (nei suoi calcoli egli si fonda sempre sulla
tabella 2007), a ragione il Pretore ha applicato la tabella del 2007, il
contributo alimentare decorrendo dal mese di maggio di quell'anno (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2010.108
dell'11 gennaio 2012 consid. 6a). Quanto all'adeguamento, per principio i
contributi di mantenimento fissati in misure a protezione dell'unione coniugale,
di carattere provvisorio, non sogliono essere adeguati al rincaro (Bräm in: Zürcher Kommentar, 3ª edizione, n. 100 ad art. 163 CC; Vetterli in: Schwenzer, FamKommentar Scheidung, Berna 2005, n. 34
ad art. 176 CC; Chaix in: Commentaire romand, CC I, Basilea 2010, n. 12 ad art 176 CC).
Perché occorrerebbe scostarsi da tale regola l'appellante non spiega.
8. Sottolinea
l'appellante che l'assegno familiare è già compreso nel contributo di mantenimento
di L__________. Per il Pretore tale assegno equivale a reddito del figlio e va
tolto dal fabbisogno in denaro, salvo poi obbligare poi il padre a versarlo in
aggiunta al contributo alimentare. Se non che, dopo avere spiegato che avrebbe dedotto
dal reddito del genitore l'importo di fr. 183.– corrispondente all'assegno (consid.
4.3), in realtà egli ha accertato le entrate di lui in fr. 5555.25 mensili comprensive
dell'assegno (fr. 183.– mensili) fino all'aprile del 2008 e in fr. 5134.35
mensili in seguito (compreso l'assegno di fr. 200.– mensili: consid. 5.3),
calcolando il contributo per il figlio sulla base di tali importi (consid.
5.6). Ciò è contraddittorio. In realtà i contributi alimentari fissati sulla
scorta delle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e
dell'orientamento professionale del Canton Zurigo comprendono già le eventuali
prestazioni di terzi in favore dei minorenni (assegni familiari, rendite complementari
AVS o AI, rendite da casse pensioni, da assicurazioni contro gli infortuni o
contro la responsabilità civile: RtiD I-2005 pag. 772 consid. 7; da ultimo: I
CCA, sentenza inc. 11.2010.108 dell'11 gennaio 2012, consid. 13 ). Di conseguenza
questa Camera si diparte, per principio, dal reddito dell'obbligato alimentare
comprensivo degli assegni familiari e fissa contributi alimentari per i figli
che già includono tali sussidi (da ultimo: I CCA, sentenza inc.11.2011.115 del
18 novembre 2011, consid. 4). Anche in concreto giova attenersi, per semplicità,
al reddito del marito con gli assegni familiari (fr. 5555.25 mensili fino all'aprile
del 2008 e di fr. 5134.35 mensili in seguito), fissando contributi per il
figlio già comprensivi di tale assegno.
9. Da
quanto precede emerge il seguente quadro delle entrate e delle uscite familiari:
Dal
maggio 2007 al 29 febbraio 2008
Reddito del marito fr.
5555.25
Reddito
della moglie fr. 1500.—
fr.
7055.25 mensili
Fabbisogno
minimo del marito fr. 2342.55
Fabbisogno
minimo della moglie fr. 3249.40
Fabbisogno
minimo di L__________ fr. 1655.—
fr.
7246.95 mensili
Ammanco fr.
191.70 mensili.
Il
reddito coniugale non essendo sufficiente per coprire il fabbisogno familiare,
Fatti
i contributi di mantenimento andrebbero ridotti in proporzione (RtiD II-2004
pag. 616 a metà con richiamo alla sentenza del Tribunale federale 5C.44/2002 del 27 giugno 2002, consid. 3.2.2 con rinvii; Hausheer/Spycher,
Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, pag. 446 n. 08.27 e 08.29; v. anche
DTF 128 III 415 in alto), ove appena si rammenti che il
debitore alimentare ha il diritto di conservare l'equivalente del proprio fabbisogno
minimo (DTF 128 III 414 consid. 3.2.1 con rinvii). Nella fattispecie tuttavia AO
1 può trattenere dal contributo di mantenimento
fr. 157.50 mensili complessivi per il vitto, le cure e l'educazione di L__________,
sicché per finire è in grado versare fr. 1720.– mensili arrotondati per la
moglie (fr. 3249.40 ./. fr. 1500.–) e fr. 1495.– mensili arrotondati per
il figlio (fr. 1655.– ./. fr. 157.50).
Dal
1° marzo 2008 al 30 aprile 2008
Reddito del marito fr.
5555.25
Reddito
della moglie fr. 1500.—
fr.
7055.25 mensili
Fabbisogno
minimo del marito fr. 2342.55
Fabbisogno
minimo della moglie fr. 2535.40
Fabbisogno
minimo di L__________ fr. 1655.—
fr.
6532.95 mensili
Eccedenza fr.
522.30
Metà
eccedenza fr. 261.15 mensili
Il marito può
conservare per sé:
fr.
2342.55 + fr. 261.15 = fr. 2603.70
mensili,
deve
destinare a L__________: fr. 1495.—
mensili
(assegni
famigliari compresi), conservando
fr.
157.50 per il vitto, le cure e l'educazione
e deve
versare alla moglie:
fr.
2535.40+ fr. 261.15 ./. fr. 1500.– = fr. 1296.55
mensili,
arrotondati
a fr. 1295.—
mensili.
Dal
1° maggio 2008 in poi
Reddito del marito fr.
5134.35
Reddito
della moglie fr. 1500.—
fr.
6634.35 mensili
Fabbisogno
minimo del marito fr. 2342.55
Fabbisogno
minimo della moglie fr. 2535.40
Fabbisogno
minimo di L__________ fr. 1655.—
fr.
6532.95 mensili
Considerandi
Eccedenza fr.
101.40
Metà
eccedenza fr. 50.70 mensili
Il marito può
conservare per sé:
fr.
2342.55
+ fr. 50.70 fr. 2291.85
mensili,
deve
destinare a L__________: fr. 1495.—
mensili
(assegni
famigliari compresi), conservando
fr.
157.50
per il vitto, le cure e l'educazione
e deve
versare alla moglie:
fr.
2535.40
+ fr. 50.70 ./. fr. 1500.– fr. 1086.10
mensili,
arrotondati
a fr. 1085.—
mensili.
L'appello
dev'essere accolto entro tali limiti. Nei primi due periodi la spettanza del
figlio risulta più alta rispetto a quella richiesta dalla moglie nell'appello,
ma in virtù del principio inquisitorio illimitato questa Camera non è vincolata
alle richieste di giudizio (DTF 128 III 413 in alto), senza che ciò si traduca in una reformatio in peius (DTF 129
III 420 consid. 2.1.1; Sutter-Somm in:
Schweizerisches Zivilprozessrecht, Zurigo 2007, n. 975). Il contributo
alimentare per AP 1 risulta invece più basso, in tutti i periodi, rispetto a quello
stabilito dal Pretore. Nemmeno nei suoi confronti però ciò raffigura una reformatio
in peius, la quale nelle protezioni delle unioni coniugali si verifica
unicamente ove il totale dei contributi litigiosi – e non solo un singolo
contributo – si riveli più alto di quello stabilito in prima sede (RtiD I-2007
pag .743 consid. 9; I CCA, sentenza inc. 11.2006.64 del 15 gennaio 2008,
consid. 9). Ciò non è il caso in concreto, AO 1 dovendo versare complessivamente
più contributi alimentari rispetto a quanto ha deciso il Pretore.
10.
Gli
oneri del presente giudizio seguono il vicendevole grado di soccombenza (art.
148.
cpv. 2 CPC ticinese). L'appellante ottiene causa vinta per
circa la metà, sicché si giustifica equitativamente di suddividere gli oneri
processuali tra le parti in ragione di un mezzo ciascuno e di compensare le ripetibili.
L'esito dell'attuale giudizio non incide sul riparto delle spese processuali di
primo grado, che può rimanere invariato.
11.
La
richiesta di assistenza giudiziaria formulata dall'appellante merita
accoglimento, AP 1 ottenendo causa parzialmente vinta. La sua indigenza è del resto verosimile (art. 3 vLag), così come il
fatto che essa non è in grado di procedere in lite con atti propri (art. 14
cpv. 2 vLag) e che una persona di condizioni agiate, posta nella medesima situazione,
non avrebbe rinunciato a ricorrere solo per
i costi della procedura (art. 14 cpv. 1 lett. b vLag). Per quel che
è dell'indennità spettante al patrocinatore d'ufficio, su cui il giudice deve
statuire nella decisione finale dacché il Consiglio di moderazione è stato
abrogato il 31 dicembre 2010 (art. 104 cpv. 1 CPC), la nota professionale
introdotta dall'PA 2 appare sostanzialmente corretta anche sotto il profilo
della vecchia tariffa
dell'Ordine degli avvocati (TOA), tuttora applicabile al caso in rassegna (art.
16.
cpv. 2 del regolamento sulla tariffa per i casi di
patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle
ripetibili: RL 3.1.1.7.1). L'onorario di fr. 1260.– (7 ore a fr. 180.– l'una) e le spese di complessivi fr. 147.50 (più l'IVA al
7.
% di fr. 106.95) risultano infatti adeguate all'impegno che un avvocato
diligente avrebbe profuso nell'assolvimento del mandato e al grado di complessità
della pratica.
L'analoga
richiesta di assistenza giudiziaria formulata da AO 1 merita a sua volta di essere
accolta, i requisiti per la concessione essendo adempiuti. Né la sua resistenza
appariva priva di fondamento. Quanto all'indennità spettante alla patrocinatrice
d'ufficio, l'PA 1 ha esposto nella nota professionale un dispendio di 9 ore e
45.
minuti, di cui 7 ore e 30 per l'approfondimento giuridico e la redazione
delle osservazioni all'appello. Tale profusione di tempo appare eccessiva per un
allegato di nove pagine (di cui tre destinate al frontespizio, alla domanda di
assistenza giudiziaria e alle richieste di giudizio) senza particolari difficoltà
giuridiche. Tutto ponderato, un legale solerte e speditivo avrebbe potuto
contenere l'impegno in sei ore senza inconvenienti. Tenuto conto delle altre
prestazioni, ma non per l'allestimento della nota (che è a carico dell'avvocato:
BOA n. 22 pag. 37), alla patrocinatrice d'ufficio va riconosciuto un onorario
di fr. 1260.– (7 ore a fr. 180.– l'una), cui si aggiungono le spese di fr.
126.
– e l'IVA del 7.6% per un'indennità di complessivi fr. 1491.–.
12.
Circa i rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso sotto il profilo dell'art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini di un
ricorso in materia civile.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L'appello
è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 5 della sentenza impugnata
è così riformato:
5.1 AP
1 è condannato a versare in via anticipata a AP 1 i seguenti contributi
alimentari:
fr.
1720.– mensili dal 1° maggio 2007 al 29 febbraio 2008;
fr.
1295.– mensili dal 1° marzo al 30 aprile 2008 e
fr.
1085.– mensili dal 1° maggio 2008 in poi.
5.2 AO
1 è condannato a versare in via anticipata dal 1° maggio 2007 a AP 1, per il figlio L__________, un contributo alimentare di fr. 1495.– mensili, assegni familiari
compresi.
Per il
resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
II. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 550.–
b) spese fr.
50.–
fr.
600.–
da
anticipare dall'appellante, sono posti a carico delle parti in ragione di metà
ciascuno, compensate le ripetibili.
III. AP 1 è
ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio dell'avv.
PA 2. Lo Stato del Cantone Ticino verserà per
l'appellante al patrocinatore d'ufficio un'indennità di fr. 1514.45.
IV. AO 1 è
ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio dell'avv.
PA 1. Lo Stato del Cantone Ticino verserà per
l'appellante alla patrocinatrice d'ufficio un'indennità di fr. 1491.–.
V. Notificazione
a:
–
avv. ;
–
avv. .
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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