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Decisione

11.2009.96

Approvazione del rapporto morale del curatore: appello tardivo

5 settembre 2012Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Celio

segretaria:

F. Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa n. 14.2006/R.9.2009 (approvazione

del rapporto morale del curatore) della Divisione degli interni, Sezione degli

enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone

AP

1

AP

Considerandi

2.

, e

AP

3.

alla

Commissione

tutoria regionale 15, Giubiasco

riguardo all'approvazione del rapporto morale luglio–dicembre

2008.

presentato da

AO 3

curatore di

(1999), ora in;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto

l'appello dell'11 maggio 2009 presentato da AP 1, AP 2 e AP 3 contro la

decisione emes­sa il 6 aprile 2009 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele;

2.

Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che

__________ è nata il 23 agosto 1999 da AO 2 (1978) e AP 3 (1971), il quale l'ha

riconosciuta il 6 dicembre 1999;

che con decisione

del 13 giugno 2008 la Commissione tutoria regionale 15 ha disposto una curatela educativa in favore della bambina, designando AO 3 quale curatore;

che il 15

dicembre 2008 quest'ultimo ha sottoposto alla Commissione tutoria regionale il

suo rapporto morale per il periodo da luglio a dicembre del 2008;

che la

Commissione tutoria regionale ha approvato tale rapporto con decisione del 28

gennaio 2009, ponendo l'onorario

del curatore (fr. 3307.25) a carico di AO 2 e AP 3 in ragione di un mezzo ciascuno;

che

AP 1 e AP 2, nonni paterni di G__________, unitamente a AP 3 sono insorti il 17

febbraio 2009 all'Autorità di vigilanza sulle tutele, chiedendo l'annullamento

dell'approvazione appena citata e l'addebito dell'onorario del curatore a AO 2;

che con

decisione del 6 aprile 2009 l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha respinto il

ricorso nella misura in

cui era ricevibile, ponendo la tassa di giustizia e le

spese (fr. 200.–) a carico dei ricorrenti in ragione di un terzo ciascuno;

che

l'11 maggio 2009 AP 1, AP 2 e AP 3 hanno presentato appello a questa Camera per

ottenere la riforma della decisione predetta nel senso di vedere accolto il loro

ricorso all'Autorità di vigilanza sulle tutele;

che la

Commissione tutoria regionale e AO 2 non hanno presentato osservazioni

all'appello;

che in un

memoriale del 6 luglio 2009 AO 3 ha esposto le sue ragioni, salvo rimettersi

per finire alla decisione della Camera;

e considerando

in diritto: che le decisioni comunicate

dall'Autorità di vigilanza sulle tutele fino al 31 dicembre 2010 erano

appellabili entro venti giorni dalla notificazione (art. 48 della legge sull'organizzazione

e la procedura in materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2, cui rinviava anche

l'art. 39 vLAC);

che la

procedura era quella ordinaria degli art. 307 segg. CPC ticinese, con le particolarità

dell'art. 424a CPC ticinese (RDAT

II-2003

pag. 51 consid. 1);

che in

concreto la decisione dell'Autorità di vigilanza sulle tutele è stata intimata

per raccomandata il 6 aprile 2009 ed è pervenuta ai ricorrenti il 7 aprile 2009

(appello, pag. 1), durante le ferie giudiziarie, motivo per cui il termine per

appellare è cominciato a decorrere il 20 aprile 2009 (Pasqua era il 12 aprile

2009) e sarebbe scaduto sabato 9 maggio 2009, salvo protrarsi al lunedì 11 maggio

successivo (art. 131 cpv. 3, 132 e 133 cpv. 1 lett. a CPC ticinese);

che il

plico contenente l'appello è stato consegnato alla posta di __________ il 12

maggio 2009 alle ore 9.50 (attestazione postale sulla busta d'invio raccomandato);

che nelle

circostanze descritte l'appello si rivela tardivo, senza per altro che gli interessati

abbiano postulato un'eventuale restituzione del termine (art. 137 CPC ticinese),

onde la manifesta inammissibilità dell'impugnazione;

che

gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza degli appellanti (art.

148.

cpv. 1 CPC ticinese), ma la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta

(art. 21 LTG), la causa in appello terminando senza una decisione di merito;

che non

si pone invece il problema di ripetibili, la Commissione tutoria regionale e AO

2.

non avendo presentato osservazioni, mentre il curatore si è semplicemente rimesso

al giudizio della Camera;

che quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza

sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l'approvazione

delle relazioni e dei conti di un tutore – e, per analogia, di un curatore – può

formare oggetto di ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n.

5.

LTF);

che trattandosi in

concreto della sola approvazione del rapporto morale, essa è impugnabile senza

riguardo a questioni di valore;

pronuncia: 1. L'appello

è irricevibile.

2.

Gli oneri

processuali, consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 150.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

200.

sono

posti a carico degli appellanti in solido.

3.

Intimazione:

–;

–;

Commissione tutoria regionale 15, Giubiasco;

–;

–.

Comunicazione

alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, quale autorità di

vigilanza sulle tutele.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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