11.2009.96
Approvazione del rapporto morale del curatore: appello tardivo
5 settembre 2012Italiano6 min
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Numero d'incarto:
11.2009.96
Data decisione, Autorità:
05.09.2012, ICCA
Titolo:
Approvazione del rapporto morale del curatore: appello tardivo
APPELLO
FERIE
NOTIFICAZIONE / NOTIFICA / NOTIFICAZIONI / NOTIFICHE
art. 423 CC
art. 133 cpv. 1 let. a CPC-TI
Incarto n.
11.2009.96
Lugano
5 settembre
2012/mc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Celio
segretaria:
F. Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. 14.2006/R.9.2009 (approvazione
del rapporto morale del curatore) della Divisione degli interni, Sezione degli
enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone
AP
1
AP
Considerandi
2.
, e
AP
3.
alla
Commissione
tutoria regionale 15, Giubiasco
riguardo all'approvazione del rapporto morale luglio–dicembre
2008.
presentato da
AO 3
curatore di
(1999), ora in;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello dell'11 maggio 2009 presentato da AP 1, AP 2 e AP 3 contro la
decisione emessa il 6 aprile 2009 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele;
2.
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che
__________ è nata il 23 agosto 1999 da AO 2 (1978) e AP 3 (1971), il quale l'ha
riconosciuta il 6 dicembre 1999;
che con decisione
del 13 giugno 2008 la Commissione tutoria regionale 15 ha disposto una curatela educativa in favore della bambina, designando AO 3 quale curatore;
che il 15
dicembre 2008 quest'ultimo ha sottoposto alla Commissione tutoria regionale il
suo rapporto morale per il periodo da luglio a dicembre del 2008;
che la
Commissione tutoria regionale ha approvato tale rapporto con decisione del 28
gennaio 2009, ponendo l'onorario
del curatore (fr. 3307.25) a carico di AO 2 e AP 3 in ragione di un mezzo ciascuno;
che
AP 1 e AP 2, nonni paterni di G__________, unitamente a AP 3 sono insorti il 17
febbraio 2009 all'Autorità di vigilanza sulle tutele, chiedendo l'annullamento
dell'approvazione appena citata e l'addebito dell'onorario del curatore a AO 2;
che con
decisione del 6 aprile 2009 l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha respinto il
ricorso nella misura in
cui era ricevibile, ponendo la tassa di giustizia e le
spese (fr. 200.–) a carico dei ricorrenti in ragione di un terzo ciascuno;
che
l'11 maggio 2009 AP 1, AP 2 e AP 3 hanno presentato appello a questa Camera per
ottenere la riforma della decisione predetta nel senso di vedere accolto il loro
ricorso all'Autorità di vigilanza sulle tutele;
che la
Commissione tutoria regionale e AO 2 non hanno presentato osservazioni
all'appello;
che in un
memoriale del 6 luglio 2009 AO 3 ha esposto le sue ragioni, salvo rimettersi
per finire alla decisione della Camera;
e considerando
in diritto: che le decisioni comunicate
dall'Autorità di vigilanza sulle tutele fino al 31 dicembre 2010 erano
appellabili entro venti giorni dalla notificazione (art. 48 della legge sull'organizzazione
e la procedura in materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2, cui rinviava anche
l'art. 39 vLAC);
che la
procedura era quella ordinaria degli art. 307 segg. CPC ticinese, con le particolarità
dell'art. 424a CPC ticinese (RDAT
II-2003
pag. 51 consid. 1);
che in
concreto la decisione dell'Autorità di vigilanza sulle tutele è stata intimata
per raccomandata il 6 aprile 2009 ed è pervenuta ai ricorrenti il 7 aprile 2009
(appello, pag. 1), durante le ferie giudiziarie, motivo per cui il termine per
appellare è cominciato a decorrere il 20 aprile 2009 (Pasqua era il 12 aprile
2009) e sarebbe scaduto sabato 9 maggio 2009, salvo protrarsi al lunedì 11 maggio
successivo (art. 131 cpv. 3, 132 e 133 cpv. 1 lett. a CPC ticinese);
che il
plico contenente l'appello è stato consegnato alla posta di __________ il 12
maggio 2009 alle ore 9.50 (attestazione postale sulla busta d'invio raccomandato);
che nelle
circostanze descritte l'appello si rivela tardivo, senza per altro che gli interessati
abbiano postulato un'eventuale restituzione del termine (art. 137 CPC ticinese),
onde la manifesta inammissibilità dell'impugnazione;
che
gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza degli appellanti (art.
148.
cpv. 1 CPC ticinese), ma la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta
(art. 21 LTG), la causa in appello terminando senza una decisione di merito;
che non
si pone invece il problema di ripetibili, la Commissione tutoria regionale e AO
2.
non avendo presentato osservazioni, mentre il curatore si è semplicemente rimesso
al giudizio della Camera;
che quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza
sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l'approvazione
delle relazioni e dei conti di un tutore – e, per analogia, di un curatore – può
formare oggetto di ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n.
5.
LTF);
che trattandosi in
concreto della sola approvazione del rapporto morale, essa è impugnabile senza
riguardo a questioni di valore;
pronuncia: 1. L'appello
è irricevibile.
2.
Gli oneri
processuali, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 150.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
200.
–
sono
posti a carico degli appellanti in solido.
3.
Intimazione:
–;
–;
–
Commissione tutoria regionale 15, Giubiasco;
–;
–.
Comunicazione
alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, quale autorità di
vigilanza sulle tutele.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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