11.2009.97
Provvedimento cautelare
13 novembre 2012Italiano12 min
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Numero d'incarto:
11.2009.97
Data decisione, Autorità:
13.11.2012, ICCA
Titolo:
Provvedimento cautelare
DIRITTO DI PASSO
art. 376 CPP-TI
Incarto n.
11.2009.97
Lugano
13 novembre
2012/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Celio, giudice presidente,
Roggero-Will e Cerutti, supplente straordinario
segretaria:
Baggi Fiala, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2009.267
(provvedimento cautelare) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
promossa con istanza del 3 marzo 2009 da
AO 10 già in
AO 1
AO 2
AO 4
AO 5 __________
AO 6
AO 7
AO 9
(patrocinati
dall'avv. PA 2)
contro
AP 1
(patrocinato
dall'avv. PA 1)
ed
AP 2
(patrocinato
dall'avv. PA 3);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 10 giugno 2009 presentato dal dott. AP 1 contro il decreto
cautelare emesso il 2 giugno 2009 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione
1;
2. Se
dev'essere accolto l'appello del 15 giugno 2009 presentato da AP 2 contro quel medesimo
decreto cautelare;
3. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili di entrambi gli appelli.
Ritenuto
in fatto: A. AO 2 e AO 3, AO 4, AO 5, AO 6, AO 7 e AO 8, AO 9 e AO 1, sono
titolari di proprietà per piani della particella n. 296 RFD di __________. Varie
vertenze – giunte sin davanti a questa Camera (inc. 11.2004.59; 11.2004.164 e
165; 11.2005.8; 11.2005.131; 11.2005.139) – li hanno opposti a AP 2 e al dott. AP
1, titolari di proprietà per piani della particella n. 1519, confinante con il
citato fondo n. 296. In particolare, il 23 aprile 2004 i comproprietari della
particella n. 296 hanno convenuto i vicini dinnanzi al Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 1, con un'azione volta, segnatamente, ad accertare se una rampa
d'accesso situata sulla particella n. 296 sia oggetto unicamente di un diritto
di passo in favore della particella n. 1519 e non di un diritto di superficie
(OA.2004.251).
Fatti
B. Con
un'istanza dell'11 luglio 2005 i comproprietari della particella n. 296 hanno
chiesto al Pretore di ordinare a AP 1, a AP 1 e ai loro ospiti/fornitori – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di non più posteggiare veicoli sulla
citata rampa d'accesso. Il 12 luglio 2005 il Pretore ha imposto ai convenuti,
con decreto emanato senza contraddittorio, l'ingiunzione richiesta (DI.2005.883).
__________ è stato poi dimesso dalla lite il 21 settembre 2005.
C. Pretendendo
che AP 2 non rispettasse l'ordine del 12 luglio 2005, AO 4, AO 6, AO 9, AO 1, AO
8 e AO 7, AO 5 insieme con AO 10 e AO 3 e AO 2 si sono rivolti il 3 marzo 2009
al Pretore per ottenere la modifica del provvedimento cautelare, emanato senza
contraddittorio, il 12 luglio 2005. Essi hanno chiesto, già in via “supercautelare”
che fosse fatto ordine a AP 2 e a AP 1 di “non posteggiare personalmente e di
impedire ai loro ospiti/fornitori/familiari di posteggiare, sino alla
definizione della causa ordinaria n. OA.2004.251 veicoli di ogni tipo sulla
rampa d'accesso all'autorimessa, rampa sita integralmente sul mapp. n. 296 RFD
di __________”. L'ingiunzione – a mente degli istanti – andava assortita della
comminatoria dell'art. 292 CP e doveva essere dichiarata immediatamente
esecutiva.
D. All'udienza
del 21 aprile 2009, indetta per la discussione cautelare, AP 2 ha avversato l'istanza e ha proposto una domanda riconvenzionale intesa alla revoca del decreto del
12 luglio 2005. AP 1 ha anch'egli chiesto di respingere l'istanza, facendo
valere di essere stato dimesso dalla lite in precedenza. Gli istanti hanno
aderito alla richiesta di quest'ultimo. Essi, di contro, hanno proposto di
respingere la domanda riconvenzionale, replicando a AP 2, che ha in seguito
duplicato. Statuendo il 2 giugno 2009, il Pretore ha parzialmente accolto
l'istanza e ha ordinato a AP 2 e a AP 1 di “non posteggiare personalmente e di impedire
ai loro ospiti/ fornitori/ familiari di posteggiare (riserva fatta del carico e
scarico di merci o persone), sino alla definizione della causa ordinaria n.
OA.2004.251, veicoli di ogni tipo” sulla nota rampa. Egli ha poi assortito
l'ingiunzione della comminatoria penale dell'art. 292 CP e ha dichiarato il
decreto “immediatamente esecutivo”. Il giudice ha poi posto gli oneri
processuali di fr. 150.– a carico di AP 2, astretto a versare agli istanti
complessivi fr. 850.– di ripetibili.
E. Contro
la decisione citata, AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 10
giugno 2009, nel quale chiede, previo conferimento dell'effetto sospensivo, di
riformare il decreto impugnato, nel senso di dichiarare l'istanza
“completamente rigettata” per quanto lo riguarda, “essendo lo stesso dimesso
dalla lite”. Il 15 giugno 2009 anche AP 2 ha proposto un appello contro il citato decreto, postulando – una volta ottenuto effetto sospensivo – di riformarlo,
respingendo l'istanza. Con decreto del 18 giugno 2009, il vicepresidente di
questa Camera ha accordato effetto sospensivo all'appello di AP 1, mentre ha
respinto analogo beneficio per l'impugnazione di AP 2. Con osservazioni del 17
luglio 2009, gli istanti hanno aderito alla richiesta di dimissione dalla lite
di AP 1, mentre hanno proposto di respingere l'appello presentato da AP 2.
Quest'ultimo è deceduto il 31 luglio 2010. Il 3 gennaio 2011 AP 1 ha donato la propria unità a __________ __________.
Considerandi
in diritto: I. In
ordine
1.
Alle
decisioni comunicate fino al 31 dicembre 2010 si applica la vecchia procedura
cantonale (art. 405 cpv. 1 CPC). Ora, contro un decreto cautelare – emanato con
rito sommario – era proponibile l'appello nel termine di dieci giorni (art. 370
cpv. 2 e 382 CPC ticinese). In concreto, la decisione del Pretore è stata intimata
il 3 giugno 2009 ed è giunta ai convenuti il giorno successivo (v. appello di AP
1, pag. 2 let. A; appello di AP 2, pag. 3 n. 3). Tempestivi, entrambi gli
appelli sono ricevibili. Come ricevibili sono le osservazioni degli istanti.
2.
I
due appelli in esame derivano dal medesimo complesso di fatti e vertono sul medesimo
oggetto (provvedimento cautelare nell'ambito di una causa inerente a una
servitù prediale). Si giustifica pertanto di trattarli con una decisione unica.
II. Sull'appello
di AP 1
3.
Il Pretore ha considerato che i presupposti per emanare un decreto
cautelare fossero dati, richiamando gli argomenti già espressi nel precedente
decreto del 17 febbraio 2004. Egli ha accertato che “sulla rampa vi sono
parcheggiati veicoli anche per periodi prolungati”, ciò che “rappresenta una
violazione di quanto disposto nel decreto del 12 luglio 2005”. Egli ha poi respinto la tesi sostenuta dal convenuto, intesa alla propria mancanza di legittimazione
passiva, sicché – in definitiva – il Pretore ha accolto l'istanza “come ai
considerandi” e ha ordinato a AP 1 di “non posteggiare personalmente e di
impedire ai [suoi] ospiti / fornitori / famigliari di posteggiare (riserva
fatta del carico e scarico di merci o persone), sino alla definizione della
causa ordinaria n. OA.2004.251, veicoli di ogni tipo sulla rampa d'accesso alla
autorimessa, rampa sita integralmente sul mapp. n. 296 RFD di __________”.
4.
Nel
proprio memoriale, AP 1 afferma di essere già stato dimesso dalla lite nella
procedura n. DI.2005.883, e meglio come dimostra la decisione del 21 settembre
2005.
del Pretore. A ciò si aggiunge – continua l'appellante – il fatto che gli
istanti medesimi, nella procedura in narrativa, hanno aderito alla di lui richiesta
di essere dimesso dalla lite (v. verbale del 21 aprile 2009: act. II, pag. 4 in fondo). Ciò posto, vi è stata – epiloga AP 1 – desistenza, sicché gli istanti devono farsi
carico degli oneri processuali, come pure del versamento di fr. 850.– di ripetibili
di prima sede in suo favore.
5.
Gli
interessati osservano che il convenuto per vero era già stato dimesso dalla
lite in precedenza. Inoltre – soggiungongo ancora costoro – essi hanno
condiviso la richiesta di dimissione dalla lite nella procedura in narrativa. A
mente loro, il Pretore avrebbe “preso un abbaglio” impartendo l'ordine
cautelare anche a AP 1, sicché l'appello “appare pertanto giustificato”. Se non
che, date “ragioni [...] indipendenti dalla loro volontà” gli istanti ritengono
di non dovere rifondere alcunché all'appellante né di doversi fare carico degli
oneri processuali.
6.
Ora,
nella fattispecie gli istanti hanno avviato causa contro i due comproprietari
del fondo n. 1519. Se non che, nella precedente procedura AP 1 già era stato dimesso
dalla lite. Resisi conto dell'errore, essi lo hanno corretto alla prima
occasione utile, dichiarando di aderire "alla richiesta di dimissione
dalla lite", ciò che equivale sostanzialmente a desistenza (verbale di
udienza del 21 aprile 2009: act. II, pag. 4 in fondo). Il Pretore, omettendo di considerare tale aspetto e vincolando l'appellante a dispositivo, è così incorso
in un errore che va corretto, accogliendo pertanto l'appello di AP 1. Sugli
oneri processuali e le ripetibili si veda qui sotto (consid. 8).
III. Sull'appello
di AP 2
7.
Pendente
l'appello, AP 2 è deceduto. Rilevato che l'ordine dettato a suo tempo dal
Pretore era stato impartito personalmente al convenuto, si può ritenere che la
causa sia divenuta priva d'oggetto. Un obbligo personale non può infatti essere
trasmesso per via ereditaria (v. anche in materia di protezione del nome: DTF
118.
II 5 consid. 5b con richiami). Non resterebbe che vagliare, in ossequio
all'art. 72 della procedura civile federale, il probabile esito dell'appello
(RtiD I-2004 pag. 488 consid. 7 con rinvii). Se non che, data la natura
altamente personale dell'obbligo imposto a AP 2, non subentrandogli in
procedura alcun erede, si giustifica in concreto di non diffondersi in tale
esame. Non vi sarebbe difatti alcuna controparte cui, se del caso, imporre
tassa di giustizia e ripetibili.
IV. Sugli
oneri processuali e le ripetibili
8.
La
fattispecie si presta, per le particolarità emerse e per ragioni equitative, a
una valutazione complessiva in materia di oneri processuali e ripetibili in
ragione del legame esistente tra i due appelli. Essi, infatti, hanno fatto
oggetto di un'unica procedura davanti a questa Camera (qui sopra, consid. 2) e,
di conseguenza, di un unico giudizio.
Ciò
premesso, nell'impugnativa di AP 1 si giustifica di soprassedere al prelievo di
oneri processuali e di rinunciare ad assegnare ripetibili per le ragioni
seguenti. La parte desistente è invero considerata soccombente (Rep. 1988 pag.
378), sicché la stessa è tenuta ad accollarsi oneri processuali e a versare
ripetibili alla controparte. In concreto, dunque, gli istanti – desistenti già
dinnanzi al Pretore – sono tenuti al versamento di ripetibili di prima sede
nella misura richiesta (fr. 850.–). Per quanto riguarda il presente appello, AP
1.
aveva ragioni di impugnare la decisione del Pretore. Gli istanti hanno
aderito alle richieste dell'appellante, sicché – a rigore – andrebbero tenuti a
rifondergli un'equa indennità per ripetibili. Sennonché, egli non ha chiesto
ripetibili d'appello; inoltre, sia lui che gli istanti si sono ritrovati
davanti a questa Camera – come detto – per una svista del Pretore, sicché si
giustifica – in via del tutto equitativa – di soprassedere al prelievo di oneri
processuali e di compensare le ripetibili.
Quanto
all'appello di AP 2, non essendoci alcun erede che gli possa subentrare, non
vanno prelevati oneri processuali e non vanno assegnate ripetibili.
V. Sui
rimedi di diritto a livello federale
9.
Il valore litigioso della vertenza può essere calcolato valutando il
costo annuo di un posteggio nella zona di __________, segnatamente la sua
locazione, capitalizzandolo con riferimento all'art. 7 cpv. 3 CPC ticinese per
analogia. Ciò posto, circa i rimedi giuridici esperibili sul piano federale
contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1 LTF) il valore litigioso può dirsi
superare la soglia dei fr. 30 000.– fissata dall'art. 74 cpv. 1 lett.
b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista anche la legge sulla tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L'appello
di AP 1 è accolto, di conseguenza i dispositivi n. 1 § e 2 del decreto impugnato
sono così riformati:
§ AP 1 è dimesso dalla lite. È fatto
immediatamente ordine a AP 2, __________, di non posteggiare personalmente e di
impedire ai propri ospiti/fornitori/familiari di posteggiare (riserva fatta del
carico e scarico di merci o persone), sino alla definizione della causa
ordinaria n. OA.2004.251, veicoli di ogni tipo sulla rampa d'accesso alla
autorimessa, rampa sita integralmente sul mapp. n. 296 RFD di __________.
2. La tassa
di giustizia e le spese, di complessivi fr. 150.–, da anticipare dagli istanti,
sono poste a carico del convenuto AP 2, il quale verserà agli istanti fr. 850.–
di ripetibili. A loro volta gli istanti verseranno a AP 1 solidalmente fr.
850.– di ripetibili.
Per il
resto, il decreto impugnato è confermato.
II. Non si
prelevano oneri processuali. Ripetibili compensate.
III. L'appello
di AP 2 è dichiarato privo d'oggetto e la causa è stralciata dai ruoli.
IV. Non si
prelevano oneri processuali. Né si assegnano ripetibili.
V. Notificazione:
–;
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il giudice presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art.
100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta
ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non
raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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