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Decisione

11.2009.97

Provvedimento cautelare

13 novembre 2012Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con

un'istanza dell'11 luglio 2005 i comproprietari della particella n. 296 hanno

chiesto al Pretore di ordinare a AP 1, a AP 1 e ai loro ospiti/fornitori – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di non più posteggiare veicoli sulla

citata rampa d'accesso. Il 12 luglio 2005 il Pretore ha imposto ai convenuti,

con decreto emanato senza contraddittorio, l'ingiunzione richiesta (DI.2005.883).

__________ è stato poi dimesso dalla lite il 21 settembre 2005.

C. Pretendendo

che AP 2 non rispettasse l'ordine del 12 luglio 2005, AO 4, AO 6, AO 9, AO 1, AO

8 e AO 7, AO 5 insieme con AO 10 e AO 3 e AO 2 si sono rivolti il 3 marzo 2009

al Pretore per ottenere la modifica del provvedimento cautelare, emanato senza

contraddittorio, il 12 luglio 2005. Essi hanno chiesto, già in via “supercautelare”

che fosse fatto ordine a AP 2 e a AP 1 di “non posteggiare personalmente e di

impedire ai loro ospiti/fornitori/familiari di posteggiare, sino alla

definizione della causa ordinaria n. OA.2004.251 veicoli di ogni tipo sulla

rampa d'accesso all'autorimessa, rampa sita integralmente sul mapp. n. 296 RFD

di __________”. L'ingiunzione – a mente degli istanti – andava assortita della

comminatoria dell'art. 292 CP e doveva essere dichiarata immediatamente

esecutiva.

D. All'udienza

del 21 aprile 2009, indetta per la discussione cautelare, AP 2 ha avversato l'istanza e ha proposto una domanda riconvenzionale intesa alla revoca del decreto del

12 luglio 2005. AP 1 ha anch'egli chiesto di respingere l'istanza, facendo

valere di essere stato dimesso dalla lite in precedenza. Gli istanti hanno

aderito alla richiesta di quest'ultimo. Essi, di contro, hanno proposto di

respingere la domanda riconvenzionale, replicando a AP 2, che ha in seguito

duplicato. Statuendo il 2 giugno 2009, il Pretore ha parzialmente accolto

l'istanza e ha ordinato a AP 2 e a AP 1 di “non posteggiare personalmente e di impedire

ai loro ospiti/ fornitori/ familiari di posteggiare (riserva fatta del carico e

scarico di merci o persone), sino alla definizione della causa ordinaria n.

OA.2004.251, veicoli di ogni tipo” sulla nota rampa. Egli ha poi assortito

l'ingiunzione della comminatoria penale dell'art. 292 CP e ha dichiarato il

decreto “immediatamente esecutivo”. Il giudice ha poi posto gli oneri

processuali di fr. 150.– a carico di AP 2, astretto a versare agli istanti

complessivi fr. 850.– di ripetibili.

E. Contro

la decisione citata, AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 10

giugno 2009, nel quale chiede, previo conferimento dell'effetto sospensivo, di

riformare il decreto impugnato, nel senso di dichiarare l'istanza

“completamente rigettata” per quanto lo riguarda, “essendo lo stesso dimesso

dalla lite”. Il 15 giugno 2009 anche AP 2 ha proposto un appello contro il citato decreto, postulando – una volta ottenuto effetto sospensivo – di riformarlo,

respingendo l'istanza. Con decreto del 18 giugno 2009, il vicepresidente di

questa Camera ha accordato effetto sospensivo all'appello di AP 1, mentre ha

respinto analogo beneficio per l'impugnazione di AP 2. Con osservazioni del 17

luglio 2009, gli istanti hanno aderito alla richiesta di dimissione dalla lite

di AP 1, mentre hanno proposto di respingere l'appello presentato da AP 2.

Quest'ultimo è deceduto il 31 luglio 2010. Il 3 gennaio 2011 AP 1 ha donato la propria unità a __________ __________.

Considerandi

in diritto: I. In

ordine

1.

Alle

decisioni comunicate fino al 31 dicembre 2010 si applica la vecchia procedura

cantonale (art. 405 cpv. 1 CPC). Ora, contro un decreto cautelare – emanato con

rito sommario – era proponibile l'appello nel termine di dieci giorni (art. 370

cpv. 2 e 382 CPC ticinese). In concreto, la decisione del Pretore è stata intimata

il 3 giugno 2009 ed è giunta ai convenuti il giorno successivo (v. appello di AP

1, pag. 2 let. A; appello di AP 2, pag. 3 n. 3). Tempestivi, entrambi gli

appelli sono ricevibili. Come ricevibili sono le osservazioni degli istanti.

2.

I

due appelli in esame derivano dal medesimo complesso di fatti e vertono sul medesimo

oggetto (provvedimento cautelare nell'ambito di una causa inerente a una

servitù prediale). Si giustifica pertanto di trattarli con una decisione unica.

II. Sull'appello

di AP 1

3.

Il Pretore ha considerato che i presupposti per emanare un decreto

cautelare fossero dati, richiamando gli argomenti già espressi nel precedente

decreto del 17 febbraio 2004. Egli ha accertato che “sulla rampa vi sono

parcheggiati veicoli anche per periodi prolungati”, ciò che “rappresenta una

violazione di quanto disposto nel decreto del 12 luglio 2005”. Egli ha poi respinto la tesi sostenuta dal convenuto, intesa alla propria mancanza di legittimazione

passiva, sicché – in definitiva – il Pretore ha accolto l'istanza “come ai

considerandi” e ha ordinato a AP 1 di “non posteggiare personalmente e di

impedire ai [suoi] ospiti / fornitori / famigliari di posteggiare (riserva

fatta del carico e scarico di merci o persone), sino alla definizione della

causa ordinaria n. OA.2004.251, veicoli di ogni tipo sulla rampa d'accesso alla

autorimessa, rampa sita integralmente sul mapp. n. 296 RFD di __________”.

4.

Nel

proprio memoriale, AP 1 afferma di essere già stato dimesso dalla lite nella

procedura n. DI.2005.883, e meglio come dimostra la decisione del 21 settembre

2005.

del Pretore. A ciò si aggiunge – continua l'appellante – il fatto che gli

istanti medesimi, nella procedura in narrativa, hanno aderito alla di lui richiesta

di essere dimesso dalla lite (v. verbale del 21 aprile 2009: act. II, pag. 4 in fondo). Ciò posto, vi è stata – epiloga AP 1 – desistenza, sicché gli istanti devono farsi

carico degli oneri processuali, come pure del versamento di fr. 850.– di ripetibili

di prima sede in suo favore.

5.

Gli

interessati osservano che il convenuto per vero era già stato dimesso dalla

lite in precedenza. Inoltre – soggiungongo ancora costoro – essi hanno

condiviso la richiesta di dimissione dalla lite nella procedura in narrativa. A

mente loro, il Pretore avrebbe “preso un abbaglio” impartendo l'ordine

cautelare anche a AP 1, sicché l'appello “appare pertanto giustificato”. Se non

che, date “ragioni [...] indipendenti dalla loro volontà” gli istanti ritengono

di non dovere rifondere alcunché all'appellante né di doversi fare carico degli

oneri processuali.

6.

Ora,

nella fattispecie gli istanti hanno avviato causa contro i due comproprietari

del fondo n. 1519. Se non che, nella precedente procedura AP 1 già era stato dimesso

dalla lite. Resisi conto dell'errore, essi lo hanno corretto alla prima

occasione utile, dichiarando di aderire "alla richiesta di dimissione

dalla lite", ciò che equivale sostanzialmente a desistenza (verbale di

udienza del 21 aprile 2009: act. II, pag. 4 in fondo). Il Pretore, omettendo di considerare tale aspetto e vincolando l'appellante a dispositivo, è così incorso

in un errore che va corretto, accogliendo pertanto l'appello di AP 1. Sugli

oneri processuali e le ripetibili si veda qui sotto (consid. 8).

III. Sull'appello

di AP 2

7.

Pendente

l'appello, AP 2 è deceduto. Rilevato che l'ordine dettato a suo tempo dal

Pretore era stato impartito personalmente al convenuto, si può ritenere che la

causa sia divenuta priva d'oggetto. Un obbligo personale non può infatti essere

trasmesso per via ereditaria (v. anche in materia di protezione del nome: DTF

118.

II 5 consid. 5b con richiami). Non resterebbe che vagliare, in ossequio

all'art. 72 della procedura civile federale, il probabile esito dell'appello

(RtiD I-2004 pag. 488 consid. 7 con rinvii). Se non che, data la natura

altamente personale dell'obbligo imposto a AP 2, non subentrandogli in

procedura alcun erede, si giustifica in concreto di non diffondersi in tale

esame. Non vi sarebbe difatti alcuna controparte cui, se del caso, imporre

tassa di giustizia e ripetibili.

IV. Sugli

oneri processuali e le ripetibili

8.

La

fattispecie si presta, per le particolarità emerse e per ragioni equitative, a

una valutazione complessiva in materia di oneri processuali e ripetibili in

ragione del legame esistente tra i due appelli. Essi, infatti, hanno fatto

oggetto di un'unica procedura davanti a questa Camera (qui sopra, consid. 2) e,

di conseguenza, di un unico giudizio.

Ciò

premesso, nell'impugnativa di AP 1 si giustifica di soprassedere al prelievo di

oneri processuali e di rinunciare ad assegnare ripetibili per le ragioni

seguenti. La parte desistente è invero considerata soccombente (Rep. 1988 pag.

378), sicché la stessa è tenuta ad accollarsi oneri processuali e a versare

ripetibili alla controparte. In concreto, dunque, gli istanti – desistenti già

dinnanzi al Pretore – sono tenuti al versamento di ripetibili di prima sede

nella misura richiesta (fr. 850.–). Per quanto riguarda il presente appello, AP

1.

aveva ragioni di impugnare la decisione del Pretore. Gli istanti hanno

aderito alle richieste dell'appellante, sicché – a rigore – andrebbero tenuti a

rifondergli un'equa indennità per ripetibili. Sennonché, egli non ha chiesto

ripetibili d'appello; inoltre, sia lui che gli istanti si sono ritrovati

davanti a questa Camera – come detto – per una svista del Pretore, sicché si

giustifica – in via del tutto equitativa – di soprassedere al prelievo di oneri

processuali e di compensare le ripetibili.

Quanto

all'appello di AP 2, non essendoci alcun erede che gli possa subentrare, non

vanno prelevati oneri processuali e non vanno assegnate ripetibili.

V. Sui

rimedi di diritto a livello federale

9.

Il valore litigioso della vertenza può essere calcolato valutando il

costo annuo di un posteggio nella zona di __________, segnatamente la sua

locazione, capitalizzandolo con riferimento all'art. 7 cpv. 3 CPC ticinese per

analogia. Ciò posto, circa i rimedi giuridici esperibili sul piano federale

contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1 LTF) il valore litigioso può dirsi

superare la soglia dei fr. 30 000.– fissata dall'art. 74 cpv. 1 lett.

b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista anche la legge sulla tariffa giudiziaria,

pronuncia: I. L'appello

di AP 1 è accolto, di conseguenza i dispositivi n. 1 § e 2 del decreto impugnato

sono così riformati:

§ AP 1 è dimesso dalla lite. È fatto

immediatamente ordine a AP 2, __________, di non posteggiare personalmente e di

impedire ai propri ospiti/fornitori/familiari di posteggiare (riserva fatta del

carico e scarico di merci o persone), sino alla definizione della causa

ordinaria n. OA.2004.251, veicoli di ogni tipo sulla rampa d'accesso alla

autorimessa, rampa sita integralmente sul mapp. n. 296 RFD di __________.

2. La tassa

di giustizia e le spese, di complessivi fr. 150.–, da anticipare dagli istanti,

sono poste a carico del convenuto AP 2, il quale verserà agli istanti fr. 850.–

di ripetibili. A loro volta gli istanti verseranno a AP 1 solidalmente fr.

850.– di ripetibili.

Per il

resto, il decreto impugnato è confermato.

II. Non si

prelevano oneri processuali. Ripetibili compensate.

III. L'appello

di AP 2 è dichiarato privo d'oggetto e la causa è stralciata dai ruoli.

IV. Non si

prelevano oneri processuali. Né si assegnano ripetibili.

V. Notificazione:

–;

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il giudice presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art.

100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non

raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La

legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in ma­teria civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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