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Decisione

11.2009.98

Mantenimento di un figlio maggiorenne

8 marzo 2011Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa DI.2009.36 (azione di

mantenimento) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con istanza

dell'11 febbraio 2009 da

AO 1

contro

AP 1;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto

l'appello dell'11 giugno 2009 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa

il 29 maggio 2009 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud;

2. Se

dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria

contestuale

all'appello;

3. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. AP 1 (1962) e AO 1 (1966) si sono sposati a __________ il 27 dicembre

1987. Dal matrimonio sono nati L__________ (11 ottobre 1988), AO 1 (19

febbraio 1990) e D__________ (20 ottobre 1996). Il marito è alle dipendenze

dell'__________. La moglie, senza particolare formazione, svolge lavori di

pulizia a tempo parziale.

B. Nell'ambito

di una procedura a tutela dell'unione coniugale introdotta il 9 settembre 2002 AO

1 davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud, i coniugi si sono

accordati nel senso di affidare i figli alla madre, AP 1 impegnandosi a versare

un contributo alimentare di fr. 700.– mensili per la moglie e uno di fr. 1200.–

mensili per ogni figlio. Il 3 aprile 2003 i coniugi hanno concordato

l'affidamento di L__________ al padre con soppressione del contributo

alimentare per lei. Mediante decreto cautelare del 17 febbraio 2004 il Pretore

ha poi obbligato AP 1 a versare dal 1° aprile 2003 un contributo alimentare di

fr. 1067.– mensili per la moglie, uno di fr. 1477.50 mensili per AO 1 e uno di

fr. 1260.– mensili per D__________, assegni familiari compresi.

C. Nel

corso di un'azione di divorzio su richiesta unilaterale promossa il 24 novembre

2004 da AP 1, con decreto cautelare del 13 maggio 2005 emesso “nelle more istruttorie” il Pretore ha fissato in fr. 982.50

mensili il contributo alimentare per la moglie, in fr. 1477.50 mensili quello per

AO 1 e in fr. 1260.– mensili quello per D__________ (assegni familiari

compresi). Accogliendo un'istanza del 10 giugno 2005 presentata da AO 1, con

decreto del 14 giugno 2005 egli ha ordinato inoltre all'__________ delle dogane

di trattenere la somma di fr. 1477.50 mensili per AO 1 dallo stipendio di AP 1,

riversandoli su un conto corrente postale della moglie.

Il 30

gennaio 2008 AP 1 ha instato per la revoca immediata della trattenuta di stipendio,

invocando la prossima maggiore età di AO 1, e il 10 marzo 2008 __________

ha postulato un'altra trattenuta di stipendio per complessivi fr. 2245.50

mensili a copertura dei contributi in favore

di lei e del figlio D__________. Statuendo inaudita parte il 17 mar­zo

2008, il Pretore ha fissato in fr. 482.50 mensili il contributo per la moglie,

in fr. 1000.– mensili quello per AO 1 e in fr. 1260.– mensili quello per D__________,

ordinando la trattenuta di tali somme dallo stipendio del marito. __________ ha

chiesto la revoca di tale decreto, postulando un aumento del contributo in suo

favore ad almeno fr. 985.– mensili e di quello per D__________ a fr. 1680.–

mensili, con trattenuta della somma dallo stipendio del marito.

Con

decreto cautelare del 13 ottobre 2008 il Pretore ha condannato AP 1 a versare dal 1° maggio 2008 un contributo alimentare di

fr. 1231.– mensili per la moglie (fr. 1371.– mensili dal 1° settembre

2008) e uno di fr. 1327.50 mensili per il figlio D__________ (assegni familiari

compresi), ordinando __________ di trattenere dallo stipendio di lui fr.

2698.50 mensili, da riversare direttamente alla moglie. Un appello presentato

da AP 1 contro tale decreto è stato respinto da questa Camera, nella misura in

cui era ricevibile, con sentenza del 9 giugno 2009 (inc. 11.2008.158).

D. Nel

frattempo, con istanza dell'11 febbraio 2009 AO 1 si è rivolto al Pretore, chiedendo

che il padre fosse condannato a erogargli un contributo alimentare di

fr. 820.– mensili dopo la maggiore età. All'udienza del 13 marzo 2009, indetta per il contraddittorio,

AP 1 ha proposto di respingere l'azione. Non dovendosi assumere prove, le parti hanno proceduto

seduta stante al dibattimento finale, ribadendo le loro domande. Con sentenza

del 29 maggio 2000 il Pretore ha condannato AP 1 a versare al figlio un contributo alimentare di fr. 820.– dal settembre del 2008 al giugno del 2009.

La tassa di giustizia di fr. 250.– e le spese sono state poste per un quinto a

carico dell'istante e per il resto a carico del convenuto. Non sono state

assegnate indennità per ripetibili.

E. Contro

la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello dell'11

giugno 2009 per ottenere, previo conferimento dell'assistenza giudiziaria, la reiezione

dell'istanza, salvo garantire al figlio il versamento degli assegni familiari. L'appello

non ha formato oggetto di intimazione.

Considerandi

in diritto: 1. Il Pretore ha accertato lo stipendio di AO 1, apprendista impiegato

di commercio, in fr. 1050.– lordi per tredici mensilità, oltre a fr. 200.– mensili

guadagnati come “arbitro e sicurezza”, a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 2102.50

mensili, onde un ammanco di fr. 820.– mensili dal settembre del 2008. Quanto a AP

1, il Pretore ripreso i dati sul suo reddito contenuti nel decreto cautelare

del 13 ottobre 2008, ovvero un'entrata complessiva di fr. 8300.– mensili, concludendo

che ciò permette all'interessato di versare al figlio AO 1 un contributo

alimentare di fr. 820.– e di coprire il saldo negativo del proprio fabbisogno

mensile.

2.

L'appellante si

duole che il Pretore abbia modificato il 13 ottobre 2008 la trattenuta di

stipendio a suo carico, nonostante nel decreto cautelare avesse previsto la trasmissione

dell'ordine al datore di lavoro solo dopo il passaggio in giudicato del decreto

medesimo. In tal modo – egli soggiunge – alla moglie e al figlio D__________

sono stati riconosciuti contributi alimentari per complessivi fr. 2698.50,

mentre nulla più al figlio AO 1. Inoltre, dopo che egli ha chiesto l'8 dicembre

2008.

di revocare la modifica della trattenuta di stipendio, il Pretore ha

emesso un decreto supercautelare nel quale, dopo avere preso atto che il presidente

della prima Camera civile aveva respinto la richiesta di effetto sospensivo

contenuta nell'appello del 10 novembre 2008, ha dichiarato la trattenuta di stipendio immediatamente esecutiva, contraddicendo quanto figurava nel decreto

cautelare del 13 ottobre 2008.

In realtà

la questione è superata dall'emanazione della sentenza 9 giugno 2009 con cui

questa Camera ha confermato il decreto cautelare del 13 ottobre 2008. Comunque

sia, fino al 31 dicembre 2010 un decreto cautelare emesso nel Cantone Ticino in

un processo di divorzio sulla base dell'art. 137 CC era

– per volontà stessa del legislatore –

immediatamente esecutivo (art. 310 cpv. 4 lett. a CPC ticinese). Poco

importa dunque che il Pretore avesse previsto di trasmettere la modifica della

trattenuta di stipendio al datore di lavoro solo “dopo il passaggio in

giudicato” del decreto cautelare. Né ciò impediva al Pretore di statuire

sull'istanza di AO 1, la soppressione del contributo alimentare in favore di quest'ultimo

prevista nel decreto cautelare del 13 ottobre 2008 essendo – appunto – immediatamente esecutiva. Ciò posto, non è il caso di

attardarsi al proposito.

3.

L'appellante

sostiene che per determinare la situazione economica di __________ il Pretore si

è fondato su dati risalenti a cinque anni prima, senza accorgersi che la situazione

era mutata nel frattempo. La censura poco giova ai fini del giudizio. Nella

sentenza del 9 giugno 2009 questa Camera ha accertato in effetti le entrate

della moglie in fr. 1250.– mensili e il fabbisogno minimo di lei in fr. 2388.15

mensili. Anche considerando il contributo alimentare di fr. 1371.– mensili che

riceve dal marito, __________ non ha margini quindi per partecipare al mantenimento

in denaro del figlio maggiorenne, avendo il diritto di conservare il proprio

fabbisogno minimo maggiorato del 20% (DTF 132 III 211 consid. 2.3).

4.

Circa

il proprio fabbisogno minimo, l'appellante chiede che esso sia accertato in

fr. 4771.75 mensili e rimprovera al Pretore di non avergli riconosciuto il

diritto alla maggiorazione del 20%. Ora, nella sentenza del 9 giugno 2009

questa Camera ha stabilito il fabbisogno minimo di AP 1 in fr. 3591.80 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione fr. 1200.–,

acconto spese accessorie fr. 200.–, conguaglio spese accessorie fr. 155.95,

assicurazione garanzia locazione fr. 16.–,

assicurazioni economia domestica e RC privata fr. 24.85, premio della

cassa malati fr. 329.70, assicurazione malattia complementare fr. 31.30, spese mediche ricorrenti fr. 137.25, occhiali

fr. 12.55, spese per attività fisica prescritta dal medico

fr. 50.–, spese del veicolo privato fr. 250.70, imposte

fr. 83.50). E in quella decisione già si è spiegato perché il minimo

esistenziale ammontasse a fr. 1100.– e non

a fr. 1250.– mensili (consid. 10a), perché i costi dei nuovi occhiali e

le spese per i corsi di ginnastica e nuoto andassero ridotti, perché quelli per

cure dentistiche non potessero essere riconosciuti (consid. 10c) e perché i

costi d'automobile dovessero essere fissati in fr. 250.70 (consid. 10d). Al riguardo

non soccorre ripetersi. Ciò premesso, con la maggiorazione del 20% il

fabbisogno minimo dell'appellante ammonta a fr. 4310.– mensili.

5.

Per

l'appellante il Pretore si ostina a volergli attribuire un reddito virtuale di

fr. 8300.– mensili “fuori di ogni logica e motivazione” allorquando egli guadagna

fr. 2000.– mensili in meno poiché lavora solo al 70%. Anche tale questione è già

stata trattata dalla Camera nella nota sentenza del 9 giugno 2009. Basti ricordare

su questo punto che la decisione unilaterale dell'interessato di ridurre il

grado d'occupazione può essere tutelata e che con un'attività al 96% – come

quella che ha esercitato durante la vita in comune – egli guadagnerebbe ben più

dei fr. 8300.– mensili netti imputatigli dal Pretore (sentenza impugnata, consid. 5).

6.

In merito al fabbisogno in denaro del figlio (fr. 2100.– mensili)

l'appellante sostiene che a AO 1 il Pretore ha riconosciuto spese non ammesse

nel fabbisogno minimo di lui, compresi fr. 300.– mensili per spese di

trasporto. In realtà non è dato di capire a quali spese l'appellante si

riferisca né a quanto dovrebbe ammontare, secondo lui, il fabbisogno in denaro

del figlio. Insufficientemente motivato, al riguardo il

ricorso si rivela irricevibile (art 309 cpv. 2 lett. f CPC ticinese combinato

con il cpv. 5). Quanto al fatto che per calcolare il contributo in favore di AO

1.

il Pretore abbia determinato prima l'ammanco nel fabbisogno del figlio per

poi obbligare lui a colmarlo, mentre in un'azione di mantenimento promossa

dalla figlia L__________ nei confronti della madre __________ lo stesso giudice

ha prima ha calcolato il fabbisogno minimo della convenuta, aumentato del 20%,

per poi dire che questa non ha margine per partecipare al mantenimento della

figlia (inc. DI.2008.49 richiamato), non si scorge disparità di trattamento. Intanto

non è vero che in quel caso il Pretore non avesse calcolato il fabbisogno

minimo di L__________ (l'ha definito tra fr. 1650.– e fr. 1750.– mensili).

Inoltre in quel caso __________ non aveva, comunque fosse, mezzi per partecipare

al mantenimento della figlia maggiorenne. Ancora una volta l'appello denota

così la sua inconsistenza.

7.

In

definitiva, con un reddito di fr. 8300.– mensili e un fabbisogno minimo (maggiorato

del 20%) di fr. 4310.– mensili, all'interessato rimangono fr. 3990.– mensili

con cui può far fronte al contributo alimentare per la moglie di fr. 1371.–

mensili, a quello per il figlio minorenne D__________ di fr. 1327.50 mensili e

a quello per l'istante di fr. 820.– mensili. Con tutta evidenza egli potrà

compensare il contributo alimentare con quantoAO 1 ha già ottenuto grazie alla trattenuta di stipendio decretata dal Pretore. Né si può rimproverare

al Pretore di non avere fissato il contributo alimentare per AO 1 già nel

decreto cautelare del 13 ottobre 2008. Come questa Camera ha ricordato nella

sentenza del 9 giugno 2009, durante una causa di divorzio si tiene conto nel bilancio familiare di eventuali contributi ero­gati

a figli maggiorenni solo se su tali contributi i coniugi sono d'accordo. Se non

sono d'accordo, incombe al maggiorenne adire il giudice

del mantenimento valendosi dell'art. 277 cpv. 2 CC (RtiD II-2007 pag. 670, II-2006 pag. 694 consid. 4a con riferimenti). A ragione quindi il primo giudice non

ha considerato in quella sede la situazione del figlio

maggiorenne. Privo di fondamento, l'appello

è destinato pertanto all'insuccesso.

8.

Gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1

CPC). Data la notoria situazione economica in cui versa l'interessato, a carico

del quale già sussiste un attestato di carenza beni per l'incasso di spese

giudiziarie, conviene tuttavia soprassedere eccezionalmente a ogni prelievo,

che riuscirebbe verosimilmente infruttuoso e che comporterebbe inutili spese

per l'erario cantonale. L'appello non essendo stato intimato alla controparte,

non si giustifica neppure l'attribuzione di ripetibili. Quanto alla richiesta

di assistenza giudiziaria, essa non può essere accolta. A prescindere dal fatto

che alla luce dell'attuale giudizio la domanda si rivela ormai senza oggetto,

la totale mancanza di fondamento insita nell'appello osterebbe in ogni modo

alla concessione del beneficio (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag).

9.

Relativamente

ai rimedi giuridici contro l'attuale sentenza sul piano federale (art. 112 cpv.

1.

lett. d LTF), il valore litigioso non raggiunge la soglia minima di

fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 1

lett. b LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3. La

richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.

4. Intimazione

a:

;.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art.

100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non

raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La

legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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