11.2009.99
Relazione tra "accesso necessario" del diritto privato e "accesso sufficiente" del diritto pubblico
8 agosto 2011Italiano23 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
11.2009.99
Data decisione, Autorità:
08.08.2011, ICCA
Titolo:
Relazione tra "accesso necessario" del diritto privato e "accesso sufficiente" del diritto pubblico
ACCESSO SUFFICIENTE
SERVITÙ PREDIALE
URBANIZZAZIONE
ZONA RESIDENZIALE
art. 694 cpv. 1 CC
art. 19 cpv. 1 LPT
art. 22 cpv. 2 let. b LPT
Incarto n.
11.2009.99
Lugano
8 agosto 2011/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Celio
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.2007.42 (accesso
necessario) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con petizione
del 29 maggio 2007 da
AO 1
(patrocinati dall'. PA 1 )
contro
AP 1
(patrocinata dall' PA 2 ) e
PI 1,
(patrocinato dall'. PA 3, );
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello
del 12 giugno 2009 presentato da AP 1 e PI 1 contro la sentenza emessa il 27
maggio 2009 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Città;
2.
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AO
1 e la moglie AO 2 sono comproprietari, un mezzo ciascuno, della particella n. 1480
RFD di __________, un terreno non edificato (824 m²), senza accesso veicolare alla pubblica via, ma
a beneficio di un diritto di passo pedonale sulle
particelle n. 1481, 1482, 1484 e 4102 che consente di raggiungere verso
nord, a una trentina di metri, la via __________ e verso sud, a una settantina
di metri, attraverso un passaggio sotto la ferrovia, la strada lungo la riva
del Lago Maggiore (via __________). A AO 1 appartiene
anche la metà delle contigue particelle n. 1481, sulla quale sorge il
ristorante “__________”, e n. 4102; l'altra metà di tali fondi appartiene a AP
1 e PI 1 in ragione di un quarto ciascuno. La particella n. 1481, adibita
a posteggio del ristorante “__________”, confina con la via __________,
proprio nel punto in cui da questa si diparte la ____________________.
B. Il 29
maggio 2007 AO 1 e AO 2 hanno convenutoAP
1PI 1 davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno
Città per ottenere che, previo versamento
di un'indennità fr. 5000.– da parte loro, fosse iscritta in favore della loro
particella n. 1480 una servitù di accesso necessario con ogni veicolo sulla particella
n. 1481 o, in via subordinata, anche sulla n. 4102, da esercitare lungo il tracciato
“di cui alla superficie segnata in giallo sulla planimetria doc. D o sulla
superficie designata dal perito giudiziale”. Nelle loro
risposte del 20 e 31 luglio 2007 i convenuti hanno proposto di respingere la
petizione. L'udienza preliminare si è tenuta il 29 ottobre 2007. Esperita l'istruttoria,
durante la quale è stata assunta una perizia (seguita da una delucidazione
scritta), le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, limitandosi a memoriali conclusivi. Nel proprio allegato del 30 marzo 2009 gli attori hanno mantenuto la richiesta principale, indicando
quale tracciato del passo veicolare quello indicato dal
perito, e hanno aumento l'offerta di indennità a
fr. 12 500.– per ogni
convenuto. Nei loro allegati, del 24 e 25 marzo 2009, i convenuti hanno postulato una volta ancora il rigetto della petizione,
PI 1 chiedendo in caso di accoglimento dell'azione un'indennità di fr. 40 000.– complessivi.
C. Nel
frattempo, il 18 settembre 2008, AO 1 e AO 2 hanno ottenuto dal Comune di __________
una licenza edilizia per costruire
sul loro fondo un'abitazione monofamiliare, previo versamento di fr. 16 000.– a
titolo di contributo sostitutivo per la mancata formazione di due posteggi. Un
ricorso presentato da AP 1 contro il rilascio della licenza edilizia è stato
respinto dal Consiglio di Stato con decisione del 9 dicembre 2008, che ha reputato sufficiente l'accesso pedonale
per l'edificabilità del fondo.
D. Statuendo
poi con sentenza del 27 maggio 2009, il Pretore ha accolto la petizione e ha
riconosciuto una servitù prediale di passo con ogni veicolo in favore della
particella n. 1480 sulla particella n. 1481 “secondo il tracciato colorato in
giallo nella planimetria allegata quale parte integrate della sentenza”. AO 1 e
AO 2 sono stati tenuti a versare ai convenuti un'indennità di fr. 12 500.– ciascuno. La tassa
di giustizia di fr. 5000.– e le spese sono state poste a carico degli attori in
solido, tenuti a rifondere a ogni convenuto, sempre con vincolo di solidarietà,
fr. 4500.– per ripetibili.
E. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 12
giugno 2009 in cui propone di riformare il giudizio impugnato nel senso di respingere
la petizione. Nelle loro osservazioni del 9 luglio 2009 AO 1 e AO 2 concludono
per il rigetto dell'appello.
Considerandi
in diritto: 1. Alle
decisioni comunicate entro il 31 dicembre 2010 continua ad applicarsi la vecchia
procedura civile (art. 405 CPC). Nella fattispecie la sentenza del Pretore è
stata intimata il 27 maggio 2009. Presentato il 12 giugno 2009, l'appello in
esame è sicuramente tempestivo.
2.
L'azione intesa all'ottenimento di un
accesso necessario (art. 694 CC) ha carattere
pecuniario. Il valore litigioso è, come in tutte le cause relative a servitù,
quello che l'accesso ha per il fondo dominante o quello della svalutazione
causata al fondo serviente, se essa è maggiore (art. 9 cpv. 3 CPC ticinese; Poudret, Commentaire à
la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berna 1990, n. 9.5 ad art. 36 pag. 284 con rinvii di giurisprudenza). Nella fattispecie il Pretore ha fissato il
valore litigioso in fr. 50 000.– (sentenza
impugnata, consid. 10), importo che appare verosimile e che non è contestato
dalle parti. La soglia del valore appellabile è
pertanto raggiunta (art. 36 cpv. 1 vLOG).
3.
Il
convenuto PI 1, comproprietario per un quarto della particella n.1481 e litisconsorte
necessario con
AP 1 (Rey in: Basler
Kommentar, ZGB II, 3ª edizione, n. 16 ad art. 694 con riferimenti), non ha
appellato la sentenza del Pretore. Ora, quando un litisconsorte necessario non
partecipava – come in concreto – all'appello, il litisconsorte diligente si riteneva
rappresentarlo (art. 46 cpv. 2 CPC ticinese) e la sentenza esplicava effetti anche
verso di lui. Nella fattispecie PI 1, rimasto passivo, si presume rappresentato
così da AP 1. Nulla osta, anche sotto tale profilo, alla trattazione dell'appello.
4.
Nella
sentenza impugnata il Pretore ha ricordato che non solo un fondo edificato, ma
anche un fondo edificabile ha diritto a un accesso veicolare, fermo restando
che nella fattispecie gli attori dispongono di una licenza edilizia rilasciata
dal Comune di __________ e confermata dal Consiglio di Stato per erigere una
casa monofamiliare. Ciò premesso, egli ha constatato che il piano regolatore del Comune di __________ non prevede la formazione
di nuovi collegamenti viari per quanto riguarda la particella n. 1480, onde l'applicabilità
dell'art. 694 CC, il diritto pubblico non offrendo agli attori altri mezzi per
ottenere un accesso veicolare al loro fondo. Secondo il Pretore i due collegamenti
pedonali di cui fruisce la particella n. 1480 non possono ritenersi
sufficienti per un terreno posto in una zona edificabile residenziale estensiva,
né la situazione topografica dei luoghi permette – a mente sua – di relativizzare
il principio per cui un fondo edificato o in procinto di essere edificato deve
disporre di un accesso carrozzabile.
Quanto all'argomentazione
dei convenuti, i quali sostenevano che la volontà dei contraenti al momento di
costituire il passo pedonale sulla particella n. 1481 era “proprio quella di
qualificarlo pedonale e di non permettere l'accesso mediante veicoli di nessun
genere”, il Pretore l'ha respinta, rilevando che ciò non impedisce agli attori
di esigere oggi un collegamento adeguato. Che poi l'autorità amministrativa
abbia ritenuto sufficienti i due percorsi pedonali per considerare urbanizzata
la particella n. 1480 e rilasciare la licenza edilizia – egli
ha continuato – poco importa, “i concetti di urbanizzazione (art. 19 LPT) e di
accesso sufficiente ai sensi dell'art. 694 CC non sovrapponendosi necessariamente”.
Del resto i convenuti non revocavano in dubbio – ha soggiunto il Pretore – che
il tracciato indicato dal perito giudiziario sia quello di minor danno per i
fondi circostanti, mentre l'interesse degli
attori a ottenere l'accesso veicolare alla particella n. 1480 risulta
manifestamente superiore a quello dei convenuti, i quali devono sacrificare solo
una porzione della particella n. 1481. Nelle circostanze descritte il Pretore
ha accordato in favore della particella n. 1480 una servitù di passo veicolare
da esercitare lungo il tracciato indicato dal perito sulla particella n. 1481,
previo versamento di un'indennità di fr. 12 500.– a ogni convenuto (la
somma offerta dagli attori, più alta di quella pretesa dai convenuti).
5.
AP
1.
ribadisce che la particella n. 1480 è perfettamente fruibile in maniera
razionale anche senza un accesso veicolare diretto, tant'è che gli attori hanno
ottenuto il permesso di costruire una casa d'abitazione. Essa fa notare inoltre
che i due passi pedonali sono agevoli e che quello verso nord permette di
raggiungere la via __________ in una trentina di secondi. Non fosse sufficiente
tale accesso, per altro, l'autorità amministrativa non avrebbe ritenuto il
fondo urbanizzato. A suo avviso non sussistono dunque le premesse per la
concessione di un passo necessario, tanto meno ove si pensi che numerose altre
abitazioni della zona sono raggiungibili solo a piedi, per mezzo dello stesso viottolo
che collega la particella n. 1480 alla via __________.
6.
A
norma dell'art. 694 cpv. 1 CC il proprietario che non abbia un accesso sufficiente
dal suo fondo a una strada pubblica può pretendere che i vicini gli consentano
il passaggio necessario dietro piena indennità. Il diritto di accesso necessario
costituisce, come altre restrizioni indirette della proprietà (per esempio
l'obbligo di tollerare una condotta o una fontana necessaria) un'“espropriazione
di diritto privato”. Per questo motivo la giurisprudenza ne subordina la
concessione a premesse rigorose. Di esso ci si può prevalere solo in caso di
vera necessità, qualora l'uso del fondo conforme alla sua destinazione esiga un
accesso alla pubblica via e tale accesso faccia completamente difetto o sia
insufficiente (DTF 136 III 133 consid. 3.1 con richiami).
Sempre
secondo giurisprudenza, il diritto di accesso necessario può essere invocato –
di principio – anche in un'area fabbricata, per quanto possa sorprendere che in
comuni urbani provvisti di regolamenti edilizi si diano fondi edificati privi
di accesso sufficiente proprio quando l'accesso sufficiente è una condizione
per ottenere il permesso di costruzione. Né il diritto di accesso necessario ha
perduto importanza dopo l'entrata in vigore della legge federale sulla pianificazione
del territorio, la quale prescrive che i fondi urbanizzati devono disporre di
un accesso sufficiente (art. 19 cpv. 1 LPT). Certo, per sapere se l'uso del
fondo conforme alla sua destinazione richieda un accesso necessario è
determinante il diritto pubblico. E se il fondo si trova in una zona edificabile,
la costruzione di una casa d'abitazione costituisce un uso conforme alla
destinazione. Se forme di utilizzazione particolari presuppongono un'autorizzazione
amministrativa, il giudice civile è vincolato alla decisione dell'autorità
competente fondata sul diritto pubblico, a meno che tale decisione risulti
assolutamente nulla. Per contro, compete al giudice civile statuire su tutte le
altre condizioni per ottenere un accesso necessario in virtù dell'art. 694 CC (DTF
136.
III 134 consid. 3.2 con richiami).
7.
I
piani regolatori dovrebbero garantire a tutti i fondi compresi in zone
edificabili un adeguato collegamento alla pubblica via, di modo che accessi
necessari in forza dell'art. 694 cpv. 1 CC dovrebbero rivelarsi superflui. Può
accadere nondimeno che ciò non sia il caso e che fondi inseriti in zona
edificabile non siano sufficientemente collegati alla rete viaria. La
giurisprudenza stabilisce che in circostanze del genere il proprietario del
fondo intenzionato a ottenere un accesso necessario deve usufruire anzitutto degli
strumenti offerti dal diritto pubblico. Se un collegamento adeguato può essere
creato con tali mezzi, non sussistono gli estremi per invocare un accesso necessario
sulla base dell'art. 694 cpv. 1 CC. Il proprietario che postula la
concessione di un accesso necessario deve dimostrare perciò di essersi adoperato
invano per ottenere un collegamento sufficiente del suo fondo alla pubblica via
facendo capo al diritto pubblico (DTF 136 III 135 consid. 3.3.1 con richiami). In
concreto la questione non è tuttavia di rilievo, il Consiglio di Stato avendo accertato
in maniera definitiva che la particella n. 1480 ha già un accesso sufficiente
secondo il diritto pubblico. Nella risoluzione n. 6374 del 9 dicembre 2008 con
cui ha confermato il rilascio della licenza edilizia da parte del Municipio di __________
esso ha argomentato in effetti (doc. 2):
Nel caso che ci occupa il fondo che si
intende edificare si trova all'interno della zona edificabile di __________
(residenziale estensiva, R2). Si tratta di un terreno che confina con la
ferrovia, in località __________, ed è raggiungibile attraverso un passaggio
pubblico pedonale che lo collega alla strada carrozzabile (anche se chiusa ai
non residenti) che costeggia il lago, passando sotto la ferrovia. Esso risulta
inoltre servito da un diritto di passo pedonale a carico dei mappali n. 1481,
1482, 1484 e 4102 verso la zona carrozzabile posta a nord del fondo.
Ora, a mente
dello scrivente Consiglio l'accesso esistente risulta sufficiente ai fini
dell'urbanizzazione del fondo. La distanza tra la strada percorribile con i
veicoli di soccorso e l'abitazione è di una settantina di metri verso sud e di
una trentina di metri verso nord. Tali distanze non rappresentano dunque un ostacolo
all'ottenimento della licenza edilizia per la casa d'abitazione. Non può
inoltre influire sull'esito della presente procedura il fatto che gli abitanti
della casa dovrebbero posteggiare a qualche centinaio di metri dalla loro abitazione.
Si tratta di una scelta personale che non può incidere sull'urbanizzazione del
fondo. Nessuno può infatti imporre al proprietario di “entrare” in casa con
l'auto.
Sulla scorta
di quanto precede la licenza edilizia per la costruzione (...) va confermata.
8.
Il
rilascio di un permesso di costruire presuppone che il fondo sia urbanizzato
(art. 22 cpv. 2 lett. b LPT), ovvero che ai fini della prevista
utilizzazione abbia – in primo luogo – un accesso sufficiente (art. 19 cpv. 1
LPT). Tale accesso dev'essere assicurato dal piano regolatore, ma può fondarsi
anche su convenzioni di diritto privato stipulate dai proprietari interessati.
L'accesso è sufficiente quando è garantito non solo agli utenti dello stabile,
ma anche ai veicoli dei servizi pubblici (soprattutto alla polizia del
traffico, sanitaria e del fuoco). Inoltre dev'essere sicuro e appropriato alle
possibilità edificatorie del fondo secondo il piano regolatore. Spetta al
diritto cantonale determinare l'ampiezza dell'accesso e gli equipaggiamenti
necessari. Per il diritto federale basta che una strada carrozzabile conduca
sufficientemente vicino alle costruzioni e agli impianti. La strada non deve
necessariamente arrivare fino al fondo edificabile o ai singoli edifici; basta
che gli utenti o i visitatori possano giungere con un veicolo a motore o con un
mezzo di trasporto pubblico a una prossimità sufficiente e che di lì possano
proseguire a piedi fino allo stabile o all'impianto, fermo restando che ove
quest'ultimo tratto corra su terreno altrui dev'esserne appurata la sicurezza
giuridica, (DTF 136 III 135 consid. 3.3.2 con richiami), un semplice permesso
precario potendo essere considerato insufficiente (DTF 136 III 138 consid.
5.
).
9.
La nozione di
accesso necessario nel senso dell'art. 694 CC va interpretata indipendentemente
da normative edilizie cantonali e comunali. È una nozione autonoma del diritto
privato federale, uniforme in tutta la Svizzera. Ne segue che un proprietario
intenzionato a costruire non può costringere il vicino a concedergli un accesso
necessario in virtù dell'art. 694 CC perché norme di polizia impediscono agli
stabili progettati di avere un adeguato collegamento viario; spetta in simili
casi al diritto pubblico rimediare alla situazione. Ciò posto, secondo giurisprudenza
il proprietario di un fondo situato entro un perimetro in cui si trovino case
d'abitazione o di vacanza ha diritto per principio di accedere al proprio
immobile con veicoli a motore, sempre che la topografia dei luoghi lo permetta.
Trattandosi di terreni in notevole declivio,
l'esistenza di uno
stato di necessità non può essere definito in linea generale e dipende dalle
circostanze concrete (DTF 136 III 136 consid. 3.3.3 con richiami).
10.
La giurisprudenza ha
avuto modo di precisare infine, confrontando le esigenze di un “accesso
sufficiente” secondo il diritto pubblico con quelle di un “accesso necessario”
secondo il diritto privato, che di regola non occorre un accesso necessario
nel senso dell'art. 694 CC ove un terreno in questione sia dotato di un accesso
sufficiente secondo il diritto pubblico. Spetta anzitutto all'autorità
competente per il rilascio di un permesso di costruzione verificare che il
fondo sia provvisto di un tale accesso. Chiamato a statuire su un'azione ancorata
all'art. 694 CC, il giudice civile può fondarsi per principio sul permesso di
costruzione passato in giudicato, tanto più che l'“accesso sufficiente” del
diritto pubblico deve adempiere normalmente requisiti più severi rispetto all'“accesso
necessario” del diritto privato. Rimane riservata l'ipotesi in cui l'attore
dimostri che il diritto civile gli conferisce – eccezionalmente – una pretesa
che va oltre il diritto pubblico, oppure quella in cui il permesso di
costruzione risulti nullo. Non bisogna trascurare nemmeno che l'autorità
preposta al rilascio di un permesso di costruzione accerta di solito
l'esistenza di un accesso sufficiente prima dell'inizio dei lavori, sulla
scorta della documentazione acclusa alla richiesta (piani ecc.), eventualmente
di un sopralluogo. Ove in un secondo tempo si impongano, per ragioni tecniche o
altre cause oggettive, modifiche al progetto approvato, il giudice civile deve tenerne
conto (DTF 136 III 136 consid. 3.3.4 con richiami).
11.
In sintesi, secondo la
giurisprudenza più aggiornata, la decisione con cui l'autorità accerta in
maniera definitiva che un determinato fondo fruisce di accesso sufficiente
secondo il diritto pubblico costituisce il punto di partenza per valutare se
sussista ancora uno stato di necessità, il quale giustifichi un accesso
necessario a norma dell'art. 694 CC. In un caso del genere il giudice civile
deve esaminare unicamente se, apprezzando l'insieme delle circostanze concrete della
fattispecie, lo stato di necessità prospettato dal diritto civile sia scomparso
o no (DTF 136 III 137 consid. 3.3.5). Si ricordi che per “accesso
sufficiente” nel senso dell'art. 19 cpv. 1 LPT si intende già un collegamento
viario conforme alla prevista utilizzazione del fondo, in
particolare alle possibilità edificatorie nel comparto interessato e alle
circostanze concrete al momento del rilascio della licenza edilizia. Una particella
posta in una zona residenziale raggiungibile solo percorrendo a piedi una
cinquantina di metri non ha – ad esempio – un “accesso sufficiente” (sentenza
del Tribunale federale 1C_155/2010 del 3
giugno 2010, consid. 2.2 con richiami, in: RtiD I-2011 pag. 182). Di
massima l'“accesso sufficiente” dev'essere veicolare, ma ciò non significa che
ogni edificio a uso abitativo debba essere raggiungibile con un veicolo.
Accessi pedonali possono bastare soprattutto nei nuclei, dove la densità degli
insediamenti esclude la circolazione veicolare, e nelle regioni di montagna,
dove la formazione di strade di accesso è resa difficile dalla configurazione e
dalle condizioni del terreno (TRAM, sentenza inc. 52.2010.172 del 12 dicembre
2010, consid. 4.1, in: RtiD I-2011 pag. 80).
12.
La
particella n. 1480 si trova, secondo
il piano regolatore comunale, nella zona residenziale R2, sicché
la costruzione di una casa d'abitazione costituisce un
uso conforme alla destinazione del fondo. La licenza edilizia è stata
rilasciata dal Municipio di __________ il 18 settembre 2008 e definitivamente confermata
dal Consiglio di Stato, su ricorso, il 9 dicembre 2008. Motivi di nullità che
la inficino non risultano né sono stati invocati (cfr. DTF 132 II 27 consid.
3.
). Quanto alla casa d'abitazione, essa non è stata costruita, sicché non
possono essere intervenute modifiche in corso d'opera. Ciò posto, la decisione con cui
l'autorità amministrativa ha definitivamente accertato che la particella n.
1480.
dispone di un “accesso sufficiente” costituisce il punto di partenza per
valutare se sussista ancora uno stato di necessità, il quale giustifichi un
accesso necessario a norma dell'art. 694 CC. Bisogna esaminare di conseguenza
se, apprezzando l'insieme delle circostanze relative al caso specifico, lo
stato di necessità definito dal diritto civile sia scomparso o no.
13.
Che un “accesso
necessario” non debba necessariamente consistere in una strada carrozzabile,
la quale arrivi sino al confine del fondo edificabile o addirittura fino ai
singoli edifici, è già stato rilevato, bastando che gli utenti o i visitatori
possano giungere con un veicolo a motore o con un mezzo di trasporto pubblico a
una prossimità sufficiente e che di lì possano proseguire a piedi (sopra,
consid. 8). Sta di fatto però che il proprietario di un fondo situato entro un
perimetro in cui si trovino case d'abitazione o di vacanza ha diritto per
principio – in forza dell'art. 694 CC – di accedere al proprio immobile con
veicoli a motore, sempre che non si tratti di fondi in notevole declivio e che la
topografia dei luoghi lo permetta (sopra, consid. 9). In concreto la particella n. 1480 si trova – come detto – in una zona residenziale e non è un fondo
in pendenza, né la morfologia dei luoghi la rende irraggiungibile con veicoli a
motore. Anzi, il perito giudiziario ha accertato che costituendo una servitù di
passo veicolare attraverso la contigua particella n. 1481, adibita a parcheggio
del ristorante “__________”, bastano una trentina di metri per arrivare dalla
via __________ al limite nord del fondo (si tratta dell'accesso necessario
riconosciuto dal Pretore). D'altra parte non risulta – né gli appellanti
pretendono – che gli attori avrebbero potuto costruire la loro casa d'abitazione
diversamente, in modo da prevenire uno stato di necessità nel senso dell'art.
694.
CC. Neppure consta che sulla particella n. 1481 gli attori abbiano – per
avventura – un diritto di posteggio convenzionale, il quale potrebbe rimediare
allo stato di necessità dell'art. 694 CC, per quanto AO 1 sia comproprietario di
quel fondo (cfr. invece DTF 136 III 138 consid. 5.2 e 5.3).
14.
Se ne
conclude che nella fattispecie l'“accesso sufficiente” accertato dall'autorità
preposta al rilascio della licenza edilizia non soddisfa i requisiti minimi
dell'art. 694 cpv. 1 CC per garantire un accesso necessario. Si tratta invero
di un caso eccezionale, l'accesso sufficiente del diritto pubblico
dovendo adempiere solitamente condizioni più severe rispetto all'accesso
necessario del diritto privato (sopra, consid. 10). D'altro lato la risoluzione
del 9 dicembre 2008 con cui il Consiglio di Stato ha accertato in concreto
l'esistenza di un “accesso sufficiente” non manca di lasciare perplessi, per
lo meno nella misura in cui reputa sufficiente l'accesso alla
particella n. 1480 da sud, lungo un percorso pedonale di circa 70 m, allorché
una particella posta in una zona residenziale raggiungibile solo percorrendo a piedi
una cinquantina di metri non ha – secondo il Tribunale federale – accesso
sufficiente (sopra, consid. 11). “Sufficiente” può essere il percorso pedonale
di circa 30 m con cui la particella n. 1480 si raggiunge da nord, ma tant'è, la
questione non potendo essere ridiscussa (la risoluzione governativa è passata
in giudicato). Ai fini dell'attuale giudizio basti constatare che, nonostante
sia in procinto di essere edificata, la particella n. 1480 non ha un accesso
sufficiente nel senso dell'art. 694 CC.
Obiettano gli appellanti
che altri fondi inseriti dal piano regolatore comunale nel medesimo comparto R2
non hanno un accesso carrozzabile e che nelle vicinanze si trovano cinque (o
finanche dieci) posteggi pubblici raggiungibili dalla particella n. 1480
in un minuto a piedi. Il che è vero (perizia giudiziaria, pag. 8), ma poco sussidia.
Che altri fondi inclusi nella zona residenziale estensiva R2 siano privi di accesso
veicolare (dalla planimetria agli atti, richiamata dall'Ufficio tecnico del Comune
di __________, ne risultano due: la particella n. 3390 e la particella n. 1477)
non significa che gli attori non possano chiedere di collegare alla rete viaria
almeno il loro fondo. Che poi nei pressi della particella n. 1480 si trovino
alcuni parcheggi, ciò ancora non supplisce alla mancanza di un accesso
necessario, ove l'esecuzione di quest'ultimo appaia legittima e fattibile. Ne discende che, in ultima analisi, la sentenza impugnata merita
conferma, seppure per motivi parzialmente diversi da quelli addotti dal Pretore. Quanto al tracciato del passo veicolare, alla ponderazione dei
contrapposti interessi delle parti per definirne il percorso o alla commisurazione
della “piena indennità” giusta l'art. 694 cpv. 1 CC, tali questioni non sono
rimesse in causa dagli appellanti e non vanno dunque riesaminate.
15.
Gli oneri
dell'attuale giudizio seguono il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1
CPC ticinese), non applicandosi in appello il privilegio di cui hanno
beneficiato i convenuti in primo grado (Rep. 1995 pag. 172 consid. 2). Gli
appellanti rifonderanno inoltre agli attori, che hanno presentato osservazioni
per il tramite di un patrocinatore, un'adeguata indennità per ripetibili.
16.
Circa i rimedi giuridici esperibili contro il pronunciato odierno
sul piano federale (art.
112.
cpv. 1 lett. d LTF),
ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF il
valore litigioso (fr. 50 000.–: consid. 1) supera ampiamente la soglia di
fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia civile.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 2500.–
b) spese fr.
50.–
fr.
2550.–
da
anticipare da AP 1, sono posti solidalmente a carico degli appellanti, che rifonderanno
a AO 1 e AO 2, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 2000.– complessivi per
ripetibili.
3. Intimazione
a:
–
; ;
–
, .
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza
carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta
ad almeno 30
000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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