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Decisione

11.2009.99

Relazione tra "accesso necessario" del diritto privato e "accesso sufficiente" del diritto pubblico

8 agosto 2011Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Celio

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa OA.2007.42 (accesso

necessario) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con petizione

del 29 maggio 2007 da

AO 1

(patrocinati dall'. PA 1 )

contro

AP 1

(patrocinata dall' PA 2 ) e

PI 1,

(patrocinato dall'. PA 3, );

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello

del 12 giugno 2009 presentato da AP 1 e PI 1 contro la sentenza emessa il 27

maggio 2009 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Città;

2.

Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. AO

1 e la moglie AO 2 sono comproprietari, un mezzo ciascuno, della particella n. 1480

RFD di __________, un terreno non edificato (824 m²), senza accesso veicolare alla pubblica via, ma

a beneficio di un diritto di passo pedonale sulle

particelle n. 1481, 1482, 1484 e 4102 che consente di raggiungere verso

nord, a una trentina di metri, la via __________ e verso sud, a una settantina

di metri, attraverso un passaggio sotto la ferrovia, la strada lungo la riva

del Lago Maggiore (via __________). A AO 1 appartiene

anche la metà delle contigue particelle n. 1481, sulla quale sorge il

ristorante “__________”, e n. 4102; l'altra metà di tali fondi appartiene a AP

1 e PI 1 in ragione di un quarto ciascuno. La particella n. 1481, adibita

a po­steggio del ristorante “__________”, confina con la via __________,

proprio nel punto in cui da questa si diparte la ____________________.

B. Il 29

maggio 2007 AO 1 e AO 2 hanno convenutoAP

1PI 1 davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno

Città per ottenere che, previo versamento

di un'indennità fr. 5000.– da parte loro, fosse iscritta in favore della loro

particella n. 1480 una servitù di accesso necessario con ogni veicolo sulla particella

n. 1481 o, in via subordinata, anche sulla n. 4102, da esercitare lungo il tracciato

“di cui alla superficie segnata in giallo sulla planimetria doc. D o sulla

superficie designata dal perito giudiziale”. Nelle loro

risposte del 20 e 31 luglio 2007 i convenuti hanno proposto di respingere la

petizione. L'udienza preliminare si è tenuta il 29 ottobre 2007. Esperita l'istruttoria,

durante la quale è stata assunta una perizia (seguita da una delucidazione

scritta), le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, limitandosi a memoriali conclusivi. Nel proprio allegato del 30 marzo 2009 gli attori hanno mantenuto la richiesta principale, indicando

quale tracciato del passo veicolare quello indicato dal

perito, e hanno aumento l'offerta di indennità a

fr. 12 500.– per ogni

convenuto. Nei loro allegati, del 24 e 25 marzo 2009, i convenuti hanno postulato una volta ancora il rigetto della petizione,

PI 1 chiedendo in caso di accoglimento del­l'azione un'indennità di fr. 40 000.– complessivi.

C. Nel

frattempo, il 18 settembre 2008, AO 1 e AO 2 hanno ottenuto dal Comune di __________

una licenza edilizia per costruire

sul loro fondo un'abitazione monofamiliare, previo versamento di fr. 16 000.– a

titolo di contributo sostitutivo per la mancata formazione di due posteggi. Un

ricorso presentato da AP 1 contro il rilascio della licenza edilizia è stato

respinto dal Consiglio di Stato con decisione del 9 dicembre 2008, che ha reputato sufficiente l'accesso pedonale

per l'edificabilità del fondo.

D. Statuendo

poi con sentenza del 27 maggio 2009, il Pretore ha accolto la petizione e ha

riconosciuto una servitù prediale di passo con ogni veicolo in favore della

particella n. 1480 sulla particella n. 1481 “secondo il tracciato colorato in

giallo nella planimetria allegata quale parte integrate della sentenza”. AO 1 e

AO 2 sono stati tenuti a versare ai convenuti un'indennità di fr. 12 500.– ciascuno. La tassa

di giustizia di fr. 5000.– e le spese sono state poste a carico degli attori in

solido, tenuti a rifondere a ogni convenuto, sempre con vincolo di solidarietà,

fr. 4500.– per ripetibili.

E. Contro

la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 12

giugno 2009 in cui propone di riformare il giudizio impugnato nel senso di respingere

la petizione. Nelle loro osservazioni del 9 luglio 2009 AO 1 e AO 2 concludono

per il rigetto dell'appello.

Considerandi

in diritto: 1. Alle

decisioni comunicate entro il 31 dicembre 2010 continua ad applicarsi la vecchia

procedura civile (art. 405 CPC). Nella fattispecie la sentenza del Pretore è

stata intimata il 27 maggio 2009. Presentato il 12 giugno 2009, l'appello in

esame è sicuramente tempestivo.

2.

L'azione intesa all'ottenimento di un

accesso necessario (art. 694 CC) ha carattere

pecuniario. Il valore litigioso è, come in tutte le cause relative a servitù,

quello che l'accesso ha per il fondo dominante o quello della svalutazione

causata al fondo serviente, se essa è maggiore (art. 9 cpv. 3 CPC ticinese; Poudret, Commentaire à

la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berna 1990, n. 9.5 ad art. 36 pag. 284 con rinvii di giurisprudenza). Nella fattispecie il Pretore ha fissato il

valore litigioso in fr. 50 000.– (sentenza

impugnata, consid. 10), importo che appare verosimile e che non è contestato

dalle parti. La soglia del valore appellabile è

pertanto raggiunta (art. 36 cpv. 1 vLOG).

3.

Il

convenuto PI 1, comproprietario per un quarto della particella n.1481 e litisconsorte

necessario con

AP 1 (Rey in: Basler

Kommentar, ZGB II, 3ª edizione, n. 16 ad art. 694 con riferimenti), non ha

appellato la sentenza del Pretore. Ora, quando un litisconsorte necessario non

partecipava – come in concreto – all'appello, il litisconsorte diligente si riteneva

rappresentarlo (art. 46 cpv. 2 CPC ticinese) e la sentenza esplicava effetti anche

verso di lui. Nella fattispecie PI 1, rimasto passivo, si presume rappresentato

così da AP 1. Nulla osta, anche sotto tale profilo, alla trattazione dell'appello.

4.

Nella

sentenza impugnata il Pretore ha ricordato che non solo un fondo edificato, ma

anche un fondo edificabile ha diritto a un accesso veicolare, fermo restando

che nella fattispecie gli attori dispongono di una licenza edilizia rilasciata

dal Comune di __________ e confermata dal Consiglio di Stato per erigere una

casa monofamiliare. Ciò premesso, egli ha constatato che il piano regolatore del Comune di __________ non prevede la formazione

di nuovi collegamenti viari per quanto riguarda la particella n. 1480, onde l'applicabilità

dell'art. 694 CC, il diritto pubblico non offrendo agli attori altri mezzi per

ottenere un accesso veicolare al loro fondo. Secondo il Pretore i due collegamenti

pedonali di cui fruisce la particella n. 1480 non possono ritenersi

sufficienti per un terreno posto in una zona edificabile residenziale estensiva,

né la situazione topografica dei luoghi permette – a mente sua – di relativizzare

il principio per cui un fondo edificato o in procinto di essere edificato deve

disporre di un accesso carrozzabile.

Quanto all'argomentazione

dei convenuti, i quali sostenevano che la volontà dei contraenti al momento di

costituire il passo pe­donale sulla particella n. 1481 era “proprio quella di

qualificarlo pedonale e di non permettere l'accesso mediante veicoli di nessun

genere”, il Pretore l'ha respinta, rilevando che ciò non impedisce agli attori

di esigere oggi un collegamento adeguato. Che poi l'autorità amministrativa

abbia ritenuto sufficienti i due percor­si pedonali per considerare urbanizzata

la particella n. 1480 e rilasciare la licenza edilizia – egli

ha continuato – poco importa, “i concetti di urbanizzazione (art. 19 LPT) e di

accesso sufficiente ai sensi dell'art. 694 CC non sovrapponendosi necessariamente”.

Del resto i convenuti non revocavano in dubbio – ha soggiunto il Pretore – che

il tracciato indicato dal perito giudiziario sia quello di minor danno per i

fondi circostanti, mentre l'interesse degli

attori a ottenere l'accesso veicolare alla particella n. 1480 risulta

manifestamente superiore a quello dei convenuti, i quali devono sacrificare solo

una porzione della particella n. 1481. Nelle circostanze descritte il Pretore

ha accordato in favore della particella n. 1480 una servitù di passo veicolare

da esercitare lungo il tracciato indicato dal perito sulla particella n. 1481,

previo versamento di un'indennità di fr. 12 500.– a ogni convenuto (la

somma offerta dagli attori, più alta di quella pretesa dai convenuti).

5.

AP

1.

ribadisce che la particella n. 1480 è perfettamente fruibile in maniera

razionale anche senza un accesso veicolare diretto, tant'è che gli attori hanno

ottenuto il permesso di costruire una casa d'abitazione. Essa fa notare inoltre

che i due passi pedonali sono agevoli e che quello verso nord permette di

raggiungere la via __________ in una trentina di secondi. Non fosse sufficiente

tale accesso, per altro, l'autorità amministrativa non avrebbe ritenuto il

fondo urbanizzato. A suo avviso non sussistono dunque le premesse per la

concessione di un passo necessario, tanto meno ove si pensi che numerose altre

abitazioni della zona sono raggiungibili solo a piedi, per mezzo dello stesso viottolo

che collega la particella n. 1480 alla via __________.

6.

A

norma dell'art. 694 cpv. 1 CC il proprietario che non abbia un accesso sufficiente

dal suo fondo a una strada pubblica può pretendere che i vicini gli consentano

il passaggio necessario dietro piena indennità. Il diritto di accesso necessario

costituisce, come altre restrizioni indirette della proprietà (per esempio

l'obbligo di tollerare una condotta o una fontana necessaria) un'“espropria­zione

di diritto privato”. Per questo motivo la giurisprudenza ne subordina la

concessione a premesse rigorose. Di esso ci si può prevalere solo in caso di

vera necessità, qualora l'uso del fondo conforme alla sua destinazione esiga un

accesso alla pubblica via e tale accesso faccia completamente difetto o sia

insufficiente (DTF 136 III 133 consid. 3.1 con richiami).

Sempre

secondo giurisprudenza, il diritto di accesso necessario può essere invocato –

di principio – anche in un'area fabbricata, per quanto possa sorprendere che in

comuni urbani provvisti di regolamenti edilizi si diano fondi edificati privi

di accesso sufficiente proprio quando l'accesso sufficiente è una condizione

per ottenere il permesso di costruzione. Né il diritto di accesso necessario ha

perduto importanza dopo l'entrata in vigore della legge federale sulla pianificazione

del territorio, la quale prescrive che i fondi urbanizzati devono disporre di

un accesso sufficiente (art. 19 cpv. 1 LPT). Certo, per sapere se l'uso del

fondo confor­me alla sua destinazione richieda un accesso necessario è

determinante il diritto pubblico. E se il fondo si trova in una zona edificabile,

la costruzione di una casa d'abitazione costituisce un uso conforme alla

destinazione. Se forme di utilizzazione particolari presuppongono un'autorizzazione

amministrativa, il giudice civile è vincolato alla decisione dell'autorità

competente fondata sul diritto pubblico, a meno che tale decisione risulti

assolutamente nulla. Per contro, compete al giudice civile statuire su tutte le

altre condizioni per ottenere un accesso necessario in virtù dell'art. 694 CC (DTF

136.

III 134 consid. 3.2 con richiami).

7.

I

piani regolatori dovrebbero garantire a tutti i fondi compresi in zone

edificabili un adeguato collegamento alla pubblica via, di modo che accessi

necessari in forza dell'art. 694 cpv. 1 CC dovrebbero rivelarsi superflui. Può

accadere nondimeno che ciò non sia il caso e che fondi inseriti in zona

edificabile non siano sufficientemente collegati alla rete viaria. La

giurisprudenza stabilisce che in circostanze del genere il proprietario del

fondo intenzionato a ottenere un accesso necessario deve usufruire anzitutto degli

strumenti offerti dal diritto pubblico. Se un collegamento adeguato può essere

creato con tali mezzi, non sussistono gli estre­mi per invocare un accesso necessario

sulla base dell'art. 694 cpv. 1 CC. Il proprietario che postula la

concessione di un acces­so necessario deve dimostrare perciò di essersi adoperato

invano per ottenere un collegamento sufficiente del suo fondo alla pubblica via

facendo capo al diritto pubblico (DTF 136 III 135 consid. 3.3.1 con richiami). In

concreto la questione non è tuttavia di rilievo, il Consiglio di Stato avendo accertato

in maniera definitiva che la particella n. 1480 ha già un accesso sufficiente

secondo il diritto pubblico. Nella risoluzione n. 6374 del 9 dicembre 2008 con

cui ha confermato il rilascio della licenza edilizia da parte del Municipio di __________

esso ha argomentato in effetti (doc. 2):

Nel caso che ci occupa il fondo che si

intende edificare si trova all'interno della zona edificabile di __________

(residenziale estensiva, R2). Si tratta di un terreno che confina con la

ferrovia, in località __________, ed è raggiungibile attra­verso un passaggio

pubblico pedonale che lo collega alla strada carrozzabile (anche se chiusa ai

non residenti) che costeggia il lago, passando sotto la ferrovia. Esso risulta

inoltre servito da un diritto di passo pedonale a carico dei mappali n. 1481,

1482, 1484 e 4102 verso la zona carrozzabile posta a nord del fondo.

Ora, a mente

dello scrivente Consiglio l'accesso esistente risulta sufficiente ai fini

dell'urbanizzazione del fondo. La distanza tra la strada percorribile con i

veicoli di soccorso e l'abitazione è di una settantina di metri verso sud e di

una trentina di metri verso nord. Tali distanze non rappresentano dunque un ostacolo

all'ottenimento della licenza edilizia per la casa d'abitazione. Non può

inoltre influire sull'esito della presente procedura il fatto che gli abitanti

della casa dovrebbero posteggiare a qualche centinaio di metri dalla loro abitazione.

Si tratta di una scelta personale che non può incidere sull'urbanizzazione del

fondo. Nessuno può infatti imporre al proprietario di “entrare” in casa con

l'auto.

Sulla scorta

di quanto precede la licenza edilizia per la costruzione (...) va confermata.

8.

Il

rilascio di un permesso di costruire presuppone che il fondo sia urbanizzato

(art. 22 cpv. 2 lett. b LPT), ovvero che ai fini della prevista

utilizzazione abbia – in primo luogo – un accesso sufficiente (art. 19 cpv. 1

LPT). Tale accesso dev'essere assicurato dal piano regolatore, ma può fondarsi

anche su convenzioni di diritto privato stipulate dai proprietari interessati.

L'accesso è sufficiente quando è garantito non solo agli utenti dello stabile,

ma anche ai veicoli dei servizi pubblici (soprattutto alla polizia del

traffico, sanitaria e del fuoco). Inoltre dev'essere sicuro e appropriato alle

possibilità edificatorie del fondo secondo il piano regolatore. Spetta al

diritto cantonale determinare l'ampiezza dell'accesso e gli equipaggiamenti

necessari. Per il diritto federale basta che una strada carrozzabile conduca

sufficientemente vicino alle costruzioni e agli impianti. La strada non deve

necessariamente arrivare fino al fondo edificabile o ai singoli edifici; basta

che gli utenti o i visitatori possano giungere con un veicolo a motore o con un

mezzo di trasporto pubblico a una prossimità sufficiente e che di lì possano

proseguire a piedi fino allo stabile o all'impianto, fermo restando che ove

quest'ultimo tratto corra su terreno altrui dev'esserne appurata la sicurezza

giuridica, (DTF 136 III 135 consid. 3.3.2 con richiami), un semplice permesso

precario potendo essere considerato insufficiente (DTF 136 III 138 consid.

5.

).

9.

La nozione di

accesso necessario nel senso dell'art. 694 CC va interpretata indipendentemente

da normative edilizie cantonali e comunali. È una nozione autonoma del diritto

privato federale, uniforme in tutta la Svizzera. Ne segue che un proprietario

intenzionato a costruire non può costringere il vicino a concedergli un accesso

necessario in virtù dell'art. 694 CC perché norme di polizia impediscono agli

stabili progettati di avere un adeguato collega­mento viario; spetta in simili

casi al diritto pubblico rimediare alla situazione. Ciò posto, secondo giurisprudenza

il proprietario di un fondo situato entro un perimetro in cui si trovino case

d'abitazione o di vacanza ha diritto per principio di accedere al proprio

immobile con veicoli a motore, sempre che la topografia dei luoghi lo permetta.

Trattandosi di terreni in notevole declivio,

l'esistenza di uno

stato di necessità non può essere definito in linea generale e dipende dalle

circostanze concrete (DTF 136 III 136 consid. 3.3.3 con richiami).

10.

La giurisprudenza ha

avuto modo di precisare infine, confrontando le esigenze di un “accesso

sufficiente” secondo il diritto pubblico con quelle di un “accesso necessario”

secondo il diritto privato, che di regola non occorre un accesso necessario

nel senso dell'art. 694 CC ove un terreno in questione sia dotato di un accesso

sufficiente secondo il diritto pubblico. Spetta anzitutto all'autorità

competente per il rilascio di un permesso di costruzione verificare che il

fondo sia provvisto di un tale accesso. Chiamato a statuire su un'azione ancorata

all'art. 694 CC, il giudice civile può fondarsi per principio sul permesso di

costruzione passato in giudicato, tanto più che l'“accesso sufficiente” del

diritto pubblico deve adempiere normalmente requisiti più severi rispetto all'“ac­cesso

necessario” del diritto privato. Rimane riservata l'ipotesi in cui l'attore

dimostri che il diritto civile gli conferisce – eccezional­mente – una pretesa

che va oltre il diritto pubblico, oppure quella in cui il permesso di

costruzione risulti nullo. Non bisogna trascurare nemmeno che l'autorità

preposta al rilascio di un permesso di costruzione accerta di solito

l'esistenza di un accesso sufficiente prima dell'inizio dei lavori, sulla

scorta della documentazione acclusa alla richiesta (piani ecc.), eventualmente

di un sopralluogo. Ove in un secondo tempo si impongano, per ragioni tecniche o

altre cause oggettive, modifiche al progetto approvato, il giudice civile deve tenerne

conto (DTF 136 III 136 consid. 3.3.4 con richiami).

11.

In sintesi, secondo la

giurisprudenza più aggiornata, la decisione con cui l'autorità accerta in

maniera definitiva che un determinato fondo fruisce di accesso sufficiente

secondo il diritto pubblico costituisce il punto di partenza per valutare se

sus­sista ancora uno stato di necessità, il quale giustifichi un accesso

necessario a norma dell'art. 694 CC. In un caso del genere il giudice civile

deve esaminare unicamente se, apprezzando l'insieme delle circostanze concrete della

fattispecie, lo stato di necessità prospettato dal diritto civile sia scomparso

o no (DTF 136 III 137 consid. 3.3.5). Si ricordi che per “accesso

sufficiente” nel senso dell'art. 19 cpv. 1 LPT si intende già un collegamento

viario conforme alla prevista utilizzazione del fondo, in

particolare alle possibilità edificatorie nel comparto interessato e alle

circostanze concrete al momento del rilascio della licenza edilizia. Una particella

posta in una zona residenziale raggiungibile solo percorrendo a piedi una

cinquantina di metri non ha – ad esempio – un “accesso sufficiente” (sentenza

del Tribunale federale 1C_155/2010 del 3

giugno 2010, consid. 2.2 con richiami, in: RtiD I-2011 pag. 182). Di

massima l'“accesso sufficiente” dev'essere veicolare, ma ciò non significa che

ogni edificio a uso abitativo debba essere raggiungibile con un veicolo.

Accessi pedonali possono bastare soprattutto nei nuclei, dove la densità degli

insediamenti esclude la circolazione veicolare, e nelle regioni di montagna,

dove la formazione di strade di accesso è resa difficile dalla configurazione e

dalle condizioni del terreno (TRAM, sentenza inc. 52.2010.172 del 12 dicembre

2010, consid. 4.1, in: RtiD I-2011 pag. 80).

12.

La

particella n. 1480 si trova, secondo

il piano regolatore comunale, nella zona residenziale R2, sicché

la costruzione di una casa d'abitazione costituisce un

uso conforme alla destinazione del fondo. La licenza edilizia è stata

rilasciata dal Municipio di __________ il 18 settembre 2008 e definitivamente confermata

dal Consiglio di Stato, su ricorso, il 9 dicembre 2008. Motivi di nullità che

la inficino non risultano né sono stati invocati (cfr. DTF 132 II 27 consid.

3.

). Quanto alla casa d'abitazione, essa non è stata costruita, sicché non

possono essere intervenute modifiche in corso d'opera. Ciò posto, la decisione con cui

l'autorità amministrativa ha definitivamente accertato che la particella n.

1480.

dispone di un “accesso sufficiente” costituisce il punto di partenza per

valutare se sus­sista ancora uno stato di necessità, il quale giustifichi un

accesso necessario a norma dell'art. 694 CC. Bisogna esaminare di conseguenza

se, apprezzando l'insieme delle circostanze relative al caso specifico, lo

stato di necessità definito dal diritto civile sia scomparso o no.

13.

Che un “accesso

necessario” non debba necessariamente consi­stere in una strada carrozzabile,

la quale arrivi sino al confine del fondo edificabile o addirittura fino ai

singoli edifici, è già stato rilevato, bastando che gli utenti o i visitatori

possano giungere con un veicolo a motore o con un mezzo di trasporto pubblico a

una prossimità sufficiente e che di lì possano proseguire a piedi (sopra,

consid. 8). Sta di fatto però che il proprietario di un fondo situato entro un

perimetro in cui si trovino case d'abitazione o di vacanza ha diritto per

principio – in forza dell'art. 694 CC – di accedere al proprio immobile con

veicoli a motore, sempre che non si tratti di fondi in notevole declivio e che la

topografia dei luoghi lo permetta (sopra, consid. 9). In concreto la particella n. 1480 si trova – come detto – in una zona residenziale e non è un fondo

in pendenza, né la morfologia dei luoghi la rende irraggiungibile con veicoli a

motore. Anzi, il perito giudiziario ha accertato che costituendo una servitù di

passo veicolare attraverso la contigua particella n. 1481, adibita a parcheggio

del ristorante “__________”, bastano una trentina di metri per arrivare dalla

via __________ al limite nord del fondo (si tratta dell'accesso necessario

riconosciuto dal Pretore). D'altra parte non risulta – né gli appellanti

pretendono – che gli attori avrebbero potuto costruire la loro casa d'abitazione

diversamente, in modo da prevenire uno stato di necessità nel senso dell'art.

694.

CC. Neppure consta che sulla particella n. 1481 gli attori abbiano – per

avventura – un diritto di posteggio convenzionale, il quale potrebbe rimediare

allo stato di necessità dell'art. 694 CC, per quanto AO 1 sia comproprietario di

quel fondo (cfr. invece DTF 136 III 138 consid. 5.2 e 5.3).

14.

Se ne

conclude che nella fattispecie l'“accesso sufficiente” accertato dall'autorità

preposta al rilascio della licenza edilizia non soddisfa i requisiti minimi

dell'art. 694 cpv. 1 CC per garantire un accesso necessario. Si tratta invero

di un caso eccezionale, l'ac­cesso sufficiente del diritto pubblico

dovendo adempiere solitamente condizioni più severe rispetto all'ac­cesso

necessario del diritto privato (sopra, consid. 10). D'altro lato la risoluzione

del 9 dicembre 2008 con cui il Consiglio di Stato ha accertato in concreto

l'esistenza di un “accesso sufficiente” non manca di lasciare perples­si, per

lo meno nella misura in cui reputa sufficiente l'accesso alla

particella n. 1480 da sud, lungo un percorso pedonale di circa 70 m, allorché

una particella posta in una zona residenziale raggiungibile solo percorrendo a piedi

una cinquantina di metri non ha – secondo il Tribunale federale – accesso

sufficiente (sopra, consid. 11). “Sufficiente” può essere il percorso pedonale

di circa 30 m con cui la particella n. 1480 si raggiunge da nord, ma tant'è, la

questione non potendo essere ridiscussa (la risoluzione governativa è passata

in giudicato). Ai fini dell'attuale giudizio basti constatare che, nonostante

sia in procinto di essere edificata, la particella n. 1480 non ha un accesso

sufficiente nel senso dell'art. 694 CC.

Obiettano gli appellanti

che altri fondi inseriti dal piano regolatore comunale nel medesimo comparto R2

non hanno un accesso carrozzabile e che nelle vicinanze si trovano cinque (o

finanche dieci) posteggi pubblici raggiungibili dalla particella n. 1480

in un minuto a piedi. Il che è vero (perizia giudiziaria, pag. 8), ma poco sussidia.

Che altri fondi inclusi nella zona residenziale estensiva R2 siano privi di accesso

veicolare (dalla planimetria agli atti, richiamata dall'Ufficio tecnico del Comune

di __________, ne risultano due: la particella n. 3390 e la particella n. 1477)

non significa che gli attori non possano chiedere di collegare alla rete viaria

almeno il loro fondo. Che poi nei pressi della particella n. 1480 si trovino

alcuni parcheggi, ciò ancora non supplisce alla mancanza di un accesso

necessario, ove l'esecuzione di quest'ultimo appaia legittima e fattibile. Ne discende che, in ultima analisi, la sentenza impugnata merita

conferma, seppure per motivi parzialmente diversi da quelli addotti dal Pretore. Quanto al tracciato del passo veicolare, alla ponderazione dei

contrapposti interessi delle parti per definirne il percorso o alla commisurazione

della “pie­na inden­nità” giusta l'art. 694 cpv. 1 CC, tali questioni non sono

rimesse in causa dagli appellanti e non vanno dunque riesaminate.

15.

Gli oneri

dell'attuale giudizio seguono il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1

CPC ticinese), non applicandosi in appello il privilegio di cui hanno

beneficiato i convenuti in primo grado (Rep. 1995 pag. 172 consid. 2). Gli

appellanti rifonderanno inoltre agli attori, che hanno presentato osservazioni

per il tramite di un patrocinatore, un'adeguata indennità per ripetibili.

16.

Circa i rimedi giuridici esperibili contro il pronunciato odierno

sul piano federale (art.

112.

cpv. 1 lett. d LTF),

ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF il

valore litigioso (fr. 50 000.–: consid. 1) supera ampiamente la soglia di

fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia civile.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello

è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 2500.–

b) spese fr.

50.–

fr.

2550.–

da

anticipare da AP 1, sono posti solidalmente a carico degli appellanti, che rifonderanno

a AO 1 e AO 2, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 2000.– complessivi per

ripetibili.

3. Intimazione

a:

; ;

, .

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza

carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30

000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre

è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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