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Decisione

11.2010.1

Rimunerazione del curatore

26 febbraio 2010Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa n. 661.2007/R 67.2009

(approvazione di rendiconti e rimunerazione del curatore) della Divisione degli

interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che

oppone

CO 1

alla

Commissione tutoria regionale 4, Paradiso

riguardo alla sua rimunerazione quale ex curatrice

di

RI 1

(rappresentato dal curatore amministrativo RA 1);

esaminati

gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto

l'appello del 16 novembre 2009 presentato da RA 1 contro la decisione emessa il

27 ottobre 2009 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. Con decisione del 29 ottobre 2007 la Commissione tutoria regionale

4 ha istituito in favore di RI 1 (1915) una curatela amministrativa (art. 393

n. 2 CC) e di rappresentanza (art. 392 n. 1 CC), designando come curatrice CO 1.

Il 18 luglio 2008, preso atto delle dimissioni di lei, essa ha designato quale

nuovo curatore RA 1.

B. Il

15 giugno 2009 la Commissione tutoria regionale ha approvato il rendiconto e il

rapporto morale 2007 della curatrice, riconoscendo a CO 1 una mercede di fr.

689.10. Accertato invece che essa non era stata in grado di presentare il

rendiconto intermedio 2008, allestito poi dal nuovo curatore, la Commissione

tutoria regionale non ha approvato “la nota d'onorario”

per il 2008 di fr. 1275.85 da lei presentata. Il 23 luglio 2009 quest'ultima ha

ricorso all'Autorità di vigilanza sulle tutele per ottenere la mercede del 2008.

Statuendo il 27 ottobre 2009, l'Autorità di vigilanza ha “evaso il ricorso ai sensi dei considerandi”,

rinviando gli atti alla Commissione tutoria regionale “affinché proceda alla

definizione della mercede e delle spese, commisurate con il lavoro svolto”. Essa

non ha prelevato tasse né spese.

C. Contro

la decisione appena citata RA 1 è insorto a questa Camera con un appello del 16

novembre 2009, chiedendo in sostanza che la decisione impugnata sia riformata

nel senso di non riconoscere alcuna mercede a CO 1. L'appello non ha formato oggetto di intimazione.

Considerandi

in diritto: 1. Le decisioni emanate dall'autorità di vigilanza sulle tutele sono

appellabili nel termine di venti giorni a questa Camera (art. 48 della legge

sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2,

cui rinvia anche l'art. 39 LAC). La procedura applicabile in appello è quella

ordinaria degli art. 307 segg. CPC, con le particolarità – per analogia –

dell'art. 424a CPC (RDAT II-2003 pag. 51 consid. 1). Tempestivo, sotto

questo profilo l'appello in esame è dunque ricevibile.

2.

Giusta

l'art. 420 cpv. 2 CC il tutelato e ogni interessato possono ricorrere

all'Autorità di vigilanza contro le decisioni dell'autorità tutoria. Per “ogni interessato” non si intende qualsiasi terzo, ma chi invochi legittimi interessi

del pupillo oppure chi lamenti la violazione dei diritti propri o chi abbia un

interesse personale a ricorrere (DTF 121 III 3 consid. 2a con richiami). In

concreto RA 1 veglia sugli interessi patrimoniali di RI 1, tenuto al pagamento

della nota d'onorario della curatrice, sicché la sua legittimazione ad

appellare è data (Geiser in: Basler Kom­mentar, ZGB I, 3ª edizione,

n. 33 ad art. 420).

3.

L'Autorità

di vigilanza ha ritenuto che il motivo per cui la Commissione tutoria regionale

aveva negato alla curatrice la mercede del 2008 fosse di natura punitiva. Se

non che, essa ha continuato, una simile sanzione disciplinare non ha alcuna base

legale. Onde l'annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti alla

Commissione tutoria regionale perché riconosca alla curatrice una mercede

commisurata al lavoro svolto e rimborsi le spese vive. Il nuovo curatore sottolinea,

nell'appello, che CO 1 non ha mai presentato il rendiconto intermedio del 2008,

da lui allestito, e che il lavoro da lei svolto è stato nullo, anzi pregiudizievole

per il pupillo. Riconoscere a costei una qualsiasi indennità a carico del

patrimonio del pupillo nelle circostanze descritte sarebbe, oltre che ingiusto,

iniquo.

4.

Questa

Camera ha già avuto modo di rammentare che le decisioni meramente “incidentali”

di autorità amministrative, quelle cioè che non pongono fine alla procedura, ma

costituiscono solo uno stadio verso la decisione finale, non sono necessariamente

impugnabili. Possono formare oggetto di appello soltanto, di regola, ove

arrechino all'interessato un “danno non altrimenti riparabile” nel senso dell'art. 44

LPAmm (cui rinvia l'art. 21 della legge sull'organizzazione

e la procedura in materia di tutele e curatele). E un “danno non altrimenti riparabile” è un pregiudizio cui non si potrà più

verosimilmente rimediare appieno nemmeno con una decisione finale favorevole.

Incidentali sono, ad esempio, le decisioni con cui un'autorità dispone l'assunzione

di una determinata prova oppure quelle con cui essa adotta misure provvisionali,

ovvero provvedimenti d'urgenza (da ultimo: RtiD I-2009 pag. 608 consid. 2b

con rinvio).

a) La

decisione con cui un'autorità di ricorso annulla la decisione di un'autorità

inferiore e rinvia gli atti a quest'ultima perché statuisca di nuovo ha, a sua volta, natura

incidentale. Può essere appellata, di conseguenza, solo qualora sia suscettibile

di arrecare un “danno non altrimenti

riparabile” (DTF 135 V 143 consid. 1.1, 134 V 99 consid. 1). Il mero fatto che

in seguito alla decisione di rinvio il processo risulti più lungo ancora non

configura un “danno non altrimenti

riparabile”, poiché la parte interessata potrà ancora impugnare la decisione incidentale

insieme con quella finale (sentenza del Tribunale federale 9C_287/2009 del 24 novembre 2009,

consid, 1.5). Nella fattispecie l'appellante non prospetta il benché minimo

pregiudizio irreparabile. Del resto non è dato a divedere quale danno

difficilmente rimediabile dovrebbe sopportare il pupillo aspettando la

decisione finale. Nemmeno è dato a divedere, ad esempio, in che modo

l'accoglimento dell'appello potrebbe evitare un'istruttoria lunga e dispendiosa.

Ne segue che l'appello, prematuro, va dichiarato irricevibile già di primo

acchito.

b) Vi

sono casi, per vero, in cui una decisione di rinvio va equiparata a una decisione

finale perché restringe significativamente il margine d'apprezzamento che

compete all'autorità inferiore, onde il rischio di un “danno

non altrimenti riparabile” (sentenza del Tribunale federale 9C_1039/2008 del 10 dicembre 2009 consid. 2.2). In

concreto la decisione dell'Autorità di vigilanza non impone tuttavia direttive

vincolanti alla Commissione tutoria regionale. Questa rimane libera di definire

l'onorario dell'ex curatrice come meglio crede, entro i parametri previsti dalla

legge (art. 49 della legge

sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, art. 17 del

regolamento d'applicazione). Al limite, essa potrà anche confermare la

decisione di non riconoscere all'ex curatrice mercede di sorta, non per

punizione, ma perché l'interessata non ha eseguito alcun lavoro o ha eseguito

un lavoro oggettivamente inutilizzabile (cfr., per il contratto di mandato, DTF

124.

III 423 consid. 3b, 3c e 4a). Non soccorrono dunque gli estremi perché in

concreto la decisione impugnata sia assimilata a una decisione finale.

5.

Gli

oneri del giudizio odierno seguirebbero il principio

della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), ma le particolarità del caso inducono

a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, l'appellante essendo

sprovvisto di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un

patrocinatore. Non si pone invece problema di ripetibili, l'appello non essendo

stato oggetto di intimazione.

6.

Quanto

ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro la presente sentenza

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), trattandosi in concreto di una decisione

incidentale, essa segue la via giudiziaria dell'azione principale (art. 51 cpv.

1.

lett. c LTF). E il valore litigioso dell'azione principale (la mercede della curatrice ammonta a fr. 1275.85), non supera da lungi la soglia di fr. 30 000.– per un

eventuale ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313bis CPC,

pronuncia: 1. L'appello

è irricevibile.

2. Non si riscuotono

tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3. Intimazione:

–;

–;

Commissione tutoria regionale 4, Paradiso.

Comunicazione

alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza

sulle tutele.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art.

100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non

raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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