11.2010.1
Rimunerazione del curatore
26 febbraio 2010Italiano8 min
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Numero d'incarto:
11.2010.1
Data decisione, Autorità:
26.02.2010, ICCA
Titolo:
Rimunerazione del curatore
CURATORE
MERCEDE
art. 417 CC
Incarto n.
11.2010.1
Lugano
26 febbraio
2010/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa n. 661.2007/R 67.2009
(approvazione di rendiconti e rimunerazione del curatore) della Divisione degli
interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che
oppone
CO 1
alla
Commissione tutoria regionale 4, Paradiso
riguardo alla sua rimunerazione quale ex curatrice
di
RI 1
(rappresentato dal curatore amministrativo RA 1);
esaminati
gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 16 novembre 2009 presentato da RA 1 contro la decisione emessa il
27 ottobre 2009 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con decisione del 29 ottobre 2007 la Commissione tutoria regionale
4 ha istituito in favore di RI 1 (1915) una curatela amministrativa (art. 393
n. 2 CC) e di rappresentanza (art. 392 n. 1 CC), designando come curatrice CO 1.
Il 18 luglio 2008, preso atto delle dimissioni di lei, essa ha designato quale
nuovo curatore RA 1.
B. Il
15 giugno 2009 la Commissione tutoria regionale ha approvato il rendiconto e il
rapporto morale 2007 della curatrice, riconoscendo a CO 1 una mercede di fr.
689.10. Accertato invece che essa non era stata in grado di presentare il
rendiconto intermedio 2008, allestito poi dal nuovo curatore, la Commissione
tutoria regionale non ha approvato “la nota d'onorario”
per il 2008 di fr. 1275.85 da lei presentata. Il 23 luglio 2009 quest'ultima ha
ricorso all'Autorità di vigilanza sulle tutele per ottenere la mercede del 2008.
Statuendo il 27 ottobre 2009, l'Autorità di vigilanza ha “evaso il ricorso ai sensi dei considerandi”,
rinviando gli atti alla Commissione tutoria regionale “affinché proceda alla
definizione della mercede e delle spese, commisurate con il lavoro svolto”. Essa
non ha prelevato tasse né spese.
C. Contro
la decisione appena citata RA 1 è insorto a questa Camera con un appello del 16
novembre 2009, chiedendo in sostanza che la decisione impugnata sia riformata
nel senso di non riconoscere alcuna mercede a CO 1. L'appello non ha formato oggetto di intimazione.
Considerandi
in diritto: 1. Le decisioni emanate dall'autorità di vigilanza sulle tutele sono
appellabili nel termine di venti giorni a questa Camera (art. 48 della legge
sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2,
cui rinvia anche l'art. 39 LAC). La procedura applicabile in appello è quella
ordinaria degli art. 307 segg. CPC, con le particolarità – per analogia –
dell'art. 424a CPC (RDAT II-2003 pag. 51 consid. 1). Tempestivo, sotto
questo profilo l'appello in esame è dunque ricevibile.
2.
Giusta
l'art. 420 cpv. 2 CC il tutelato e ogni interessato possono ricorrere
all'Autorità di vigilanza contro le decisioni dell'autorità tutoria. Per “ogni interessato” non si intende qualsiasi terzo, ma chi invochi legittimi interessi
del pupillo oppure chi lamenti la violazione dei diritti propri o chi abbia un
interesse personale a ricorrere (DTF 121 III 3 consid. 2a con richiami). In
concreto RA 1 veglia sugli interessi patrimoniali di RI 1, tenuto al pagamento
della nota d'onorario della curatrice, sicché la sua legittimazione ad
appellare è data (Geiser in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione,
n. 33 ad art. 420).
3.
L'Autorità
di vigilanza ha ritenuto che il motivo per cui la Commissione tutoria regionale
aveva negato alla curatrice la mercede del 2008 fosse di natura punitiva. Se
non che, essa ha continuato, una simile sanzione disciplinare non ha alcuna base
legale. Onde l'annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti alla
Commissione tutoria regionale perché riconosca alla curatrice una mercede
commisurata al lavoro svolto e rimborsi le spese vive. Il nuovo curatore sottolinea,
nell'appello, che CO 1 non ha mai presentato il rendiconto intermedio del 2008,
da lui allestito, e che il lavoro da lei svolto è stato nullo, anzi pregiudizievole
per il pupillo. Riconoscere a costei una qualsiasi indennità a carico del
patrimonio del pupillo nelle circostanze descritte sarebbe, oltre che ingiusto,
iniquo.
4.
Questa
Camera ha già avuto modo di rammentare che le decisioni meramente “incidentali”
di autorità amministrative, quelle cioè che non pongono fine alla procedura, ma
costituiscono solo uno stadio verso la decisione finale, non sono necessariamente
impugnabili. Possono formare oggetto di appello soltanto, di regola, ove
arrechino all'interessato un “danno non altrimenti riparabile” nel senso dell'art. 44
LPAmm (cui rinvia l'art. 21 della legge sull'organizzazione
e la procedura in materia di tutele e curatele). E un “danno non altrimenti riparabile” è un pregiudizio cui non si potrà più
verosimilmente rimediare appieno nemmeno con una decisione finale favorevole.
Incidentali sono, ad esempio, le decisioni con cui un'autorità dispone l'assunzione
di una determinata prova oppure quelle con cui essa adotta misure provvisionali,
ovvero provvedimenti d'urgenza (da ultimo: RtiD I-2009 pag. 608 consid. 2b
con rinvio).
a) La
decisione con cui un'autorità di ricorso annulla la decisione di un'autorità
inferiore e rinvia gli atti a quest'ultima perché statuisca di nuovo ha, a sua volta, natura
incidentale. Può essere appellata, di conseguenza, solo qualora sia suscettibile
di arrecare un “danno non altrimenti
riparabile” (DTF 135 V 143 consid. 1.1, 134 V 99 consid. 1). Il mero fatto che
in seguito alla decisione di rinvio il processo risulti più lungo ancora non
configura un “danno non altrimenti
riparabile”, poiché la parte interessata potrà ancora impugnare la decisione incidentale
insieme con quella finale (sentenza del Tribunale federale 9C_287/2009 del 24 novembre 2009,
consid, 1.5). Nella fattispecie l'appellante non prospetta il benché minimo
pregiudizio irreparabile. Del resto non è dato a divedere quale danno
difficilmente rimediabile dovrebbe sopportare il pupillo aspettando la
decisione finale. Nemmeno è dato a divedere, ad esempio, in che modo
l'accoglimento dell'appello potrebbe evitare un'istruttoria lunga e dispendiosa.
Ne segue che l'appello, prematuro, va dichiarato irricevibile già di primo
acchito.
b) Vi
sono casi, per vero, in cui una decisione di rinvio va equiparata a una decisione
finale perché restringe significativamente il margine d'apprezzamento che
compete all'autorità inferiore, onde il rischio di un “danno
non altrimenti riparabile” (sentenza del Tribunale federale 9C_1039/2008 del 10 dicembre 2009 consid. 2.2). In
concreto la decisione dell'Autorità di vigilanza non impone tuttavia direttive
vincolanti alla Commissione tutoria regionale. Questa rimane libera di definire
l'onorario dell'ex curatrice come meglio crede, entro i parametri previsti dalla
legge (art. 49 della legge
sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, art. 17 del
regolamento d'applicazione). Al limite, essa potrà anche confermare la
decisione di non riconoscere all'ex curatrice mercede di sorta, non per
punizione, ma perché l'interessata non ha eseguito alcun lavoro o ha eseguito
un lavoro oggettivamente inutilizzabile (cfr., per il contratto di mandato, DTF
124.
III 423 consid. 3b, 3c e 4a). Non soccorrono dunque gli estremi perché in
concreto la decisione impugnata sia assimilata a una decisione finale.
5.
Gli
oneri del giudizio odierno seguirebbero il principio
della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), ma le particolarità del caso inducono
a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, l'appellante essendo
sprovvisto di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un
patrocinatore. Non si pone invece problema di ripetibili, l'appello non essendo
stato oggetto di intimazione.
6.
Quanto
ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro la presente sentenza
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), trattandosi in concreto di una decisione
incidentale, essa segue la via giudiziaria dell'azione principale (art. 51 cpv.
1.
lett. c LTF). E il valore litigioso dell'azione principale (la mercede della curatrice ammonta a fr. 1275.85), non supera da lungi la soglia di fr. 30 000.– per un
eventuale ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. L'appello
è irricevibile.
2. Non si riscuotono
tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
–;
–;
–
Commissione tutoria regionale 4, Paradiso.
Comunicazione
alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza
sulle tutele.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art.
100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non
raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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