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Decisione

11.2010.10

Avviso ai debitori, assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio

19 novembre 2012Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

i supplementi che riguardano il solo debitore, in particolare un importo

adeguato per il costo dell'alloggio, le spese professionali indispensabili per

il conseguimento del reddito (in specie gli oneri di trasferta per raggiungere

il posto di lavoro), il premio della cassa malati e – in caso di attività

indipendente – i contributi della previdenza professionale (DTF 137 III 63

consid. 4.2.2). Il costo dell'alloggio va riconosciuto per principio nella metà

della locazione dell'abitazione coniugale, senza riguardo a chi sia intestato

il contratto di locazione o a eventuali convenzioni interne fra coniugi sul

riparto delle spese comuni (cfr. DTF 130 III 765). Un'eccezione ricorre solo –

ma è estranea alla fattispecie – qualora il convivente non sia in grado di

finanziare la propria metà (RtiD I-2008 pag. 1083 n. 63c). Quanto ai premi

delle assicurazioni non obbligatorie, essi non vanno considerati (DTF 134 III

323), come non vanno considerate le imposte (DTF 126 III 93 in alto).

c) Nell'ambito

esecutivo – a norma dell'art. 93 LEF – rientrano nel minimo vitale solo le

spese effettivamente pagate (DTF 121 III 22 consid. 3), dovendosi pretendere

la produzione dei giustificativi dei pagamenti (Ochsner

in: Commentaire romand, LP, Basilea 2005, n. 82 ad art. 93 LEF). Ora, non tutte

le poste che il padre pretende rientrino nel suo minimo esecutivo sono

effettivamente pagate, come si dirà in appresso. Inoltre, l'importo base può

essere ridotto – in concreto – del 10%, il debitore alimentare vivendo in

Italia (CEF, sentenza inc. 11.2001.305 del 5 dicembre 2001, consid. 3 con riferimento

a BlSchK 2000 pag.63; per una casistica dell'eventuale riduzione per lavoratori

frontalieri: Ochsner, op. cit., n.

109 ad art. 93 LEF; Vonder Mühll

in: Basler Kommentar, SchKG, vol. II, 2a edizione, n. 19 ad art. 93

LEF; cfr. anche: DTF 91 III 87 consid. 3). Infine – in ambito esecutivo –, le

circostanze determinanti, ossia il reddito del debitore e il

fabbisogno suo o della sua famiglia, vanno accertate al

momento dell'esecuzione del sequestro o del pignoramento (DTF 112 III 21

consid. 2d). In concreto, ragionando per analogia, si può stabilire quel

momento, in cui il Pretore ha deciso il provvedimento, il 30 dicembre 2009.

d) Dato

quanto precede, il minimo di esistenza di AP 1 si compone della metà del minimo

esistenziale per coniugi ridotto del 10% (fr. 765.–), metà del costo dell'alloggio

coniugale (fr. 558.– [doc. 7: € 750.–]), delle spese per raggiungere il posto

di lavoro (fr. 200.– stima), del finanziamento “prestitempo” (fr. 309.95 [doc.

8: € 208.34], dell'assicurazione per l'automobile (fr. 53.45 [doc. 12: € 35.93],

dell'imposta di circolazione (fr. 15.10 [doc. 13: € 10.14] e del premio

assicurativo (fr. 32.15 [doc. 14: € 21.62]), per un totale di fr. 1933.65

mensili. Il convenuto ha dunque i mezzi per onorare la trattenuta imposta.

e) Si

volesse prescindere da ciò e considerare in ogni caso la situazione familiare,

l'esito dell'appello non muterebbe, il convenuto mantenendo un agio sufficiente

Considerandi

a onorare il contributo alimentare oggetto della trattenuta. Il minimo

esistenziale familiare assommerebbe pertanto a complessivi fr. 3496.50 mensili,

composti di minimo vitale del diritto esecutivo per coniugati, ridotto del 10%

(fr. 1570.–), di oneri ipotecari (fr. 1115.85 [doc. 7: € 750.–], delle

spese coniugali per raggiungere il posto di lavoro (fr. 400.– stima), del finanziamento

“prestitempo” (fr. 309.95 [doc. 8: € 208.34]), dell'assicurazione per

l'automobile auto (fr. 53.45 [doc. 12: € 35.93]), dell'imposta di circolazione (fr.

15.10

[doc. 13: € 10.14]) e del premio assicurativo (fr. 32.15 [doc. 14: € 21.62]).

In simili circostanze, con un reddito netto complessivo di fr. 4587.–

mensili (doc. 5 e 6), ogni coniuge può disporre ancora di almeno fr. 545.20

mensili ciascuno. Ne segue che, in definitiva, l'ordine imposto dal Pretore non

viola il minimo vitale del convenuto.

III. Sul ricorso in materia

di assistenza giudiziaria

9.

Il Pretore ha

riassunto i principi applicabili in materia. Egli ha poi rifiutato l'assistenza

giudiziaria al convenuto con l'argomento che l'“istanza di revoca del decreto

supercautelare” non presentava “alcuna probabilità di esito favorevole” e ciò

“fin dall'inizio”.

10.

Il ricorrente contesta

la decisione del Pretore osservando che “le motivazioni esposte nel presente

ricorso in appello dimostrano chiaramente” che la sua richiesta di revocare

l'ordine impartito in via “supercautelare” dal giudice era fondata e meritava

accoglimento. Se non che, come si è visto qui sopra (consid. 8), le sue censure

si sono rivelate infondate. Ne deriva che – a ragione – il Pretore ha rifiutato

il postulato beneficio, a prescindere dall'esistenza o no dell'indigenza, i

criteri per assegnare l'assistenza giudiziaria essendo infatti cumulativi.

IV. Sugli oneri processuali

11.

Gli oneri processuali

dell'appello seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese). Non si pone

problema di ripetibili, l'appello non essendo stato notificato a AO 1 per

osservazioni. A quest'ultima non sono quindi state cagionate spese. La richiesta

di assistenza giudiziaria non può essere accolta, poiché all'appello mancava

sin dall'inizio ogni probabilità di esito favorevole (art. 14 cpv. 1 lett. a vLag).

La

procedura per il conferimento dell'assistenza giudiziaria era di regola

gratuita (art. 4 cpv. 2 vLag). Non si ravvisano elementi concreti per scostarsi

da tale precetto nel caso specifico, mentre non si pone problema di ripetibili,

il ricorso non avendo formato – per sua natura – oggetto d'intimazione. Quanto

alla richiesta di assistenza giudiziaria in appello, essa non può essere

accolta, poiché al ricorso mancava sin dall'inizio ogni probabilità di esito

favorevole (art. 14 cpv. 1 lett. a vLag).

V. Sui

rimedi giuridici a livello federale

12.

Quanto ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro l'odierna

decisione in materia di avviso ai debitori (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il

ricorso in materia civile è in linea di principio ammissibile (DTF 134 III 668

consid. 1.1), ma in concreto il valore litigioso non raggiunge la soglia dei

fr. 30 000.– a norma dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (trattenuta di fr. 471.70

per 43 mesi).

Relativamente ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro

la decisione in materia di assistenza giudiziaria (art. 112 cpv. 1 lett. d

LTF), trattandosi di una decisione incidentale, essa segue la via giudiziaria

del­l'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è respinto e la

sentenza impugnata è confermata.

2. Gli oneri processuali,

consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 150.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

200.–

sono

posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

3. La richiesta di assistenza

giudiziaria in appello è respinta.

4. Il ricorso contro la

decisione di diniego dell'assistenza giudiziaria in prima sede è respinto e la

decisione impugnata è confermata.

5. Non si prelevano oneri

processuali né si assegnano ripetibili.

6. La richiesta di assistenza

giudiziaria in appello è respinta.

7. Notificazione

a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il giudice presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza

carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, è ammissibi-le contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30

000

franchi; quando il valore

litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamen-tale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata

dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è

dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti

dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione

a ricorrere è disciplinata in tal caso

dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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